Consulenza legale e tributaria
Cari Colleghi!
A fronte del comunicato stampa dell’OUA in data 14 febbraio, occorre la massima cautela e non è proprio il momento di distrarsi.
Infatti, i primi reboanti proclami, ove si sbandierava che la mediazione obbligatoria era ormai morta e sepolta, sono stati ripresi improvvidamente da alcuni siti web , emanazione di autorevoli organi di stampa o di associazioni di avvocati (!) nei quali letteralmente si è affermato:
“Da oggi non si deve presentare l’istanza di mediazione per alcun tipo di giudizio “
Mi raccomando, non lo fate !
Ed infatti, se dovesse essere accolto tale spericolato ammonimento si violerebbe il precetto introdotto dall’art.5 bis 1° comma del D.L. 21 giugno 2013 n. 69 (C.d. decreto del fare), convertito dalla L.9 -8-2013 n. 98, norma che è pienamente in vigore, nella quale si prescrive a chi intende instaurare un giudizio (nelle materie elencate dalla norma) di esperire previamente un tentativo di mediazione innanzi ad un Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia , a pena di improcedibilità della domanda .
Dunque , il legale (in procinto di intentare uno dei giudizi predetti) che, dando ascolto all’OUA “si dimentichi” di quella disposizione di legge, che non è mai stata, né mai avrebbe potuto essere oggetto del giudizio intentato innanzi al TAR del Lazio, si esporrebbe fatalmente all’ eccezione di improcedibilità della domanda e forse anche ad un’azione di responsabilità da parte del cliente.
Da ultimo l’OUA, di fronte alle reazioni che sono piovute da molte parti, inventando inesistenti difficoltà interpretative in ordine al provvedimento del Consiglio di Stato ( ord. 11-2-2014 n.607 ), sembra che si appresti a presentare a tale autorevole Consesso la richiesta di una “nota di chiarimento “.
Sarebbe veramente clamoroso ed irriguardoso che la ricorrente chieda al Supremo organo della giustizia amministrativa che le venga spiegato il provvedimento, con una sorta di inedita interpretazione autentica, che concerne solo le norma di legge ed è prerogativa esclusiva del legislatore .
Giovanna Carla De Virgiliis
Magistrato in quiescenza dal 28 novembre 2011, ha ricoperto numerosi incarichi di prestigio. Dal 1981 al 2002 ha svolto la funzione di Giudice presso il Tribunale di Roma presso la 2a Sezione Civile; nel 1995, dopo aver fatto parte del Collegio Inquirente per i reati ministeriali, è stata nominata Magistrato di Cassazione. Dal 2002 è stata Consigliere della Corte di Appello di Roma presso la Prima Sezione. Dal 2003 prende parte alla Rappresentanza dello Stato Italiano presso la Comunità Europea rivestendo, durante il semestre di Presidenza dello Stato italiano, le funzioni di presidente del dossier concernente la proposta di istituzione di risarcimento delle vittime dei reati. Nel 2005 è nominatta Vicepresidente della Commissione Centrale per i revisori contabili presso il Ministero di Giustizia, e dal 2006 è designata Responsabile dell’instaurazione del Registro degli organismi deputati a dirimere le controvesrie societarie. Dal luglio 2008 è nominata Presidente di Sezione (Sez 11°) al Tribunale ordinario di Roma.
Ha svolto, altresì, attività di docenza quale Docente di Diritto Fallimentare presso l’Università degli Studi di Perugia, Facoltà di Economa, Corso di Diploma Universitario in Economia e Amministrazione delle imprese.Componente del Comitato ADR & Mediazione.
Gli ultimi commenti