Cassazione – Sezione terza – sentenza 13 ottobre – 18 novembre 2010, n. 23277
Presidente Trifone – Relatore Amendola
Svolgimento del processo
I fatti di causa possono così ricostruirsi sulla base della sentenza impugnata.
A. D’., con atto di citazione notificato il 12 gennaio 1989, convenne in giudizio il Comune di omissis chiedendo il ristoro dei danni patiti a seguito di una caduta, determinata dallo stato di dissesto del fondo stradale.
L’ente, costituitosi in giudizio, contestò la domanda attrice.
Con sentenza del 12 febbraio 2004 il Tribunale di Napoli rigettò la domanda.
Su gravame della soccombente, la Corte d’appello l’ha invece ritenuta fondata e, per l’effetto, ha condannato il Comune di omissis al pagamento in favore della D. della somma di euro 55.798,54.
Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione, illustrato anche da memoria, il Comune di omissis, formulando un solo, complesso motivo con pedissequo quesito.
Ha resistito con controricorso la D..
Il giudizio, rinviato a nuovo ruolo all’udienza del 19 febbraio 2006, a seguito del decesso del difensore dell’intimata, è stato trattato e deciso all’udienza odierna.
Motivi della decisione
1. Nell’unico mezzo il Comune di omissis lamenta insufficienza della motivazione su un punto decisivo della controversia. Oggetto della critica è il convincimento del giudice a quo in ordine alla eziologia dell’evento lesivo. Secondo la Corte territoriale, invero, l’instabilità del tombino sul quale la D. era andata ad inciampare costituiva evento imprevedibile, e quindi insidia per l’ignaro passante, idonea all’affermazione dell’efficienza causale della condotta della P.A. nella determinazione dell’evento.
Sostiene invece il deducente che, considerate le caratteristiche di tempo e di luogo in cui si era verificato il sinistro, l’attrice bene avrebbe potuto prevedere un pericolo per la sua incolumità e, conseguentemente, adottare tutte le cautele necessarie ad evitare che esso si materializzasse, transitando sul lato della strada non interessato dai lavori.
2. La doglianza è infondata.
È consolidata affermazione di questo giudice di legittimità che, in tema di responsabilità per danni da beni di proprietà della Pubblica amministrazione, qualora non sia applicabile la disciplina di cui all’art. 2051 cod. civ., in quanto sia accertata in concreto l’impossibilità dell’effettiva custodia del bene, a causa della notevole estensione dello stesso e delle modalità di uso da parte di terzi, l’ente pubblico risponde dei pregiudizi subiti dall’utente, secondo la regola generale dell’art. 2043 cod. civ., norma che non limita affatto la responsabilità della P.A. per comportamento colposo alle sole ipotesi di esistenza di un’insidia o di un trabocchetto. Conseguentemente, secondo i principi che governano l’illecito aquiliano, graverà sul danneggiato l’onere della prova dell’anomalia del bene, che va considerata fatto di per sé idoneo – in linea di principio – a configurare il comportamento colposo della P.A., mentre spetterà a questa dimostrare i fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui l’utente si sia trovato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la suddetta anomalia o l’impossibilità di rimuovere, adottando tutte le misure idonee, la situazione di pericolo (confr. Cass. 6 luglio 2006, n. 15383).
Non è superfluo aggiungere che siffatto ordine di idee ha a suo tempo ricevuto il significativo avallo della Corte costituzionale la quale, chiamata a scrutinare la conformità con gli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione degli artt. 2051, 2043 e 1227 cod. civ., ha ritenuto infondato il dubbio proprio in ragione della aderenza ai principi della Carta fondamentale del nostro Stato dell’interpretazione affermatasi nella giurisprudenza di legittimità (confr. Corte cost. n. 156 del 1999).
2.1. Principio altrettanto pacifico è poi che, allorquando si faccia valere la responsabilità extracontrattuale della pubblica amministrazione per danni subiti dall’utente a causa delle condizioni di manutenzione di una strada pubblica, la valutazione della sussistenza di un’insidia, caratterizzata oggettivamente dalla non visibilità e soggettivamente dalla non prevedibilità del pericolo, costituisce un giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente e logicamente motivato (confr. Cass. civ., 19 luglio 2005, n. 15224).
3. Venendo al caso di specie, il giudice di merito ha affermato che l’instabilità del tombino costituiva, in mancanza di qualsivoglia segnalazione dei lavori in corso e di recinzione della zona interessata, un pericolo occulto e imprevedibile, segnatamente rimarcando l’incongruità della linea difensiva della convenuta amministrazione – volta a rovesciare sull’infortunata la responsabilità dell’accaduto – alla luce del criterio, di elementare buon senso, che proprio per la mancanza di ogni segnalazione, l’utente poteva camminare indifferentemente sull’uno o sull’altro lato della strada.
Ciò significa che il decidente ha valutato, in termini che non possono essere tacciati di implausibilità e di illogicità rispetto al contesto fattuale di riferimento, la sussistenza dei presupposti per l’applicabilità del presidio generale di cui all’art. 2043 cod. civ. e ha poi dato del suo convincimento una motivazione esaustiva e corretta. Tanto basta perché la relativa valutazione si sottragga al sindacato di questa Corte.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi euro 4.200 (di cui euro 200 per spese), oltre IVA e CPA, come per legge.
Cassazione – Sezione seconda – sentenza 14 luglio – 8 novembre 2010, n. 22656
Presidente Oddo – Relatore Piccialli
Ricorrente Punto Casa srl
Svolgimento del processo
Con atto notificato il 24.6.93 il Condominio di via B. 27 di Trezzo sull’Adda, costituito tra gli acquirenti delle unità immobiliari provenienti dal frazionamento di un edificio, che la venditrice società punto P. C. s.r.l. nel maggio del 1990 aveva a sua volta acquistato, con l’incarico di ristrutturarlo, dall’impresa individuale E. 2001 di C. R., citò la prima al giudizio del Tribunale di Monza, al fine di sentirla condannare alla eliminazione, o al pagamento delle relative spese, di alcuni vizi e difetti di costruzione da cui il fabbricato era risultato affetto.
Costituitasi la convenuta, eccepì la prescrizione dell’azione di garanzia, a suo avviso proposta dall’art. 1495 c.c. risalendo la vendita e consegna degli immobili all’autunno del 1991 ed essendo stata la denuncia dei vizi e difetti fatta soltanto il 19.1.93, chiamando in causa la ditta E. 2001, quale unica responsabile degli eventuali vizi e difetti, per esserne manlevata.
Costituitasi la terza, eccepì a sua volta la decadenza e la prescrizione, sia dell’azione principale, sia di quella di garanzia, comunque contestando l’esistenza di vizi ad essa imputabili, successivamente disinteressandosi del giudizio.
Intervennero in causa volontariamente, in adesione alle ragioni della E., M. ,E. e R. F., quali eredi di M. F., portatore di cambiali emesse per la somma di L. 193.000.000 dal titolare della ditta suddetta, R.C., inutilmente precettate e seguite dal pignoramento del credito, peraltro negato nella dichiarazione ex art. 547 c.p.c. nei confronti della società P.C. per i sopra citati lavori di ristrutturazione.
