Equitalia, l’ennesima conferma: nulle le ipoteche per debiti inferiori a 8.000 € (Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 13 marzo – 26 settembre 2012, n. 16348)

Ancora una volta, nonostante l’atteggiamento di Equitalia che si costituisce in giudizio sostenendo di avere ragione, e addirittura che sarebbero nulle solo le ipoteche iscritte dopo la sentenza n. 4077 del 22 febbraio 2010, la Corte di Cassazione conferma il principio e condanna la resistente al pagamento delle spese legali (anche se una bella condanna al risarcimento del danno non ci sarebbe stata male).

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 13 marzo – 26 settembre 2012, n. 16348

Presidente Adamo – Relatore Schirò

Svolgimento del processo

Con ricorso rispettivamente notificato e depositato il 5 e il 10 dicembre 2007 S.P. proponeva appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli del 27 novembre 2007, con la quale era stato rigettato il ricorso da lui proposto avverso un provvedimento di iscrizione ipotecaria effettuata da Gest Line s.p.a. (ora Equitalia Polis s.p.a.) su di un immobile di sua proprietà per mancato pagamento di cartelle esattoriali riguardanti tributi vari, per un importo complessivo di 6.080.60.

L’appellante denunciava errata applicazione dell’art. 50, commi 2 e 3, del d.p.r. 1973/602 e deduceva che, decorso il termine annuale dalla data di notifica della cartella di pagamento senza che fosse stato dato impulso ali espropriazione forzata, il titolo, pur costituendo titolo esecutivo per procedere all’espropriazione, perdeva temporaneamente la sua capacità e idoneità ad essere fatto valere come tale, essendo invece richiesta la preventiva notifica dell’avviso per far riacquistare al titolo l’efficacia esecutiva sospesa ope legis.

La Commissione tributaria regionale di Napoli, con sentenza del 2 ottobre 2009, accoglieva l’appello e disponeva per l’effetto la cancellazione, a cura e spese del concessionario della riscossione, delle iscrizioni pregiudizievoli sull’immobile del contribuente per cui era causa.

A fondamento della decisione, i giudici di appello così motivavano:

a- i primi giudici avevano omesso di pronunciarsi sulla dedotta violazione dell’art. 50, commi 2 e 3, del d.p.r. 1973/602, pervenendo ad una frettolosa e immotivata decisione;

b- il concessionario aveva violato anche gli artt. 76 e 77 del d.p.r. 1973/602, che prevedono il ricorso alla misura cautelare dell’iscrizione ipotecaria solo quando l’importo della debitoria iscritta a ruolo superi euro 8.000,00, circostanza non rilevata dai primi giudici.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione Equitalia Polis s.p.a. sulla base di due motivi.

S.P. resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo la ricorrente deduce che all’iscrizione ipotecaria e al fermo amministrativo, costituenti misure cautelari del credito tributario, non si applica quanto previsto dall’art. 50, comma 2, del d.P.R. 1973/602, in quanto il vincolo previsto da tale norma riguarda esclusivamente la esperibilità della espropriazione vera e propria.

Con il secondo motivo si deduce che la iscrizione ipotecaria non rientra tra gli atti esecutivi, ma costituisce soltanto un mezzo di tutela del credito, e non può pertanto essere soggetta al limite previsto dall’art. 76 del d.P.R. 1973/602.

Per ragioni di priorità logica va prima esaminato il secondo motivo di ricorso, che è privo di fondamento e va rigettato alla stregua del principio enunciato dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 4077 del 22 febbraio 2010, secondo la quale, in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’ipoteca prevista dall’art. 77 del d.P.R.. n. 602 del 1973, rappresentando un atto preordinato e strumentale all’espropriazione immobiliare, soggiace agli stessi limiti per quest’ultima stabiliti dall’art. 76 del medesimo d.P.R., come da ultimo modificato dall’art. 3 del d.l. n. 203 del 2005, convertito in legge n. 248 del 2005, e non può, quindi, essere iscritta se il debito del contribuente non supera gli ottomila euro.

Poiché nel caso di specie è paci ileo in atti che il debito del contribuente ammonta a euro 6.080,60, la relativa iscrizione ipotecaria non poteva essere effettuata.

Le considerazioni che precedono comportano l’assorbimento del primo motivo di ricorso, atteso che la questione dell’efficacia esecutiva del ruolo, decorso un anno dalla data di notifica della cartella di pagamento, resta superata dalla rilevata illegittimità dell’iscrizione ipotecaria effettuata dal concessionario.

Le spese processuali, da liquidarsi come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese processuali, che si liquidano in euro 1.100,00 di cui euro 1.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge.

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