Esame avvocato: le tracce di ieri (parere di diritto civile)

Ieri si è tenuta la prima prova scritta dell’esame scritto, quella che riguardava la redazione di un parere in materia di diritto civile. Di seguito le tracce proposte ai candidati:

TRACCIA A:
Societa’ Beta conferisce a Tizio dottore commercialista incarico professionale di difendere innanzi alla competente commissione tributaria provinciale in un contenzioso tributario particolarmente complesso relativo a taluni contestati avvisi di rettifica. In forza di suddetto incarico, Tizio svolge per un lungo periodo di tempo l’attività professionale difensiva. Nel corso di tale attività il professionista Tizio riceve una missiva proveniente dalla societa’ Beta con la quale con la quale gli si comunica l’intenzione di affiancargli nel compimento dell’attività difensiva l’avv Caio specializzato nella materia fiscale.
A seguito del ricevimento della missiva, Tizio comunica alla societa’ Beta la propria volontà di recedere dal contratto. Nel contesto della medesima missiva lo stesso formula richiesta di rimborso delle spese effettuate e di corresponsione del compenso oltre che il risarcimento del danno subito. Il candidato, assunte le vesti le vesti di legale della societa’ Beta rediga parer motivato in ordine alla fondatezza della pretesa del professionista Tizio.

TRACCIA B:
Il comune di Gamma, interessato all’adempimento di oneri testamentari relativi all’eredita’ di tizio da parte dell’ente Alfa, sottoponeva la questione all’esame dell’avv. Sempronio richiedendo allo stesso un parere sulla possibilita’ di intraprendere un giudizio diretto ad ottenere la condanna dell’ente all’esecuzione di detti oneri.
Sulla scorta del parere favorevole espresso dall’avv. Sempronio circa la sussitenza dei presupposti legali della domanda, il comune di Gamma aveva quindi promosso giudizio tramite il medesimo legale. Il giudizio aveva avuto, pero’ esito sfavorevole in quanto l’adÌto tribunale aveva rigettato la domanda avendo accolto l’eccezione di prescrizione dell’azionato diritto sollevata dall’ente convenuto. Successivamente l’avv.Sempronio formulava richiesta di pagamento dell’importo di 12.000 euro a titolo di compenso per le prestazioni commissionate rese in favore del comune.
Dinnanzi a tale pretesa il comune contestava a mezzo di lettera raccomandata la pretesa; in particolare evidenziava che la prescrizione del diritto avrebbe dovuto essere rilevata dal professionista in quanto intervenuta anteriormente all’introduzione della domanda. L’avv. Sempronio allora,ribadiva con una nuova missiva la propria pretesa ed evidenziava:
a) che nel corso del giudizio lo stesso giudice aveva rilevato con propria ordinanza la probabile infondatezza dell’eccezione di prescrizione;
b) che il discutibile diverso avviso in sede di decisione finale lo aveva indotto a consigliare la proposizione dell’appello che, tuttavia, non era stato proposto x volonta’ del comune,con conseguente passaggio in giudicato della sentenza;
c) che l’omesso rilievo in sede di parere del decorso del termine prescrizionale non stava a indicare che egli avesse colposamente ignorato il problema;
d) infine,che l’incarico professionale di promuovere un’azione a tutela del diritto del cliente non poteva implicare la lungimirante revisione di tutte le possibili avverse contestazioni specie di queste deducibili con eccezioni in senso proprio.
Il candidato,assunte le vesti di legale del comune di Gamma rediga parere motivato illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie in esame.

Concorso avvocato – le commissioni d’esame

Con decreto 22 novembre 2010 è stata nominata la commissione presso il Ministero e le prime sottocommissioni presso ciascuna Corte di Appello per l’esame di abilitazione alla professione di avvocato sessione 2010.

Decreto 22 novembre 2010 Ministero della Giustizia\\

Mediazione: inviata la mia prima istanza!

Sabato 11 dicembre ho terminato il corso di 52 ore, previsto dal regolamento del 18 ottobre (D.M. n. 180), tenuto dall’ADR Center e devo ammettere che sono rimasto molto contento del corso ma soprattutto del cambio di mentalità che questa esperienza ti fa avere.

Con una certa emozione, pochi minuti fa ho appena inviato all’ADR Center la prima istanza di mediazione, ovviamente volontaria. Devo dire che convincere i clienti di questa opportunità (perché tale la ritengo) è stato abbastanza semplice; mi sono anche premurato di parlare con le controparti per spiegare loro, prima che venissero convocate, di che cosa si tratti. Questo è stato meno facile, ma alla fine ho ottenuto (almeno così mi hanno garantito) la loro presenza.