Sulla scorta delle espletate prove testimoniali e consulenza tecnica di ufficio, con sentenza datata 11.12.00/26.2.01 l’adito tribunale dichiarò la responsabilità della P.C. ex art. 1669 c.c. per gravi difetti costruzione e la condannò al risarcimento dei danni in misura di L. 141.000.000 oltre rivalutazione ed interessi, in favore del condominio, le cui richieste nei confronti della E. respinse, ponendo le spese dell’attore a carico della suddetta società soccombente e compensandole nei rimanenti rapporti.
Avverso tale sentenza la P.C. propose appello, al quale resistettero sia il condominio, sia i F., mentre la ditta E. 2001 non si costituì, rimanendo contumace.
Con sentenza del 24.3-16.7.04 la Corte di Milano confermò quella impugnata e condannò l’appellante al rimborso delle rispettive spese del grado in favore dei costituiti appellati, sulla base delle seguenti essenziali considerazioni:
a) correttamente il primo giudice aveva qualificato la dedotta responsabilità di natura extracontrattuale ex art. 1669 c.c., attesa la gravità dei difetti di costruzione accertati, pur avendo il condominio dichiarato di agire a titolo contrattuale, poiché la P.C. non si era limitata a vendere le unità immobiliari, ma si era anche assunta l’incarico, subappaltandolo alla originaria proprietaria E. 2001, della ricostruzione del vecchio fabbricato, subentrando a quella nella titolarità della relativa concessione edilizia e nominando un proprio direttore dei lavori, in sostituzione di quello originario nominato dalla medesima;
b) la “grave decisione”, all’origine degli inconvenienti, di non realizzare la prescritta costruzione del “vespaio aerato” sotto il pavimento del piano terra, al fine di ottenere una maggiore cubatura abitabile, era stata adottata di comune accordo nell’estate del 1990 tra la vecchia e la nuova proprietaria dell’immobile;
c) l’eccezione di extrapetizione, sollevata dall’appellante solo nella comparsa conclusionale in secondo grado, era peraltro inammissibile perché tardiva:
d) l’amministratore era legittimato a proporre l’azione ex art. 1669 c.c., riguardando i gravi difetti accertati dal c.t.u. (formazione di umidità in risalita e muffe diffuse, derivanti dalla mancanza di idoneo vespaio) essenzialmente parti comuni dell’edificio (vespaio, tetto, pianerottoli, impianti idrico, elettrico e termico) e solo di riflesso le singole unità immobiliari, tanto più in considerazione del principio giurisprudenziale riconoscente all’amministratore il potere – dovere di compiere atti conservativi dei diritti inerenti alla salvaguardia dell’edificio nel suo complesso, senza distinzioni tra parti comuni o di proprietà esclusiva;
e) il termine annuale di decadenza previsto dall’art. 1669 c.c. non decorreva dalla manifestazione esteriore dei vizi, bensì dalla completa conoscenza di essi e del loro collegamento causale con l’esecuzione della costruzione, conoscenza che nel caso di specie si era avuta solo dopo l’espletamento della consulenza tecnica;
f) era stato inoltre rispettato il termine prescrizionale, essendo stata la domanda proposta entro un anno dalla denuncia, fatto con lettera raccomandata del 19.1.93;
g) dal complesso delle risultanze testimoniali era emerso che la decisione di non realizzare la sopraelevazione del vespaio era stata presa di comune accordo dalla E. 2001 e dalla P. C. e, comunque, il completamento delle opere, nelle parti poi risultate all’origine degli inconvenienti, era avvenuto in epoca nella quale la seconda aveva acquistato, divenendone l’unica interessata alla proprietà dell’edificio;
h) il rigetto della subordinata domanda di garanzia, proposta dalla P. C. nei confronti della E. 2001, era da confermare non tanto per le ragioni di merito esposte dal Tribunale, quanto per la fondatezza, ai sensi dell’art. 1670 c.c., dell’eccezione di decadenza sollevata dalla terza chiamata, poiché l’azione di regresso, nei confronti della subappaltatrice, avrebbe dovuto essere preceduta dalla comunicazione, entro sessanta giorni, della denuncia dei vizi, ricevuta da essa costruttrice – venditrice, il che non era avvenuto;
i) la richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica di ufficio, ai fini della quantificazione dei danni, era generica e priva di concreta giustificazione, considerato che vi era stata una seconda indagine supplementare del c.t.u., all’esito della quale era stato possibile accertare, mediante scavi, la effettiva e preminente causa dei vizi, sicché non era ravvisabile alcun reale contrasto tra le acquisite valutazioni.
Avverso la suddetta sentenza la società P.C. s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
Hanno resistito, con distinti controricorsi e per quanto di rispettivo interesse, il Condominio via B. n. 27 di Trezzo sull’Adda e gli eredi F.; non hanno svolto attività difensive gli intimati eredi di R.C. (già titolare della ditta E. 2001), nelle more deceduto, nei confronti dei quali con ordinanza interlocutoria del 14.1.10 è stata disposta la rinnovazione delle notificazioni; le parti costituite hanno depositato memorie.
Motivi della decisione
Va preliminarmente disattesa l’eccezione d’inammissibilità, sollevata dagli intervenuti F. nella memoria del 2.7.10, relativamente alla notifica dell’atto di integrazione del contraddittorio da parte della ricorrente società P.C. nei confronti degli eredi di R.C., rilevandosi che, contrariamente a quanto eccepito, detto atto è comprensivo, oltre che delle precedenti fasi del giudizio di legittimità, dell’intero testo del ricorso per cassazione, che risulta letteralmente trascritto nelle pagine da 5 a 30 di ciascuna delle copie, tempestivamente notificate a tali intimati, così puntualmente assolvendosi all’onere di portare a conoscenza degli stessi il contenuto dell’impugnazione.
Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., artt. 1495 e 1669 c.c. e art. 81 c.p.c., censurandosi la reiezione del motivo di appello con il quale si era lamentato che il tribunale, accogliendo la domanda quale azione extracontrattuale di cui all’art. 1669 c.c., era incorso nel vizio di ultrapetizione, avendo la parte attrice espressamente agito per far valere la garanzia contrattuale ex art. 1495 c.c. in dipendenza dalla compravendita, unico profilo sotto cui la domanda, per effetto di tale scelta vincolante per il giudice, avrebbe dovuto essere considerata. Tale vizio avrebbe, in concreto, comportato l’omesso rilievo sia del difetto di legittimazione attiva, non potendo l’amministratore del condominio far valere diritti altrui, sia della decadenza e della prescrizione, in relazione agli appropriati termini e relative decorrenze previsti in materia di compravendita.
Con il secondo motivo si deduce “errore nel procedimento per mancata considerazione del motivo d’appello concernente l’ultrapetizione”, per averne la corte di merito ritenuta tardiva la relativa proposizione, in quanto formulata con la comparsa conclusionale, senza tener conto che, in realtà, già nell’atto di gravame, nel lamentare l’erronea applicazione delle regole di cui all’art. 1669, anziché di quelle di cui all’art. 1495 c.c. pur invocato dalla parte attrice, l’appellante aveva implicitamente, ma inequivocamente, censurato la decisione di primo grado anche per violazione dell’art. 112 c.p.c., non occorrendo a tale riguardo ed agli effetti devolutivi di cui all’art. 342 c.p.c. l’uso di formule sacramentali.
