Consulenza legale e tributaria
CONSIGLIO DI STATO
SEZ. IV
Rg. n. 544/2014
Udienza del 11 marzo 2014
Memoria
Per: L’Organismo di mediazione ADR Center srl (P.I. 03535970879), con sede legale in Roma, Via Marcantonio Colonna n. 54, in persona del legale rappresentante pro tempore, Dr. Leonardo D’Urso (C.F. ), rappresentato e difeso dall’avv. Luca Tantalo (C.F. , in virtù di procura a margine della memoria di costituzione, presente atto, ed elettivamente domiciliato in Roma, via Germanico 168, presso lo studio del suddetto, fax n. 0636004651, PEC: lucatantalo@ordineavvocatiroma.org.
nel ricorso proposto ai sensi dell’art. 112 comma 5 c.p.a.
proposto dall’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana – OUA – in persona del Presidente pro tempore, e altri, rappresentati e difesi dagli avv.ti prof. Giorgio Orsoni (CF. ), Mariagrazia Romeo (CF.) e Mario Sanino (CF. ) ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Viale Parioli 180.
Contro:
Il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore;
Il Ministero dello Sviluppo economico, in persona del Ministro pro tempore.
E con l’intervento di:
Associazione Avvocati per la Mediazione, in persona del Presidente pro tempore;
Associazione degli Avvocati Romani, in persona del Presidente pro tempore;
Associazione Agire e Informare, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Dorodea Ciano e Giampiero Amorelli;
Associazione Italiana dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, in persona del Presidente pro tempore;
Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti, in persona del Presidente pro tempore;
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze, in persona del Presidente pro tempore;
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno, in persona del Presidente pro tempore;
Premesso che:
Nel giudizio promosso dall’OUA per l’annullamento del decreto del ministro di giustizia adottato di concerto con il ministro per lo sviluppo economico n. 180 del 10 ottobre 2010 (pubblicato sulla GU n. 258 del 4 novembre 2010), previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 del d.lgs n. 280 del 2010, come riformulato dal decreto del fare (decreto legge 21 giugno 2013 n. 79, convertito in legge il 9 agosto 2013 n. 98), il TAR Lazio, con ordinanza del 10 dicembre 2013, ha respinto l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato ritenendo “l’insuscettibilità dell’atto regolatorio impugnato di recare all’attualità in capo ai ricorrenti un danno caratterizzato dai requisiti della irreparabilità e della gravità, ben potendo i medesimi conseguire l’integrale riparazione delle posizioni azionate in gravame che dovessero essere ritenute illegittimamente lese in sede di accoglimento nel merito del ricorso, per altro verso la necessità di esaminare le nuove questioni di costituzionalità dedotte in ragione delle modifiche normative sopravvenute in corso di giudizio nella sede propria del merito”.
L’OUA ha impugnato questa ordinanza dinnanzi al Consiglio di Stato sostenendo che, contrariamente a quanto asserito dal TAR Lazio, l’esecuzione del provvedimento impugnato lede irrimediabilmente diritti costituzionalmente protetti della persona, quali, tra l’altro, quello di difesa che, di per sé, implica il diritto di accesso diretto e immediato alla tutela giurisdizionale.
Il Consiglio di Stato, con ordinanza del 12 febbraio 2014, ha accolto l’appello e, “per l’effetto”, ha ordinato che a cura della segreteria l’ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione della udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma10, del Codice del processo amministrativo (udienza nelle more fissata dal TAR Lazio per l’8 ottobre 2014). Ne è seguito il ricorso dell’OUA con richiesta di chiarimento degli effetti dell’accoglimento dell’appello, in relazione alla sorte dei provvedimenti impugnati dinnanzi al TAR Lazio.
Motivi
Con la presente memoria la società ADR Center – intervenuta nel giudizio pendente dinnanzi al TAR e contro interessata – si oppone alla richiesta dell’OUA per i motivi che di seguito sinteticamente si espongono:
A) Il giudizio di ottemperanza previsto e regolato dall’art. 112 del Codice processo amministrativo è uno specifico strumento di esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo, e delle sentenze definitive (passate in giudicato) o provvedimenti equiparati del giudice ordinario.
A questo procedimento, dunque, è possibile fare ricorso solo per il predetto specifico fine, e non anche per ottenere chiarimenti sulla interpretazione di provvedimenti giurisdizionali, né tantomeno per ottenere una diversa formulazione di questi provvedimenti al di fuori e indipendentemente da una collegata domanda di ottemperanza.
In tal senso depone anche l’ultimo comma dell’art. 112 che consente – è vero – il ricorso al fine di ottenere chiarimenti, ma solo “in ordine alle modalità di ottemperanza”, ossia solo in una prospettiva strumentale a una pretesa di ottemperanza da indicare espressamente.
Ciò esclude la possibilità del ricorso di cui al quinto comma dell’art. 112 in tutti i casi di provvedimenti auto-applicativi per i quali manca, evidentemente, anche solo la possibilità astratta di un giudizio di ottemperanza.
Ora, il ricorso che ha innescato il presente giudizio, che l’OUA pretende di ricondurre alla fattispecie dell’art. 112, è in realtà esclusivamente diretto a ottenere un’interpretazione della ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, senza alcun riferimento alla pretesa di esecuzione (ottemperanza) di tale ordinanza, e senza alcuna indicazione dell’organo tenuto all’adempimento.
Il ricorso è dunque inammissibile siccome del tutto estraneo ai limiti del giudizio di ottemperanza al quale, impropriamente, il ricorrente ha fatto riferimento.
