Consulenza legale e tributaria
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 3 gennaio 2011, n. 77
Fatto e diritto
Ritenuto che con sentenza del 24 marzo 2006 la Corte d’appello di Roma, in riforma della decisione emessa dal Tribunale, accertava un rapporto di lavoro subordinato intercorso fra la legge nazionale dilettanti della Federazione italiana gioco calcio e B.M. a partire dal giugno 1994, dichiarava nullo il licenziamento orale intimato il 31 maggio 1998 e condannava la Lega a risarcire il danno in misura pari alle retribuzioni spettanti fino a tre anni dopo il licenziamento;
che contro questa sentenza ricorrono per cassazione in via principale la Lega ed in via incidentale il B. , che è anche controricorrente. Considerato che i due ricorsi, principale e incidentale, debbono essere riuniti ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ.;
che col primo motivo la ricorrente principale lamenta la violazione degli artt. 115, 116, 132 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., 111 Cost. e vizi di motivazione in ordine alla valutazione delle prove testimoniali, idonee ad escludere il rapporto di lavoro subordinato; che il motivo non è fondato giacché la Corte d’appello ha accertato l’assoggettamento del lavoratore a direttive della datrice di lavoro circa le mansioni da svolgere, ad un orario di sei ore al giorno ed all’obbligo di giustificare le assenze nonché di chiedere ferie e permessi, così esattamente ravvisando la subordinazione;
che l’accertamento è avvenuto in base ad una valutazione delle prove non censurabile nei giudizio di legittimità;
che le stesse considerazioni debbono essere svolte in ordine al secondo motivo del ricorso principale, con cui è lamentata l’erronea o non motivata valutazione delle prove, invocandosi gli artt. 2697 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ.;
che con unico motivo il ricorrente incidentale deduce la violazione degli artt. 18 l. 20 maggio 1970 n. 300, 1227 e 2697 cod. civ., per avere la Corte di merito liquidato il danno da licenziamento orale limitandolo a tre anni di retribuzione perduta, invece di riferirlo, come dovuto, a tutte le retribuzioni non percepite, ossia ravvisando un concorso di colpa del lavoratore danneggiato, mai prospettato dalla datrice di lavoro; che il motivo non è fondato;
che il lavoratore licenziato senza l’osservanza dell’onere della forma scritta, imposto dall’art. 2 l. 15 luglio 1966 n. 604, non fruisce della tutela dell’art. 18 cit. ma può far valere la nullità del licenziamento, che non interrompe la continuità del rapporto di lavoro. La mancata esecuzione della prestazione lavorativa, imputabile al datore di lavoro, genera il diritto al risarcimento del danno, normalmente pari alle retribuzioni perse (Cass. 8 giugno 2005 n. 11964, 18 maggio 2006 n. 11670, 1 agosto 2007 n. 16955);
che nel caso di specie la Corte d’appello nel determinare ai sensi dell’art. 1223 cod. civ. la perdita derivata al lavoratore-creditore dall’illegittimo allontanamento dal posto di lavoro, ha inesattamente richiamato l’art. 1227 cod. civ., evocando una colpa dello stesso creditore in realtà non prospettata dalla controparte, ma ha nella sostanza valutato il danno in via equitativa (art. 1226 cod. civ.), plausibilmente escludendo una inattività forzata del lavoratore per più di un triennio ed ha così espresso un apprezzamento incensurabile in questo giudizio di legittimità; che, rigettati entrambi i ricorsi, la reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa le spese.
Gli ultimi commenti