Mobbing: il lavoratore demansionato a seguito di un cambio della dirigenza ha diritto alla reintegra nelle precedenti mansioni ed al risarcimento (Trib. Tivoli 3470/2010)

Tribunale di Tivoli, sez. lavoro, sentenza 10 dicembre – 21 dicembre 2010, n. 3470
Giudice Zaccardi

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 4.6.2003 e notificato alla C.d.S. s.p.a., parte ricorrente, premesso di essere dipendente della resistente in epigrafe sin dal 1986, ha esposto di avere svolto, dal 1989 al 12 novembre 2000, mansioni di responsabile della segreteria. In tale veste ella gestiva la corrispondenza, gli archivi, i rapporti con le Asl (alle quali la convenuta forniva e fornisce i propri servizi e prodotti), fungeva da segretaria nei consigli di amministrazione, seguiva le scadenze delle case di cura, sottoscriveva richieste di assenze e permessi di altri dipendenti. Tale posizione di elevato rilievo le era stata conferita anche per la fiducia che il Consigliere Delegato della s.p.a. dott. F. M. nutriva in lei, spesso attribuendole incarichi contraddistinti da particolare riservatezza.
Il 17.7.1998, poi, le era stato riconosciuto l’inquadramento al VII livello del CCNL centri di sanità privati (doc. 3 fascicolo della ricorrente).
In data 1 maggio 2000 il rag. A. P. era subentrato al dott. M. e, sin dall’insediamento, la nuova amministrazione aveva assunto nei suoi confronti un atteggiamento di marcata ostilità, tale da connotare, da subito, gli estremi del mobbing.
Quest’ultimo, in particolare, sarebbe stato integrato dai seguenti comportamenti ascrivibili alla datrice di lavoro: a) richiami a tutti i colleghi, con inviti espressi a non dare seguito a richieste dell’attrice, anche se legittime; b) assegnazione di compiti dequalificanti, in precedenza affidati  a dipendenti di livello inferiore, rispettivamente quinto o sesto del CCNL centri di sanità privati, a seconda dei casi; c) ripetute contestazioni disciplinari, sempre infondate, tanto da non essere mai seguite da alcun provvedimento sanzionatorio; d) minacce di licenziamento, il 14.6.2000 e il 3.7.2000 da parte del rag. P.; e) richiesta di ben sedici visite fiscali in occasione della malattia depressiva della ricorrente, causata proprio dalla situazione di costrittività lavorativa della quale era vittima, tale da causarle un malore nel novembre 2000; f) privazione degli strumenti necessari per l’espletamento del lavoro, come un terminale e il collegamento con la rete informatica della società; f) mancato invito, unica in azienda, alla cerimonia di saluto del 20 dicembre 2001, organizzata prima delle festività natalizie di quell’anno; g) spostamento dell’ufficio, dalla segreteria della direzione a un disimpegno adibito a magazzino ove erano ammassati numerosi fascicoli.
In merito al demansionamento, la società vi aveva proceduto con ordine di servizio n. 21 del 7.11.2000 (documento 8 allegato al ricorso), con il quale l’attrice medesima era stata assegnata alle mansioni di addetta ad un non meglio definito Ufficio acquisti ed a funzioni amministrative varie, nemmeno accennate con un minimo di determinatezza. Il provvedimento si caratterizzava per la genericità della motivazione, contenendo un mero richiamo di stile ad “esigenze tecnico-organizzative e produttive di questa Amministrazione”. In pratica, si trattava di svolgere solo compiti esecutivi, senza alcuna qualificazione professionale e, quindi, decisamente inferiori a quelli assolti in precedenza.
Tutto ciò esposto, la ricorrente ha allegato di avere contratto una sindrome depressiva e una diminuzione della vista a causa del mobbing subito, di avere sofferto circa 8 mesi di inabilità temporanea totale e una diminuzione permanente dell’integrità psicofisica pari al 40% della totale.
L’attrice, pertanto, ha chiesto accertarsi l’illiceità del demansionamento patito e ha domandato la condanna della C.d.S. s.p.a. al risarcimento: a) del danno patrimoniale, per lesione della qualificazione professionale, da liquidarsi in € 32.167,95 oltre accessori, o nella diversa somma ritenuta di giustizia; b) del danno non patrimoniale, biologico, morale e esistenziale, da liquidarsi in € 84.039,416 per il biologico e in € 42.019,708 per le altre due voci, il tutto oltre accessori. In ogni caso con condanna alle spese di lite.
In merito alla quantificazione del pregiudizio patrimoniale patito, la ricorrente ha invocato l’indirizzo giurisprudenziale (sostenuto anche dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 10/2002) in virtù del quale il danno, in caso di demansionamento, possa essere liquidato in una percentuale della retribuzione globale lorda percepita. Nella specie, la misura equa coinciderebbe con il 50%.
Si è costituita la convenuta, contestando fermamente di avere mai posto in essere alcun atteggiamento ostile nei riguardi dell’attrice. Quest’ultima, semmai, sin dall’avvicendamento nella gestione del maggio 2000, aveva cominciato a relazionarsi con la direzione aziendale per il tramite di avvocati, con un approccio sempre frontale; nell’ambiente di lavoro, poi aveva preso a rivolgersi verso i vertici aziendali con un tono di sfida, con espressioni del tipo: “io ho salvato questa azienda, altrimenti andavate in galera”.
Nessuna dequalificazione professionale sarebbe, poi, mai stata imposta alla ricorrente. L’adibizione all’Ufficio Acquisti, infatti, doveva considerarsi come occasione di valorizzazione, tenuto conto che la medesima C.d.S. è una società che cura circa 550 pazienti e occupa 420 dipendenti, cosicché la gestione degli approvvigionamenti è funzione che, date le dimensioni produttive, richiede adeguata professionalità e comporta notevoli responsabilità. Non a caso, il volume degli acquisti nel 2003 era stato pari ad € 44.452, mentre per le forniture elettromedicali e la strumentazione di laboratorio – settore nel quale la ricorrente era stata assegnata a supporto – la convenuta aveva speso nel medesimo esercizio € 578.343.
In via preliminare, la resistente ha domandato l’autorizzazione a chiamare in garanzia la propria compagnia assicuratrice, Aurora Assicurazioni s.p.a..
Quest’ultima, evocata in giudizio, si è costituita domandando rigettarsi l’istanza di manleva, per non essere, la responsabilità civile oggetto della domanda principale nel presente giudizio, coperta dalla polizza emessa in favore della C.d.S. s.p.a.. Nel merito e, in subordine, la Compagnia ha chiesto il rigetto del ricorso richiamandosi alle deduzioni dell’assicurata.
Nel corso dell’istruttoria si è proceduto all’escussione, nell’udienza del 7.3.2006, dei testi M. F. e P.C.; poiché l’udienza era stata fissata per tale data a seguito di anticipazione, non comunicata tempestivamente alla convenuta e alla terza chiamata, il teste M. è stato nuovamente sentito il 22.2.2008, mentre il teste Pisani è stato escusso alla presenza di tutte le parti il 21.4.2009; sono stati, inoltre, assunti i testimoni M. F., J. C., V.P.L.A., C. Umberto, P. D. e P. M., nonché è stata disposta ed eseguita consulenza tecnica medico-legale sulla persona della ricorrente.
Nelle note autorizzate depositate il 30.11.2010 la resistente  ha eccepito l’improcedibilità del ricorso, per essere stato lo stesso notificato oltre il termine di cui all’articolo 415, quarto comma, c.p.c., nonché ha dichiarato di non accettare il contraddittorio sulla domanda della ricorrente di condanna della convenuta medesima al risarcimento del danno professionale, pretesa avanzata, secondo l’intimata, per la prima volta nella fase conclusiva del procedimento.
All’udienza del 10.12.2010, previa discussione orale, il giudice si è ritirato in camera di consiglio ed all’esito ha dato lettura del dispositivo di cui in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente devono essere rigettate le eccezioni preliminari sollevate dalla resistente C.d.S. s.p.a. nelle note conclusive autorizzate depositate il 30.11.2010.
In merito all’eccezione di improcedibilità, deve rilevarsi che, a seguito del deposito del ricorso, effettuato il 4.6.2003, il giudice ha emesso il  pedissequo decreto di fissazione di udienza il 27.6.2003. La notifica dell’atto introduttivo e del provvedimento di fissazione dell’udienza di cui all’articolo 420 c.p.c. si è perfezionata il 22.7.2003. La ricorrente, dunque, non ha puntualmente osservato il termine di dieci giorni, decorrenti dall’emissione del decreto di fissazione, sancito dall’articolo 415, quarto comma, c.p.c. e la convenuta ne trae la conseguenza dell’improcedibilità del ricorso.
Ciò, sulla base della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, 30 luglio 2008, n. 20604.
L’eccezione non può essere accolta. Innanzitutto deve osservarsi, come del resto replicato nell’udienza di discussione del 10.12.2010 dalla difesa della ricorrente, come la fattispecie esaminata dalla Suprema Corte nel caso invocato fosse differente rispetto all’ attuale. In quell’occasione, infatti, la notificazione del ricorso e del pedissequo decreto non tanto erano state eseguite in ritardo rispetto al termine decorrente dal provvedimento di fissazione, quanto piuttosto mancava proprio la notifica (sul punto vedasi anche Corte Costituzionale, sentenza n. 60 del 2010).
Nel caso oggetto del presente giudizio, invece, se è vero che non è stato osservato il termine di cui al quarto comma dell’articolo 415 c.p.c., non di meno è stato rispettato quello di cui al successivo quinto comma, a norma del quale ricorso e decreto di fissazione devono essere notificati almeno 30 giorni prima dell’udienza di discussione.
Infatti, a fronte di una convocazione dinanzi al giudice del lavoro per la data del 24.9.2004, la notificazione del ricorso e del decreto è stata eseguita il 27.6.2003.
Ritiene questo giudice che, nella fattispecie in esame, non possa essere pronunciata l’improcedibilità della domanda.
Ciò, innanzitutto perché il termine di cui all’articolo 415, quarto comma, non è assistito da nessuna decadenza e, in virtù della regola generale di cui all’articolo 152 c.p.c., non può essere ritenuta la perentorietà ove non prevista espressamente dal legislatore, o dal giudice, purché autorizzato quest’ultimo dalla legge.
In secondo luogo, mentre i 30 giorni prima dell’udienza rappresentano un termine a difesa, cosicché la loro violazione comprimerebbe il diritto della parte resistente di preparare adeguatamente le proprie tesi difensive, non si vede quale menomazione alla sfera della parte medesima possa derivare ove l’atto introduttivo e la fissazione dell’udienza siano partecipati oltre i 10 giorni successivi all’emissione del provvedimento del giudice, ma sempre nel rispetto di quel lasso minimo che il codice ha individuato come essenziale alla difesa dell’intimato.
Appare dunque, da una lettura sistematica dei commi quarto e quinto dell’articolo 415, che il primo contenga una previsione ordinatoria, volta a sollecitare un tempestivo impulso all’instaurazione del contraddittorio, mentre al secondo sia affidata la delimitazione massima del termine, decorso il quale, la notifica del ricorso debba considerarsi inidonea alla valida evocazione del convenuto per l’udienza fissa dal giudice.
Anche perché, se l’improcedibilità conseguisse all’infrazione del termine di cui al quarto comma, non si vede quale interesse potrebbe soddisfare la successiva previsione del quinto comma.
Ne consegue che, nel caso di specie, non sussiste alcuna improcedibilità, proprio perché validamente instaurato il contraddittorio entro il termine di cui al quinto comma dell’articolo 415 c.p.c..
Parimenti non meritevole di accoglimento è l’eccezione di inammissibilità della domanda di condanna al risarcimento del danno patrimoniale da dequalificazione professionale. Già nel ricorso, infatti, si menzionavano puntualmente gli elementi costitutivi della pretesa di cui all’articolo 163, terzo comma, c.p.c., individuati nel demansionamento dal VII livello a compiti che in precedenza era svolti solo da personale di quinto o sesto livello e nel passaggio, della ricorrente, dalla responsabilità della segreteria della direzione aziendale all’espletamento di compiti marginali, passaggio realizzato con l’ordine di servizio n. 21 del 7.11.2000.
A fronte di tali condotte, si chiede, nell’atto introduttivo, la condanna risarcitoria al danno patrimoniale che, nella narrativa del ricorso, è inequivocabilmente ricondotto casualmente proprio al demansionamento.
In tale contesto, non può condividersi l’assunto secondo il quale la domanda sarebbe stata avanzata per la prima volta nella fase conclusiva del giudizio e, quindi, tardivamente.
Nel merito, il ricorso deve essere accolto per le ragioni che seguono.
Venendo in primo luogo alla domanda di accertamento dell’illiceità del demansionamento subito dall’attrice, con conseguente condanna della convenuta al risarcimento del danno patrimoniale per dequalificazione professionale, deve rilevarsi come alla ricorrente, con lettera del 17.7.1998, fosse stata riconosciuta la settima qualifica del CCNL centri di sanità privati.
Ella, come riferito dal testimone M. F., consigliere delegato di amministrazione sino all’1 maggio 2000 (qualità non contestata tra le parti), per il rapporto di fiducia che l’aveva subito legata al medesimo teste, aveva assunto, all’interno della segreteria, un ruolo di coordinamento: “Di fatto, la ricorrente si avvaleva delle altre due dipendenti ed era lei che valutava la compatibilità delle loro richieste di permessi o ferie rispetto alle esigenze della segreteria, apponendovi una sigla”.
All’attrice, sempre nel racconto di M., erano stati affidati compiti di particolare qualificazione e responsabilità, come la tenuta del registro di smaltimento dei rifiuti speciali, l’aggiornamento dei contratti di assicurazione relativi ai professionisti esterni che si alternavano nella struttura, l’informatizzazione della documentazione relativa ai passaggi dei materiali speciali da smaltire, l’aggiornamento dei crediti presso la Regione.
Tale quadro di mansioni dimostra come alla ricorrente fosse stato assegnato un complesso di funzioni delicate, alcune delle quali di particolare rilievo, soprattutto in considerazione delle responsabilità civili e delle conseguenze patrimoniali che il negligente espletamento ad opera della P. avrebbe potuto causare all’azienda (si pensi alla tenuta del registro dei rifiuti speciali e alla gestione delle assicurazioni dei professionisti esterni, per un centro di cura che segue 550 pazienti, dato allegato dalla stessa resistente).
Sempre il testimone M. ha spiegato come l’attrice facesse diretto riferimento a lui e poi, ricevute le istruzioni, fosse ella a girarle alle colleghe della segreteria.
Che alla P. fossero state riconosciute una posizione ed una fiducia speciali, nell’ambito della segreteria, a diretto contatto con il management, si desume anche dalla circostanza riferita dal teste M., citato dalla resistente, il quale, nell’udienza del 19.12.2006 ha dichiarato che “in due o tre occasioni è stata anche segretaria del Consiglio di amministrazione e dell’Assemblea dei Soci”.
C. A., poi, sindacalista delegato della CGIL, ha raccontato che: “Tutto ciò che dovevo dire all’amministratore passava da lei. Protocollava anche le richieste di appuntamenti. 7) Quanto entravo in quegli uffici incontravo lei, poi M.… il mio riferimento era sempre la P.”.
La ricorrente, in sintesi, sino alla permanenza della gestione affidata a M. era a diretto contatto con l’amministrazione, svolgeva compiti di particolare responsabilità, poteva partecipare alle sedute degli organi di gestione, rappresentava l’interfaccia del consigliere delegato all’interno dell’azienda, vagliava richieste di ferie e permessi delle colleghe. Il tutto, con un inquadramento al VII livello del CCNL centri di sanità.
Cambiata gestione e subentrata la nuova amministrazione, facente capo alla figura del rag. P., le fu comunicato il 7.11.2000 l’ordine di servizio n. 21, documento 8 del fascicolo di parte attorea, con il quale, in vista di non altrimenti specificate “esigenze tecnico – organizzative e produttive di questa Amministrazione”, l’attrice stessa venne assegnata, quale addetta, all’ufficio Acquisti ed a funzioni amministrative “varie”.
Il teste M., sentito nell’udienza del 19.12.2006, ha spiegato trattarsi di compiti di qualificata autonomia. Al riguardo, il nuovo Consigliere delegato, rag. P., aveva convocato l’attuale attrice, alla presenza del testimone medesimo e le aveva illustrato la nuova organizzazione della segreteria amministrativa, spiegando che la ricorrente si sarebbe dovuta occupare della gestione delle nuove attività, delle fatture e della contabilità del poliambulatorio. Nella successiva udienza del 28.9.2007, però, entrando nel dettaglio delle nuove mansioni della P., lo stesso testimone ha circoscritto i compiti della ricorrente essenzialmente: a) all’acquisto del materiale di cancelleria ed economato, per un valore di circa 44.000 euro annui; b) al settore delle apparecchiature mediche.
Per queste ultime, però, non sussiste alcuna autonomia in capo all’attrice, se è vero che, come riferito dal teste M., al fine dell’acquisto è decisiva (come del resto appare naturale) la valutazione del medico competente e che la firma finale è del medesimo testimone, in qualità di direttore amministrativo.
In ordine alle forniture della cucina, del bar e del guardaroba, poi, decide in autonomia P. D., come affermato dal medesimo nell’assunzione quale teste nell’udienza del 15.1.2010.
La contabilità del personale, poi, è curata direttamente da P. M., teste escusso il 15.1.2010, il quale ha precisato di fare, a sua volta, riferimento a J. C., capo del personale.
Dall’insieme delle testimonianze assunte sul punto delle attuali mansioni, dunque, è emersa in capo alla ricorrente un’autonomia solo quanto agli acquisti di cancelleria. Tale settore, attenendo a beni di consumo, è di rilievo praticamente marginale. Infatti, se è vero che il fatturato annuo della Centro di Sanità s.p.a. per acquisti di cancelleria ammonta a 44.000 euro circa, elemento fattuale non contestato tra le parti, deve considerarsi come tale importo, rispetto al volume di affari di un’azienda di 420 dipendenti e 550 pazienti, sia marginale e, soprattutto, si componga della somma di una serie di acquisti, ciascuno di valore presumibilmente non rilevante.
Non può, quindi, dirsi che alla ricorrente siano attualmente assegnati compiti di qualificazione e responsabilità, da svolgersi in posizione di autonomia. Ella è dedita, autonomamente, soltanto ad una serie di ordini di valore modesto, avuto riguardo all’entità dell’organizzazione aziendale della datrice di lavoro e di nessuna responsabilità, se è vero che si tratta, a prescindere dal valore, di curare l’approvvigionamento di materiale di cancelleria.
Al di fuori dell’ambito ultimo menzionato, poi, decidono e firmano altri. La ricorrente, dunque, se è coinvolta in procedimenti che sfociano in scelte, lo è solo in veste meramente esecutiva, senza che sia risultato un apporto di concetto, tale da rendere le mansioni attuali equivalenti a quelle svolte con la vecchia gestione.
Non è comparabile, infatti, la situazione precedente (nella quale alla P. erano affidati, in una posizione di staff a diretto contatto con il management, la tenuta del registro di smaltimento dei rifiuti speciali, l’aggiornamento dei contratti di assicurazione relativi ai professionisti esterni che si alternavano nella struttura, l’informatizzazione della documentazione relativa ai passaggi dei materiali speciali da smaltire, l’aggiornamento dei crediti presso la Regione, la segreteria di consigli di amministrazione o assemblee di soci e il coordinamento del personale di segreteria), con l’attuale, nella quale la ricorrente si occupa solo dell’acquisto del materiale di cancelleria e, per il resto, assolve compiti meramente esecutivi.
L’attrice, in definitiva, dopo aver svolto, almeno dal 17.7.1998 al 7.11.2000 (e quindi ben oltre il limite temporale del trimestre di cui all’articolo 2103 c.c.) mansioni di settimo livello, è stata restituita a compiti amministrativi semplici, pari a quelli rivestiti ai tempi dell’assunzione, corrispondenti (l’allegazione della ricorrente sul punto non è stata contestata) alla VI qualifica del CCNL centri di sanità privati.
Sussiste, dunque, il lamentato illecito demansionamento. Pertanto deve essere condannata la resistente a reintegrare la ricorrente nelle mansioni precedentemente svolte o in altre equivalenti.
