La nuova disciplina del “divorzio breve”

L’Assemblea della Camera dei deputati ha definitivamente approvato, il 22 aprile 2015, la proposta di legge C. 831 e abb.-B, relativa alla disciplina dello scioglimento del matrimonio.
Il testo interviene sulla legge n. 898 del 1970, in modo da:
  • anticipare il momento della possibile proposizione della domanda di divorzio;
  • anticipare anche il momento dell’effettivo scioglimento della comunione dei beni tra i coniugi;
  • stabilire una disciplina transitoria.
Già approvato dalla Camera il 29 maggio 2014 e modificato dal Senato il 18 marzo 2015, il provvedimento – che è composto da tre articoli – è stato nuovamente esaminato dalla Camera.

Ricordiamo che la nuova disciplina non è ancora in vigore; legge deve essere promulgata dal Presidente della Repubblica e successivamente essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

Il testo:
Art. 1. 1. Al secondo capoverso della lettera b) del numero 2) dell’articolo 3 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole: «tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale.» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi dalla notificazione della domanda di separazione. Qualora alla data di instaurazione del giudizio di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia ancora pendente il giudizio di separazione con riguardo alle domande accessorie, la causa è assegnata al giudice della separazione personale. Nelle separazioni consensuali dei coniugi, il termine di cui al primo periodo è di sei mesi decorrenti dalla data di deposito del ricorso ovvero dalla data della notificazione del ricorso, qualora esso sia presentato da uno solo dei coniugi.».Art. 2. 1. Al secondo comma dell’articolo 189 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di ricorso per la cessazione degli effetti civili o per lo scioglimento del matrimonio».Art. 3. 1. All’articolo 191 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. Qualora i coniugi siano in regime di comunione legale, la domanda di separazione è comunicata all’ufficiale dello stato civile ai fini dell’annotazione a margine dell’atto di matrimonio. L’ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all’ufficiale dello stato civile ai fini della stessa annotazione».

Art. 4. 1. Le disposizioni di cui all’articolo 1 si applicano alle domande di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposte dopo la data di entrata in vigore della presente legge, anche se il proce-dimento di separazione, che costituisce il presupposto della domanda, risulti ancora pendente alla medesima data.

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