La Ue non prevede l’assistenza legale per la mediazione (articolo di Marco Marinaro su Il Sole24ore)
Pubblicato il 4 novembre 2013
da Avv. Luca Tantalo
5 commenti
Riportiamo il link ad un interessante articolo di Marco Marinaro, pubblicato su Il Sole24 ore di oggi, su quanto dispone l’UE a proposito dell’assistenza legale in mediazione.
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-11-04/la-ue-non-prevede-assistenza-legale-la-mediazione-064603.shtml?uuid=ABGjcGb
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E se già…adesso…la parte dichiara di rinunciare all’ assistenza del legale? Mi sembra che la norma non prevede nulla…
a me è già capitato e l’Organismo ha considerato la mediazione facoltativa e non obbligatoria, essendovi la previsione dell’assistenza legale nell’art.5 1 bis del d.lgs. 28/2010.
Tuttavia secondo il mio modestissimo parere anche nei casi di obbligatorietà la parte dovrebbe essere libera di decidere se stare in mediazione con o senza il ministero di un avvocato.
comunque è gradito un confronto sul tema.
Ritengo che l’ operato dell’ Organismo non sia stato corretto in quanto, se l’ Organismo viene adito in una materia “obbligatoria”… è prevista l’ assistenza del legale. L’ eventuale assenza del legale (di una sola parte o di tutte e due le part), visto che la norma non prevede nulla sul punto, dovrebbe solo rilevare ai fini della validità di titolo esecutivo dell’ eventuale accordo raggiunto che, in tal caso, necessiterà della omologazione da parte del competente Tribunale. Comunque, il problema esiste. Infatti, l’ Organismo di Mediazione, che si vede depositare una domanda in materia obbligatoria senza che vi sia l’ assistenza di un legale, è tenuto ad accettare la domanda?
Per completezza argomentativa aggiungo: visto che, normalmente, la domanda di mediazione viene proposta con l’ assistenza di un legale…ove la parte chiamata in mediazione si presenti senza un legale.. l’ Organismo di Mediazione deve proseguire nella mediazione? Si può ipotizzare che Il mediatore inviti la parte a farsi assistere da un legale. Ma, ove la parte non provveda o si rifiuti…il mediatore può continuare nella mediazione?
Effettivamente sono perplessa anch’io sulla soluzione adottata dall’Organismo, che tuttavia, nella specie, è pubblico. Dunque la scelta non era certamente dettata da intenti speculativi (peraltro trattavasi del 2° scaglione). Ritengo in effetti più giusto l’orientamento dell’incidenza sulla validità del verbale quale titolo esecutivo. Del resto l’omologa del Tribunale è sempre possibile.