Devo confessare che, come tutti, tempo fa ero abbastanza scettico non sulla mediazione in se, ma sul fatto che in Italia, paese in cui i grandi cambiamenti sono duri da accettare, potesse realmente avere successo. Per questo ritengo che l’obbligatorietà, almeno per qualche anno, sia assolutamente indispensabile: anzi, ritengo che le materie per cui è prevista avrebbero dovuto essere di più.

Ora però, credo che la mediazione sia una grande opportunità per tutti. Per noi avvocati, perchè la creazione di valore che può scaturire da una mediazione non può che rendere soddisfatto un cliente che si ricorderà che è anche grazie a noi che ha ottenuto questo risultato; per il cliente che forse dovrà rinunciare a qualcosa di quello che riteneva suo pieno diritto avere ma che avrebbe avuto (forse, perchè nei Tribunali italiani nulla è scontato) tra tanti anni, con tanta fatica e tante spese, ma in cambio potrà avere magari qualcosa che non avrebbe neppure immaginato all’inizio della lite – penso, per esempio, ad un nuovo contratto, una nuova collaborazione e così via –  con vantaggi economici evidenti. Ed infine, per il Paese (e quindi per tutti noi), perché la rapida risoluzione di controversie che normalmente resterebbero paralizzate per anni, con blocco di risorse e di capitale, e che invece si sistemeranno rapidamente, consentirà così il reinserimento (e l’investimento) di dette risorse.

Per questo, auspico che la reale portata di questa innovazione venga compresa da tutti e dai miei Colleghi per primi.

Multe: per la Cassazione, la comunicazione dei dati del conducente va effettuata anche in pendenza di ricorso, il cui accoglimento non cancella la sanzione per il mancato invio dei dati (sentenza 22881 del 10 novembre 2010)

Per la Suprema Corte, che ha annullato una sentenza del Giudice di Pace decidendo nel merito, il modulo di comunicazione dei dati del conducente va inviato anche in pendenza di ricorso contro il verbale originario e l’accoglimento del ricorso non annulla la sanzione ricevuta per non aver comunicato i dati; questo però non significa che i punti vengono sottratti comunque, ma ciò accade solo in caso di rigetto del ricorso contro il primo verbale. In caso di accoglimento, come detto, resta valida la sanzione ez art. 126-bis del C.d.S.

Cassazione civile sez. II – 10 novembre 2010 n. 22881

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso gli uffici della stessa in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

M.D.;

– intimato –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Lagonegro n. 92/06 depositata il 24 febbraio 2006;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 24 settembre 2010 dal Consigliere Dott. Carlo DE CHIARA;

udito il P.M., in perdona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Sig. M.D. propose davanti al Giudice di pace di Lagonegro opposizione a verbale di accertamento della violazione dell’art. 180 C.d.S., comma 8, elevato dalla Polizia Stradale e notificatogli il 14 maggio 2005 per avere, quale destinatario di precedente verbale di accertamento di violazione dell’art. 142 (eccesso di velocità) in quanto proprietario del veicolo, omesso di comunicare, entro 30 giorni dalla richiesta, le generalità del conducente dei medesimo veicolo, ai sensi dell’art. 126 bis, comma 2 quarto periodo (nel testo all’epoca vigente). Dedusse di non essere tenuto alla comunicazione avendo impugnato il verbale di accertamento dell’eccesso di velocità davanti al medesimo Giudice di pace.

Il giudice adito accolse l’opposizione ritenendo la contestazione dell’illecito di omessa comunicazione dei dati del conducente, ai sensi dell’art. 126 bis C.d.S., comma 2, e art. 180 C.d.S., comma 3, inibita dalla pendenza del giudizio di opposizione avverso il verbale relativo il l’eccesso di velocità, come confermato dal sopraggiunto annullamento dello stesso, che imponeva l’annullamento di ogni atto successivo.

Il Ministero dell’Interno ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo un solo motivo di censura, cui non ha resistito l’intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico motivo di ricorso, denunciando violazione di norme di diritto, il Ministero sostiene che la pendenza del ricorso sulla violazione presupposta (nella specie, l’eccesso di velocità) non sospende l’indagine degli organi di polizia volta all’identificazione dell’effettivo trasgressore, né, conseguentemente, il potere dei medesimi di contestare l’illecito di omessa comunicazione dei dati del conducente.

2. – Il motivo è fondato.

Recita, invero, l’art. 126 bis C.d.S., comma 2, quarto periodo, nel testo anteriore alla modifica introdotta dal D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, comma 164, lett. a), conv., con modificazioni, in L. 24 novembre 2006, n. 286: “La comunicazione (all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, ai fini, della decurtazione dei punti di patente: n.d.r.) deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all’organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione”.