I suesposti motivi, cui hanno aderito gli intervenuti eredi F., vanno esaminati congiuntamente per la stretta connessione tra le censure esposte e comportano, in funzione delle contenute doglianze processuali, l’accesso diretto agli atti da parte di questa Corte.
Al riguardo si rileva, anzitutto, dall’esame dell’atto di citazione notificato in data 24.6.93, che nella domanda, non contenente alcun espresso riferimento agli atti di compravendita, né all’obbligo della garanzia ex art. 1495 c.c., veniva specificamente evidenziato che la venditrice P.C. “aveva altresì provveduto alla ristrutturazione” dell’edificio, realizzando un’opera affetta da vari vizi di costruzione e difformità dal “capitolato”, in considerazione dei quali si concludeva per la dichiarazione di “contrattuale responsabilità della convenuta”, con conseguente condanna “alla garanzia di legge e quindi alla eliminazione dei vizi e delle difformità contrattuali o, alternativamente al pagamento…”.
Risulta cosi evidente come la qualità essenziale, nella quale la società P.C. venne convenuta in giudizio, non era quella di venditrice degli immobili derivanti dal frazionamento, bensì quella di appaltatrice o comunque costruttrice dell’edificio, in considerazione della quale segnatamente se ne chiedeva la condanna all’eliminazione dei vizi di costruzione (o in alternativa al rimborso delle relative spese), così facendosi valere una garanzia che, pur erroneamente qualificata dalla parte attrice di natura contrattuale, in realtà integrava, attesa la natura dei vizi in concreto dedotti tali da incidere in misura rilevante e permanente su elementi essenziali all’abitabilità dell’immobile, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (tra le tante v. Cass. nn. 3752/07, 8140/04, 7537/07, 13106/95) la responsabilità di natura extracontrattuale di cui all’art. 1669 c.c., facente carico non soltanto (come quella di cui all’art. 1667 c.c.) sull’appaltatore, ma anche sul venditore dell’immobile, ove lo stesso ne sia stato anche costruttore (v. Cass. nn. 7634/06, 3406/06, 21351/05, 567/05).
Correttamente, pertanto, e senza incorrere in alcuna violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato dettato dall’art. 112 c.p.c. – di tal che risulta superfluo l’esame del secondo motivo di ricorso, circa l’avvenuta proposizione o meno di un espresso motivo di gravame al riguardo – il Tribunale e la Corte d’Appello, in un contesto nel quale l’attore aveva dedotto a fondamento della pretesa risarcitoria l’assunzione da parte del venditore dell’incarico di ristrutturare il fabbricato, hanno qualificato ed accolto la domanda attrice ai sensi dell’art. 1669 c.c., spettando soltanto al giudice la corretta qualificazione giuridica dell’azione proposta dalla parte e l’individuazione delle norme confacenti al caso, rimanendo lo stesso soltanto vincolato ai fatti posti dall’istante a fondamento della pretesa ed alle conseguenti richieste, quale che ne sia la definizione fornita (tra le altre v. Cass. nn. 16809/08, 15925/07, 27466/07, 6712/01); e nella specie la causa petendi, secondo la prospettazione fattuale esposta, ed il tenore delle richieste, oggetto del petitum sostanziale, non potevano che condurre all’applicazione della sopra citata fattispecie legale di responsabilità.
I due motivi di ricorso vanno pertanto respinti, precisandosi tuttavia che il profilo di censura relativo alla legittimazione all’azione dell’amministratore del condominio, rispetto alla quale non decisiva risulta la qualificazione, se contrattuale o extracontrattuale, della domanda, sarà di seguito esaminato, con il successivo motivo di ricorso.
Con il terzo motivo, cui hanno aderito gli intervenuti F., si deduce “falsa ed erronea applicazione degli artt. 1669 e 1223 c.c. e art. 81 c.p.c.”, censurandosi la reiezione (per le ragioni riportate sub d) in narrativa) del motivo di gravame attinente alla legittimazione dell’amministratore del condominio, al riguardo ribadendo che il medesimo non avrebbe potuto agire anche a tutela delle parti dell’edificio oggetto di proprietà esclusiva e lamentando che nella condanna risarcitoria, pronunziata a favore del condominio, sarebbero state in concreto indebitamente incluse somme corrispondenti a danni subiti da singoli condomini.
Il motivo, fondato nei limiti di seguito precisati, va accolto per quanto di ragione.
Il principio giurisprudenziale di legittimità (v. in particolare Cass. 5613/96), cui i giudici di merito hanno ritenuto di conformarsi, fondato sull’interpretazione estensiva dell’art. 1130 c.c., n. 4 (prevedente il potere – dovere di compiere atti conservativi a tutela delle parti comuni dell’edificio), poteva comportare la legittimazione dell’amministratore del condominio a promuovere l’azione di cui all’art. 1669 c.c., a tutela indifferenziata dell’edificio nella sua unitarietà, in un contesto nel quale i pregiudizi derivavano da vizi afferenti le parti comuni dell’immobile, ancorché interessanti di riflesso anche quelle costituenti proprietà esclusiva di condomini, ed a chiederne la relativa rimozione, eliminandone radicalmente le comuni cause o condannando il costruttore alle relative spese. Tale legittimazione non poteva tuttavia estendersi anche alla proposizione, senza alcun mandato rappresentativo da parte dei singoli condomini, delle azioni risarcitorie, in forma specifica o per equivalente pecuniario, relative ai danni subiti dai singoli condomini nei rispettivi immobili di proprietà esclusiva interessati dalle infiltrazioni di umidità risalenti dal c.d. “vespaio”, trattandosi di diritti di credito ben distinti e individuabili, la cui tutela, chiaramente eccedente le suddette finalità conservative, competeva elusivamente ai rispettivi interessati.
La Corte d’Appello pertanto, pur correttamente dichiarando ammissibile il motivo di gravame, che in quanto eccezione e non domanda nuova (in quanto diretta a contrastare, quantomeno in parte, l’avversa domanda), ben avrebbe potuto essere proposta anche per la prima volta in appello, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 2 (nel testo previgente alle modifiche introdotte dalla L. n. 353 del 1990, nella specie ancora applicabile ratione temporis), lo ha tuttavia erroneamente e del tutto respinto nel merito, confermando la statuizione risarcitoria includente in unico conteggio sia i danni alle parti comuni, sia quelli relativi alle unità immobiliari di proprietà esclusiva.
Con il quarto motivo si deduce “erronea e falsa applicazione degli artt. 1670 e 1310 c.c. in relazione alla domanda svolta nei confronti del signor R.C, titolare della ditta E.2001”, lamentando che la Corte d’Appello, nel rigettare la domanda di garanzia per omessa prova della denunzia ex art. 1670 c.c., avrebbe “incredibilmente ignorato il documento 2 prodotto dalla P.C. rappresentato dalla raccomandata in data 4 febbraio 1993 e ricevuta il successivo 13 febbraio…”, e comunque omesso di considerare che la prescrizione sarebbe stata interrotta, ai sensi dell’art. 1310 c.c., dalla proposizione della domanda giudiziale nei confronti della coobbligata solidale.