Dalla condotta illecita della convenuta deriva anche l’obbligo di risarcire il danno causato alla qualificazione professionale dell’attrice. Tale pregiudizio, in ossequio al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ha natura patrimoniale e può essere liquidato secondo un criterio equitativo.
In termini, recentemente, Cassazione, sentenza 26.2.2009, n. 2652: “in caso di accertato demansionamento professionale del lavoratore in violazione dell’art. 2103 cod. civ., il giudice del merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, può desumere l’esistenza del relativo danno, avente natura patrimoniale e il cui onere di allegazione incombe sul lavoratore, determinandone anche l’entità in via equitativa, con processo logico – giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all’esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto”.
In ordine ai parametri utilizzabili per la liquidazione equitativa del danno, la Corte di Cassazione, con sentenza 10/2002, ha chiarito come possa farsi riferimento ad una percentuale della retribuzione globale lorda spettante al danneggato, in misura da determinarsi tenendo conto di tutte le circostanze del caso.
La ricorrente, al riguardo, ha chiesto di liquidarsi il ristoro in una somma pari al 50% delle retribuzioni lorde corrisposte alla lavoratrice durante tutto il periodo di durata della condotta illecita. La convenuta ha rilevato come detta percentuale sia stata riconosciuta (Tribunale di Milano, 22.12.2001) solo nel caso di un giornalista televisivo nazionale il quale aveva subito il demansionamento per 16 anni, durante i quali era stato escluso da apparizioni radiotelevisive, ipotesi ben diversa, quanto agli effetti pregiudizievoli, rispetto al caso attualmente in esame.
Ritiene il giudice che, nella fattispecie, sia congrua una determinazione del danno risarcibile in misura corrispondente al 25% della retribuzione globale lorda percepita dalla ricorrente durante il protrarsi dell’inadempimento della datrice al dovere di cui all’articolo 2103 c.c..
Tale percentuale appare adeguata perché, se è vero che non si è in presenza, nel caso della P., di una giornalista televisiva protagonista di frequenti apparizioni in video, non di meno, deve essere adeguatamente soppesato lo svuotamento di qualificazione e responsabilità che la lavoratrice ha vissuto passando da una posizione di staff, coordinamento di colleghi e diretto contatto con il management di una grande società, all’assegnazione a compiti esecutivi o di acquisto della cancelleria.
Inoltre, non può non tenersi conto, ai fini della liquidazione, dle percoso professionale dell’interessata. Al riguardo del quale, deve osservarsi che l’inquadramento al VII livello era stato ottenuto sin dal luglio 1998 e, certamente, già in precedenza la ricorrente aveva assunto quella centralità della propria figura che il M. le aveva conferito. Detto testimone, infatti, ha precisato di avere rivestito la carica di direttore amministrativo sin da giugno 1989 e che l’attrice era stata chiamata, nei mesi successivi, presso la segreteria di direzione, nella quale aveva presto cominciato a conquistare progressivamente la fiducia del M., poi nominato Consigliere delegato nel 1990.
Appare, dunque, evidente, come la posizione di rilievo all’interno dell’azienda, che la ricorrente lamenta essere stata svuotata con il demansionamento oggetto del presente giudizio, fosse stata acquisita sin da molto tempo prima del 1998.
Dall’entità dello svuotamento della professionalità della ricorrente e dal pregresso percorso lavorativo della medesima deriva quindi, a parere di questo giudice, la congruità di una liquidazione del danno patrimoniale alla qualificazione professionale in una somma pari al 25% delle retribuzioni globali lorde percepite in costanza di inadempimento, da parte della datrice di lavoro, all’obbligo di cui all’articolo 2103 c.c..
Come periodo di riferimento si prende in considerazione quello indicato nei conteggi, i quali tengono conto delle retribuzioni da maggio 2000 ad aprile 2003.
Quanto al termine iniziale, se ne ritiene la correttezza perché dalle deposizioni assunte e sopra riportate emerge come la ricorrente fosse stata progressivamente svuotata sin dall’arrivo della nuova gestione, avvenuto a maggio 2000. E’ lo stesso teste M., di parte resistente, infatti, ad avere dichiarato come la nuova collocazione della ricorrente, presso l’Ufficio Acquisti, fosse stata conseguente alla riorganizzazione della segreteria e che tale processo riorganizzativi fosse stato concepito all’epoca dell’insediamento del management facente capo al rag. P..
Circa il termine finale, sicuramente è congruo il limite di aprile 2003, posto che il demansionamento, all’epoca del deposito del ricorso  (giugno 2003) e, in corso di causa, era ancora in corso (e non risulta che sia cessato).
Ne consegue che, quantificate in ricorso le retribuzioni da maggio 2000 a aprile 2003 in € 64.335,90 lordi, importo non specificamente contestato dalla convenuta, può riconoscersi a titolo di ristoro del danno patrimoniale patito dall’attrice l’importo di € 16.083,98, pari al 25% di tale ammontare.
Su tale somma competono, dal giorno della domanda, valente come costituzione in mora (trattandosi di responsabilità contrattuale) e coincidente con la notifica del ricorso, 22.7.2003, interessi e rivalutazione monetaria.
Parimenti meritevole di accoglimento, per le ragioni e nei limiti che seguono, è la domanda dell’attrice di condanna della convenuta C.d.S. s.p.a. al risarcimento del danno non patrimoniale, che nell’atto introduttivo si imputa al ristoro del pregiudizio biologico, nonché di quelli morale ed esistenziale subiti per effetto del mobbing al quale la medesima P. sarebbe stata sottoposta da maggio 2000 sino (almeno) al deposito del ricorso.
Affinché sussista il mobbing (o costrittività organizzativa), il quale si atteggia come violazione del dovere del datore di assicurare al lavoratore condizioni sane di svolgimento della prestazione lavorativa, ai sensi dell’articolo 2087 c.c., secondo l’indirizzo giurisprudenziale che questo giudice ritiene condivisibile è necessario che, oltre all’elemento oggettivo, rappresentato da una vessazione o emarginazione della vittima nell’ambiente di lavoro, non occasionale e, al contrario, tale da assurgere a connotati di sistematicità, si riscontri anche quello soggettivo, consistente nell’intento persecutorio (di recente, Cassazione, sentenza n. 7382 del 2010).
Secondo il menzionato orientamento, il lavoratore che alleghi di essere soggetto a mobbing, ha l’onere di fornire rigorosa prova della sussistenza di entrambi i profili. Al riguardo, sotto il profilo obiettivo, possono assumere rilievo fattori quali la durata della condotta, la natura e la gravità degli atti, la quantità dei medesimi, oltre che, evidentemente, aperte dichiarazioni di ostilità espressamente formulate (ipotesi certamente più rara dal punto di vista statistico).
L’intenzione persecutoria, poi, può senz’altro essere provata mediante ricorso a un quadro indiziario, purché però, per regola generale desumibile dall’articolo 2729 c.c., si tratti di indizi gravi, precisi e concordanti, univocamente cospiranti nel senso della presenza di una volontà di emarginare il dipendente.
Più facile é il caso, non ricorrente nella fattispecie in esame, nel quale al lavoratore sia sottratta qualsiasi mansione, condotta che, a ben vedere, nella prospettiva probatoria circa la sussistenza dell’elemento soggettivo del mobbing, non si pone su un mero piano indiziario, essendo addirittura potenzialmente idonea a fornire la prova diretta della volontà di emarginare.
Così sintetizzato il quadro, alla luce del quale valutare le risultanze istruttorie, è opinione di questo giudice che nel presente giudizio sia stata raggiunta la prova di entrambi gli elementi, oggettivo e soggettivo, costitutivi del mobbing.
Innanzitutto viene in considerazione il demansionamento subito dalla ricorrente sin dal momento dell’insediamento della nuova dirigenza aziendale.
Al riguardo del quale, non può non osservarsi come il passaggio, dalla responsabilità della segreteria di direzione all’Ufficio Acquisti, sia stato accompagnato da uno spostamento fisico della postazione lavorativa della ricorrente, dai locali del management ad una sorta di disimpegno ubicato dinanzi ad un bagno e lontano dalla precedente collocazione.
Sul punto, appare credibile la deposizione del testimone C., il quale è l’unico ad avere fornito una descrizione precisa della nuova sistemazione logistica della P. e, proprio per tale precisione nei dettagli, è sembrato il teste più in grado di riferire su tale specifico punto della controversia. Egli ha dichiarato: “L’Ufficio acquisti si trovava, entrando, in fondo al corridoio a destra. Aprendo una porta, c’erano sulla destra in ordine prima il bagno poi l’ufficio acquisti dove stava la P. e anche la sorella. C’era poi una porta che dava sull’ufficio adiacente. Non sono sicuro che fosse prima l’ufficio del personale. Nella stanza c’erano degli armadi. Io dentro al bagno non sono mai entrato. Se si lavorava in accettazione, allora tesoreria, per andare in bagno occorreva passare nell’ambiente ove si trovava l’Ufficio acquisti”.
In contrario non sembrano decisive le deposizioni assunte su iniziativa della resistente C.d.S. s.p.a., le quali sono state espresse con margini di dubbio, in modo non attendibile e, in ogni caso, senza un livello di precisione paragonabile a quello del teste C..
In particolare, P. M., il quale ha dichiarato di avere occupato, prima della P., la postazione poi affidata alla medesima, ha riferito: “Io vi sono stato dal 1998 al 2000-2001 e sono stato avvicendato in quella sistemazione dalla P.. Ricordo che l’ufficio era molto grande e era stato diviso in due tra contabilità generale e contabilità personale. Non ricordo esattamente se quando c’ero io o quando é arrivata la P., ma forse per un certo periodo, anche se breve, sono stato anche io con quella divisione”.
Al di là della premessa “non ricordo esattamente” e del dubbio insito nell’espressione “forse”, detta deposizione non appare credibile laddove il testimone, il quale afferma di ricordare che ad un certo punto sia stata effettuata una divisione degli spazi, non ricordi se egli fosse ancora in quel locale.
Ritiene il giudice che il processo mnemonico porti normalmente gli individui a fissare nella memoria con maggiore stabilità e precisione le vicende che si riferiscono a se stessi. Cosicché, è strano che un soggetto ricordi un ambiente e, al contempo,  non abbia conservato mentalmente l’immagine di sé in quel contesto spaziale. Ciò, soprattutto qualora si tratti di una postazione di lavoro, nella quale, se si è stati presenti, si sono trascorsi lassi di tempo prolungati nel corso di più giornate. La memoria, del resto, ci porta a ricordare i luoghi con il punto di vista dal quale li abbiamo osservati. Pertanto la deposizione di P. appare decisamente poco attendibile.
Né la prova, contraria rispetto a quella offerta dalla ricorrente con il testimone C., può farsi derivare dalla testimonianza di P. D., il quale, riguardo alla nuova collocazione della P., da un lato non ha riportato quel novero di dettagli invece forniti dal menzionato  teste della ricorrente, dall’altro non si è espresso in termini di certezza: “Mi sembra che prima ci fosse l’ufficio del personale. Nello stesso locale, subito entrando a destra, c’é la porta del bagno”.
Alla luce del quadro probatorio così descritto, ritiene il giudice che sia stata raggiunta la prova che l’attrice, insieme con l’assegnazione delle nuove mansioni, sia stata spostata, dai locali della direzione ad un disimpegno che il personale deve attraversare per recarsi in bagno.
Non é dubitabile che un simile spostamento, in qualsiasi contesto lavorativo, possa essere letto come un forte regresso della posizione del lavoratore nella gerarchia aziendale. I colleghi della P., infatti, l’hanno vista passare dalle stanze del management ad un locale decentrato e situato davanti ai servizi igienici.
Certamente si tratta di un indizio dell’intento di emarginare la dipendente.
Inoltre, non è contestato tra le parti che l’attrice, la quale prima del 2000 (quindi in quattordici anni di servizio) non aveva mai subito alcuna contestazione disciplinare, ne abbia ricevute, nel 2001 (si vedano documenti da 10 a 20 del fascicolo di parte attorea), ben tre e che a nessuna di queste sia mai seguita l’irrogazione di alcuna sanzione disciplinare.
Ancora, è incontestato tra le parti che, in seguito all’assenza per malattia protrattasi per circa 8 mesi e dalla ricorrente casualmente collegata alla costrittività organizzativa lavorativa subita, alla P. siano state inviate addirittura sedici visite fiscali. Una simile quantità di richieste di interventi dell’INPS avrebbe forse potuto essere evitata, soprattutto perché l’azienda, evidentemente, decorsa qualche settimana dall’inizio dell’assenza, era perfettamente in grado di rappresentarsi le condizioni di depressione nelle quali versava l’attuale attrice e, conseguentemente, avrebbe almeno potuto diradare le visite.
Ritiene il giudice che, già tale quadro indiziario, letto complessivamente, sarebbe idoneo a dimostrare sia la sussistenza dell’elemento oggettivo (persecuzione della dipendente), sia di quello subiettivo (intento persecutorio).
Non si nega che ciascuno indizio, in quanto tale si presterebbe, se isolatamente considerato, a duplice lettura. Così l’assegnazione di nuove mansioni, in astratto potrebbe rispondere a esigenze organizzative dell’azienda e non necessariamente alla volontà di emarginare la lavoratrice.
Allo stesso modo, lo spostamento della postazione, potrebbe interpretarsi come imposto dalla necessità di un maggior coordinamento con gli altri dipendenti con i quali la ricorrente si deve relazionare per l’espletamento dei suoi compiti nell’Ufficio Acquisti.
Ancora, le ripetute richieste di visite fiscali potrebbero solo significare normale esercizio di una prerogativa datoriale; le contestazioni disciplinari non seguite da sanzioni potrebbero astrattamente dimostrare la particolare tolleranza della resistente.
Ma, se si leggono insieme i quattro indizi sinora accertati, il risultato che se ne trae è univocamente nel senso che la ricorrente abbia subito un prolungato mobbing, da maggio 2000 almeno sino al deposito del ricorso.
La P., infatti, ha subito uno svuotamento delle mansioni in precedenza affidatele; è stata spostata dai locali del potere aziendale ad un disimpegno posto davanti ai servizi igienici; ha subito tre contestazioni disciplinari per episodi ai quali nemmeno la datrice di lavoro ha attribuito valenza tale da giustificare l’applicazione di una sanzione; assente per malattia, ha ricevuto sedici visite fiscali.
Ma l’orizzonte probatorio, già sufficientemente chiaro, si illumina ancor di più alla luce di due ulteriori elementi.
La testimone V.P.L.A., all’epoca dei fatti nella segreteria amministrativa della resistente insieme con la P., ha riferito di avere percepito nell’ambiente di lavoro il segnale che fosse conveniente evitare di intrattenersi con la ricorrente: “Mi fu consigliato di non intranenermi con la ricorrente, ciò da una collega di lavoro. Non so se la signora C. o la signora M.”. Tale deposizione appare credibile perché la testimone, al momento dell’escussione ancora dipendente della resistente, certamente non avrebbe avuto alcun interesse a rendere falsa testimonianza contro la datrice di lavoro, ipotesi che la giurisprudenza ha addirittura qualificato come astrattamente integrante gli estremi della giusta causa di licenziamento (Corte di Cassazione, sentenza n. 2626 del 9.3.1998).
E, che l’ambiente di lavoro fosse apertamente ostile nei confronti dell’attrice, è reso ancor più palese dalla frase che il Capo del Personale, J. C., ebbe a proferire rivolgendosi alla P. in una riunione, in presenza di più persone: “Zitta tu, non capisci un cazzo”, secondo il testimone C., “Tu stai zitta perché non capisci niente” a detta del medesimo teste J..
Che il turpiloquio sia stato usato o meno non rileva.
Ciò che conta sono l’atteggiamento arrogante del preposto al personale aziendale, il quale pretendeva di levare la parola alla dipendente in una discussione aperta alla presenza di più intervenuti e le motivazioni addotte, che facevano leva sull’incapacità dell’interessata, la quale veniva dunque additata dinanzi ai colleghi come persona, l’opinione della quale non meritasse di essere ascoltata.
Non vi è dubbio che il mobbing, già dimostrato mediante la prova del demansionamento, dello spostamento dell’ufficio, delle contestazioni disciplinari e delle visite fiscali, sia ancor più lampante in seguito alla dimostrazione che a una dipendente fosse stato consigliato di non avere  a che fare con la ricorrente e che il capo del personale avesse offeso quest’ultima in presenza di più persone.
In tale contesto, non assume la benché minima gravità, né si pone in termini di inadempimento all’obbligo di de fedeltà l’episodio raccontato dal teste P.: “Un giorno stavo facendo delle fotocopie, nel corridoio antistante l’ufficio della P.. Sentii urlare, non sapevo chi fosse dentro ma poi vidi uscire M.. La voce urlante era della P.. Disse che aveva salvato la clinica e proferì parole del tipo di quelle che mi ha letto il giudice (ossia di avere salvato l’azienda in occasione di una verifica fiscale)”.
L’avere, infatti, rivendicato meriti, seppure urlando con il Direttore Amministrativo, a prescindere dalla fondatezza o meno delle ragioni di vanto e, senza contare che l’espressione usata non era affatto offensiva, al più potrebbe rivestire, in costanza di grave e prolungato mobbing, gli estremi della reazione proporzionata al fatto ingiusto altrui e, come tale, non illecita.
Dalla condotta di costrittività lavorativa e organizzativa che la ricorrente ha provato di avere subito, ne è derivato, secondo la stessa, un danno biologico, morale e esistenziale, del quale la P. ha chiesto il risarcimento.
Pertanto è stata disposta ed eseguita consulenza tecnica di ufficio medico legale sulla persona dell’attrice, onde accertare se la medesima abbia contratto patologie (in particolare sindrome depressiva e ipovisus), se le stesse siano causalmente collegabili alla situazione lavorativa, se altre concause possano avere influito e in che misura possa avere inciso la predisposizione psicologica dell’interessata.
Il consulente tecnico di ufficio, con valutazione immune da vizi logici o di metodo e che, quindi, questo giudice ritiene pienamente utilizzabile ai fini della decisione, ha accertato in capo alla ricorrente la sussistenza di un disturbo ansioso depressivo riscontrato da novembre 2000 e stabilizzatosi nel 2005, dal quale deriva una menomazione permanente dell’integrità fisica pari al 3% della totale.
Tale patologia è in rapporto di causalità diretta con il mobbing subito.
Infatti, tra i disturbi psicosomatici che normalmente e più frequentemente si riscontrano nei soggetti esposti a costrittività organizzativa, rientrano ipertensione arteriosa, tachicardia, tremori, tutti sintomi documentati dalla ricorrente dal novembre 2000 mediante le certificazioni e le cartelle prodotte (documenti da 25 a 35 e da 69 a 74 del fascicolo di parte attorea).
Detta sintomatologia, prolungata nel tempo, è normalmente causa di sindrome depressiva, la quale può sfociare nello stato attivo e diventare, come nella fattispecie, malattia suscettibile di valutazione in chiave medico legale.
In altri termini, tra il mobbing e la patologia della ricorrente sussiste un nesso di causalità poiché, nella normalità dei casi, dalla costrittività organizzativa sul luogo di lavoro scaturiscono spesso ipertensione arteriosa, tachicardia, tremori e a questi sintomi segue la depressione, la quale, normalmente, può portare allo stato attivo e diventare malattia valutabile in termini medico legali di percentuale di invalidità.
Nel caso oggetto del presente giudizio, dunque, la successione cronologica immediata tra mobbing e depressione attiva, riscontrata in capo alla P., trova copertura in una legge statistica di probabilità.
Né, nel caso di specie, la c.t.u. o l’istruttoria hanno dato conto di altre possibili concause della patologia; ciò, sia per mancanza di precedenti anteriori al 2000, sia per l’accertamento condotto direttamente dallo psicologo ausiliario del c.t.u.. Il coadiutore ha sottoposto la ricorrente ad esame diretto e ne ha tratto la conclusione che la P. abbia seguito un ordinario percorso evolutivo nelle proprie relazioni affettive e sociali, prima in famiglia poi nei sentimenti, che ella sia attualmente legata sentimentalmente e non disposta male verso l’interazione personale e sociale.
