Un’innovativa ordinanza prevede in fasi successive l’accoglimento della proposta del giudice e l’invito in mediazione (di Massimo Moriconi)

Da http://www.mondoadr.it/cms/articoli/innovativa-ordinanza-che-prevede-fasi-successive-laccoglimento-della-proposta-del-giudice-linvito-mediazione.html

Per molti anni il problema dello spaventoso arretrato della giustizia civile, con i lunghissimi tempi di definizione delle cause, è stato un problema avvertito in particolare dagli addetti ai lavori,  in particolare magistrati ed avvocati, oltre che naturalmente dall’utenza, che ne ha subito in corpore vili le sempre peggiori  conseguenze. La politica, Governo e Parlamento, si sono di fatto disinteressati per lungo tempo a questa situazione fin tanto che è diventata un problema che ha superato i confini nazionali. Le condanne delle corti europee, i moniti della comunità internazionale, le impietose statistiche che collocano l’Italia a livelli di efficienza non europei, il timore degli investitori esteri della incertezza delle risposte di giustizia ai conflitti giudiziari hanno mutato lo scenario.

In un sempre più rapido e caotico susseguirsi di interventi normativi sono stati adottati molti provvedimenti con lo scopo di rendere più efficiente e rapida la giustizia civile italiana.

In questo contesto la proposta del giudice di cui al nuovo art.185 bis e una rinnovata struttura della mediazione sono quelli più condivisibili e apprezzabili perché vanno nella direzione della tutela sostanziale degli interessi della collettività.

Si vuole con tali parole sottolineare che l’aumento sensibile del costo dell’accesso alla giustizia, che si è di recente registrato a più riprese, come pure l’introduzione di filtri severi per i ricorsi in appello ed in cassazione, costituiscono un modo surrettizio e amaro per affrontare il problema. Se non di denegata giustizia si tratta, è qualcosa che ci si avvicina.

Al contrario gli strumenti in commento, proposta del giudice e mediazione, vanno nella direzione opposta, che è quella di porre al centro dell’interesse della giustizia i beni della vita dei soggetti coinvolti nel conflitto giudiziario, per tutelarli non comprimerli.

Il giudice, al quale è affidato uno strumento di grande efficacia che sta a lui valorizzare in modo intelligente e prudente, sulla base degli atti della istruttoria può oggi formulare, come rende chiaro la lettura del recentissimo provvedimento emesso dal tribunale di Roma, una proposta conciliativa o transattiva nelle cause che non presentino questioni di diritto eccessivamente complicate. La differenza con il sistema attuale è che tale proposta, che non richiede la stesura di una sentenza che richiede tempi lunghi per la redazione delle motivazioni, viene formulata dallo stesso giudice che, in caso di mancato accordo sulla proposta, deciderà in sseguito la causa.

In questo caso è difficile che le parti non percepiscano che il rifiuto della proposta le potrebbe esporre alla conseguenza di ricevere, successivamente, una sentenza che verosimilmente ricalcherà la sostanza della precedente proposta.

La norma non prevede espressamente sanzioni per il rifiuto dell’accordo, ma la giurisprudenza, come si legge nella recente ordinanza, avrà modo di valutare se ricavarle dalle norme generali dell’ordinamento, come quella sulle spese di causa e sulla responsabilità aggravata per condotta processuale non conforme a buona fede.

Ma al di là di ciò vi è un altro strumento che viene posto nella disponibilità del giudice, il quale può ordinare, nel momento che ritenga più opportuno, alle parti di avviare un percorso di mediazione presso un organismo scelto da quella della parti che per prima si attivi o dalle parti congiuntamente.

L’originalità dell’ ordinanza del tribunale di Roma in commento è che tale percorso non viene disposto direttamente, come di regola, ma come  ausilio alle parti che non siano riuscite da sole a raggiungere un accordo sulla proposta del giudice.

La presenza di un mediatore professionale in questo contesto potrà assurgere a valore aggiunto determinante per il buon esito della proposta.

Occorre infatti considerare che gli avvocati che assistono le parti sono portatori degli interessi di ciascuna delle stesse, e quindi per definizione, parziali, a differenza del mediatore che svolge un ruolo del tutto estraneo a tali interessi e che proprio per questo potrebbe fare emergere, in modo obiettivo e disinteressato, la piena convenienza di un accordo amichevole in alternativa al proseguimento della lite.

L’auspicio è che tutti gli operatori coinvolti, magistrati, avvocati, mediatori, percepiscano l’eccezionale strategica importanza di questi mezzi, il cui eventuale fallimento aprirebbe la strada, in un’ottica sempre più emergenziale, ad interventi del legislatore drasticamente severi e probabilmente depressivi della tutela dei beni della vita dei cittadini.

Massimo Moriconi

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proc. n. 27803-11

TRIBUNALE  di ROMA  Sez.XIII°

ORDINANZA

Il Giudice,

dott. Massimo Moriconi,

letti gli atti, osserva:

Si ritiene che in relazione all’istruttoria fin qui espletata ed ai provvedimenti già emessi dal Giudice, le parti ben potrebbero pervenire ad un accordo conciliativo.

Infatti, considerati i gravosi ruoli dei giudici ed i tempi computati in anni per le decisioni delle cause, una tale soluzione, che va assunta in un ottica non di preconcetto antagonismo giudiziario, ma di reciproca rispettosa considerazione e valutazione dei reali interessi di ciascuna delle parti, non potrebbe che essere vantaggiosa per entrambe.