Con il quinto motivo si lamenta l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, per non avere la corte di merito preso in considerazione il suddetto documento, idoneo ad escludere la ritenuta decadenza, né in alcun modo giustificato la mancata applicazione del principio estensivo dell’interruzione della prescrizione.
I motivi, sostanzialmente identici, vanno disattesi per inammissibilità della prima censura dedotta, derivante, ancor prima che dal difetto di autosufficienza (per non essere stato riportato il testo della lettera raccomandata, così non consentendone di valutarne la concreta idoneità ad assolvere alla finalità di denunzia dei vizi in questione), ancor più radicalmente, dalla palese natura revocatoria, e dunque di merito, della doglianza.
La Corte d’Appello, infatti, ha espressamente motivato la conferma del rigetto della domanda di garanzia con la considerazione che la società P.C, dopo avere ricevuto due lettere di contestazione dei vizi di costruzione da parte del legale del condominio, non li aveva a sua volta contestati alla E. nel termine di gg. 60, al riguardo puntualizzando testualmente che “dagli atti di questo giudizio non risulta che vi abbia provveduto”. Tale categorica affermazione comporta che, nella diversa ipotesi in cui la lettera menzionata dalla ricorrente fosse stata invece prodotta, la corte territoriale sarebbe incorsa non nel vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, bensì in quello, di travisamento processuale, di cui all’art. 395, n. 4, erroneamente negando la presenza di un documento, che risultava invece prodotto dalla convenuta appellante e, pertanto, esistente agli atti.
Dall’inammissibilità del profilo di censura suddetto, che comporta l’incensurabilità nella presente sede della pregiudiziale dichiarazione di decadenza dall’azione di garanzia, consegue il reiettivo assorbimento di quello, relativo alla mancata applicazione dell’art. 1310 c.c., concernente la subordinata ratio decidendi, ravvisante anche la prescrizione della stessa.
La sentenza impugnata, in definitiva, deve essere cassata limitatamente al terzo motivo di ricorso, nei limiti precisati, con rinvio per nuovo esame in parte qua ad altra sezione della corte di provenienza, cui si demanda anche il regolamento delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il terzo motivo di ricorso, rigetta i rimanenti motivi, cassa la sentenza impugnata relativamente alla censura accolta e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d’Appello di Milano.
Cassazione – Sezione terza – sentenza 12 ottobre – 16 novembre 2010, n. 23095
Presidente Di Nanni – Relatore Urban
Ricorrente Regione Toscana
Svolgimento del processo
Con citazione del 26 giugno 1998 la E. s.r.l. conveniva innanzi al Tribunale di Firenze la Regione Toscana e la Provincia di Grosseto per ottenere il risarcimento dei danni provocati alla propria autovettura SAAB da un grosso cinghiale, che aveva repentinamente attraversato, al sopraggiungere di essa, la strada provinciale che da Macchiascandona in località Castiglione della Pescaia va a intersecare la ss. 322, nella notte del 2 agosto 1997.
La Regione si costituiva in giudizio eccependo di non essere titolare del potere di gestione del patrimonio faunistico e di manutenzione della strada. Anche la Provincia eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva e nel merito rilevava che l’obbligo di apporre cartelli segnalatori si imponeva solo nei casi di strada situata in una zona particolarmente battuta da tale tipo di fauna.
Assunte le prove orali, con sentenza del 23 febbraio 2001, l’adito Tribunale, riconosciuta la legittimazione passiva di entrambi gli enti pubblici territoriali rispetto all’azione proposta, in quanto, sulla base della legge 157/92, le competenze di entrambi gli enti in materia di pianificazione faunistica si intersecavano, tuttavia rigettava la domanda ritenendo che la parte attrice non avesse fornito in concreto la prova che l’evento dannoso fosse ricollegabile a una condotta colposa dell’una o dell’altra amministrazione (o di ambedue).
Con sentenza del 12 dicembre 2005 la Corte d’Appello di Firenze accoglieva l’appello proposto da E. s.r.l. e condannava in solido la Regione Toscana e la Provincia di Grosseto al pagamento della somma di euro 9.327,56 oltre interessi, rivalutazione e spese di entrambi i gradi.
Ricorre per cassazione la Regione Toscana con cinque motivi.
Resiste con controricorso la E. s.r.l.; l’Amministrazione provinciale di Grosseto ha proposto ricorso incidentale con due motivi.
Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
Motivi della decisione
I ricorsi debbono essere riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c. poiché riguardano la stessa sentenza della Corte d’Appello.
Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 14 della legge n. 142 dell’8 giugno 1990; degli artt. 4, 5, 8, 12 della legge regionale n. 77 del 19 luglio 1995, della legge n. 157 dell’11 febbraio 1992, della legge regionale n. 3 del 12 gennaio 1994; la violazione degli artt. 1, 2, 4 della legge n. 59 del 15 marzo 1999, meglio conosciuta come legge “Bassanini”.
Con il secondo motivo si denuncia la ulteriore violazione del principio di sussidiarietà dettato dagli articoli 1, 2, 4 della legge n. 59 del 1997; la violazione degli artt. 6 e 15 della legge regionale della Toscana n. 49 dell’11 aprile 1995 “legge sui parchi e riserve naturali”.
Con il terzo motivo si denuncia la violazione degli artt. 2, 3, 37 e 38 del codice della strada in relazione alla assenza di obblighi facenti capo alle Regioni, in tema di apposizione di cartelli sulle strade.
Con il quarto motivo si denuncia la violazione dell’art. 2043 c.c., in quanto nessun comportamento doloso o colposo risulta configurabile a carico della Regione Toscana.
Con il quinto motivo si denuncia la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui si afferma che in caso di sinistro stradale spetta alla parte attrice di provare l’omissione dell’ente convenuto, ai sensi dell’art. 2043 c.c. per procedere alla condanna dell’ente stesso in base al generico principio del “neminem laedere”.
I suddetti motivi possono essere esaminati unitariamente, in quanto connessi: la sentenza impugnata ha affermato il principio che la responsabilità del sinistro era addebitabile alla Regione ed alla Provincia per violazione del precetto del “neminem laedere” di cui all’art. 2043 cod. civ.; in particolare, si è ritenuto che le funzioni svolte dalla Provincia in materia di fauna selvatica sono regolate dalla seguente normativa:
– la legge n. 142 del 1990, nel definire i rapporti tra Regione, Provincia e Comune, ha attribuito alla prima la qualifica di ente di programmazione di coordinamento e agli altri due quella di enti di attuazione, attuando così lo schema classico della delega amministrativa;
– la legge n. 157 del 1992, in materia di gestione e tutela delle specie della fauna selvatica, ha disposto che “le Province attuano la disciplina regionale”;
– la legge regionale Toscana 12 gennaio 1994 n. 3, ha stabilito che alla Regione compete la disciplina dell’utilizzazione dei territori a interesse faunistico ed alla Provincia l’attuazione della disciplina regionale.
La Regione Toscana sostiene che la propria legge regionale n. 3 del 1994 ha attribuito alla sola Provincia le funzioni concernenti la conservazione e l’incremento del patrimonio faunistico ivi compresa l’adozione delle misure cautelari. Si tratterebbe di attribuzione del potere in senso proprio come risulterebbe anche dalle norme statali sul nuovo ordinamento degli enti locali (legge 15 marzo 1997, n. 59).
