Mediazione e azione di revocazione di un contratto bancario: per il Tribunale di Pavia non rientra nell’obbligatorietà.

Tribunale di Pavia, sez. I Civile, ordinanza 26 – 27 ottobre 2011

Giudice Unico Balba

Fatto e diritto

visto l’art. 5 del D. Lgs. 28/2011 secondo cui “chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell’articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni per le materie ivi regolate. L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza”.

Ritenuto

– che il suddetto elenco debba essere interpretato restrittivamente in quanto la conciliazione obbligatoria costituisce condizione per l’esercizio dell’azione giudiziaria altrimenti libero;

– che l’azione proposta da (omissis) è una azione revocatoria ex art. 2901 c.c. restando irrilevante che la stessa abbia quale presupposto un inadempimento a contratto bancario;

vista la richiesta di termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.

P.T.M.

respinge l’eccezione preliminare di improcedibilità dell’azione;

concede alle parti i termini richiesti a decorrere dal 15.11.2011 e fissa l’udienza istruttoria al….

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