Cassazione Sez. Tributaria, 23 novembre 2010: paga sempre l’IRAP il lavoratore autonomo che ha un collaboratore.

Cassazione – Sezione tributaria – ordinanza 22 giugno – 23 novembre 2010, n. 23761
Presidente Merone – Relatore Greco
Ricorrente Agenzia delle Entrate

La Corte, ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
«L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 329/63/06, depositata il 21 novembre 2006, che, rigettando l’appello dell’Agenzia delle entrate, ufficio di Brescia 1, ha riconosciuto a Paolo Dabbeni il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998, 1999 e 2000.
Il contribuente non ha svolto attività nella presente sede.
Il ricorso contiene un motivo, rispondente ai requisiti prescritti dall’art. 366 bis c.p.c., con il quale l’amministrazione censura la sentenza per vizio di motivazione per aver trascurato di considerare che il contribuente ha corrisposto rilevanti compensi a terzi per prestazioni afferenti la propria attività professionale, e per aver mancato di accertare in concreto se i beni strumentali utilizzati eccedessero o meno il minimo indispensabile per l’attività professionale.
La ratio decidendi della sentenza impugnata – dove si afferma che “nessun contributo prevalente e qualificante”, “tale da configurare necessariamente l’esistenza di una organizzazione prevalente sul contributo personale del lavoratore autonomo”, “potrebbe derivare dall’ausilio di un dipendente che ricopra funzioni meramente esecutive” – non è conforme al consolidato principio affermato da questa Corte in materia, secondo cui, a norma del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, primo periodo, e 3, comma 1, lettera c), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui all’art. 49, comma primo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata: il requisito della “autonoma organizzazione”, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce poi onere del contribuente che richieda il rimborso fornire la prova dell’assenza delle condizioni anzidette (ex plurimis, Cass. n. 3676, n. 3673, n. 3678, n. 3680 del 2007). In particolare, a fronte della contestazione dell’ufficio in appello – che la ricorrente ha trascritto in parte qua, indicando il luogo dell’atto difensivo in cui era contenuta -, secondo cui, tra l’altro, il contribuente, negli anni per cui è causa aveva dichiarato “compensi corrisposti a terzi, in media superiori a lire 141.000.000”, la sentenza impugnata, a tenore della quale “il contribuente esercita la propria attività professionale senza l’ausilio di personale dipendente”, si appalesa insufficientemente e non congruamente motivata, ai fini dell’accertamento del requisito dell’autonoma organizzazione, in ordine all’utilizzazione non occasionale del lavoro altrui.
In conclusione, si ritiene che, ai sensi degli artt. 375, primo comma, e 380 bis cod. proc. civ., il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio in quanto manifestamente fondato»;
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;
che non sono state depositate conclusioni scritte né memorie;
considerato che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il ricorso va accolto, la sentenza va cassata e la causa rinviata in relazione al motivo accolto ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia, la quale procederà ad un nuovo esame della controversia, oltre a disporre in ordine alle spese anche del presente Giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.

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