I motivi non sono fondati.
L’art. 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, contenente norme per la protezione della fauna selvatica, dispone:
– che la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell’interesse della comunità nazionale ed internazionale (primo comma);
– che le Regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica (terzo comma).
Si deve aggiungere:
– che le Regioni esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico – venatoria di cui all’articolo 10 della legge prima richiamata e svolgono i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla stessa legge e dagli statuti regionali. Alle Province spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna secondo quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, che esercitano nel rispetto della legge (art. 9);
– che, per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall’attività venatoria, è costituito a cura di ogni Regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti, al quale affluisce anche una percentuale dei proventi di cui all’articolo 23 (art. 26).
Alle Regioni, quindi, compete l’obbligo di predisporre tutte le misure idonee ad evitare che gli animali selvatici arrechino danni a persone o a cose e, pertanto, nell’ipotesi (corrispondente al caso in esame) di danno provocato dalla fauna selvatica ed il cui risarcimento non sia previsto da apposite norme, la Regione può essere chiamata a rispondere in forza della disposizione generale contenuta nell’art. 2043 cod. civ.: Cass. 1 agosto 1991, n. 8470; 13 dicembre 1999, n. 13956; 14 febbraio 2000, n. 1638; 24 settembre 2002 n. 13907.
La sentenza impugnata si è attenuta a questi criteri e, quindi, si sottrae alle censure che si stanno esaminando.
L’Amministrazione provinciale di Grosseto ha proposto ricorso incidentale con il quale si denuncia, con il primo motivo, la violazione dell’art. 2043 c.c. in relazione all’art. 38 D. Lg.vo n. 285/1992 e al Decreto n. 156 del 27 aprile 1990 del Ministero dei Lavori Pubblici, avendo la sentenza impugnata ritenuto che la responsabilità dell’Amministrazione provinciale fosse conseguente alla proprietà della strada percorsa dalla autovettura coinvolta e alla mancata segnalazione del pericolo.
Con il secondo motivo si denuncia la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all’assenza di condotta colposa a carico del conducente dell’auto, il quale certamente non procedeva a velocità moderata.
Il ricorso incidentale è inammissibile poiché l’atto che lo contiene risulta notificato alla controricorrente E. s.r.l. oltre il termine di cui al combinato disposto di cui agli artt. 370 e 371 c.p.c. Questa Corte ha più volte ritenuto che il principio dell’unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente il controricorso. In ogni caso la ammissibilità dell’atto è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 cod. proc. civ., indipendentemente dai termini (l’abbreviato e l’annuale) di impugnazione in astratto operativi. Detto termine decorre dall’ultima notificazione dell’impugnazione principale nel caso in cui tale impugnazione sia stata notificata anche alla parte che propone l’impugnazione incidentale (Cass. 2 agosto 2002 n. 11602; 6 dicembre 2005 n. 26622).
Il ricorso incidentale deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Tenuto conto dell’esito del processo, appare conforme a giustizia disporre la compensazione delle spese del presente grado di cassazione.
P.Q.M.
la Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale.
Cassazione – Sezione terza – sentenza 2 luglio – 15 ottobre 2010, n. 21329
Presidente Di Nanni – Relatore Petti
Svolgimento del processo
1. Il giorno omissis A.E. mentre percorreva a piedi il marciapiede di via omissis, diretta al cimitero di omissis, inciampava in una zona sconnessa del marciapiede, e cadeva, riportando la frattura del gomito sinistro.
2. Con citazione del 28 giugno 1999 la parte infortunata conveniva dinanzi al Tribunale di Trieste il Comune, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni ai sensi degli artt. 2043 e 2051 del codice civile. Si costituiva il Comune e contestava il fondamento delle domande. La causa era istruita con prove orali e documentali ma senza espletamento di consulenza medico legale.
3. Il Tribunale con sentenza del 5 novembre 2003 rigettava la domanda. Contro la decisione proponeva appello E., chiedendone la riforma; resisteva il Comune chiedendo il rigetto del gravame.
4. La Corte di appello di Trieste, con sentenza del 1 giugno 2005 rigettava l’appello e compensava le spese del grado.
5. Contro la decisione ricorre la parte infortunata deducendo quattro motivi di censura; il Comune ha svolto la difesa in forma orale.
Motivi della decisione
Il ricorso merita accoglimento in ordine ai motivi svolti, che vengono esposti in sintesi descrittiva con puntualizzazioni in relazione al fatto storico circostanziato.
Nel primo motivo si deduce violazione e o falsa applicazione della norma di cui all’art. 2051 del codice civile. La tesi, ampiamente argomentata da ff 8 a 24 del ricorso, sostiene che la presunzione di colpa prevista dalla norma di garanzia a carico del Comune, per la non idonea manutenzione del marciapiede, ampiamente frequentato dai pedoni che si recavano al cimitero in costanza dei giorni novembrini, dedicati alla visita dei defunti, operava in relazione alla fattispecie concreta dell’illecito come fatto storico circostanziato, essendo pacifico che il tratto del marciapiede, percorso dalla pedone, non era asfaltato ma malformato ed avvallato e potenzialmente pericoloso per la sicurezza dei pedoni. In punto di diritto si censura la erroneità della pronuncia del primo giudice, che adotta una giurisprudenza restrittiva della responsabilità del custode, senza tener conto delle circostanze concrete del potere di controllo esercitabile sul tratto del marciapiede antistante alla zona cimiteriale e presidiato dal maresciallo T..
Punto illustrato nel paragrafo 1.1. del ricorso.
Nel secondo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione della norma di cui all’art. 2049 c.c. ed il vizio della motivazione su tale punto, sul rilievo che il Comune risponde anche in relazione alla mancata vigilanza del M.llo della polizia municipale, sulla sede del marciapiede, a rischio di cadute.
Nel terzo motivo si deduce la carenza della motivazione su punto decisivo, in relazione alla insidiosità del marciapiede per la presenza di occulti avvallamenti allo interno della area dissestata. Avvallamenti dissimulati e resi cedevoli da uno strato di ghiaino, come attestato dallo stesso maresciallo nella relazione di servizio ed evidenziati dalla documentazione fotografica.
Nel quarto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione della regola del neminem laedere, di cui all’art. 2043 del cod. civile, in relazione allo stato precario di tutto il marciapiede ed all’avvallamento connesso a detta superficie, come relazionato nel rapporto di servizio del detto maresciallo.
Nella difesa orale il difensore del Comune ha contestato tale complessa linea difensiva sul rilievo che le censure investirebbero il merito della decisione.
Il ricorso merita accoglimento sul rilievo che, nella sintetica motivazione, la Corte di appello parte da una premessa di principi giuridici, che, in relazione alla fattispecie di illecito ascrivibile al Comune come ente pubblico proprietario e preposto alla sicurezza della circolazione degli utenti, pedoni e veicoli, nella area cimiteriale e relativo marciapiede dissestato, esclude la applicabilità della norma di cui all’art. 2051 c.c. ed applicando la regola generale del neminem laedere, esclude la responsabilità dell’ente addebitando al pedone il criterio di normale prudenza in corrispondenza della malformazione del piano di calpestio sul marciapiede che conduceva all’ingresso cimiteriale.
