Consulenza legale e tributaria
È opinione comune che i requisiti minimi richiesti agli organismi di mediazione dal D.Lgs. 28/10 e i decreti ministeriali attuativi non siano sufficienti ad assicurare agli utenti la qualità del servizio di mediazione che, per sua natura, deve essere molto elevata. Insieme ad altri fattori, l’insufficienza dei requisiti qualitativi ha alimentato la critica nei confronti della mediazione e degli organismi di mediazione. In particolare, la normativa attuale non consente agli utilizzatori di valutare bene l’esperienza di un organismo e la competenza dei suoi mediatori, che sono requisiti fondamentali per una scelta consapevole.
Negli scorsi mesi, situazioni e pratiche a dir poco scorrette hanno minato la credibilità dell’intero settore: mediatori impreparati e poco competenti, o in chiaro conflitto di interessi; logistica infelice; commistione tra la gestione di procedure di mediazione e svolgimento di attività professionali o commerciali; indennità di mediazione poco chiare; accaparramento della clientela tramite offerte “2×3” o tessere premio; sconti offerti a una sola parte; baratto tra istanze depositate e nomine a mediatore.
Per innalzare la qualità del servizio di mediazione, ADR Center e Resolutia si fanno promotori dell’adozione di un “Codice di autoregolamentazione degli organismi di mediazione professionali e indipendenti” che riunisce gli organismi che adottano i seguenti principi:
L’adozione del Codice di autoregolamentazione ha lo scopo di favorire una scelta consapevole dell’organismo da parte degli utenti del servizio di mediazione e al contempo di alzare la qualità degli organismi di mediazione. Pensato soprattutto per gli organismi privati, per quanto applicabili i principi del codice sono adottabili anche dagli organismi pubblici.
Previa verifica da parte di una commissione di garanzia indipendente presieduta dalla Professoressa Chiara Giovanucci Orlandi, gli organismi di mediazione che ne rispettano i requisiti e pubblicano la scheda informativa sul proprio sito potranno esporre il logo identificativo del Codice di autoregolamentazione. La commissione di garanzia indipendente verifica la dichiarazione dell’organismo di aderenza di principi del Codice e la pubblicazione sul sito dell’organismo di una scheda informativa che contiene tutte le informazioni richieste. I singoli organismi sono i soli responsabili in caso di dichiarazioni mendaci.
I contenuti del Codice e gli organismi aderenti saranno promossi e pubblicizzati presso le maggiori associazioni di imprese, le associazioni di consumatori e gli studi legali. Confidiamo che il Codice di autoregolamentazione sia adottato dalla maggioranza degli organismi di mediazione e divenga un elemento centrale per lo sviluppo della mediazione in Italia.
CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DEGLI
ORGANISMI DI MEDIAZIONE PROFESSIONALI E INDIPENDENTI
Gli organismi di mediazione aderenti al codice di autoregolamentazione e autorizzati ad esporre il logo di identificazione degli aderenti si impegnano a rispettare i seguenti principi.
1. Trasparenza. Al fine di favorire una scelta consapevole da parte degli utenti, gli organismi di mediazione aderenti al Codice di autoregolamentazione devono avere un sito internet contenente alcune informazioni minime raccolte nella scheda standard allegata al Codice. In particolare le informazioni devono comprendere: oggetto sociale completo, nome del responsabile dell’organismo; nome di soci, associati, amministratori e finanziatori; indennità di mediazione e criteri di calcolo; criteri di nomina dei mediatori, nomi e curricula sintetici dei mediatori; statistiche dettagliate e aggiornate sulle procedure gestite; indicazioni percentuali del fatturato in relazione allo svolgimento delle attività di ADR (mediazione, arbitrato, formazione e consulenza). Le indennità di mediazione devono essere chiare e facilmente calcolabili.
2. Esclusività dell’attività di ADR degli organismi. Alla luce della peculiarità dell’attività svolta, le procedure di mediazione non possono essere gestite in commistione con altre attività professionali, commerciali, di consulenza o di formazione generica. L’oggetto sociale esclusivo dell’organismo di mediazione deve essere l’attività di gestione delle procedure di mediazione e di risoluzione alternativa delle controversie, e quelle strettamente correlate di formazione, consulenza o editoria nel settore della risoluzione alternativa delle controversie (ADR). Di conseguenza, la sede principale dell’organismo deve essere dedicata esclusivamente alla gestione delle attività sopra descritte e al coordinamento di eventuali sedi operative. Gli incontri di mediazione possono svolgersi presso strutture con destinazione diversa alla sola condizione che siano rese note l’attività prevalente della struttura e il nome o la ragione sociale di chi la gestisce.
