La mancata partecipazione in mediazione è frode alla legge! (Trib. Siena 25 giugno 2102)

Il Tribunale di Siena, con sentenza del 25 giugno 2012, ha stabilito alcuni principi veramente interessanti e innovativi, che faranno certamente discutere. Si trattava di un’opposizione a decreto ingiuntivo, in cui il Tribunale aveva assegnato il termine di cui all’art. 5, co. 1, del D. Lgs. 28/10, per la presentazione della domanda di mediazione. Ebbene, parte opponente si era limitata a depositare tale istanza, senza poi partecipare all’incontro e senza versare le indennità previste dalla norma; invitata poi a giustificare tale comportamento, non è riuscita a presentare dei validi motivi per la mancata partecipazione.

Il Tribunale ha stabilito tra le altre cose che:

a) Non vi era motivo di inviare la questione alla Corte Costituzionale, perché ha ritenuto, anzi, che la mediazione obbligatoria non violi il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, e anzi che essa introduca un ulteriore strumento di tutela, per la cui riuscita è indispensabile l’obbligatorietà;

b)  il comportamento della parte che non si era presentata in mediazione costituisca frode alla legge, perché posta volontariamente in violazione di una norma imperativa, posta a tutela del giusto processo, e che lo scopo di eludere l’obbligatorietà della mediazione fosse stato efficacemente perseguito dalle parti attrici opponenti, in contrasto con detta norma imperativa.

Di conseguenza, applicando a nostro avviso correttamente la legge, anche alla luce dei principi sopra esposti, ha dichiarato improcedibile l’opposizione (con la conseguenza della esecutorietà del d.i. opposto), condannando le parti opponenti al pagamento di € 550,00 in favore del bilancio dello Stato, al rimborso delle spese legali in favore di parte opposta, ma anche al pagamento, sempre in favore di questa, di 1460,30 ex art. 96 c.p.c.

Non vorremmo essere nei panni di chi, probabilmente contrario alla Mediazione, ha consigliato agli opponenti di non partecipare al relativo procedimento…

Al link seguente il commento e la sentenza integrale:

La mancata partecipazione alla mediazione è frode alla legge

5 commenti su “La mancata partecipazione in mediazione è frode alla legge! (Trib. Siena 25 giugno 2102)

  1. Spero che altri giudici coraggiosi si uniscano alla voce autorevole di Stefano Caramellino.
    L’Italia per quanto mi consta è una repubblica democratica ed in una repubblica democratica si deve rispettare la legge che è stata votata in Parlamento.
    Diversamente il significato della democrazia viene meno. E chi rompe il patto democratico deve essere sanzionato in modo esemplare così come ha fatto il Tribunale di Siena.
    Ricordo che la repubblica democratica moderna nasce con la codificazione costituzionale francese e le costituzioni dal 1791 al 1795 prevedevano la valorizzazione massima dei procedimenti alternativi.
    Addirittura la Costituzione del 1793 non prevedeva per la giustizia civile l’operato dei Tribunali, ma solo quello dell’arbitro (privato o pubblico) e del giudice di pace.
    Scrive dunque bene il tribunale quando assume che il mezzo alternativo ha una “effettività, potenzialmente non minore di quella della giurisdizione nell’odierno contesto”.

  2. La mediazione può assumere il carattere della legalità ma mai quello della legittimità. Essa è frode al cittadino che chiede giustizia; la sola presenza nell’ordinamento giuridico italiano dell’istituto della meidazione obbligatoria contribuisce ad allargare le ipotesi, non poche, di denegata giustizia, sopratutto per chi è privo di grandi risorse finanziarie.

    • Come vede, rispetto tutte le opinioni. Ovviamente, non sono affatto d’accordo, e credo che la sua posizione, in buona fede, sia dettata da una ignoranza della materia. Io ho gestito oltre cento mediazioni e mi creda, di ricchi ne ho visti veramente pochi…anzi, la stragrande maggioranza era gente senza grandi risorse, ed è uscita felicissima della soluzione trovata e di avere evitato anni di lunghe, inutili e costosissime cause.

  3. A differenza di te, caro Luca. io sono infastidito da opinioni che non hanno alcun fondamento storico,né tanto meno giuridico (bisogna studiare prima di esprimere un’opinione, qualsivoglia sia). Per fortuna gli stessi giudici iniziano a considerare che, a prescindere da quello che recita la legge, costituisce loro obbligo preciso quello di informare i cittadini che le controversie non hanno un solo modo di essere definite. Mi ha colpito molto un ex presidente di sezione che in un pubblico convegno in aula magna dell’Università – non più tardi della giornata di ieri – ha precisato che la sentenza costituisce una extrema ratio perché i giudici non conoscono le parti, non sanno chi sono i loro figli, ignorano che vita conducano; perché è assolutamente falso che la sentenza cambi la realtà, la sentenza non è assolutamente una bacchetta magica. E mi ha colpito pure un ordinario di diritto civile di una università spagnola che conta centomila iscritti, la quale ha precisato che la legge spagnola – ai cui lavori lei stessa ha partecipato – non ha considerato di mettere la mediazione come condizione di procedibilità solo perché il Governo temeva che i tribunali non fossero pronti a calarsi nel meccanismo ed ha aggiunto che il funzionario di un ente che consiglia di non partecipare ad una mediazione dovrebbe rispondere di danno erariale. Per fortuna le cose cominciano ad indirizzarsi per il verso giusto. Andiamo avanti con fiducia. Saluto comunque il signor Franco, con amicizia.

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