Il Giudice pertanto si astiene dal disporre la convocazione del consulente tecnico di ufficio a chiarimenti rinviando ad un eventuale prosieguo la questione.

Invero la controversia non ha fatto emergere questioni di diritto complesse, e dubbi tali da richiedere approfondite analisi e difficili interpretazioni dei testi normativi.

Lo si dice in quanto la condizione postulata dall’art.185 bis (come introdotto dall’art.77 del d.l.21.6.2013 n.69 conv.nella l.9.8.2013 n.98) della esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, trova il suo fondamento logico nell’evidente dato comune che è meno arduo pervenire ad un accordo conciliativo o transattivo se il quadro normativo dentro il quale si muovono le richieste, le pretese e le articolazioni argomentative delle parti sia fin dall’inizio sufficientemente stabile, chiaro e in quanto tale prevedibile nell’esito applicativo che il Giudice ne dovrà fare.

Anche la natura ed il valore della controversia in un accezione rapportata ai soggetti in causa, sono idonei a propiziare la formulazione di una proposta da parte del Giudice ai sensi della norma citata.

La quale, trattandosi di norma processuale, in applicazione del principio tempus regit actum , è applicabile anche ai procedimenti già pendenti alla data della sua entrata in vigore.

In particolare si formula la proposta in calce sviluppata, che è parte integrante di questa ordinanza.

Benchè la legge non preveda che la proposta formulata dal Giudice ai sensi dell’art.185 bis cpc debba essere motivata (le motivazioni dei provvedimenti sono funzionali alla loro impugnazione, e la proposta ovviamente non lo è, non avendo natura decisionale); tuttavia si indicano alcune fondamentali direttrici che potrebbero orientare le parti nella riflessione sul contenuto della proposta e nella opportunità e convenienza di farla propria, ovvero di svilupparla autonomamente.

Sotto tale ultimo profilo, vale a dire la possibilità che le parti, assistite dai rispettivi difensori, possano trarre utilità dall’ausilio, nella ricerca di un accordo, ed anche alla luce della proposta del Giudice, di un mediatore professionale di un organismo che dia garanzie di professionalità e di serietà, è possibile prevedere, anche all’interno dello stesso provvedimento che contiene la proposta del Giudice, un successivo percorso di mediazione demandata dal magistrato.

Alle parti si assegna termine fino alla data del 30.11.2013 per il raggiungimento di un accordo amichevole sulla base di tale proposta.

Dalla eventuale infruttuosa scadenza del suddetto termine, decorrerà quello ulteriore di gg.15 per depositare  presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di cui al secondo comma dell’art.5 del decreto; con il vantaggio di poter pervenire rapidamente ad una conclusione, per tutte le parti vantaggiosa, anche da punto di vista economico e fiscale (cfr. art.17 e 20 del decr.legisl.4.3.2010 n.28), della controversia in atto.

Viene infine fissata un’udienza alla quale in caso di accordo le parti potranno anche non comparire; viceversa, in caso di mancato accordo, potranno, volendo, in quella sede fissare a verbale quali siano state le loro posizioni al riguardo, anche al fine di consentire al Giudice l’eventuale valutazione giudiziale della condotta processuale delle parti ai sensi degli artt.91 [1] e 96 III° cpc [2].

P.Q.M.

  • INVITA le parti a raggiungere un accordo conciliativo/transattivo sulla base della proposta che il Giudice redige in calce; concedendo termine fino alla data del 30.11.201;
  • INVITA le parti, in caso di mancato raggiungimento dell’accordo, alla mediazione della controversia;
  • INVITA i difensori delle parti ad informare i loro assistiti della presente ordinanza nei termini di cui all’art.4, co.3° co.decr.lgsl.28/2010;
  • INFORMA le parti che l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’art.5, co.2° e che ai sensi dell’art.8 dec.lgs.28/10 la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione comporta le conseguenze previste dalla norma stessa;
  • FISSA termine fino al quindicesimo giorno dalla scadenza del primo termine indicato supra per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di cui al secondo comma dell’art.5 del dec.lgs.28/10;
  • RINVIA all’udienza del 31.3.2014 h.9,30 per quanto di ragione.-

Roma lì 30.9.2013                            Il Giudice

                                           dott.cons.Massimo Moriconi

 

PROPOSTA FORMULATA DAL GIUDICE AI SENSI DELL’ART.185 BIS CPC

Il Giudice,

letti gli atti del procedimento,

ritenutolo opportuno,

considerato che l’istruttoria espletata ha fatto emergere elementi probatori che potrebbero radicare responsabilità della spa L. E., non meno di un concorso per disattenzione anche vista l’ora dell’evento, della danneggiata, con possibile sviluppo di calcoli tabellari e riduzioni in relazione alla ctu depositata o rimeditata;

                                      P R O P O N E

il pagamento a favore di M. C. ed a carico della spa E. L. della somma di €.25.000,00 oltre ad €.3.000,00 più accessori per compensi, già ridotti alla metà, oltre al pagamento per intero delle spese di consulenza tecnica di ufficio.

                                                                              Il Giudice


[1] Art.91 co.1° seconda parte cpc : se accoglie la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 92

[2] Art.96 III° cpc: in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata

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