Non sussiste, in sintesi, alcun elemento che possa far ritenere che la predisposizione interiore o l’anamnesi della ricorrente abbiano influito sull’insorgenza della patologia riscontrata in capo alla medesima.
Il c.t.u., invece, ha escluso che la diminuzione di vista sia in nesso causale con il mobbing. A tale risultato l’ausiliario del giudice è pervenuto con valutazione del tutto immune da censure attinenti al metodo o alla logica. La catena della causalità tra mobbing e ipovisus, infatti, avrebbe postulato che dall’ipertensione arteriosa fossero derivati acuti problemi vascolari agli occhi e che, da questi, fosse scaturito il danno oculare.
Nella specie, però la sequenza è interrotta, poiché la ricorrente non ha prodotto la fluorangiografia dalla quale si sarebbe potuta desumere la causa vascolare del pregiudizio alla vista. Vi è, quindi, la prova del mobbing, nonché che esso abbia dato causa all’ipertensione e che questa abbia originato problemi vascolari, ma manca il collegamento tra questi ultimi e il danno oculare.
Alla luce delle considerazioni che seguono, la diminuzione dell’integrità psicofisica della ricorrente, conseguente al mobbing, deve essere accertata nella percentuale del 3%.
Alla stessa va aggiunta, al fine della completa determinazione del pregiudizio patito dall’attrice, il danno biologico temporaneo.
Sono documentati (si vedano i certificati prodotti con i numeri da 25 a 34 del fascicolo della ricorrente), infatti e non costituiscono oggetto di contestazione, 254 giorni di malattia, durante i quali, dunque, la ricorrente fu messa totalmente non in grado di espletare la propria prestazione lavorativa. E ciò, a causa di quelle stesse patologie che hanno luogo al danno permanente all’integrità psicofisica.
In conclusione, per effetto della violazione del precetto generale contenuto nell’articolo 2087 c.c. da parte della C.d.S. s.p.a., l’attrice ha contratto una sindrome depressiva acuta con danno permanente nell’integrità psicofisica nella misura del 3% della totale e con un un’invalidità temporanea totale per 254 giorni.
Così accertati i fatti, deve essere scrutinata preliminarmente l’ammissibilità della domanda di condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno subito per effetto di una malattia professionale.
In dottrina e in giurisprudenza, infatti, si è affermato che, successivamente all’entrata in vigore dell’articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 28, il quale ha sancito l’indennizzabilità, in precedenza esclusa (a partire dalla sentenza n. 87 del 1991 della Corte di Cassazione), del danno biologico a carico dell’INAIL, non sarebbe più ammessa la domanda risarcitoria nei confronti del datore di lavoro, potendo il danneggiato domandare soltanto l’indennizzo all’Istituto previdenziale. Ciò perché, in virtù dell’articolo 10 del D.P.R. 1124/1965, l’imprenditore che provveda ad assicurare contro gli infortuni sul lavoro il proprio lavoratore, è esonerato dalla responsabilità civile per gli infortuni che il dipendente subisca nel rendere la propria opera.
Tale esonero, in sostanza, varrebbe a realizzare una sorta di transazione sociale, in virtù della quale, dei costi complessivi necessari per assicurare la copertura dei lavoratori contro il rischio di incidenti lavorativi, le imprese dovrebbero addossarsi quelli per l’assicurazione sociale e in cambio, una volta assolto il relativo onere, non potrebbero essere chiamate a rispondere di danni ulteriori rispetto a quelli indennizzati dall’INAIL.
Tale ordine di idee, però, è stato confutato con argomenti che a questo giudice appaiono convincenti. Si è infatti osservato, in dottrina e in giurisprudenza (tra le altre, Corte di Appello di Torino, 29.11.2004), che il menzionato articolo 10 del D.P.R. 1124/1965, del quale nessuno dubita circa l’attuale vigenza, prevede altresì che il datore di lavoro possa essere chiamato a rispondere del danno differenziale, ossia della differenza tra l’indennizzo liquidato o liquidabile dall’INAIL e il pregiudizio civilistico risarcibile. E, se la norma è tuttora in vigore, non può non esserlo in tutta la propria portata precettiva, dovendosi escludere che possa ritenersi ancora vigente la sola regola dell’esonero e non quella della risarcibilità del differenziale.
Inoltre, l’articolo 10 D.P.R. 1124/1965 sancisce sì l’esonero del datore di lavoro, ma fa salvi i casi nei quali vi sia responsabilità penale del datore di lavoro accertata con sentenza passata in giudicato. Sul significato del richiamo al giudicato penale, la Cassazione ha chiarito (sentenza 10035/2004, tra le altre) come la condanna in sede penale sia richiesta solo per escludere totalmente l’esonero, mentre, in ogni caso, qualora sussista una colpa datoriale ex art. 2087 c.c., opererà il cosiddetto esonero parziale, in virtù del quale l’imprenditore risponde del danno differenziale.
Del resto, la Corte Costituzionale ha affermato chiaramente, con la sentenza 485 del 1991, la necessità di una tutela integrale, sul piano risarcitorio, del diritto alla salute tutelato dall’articolo 32 della Costituzione, cosicché non sarebbe costituzionalmente legittimo l’articolo 10 del D.P.R. 1124, qualora dovesse essere interpretato nel senso di limitare il ristoro del danneggiato all’indennizzo INAIL, con esclusione di altri eventuali danni civilisticamente rilevanti. Ancora, siffatta interpretazione urterebbe con l’articolo 3 della Costituzione, poiché al pregiudizio biologico subito sul luogo di lavoro sarebbe assegnata una protezione minore rispetto a quello patito in qualsiasi altra occasione diversa dall’attività lavorativa, con evidente irragionevole disparità di trattamento.
Peraltro, sul tema della cosiddetta transazione sociale, non può non osservarsi che l’indennizzo INAIL realizza un sistema di assicurazione sociale, rilevante al fine di proteggere gli individui dal bisogno, in attuazione dei fini di cui all’articolo 38 della Costituzione. Il risarcimento integrale del danno biologico, invece, attua l’articolo 32 della Costituzione, cosicché la necessità di una piena ed effettiva tutela della salute prescinde dall’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e trae aliunde la propria giustificazione, senza che possa invocarsi il meccanismo previdenziale allo scopo di escludere il risarcimento del danno differenziale.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, ritiene il giudicante che, anche in seguito all’entrata in vigore dell’articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, spetti al lavoratore il risarcimento del danno differenziale.
La conclusione non sembra che possa essere sovvertita in seguito alla pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, n. 1576 del 2009, con la quale sono state annullate le istruzioni dell’INAIL del 2003.
L’Istituto previdenziale, con circolare del 17 dicembre 2003, aveva stabilito che tutte le situazioni di “costrittività organizzativa” – per esempio: lo svuotamento di mansioni o la mancata assegnazione degli strumenti di lavoro – così come quelle di “mobbing strategico” (gli atteggiamenti strategicamente ostili delle aziende per promuovere l’allontanamento di soggetti in qualche modo scomodi), purché ricollegabili a finalità professionali, dovessero rientrare nel rischio tutelato.
Il Tribunale amministrativo del Lazio, con la sentenza n. 5454 del 4 luglio 2005, aveva annullato la circolare dell’INAIL sostenendo che “Il mobbing non può essere considerato in via automatica come una malattia professionale e in quanto tale indennizzabile dall’INAIL, dovendo sempre essere provata l’esistenza della causa di lavoro”.
Il Consiglio di Stato, con la menzionata decisione, respinse l’appello sull’assunto che le patologie oggetto della circolare non potessero essere considerate come malattie professionali.
Secondo la sentenza 1576, la malattia professionale non tabellata può essere indennizzata soltanto ove trovi la propria derivazione eziologica nell’esercizio di una delle lavorazioni di cui all’art. 1 del d.P.R. n. 1124 del 1965. E, anche dopo l’introduzione del sistema misto l’intervento dell’INAIL, dovrebbe ritenersi pur sempre condizionato all’esistenza di un “rischio specifico” e propriamente alla sussistenza di quello specifico rischio che inerisce soltanto allo svolgimento di una delle lavorazioni, preventivamente e presuntivamente considerate pericolose dal legislatore, tipizzate dall’art. 1 del Testo Unico  in sede di determinazione delle attività protette del sistema previdenziale.
In tale prospettiva, “il criterio determinativo del rischio rimane pur sempre connesso alla enucleabilità di un segmento del ciclo produttivo e non anche ad una fase dell’iniziativa imprenditoriale che costituisce il presupposto immanente e generale dell’intera attività produttiva, qual è l’organizzazione del lavoro”.
Non sembra che tale ordine di idee possa essere condiviso.
Esso, innanzitutto, contrasta con la consolidata elaborazione giurisprudenziale del d.P.R. n. 1124 del 1965.
Come si è acutamente osservato in dottrina, infatti, l’art. 1 del Testo Unico, in concorso con il successivo art. 4, svolge propriamente la funzione di delimitare l’ambito di applicazione soggettiva dell’assicurazione obbligatoria: ritaglia cioè l’area soggettiva di accesso alla tutela facendo uso del doppio criterio selettivo basato sul riferimento alla pericolosità presunta della lavorazione (art. 1) ed alla natura del rapporto giuridico o al titolo in base al quale l’attività viene svolta dal soggetto (art. 4).
Una volta determinato l’accesso alla tutela, il giudizio di pericolosità presunta dell’attività lavorativa cessa di svolgere una funzione selettiva degli eventi che danno effettivamente titolo – sul piano oggettivo – alla copertura assicurativa pubblica.
Questa distinta funzione è infatti specificamente svolta dalle nozioni di infortunio sul lavoro e di malattia professionale, che, secondo il richiamato orientamento dottrinale, che si ritiene condivisibile hanno consumato un distacco definitivo dalla originaria logica selettiva basata sulla inerenza alla specifica lavorazione, ovvero al rischio professionale specifico.
Sempre in dottrina, si è osservato che l’impostazione del Consiglio di Stato lascia perplessi anche per la difficoltà di “separare la lavorazione dall’organizzazione del lavoro” in quanto “ciò che è organizzazione per il datore visto dal lato del lavoratore pare si possa chiamare sempre lavorazione”; inoltre sarebbe incongruo sostenere che se da una certa organizzazione del lavoro derivi una patologia di carattere fisico, l’evento sarebbe indennizzabile, mentre se dalla stessa organizzazione derivi una patologia di carattere psichico la medesima non sarebbe coperta da assicurazione.
Ancora, il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, offre rilievo al nesso “inevitabile” tra organizzazione del lavoro e salute psichica del lavoratore, laddove, ai fini della valutazione dei rischi, esige che essa riguardi tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’Accordo europeo dell’8 ottobre 2004.
E non sembra possibile sostenere che un fattore di rischio che deve essere necessariamente valutato dall’impresa a fini di prevenzione diventi poi irrilevante nel momento in cui debba essere valutato a fini indennitari.
Dalle considerazioni che precedono deve ritenersi che non sia preclusa l’azione nei confronti dell’INAIL per ottenere l’indennizzo ai sensi del decreto legislativo n. 38 del 2000.
Ne consegue che, nei confronti del datore di lavoro, il dipendente ben possa agire per il risarcimento del danno differenziale.
Nella fattispecie, in esame, dunque, occorre individuare e liquidare il danno civilisticamente risarcibile e sottrarre l’importo dell’indennizzo che spetta o spetterebbe alla danneggiata.
Sul punto, l’attuale assetto della giurisprudenza di legittimità risultante dalla sentenza 11 novembre 2008, n. 26972 delle Sezioni Unite può essere così riassunto: oltre al risarcimento del danno patrimoniale, spetta al danneggiato il ristoro di quei danni (tra i quali il biologico e il morale) non patrimoniali che corrispondano alla lesione di interessi tutelati dalla Costituzione, o da norme di legge, ovvero ancora da convenzioni internazionali alle quali lo Stato italiano abbia dato esecuzione.
Sono, poi, risarcibili, quei pregiudizi che, in virtù dell’apertura propria dell’articolo 2 della Costituzione, corrispondano, alla stregua dell’evoluzione delle valutazioni della realtà sociale, ad interessi strettamente inerenti la persona umana.
E’, nei termini descritti, che opera il principio di tipicità dei danni non patrimoniali risarcibili sancito dalle Sezioni unite nel 2008.
Così impostati i termini della questione, quanto all’individuazione dei pregiudizi degni di ristoro nel presente giudizio, deve ricordarsi che il danno alla salute, in virtù dell’articolo 32 della Costituzione e della menzionata sentenza n. 485 del 1991 della Corte Costituzionale, non può non trovare piena tutela. Parimenti, è risarcibile il danno cosiddetto morale, il quale pure attiene ad un diritto inviolabile della persona ovvero all’integrità morale, quale massima espressione della dignità umana, desumibile dall’art. 2 della Costituzione in relazione all’art. 1 della Carta di Nizza, contenuta nel Trattato di Lisbona, ratificato dall’Italia con legge 2 agosto 2008 n. 190.
Ne deriva che, nel caso di specie, la Centro di Sanità s.p.a. deve essere condannata a risarcire, innanzitutto, il danno biologico per l’invalidità permanente al 3% accertata dal c.t.u..
Al fine della liquidazione, può essere utilizzata la tabella per la liquidazione del danno biologico del tribunale di Milano, comunemente richiamata in questo ufficio. Tale documento appare, infatti, corrispondere all’indirizzo  della Cassazione, espresso con la predetta sentenza 11 novembre 2008, n. 26972, secondo il quale il risarcimento del singolo punto percentuale di invalidità non può essere liquidato forfettariamente in modo standardizzato, ma deve presentare un adeguato grado di corrispondenza alle peculiarità del caso. In tale senso appare particolarmente apprezzabile il meccanismo della personalizzazione della liquidazione, risultante dalla mera applicazione dei punti, attraverso il criterio di un aumento sino al 30% e non vincolato ad una determinata percentuale.
La menzionata tabella di Milano per il 2009 prevede, per il danno biologico permanente al 3% per una donna compresa tra 41 e 50 anni, una liquidazione di € 3.606,75, pari ad 1.202,25 per ciascun punto, moltiplicati per 3, somma che appare congrua in difetto di indici di personalizzazione emersi dall’istruttoria.
Quanto al danno morale, per il quale la richiamata giurisprudenza delle sezioni Unite del 2008 non esclude una liquidazione in una percentuale del biologico, ma soltanto a condizione che non si tratti di una valutazione standard e compiuta a priori, nel caso di specie si ritiene congruo un risarcimento in misura doppia rispetto a quello riferibile alla lesione del diritto alla salute.
Non è dubitabile, infatti, che per una lavoratrice esposta per anni a mobbing, dal quale derivi una sindrome depressiva, sia molto più intenso il pregiudizio al bene dell’integrità morale, quotidianamente messo a repentaglio dalla costrittività organizzativa, rispetto a quello connesso ad una diminuzione dell’integrità psicofisica di assai lieve entità.
Va aggiunto che, il criterio adottato dalle Tabelle del Tribunale di Milano, secondo il quale è il danno morale a rappresentare normalmente una percentuale di quello alla salute e non viceversa, appare strutturato rispetto ad una condizione di normalità, che si presenta soprattutto nelle controversie aventi ad oggetto sinistri, nelle quali la sofferenza è frutto della malattia e, quindi, è logico che essa sia ristorata in saggio percentuale sul biologico.
Nel mobbing del lavoratore, seguito da depressione attiva, il percorso è inverso; in detto ambito, infatti, è il patimento psicologico derivato dalla costrittività organizzativa lavorativa a generare la patologia medico legale, cosicché è del tutto coerente, con tale successione invertire, il rapporto percentuale.
Pertanto ritiene il giudice che, nella fattispecie in esame, possano essere liquidati alla ricorrente € 8.493,90 per il ristoro del danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute e dell’integrità morale.
Tale importo si ottiene moltiplicando € 3606,75 (pari a tre punti di invalidità per una donna di età compresa tra 41 e 50 anni) per tre (considerando il valore doppio del pregiudizio morale, che va ad aggiungersi a tale somma) e, il risultato del prodotto (10.820,25) per il demoltiplicatore (0,785) di cui alle menzionate tabelle di Milano, collegato all’età specifica dell’attrice, 44 anni (compiuta dalla ricorrente al momento del deposito del ricorso, essendo ella nata il 18.3.1959 ed essendo stato l’atto introduttivo depositato il 4.6.2003).
Per l’invalidità temporanea, quantificata in 254 giorni di totale, si ritiene equa la misura di € 100 al giorno, somma pressoché corrispondente al minimo delle tabelle di Milano per il 2009, in difetto di elementi personalizzanti che ne suggeriscano una più alta liquidazione. Ne deriva un importo di € 25.400, dal quale però, atteso il carattere differenziale (in difetto di condanna penale con sentenza passata in giudicato) del danno che si deve liquidare a carico del datore di lavoro, può trovare ristoro solo la differenza tra il pregiudizio temporaneo alla salute risarcibile e l’indennizzo per inabilità temporanea che la ricorrente avrebbe percepito qualora fosse stata presentata la denuncia da parte della danneggiante.
Al riguardo, il sistema di cui agli articolo 110 e seguenti del D.P.R. 1124/1965 prevede che competa, per l’inabilità temporanea totale, un’indennità pari, dal quarto al novantesimo giorno di malattia (quindi per 87 giorni) al 60% della retribuzione globale lorda giornaliera percepita negli ultimi 15 giorni e, dal centoventunesimo dì (nella specie, sino al duecentocinquantaquattresimo, ossia per 164 giorni) al 75% della medesima retribuzione.
Quest’ultima, per la P., si può desumere dalla busta paga di aprile 2003, documento 79 del fascicolo di parte attorea, la quale reca la somma di € 1.553,79 per tutto il mese (e quindi di € 51,78 al dì, ammontare ottenibile dividendo 1.553,79 per trenta). Cosicché, moltiplicando il 60% di 51,78 (retribuzione giornaliera lorda) per 87 giorni e sommando tale prodotto (2.702,92) a quello che si ricava moltiplicando il 75% di 51,78 per 164 (6.368,94), si calcola l’indennità che la ricorrente avrebbe potuto percepire dall’INAIL a causa della malattia professionale contratta per l’inabilità temporanea.
Detto valore è pari ad € 9.071,86.
Per le considerazioni espresse in precedenza, l’indennità che alla ricorrente sarebbe spettata dall’INAIL va detratta (atteso il carattere differenziale del danno che si ritiene di dover liquidare nel presente giudizio) dal danno all’integrità psicofisica temporaneo liquidabile astrattamente. Sottraendo € 9.071,86 alla somma di € 25.400 si ottiene l’ammontare di € 16.328,14.
Il totale del danno non patrimoniale risarcibile, dunque, è pari alla sommatoria di € 8.493,90 (per il danno permanente) ed € 16.328,14 (per il temporaneo) e ammonta, conclusivamente, ad € 24.822,04.
Su tale ammontare competono interessi e rivalutazione monetaria sino alla protrazione dell’illecito, certamente posto in essere almeno fino al giorno precedente il deposito del ricorso, ossia fino al 3.6.2003.
La condanna della resistente impone di scrutinare la domanda di chiamata in garanzia che la stessa ha indirizzato alla Aurora Assicurazioni s.p.a..
Tale pretesa non è fondata.
Come si evince dalla polizza, prodotta sub 5 dalla Compagnia, quest’ultima si era obbligata a coprire, a titolo di assicurazione della responsabilità civile verso prestatori di lavoro, soltanto i danni derivanti da infortuni sul lavoro, restando espressamente escluse le malattie professionali.
Non vi è dubbio che, nella specie, non si verta nell’ambito della copertura. La depressione alla P., infatti, non è derivata da una causa improvvisa e violenta, bensì è il frutto di una condizione lavorativa protrattasi per anni.
Spese di lite, liquidate in dispositivo, nonché di c.t.u., liquidate con separato provvedimento, secondo soccombenza.
Tali i motivi del dispositivo in epigrafe.

