Come già abbondantemente detto, il Senato questa mattina ha approvato il maxiemendamento al decreto Milleproroghe, che ora passa alla Camera dei Deputati per il voto finale, che dovrebbe essere più o meno una formalità, anche se in questo strano Paese non si può mai dire.
Il testo definitivo che riguarda il rinvio dell’entrata in vigore della obbligatorietà della mediazione, fortunatamente solo parziale, è il seguente:
Art. 16-decies: “Il termine di cui all’art. 24, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, è prorogato di dodici mesi, limitatamente alle controversie in materia di condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti”.
Riporto di seguito un breve riassunto del caro e ottimo collega, Carlo Alberto Calcagno: non avrei certamente saputo spiegare meglio la situazione:
“Il maxi-emendamento al decreto-legge mille proroghe approvato dal senato questa mattina prevede il rinvio parziale della obbligatorietà della mediazione civile e commerciale.
A pag. 16 del testo si rinviene il comma 16-decies che così prevede: “Il termine di cui all’art. 24, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, è prorogato di dodici mesi, limitatamente alle controversie in materia di condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti”.
Se questo testo verrà confermato con l’approvazione da parte della Camera dunque partirà la mediazione obbligatoria in presenza di tutte le materie di cui all’art. 5 diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, ovvero in alternativa alla mediazione di cui al 28/10 i procedimenti davanti di conciliazione presso la Commissione nazionale per la Società e la Borsa e davanti all’Arbitro Bancario Finanziario) all’infuori del condominio e del risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti per cui invece la mediazione diverrà condizione di procedibilità del giudizio a partire dal 20 marzo 2012“.
Nel ringraziare ancora una volta Carlo Alberto per i suoi fondamentali e chiarissimi interventi, aggiungo che da entusiasta della mediazione quale sono, grazie al corso effettuato presso Adr Center ed alle successive esperienze maturate sul campo, non sono affatto entusiasta di questo rinvio e spero con tutte le mie forze che tra un anno non succeda, sulla scorta di spinte cieche e fortemente corporativiste, che nulla hanno a che fare con gli interessi del cittadino, qualcosa di clamoroso.
Persone più esperte di me mi dicono che, però alla fine, forse per ora è meglio così: io mi permetto di dissentire.
Ai miei colleghi e a tutti gli scettici voglio confessare una cosa: tempo fa, grazie alla mia ignoranza ed al fatto che “qualcuno” presentava la mediazione per quello che non è affatto (un quarto grado di giudizio ed amenità simili), anche io non ero convinto. Ora, dopo il corso e dopo le esperienze maturate, la mia posizione ultra favorevole è ben nota. Siccome non credo di essere improvvisamente impazzito né ho vinto al Superenalotto per cui non ho più bisogno di lavorare, mi permetto di dire solo una cosa: provate. Dopo aver sperimentato cosa è veramente la mediazione, dopo aver visto che non fa perdere lavoro a nessuno, dopo che i clienti vi avranno ringraziato dieci volte perché la situazione si è risolta senza che abbiano speso inutilmente cifre enormi (e che li avrete fidelizzati per sempre), ditemi cosa pensate, a quel punto, della mediazione.
Io dal mio canto ringrazierò sempe gli amici Giuseppe De Palo e Leonardo D’Urso di Adr Center per avermela fatta conoscere.
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