In senso contrario viene in evidenza l’errore del ragionamento giuridico, compiuto dai giudici di merito, che si sono adagiati su una giurisprudenza ormai superata, mentre questa Corte con una sequenza consolidata di decisioni, da Cass. 6 luglio 2006 n. 15383 a Cass. 22 aprile 2010 n. 9546 sino a recentissime pronunciate nella odierna udienza, con una lettura costituzionalmente orientata delle norme di tutela riferite alla responsabilità civile della pubblica amministrazione in relazione alla non corretta manutenzione del manto stradale e del marciapiede, che costituisce il normale percorso di calpestio dei pedoni, ha stabilito che la presunzione di responsabilità di danni alle cose si applica, ai sensi dell’art. 2051 c.c. per i danni subiti dagli utenti dei beni demaniali, quando la custodia del bene, intesa quale potere di fatto sulla cosa legittimamente e doverosamente esercitato, sia esercitabile nel caso concreto, tenuto conto delle circostanze, della natura limitata del tratto di strada vigilato, come attesta lo stesso rapporto del vigile urbano, che tuttavia ammette di aver preferito di vigilare sul traffico, disinteressandosi dei numerosi pedoni che necessariamente si avvalevano del marciapiede dissestato.
La presunzione in tali circostanze resta superata dalla prova del caso fortuito, e tale non appare il comportamento del danneggiato che cade in presenza di un avvallamento sul marciapiede coperto da uno strato di ghiaino, ma lasciato aperto al calpestio del pubblico, senza alcuna segnalazione delle condizioni di pericolo.
Le censure, unitariamente considerate, pongono in evidenza vuoi gli errori di applicazione delle norme giuridiche rispetto alla fattispecie come circostanziata, per fatto illecito e responsabilità da custodia, restando inoltre evidente la negligenza del vigile preposto alla sicurezza dei luoghi, sia le lacune motivazionali illustrative di un iter logico incompleto e contraddittorio.
La cassazione avviene con rinvio alla Corte di appello di Trieste in diversa composizione, con vincolo di attenersi ai principi di diritto come sopra enunciati, e ribaditi nel precedente di questa Corte del 22 aprile 2010 n. 9546.
Il giudice del rinvio provvederà al nuovo regolamento delle spese di giudizio, incluse quelle di questo grado di cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa e rinvia anche per le spese di questo giudizio di cassazione alla Corte di appello di Trieste, in diversa composizione.
Cassazione – Sezione terza – sentenza 2 luglio – 15 ottobre 2010, n. 21328
Presidente Di Nanni – Relatore Petti
Svolgimento del processo
1. Il omissis alle ore 11, in via omissis, il vespista S.A. a bordo di una vespa, scivolava sull’acciottolato della strada del centro storico, riportando lesioni e danni al mezzo. Con citazione del 22 novembre 1997 lo S. conveniva dinanzi al Tribunale di Palermo il Comune di omissis e ne chiedeva la condanna al risarcimento danni per responsabilità aquiliana ai sensi degli artt. 2043 e 2051 cod. civ. Il Comune si costituiva contestando il fondamento delle pretese e chiamava in lite la assicuratrice La Nazionale, che si costituiva sostenendo le difese del Comune comunque deducendo di rispondere nei limiti del massimale di polizza.
2. Il Tribunale di Palermo sezione distaccata di Monreale, con sentenza del 19 settembre 2001 rigettava la domanda e compensava tra le parti le spese di lite; in particolare il tribunale escludeva la esistenza di una situazione di pericolo tale da determinare la caduta del conducente della vespa.
3. Contro la decisione proponeva appello S. chiedendone la riforma, sul rilievo che era stata dedotta anche la responsabilità da custodia; resistevano le controparti chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della decisione.
4. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 26 settembre 2005 rigettava il gravame e condannava S. alla rifusione delle spese del grado in favore delle parti appellate.
5. Contro la decisione ricorre S. deducendo quattro motivi di ricorso, resiste la parte assicuratrice con controricorso.
Motivi della decisione
Il ricorso merita accoglimento in ordine ai dedotti motivi, che per chiarezza espositiva vengono in sintesi descrittiva.
Nel primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dei precetti di cui agli artt. 2034 e 2051 c.c., come error in iudicando ai sensi dell’art. 360, n. 3 del codice di rito. La censura, ampiamente illustrata da ff. 3 a 15 del ricorso, dapprima compie un ampio excursus sulla evoluzione ed il consolidamento di un orientamento giurisprudenziale che considera applicabile al proprietario del bene pubblico, nel caso di specie il Comune di omissis quale custode di un breve tratto stradale all’interno del piccolo centro storico, e quindi descrive, per la migliore comprensione dello stato dei luoghi, rispettando i principi di autosufficienza, le condizioni della strada, mantenuta nello stato originario e storico, con lastroni cementali, una elevata pendenza e una striscia in basolato con concavità per convogliare le acque reflue.
La censura, in relazione alle condizioni concrete della sede viaria, sostiene che il Comune, responsabile della custodia e manutenzione, avrebbe dovuto segnalare la situazione di pericolo, anche con opportuna segnaletica, specie per i mezzi a due ruote, e con eventuale predisposizione di misure di sicurezza e segnalazioni, come prescritto da varie norme del codice della strada, puntualmente indicate – a f. 11 del ricorso.
Assume infine il ricorrente che il Comune, per liberarsi della presunzione di responsabilità in ordine alla causalità del danno, doveva fornire la prova del caso fortuito. Anche a voler considerare la responsabilità ai sensi dell’art. 2043 c.c., la situazione viaria descritta presentava il carattere di insidia diffusa, rendendo imprevedibile al conducente di veicoli a due ruote le variabili della sede stradale e dei suoi avvallamenti – ff. 14 in fine.
Nel secondo motivo si deduce il contestuale vizio della motivazione sui punti decisivi descrittivi della fattispecie da sussumere sotto le norme di protezione, come si ribadisce da ff. 15 a 24 del ricorso, dove si pone nuovamente in evidenza il precetto del vigente regolamento del codice stradale, che obbliga la installazione di segnali di pericolo generico quando sussista una reale situazione di pericolo della strada.
Nel terzo e nel quarto motivo, consequenziali all’accoglimento dei primi due, si deduce l’error in iudicando per la mancata considerazione e liquidazione delle pretese risarcitorie, e delle spese processuali sostenute dalla parte lesa.