P.Q.M.

il giudice unico del Tribunale di Tivoli così decide:
– accoglie il ricorso, accerta l’illegittimità del demansionamento subito dalla ricorrente e condanna la resistente CS s.p.a. a reintegrare la ricorrente nelle mansioni precedentemente svolte, o in altre equivalenti e corrispondenti ad un inquadramento al VII livello del CCNL vigente per le case di cura private, personale non medico;
– condanna la resistente CS s.p.a. al risarcimento del danno patrimoniale causato per effetto dell’illegittimo demansionamento, liquidato in € 16.083,98 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 22.7.2003 al saldo;
– condanna la resistente CS s.p.a. al risarcimento del danno non patrimoniale, liquidato in € 24.822,04 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 3.6.2003 al saldo;
– rigetta la domanda della resistente Centro Sanità s.p.a. di chiamata in garanzia della Aurora Assicurazioni s.p.a.;
– condanna la resistente C.S. s.p.a. al pagamento delle spese di lite in favore delle altre parti, liquidate in € 10.000 ciascuna per onorari e diritti oltre spese generali, iva e cpa.;
– pone il compenso del c.t.u., liquidato con separato provvedimento, definitivamente a carico della C.d.S. s.p.a..
Così deciso in Tivoli, il 10.12.2010.

Buche stradali e insidia: per la Cassazione (24149 del 2010), non vi è responsabilità del Comune se è provato l’eccesso di velocità.

Cassazione – Sezione terza – sentenza 4 – 29 novembre 2010, n. 24149
Presidente Morelli – Relatore Lanzillo
Ricorrente Servidio

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 533/2005 la Corte di appello di Catanzaro, confermando la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Palmi, ha respinto la domanda proposta da F.S. contro il Comune di Grisolia, per ottenere il risarcimento dei danni conseguiti ad un incidente stradale occorsogli alla guida della sua autovettura, a causa del dissesto del fondo stradale provocato da lavori in corso.
Il Comune aveva chiamato in causa il Consorzio di Bonifica della Valle del Lao, a cui erano stati affidati i lavori, e quest’ultima ha chiamato a sua volta la s.r.l. S., appaltatrice dei lavori, che è rimasta contumace.
La Corte di appello ha ritenuto che i lavori in corso fossero visibili e non costituissero insidia, e che – essendosi la vettura ribaltata in conseguenza dell’impatto con una cunetta – l’incidente andava imputato ad eccesso di velocità.
Il S. propone due motivi di ricorso per cassazione.
Resistono il Comune ed il Consorzio di Bonifica, con separati controricorsi.

