Consulenza legale e tributaria
Dopo quello di Perugia, anche l’Ordine degli Avvocati di Roma, nella seduta consiliare del 4 ottobre scorso, ha deliberato di richiamare gli Avvocati al rispetto della normativa di cui all’art. 55 bis del Codice Deontologico. La norma, come sappiamo, prevede il divieto che gli organismi di mediazione abbiano sede, a qualsiasi titolo, presso lo studio di un avvocato, o che quest’ultimo abbia sede presso un organismo.
Di seguito il testo della delibera completa:
Il Consigliere Santini riferisce sull’opportunità di avviare un’attività di verifica circa il rispetto, da parte degli iscritti all’Ordine di Roma, della prescrizione dell’art. 55 bis del Codice Deontologico Forense, nella parte in cui stabilisce che “è fatto divieto all’avvocato consentire che l’Organismo di Mediazione abbia sede, a qualsiasi titolo, presso il suo studio o che quest’ultimo abbia sede presso l’Organismo di Mediazione”.
Tale attività potrà essere preceduta da un invito scritto rivolto ai colleghi che non fossero in regola, invitandoli ad adeguarsi entro un breve termine alla suddetta prescrizione.
Il Consiglio delega il Consigliere Santini a fare la richiesta verifica.
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