Il termine assegnato al proprietario per comunicare all’organo di polizia che procede i dati relativi al conducente decorre, dunque, non dalla definizione del procedimento di opposizione avverso il verbale di accertamento dell’illecito presupposto, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall’organo di polizia; né è previsto che quest’ultimo debba soprassedere alla richiesta in attesa della definizione della contestazione dell’illecito. E in proposito vi è sostanziale continuità anche nel testo della norma come modificato nel 2006: la nuova formulazione stabilisce, infatti, che il termine (innalzato a sessanta giorni) decorre “dalla data di notifica del verbale di contestazione” dell’infrazione presupposta (e dunque non dalla definizione di tale contestazione).

Non convince, pertanto, l’affermazione secondo cui la corretta esegesi della norma porterebbe a concludere che “in nessun caso …il proprietario è tenuto a rivelare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi per l’annullamento del verbale di contestazione dell’infrazione”, fatta da Corte Cost. n, 27 del 2005 nel respingere l’eccezione di incostituzionalità, per violazione dell’art. 24 Cost., della prevista decurtazione dei punti patente a carico del proprietario in caso di omessa identificazione del conducente (eccezione invece accolta sotto il diverso profilo della violazione dell’art. 3 Cost.) e ripresa nella sentenza impugnata.

Va infine aggiunto che neppure l’annullamento del verbale di contestazione dell’infrazione presupposta comporta esclusione della sanzione prevista dall’art. 180 C.d.S., comma 8, attesa l’autonomia delle due infrazioni, la seconda delle quali attiene a un obbligo di collaborazione nell’accertamento degli illeciti stradali e dei loro autori (cfr. Cass. 13488/2005, 3123/2002, 9924/2001) che rileva in sè stesso e non in quanto collegato alla effettiva commissione di un precedente illecito.

3. – La sentenza impugnata va pertanto cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può altresì essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, ultima parte, con il rigetto dell’opposizione proposta dal sig. M..

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo; non vi è luogo, invece, a provvedere sulle spese del giudizio di merito non essendosi l’amministrazione avvalsa, in quella fase, di patrocinio professionale.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria opposizione; condanna l’intimato sig. M.D. alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 400,00 più spese eventualmente prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 24 settembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2010

 

Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c: per la Cassazione (sentenza n. 22279 del 2010), solo cinque giorni per contestare i vizi di notifica dell’atto di pignoramento immobiliare.

Cassazione, Sez. III, 2 novembre 2010, n. 22279 (Pres. Di Nanni – Rel. Filadoro)

Svolgimento del processo

Con sentenza 24-25 gennaio 2006 il Tribunale di Potenza dichiarava inammissibile, in quanto tardiva, la opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., proposta nell’ambito di una esecuzione immobiliare da B. B. e G. B. – con l’intervento di N. B., in proprio e quale legale rappresentante della OMISSIS s.r.l. -. Il Tribunale osservava che il termine di cinque giorni per far valere vizi della notificazione dell’atto di pignoramento decorreva, in ogni caso, dal 7 marzo 2001, cioè dalla data in cui gli opponenti avevano dichiarato di aver ricevuto la notifica della diffida a rendere il rendiconto, atto – questo – che presupponeva necessariamente l’esistenza del pignoramento. Sotto altro profilo, il Tribunale osservava che l’opposizione ex art. 617 c.p.c., basata sul difetto di instaurazione del contraddittorio nell’ambito di una procedura esecutiva, è inammissibile a meno che non vengano palesate eventuali – e precise lesioni – di situazioni giuridiche protette: ipotesi, questa, non realizzatasi nel caso di specie, nel quale gli opponenti avevano dedotto di non aver ricevuto la notifica del pignoramento immobiliare e della successiva udienza di comparizione. Quanto all’opposizione alla esecuzione, la stessa doveva essere rigettata perché con la opposizione ex art. 615 c.p.c. possono essere fatti valere solo fatti impeditivi, modificativi o estintivi del rapporto consacrato nel provvedimento costituente il titolo esecutivo, purché essi siano successivi alla definitività di questo ultimo: ipotesi, questa, non verificatasi nel caso di specie. Quando, come nel caso di specie, l’opposizione riguardi l’esecuzione posta in essere sulla base di un titolo giudiziale (nel caso di specie: decreto ingiuntivo) il giudice dell’esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo esecutivo giudiziario, diretto cioè ad invalidarne l’efficacia in base ad eccezioni che avrebbero dovuto essere dedotte nel giudizio definito con il titolo esecutivo, dovendosi egli limitarsi a controllare la eventuale validità ed esistenza del titolo stesso.

Avverso tale decisione i B. hanno proposto ricorso per cassazione, sorretto da tre motivi, illustrati da memoria.

Resistono con distinti controricorsi SGA – Società per la Gestione di Attività s.p.a. – e s.r.l. Capitalia Service J.V.