Motivi della decisione

1. – Deve essere preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 366bis cod. proc. civ., sollevata dal Comune sul rilievo che il ricorrente non ha formulato i quesiti di diritto.
La sentenza impugnata è stata depositata il 14 giugno 2005, prima che entrasse in vigore il nuovo art. 366bis, che pertanto non è applicabile al ricorso in oggetto (art. 27 d. lgs. n. 40 del 2006).
2. – Con il primo motivo, denunciando violazione dell’art. 2051 cod. civ., il ricorrente lamenta che la Corte di appello si sia discostata dal più recente orientamento giurisprudenziale, che riconduce la responsabilità della pubblica amministrazione per gli incidenti su strada pubblica ai principi in tema di responsabilità per i danni da cose in custodia (art. 2051 cod. civ.), in forza dei quali grava sul custode una presunzione di responsabilità che può essere vinta solo dalla prova che l’incidente è derivato da causa costituente caso fortuito: prova il cui onere è a carico del custode.
Assume che i convenuti nei giudizi di merito non hanno fornito alcuna prova del genere; che anzi tutti i testimoni hanno confermato che il fondo stradale era dissestato e che non vi era segnalazione dei lavori in corso. Parimenti non dimostrato sarebbe l’eccesso di velocità che gli è stato imputato.
3. – Con il secondo motivo denuncia violazione degli art. 2043 e 2697 cod. civ., nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, nella parte in cui la Corte di appello ha posto a suo carico l’onere di dimostrare che la situazione del fondo stradale costituiva pericolo occulto e non prevedibile (c.d. insidia o trabocchetto).
4. – I due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati perché connessi, sono inammissibili, poiché mettono in questione accertamenti in fatto della Corte di merito, che rendono ultronee le censure in diritto.
La sentenza impugnata – pur avendo esaminato e valutato i fatti sulla base di una giurisprudenza ormai superata, che individuava la responsabilità dell’ente pubblico solo nel caso in cui il difetto di manutenzione del fondo stradale venisse a costituire insidia – ha poi soggiunto che in ogni caso le modalità del sinistro sono state tali da dimostrare che la condotta di guida dell’automobilista – la cui auto si è ribaltata in conseguenza dell’impatto con il fondo stradale dissestato – è stata talmente imprudente, per eccesso di velocità, da interrompere il nesso causale fra la presenza dei lavori, ancorché non segnalati, ed il danno che ne è conseguito (cfr. pag. 11-12 della sentenza).
Ha cioè ravvisato nel comportamento dell’automobilista una causa idonea ad escludere la responsabilità del Comune anche ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., considerato che, com’è noto, anche il comportamento colposo del danneggiato può rivestire gli estremi del caso fortuito, idoneo ad interrompere il nesso causale.
Trattasi di ricostruzione in fatto, fondata sul discrezionale potere del giudice di merito di valutare gli elementi di prova, che non è suscettibile di riesame in questa sede di legittimità e relativamente alla quale il ricorrente non prospetta illogicità od incongruenze della motivazione tali da giustificare l’annullamento della sentenza impugnata.
5. – Il ricorso deve essere rigettato.
6. – Considerata la natura della controversia e le ragioni della decisione, si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.

Il Tribunale di Roma (sentenza n. 20023 dell’11 ottobre 2010) ribadisce la responsabilità della scuola per l’infortunio dell’alunno.

In un caso che ci ha interessato direttamente, con la sentenza n. 20023 dell’11 ottobre 2010, la II Sezione del Tribunale di Roma ha ribadito un orientamento consolidato, statuendo la responsabilità di un istituto scolastico per l’infortunio occorso ad un’alunna, che a causa di un colpo subito da un banco di scuola sollevato e sospinto da un compagno, aveva subito la frattura di un dito con asportazione dell’unghia. Il fatto era avvenuto in presenza delle maestre.

Al di là della discutibile quantificazione del danno, dovuta ad una CTU piuttosto superficiale, ciò che interessa maggiormente è che il Tribunale ha applicato l’art. 2048 del Codice Civile, quello che prevede che i precettori e gli insegnanti “sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi….nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza” e sono liberati dalla responsabilità “soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”. Di conseguenza, detto articolo pone una presunzione di responsabilità a carico della scuola, che può essere dimostrata solo con la dimostrazione, che spetta al convenuto, di avere esercitato la sorveglianza con la diligenza necessaria ad impedire il fatto; anzi, l’elemento di prova determinante, secondo il Tribunale, è stata proprio la relazione del Dirigente scolastico. Invece, la scuola non ha fornito tale prova  di diligenza e quindi di assoluta imprevedibilità ed inevitabilità del fatto, ed è stata condannata al risarcimento del danno, salvo poi essere manlevata dalla compagnia assicurativa.

Di seguito la sentenza integrale:

Sentenza 20023 del 2010 Trib. Roma

Cade per un tombino sporgente, il Comune è responsabile dei danni se manca il segnale di pericolo per strada dissestata (Cassazione 23277/2010)

Cassazione – Sezione terza – sentenza 13 ottobre – 18 novembre 2010, n. 23277
Presidente Trifone – Relatore Amendola

Svolgimento del processo

I fatti di causa possono così ricostruirsi sulla base della sentenza impugnata.
A. D’., con atto di citazione notificato il 12 gennaio 1989, convenne in giudizio il Comune di omissis chiedendo il ristoro dei danni patiti a seguito di una caduta, determinata dallo stato di dissesto del fondo stradale.
L’ente, costituitosi in giudizio, contestò la domanda attrice.
Con sentenza del 12 febbraio 2004 il Tribunale di Napoli rigettò la domanda.
Su gravame della soccombente, la Corte d’appello l’ha invece ritenuta fondata e, per l’effetto, ha condannato il Comune di omissis al pagamento in favore della D. della somma di euro 55.798,54.
Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione, illustrato anche da memoria, il Comune di omissis, formulando un solo, complesso motivo con pedissequo quesito.
Ha resistito con controricorso la D..
Il giudizio, rinviato a nuovo ruolo all’udienza del 19 febbraio 2006, a seguito del decesso del difensore dell’intimata, è stato trattato e deciso all’udienza odierna.

Motivi della decisione

1. Nell’unico mezzo il Comune di omissis lamenta insufficienza della motivazione su un punto decisivo della controversia. Oggetto della critica è il convincimento del giudice a quo in ordine alla eziologia dell’evento lesivo. Secondo la Corte territoriale, invero, l’instabilità del tombino sul quale la D. era andata ad inciampare costituiva evento imprevedibile, e quindi insidia per l’ignaro passante, idonea all’affermazione dell’efficienza causale della condotta della P.A. nella determinazione dell’evento.
Sostiene invece il deducente che, considerate le caratteristiche di tempo e di luogo in cui si era verificato il sinistro, l’attrice bene avrebbe potuto prevedere un pericolo per la sua incolumità e, conseguentemente, adottare tutte le cautele necessarie ad evitare che esso si materializzasse, transitando sul lato della strada non interessato dai lavori.
2. La doglianza è infondata.
È consolidata affermazione di questo giudice di legittimità che, in tema di responsabilità per danni da beni di proprietà della Pubblica amministrazione, qualora non sia applicabile la disciplina di cui all’art. 2051 cod. civ., in quanto sia accertata in concreto l’impossibilità dell’effettiva custodia del bene, a causa della notevole estensione dello stesso e delle modalità di uso da parte di terzi, l’ente pubblico risponde dei pregiudizi subiti dall’utente, secondo la regola generale dell’art. 2043 cod. civ., norma che non limita affatto la responsabilità della P.A. per comportamento colposo alle sole ipotesi di esistenza di un’insidia o di un trabocchetto. Conseguentemente, secondo i principi che governano l’illecito aquiliano, graverà sul danneggiato l’onere della prova dell’anomalia del bene, che va considerata fatto di per sé idoneo – in linea di principio – a configurare il comportamento colposo della P.A., mentre spetterà a questa dimostrare i fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui l’utente si sia trovato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la suddetta anomalia o l’impossibilità di rimuovere, adottando tutte le misure idonee, la situazione di pericolo (confr. Cass. 6 luglio 2006, n. 15383).
Non è superfluo aggiungere che siffatto ordine di idee ha a suo tempo ricevuto il significativo avallo della Corte costituzionale la quale, chiamata a scrutinare la conformità con gli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione degli artt. 2051, 2043 e 1227 cod. civ., ha ritenuto infondato il dubbio proprio in ragione della aderenza ai principi della Carta fondamentale del nostro Stato dell’interpretazione affermatasi nella giurisprudenza di legittimità (confr. Corte cost. n. 156 del 1999).
2.1. Principio altrettanto pacifico è poi che, allorquando si faccia valere la responsabilità extracontrattuale della pubblica amministrazione per danni subiti dall’utente a causa delle condizioni di manutenzione di una strada pubblica, la valutazione della sussistenza di un’insidia, caratterizzata oggettivamente dalla non visibilità e soggettivamente dalla non prevedibilità del pericolo, costituisce un giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente e logicamente motivato (confr. Cass. civ., 19 luglio 2005, n. 15224).
3. Venendo al caso di specie, il giudice di merito ha affermato che l’instabilità del tombino costituiva, in mancanza di qualsivoglia segnalazione dei lavori in corso e di recinzione della zona interessata, un pericolo occulto e imprevedibile, segnatamente rimarcando l’incongruità della linea difensiva della convenuta amministrazione – volta a rovesciare sull’infortunata la responsabilità dell’accaduto – alla luce del criterio, di elementare buon senso, che proprio per la mancanza di ogni segnalazione, l’utente poteva camminare indifferentemente sull’uno o sull’altro lato della strada.
Ciò significa che il decidente ha valutato, in termini che non possono essere tacciati di implausibilità e di illogicità rispetto al contesto fattuale di riferimento, la sussistenza dei presupposti per l’applicabilità del presidio generale di cui all’art. 2043 cod. civ. e ha poi dato del suo convincimento una motivazione esaustiva e corretta. Tanto basta perché la relativa valutazione si sottragga al sindacato di questa Corte.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi euro 4.200 (di cui euro 200 per spese), oltre IVA e CPA, come per legge.

L’amministratore del condominio non può agire in giudizio per l’infitrazione nella proprietà esclusiva (Cassazione, 22656/10)

Cassazione – Sezione seconda – sentenza 14 luglio – 8 novembre 2010, n. 22656
Presidente Oddo – Relatore Piccialli
Ricorrente Punto Casa srl

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 24.6.93 il Condominio di via B. 27 di Trezzo sull’Adda, costituito tra gli acquirenti delle unità immobiliari provenienti dal frazionamento di un edificio, che la venditrice società punto P. C. s.r.l. nel maggio del 1990 aveva a sua volta acquistato, con l’incarico di ristrutturarlo, dall’impresa individuale E. 2001 di C. R., citò la prima al giudizio del Tribunale di Monza, al fine di sentirla condannare alla eliminazione, o al pagamento delle relative spese, di alcuni vizi e difetti di costruzione da cui il fabbricato era risultato affetto.
Costituitasi la convenuta, eccepì la prescrizione dell’azione di garanzia, a suo avviso proposta dall’art. 1495 c.c. risalendo la vendita e consegna degli immobili all’autunno del 1991 ed essendo stata la denuncia dei vizi e difetti fatta soltanto il 19.1.93, chiamando in causa la ditta E. 2001, quale unica responsabile degli eventuali vizi e difetti, per esserne manlevata.
Costituitasi la terza, eccepì a sua volta la decadenza e la prescrizione, sia dell’azione principale, sia di quella di garanzia, comunque contestando l’esistenza di vizi ad essa imputabili, successivamente disinteressandosi del giudizio.
Intervennero in causa volontariamente, in adesione alle ragioni della E., M. ,E. e R. F., quali eredi di M. F., portatore di cambiali emesse per la somma di L. 193.000.000 dal titolare della ditta suddetta, R.C., inutilmente precettate e seguite dal pignoramento del credito, peraltro negato nella dichiarazione ex art. 547 c.p.c. nei confronti della società P.C. per i sopra citati lavori di ristrutturazione.
Sulla scorta delle espletate prove testimoniali e consulenza tecnica di ufficio, con sentenza datata 11.12.00/26.2.01 l’adito tribunale dichiarò la responsabilità della P.C. ex art. 1669 c.c. per gravi difetti costruzione e la condannò al risarcimento dei danni in misura di L. 141.000.000 oltre rivalutazione ed interessi, in favore del condominio, le cui richieste nei confronti della E. respinse, ponendo le spese dell’attore a carico della suddetta società soccombente e compensandole nei rimanenti rapporti.
Avverso tale sentenza la P.C. propose appello, al quale resistettero sia il condominio, sia i F., mentre la ditta E. 2001 non si costituì, rimanendo contumace.
Con sentenza del 24.3-16.7.04 la Corte di Milano confermò quella impugnata e condannò l’appellante al rimborso delle rispettive spese del grado in favore dei costituiti appellati, sulla base delle seguenti essenziali considerazioni:
a) correttamente il primo giudice aveva qualificato la dedotta responsabilità di natura extracontrattuale ex art. 1669 c.c., attesa la gravità dei difetti di costruzione accertati, pur avendo il condominio dichiarato di agire a titolo contrattuale, poiché la P.C. non si era limitata a vendere le unità immobiliari, ma si era anche assunta l’incarico, subappaltandolo alla originaria proprietaria E. 2001, della ricostruzione del vecchio fabbricato, subentrando a quella nella titolarità della relativa concessione edilizia e nominando un proprio direttore dei lavori, in sostituzione di quello originario nominato dalla medesima;
b) la “grave decisione”, all’origine degli inconvenienti, di non realizzare la prescritta costruzione del “vespaio aerato” sotto il pavimento del piano terra, al fine di ottenere una maggiore cubatura abitabile, era stata adottata di comune accordo nell’estate del 1990 tra la vecchia e la nuova proprietaria dell’immobile;
c) l’eccezione di extrapetizione, sollevata dall’appellante solo nella comparsa conclusionale in secondo grado, era peraltro inammissibile perché tardiva:
d) l’amministratore era legittimato a proporre l’azione ex art. 1669 c.c., riguardando i gravi difetti accertati dal c.t.u. (formazione di umidità in risalita e muffe diffuse, derivanti dalla mancanza di idoneo vespaio) essenzialmente parti comuni dell’edificio (vespaio, tetto, pianerottoli, impianti idrico, elettrico e termico) e solo di riflesso le singole unità immobiliari, tanto più in considerazione del principio giurisprudenziale riconoscente all’amministratore il potere – dovere di compiere atti conservativi dei diritti inerenti alla salvaguardia dell’edificio nel suo complesso, senza distinzioni tra parti comuni o di proprietà esclusiva;
e) il termine annuale di decadenza previsto dall’art. 1669 c.c. non decorreva dalla manifestazione esteriore dei vizi, bensì dalla completa conoscenza di essi e del loro collegamento causale con l’esecuzione della costruzione, conoscenza che nel caso di specie si era avuta solo dopo l’espletamento della consulenza tecnica;
f) era stato inoltre rispettato il termine prescrizionale, essendo stata la domanda proposta entro un anno dalla denuncia, fatto con lettera raccomandata del 19.1.93;
g) dal complesso delle risultanze testimoniali era emerso che la decisione di non realizzare la sopraelevazione del vespaio era stata presa di comune accordo dalla E. 2001 e dalla P. C. e, comunque, il completamento delle opere, nelle parti poi risultate all’origine degli inconvenienti, era avvenuto in epoca nella quale la seconda aveva acquistato, divenendone l’unica interessata alla proprietà dell’edificio;
h) il rigetto della subordinata domanda di garanzia, proposta dalla P. C. nei confronti della E. 2001, era da confermare non tanto per le ragioni di merito esposte dal Tribunale, quanto per la fondatezza, ai sensi dell’art. 1670 c.c., dell’eccezione di decadenza sollevata dalla terza chiamata, poiché l’azione di regresso, nei confronti della subappaltatrice, avrebbe dovuto essere preceduta dalla comunicazione, entro sessanta giorni, della denuncia dei vizi, ricevuta da essa costruttrice – venditrice, il che non era avvenuto;
i) la richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica di ufficio, ai fini della quantificazione dei danni, era generica e priva di concreta giustificazione, considerato che vi era stata una seconda indagine supplementare del c.t.u., all’esito della quale era stato possibile accertare, mediante scavi, la effettiva e preminente causa dei vizi, sicché non era ravvisabile alcun reale contrasto tra le acquisite valutazioni.
Avverso la suddetta sentenza la società P.C. s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
Hanno resistito, con distinti controricorsi e per quanto di rispettivo interesse, il Condominio via B. n. 27 di Trezzo sull’Adda e gli eredi F.; non hanno svolto attività difensive gli intimati eredi di R.C. (già titolare della ditta E. 2001), nelle more deceduto, nei confronti dei quali con ordinanza interlocutoria del 14.1.10 è stata disposta la rinnovazione delle notificazioni; le parti costituite hanno depositato memorie.