3. Indipendenza dell’organismo. L’organismo di mediazione deve essere e apparire indipendente e imparziale rispetto ai litiganti, ai loro avvocati e consulenti. Intese e agevolazioni economiche tra l’organismo e i propri clienti – specie se non chiare, trasparenti e ben definite – compromettono l’indipendenza e l’imparzialità del terzo neutrale. Eventuali convenzioni ed agevolazioni economiche sono consentite per specifici settori di contenzioso, purché indirizzate indistintamente a tutti i soggetti partecipanti alle singole procedure e rese note in modo chiaro e trasparente, nel rispetto dei doveri di dignità e decoro professionali.
4. Indipendenza dei mediatori. Il regolamento dell’organismo deve prevedere che l’avvocato o il professionista che svolge le funzioni di mediatore non può essere parte ovvero rappresentare, assistere o difendere i propri clienti in procedure di mediazione dinanzi al medesimo organismo. Fatta salva la diversa volontà congiunta delle parti, è quindi vietato al professionista esercitare presso lo stesso organismo la funzione di mediatore, di parte o di consulente di parte in lite. Sono vietati tutti gli accordi tra organismi volti a eludere tale divieto.
5. Competenza dei mediatori. Le procedure di mediazione, con prevalenti aspetti di natura giuridica economica, saranno prioritariamente affidate a mediatori laureati in discipline giuridiche o economiche. I mediatori dovranno essere in possesso di un’adeguata esperienza professionale nella materia del contendere e nella gestione delle procedure di mediazione, in regola con i requisiti di aggiornamento professionale e preferibilmente aver sostenuto un percorso di affiancamento. Qualora fossero necessarie competenze specifiche di altri professionisti (ad es. medici, ingegneri, psicologi) questi potranno essere nominati come mediatori o co-mediatori.
6. Capacità organizzativa e finanziaria. L’organismo deve possedere una capacità finanziaria adeguata a garantire agli utenti sedi adatte per gli incontri di mediazione, personale di segreteria formato e in numero sufficiente per i casi da gestire, una piattaforma online per la gestione delle procedure, il rispetto delle normative vigenti (ad es. in tema di sicurezza e privacy), e in generale standard elevati di qualità gestionale. In ogni caso, l’organismo deve possedere un adeguato capitale sociale o fondo di garanzia, in relazione al numero di procedure e sedi gestite, a garanzia dei pagamenti ai terzi e ai mediatori.
Scheda informativa da pubblicare sul
sito internet dell’organismo aderente
(con un link evidente dalla homepage dal logo del codice di autoregolamentazione)
Nome dell’organismo e forma giuridica | |
Anno di fondazione | |
Oggetto sociale | Riportare l’oggetto sociale per intero al fine di valutare l’esclusività nell’attività di mediazione. |
Nome del responsabile e delle principali cariche sociali e loro CV | Nomi e relative cariche. |
Nome di soci, associati, finanziatori e loro quote | Nomi e quote societarie. |
Regolamento | Link alla pagina del sito. |
Indipendenza dell’organismo | Indicare eventuali intese e agevolazioni che devono essere rivolte a tutti i soggetti partecipanti alle procedure nel rispetto dei doveri di dignità e decoro professionale |
Indipendenza dei mediatori | Riportare l’articolo del regolamento che vieta ai mediatori di essere parte o assistere i propri clienti dinanzi al medesimo organismo in cui sono iscritti. |
Capacità logistica e organizzativa | Indicazione delle sedi e loro destinazione principale in caso di svolgimento nei medesimi locali di altre attività. |
Capacità finanziaria | Capitale sociale o fondo di garanzia. |
Criteri di nomina dei mediatori | Riportare l’articolo del regolamento. |
CV dei mediatori | Link alla pagina del sito. |
Indennità di mediazione e criteri di calcolo | Link alla pagina del sito. |
Statistiche complete delle mediazioni svolte | Informazioni minime richieste: nr. di istanze ricevute, % di accettazione, % di successo, valore medio, durata media. Link alla pagina del sito |
Indicazioni sul fatturato dell’ultimo esercizio e sua composizione | Fatturato complessivo dell’organismo durante l’ultimo anno di esercizio: % mediazioni, % formazione, % consulenza e progetti ADR. |
Gli ultimi commenti