Consulenza legale e tributaria
Come noto, la legge 183 del 4 novembre 2010, entrata in vigore il 24 novembre, ha apportato significative novità in materia. Ne esaminiamo alcune:
ABOLIZIONE DEL TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE: E’ stato cancellato l’obbligo del tentativo di conciliazione nelle controversie di lavoro. Le parti hanno comunque la facoltà di richiedere il tentativo di conciliazione, ma sono altrettanto libere di adire immediatamente l’autorità giudiziaria competente. Unica eccezione, in cui il tentativo di conciliazione resta obbligatorio, è per la presentazione di un ricorso avverso la certificazione di un contratto di lavoro.
IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO: L’impugnazione del licenziamento deve essere effettuata, nei confronti del datore di lavoro, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione in forma scritta ovvero dalla comunicazione, sempre in forma scritta, dei motivi ove non contestuale alla prima. L’impugnazione può consistere in qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, purché idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore e può avvenire anche per mezzo dell’organizzazione sindacale a cui appartiene il lavoratore. Per non risultare inefficace, l’impugnazione deve essere seguita, nel termine successivo e tassativo di 270 giorni, dal deposito del ricorso in Tribunale. Di conseguenza, il termine passa da cinque anni a 270 giorni. In alternativa, il lavoratore può chiedere il tentativo di conciliazione o l’arbitrato (al riguardo, sono state introdotte due nuove forme di arbitrato, quello durante il tentativo di conciliazione promosso presso la DPL e quello innanzi ad un collegio costituito dalle parti); in caso di mancato accordo o di rifiuto del lodo arbitrale, parte un nuovo termine di 60 giorni per il ricorso al Tribunale.
era ora.io mi ci trovo nella stessa situazione per una caretella da parte di equitalia di napoli per un importo di 2300.00 euro mi hanno fatto l,ipoteca sulla casa e non mi rispondono ne anche da 4 anni.