In relazione alle censure esposte il ricorso merita accoglimento, sotto il profilo che alla fattispecie in esame, descritta obbiettivamente come contesto storico in relazione alla dinamica dell’incidente, si attaglia la disciplina dell’art. 2051 c.c., secondo la linea interpretativa evolutiva da ultimo espressa da questa Corte con la sentenza 22 aprile 2010 n. 9456. Secondo i principi di diritto enucleati nella sentenza citata, la presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia, prevista dall’art. 2051 c.c. si applica per i danni subiti dagli utenti dei beni demaniali, tra i quali le strade, tutte le volte in cui sia possibile, da parte dell’ente proprietario o che abbia la disponibilità e il godimento della res, la custodia intesa come potere di fatto o signoria sul bene medesimo. La nozione della custodia rappresenta dunque un elemento strutturale dell’illecito, che qualifica il potere dell’ente sul bene che esso amministra nell’interesse pubblico. I criteri di valutazione della cd. esigibilità della custodia, ineriscono alla natura ed alle caratteristiche del bene da custodire, e dunque, nel caso di specie, riguardano la estensione della strada, la dimensione, le dotazioni ed i sistemi di assistenza, di sicurezza, di segnalazioni di pericolo, generico e specifico, che sono funzionali alla sicurezza della circolazione ed in particolare dell’utente, persona fisica, che quotidianamente percorre quel tratto statale che, interessando il centro storico cittadino, particolarmente frequentato da pedoni e da veicoli, rientra nelle possibilità di controllo e di adeguato esercizio dei poteri di custodia e relativi provvedimenti cautelari, vuoi con la presenza di vigili, vuoi con la apposizione di segnali che evidenziano il pericolo generico di strada antica e sdrucciolevole per la presenza di fossati e dislivelli. La responsabilità resta esclusa in presenza di caso fortuito, la cui prova grava sull’ente, per effetto della presunzione iuris tantum, ovvero se l’utente danneggiato abbia tenuto un comportamento colposo tale da interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, potendosi eventualmente ritenere, ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 1 un concorso di colpa idoneo a diminuire, in proporzione della incidenza causale, la responsabilità della pubblica amministrazione, sempre che tale concorso sia stato dedotto e provato.
La motivazione della Corte di appello, nella concisa ed incompleta motivazione – da ff. 3 a 6 – si discosta dai principi soprarichiamati, seguendo un indirizzo superato, espresso da ultimo in Cass. 25 luglio 2008 n. 20427, che privilegia la pubblica amministrazione con una nozione di custodia delimitata dal principio di esigibilità, senza ancorarla a criteri obbiettivi di valutazione, tali da considerare ed equilibrare una lettura costituzionalmente orientata del precetto di garanzia contenuto nell’art. 2051, che pure appartiene alla figura generale di un illecito qualificato dalla condotta del soggetto agente che dispone di poteri speciali e pubblici di custodia del bene.
Sussiste pertanto vuoi la violazione della norma su cui sussumere la fattispecie concreta, vuoi la difettosa valutazione e descrizione, che costituisce il vizio della motivazione, delle distinte azioni e condizioni del vespista, che circola su strada antica in centro storico senza adeguate informazioni sulle condizioni di sicurezza, e della posizione di custodia e vigilanza delle autorità comunali in relazione ai poteri di segnalazione e controllo del traffico pedonale e veicolare.
Applicando correttamente i principi richiamati, la valutazione delle condotte pone da un lato, la evidenza di una responsabilità comunale, e da altro lato la prova del nesso causale tra la caduta e la pericolosità della strada.
Il Giudice del rinvio, Corte di appello di Palermo, vincolato al rispetto dei principi soprarichiamati, riesaminerà il merito in ordine alla quantificazione delle pretese risarcitorie, provvedendo anche alla attribuzione e liquidazione delle spese di lite, secondo i principi di soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa e rinvia anche per le spese di questo giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Palermo in diversa composizione.
ROMA – Un risarcimento di un milione e 600 mila euro per un errore diagnostico. Questa la sentenza del giudice Cecilia Bernardo, della seconda sezione civile del tribunale di Roma, nei confronti di una coppia di coniugi, lui 45 anni, lei 41, residenti in un comune della val di Sangro (Chieti). La vicenda riguarda un errore negli esami diagnostici prenatali nel 1999 quando la coppia mise al mondo una bambina affetta da ceroide lipofascinosi neuronale infantile, rarissima patologia.
AVVOCATI IN CORSIA – I problemi dei coniugi, assistiti dagli avvocati Luigi Comini e Filippo Paolini del Foro di Lanciano (Chieti), iniziarono nel 1993, allorquando quando nacque il loro primogenito. Dopo pochi mesi dalla nascita il piccolo mostrò una lunga serie di deficit psichici e motori e venne sottoposto a vari esami e accertamenti presso l’ospedale Bambin Gesù di Roma. La diagnosi dei sanitari romani fu gravissima: ceroide lipofascinosi neuronale infantile, di cui madre e padre erano portatori sani. In ogni caso i medici diedero speranza alla coppia.
TENTARE UN’ALTRA GRAVIDANZA – Attraverso particolari esami molecolari avrebbero potuto tentare una nuova gravidanza e il bambino sarebbe potuto nascere sano. Ma il primo tentativo, nel 1996, andò male e la donna fu costretta ad abortire. Tre anni dopo, nel 1999, la villocentesi diede un risultato favorevole e a settembre nacque una bambina. A 18 mesi, però, anche lei mostrò i segni della gravissima di cui era affetto il fratello, che nel frattempo morì. Il tribunale di Roma ha condannato sia l’ospedale che il medico che eseguì l’esame molecolare. Per l’avv. Comini « è un risultato che almeno in parte risarcisce la coppia che in questi anni sono stati costretti ad indebitarsi per far fronte alle costose terapie negli Usa per curare la figlia». (Fonte: http://www.corriere.it e Ansa)
Cassazione – Sezione terza – sentenza 7 luglio – 12 ottobre 2010, n. 21012
Presidente Varrone – Relatore Filadoro
Svolgimento del processo
Con sentenza 25 maggio 2005 il Tribunale di Nola rigettava l’appello proposto da P. M. avverso la decisione del locale giudice di pace, la quale aveva condannato G. N. e la Assitalia in solido, nella rispettiva qualità di conducente e proprietaria della autovettura investitrice e di compagnia di assicurazione, al pagamento della somma di lire 3.850.000 a titolo di risarcimento del danno per l’incidente stradale del omissis.
Il giudice di appello rilevava che la somma liquidata a titolo di risarcimento dei danni al veicolo risultava adeguata, e che non era stato provato l’acquisto di altro veicolo in sostituzione.
Quanto ai danni alla persona ed in particolare al danno estetico, il Tribunale osservava che la cicatrice era di ridottissime dimensioni e destinata a divenire meno visibile con il passare del tempo.
Avverso tale decisione il M. ha proposto ricorso per cassazione sorretto da quattro motivi.
Le intimate non hanno depositato controricorso.
Motivi della decisione
Il ricorrente denuncia violazione degli articoli 61, 112, 115, 116, 132 n. 4 c.p.c. e degli articoli 2056, 1226, 2727 e 2729 c.c.
Il primo giudice aveva ritenuto che il danno al veicolo non potesse essere superiore al valore economico dello stesso, al momento dell’incidente. La decisione del giudice di pace era stata confermata in appello, senza tener conto delle spese di rottamazione e di quelle di acquisto di un’altra vettura,
Rientrano nelle nozioni di comune esperienza le spese necessarie per l’acquisto di una autovettura e quelle di rottamazione, da sostenere nel caso di demolizione di un autoveicolo.
Le censure proposte con il primo mezzo sono inammissibili.
La domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo, a seguito di incidente stradale, quando abbia ad oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione dei danni, deve considerarsi come richiesta di risarcimento in forma specifica, con conseguente potere del giudice, ai sensi dell’art. 2058 secondo comma, c.c., di non darvi ingresso e di condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente, ossia alla corresponsione di una somma pari alla differenza di valore del bene prima e dopo la lesione, allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo. (Cass., 4 marzo 1998 n. 2402).
