Ricorso al TAR dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura contro la mediazione obbligatoria.

L’OUA ha presentato ieri  (per i dettagli si veda il link in fondo)   il ricorso al TAR contro l’obbligatorietà della mediazione per la gran parte delle cause civili, che come noto entrerà in vigore nel marzo del 2011, annunciando analoga iniziativa presso la Corte di Giustizia Europea. L’OUA sostiene che l’obbligatorietà sarebbe incostituzionale, ed inoltre critica il regolamento attuativo sotto diversi aspetti, tra cui  la genericità nella individuazione della figura del mediatore e delle strutture di conciliazione. Questo sarebbe, secondo l’Organismo ricorrente, in aperto contrasto con l’art. 60 della legge 60/09 che prevede che il soggetto deputato alla mediaconciliazione sia dotato di una particolare preparazione giuridica trattandosi di una molteplicità di materie destinate alla conciliazione.

Non manca infine una critica allo spot televisivo sulla mediazione, in riferimento all’uso del denaro pubblico.

Seguiremo ovviamente la questione.

Di seguito il comunicato stampa:

2010.11.22 – Ricorso al Tar contro la mediaconciliazione obbligatoria-2

 

6 commenti su “Ricorso al TAR dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura contro la mediazione obbligatoria.

  1. Come già per l’indennizzo diretto il legislatore e’ stato servo delle compagnie di assicurazioni, come allora la palese violazione della legge delega e’ alla basa di un evidente incostituzionalità. Anche ad uno stupido viene da chiedersi perché il tentativo obbligatorio, da 20 anni in vigore nel diritto del lavoro sia stato da pochissimo tolto perché inutile (ma gratuito) ed invece il governo lo abbia imposto (come solo nei paesi dell’America latina!!!) tale obbligo, a caro prezzo in certe materie………

    • Effettivamente, siccome tutto sommato tanto stupido non sono (a proposito, complimenti per il simpatico modo di esprimersi), me lo sono chiesto anche io. E già che c’ero, ne ho parlato con i promotori della legge e con chi l’ha scritta. La risposta è stata che l’obbligatorietà, in Italia, è indispensabile, all’inizio, perché altrimenti la mediazione, in un Paese in cui gli interessi corporativi e ciechi comandano (come quelli degli avvocati, categoria di cui faccio parte), non sarebbe mai stata presa in considerazione. E questo viene confermato da interventi come il suo. Lo spirito del legislatore, poi, era quello di abolire l’obbligatorietà dopo un certo tempo, quando la mediazione avesse preso piede e tutti ne avessero compreso i vantaggi, che sono moltissimi, specialmente in Italia. Io personalmente sono più che contento di provarla, anche perché sono stufo di vedere i miei clienti spendere cifre folli per avere decisioni (molto spesso errate in fatto ed in diritto) in dieci anni per poi molto spesso non farsene assolutamente nulla. Sono stufo di vedermi cause rinviate d’ufficio di sette / otto mesi con un foglio attaccato fuori dalla porta del Giudice la mattina dell’udienza, oppure di vedermi rinviata un’udienza fissata per un ricorso d’urgenza perchè il Giudice (che aveva stabilito la data) si era dimenticato che quel giorno iniziavano gli esami di avvocato, della cui commissione faceva parte…e queste sono cose che in Italia non cambieranno, mai!
      Mi permetto anche di dirle che se paragona l’indennizzo diretto o peggio, il tentativo di conciliazione dinanzi alle Commissioni Provinciali del Lavoro alla mediazione, significa che non ha compreso affatto cosa sia la stessa.

  2. Ritengo la nuova legge sulla mediazione palesemente incostituzionale, in primo luogo perchè non è assolutamente tollerabile un quarto gardo di giudizio, in secondo luogo perchè nascono fortissimi dubbi sulla competenza tecnico- giuridica del mediatorte, infatti pare del tutto irrazionale che un “commercialista” o altro professionista con poche nozioni di diritto, dopo aver partecipato ad un corso di sei mesi abbia i titoli per risolvere una controversia spesso complessa.
    Altro palese aspetto di incostituzionalità va riscontrato nella non obbligatorietà dell’assistenza di un avvocato con evidente lesione del diritto di difesa. Infine c’è da evidenziare l’aspetto dei costi, immaginiamo una causa di divisione ereditaria dove colui che vuole risolvere una controversia per lo scioglimento di una comunione deve sborsare 5.000, 8.000 o addirittura 10.000 euro.
    In conclusione mi sembra del tutto evidente che le banche e le Compagnie di assicurazioni, da squali quali sono, ancora una volta cercano sempre maggiori profitti ai danni prima dei cittadini poi degli avvocati che i mediatori li fanno da centinaia di anni.
    E’ una vergognosa riforma

    • Mi permetto di suggerirle di leggere meglio la norma ed il regolamento. Pensare che si tratti di un “quarto grado di giudizio” significa infatti voler ignorare che il mediatore non è né un giudice né un arbitro, e che non ha alcun potere decisionale. E’ solo un professionista, adeguatamente formato, che aiuterà le parti a raggiungere un accordo, cercando di far emergere i loro reali interessi. Non deve risolvere la controversia e pertanto (nella grande maggioranza dei casi), non dovendo approfondire le questioni giuridiche, sarà sufficiente il corso; nei casi più complessi starà ovviamente alla serietà dell’ente a cui viene chiesto di effettuare la mediazione, assegnare una persona con competenze specifiche.
      I costi sono oggettivamente molto inferiori a quelli di una causa, e i vantaggi enormemente maggiori, per le parti ma per tutti. Basti pensare a situazioni, frequentissime, in cui capitali e risorse vengono bloccate per anni a causa di cause che durano lustri.
      Le banche e le compagnie di assicurazioni non c’entrano veramente nulla.

  3. Tra l’altro, il mediatore, puo avvalersi di persona esperta nel campo del contendere, che potrebbe essere, nulla lo vieta, anche un’avvocato.

  4. Che ben venga la mediazione nell’ottica della diminuzione dei tempi della controversia. Assolutamente d’accordo con il collega Tantalo. Dissento semmai sull’apertura alla mediazione di soggetti che probabilmente non avranno neanche i le nozioni fondamentali del diritto. Capisco che un ruolo determinante nella mediazione e’ l’aspetto di negoziazione, ma se il mediatore poi deve ricorrere ad un avvocato per farsi spiegare le norme, siamo in un sistema ridondante.. Aspetto fiducioso gli sviluppi.

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