Per l’iscrizione dell’ipoteca esattoriale sussiste l’obbligo di comunicazione preventiva (Cass. 26999/23)

Anche nel regime antecedente l’entrata in vigore del comma 2-bis dell’art. 77 d.p.r. n. 602/1973 (13 luglio 2011) l’iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 (nella formulazione vigente “ratione temporis”) deve essere preceduta, pena la sua nullità, dalla comunicazione e dalla concessione di un termine di trenta giorni al contribuente per il pagamento o la presentazione di osservazioni.

Non è invece necessaria l’intimazione di pagamento, dato che secondo l’ordinanza citata, l’atto di iscrizione ipotecaria non costituisce atto di espropriazione forzata.

In applicazione di detti principi, la Suprema Corte ha accolto il ricorso del contribuente.

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