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La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 13583 del 13 giugno 2014, conferma che il termine di 60 giorni, per l’opposizione alle sanzioni amministrative, decorre dalla data del deposito dell’atto, mentre la data della consegna per la notifica ha effetto solo per il notificante.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 20 maggio – 13 giugno 2014, n. 13583
Presidente Relatore Petitti
Fatto e diritto
Ritenuto che, con ricorso depositato il 18 aprile 2011, B.P. proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione per violazione del codice della strada, emesso dal Comando di Polizia Municipale di Torre del Greco, notificatole in data 15 febbraio 2011, e da essa ritirato presso il competente ufficio postale il successivo 17 febbraio;
che con ordinanza del 27 aprile 2011 il Giudice di Pace di Torre del Greco dichiarava inammissibile il ricorso, sul presupposto che lo stesso era stato depositato decorsi i 60 giorni dalla notifica del verbale di contravvenzione, avvenuta in data 15 febbraio 2011;
che avverso tale provvedimento la B. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi;
che con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., degli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, nonché carenza di motivazione su un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ.;
che con il secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 149 cod. proc. civ., ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ.;
che l’intimato Comune di Torre del Greco non ha svolto difese;
che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., che è stata comunicata alle parti.
Considerato che il relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione, che è stata comunicata alle parti:
«[(…)] Il ricorso, i cui due motivi possono essere trattati congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, è fondato.
Come statuito dalla giurisprudenza di questa Corte, “l’atto di opposizione a verbale di contravvenzione al Codice della Strada deve essere depositato, a pena di inammissibilità, nel termine di 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione della contravvenzione stessa, essendo il termine di 60 giorni espressamente recepito dall’art. 204 bis del Codice della Strada, così come introdotto dalla legge n. 214 del 2003” (Cass. n. 23380 del 2007).
Quanto al dies a quo per la decorrenza del termine, questa Corte si è pronunciata nel senso che in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, a seguito delle pronunzie n. 477 del 2002 e n. 28 del 2004 della Corte Costituzionale, la notificazione a mezzo posta deve ritenersi tempestiva per il notificante al solo compimento
delle formalità direttamente impostegli dalla legge. Tale principio si fonda sull’illegittimità costituzionale di un’interpretazione che addebiti al notificante l’esito intempestivo di un procedimento notificatorio sottratto ai suoi poteri quanto alle attività a lui non riferibili. Ne consegue che, essendo il deposito del piego nell’ufficio postale nei casi di cui all’art. 8, secondo comma, della legge n. 890 del 1992 compito demandato al preposto alla consegna, la notifica si perfeziona per il notificante al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario e non anche in quello, successivo, del deposito del piego raccomandato nell’ufficio postale, che costituisce attività estranea al notificante. Resta fermo in ogni caso per il destinatario il principio che la produzione degli effetti che alla notificazione stessa sono ricollegati è condizionata al perfezionamento del procedimento notificatorio nei suoi confronti e che, ove a favore o a carico di costui la legge preveda termini o adempimenti o comunque conseguenze dalla notificazione decorrenti, gli stessi debbono comunque calcolarsi o correlarsi al momento in cui la notifica si perfeziona nei suoi confronti (Cass. n. 21409 del 2004; Cass., S.U., n. 321 del 1999). Nel caso di specie la ricorrente aveva ricevuto avviso di raccomandata in data 15 febbraio 2010, aveva provveduto al ritiro dell’atto presso il competente ufficio postale in data 17 febbraio 2011, e aveva poi proposto opposizione in data 18 aprile 2011, entro il sessantesimo giorno, così come previsto dall’art. 204-bis del codice della Strada. Si ritiene, quindi, che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio ed essere ivi accolto»;
che il Collegio condivide la proposta di decisione;
che il ricorso deve quindi essere accolto, con conseguente cassazione dell’ordinanza impugnata e con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Giudice di pace di Torre del Greco in persona di diverso giudicante.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Giudice di pace di Torre del Greco, in persona di diverso giudicante.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 20 maggio 2014.
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