Consulenza legale e tributaria
La sentenza n. 264/9/10 della CTP di Milano ha ribadito un principio che si va ormai consolidando, e cioè quello dell’inesistenza giuridica, con le ovvie conseguenze, della cartella esattoriale notificata via posta.
Si ringrazia l’avv. Matteo Sances (www.studiolegalesances.it) per la segnalazione e per la sentenza integrale, che pubblichiamo di seguito:
SentCTPMilano264del14.6.10Cartellenulleperposta
la mancata compilazione della relata di notifica costituisce violazione di regole processuali che sempre sono disattese dall’Agente di risossione e le relative eccezioni sollevate dai ricorrenti non sono condivise dai Giudici di merito motivando sulla sanatoria per “raggiungimento dello scopo dell’atto” (applicabile solo ai casi di nullità e non di inesistenza); per l’effetto, l’atto è, e rimane, inesistente perché privo della relata di notifica e deve essere annullato.