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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9695/2011, ha statuito che se l’estratto conto viene contestato dal cliente, non è sufficiente a dimostrare l’entità del credito preteso dalla banca. Infatti, il saldo è un “atto unilaterale” proveniente dal creditore stesso e quindi non può essere considerato, da solo, come una prova. La Suprema Corte, ha quindi accolto un ricorso sollevato da una società contro un procedimento esecutivo portato avanti da una banca locale.
La Cassazione ha dato ragione alla società che aveva formulato un quesito sul diritto della banca a procedere a esecuzione forzata dei crediti scaturenti da contratti di conto corrente documentati con la produzione in giudizio «del solo estratto conto finale». Secondo i giudici, infatti, «deve escludersi l’idoneità probatoria dell’estratto di conto corrente» pur se certificato secondo le procedure previste dalla legge. Infatti, «esso in caso di contestazione, non può integrare di per sé prova a favore dell’azienda di credito dell’entità del credito, in quanto atto unilaterale proveniente dal creditore e dovendo ritenersi eccezionale la valenza probatoria ad esso riconosciuta ai fini del conseguimento del decreto ingiuntivo». E come tale «non estensibile al di fuori delle ipotesi espressamente previste» dalla legge.
Di seguito la sentenza integrale:
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