Consulenza legale e tributaria
Sono 1.336, su quasi 6mila fra iniziali e sopravvenuti, i procedimenti civili definiti con mediazione in poco più di un mese. Di questi, 304 hanno avuto buon esito, 1.032 non hanno raggiunto l’accordo. Il ministero della Giustizia fornisce i primi dati ufficiali sul flusso della mediazione civile nel periodo che va dal 21 marzo, giorno in cui è diventato obbligatorio esperire il tentativo di conciliazione, al 30 aprile scorso.
I numeri, raccolti dalla Direzione generale Statistica ed illustrati dal suo responsabile Fabio Bartolomeo nel corso del convegno Mediazione: fra efficienza e competitività, fotografano la situazione di 170 organismi su 259 e rendono il senso delle potenzialità del nuovo istituto per la risoluzione alternativa delle controversie: la stima nei primi 12 mesi, infatti, effettuata tenendo conto dei flussi storici per materia, dell’andamento stagionale degli stessi nei diversi mesi dell’anno e dell’effetto innovativo della nuova normativa, prevede un numero complessivo di 280mila procedimenti di mediazione civile e commerciale.
Come si può ben vedere, numeri assai diversi da quelli fantasiosi del’OUA e per di più inferiori a quelli reali, visto che riguardano solo 170 organismi su 259.
prime_statistiche_mediazione_civile_v_1.0_25_maggio_2011
La pagina del Ministero sul convegno del 25 maggio
Vorrei porre l’attenzione su due norme che potrebbero danneggiare enormemente l’istituzione della mediazione per la filosofia che le ispira.
Sono state partorite dal legislatore spagnolo e francese, ma almeno quella francese ha delle ricadute dirette anche per noi dato che alcune parti dell’Avvocatura (AIAF, UNCC e dall’unione Triveneta dei Consigli dell’ordine degli avvocati) hanno presentato in data 10 maggio una proposta di legge in tal senso (Cfr. http://www.ordineavvocatibelluno.com/pdf/Proposta.legge..pdf).
Ad essa si riferiva il presidente del CNF Alpa nel suo poco felice intervento al Convegno romano.
Quando i governi traballano evidentemente si dà il contentino ai professionisti: del resto a suo tempo lo ha fatto anche Napoleone; non si vede perché non lo debbano fare altri decisamente di più modesta levatura.
Il progetto di legge sulla mediazione civile e commerciale in Spagna che ha visto gli ultimi emendamenti (al 24/5) stabilisce un principio che ha fatto inferocire negli scorsi mesi i mediatori spagnoli e che non ha visto correzioni allo stato.
“Il processo di mediazione può concludersi con un accordo o senza accordo nel caso in una parte o tutte le parti esercitano il loro diritto di sospendere il procedimento e lo comunicano al mediatore, o perché è spirato il limite di tempo massimo consentito per la durata del procedimento o ancora quando il mediatore apprezzi motivatamente che le posizioni delle parti sono inconciliabili o vi siano altri motivi per la conclusione del procedimento”(art. 23 c. 1).
Ora anche gli studenti in erba della mediazione sanno che le posizioni delle parti sono per definizione inconciliabili.
Come è potuto accadere che in un paese ove la mediazione è ben conosciuta abbiano scritto una così grande sciocchezza?
È facile capirlo se poi si va a leggere l’art. 29 (Diniego di esecuzione degli accordi di mediazione) il quale prevede che “Non potranno eseguirsi gli accordi il cui contenuto sia contrario al Diritto”.
E se si aggiunge poi la lettura del novellato art. 556 C.p.c. (LEC da loro) si scopre che in sede di opposizione all’esecuzione di un accordo di mediazione “l’esecutato potrà opporre che il suo contenuto è contrario al Diritto”.
E dunque si vuole introdurre in Spagna una mediazione che non è altro che un tentativo di conciliazione tecnico tra legali, tentativo in cui il mediatore è solo un “passa carte”.
Sembra quasi quella conciliazione che Napoleone nel 1805 introdusse in Liguria e che determinò la fine per l’Europa del tentativo di conciliazione obbligatorio preventivo.
Teniamo dunque alta la guardia!!!
Ma veniamo alla norma francese introdotta con l’art. 37 della legge n. 2010-1609 del 22 dicembre 2010, relativa alla esecuzione delle decisioni giudiziarie, le condizioni di alcune professioni regolamentate e degli esperti giudiziari (http://www.legifrance.gouv.fr.).
L’art. 37 modifica il Codice civile inserendo il capitolo XVIII ed entrerà in vigore non oltre il 1° settembre del 2011.
Sotto la lente di ingrandimento va l’art. 2066 c. 2 del nuovo Codice civile che così dispone:”Quando, non riuscendo a raggiungere un accordo dopo la procedura di convenzione, le parti presentano le loro controversia in tribunale, sono esenti dal preventivo tentativo di conciliazione o di mediazione, se previsto”.
Anche in questo caso si dà con legge equivalenza alla convenzione di procedura partecipativa stipulata con l’assistenza obbligatoria dei legali al tentativo di conciliazione sviluppato dai conciliatori di giustizia e al tentativo di mediazione come se non avessero propri ambiti e proprie caratteristiche.
Anche il governo francese è dunque convinto che si possono separare gli interessi dalle persone in virtù della salvaguardia dei diritti tramite l’assitenza dei legali. Ed è questa una deriva pericolosissima contro cui dobbiamo combattere uniti.