Nuove speranze per la mediazione (un articolo di Matteo Gallo)

L’apertura dell’anno Giudiziario regala speranze e parole felici riportando decisamente in auge i protagonisti della mediazione.
I principali esponenti della magistratura tra i quali spiccano il vice presidente del CSM Vietti, il primo presidente della Corte di cassazione Lupo, il presidente della corte d’appello di Milano Canzio accompagnati dal ministero della Giustizia difendono a spada tratta l’istituto, rivendicando gli importanti risultati raggiunti, nonostante la sua tenera età, e considerando il forte ostracismo dell’avvocatura.
Dice il vice presidente Vietti: “Nell’ottica di assicurare efficaci strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, capaci di deflazionare l’insostenibile domanda di giustizia ordinaria, l’obbligatorietà della mediazione e’ un principio da non abbandonare, pur nel rispetto della pronuncia della Corte costituzionale. Il ricorso alla giustizia togata non può essere l’unica via di risoluzione del contenzioso: in paesi altrettanto civili l’attività di conciliazione stragiudiziale assorbe gran parte del ceto forense, con risultati appaganti sia per lo Stato, sia per i professionisti, sia per i loro clienti.”
Sulla stessa linea ricade il pensiero del presidente della corte d’appello di Milano Giovanni Canzio che propone”….la sperimentazione (per un periodo di tre/quattro anni) della procedura obbligatoria come condizione di procedibilità della domanda giudiziale, accompagnata tuttavia da un filtro di verifica dell’utilità di proseguire il tentativo di conciliazione; dell’effettività del patrocinio del difensore; della riduzione dei tempi e dei costi; del rilievo della mancata partecipazione alla procedura di mediazione nel successivo giudizio…”
Il presidente della Corte di Cassazione Lupo si sofferma fortemente sulla validità della mediazione nella recente esperienza Italiana “….L’efficacia deflativa dell’istituto trova poi conferma nella costatazione che, là dove le parti vi hanno fatto ricorso, esso si è rivelato realmente capace di favorire una soluzione conciliativa della controversia, avendo condotto ad una definizione concordata nel 46,4%….”
Appare evidente come i massimi esponenti della magistratura analizzino con oggettività il buon funzionamento della mediazione scevri da preconcetti, dati fasulli ma soprattutto dagli evidenti interessi difesi dalla classe forense.
A parte queste considerazioni di evidente rilievo, credo che questa battuta d’arresto possa risultare comunque utile a ridisegnare l’istituto migliorando così le criticità che gli operatori hanno registrato in questi due anni.
Uno dei problemi più evidenti attiene all’aspetto informativo; la quasi totalità della società civile non conosce l’istituto e il suo funzionamento; le parti di una controversia in primo luogo si rivolgono al proprio legale che, spesso disprezza la mediazione demotivando fortemente la parte a prendervi parte.
A mio avviso più che di mediazione obbligatoria si dovrà parlare di: “sessione informativa preliminare obbligatoria”.
Le parti, innanzi al mediatore, sono informate con oggettività sull’Istituto portando avanti così quel processo di diffusione di “Cultura della mediazione” di cui si è tanto detto, ma poco si è fatto.
La fase informativa sarà accompagnata da un’ulteriore sessione filtro (come suggerisce Canzio) in cui si verifica fattivamente la controversia e l’eventuale utilità delle parti ad aderire alla procedura.
Le sanzioni per chi non partecipa alla sessione informativa preliminare dovranno essere decisamente salate.
Ciò è giustificato perché in siffatto modi non si obbligano le parti a partecipare alla procedura ed a pagare quindi le indennità, aspetto che nel caso in cui non si ravvedi una possibilità di conciliazione appare contraddittorio, ma perché le parti sono obbligate esclusivamente a conoscere l’istituto e l’importante vantaggio che ne scaturisce dal suo utilizzo per la risoluzione della controversia in termini di costi e tempi.
Altro aspetto fondamentale ma profondamente trascurato in questi due anni, è legato all’utilizzo dei consulenti tecnici.
Spesso ci si trovava di fronte ad analizzare controversie senza avere un profonda conoscenza della materia; basti pensare all’ambito medico o relativamente ai sinistri stradali o per situazioni particolari in ambito bancario o finanziario.
Questo problema si pone anche innanzi al giudice ordinario che nomina frequentemente consulenti tecnici per analizzare la questione; l’aspetto da sottolineare è che più delle volte la sentenza rispecchia l’analisi determinata dal CTO.
Nella Mediazione Civile i consulenti devono essere pagati dalle parti e tale ipotesi era sempre evitata proprio per tale ragione.
In controversie relative a Sinistri stradali, responsabilità medica l’apporto del tecnico specializzato super partes è imprescindibile al fine del successo della mediazione ma tale configurazione non dovrà avvenire a spese della parte che certamente declinerà tale ipotesi.
Il ministero, magari in concerto con i tribunali, dovrebbe fornire un elenco di consulenti tecnici utilizzabili dalle parti gratuitamente, tenuto conto che la perizia potrà essere utilizzata dal giudice anche in giudizio qualora la mediazione non abbia successo.
Questa possibilità sarà in grado di fornire una valenza piu sostanziale alla procedura di mediazione ed agli eventuali preconcetti palesatesi spesso rispetto ai mediatori ed ODM.
Le spese relative alle consulenze tecniche potranno essere compensate da una riduzione delle indennità previste dal Dlgs 28/10, che dovranno certamente diminuirsi di un 20%, e che di conseguenza andranno a diminuire il credito d’imposta spettante alle parti.
Altro aspetto attiene all’assistenza del legale che risulta certamente necessaria per determinate controversie. Tralasciando le questione più bagattellari, si potrebbe stabilire un’assistenza legale obbligatoria in controversie con valore superiore a 5.000,00 euro, garantendo alle parti una difesa in mediazione, seppur in linea con il fine della procedura che coincide nel raggiungimento dell’accordo.
La figura dell’avvocato, che piaccia o no al mondo ADR, credo sia fondamentale al fine del raggiungimento di un accordo e ciò sia per la sua conoscenza specifica e giurisprudenziale che utile sarebbe nella procedura, sia per il rapporto di reciproca fiducia che si instaura tra avvocato e parte.
Ciò dovrà peró avvenire con costruttività ed oggettività tralasciando inopportune speculazioni.
In ultimo si ravvede una profonda rivisitazione dei corsi di formazione per mediatori; 45 ore sono decisamente poche per una figura che si trova ad affrontare situazioni decisamente delicate da un punto di vista giuridico.
La soglia dovrebbe alzarsi almeno a 100 ore con una parte legata alla pratica in mediazione.
Credo che questi siano importanti punti da cui ripartire riconsegnando alla mediazione l’importante ruolo deflattivo del contenzioso e migliorando ulteriormente un istituto che da decenni dimostra che nei paesi con un sistema Giustizia avanzato, non esistono solo i tribunali per risolvere le controversie sorte tra privati.

Dott. Mag. Matteo Gallo
Consulenza commerciale tributaria e del Lavoro
Mediatore specializzato professionista
Responsabile Immediata ADR sede Cosenza

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