La decisione dei giudici di appello – secondo la quale la somma liquidata dal primo giudice doveva considerarsi in tutto adeguata – sfugge, pertanto, a qualsiasi censura.
Ed appare del tutto irrilevante – in tale prospettiva – che, incidentalmente, lo stesso Tribunale abbia affermato che il Mensorio non avesse documentato l’acquisto di altra vettura in sostituzione di quella danneggiata (circostanza questa ultima contrastata dal ricorrente, con riferimento alla documentazione prodotta).
Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione degli articoli 61, 112, 115, 132 n. 4 c.p.c. degli articoli 2056 e 2057 c.c. in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.
Il primo giudice non aveva tenuto conto delle risultanze della consulenza tecnica di ufficio, limitandosi ad offrire una propria valutazione in ordine alla inesistenza di postumi permanenti di natura invalidante.
Per giungere a tale conclusione, tuttavia, il primo giudice aveva considerato solo la cicatrice, senza tener conto delle conseguenze derivate dal c.d. “colpo di frusta”.
Le censure non colgono nel segno.
Il Tribunale ha condiviso le conclusioni cui era pervenuto il primo giudice. Questo ultimo aveva preso in considerazione tutte le conseguenze derivate dall’incidente (limitazione funzionale del rachide e cicatrice alla fronte), valutate dal c.t.u. come postumi permanenti nella misura del 5%, ma ha ritenuto che il danno biologico potesse essere liquidato in via equitativa, senza ricorrere alle tabelle previste per postumi permanenti di maggiore gravità.
La sentenza impugnata, in tal modo, ha dimostrato di conoscere e di applicare i principi più volte affermati nella giurisprudenza di questa Corte secondo i quali, in presenza di postumi permanenti di modesta entità (cosiddette “micropermanenti”) che non si traducono, di regola, in una proporzionale riduzione della capacità lavorativa specifica, il danno da lucro cessante in tanto è configurabile in quanto sussistano elementi concreti che inducano a ritenere che, a causa dei postumi, il soggetto effettivamente ricaverà minori guadagni dal proprio lavoro, essendo ogni ulteriore o diverso pregiudizio risarcibile a titolo di danno biologico.
In particolare, per quanto riguarda il danno estetico, è stato ritenuto che: “In tema di risarcimento del danno alla persona, i postumi di carattere estetico, (nella specie, valutati complessivamente come danno biologico permanente del 5 per cento), in quanto incidenti in modo negativo sulla vita di relazione, possono ricevere un autonomo trattamento risarcitorio, sotto l’aspetto strettamente patrimoniale, allorché, pur determinando una così detta “micropermanente” sul piano strettamente biologico, eventualmente provochino negative ripercussioni non soltanto su un’attività lavorativa già svolta, ma anche su un’attività futura, precludendola o rendendola di più difficile conseguimento, in relazione all’età, al sesso del danneggiato ed ad ogni altra utile circostanza particolare”. (Cass. 25 maggio 2006 n. 12423).
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione degli articoli 112, 115, 132 n. 4 c.p.c., articoli 1224 e 1219 n. 1 codice civile.
Il Tribunale, in ordine al terzo motivo di appello, aveva osservato che dalla motivazione della decisione di primo grado risultava che le somme riconosciute al M. erano state determinate alla attualità e che gli interessi erano stati riconosciuti, come risultava dal dispositivo.
In realtà, il primo giudice aveva riconosciuto gli interessi solo sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno al veicolo, mentre per il danno alla persona, aveva escluso – in motivazione – il diritto agli interessi (pur richiamandoli, in dispositivo). Nel dispositivo, in effetti, si legge: “Condanna N. G. e l’Assitalia spa in solido a pagare in favore di M. P. la complessiva somma di lire 3.850.000 oltre interessi come determinati in motivazione”.
Le censure formulate con tale mezzo sono fondate.
Al ricorrente spettano gli interessi e la rivalutazione, con le modalità indicate dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. S.U. 17 febbraio 1995 n. 1712):
“Qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata “per equivalente”, con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all’epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva (anche se adottata in sede di rinvio), è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma”.
Infine, con il quarto motivo il ricorrente deduce la violazione degli articoli 91, 112, 132 n. 4 c.p.c., art. 75 disp. att. c.p.c. e art. 24 della legge 749 del 1942.
Il giudice di appello aveva rigettato il quarto e quinto motivo di appello, relativi alla liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, osservando che solo in comparsa conclusionale l’appellante aveva indicato specificamente le voci della tariffa che riteneva fossero state violate.
Il Tribunale avrebbe dovuto, invece, dare adeguata motivazione in ordine alla eliminazione o riduzione delle voci di tariffa operate, al fine di consentire – attraverso il sindacato di legittimità – l’accertamento della conformità della liquidazione alle tabelle.
Anche questo ultimo motivo è privo di fondamento.
Sfugge a qualsiasi censura la affermazione, contenuta nella sentenza di appello, secondo la quale la indicazione dei minimi tariffari avrebbe dovuto essere dedotta tempestivamente in sede di impugnazione.
Si richiama la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale:
“In tema di liquidazione delle spese processuali, la parte che censuri la sentenza di primo grado con riguardo alla liquidazione delle spese di giudizio, lamentando la violazione dei minimi previsti dalla tariffa professionale, ha l’onere di fornire al giudice d’appello gli elementi essenziali per la rideterminazione del compenso dovuto al professionista, indicando, in maniera specifica, gli importi e le singole voci riportate nella nota spese prodotta in primo grado, dovendosi escludere che tali indicazioni possano essere desunte da note o memorie illustrative successive, la cui funzione è solo quella di chiarire le censure tempestivamente formulate”. (Cass. 9 luglio 2009 n. 16149).
In tema di controllo della legittimità della pronuncia di condanna alle spese del giudizio, deve dunque essere dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti alla generica denuncia dell’avvenuta violazione del principio di inderogabilità della tariffa professionale o del mancato riconoscimento di spese che si asserisce essere state documentate, atteso che, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, devono essere, invece, specificati gli errori commessi dal giudice e precisate le voci di tabella degli onorari, dei diritti di procuratore che si ritengono violate, anche in relazione al valore della controversia, nonché le singole spese asseritamente non riconosciute.
A questo ultimo riguardo, per ciò che concerne la censura relativa alle spese sostenute per la consulenza tecnica di ufficio (che, secondo il ricorrente, erroneamente il giudice di pace affermerebbe di avere liquidato alla parte attrice) è appena il caso di ricordare che gli eventuali errori in cui sia incorso il giudice del merito nella liquidazione delle spese vive, quando non possono essere corretti con il procedimento di cui all’art. 287 cod. proc. civ., possono solo costituire motivo di revocazione, ma non certo di ricorso per Cassazione (Cass. 1 dicembre 2000 n. 15373).
Anche questo ultimo profilo di censura si rivela, pertanto, inammissibile.
Conclusivamente deve essere accolto il terzo motivo e rigettati tutti gli altri.
La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice che procederà a nuovo esame, provvedendo anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo.
Rigetta il primo, secondo e quarto motivo.
Cassa in relazione alle censure accolte e rinvia al Tribunale di Nola anche per le spese del presente giudizio.