Motivi della decisione

Va preliminarmente disattesa l’eccezione d’inammissibilità, sollevata dagli intervenuti F. nella memoria del 2.7.10, relativamente alla notifica dell’atto di integrazione del contraddittorio da parte della ricorrente società P.C. nei confronti degli eredi di R.C., rilevandosi che, contrariamente a quanto eccepito, detto atto è comprensivo, oltre che delle precedenti fasi del giudizio di legittimità, dell’intero testo del ricorso per cassazione, che risulta letteralmente trascritto nelle pagine da 5 a 30 di ciascuna delle copie, tempestivamente notificate a tali intimati, così puntualmente assolvendosi all’onere di portare a conoscenza degli stessi il contenuto dell’impugnazione.
Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., artt. 1495 e 1669 c.c. e art. 81 c.p.c., censurandosi la reiezione del motivo di appello con il quale si era lamentato che il tribunale, accogliendo la domanda quale azione extracontrattuale di cui all’art. 1669 c.c., era incorso nel vizio di ultrapetizione, avendo la parte attrice espressamente agito per far valere la garanzia contrattuale ex art. 1495 c.c. in dipendenza dalla compravendita, unico profilo sotto cui la domanda, per effetto di tale scelta vincolante per il giudice, avrebbe dovuto essere considerata. Tale vizio avrebbe, in concreto, comportato l’omesso rilievo sia del difetto di legittimazione attiva, non potendo l’amministratore del condominio far valere diritti altrui, sia della decadenza e della prescrizione, in relazione agli appropriati termini e relative decorrenze previsti in materia di compravendita.
Con il secondo motivo si deduce “errore nel procedimento per mancata considerazione del motivo d’appello concernente l’ultrapetizione”, per averne la corte di merito ritenuta tardiva la relativa proposizione, in quanto formulata con la comparsa conclusionale, senza tener conto che, in realtà, già nell’atto di gravame, nel lamentare l’erronea applicazione delle regole di cui all’art. 1669, anziché di quelle di cui all’art. 1495 c.c. pur invocato dalla parte attrice, l’appellante aveva implicitamente, ma inequivocamente, censurato la decisione di primo grado anche per violazione dell’art. 112 c.p.c., non occorrendo a tale riguardo ed agli effetti devolutivi di cui all’art. 342 c.p.c. l’uso di formule sacramentali.
I suesposti motivi, cui hanno aderito gli intervenuti eredi F., vanno esaminati congiuntamente per la stretta connessione tra le censure esposte e comportano, in funzione delle contenute doglianze processuali, l’accesso diretto agli atti da parte di questa Corte.
Al riguardo si rileva, anzitutto, dall’esame dell’atto di citazione notificato in data 24.6.93, che nella domanda, non contenente alcun espresso riferimento agli atti di compravendita, né all’obbligo della garanzia ex art. 1495 c.c., veniva specificamente evidenziato che la venditrice P.C. “aveva altresì provveduto alla ristrutturazione” dell’edificio, realizzando un’opera affetta da vari vizi di costruzione e difformità dal “capitolato”, in considerazione dei quali si concludeva per la dichiarazione di “contrattuale responsabilità della convenuta”, con conseguente condanna “alla garanzia di legge e quindi alla eliminazione dei vizi e delle difformità contrattuali o, alternativamente al pagamento…”.
Risulta cosi evidente come la qualità essenziale, nella quale la società P.C. venne convenuta in giudizio, non era quella di venditrice degli immobili derivanti dal frazionamento, bensì quella di appaltatrice o comunque costruttrice dell’edificio, in considerazione della quale segnatamente se ne chiedeva la condanna all’eliminazione dei vizi di costruzione (o in alternativa al rimborso delle relative spese), così facendosi valere una garanzia che, pur erroneamente qualificata dalla parte attrice di natura contrattuale, in realtà integrava, attesa la natura dei vizi in concreto dedotti tali da incidere in misura rilevante e permanente su elementi essenziali all’abitabilità dell’immobile, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (tra le tante v. Cass. nn. 3752/07, 8140/04, 7537/07, 13106/95) la responsabilità di natura extracontrattuale di cui all’art. 1669 c.c., facente carico non soltanto (come quella di cui all’art. 1667 c.c.) sull’appaltatore, ma anche sul venditore dell’immobile, ove lo stesso ne sia stato anche costruttore (v. Cass. nn. 7634/06, 3406/06, 21351/05, 567/05).
Correttamente, pertanto, e senza incorrere in alcuna violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato dettato dall’art. 112 c.p.c. – di tal che risulta superfluo l’esame del secondo motivo di ricorso, circa l’avvenuta proposizione o meno di un espresso motivo di gravame al riguardo – il Tribunale e la Corte d’Appello, in un contesto nel quale l’attore aveva dedotto a fondamento della pretesa risarcitoria l’assunzione da parte del venditore dell’incarico di ristrutturare il fabbricato, hanno qualificato ed accolto la domanda attrice ai sensi dell’art. 1669 c.c., spettando soltanto al giudice la corretta qualificazione giuridica dell’azione proposta dalla parte e l’individuazione delle norme confacenti al caso, rimanendo lo stesso soltanto vincolato ai fatti posti dall’istante a fondamento della pretesa ed alle conseguenti richieste, quale che ne sia la definizione fornita (tra le altre v. Cass. nn. 16809/08, 15925/07, 27466/07, 6712/01); e nella specie la causa petendi, secondo la prospettazione fattuale esposta, ed il tenore delle richieste, oggetto del petitum sostanziale, non potevano che condurre all’applicazione della sopra citata fattispecie legale di responsabilità.
I due motivi di ricorso vanno pertanto respinti, precisandosi tuttavia che il profilo di censura relativo alla legittimazione all’azione dell’amministratore del condominio, rispetto alla quale non decisiva risulta la qualificazione, se contrattuale o extracontrattuale, della domanda, sarà di seguito esaminato, con il successivo motivo di ricorso.
Con il terzo motivo, cui hanno aderito gli intervenuti F., si deduce “falsa ed erronea applicazione degli artt. 1669 e 1223 c.c. e art. 81 c.p.c.”, censurandosi la reiezione (per le ragioni riportate sub d) in narrativa) del motivo di gravame attinente alla legittimazione dell’amministratore del condominio, al riguardo ribadendo che il medesimo non avrebbe potuto agire anche a tutela delle parti dell’edificio oggetto di proprietà esclusiva e lamentando che nella condanna risarcitoria, pronunziata a favore del condominio, sarebbero state in concreto indebitamente incluse somme corrispondenti a danni subiti da singoli condomini.
Il motivo, fondato nei limiti di seguito precisati, va accolto per quanto di ragione.
Il principio giurisprudenziale di legittimità (v. in particolare Cass. 5613/96), cui i giudici di merito hanno ritenuto di conformarsi, fondato sull’interpretazione estensiva dell’art. 1130 c.c., n. 4 (prevedente il potere – dovere di compiere atti conservativi a tutela delle parti comuni dell’edificio), poteva comportare la legittimazione dell’amministratore del condominio a promuovere l’azione di cui all’art. 1669 c.c., a tutela indifferenziata dell’edificio nella sua unitarietà, in un contesto nel quale i pregiudizi derivavano da vizi afferenti le parti comuni dell’immobile, ancorché interessanti di riflesso anche quelle costituenti proprietà esclusiva di condomini, ed a chiederne la relativa rimozione, eliminandone radicalmente le comuni cause o condannando il costruttore alle relative spese. Tale legittimazione non poteva tuttavia estendersi anche alla proposizione, senza alcun mandato rappresentativo da parte dei singoli condomini, delle azioni risarcitorie, in forma specifica o per equivalente pecuniario, relative ai danni subiti dai singoli condomini nei rispettivi immobili di proprietà esclusiva interessati dalle infiltrazioni di umidità risalenti dal c.d. “vespaio”, trattandosi di diritti di credito ben distinti e individuabili, la cui tutela, chiaramente eccedente le suddette finalità conservative, competeva elusivamente ai rispettivi interessati.
La Corte d’Appello pertanto, pur correttamente dichiarando ammissibile il motivo di gravame, che in quanto eccezione e non domanda nuova (in quanto diretta a contrastare, quantomeno in parte, l’avversa domanda), ben avrebbe potuto essere proposta anche per la prima volta in appello, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 2 (nel testo previgente alle modifiche introdotte dalla L. n. 353 del 1990, nella specie ancora applicabile ratione temporis), lo ha tuttavia erroneamente e del tutto respinto nel merito, confermando la statuizione risarcitoria includente in unico conteggio sia i danni alle parti comuni, sia quelli relativi alle unità immobiliari di proprietà esclusiva.
Con il quarto motivo si deduce “erronea e falsa applicazione degli artt. 1670 e 1310 c.c. in relazione alla domanda svolta nei confronti del signor R.C, titolare della ditta E.2001”, lamentando che la Corte d’Appello, nel rigettare la domanda di garanzia per omessa prova della denunzia ex art. 1670 c.c., avrebbe “incredibilmente ignorato il documento 2 prodotto dalla P.C. rappresentato dalla raccomandata in data 4 febbraio 1993 e ricevuta il successivo 13 febbraio…”, e comunque omesso di considerare che la prescrizione sarebbe stata interrotta, ai sensi dell’art. 1310 c.c., dalla proposizione della domanda giudiziale nei confronti della coobbligata solidale.
Con il quinto motivo si lamenta l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, per non avere la corte di merito preso in considerazione il suddetto documento, idoneo ad escludere la ritenuta decadenza, né in alcun modo giustificato la mancata applicazione del principio estensivo dell’interruzione della prescrizione.
I motivi, sostanzialmente identici, vanno disattesi per inammissibilità della prima censura dedotta, derivante, ancor prima che dal difetto di autosufficienza (per non essere stato riportato il testo della lettera raccomandata, così non consentendone di valutarne la concreta idoneità ad assolvere alla finalità di denunzia dei vizi in questione), ancor più radicalmente, dalla palese natura revocatoria, e dunque di merito, della doglianza.
La Corte d’Appello, infatti, ha espressamente motivato la conferma del rigetto della domanda di garanzia con la considerazione che la società P.C, dopo avere ricevuto due lettere di contestazione dei vizi di costruzione da parte del legale del condominio, non li aveva a sua volta contestati alla E. nel termine di gg. 60, al riguardo puntualizzando testualmente che “dagli atti di questo giudizio non risulta che vi abbia provveduto”. Tale categorica affermazione comporta che, nella diversa ipotesi in cui la lettera menzionata dalla ricorrente fosse stata invece prodotta, la corte territoriale sarebbe incorsa non nel vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, bensì in quello, di travisamento processuale, di cui all’art. 395, n. 4, erroneamente negando la presenza di un documento, che risultava invece prodotto dalla convenuta appellante e, pertanto, esistente agli atti.
Dall’inammissibilità del profilo di censura suddetto, che comporta l’incensurabilità nella presente sede della pregiudiziale dichiarazione di decadenza dall’azione di garanzia, consegue il reiettivo assorbimento di quello, relativo alla mancata applicazione dell’art. 1310 c.c., concernente la subordinata ratio decidendi, ravvisante anche la prescrizione della stessa.
La sentenza impugnata, in definitiva, deve essere cassata limitatamente al terzo motivo di ricorso, nei limiti precisati, con rinvio per nuovo esame in parte qua ad altra sezione della corte di provenienza, cui si demanda anche il regolamento delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il terzo motivo di ricorso, rigetta i rimanenti motivi, cassa la sentenza impugnata relativamente alla censura accolta e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d’Appello di Milano.

Cassazione : la Regione è responsabile per i danni subiti da un autoveicolo che ha investito un animale (nella fattispecie un cinghiale).

Cassazione – Sezione terza – sentenza 12 ottobre – 16 novembre 2010, n. 23095
Presidente Di Nanni – Relatore Urban
Ricorrente Regione Toscana

Svolgimento del processo

Con citazione del 26 giugno 1998 la E. s.r.l. conveniva innanzi al Tribunale di Firenze la Regione Toscana e la Provincia di Grosseto per ottenere il risarcimento dei danni provocati alla propria autovettura SAAB da un grosso cinghiale, che aveva repentinamente attraversato, al sopraggiungere di essa, la strada provinciale che da Macchiascandona in località Castiglione della Pescaia va a intersecare la ss. 322, nella notte del 2 agosto 1997.
La Regione si costituiva in giudizio eccependo di non essere titolare del potere di gestione del patrimonio faunistico e di manutenzione della strada. Anche la Provincia eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva e nel merito rilevava che l’obbligo di apporre cartelli segnalatori si imponeva solo nei casi di strada situata in una zona particolarmente battuta da tale tipo di fauna.
Assunte le prove orali, con sentenza del 23 febbraio 2001, l’adito Tribunale, riconosciuta la legittimazione passiva di entrambi gli enti pubblici territoriali rispetto all’azione proposta, in quanto, sulla base della legge 157/92, le competenze di entrambi gli enti in materia di pianificazione faunistica si intersecavano, tuttavia rigettava la domanda ritenendo che la parte attrice non avesse fornito in concreto la prova che l’evento dannoso fosse ricollegabile a una condotta colposa dell’una o dell’altra amministrazione (o di ambedue).
Con sentenza del 12 dicembre 2005 la Corte d’Appello di Firenze accoglieva l’appello proposto da E. s.r.l. e condannava in solido la Regione Toscana e la Provincia di Grosseto al pagamento della somma di euro 9.327,56 oltre interessi, rivalutazione e spese di entrambi i gradi.
Ricorre per cassazione la Regione Toscana con cinque motivi.
Resiste con controricorso la E. s.r.l.; l’Amministrazione provinciale di Grosseto ha proposto ricorso incidentale con due motivi.
Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

