Consulenza legale e tributaria
Schema di decreto legge recante <<Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile>>
Articolo 13
Modifiche alla disciplina della mediazione
1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 5, dopo il comma 6, è inserito il seguente <<6-bis. Il capo dell’ufficio giudiziario vigila sull’applicazione di quanto previsto dal comma 1 e adotta, anche nell’ambito dell’attività di pianificazione prevista dall’articolo 37, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, ogni iniziativa necessaria a favorire l’espletamento della mediazione su invito del giudice ai sensi del comma 2, e ne riferisce, con frequenza annuale, al Consiglio superiore della magistratura e al ministero della Giustizia>>
b) all’articolo 8, comma 5, al secondo periodo sono anteposte le seguenti parole: <<Con ordinanza non impugnabile pronunciata d’ufficio alla prima udienza di comparizione delle parti, ovvero all’udienza successiva di cui all’articolo 5, comma 1,>> (ndr. il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per giudizio.)
Consiglio ad alcuni colleghi avvocati, che fino a oggi hanno incitato i clienti a violare la legge, di tenerne debitamente conto…
Caro Luca intanto faccio a te e a tutti gli amici di questo sito tanti auguri per le festività.
Per il resto e con riguardo alla mediazione il DDL non mi soddisfa particolarmente.
Con riferimento alla norma sul favor alla mediazione delegata ricordo a me stesso che in Francia nel 1850 quando si volle obbligare i cancellieri a comunicare alle parti che non potevano depositare le citazioni senza prima espletare il tentativo di conciliazione obbligatorio, cadde la conciliazione obbligatoria che pure aveva dato una prova di sé decisamente migliore dell’attuale mediazione civile e commerciale. E quindi temo molto il che il lodevole tentativo del Ministro della Giustizia possa rivelarsi un boomerang.
Senza contare che ad oggi non ci sono strutture idonee, né i mezzi per affrontare l’immensa mole del contenzioso pendente.
Con riferimento invece alla sanzione da mancata partecipazione si doveva fare di più. Allo stato attuale io come mediatore non posso annotare sul verbale i motivi per cui il chiamato o l’attivante non compaiono. E dunque in sede di prima udienza si possono raccontare al giudice le bugie più estrose e più giuridicamente fondate al fine di aggirare l’ostacolo.
Spero che il mio pessimismo verrà meno col tempo, ma per ora non sono molto soddisfatto.
Come non condividerti….ridateci Alfano…
ma se siete avvocati perchè vi volete autoretrocedere a conciliatori?
Gentilissima, il fatto che un avvocato (figlio e fratello di avvocato) come il sottoscritto ami fare anche il Mediatore non rappresenta affatto una “retrocessione”: mi spiace ma è soltanto una sua opinione, che ovviamente non condivido minimamente. E’ vero il contrario: aiutare le parti a trovare una buona soluzione ad una loro controversia e quindi a risparmiare anni di lacrime, sangue e spese in Tribunale, è una cosa estremamente gratificante, se ben fatta. Modestamente, fino ad ora (oltre 50 procedure) credo di averla fatta abbastanza bene e sono molto grato a chi mi ha introdotto alla materia, peraltro sempre più diffusa tra gli avvocati, al contrario di quanto qualcunno voglia far credere. Infine, fare il Mediatore non esclude assolutamente continuare a fare l’avvocato: anzi, apre nuove prospettive…provare per credere.