B) Anche supponendo che l’OUA possa chiedere al Consiglio di Stato di chiarire espressamente che, accogliendo l’appello, l’ordinanza del Consiglio di Stato abbia inteso concedere la sospensione negata dal TAR del Lazio, la domanda sarebbe comunque del tutto infondata. Il giudice amministrativo adito con ricorso per ottemperanza ha il potere di determinare le modalità della esecuzione, anche integrando la sentenza o il provvedimento di cui è chiesta l’esecuzione, ma non può modificare il comando che è espresso nella sentenza o nel provvedimento predetto. Tanto meno può farlo nei casi in cui si tratti di provvedimento auto-applicativo, per il quale non è ammesso (come sopra illustrato) giudizio di ottemperanza.
Nel caso specifico, quello che – a tutto concedere – si può chiedere al Consiglio di Stato, e deve ritenersi sia stato chiesto, è di interpretare la propria precedente ordinanza.
Questo, nelle sue parti salienti, il contenuto testuale della ordinanza: “considerato che le questioni sottoposte appaiono meritevoli di un vaglio nel merito dovendosi in tali limiti accogliere l’appello e disporre la sollecita fissazione dell’udienza di discussione, ai sensi dell’art. 55 comma 10 Codice del processo amministrativo; p.q.m. il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale accoglie l’appello e, per l’effetto, ordina che a cura della segreteria, la presente ordinanza sia trasmessa al TAR Lazio per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55 comma 10 c.p.a.”
Ora, è ferma convinzione della difesa di ADR Center che le parole che segnano l’incipit della parte dispositiva della ordinanza (“accogliere l’appello”) non esprimano affatto una pronuncia di sospensione del provvedimento impugnato, se solo si ha cura di leggere il provvedimento nel suo complesso, e non con lo sguardo esclusivamente rivolto alle predette parole iniziali.
In tal senso depone anzitutto il riferimento, nella parte motiva del provvedimento, all’art. 55 comma 10 del Codice. Questa disposizione, infatti, prevede espressamente che il tribunale al quale sia richiesto il provvedimento cautelare fissi, con ordinanza collegiale, la data della discussione del ricorso nel merito in tutti i casi in cui ritenga che le esigenze del ricorrente siano tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio di merito, e che nello stesso senso possa provvedere il Consiglio di Stato motivando sulle ragioni per cui ritenga di riformare l’ordinanza cautelare di primo grado.
Solo il successivo comma 11 si riferisce alla ipotesi in cui il giudice ritenga di dovere concedere la misura cautelare.
Dunque, il decimo comma dell’art. 55 si riferisce proprio al caso in cui il giudice abbia ritenuto non necessaria la misura cautelare a fronte della possibilità di assicurare adeguata tutela attraverso una rapida fissazione della data di udienza di merito.
È del tutto evidente, pertanto, che il Consiglio di Stato ha inteso applicare la norma in questione, che il TAR aveva invece disapplicato, limitandosi al rigetto della istanza cautelare senza riconoscere – come, invece, secondo il Consiglio di Stato, sarebbe stato necessario – “che le questioni sottoposte appaiono meritevoli di un vaglio nel merito”, e senza coerentemente provvedere alla sollecita definizione del giudizio, fissando la data della udienza per la trattazione nel merito.
La parte dispositiva della ordinanza conferma pianamente la predetta lettura.
È vero che in tale parte della ordinanza il Consiglio di Stato accoglie l’appello, ma se si leggono queste espressioni alla luce di quanto chiarito nella motivazione della ordinanza risulta chiaro che l’appello è accolto solo “nei limiti” in cui è necessario per assicurare – appunto – la soddisfazione delle esigenze del ricorrente e la tutela delle stesse. Lo dimostra ulteriormente il fatto che, nell’ordinanza, si ordina “per l’effetto” (per effetto cioè dell’accoglimento dell’appello) che la ordinanza sia trasmessa al TAR per la sollecita fissazione della udienza di merito (ai sensi dell’art. 55 comma 10 c.p.a.).
Del resto – a livello logico, prima ancora che giuridico – sarebbe del tutto aberrante immaginare che un’ordinanza sospensiva di norme di un regolamento non menzioni in modo chiaro ed esplicito, oltre alla parola “sospensione”, le stesse norme che sarebbero state sospese: menzione che nell’ordinanza oggetto del presente procedimento, non a caso, non esiste in alcun modo.
In conclusione, il ricorso dell’OUA è palesemente inammissibile e comunque, nel merito, manifestamente infondato. La difesa di ADR Center, inoltre, lo ritiene un’ulteriore manifestazione della temerarietà, ampiamente illustrata in precedenti scritti difensivi, del comportamento processuale della parte ricorrente in tutta questa vicenda.
Per quanto dedotto si chiede:
Voglia l’Ecc.mo Consiglio di Stato:
Dichiarare inammissibile il ricorso proposto dall’OUA ai sensi dell’art. 112 c.p.a
Dichiarare, in subordine, che l’ordinanza n. 607/2014 pronunciata dal Consiglio di Stato in data 12 febbraio 2014 non ha sospeso l’esecuzione del provvedimento impugnato, ma ha solo ordinato al TAR la sollecita fissazione della causa di merito, in questi termini e solo per questo aspetto, accogliendo l’appello proposto dall’OUA.
Con vittoria di spese e onorari.
Roma, lì 4 marzo 2014
Avv. Luca Tantalo
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