Motivi della decisione

I ricorsi debbono essere riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c. poiché riguardano la stessa sentenza della Corte d’Appello.
Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 14 della legge n. 142 dell’8 giugno 1990; degli artt. 4, 5, 8, 12 della legge regionale n. 77 del 19 luglio 1995, della legge n. 157 dell’11 febbraio 1992, della legge regionale n. 3 del 12 gennaio 1994; la violazione degli artt. 1, 2, 4 della legge n. 59 del 15 marzo 1999, meglio conosciuta come legge “Bassanini”.
Con il secondo motivo si denuncia la ulteriore violazione del principio di sussidiarietà dettato dagli articoli 1, 2, 4 della legge n. 59 del 1997; la violazione degli artt. 6 e 15 della legge regionale della Toscana n. 49 dell’11 aprile 1995 “legge sui parchi e riserve naturali”.
Con il terzo motivo si denuncia la violazione degli artt. 2, 3, 37 e 38 del codice della strada in relazione alla assenza di obblighi facenti capo alle Regioni, in tema di apposizione di cartelli sulle strade.
Con il quarto motivo si denuncia la violazione dell’art. 2043 c.c., in quanto nessun comportamento doloso o colposo risulta configurabile a carico della Regione Toscana.
Con il quinto motivo si denuncia la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui si afferma che in caso di sinistro stradale spetta alla parte attrice di provare l’omissione dell’ente convenuto, ai sensi dell’art. 2043 c.c. per procedere alla condanna dell’ente stesso in base al generico principio del “neminem laedere”.
I suddetti motivi possono essere esaminati unitariamente, in quanto connessi: la sentenza impugnata ha affermato il principio che la responsabilità del sinistro era addebitabile alla Regione ed alla Provincia per violazione del precetto del “neminem laedere” di cui all’art. 2043 cod. civ.; in particolare, si è ritenuto che le funzioni svolte dalla Provincia in materia di fauna selvatica sono regolate dalla seguente normativa:
– la legge n. 142 del 1990, nel definire i rapporti tra Regione, Provincia e Comune, ha attribuito alla prima la qualifica di ente di programmazione di coordinamento e agli altri due quella di enti di attuazione, attuando così lo schema classico della delega amministrativa;
– la legge n. 157 del 1992, in materia di gestione e tutela delle specie della fauna selvatica, ha disposto che “le Province attuano la disciplina regionale”;
– la legge regionale Toscana 12 gennaio 1994 n. 3, ha stabilito che alla Regione compete la disciplina dell’utilizzazione dei territori a interesse faunistico ed alla Provincia l’attuazione della disciplina regionale.
La Regione Toscana sostiene che la propria legge regionale n. 3 del 1994 ha attribuito alla sola Provincia le funzioni concernenti la conservazione e l’incremento del patrimonio faunistico ivi compresa l’adozione delle misure cautelari. Si tratterebbe di attribuzione del potere in senso proprio come risulterebbe anche dalle norme statali sul nuovo ordinamento degli enti locali (legge 15 marzo 1997, n. 59).
I motivi non sono fondati.
L’art. 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, contenente norme per la protezione della fauna selvatica, dispone:
– che la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell’interesse della comunità nazionale ed internazionale (primo comma);
– che le Regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica (terzo comma).
Si deve aggiungere:
– che le Regioni esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico – venatoria di cui all’articolo 10 della legge prima richiamata e svolgono i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla stessa legge e dagli statuti regionali. Alle Province spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna secondo quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, che esercitano nel rispetto della legge (art. 9);
– che, per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall’attività venatoria, è costituito a cura di ogni Regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti, al quale affluisce anche una percentuale dei proventi di cui all’articolo 23 (art. 26).
Alle Regioni, quindi, compete l’obbligo di predisporre tutte le misure idonee ad evitare che gli animali selvatici arrechino danni a persone o a cose e, pertanto, nell’ipotesi (corrispondente al caso in esame) di danno provocato dalla fauna selvatica ed il cui risarcimento non sia previsto da apposite norme, la Regione può essere chiamata a rispondere in forza della disposizione generale contenuta nell’art. 2043 cod. civ.: Cass. 1 agosto 1991, n. 8470; 13 dicembre 1999, n. 13956; 14 febbraio 2000, n. 1638; 24 settembre 2002 n. 13907.
La sentenza impugnata si è attenuta a questi criteri e, quindi, si sottrae alle censure che si stanno esaminando.
L’Amministrazione provinciale di Grosseto ha proposto ricorso incidentale con il quale si denuncia, con il primo motivo, la violazione dell’art. 2043 c.c. in relazione all’art. 38 D. Lg.vo n. 285/1992 e al Decreto n. 156 del 27 aprile 1990 del Ministero dei Lavori Pubblici, avendo la sentenza impugnata ritenuto che la responsabilità dell’Amministrazione provinciale fosse conseguente alla proprietà della strada percorsa dalla autovettura coinvolta e alla mancata segnalazione del pericolo.
Con il secondo motivo si denuncia la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all’assenza di condotta colposa a carico del conducente dell’auto, il quale certamente non procedeva a velocità moderata.
Il ricorso incidentale è inammissibile poiché l’atto che lo contiene risulta notificato alla controricorrente E. s.r.l. oltre il termine di cui al combinato disposto di cui agli artt. 370 e 371 c.p.c. Questa Corte ha più volte ritenuto che il principio dell’unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente il controricorso. In ogni caso la ammissibilità dell’atto è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 cod. proc. civ., indipendentemente dai termini (l’abbreviato e l’annuale) di impugnazione in astratto operativi. Detto termine decorre dall’ultima notificazione dell’impugnazione principale nel caso in cui tale impugnazione sia stata notificata anche alla parte che propone l’impugnazione incidentale (Cass. 2 agosto 2002 n. 11602; 6 dicembre 2005 n. 26622).
Il ricorso incidentale deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Tenuto conto dell’esito del processo, appare conforme a giustizia disporre la compensazione delle spese del presente grado di cassazione.

P.Q.M.

la Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale.

Il Comune deve risarcire il pedone che cade sul marciapiede sconnesso davanti al Vigile.

Cassazione – Sezione terza – sentenza 2 luglio – 15 ottobre 2010, n. 21329
Presidente Di Nanni – Relatore Petti

Svolgimento del processo

1. Il giorno omissis A.E. mentre percorreva a piedi il marciapiede di via omissis, diretta al cimitero di omissis, inciampava in una zona sconnessa del marciapiede, e cadeva, riportando la frattura del gomito sinistro.
2. Con citazione del 28 giugno 1999 la parte infortunata conveniva dinanzi al Tribunale di Trieste il Comune, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni ai sensi degli artt. 2043 e 2051 del codice civile. Si costituiva il Comune e contestava il fondamento delle domande. La causa era istruita con prove orali e documentali ma senza espletamento di consulenza medico legale.
3. Il Tribunale con sentenza del 5 novembre 2003 rigettava la domanda. Contro la decisione proponeva appello E., chiedendone la riforma; resisteva il Comune chiedendo il rigetto del gravame.
4. La Corte di appello di Trieste, con sentenza del 1 giugno 2005 rigettava l’appello e compensava le spese del grado.
5. Contro la decisione ricorre la parte infortunata deducendo quattro motivi di censura; il Comune ha svolto la difesa in forma orale.

Motivi della decisione

Il ricorso merita accoglimento in ordine ai motivi svolti, che vengono esposti in sintesi descrittiva con puntualizzazioni in relazione al fatto storico circostanziato.
Nel primo motivo si deduce violazione e o falsa applicazione della norma di cui all’art. 2051 del codice civile. La tesi, ampiamente argomentata da ff 8 a 24 del ricorso, sostiene che la presunzione di colpa prevista dalla norma di garanzia a carico del Comune, per la non idonea manutenzione del marciapiede, ampiamente frequentato dai pedoni che si recavano al cimitero in costanza dei giorni novembrini, dedicati alla visita dei defunti, operava in relazione alla fattispecie concreta dell’illecito come fatto storico circostanziato, essendo pacifico che il tratto del marciapiede, percorso dalla pedone, non era asfaltato ma malformato ed avvallato e potenzialmente pericoloso per la sicurezza dei pedoni. In punto di diritto si censura la erroneità della pronuncia del primo giudice, che adotta una giurisprudenza restrittiva della responsabilità del custode, senza tener conto delle circostanze concrete del potere di controllo esercitabile sul tratto del marciapiede antistante alla zona cimiteriale e presidiato dal maresciallo T..
Punto illustrato nel paragrafo 1.1. del ricorso.
Nel secondo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione della norma di cui all’art. 2049 c.c. ed il vizio della motivazione su tale punto, sul rilievo che il Comune risponde anche in relazione alla mancata vigilanza del M.llo della polizia municipale, sulla sede del marciapiede, a rischio di cadute.
Nel terzo motivo si deduce la carenza della motivazione su punto decisivo, in relazione alla insidiosità del marciapiede per la presenza di occulti avvallamenti allo interno della area dissestata. Avvallamenti dissimulati e resi cedevoli da uno strato di ghiaino, come attestato dallo stesso maresciallo nella relazione di servizio ed evidenziati dalla documentazione fotografica.
Nel quarto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione della regola del neminem laedere, di cui all’art. 2043 del cod. civile, in relazione allo stato precario di tutto il marciapiede ed all’avvallamento connesso a detta superficie, come relazionato nel rapporto di servizio del detto maresciallo.
Nella difesa orale il difensore del Comune ha contestato tale complessa linea difensiva sul rilievo che le censure investirebbero il merito della decisione.
Il ricorso merita accoglimento sul rilievo che, nella sintetica motivazione, la Corte di appello parte da una premessa di principi giuridici, che, in relazione alla fattispecie di illecito ascrivibile al Comune come ente pubblico proprietario e preposto alla sicurezza della circolazione degli utenti, pedoni e veicoli, nella area cimiteriale e relativo marciapiede dissestato, esclude la applicabilità della norma di cui all’art. 2051 c.c. ed applicando la regola generale del neminem laedere, esclude la responsabilità dell’ente addebitando al pedone il criterio di normale prudenza in corrispondenza della malformazione del piano di calpestio sul marciapiede che conduceva all’ingresso cimiteriale.
In senso contrario viene in evidenza l’errore del ragionamento giuridico, compiuto dai giudici di merito, che si sono adagiati su una giurisprudenza ormai superata, mentre questa Corte con una sequenza consolidata di decisioni, da Cass. 6 luglio 2006 n. 15383 a Cass. 22 aprile 2010 n. 9546 sino a recentissime pronunciate nella odierna udienza, con una lettura costituzionalmente orientata delle norme di tutela riferite alla responsabilità civile della pubblica amministrazione in relazione alla non corretta manutenzione del manto stradale e del marciapiede, che costituisce il normale percorso di calpestio dei pedoni, ha stabilito che la presunzione di responsabilità di danni alle cose si applica, ai sensi dell’art. 2051 c.c. per i danni subiti dagli utenti dei beni demaniali, quando la custodia del bene, intesa quale potere di fatto sulla cosa legittimamente e doverosamente esercitato, sia esercitabile nel caso concreto, tenuto conto delle circostanze, della natura limitata del tratto di strada vigilato, come attesta lo stesso rapporto del vigile urbano, che tuttavia ammette di aver preferito di vigilare sul traffico, disinteressandosi dei numerosi pedoni che necessariamente si avvalevano del marciapiede dissestato.
La presunzione in tali circostanze resta superata dalla prova del caso fortuito, e tale non appare il comportamento del danneggiato che cade in presenza di un avvallamento sul marciapiede coperto da uno strato di ghiaino, ma lasciato aperto al calpestio del pubblico, senza alcuna segnalazione delle condizioni di pericolo.
Le censure, unitariamente considerate, pongono in evidenza vuoi gli errori di applicazione delle norme giuridiche rispetto alla fattispecie come circostanziata, per fatto illecito e responsabilità da custodia, restando inoltre evidente la negligenza del vigile preposto alla sicurezza dei luoghi, sia le lacune motivazionali illustrative di un iter logico incompleto e contraddittorio.
La cassazione avviene con rinvio alla Corte di appello di Trieste in diversa composizione, con vincolo di attenersi ai principi di diritto come sopra enunciati, e ribaditi nel precedente di questa Corte del 22 aprile 2010 n. 9546.
Il giudice del rinvio provvederà al nuovo regolamento delle spese di giudizio, incluse quelle di questo grado di cassazione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa e rinvia anche per le spese di questo giudizio di cassazione alla Corte di appello di Trieste, in diversa composizione.

Il Comune è responsabile per l’incidente al motociclista scivolato sull’acciottolato del centro storico

Cassazione – Sezione terza – sentenza 2 luglio – 15 ottobre 2010, n. 21328
Presidente Di Nanni – Relatore Petti

Svolgimento del processo

1. Il omissis alle ore 11, in via omissis, il vespista S.A. a bordo di una vespa, scivolava sull’acciottolato della strada del centro storico, riportando lesioni e danni al mezzo. Con citazione del 22 novembre 1997 lo S. conveniva dinanzi al Tribunale di Palermo il Comune di omissis e ne chiedeva la condanna al risarcimento danni per responsabilità aquiliana ai sensi degli artt. 2043 e 2051 cod. civ. Il Comune si costituiva contestando il fondamento delle pretese e chiamava in lite la assicuratrice La Nazionale, che si costituiva sostenendo le difese del Comune comunque deducendo di rispondere nei limiti del massimale di polizza.
2. Il Tribunale di Palermo sezione distaccata di Monreale, con sentenza del 19 settembre 2001 rigettava la domanda e compensava tra le parti le spese di lite; in particolare il tribunale escludeva la esistenza di una situazione di pericolo tale da determinare la caduta del conducente della vespa.
3. Contro la decisione proponeva appello S. chiedendone la riforma, sul rilievo che era stata dedotta anche la responsabilità da custodia; resistevano le controparti chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della decisione.
4. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 26 settembre 2005 rigettava il gravame e condannava S. alla rifusione delle spese del grado in favore delle parti appellate.
5. Contro la decisione ricorre S. deducendo quattro motivi di ricorso, resiste la parte assicuratrice con controricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso merita accoglimento in ordine ai dedotti motivi, che per chiarezza espositiva vengono in sintesi descrittiva.
Nel primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dei precetti di cui agli artt. 2034 e 2051 c.c., come error in iudicando ai sensi dell’art. 360, n. 3 del codice di rito. La censura, ampiamente illustrata da ff. 3 a 15 del ricorso, dapprima compie un ampio excursus sulla evoluzione ed il consolidamento di un orientamento giurisprudenziale che considera applicabile al proprietario del bene pubblico, nel caso di specie il Comune di omissis quale custode di un breve tratto stradale all’interno del piccolo centro storico, e quindi descrive, per la migliore comprensione dello stato dei luoghi, rispettando i principi di autosufficienza, le condizioni della strada, mantenuta nello stato originario e storico, con lastroni cementali, una elevata pendenza e una striscia in basolato con concavità per convogliare le acque reflue.
La censura, in relazione alle condizioni concrete della sede viaria, sostiene che il Comune, responsabile della custodia e manutenzione, avrebbe dovuto segnalare la situazione di pericolo, anche con opportuna segnaletica, specie per i mezzi a due ruote, e con eventuale predisposizione di misure di sicurezza e segnalazioni, come prescritto da varie norme del codice della strada, puntualmente indicate – a f. 11 del ricorso.
Assume infine il ricorrente che il Comune, per liberarsi della presunzione di responsabilità in ordine alla causalità del danno, doveva fornire la prova del caso fortuito. Anche a voler considerare la responsabilità ai sensi dell’art. 2043 c.c., la situazione viaria descritta presentava il carattere di insidia diffusa, rendendo imprevedibile al conducente di veicoli a due ruote le variabili della sede stradale e dei suoi avvallamenti – ff. 14 in fine.
Nel secondo motivo si deduce il contestuale vizio della motivazione sui punti decisivi descrittivi della fattispecie da sussumere sotto le norme di protezione, come si ribadisce da ff. 15 a 24 del ricorso, dove si pone nuovamente in evidenza il precetto del vigente regolamento del codice stradale, che obbliga la installazione di segnali di pericolo generico quando sussista una reale situazione di pericolo della strada.
Nel terzo e nel quarto motivo, consequenziali all’accoglimento dei primi due, si deduce l’error in iudicando per la mancata considerazione e liquidazione delle pretese risarcitorie, e delle spese processuali sostenute dalla parte lesa.
In relazione alle censure esposte il ricorso merita accoglimento, sotto il profilo che alla fattispecie in esame, descritta obbiettivamente come contesto storico in relazione alla dinamica dell’incidente, si attaglia la disciplina dell’art. 2051 c.c., secondo la linea interpretativa evolutiva da ultimo espressa da questa Corte con la sentenza 22 aprile 2010 n. 9456. Secondo i principi di diritto enucleati nella sentenza citata, la presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia, prevista dall’art. 2051 c.c. si applica per i danni subiti dagli utenti dei beni demaniali, tra i quali le strade, tutte le volte in cui sia possibile, da parte dell’ente proprietario o che abbia la disponibilità e il godimento della res, la custodia intesa come potere di fatto o signoria sul bene medesimo. La nozione della custodia rappresenta dunque un elemento strutturale dell’illecito, che qualifica il potere dell’ente sul bene che esso amministra nell’interesse pubblico. I criteri di valutazione della cd. esigibilità della custodia, ineriscono alla natura ed alle caratteristiche del bene da custodire, e dunque, nel caso di specie, riguardano la estensione della strada, la dimensione, le dotazioni ed i sistemi di assistenza, di sicurezza, di segnalazioni di pericolo, generico e specifico, che sono funzionali alla sicurezza della circolazione ed in particolare dell’utente, persona fisica, che quotidianamente percorre quel tratto statale che, interessando il centro storico cittadino, particolarmente frequentato da pedoni e da veicoli, rientra nelle possibilità di controllo e di adeguato esercizio dei poteri di custodia e relativi provvedimenti cautelari, vuoi con la presenza di vigili, vuoi con la apposizione di segnali che evidenziano il pericolo generico di strada antica e sdrucciolevole per la presenza di fossati e dislivelli. La responsabilità resta esclusa in presenza di caso fortuito, la cui prova grava sull’ente, per effetto della presunzione iuris tantum, ovvero se l’utente danneggiato abbia tenuto un comportamento colposo tale da interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, potendosi eventualmente ritenere, ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 1 un concorso di colpa idoneo a diminuire, in proporzione della incidenza causale, la responsabilità della pubblica amministrazione, sempre che tale concorso sia stato dedotto e provato.
La motivazione della Corte di appello, nella concisa ed incompleta motivazione – da ff. 3 a 6 – si discosta dai principi soprarichiamati, seguendo un indirizzo superato, espresso da ultimo in Cass. 25 luglio 2008 n. 20427, che privilegia la pubblica amministrazione con una nozione di custodia delimitata dal principio di esigibilità, senza ancorarla a criteri obbiettivi di valutazione, tali da considerare ed equilibrare una lettura costituzionalmente orientata del precetto di garanzia contenuto nell’art. 2051, che pure appartiene alla figura generale di un illecito qualificato dalla condotta del soggetto agente che dispone di poteri speciali e pubblici di custodia del bene.
Sussiste pertanto vuoi la violazione della norma su cui sussumere la fattispecie concreta, vuoi la difettosa valutazione e descrizione, che costituisce il vizio della motivazione, delle distinte azioni e condizioni del vespista, che circola su strada antica in centro storico senza adeguate informazioni sulle condizioni di sicurezza, e della posizione di custodia e vigilanza delle autorità comunali in relazione ai poteri di segnalazione e controllo del traffico pedonale e veicolare.
Applicando correttamente i principi richiamati, la valutazione delle condotte pone da un lato, la evidenza di una responsabilità comunale, e da altro lato la prova del nesso causale tra la caduta e la pericolosità della strada.
Il Giudice del rinvio, Corte di appello di Palermo, vincolato al rispetto dei principi soprarichiamati, riesaminerà il merito in ordine alla quantificazione delle pretese risarcitorie, provvedendo anche alla attribuzione e liquidazione delle spese di lite, secondo i principi di soccombenza.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa e rinvia anche per le spese di questo giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Palermo in diversa composizione.

Diagnosi prenatale errata, Bambin Gesù condannato a pagare 1,6 milioni di euro (da www.corriere.it)

ROMA – Un risarcimento di un milione e 600 mila euro per un errore diagnostico. Questa la sentenza del giudice Cecilia Bernardo, della seconda sezione civile del tribunale di Roma, nei confronti di una coppia di coniugi, lui 45 anni, lei 41, residenti in un comune della val di Sangro (Chieti). La vicenda riguarda un errore negli esami diagnostici prenatali nel 1999 quando la coppia mise al mondo una bambina affetta da ceroide lipofascinosi neuronale infantile, rarissima patologia.

AVVOCATI IN CORSIA – I problemi dei coniugi, assistiti dagli avvocati Luigi Comini e Filippo Paolini del Foro di Lanciano (Chieti), iniziarono nel 1993, allorquando quando nacque il loro primogenito. Dopo pochi mesi dalla nascita il piccolo mostrò una lunga serie di deficit psichici e motori e venne sottoposto a vari esami e accertamenti presso l’ospedale Bambin Gesù di Roma. La diagnosi dei sanitari romani fu gravissima: ceroide lipofascinosi neuronale infantile, di cui madre e padre erano portatori sani. In ogni caso i medici diedero speranza alla coppia.

TENTARE UN’ALTRA GRAVIDANZA – Attraverso particolari esami molecolari avrebbero potuto tentare una nuova gravidanza e il bambino sarebbe potuto nascere sano. Ma il primo tentativo, nel 1996, andò male e la donna fu costretta ad abortire. Tre anni dopo, nel 1999, la villocentesi diede un risultato favorevole e a settembre nacque una bambina. A 18 mesi, però, anche lei mostrò i segni della gravissima di cui era affetto il fratello, che nel frattempo morì. Il tribunale di Roma ha condannato sia l’ospedale che il medico che eseguì l’esame molecolare. Per l’avv. Comini « è un risultato che almeno in parte risarcisce la coppia che in questi anni sono stati costretti ad indebitarsi per far fronte alle costose terapie negli Usa per curare la figlia». (Fonte: http://www.corriere.it e Ansa)

 

Incidenti stradali: niente risarcimento autonomo per la cicatrice dell’infortunato destinata a diventare meno visibile.

Cassazione – Sezione terza – sentenza 7 luglio – 12 ottobre 2010, n. 21012
Presidente Varrone – Relatore Filadoro

Svolgimento del processo

 

Con sentenza 25 maggio 2005 il Tribunale di Nola rigettava l’appello proposto da P. M. avverso la decisione del locale giudice di pace, la quale aveva condannato G. N. e la Assitalia in solido, nella rispettiva qualità di conducente e proprietaria della autovettura investitrice e di compagnia di assicurazione, al pagamento della somma di lire 3.850.000 a titolo di risarcimento del danno per l’incidente stradale del omissis.
Il giudice di appello rilevava che la somma liquidata a titolo di risarcimento dei danni al veicolo risultava adeguata, e che non era stato provato l’acquisto di altro veicolo in sostituzione.
Quanto ai danni alla persona ed in particolare al danno estetico, il Tribunale osservava che la cicatrice era di ridottissime dimensioni e destinata a divenire meno visibile con il passare del tempo.
Avverso tale decisione il M. ha proposto ricorso per cassazione sorretto da quattro motivi.
Le intimate non hanno depositato controricorso.

Motivi della decisione

Il ricorrente denuncia violazione degli articoli 61, 112, 115, 116, 132 n. 4 c.p.c. e degli articoli 2056, 1226, 2727 e 2729 c.c.
Il primo giudice aveva ritenuto che il danno al veicolo non potesse essere superiore al valore economico dello stesso, al momento dell’incidente. La decisione del giudice di pace era stata confermata in appello, senza tener conto delle spese di rottamazione e di quelle di acquisto di un’altra vettura,
Rientrano nelle nozioni di comune esperienza le spese necessarie per l’acquisto di una autovettura e quelle di rottamazione, da sostenere nel caso di demolizione di un autoveicolo.
Le censure proposte con il primo mezzo sono inammissibili.
La domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo, a seguito di incidente stradale, quando abbia ad oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione dei danni, deve considerarsi come richiesta di risarcimento in forma specifica, con conseguente potere del giudice, ai sensi dell’art. 2058 secondo comma, c.c., di non darvi ingresso e di condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente, ossia alla corresponsione di una somma pari alla differenza di valore del bene prima e dopo la lesione, allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo. (Cass., 4 marzo 1998 n. 2402).
La decisione dei giudici di appello – secondo la quale la somma liquidata dal primo giudice doveva considerarsi in tutto adeguata – sfugge, pertanto, a qualsiasi censura.
Ed appare del tutto irrilevante – in tale prospettiva – che, incidentalmente, lo stesso Tribunale abbia affermato che il Mensorio non avesse documentato l’acquisto di altra vettura in sostituzione di quella danneggiata (circostanza questa ultima contrastata dal ricorrente, con riferimento alla documentazione prodotta).
Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione degli articoli 61, 112, 115, 132 n. 4 c.p.c. degli articoli 2056 e 2057 c.c. in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.
Il primo giudice non aveva tenuto conto delle risultanze della consulenza tecnica di ufficio, limitandosi ad offrire una propria valutazione in ordine alla inesistenza di postumi permanenti di natura invalidante.
Per giungere a tale conclusione, tuttavia, il primo giudice aveva considerato solo la cicatrice, senza tener conto delle conseguenze derivate dal c.d. “colpo di frusta”.
Le censure non colgono nel segno.
Il Tribunale ha condiviso le conclusioni cui era pervenuto il primo giudice. Questo ultimo aveva preso in considerazione tutte le conseguenze derivate dall’incidente (limitazione funzionale del rachide e cicatrice alla fronte), valutate dal c.t.u. come postumi permanenti nella misura del 5%, ma ha ritenuto che il danno biologico potesse essere liquidato in via equitativa, senza ricorrere alle tabelle previste per postumi permanenti di maggiore gravità.
La sentenza impugnata, in tal modo, ha dimostrato di conoscere e di applicare i principi più volte affermati nella giurisprudenza di questa Corte secondo i quali, in presenza di postumi permanenti di modesta entità (cosiddette “micropermanenti”) che non si traducono, di regola, in una proporzionale riduzione della capacità lavorativa specifica, il danno da lucro cessante in tanto è configurabile in quanto sussistano elementi concreti che inducano a ritenere che, a causa dei postumi, il soggetto effettivamente ricaverà minori guadagni dal proprio lavoro, essendo ogni ulteriore o diverso pregiudizio risarcibile a titolo di danno biologico.
In particolare, per quanto riguarda il danno estetico, è stato ritenuto che: “In tema di risarcimento del danno alla persona, i postumi di carattere estetico, (nella specie, valutati complessivamente come danno biologico permanente del 5 per cento), in quanto incidenti in modo negativo sulla vita di relazione, possono ricevere un autonomo trattamento risarcitorio, sotto l’aspetto strettamente patrimoniale, allorché, pur determinando una così detta “micropermanente” sul piano strettamente biologico, eventualmente provochino negative ripercussioni non soltanto su un’attività lavorativa già svolta, ma anche su un’attività futura, precludendola o rendendola di più difficile conseguimento, in relazione all’età, al sesso del danneggiato ed ad ogni altra utile circostanza particolare”. (Cass. 25 maggio 2006 n. 12423).
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione degli articoli 112, 115, 132 n. 4 c.p.c., articoli 1224 e 1219 n. 1 codice civile.
Il Tribunale, in ordine al terzo motivo di appello, aveva osservato che dalla motivazione della decisione di primo grado risultava che le somme riconosciute al M. erano state determinate alla attualità e che gli interessi erano stati riconosciuti, come risultava dal dispositivo.
In realtà, il primo giudice aveva riconosciuto gli interessi solo sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno al veicolo, mentre per il danno alla persona, aveva escluso – in motivazione – il diritto agli interessi (pur richiamandoli, in dispositivo). Nel dispositivo, in effetti, si legge: “Condanna N. G. e l’Assitalia spa in solido a pagare in favore di M. P. la complessiva somma di lire 3.850.000 oltre interessi come determinati in motivazione”.
Le censure formulate con tale mezzo sono fondate.
Al ricorrente spettano gli interessi e la rivalutazione, con le modalità indicate dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. S.U. 17 febbraio 1995 n. 1712):
“Qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata “per equivalente”, con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all’epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva (anche se adottata in sede di rinvio), è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma”.
Infine, con il quarto motivo il ricorrente deduce la violazione degli articoli 91, 112, 132 n. 4 c.p.c., art. 75 disp. att. c.p.c. e art. 24 della legge 749 del 1942.
Il giudice di appello aveva rigettato il quarto e quinto motivo di appello, relativi alla liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, osservando che solo in comparsa conclusionale l’appellante aveva indicato specificamente le voci della tariffa che riteneva fossero state violate.
Il Tribunale avrebbe dovuto, invece, dare adeguata motivazione in ordine alla eliminazione o riduzione delle voci di tariffa operate, al fine di consentire – attraverso il sindacato di legittimità – l’accertamento della conformità della liquidazione alle tabelle.
Anche questo ultimo motivo è privo di fondamento.
Sfugge a qualsiasi censura la affermazione, contenuta nella sentenza di appello, secondo la quale la indicazione dei minimi tariffari avrebbe dovuto essere dedotta tempestivamente in sede di impugnazione.
Si richiama la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale:
“In tema di liquidazione delle spese processuali, la parte che censuri la sentenza di primo grado con riguardo alla liquidazione delle spese di giudizio, lamentando la violazione dei minimi previsti dalla tariffa professionale, ha l’onere di fornire al giudice d’appello gli elementi essenziali per la rideterminazione del compenso dovuto al professionista, indicando, in maniera specifica, gli importi e le singole voci riportate nella nota spese prodotta in primo grado, dovendosi escludere che tali indicazioni possano essere desunte da note o memorie illustrative successive, la cui funzione è solo quella di chiarire le censure tempestivamente formulate”. (Cass. 9 luglio 2009 n. 16149).
In tema di controllo della legittimità della pronuncia di condanna alle spese del giudizio, deve dunque essere dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti alla generica denuncia dell’avvenuta violazione del principio di inderogabilità della tariffa professionale o del mancato riconoscimento di spese che si asserisce essere state documentate, atteso che, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, devono essere, invece, specificati gli errori commessi dal giudice e precisate le voci di tabella degli onorari, dei diritti di procuratore che si ritengono violate, anche in relazione al valore della controversia, nonché le singole spese asseritamente non riconosciute.
A questo ultimo riguardo, per ciò che concerne la censura relativa alle spese sostenute per la consulenza tecnica di ufficio (che, secondo il ricorrente, erroneamente il giudice di pace affermerebbe di avere liquidato alla parte attrice) è appena il caso di ricordare che gli eventuali errori in cui sia incorso il giudice del merito nella liquidazione delle spese vive, quando non possono essere corretti con il procedimento di cui all’art. 287 cod. proc. civ., possono solo costituire motivo di revocazione, ma non certo di ricorso per Cassazione (Cass. 1 dicembre 2000 n. 15373).
Anche questo ultimo profilo di censura si rivela, pertanto, inammissibile.
Conclusivamente deve essere accolto il terzo motivo e rigettati tutti gli altri.
La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice che procederà a nuovo esame, provvedendo anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo.
Rigetta il primo, secondo e quarto motivo.
Cassa in relazione alle censure accolte e rinvia al Tribunale di Nola anche per le spese del presente giudizio.