Motivi della decisione.

Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano “error in procedendo” per violazione del principio di rispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. Nel ricorso in opposizione agli atti esecutivi, gli attuali ricorrenti avevano, innanzi tutto, richiesto al giudice adito di provvedere in ordine alla declaratoria di inesistenza, nullità ed improcedibilità della domanda e del relativo giudizio di espropriazione immobiliare per inesistenza e/o nullità e/o inefficacia degli atti di pignoramento immobiliare inoltrati mediante notificazione a mezzo del servizio postale. Il Tribunale aveva omesso ogni pronuncia al riguardo, limitandosi a rilevare che la opposizione agli atti esecutivi era da considerare tardiva, in quanto proposta oltre il termine di cinque giorni, previsti dall’art. 617 c.p.c., decorrenti dalla notificazione della diffida a rendere il rendiconto. Il vizio di omessa pronuncia era tale da determinare la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Con il secondo motivo, si deduce nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione di legge, relativamente agli articoli 112, 156, 159, 492, 555, 617 e 618 c.p.c. La costituzione in giudizio dei ricorrenti – debitori esecutati – pur potendo, in ipotesi, sanare il difetto di notificazione dell’atto di pignoramento, non aveva comunque sanato la mancata intimazione di cui all’art. 492 c.p.c., che nel caso di specie non era stata rivolta dall’ufficiale giudiziario agli interessati.

Con il terzo motivo, i ricorrenti denunciano nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione di legge relativamente agli articoli 112, 139, 149, 156, 159, 492, 555, 617 e 618 c.p.c., ed art. 8 legge 890 del 1982. Le parti ricorrenti non avevano avuto alcuna contezza dell’atto di pignoramento (che doveva necessariamente ricomprendere la intimazione ex art. 492 c.p.c.), e dei successivi atti sino alla diffida a rendere il conto, nella qualità di custodi nominati ex lege, essendo state eseguite le notificazioni di tali atti, in dispregio delle disposizioni normative di cui agli artt. 139 e 149 c.p.c. L’atto di pignoramento immobiliare era stato notificato a G. B., B. B. e a N. B. a mezzo del servizio postale in luogo diverso dalla residenza anagrafica ed effettiva dei destinatari, non era stato ritirato direttamente dagli stessi, non era stata data loro comunicazione dell’avvenuto deposito dei pieghi presso l’ufficio postale, seppur diverso da quella della propria residenza.

Osserva il Collegio: I motivi esposti possono essere esaminati congiuntamente essendo le censure connesse ed interdipendenti e finalizzate tutte al riconoscimento dell’asserita nullità del processo esecutivo.

Osserva la Corte che non è anzitutto ravvisabile il presupposto delle conseguenze pregiudizievoli lamentate dai ricorrenti e cioè la mancata conoscenza della procedura esecutiva a loro carico. La Corte territoriale ha correttamente rilevato che le dedotte nullità, invero, non integrano, contrariamente all’assunto dei ricorrenti, violazioni del principio del contraddittorio perché nel processo esecutivo non è configurabile un formale contraddittorio nel significato e con le caratteristiche di quello che si instaura nel processo di cognizione, considerato, da un canto, che le attività che si compiono nel processo esecutivo non sono dirette all’accertamento in senso proprio di diritti, ma alla loro realizzazione pratica sulla base di un preesistente titolo esecutivo, e, dall’altro, che proprio la esistenza di un titolo esecutivo pone il creditore precedente in situazione privilegiata rispetto al debitore esecutato nel senso che a quest’ultimo non è dato contestare l’azione esecutiva in via di eccezione come avviene per il convenuto nel giudizio di cognizione, ma soltanto di avvalersi del rimedio dell’opposizione che determina un giudizio di cognizione distinto dal processo di esecuzione. E dunque sfugge a qualsiasi censura la decisione impugnata, la quale ha ribadito che è inammissibile l’impugnazione di un atto dell’esecuzione con la quale si lamenti la mera lesione del contraddittorio, senza prospettare le ragioni per le quali tale lesione abbia comportato la ingiustizia del processo, causata dalla impossibilità di difendersi a tutela di quei diritti o di quelle posizioni giuridicamente protette.

La sentenza impugnata non presenta alcuna violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (né “errores in procedendo”) in quanto l’accoglimento della eccezione di tardività della opposizione risulta essere assorbente di ogni altra domanda e/o eccezione. Si richiama sul punto la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale: “L’inosservanza del termine perentorio di cui all’art. 617 cod. proc. civ. per l’opposizione agli atti esecutivi comporta l’inammissibilità dell’opposizione proposta, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità”. (Cass. 20 febbraio 2004 n. 3404). L’inesistenza di un atto del processo di esecuzione si riverbera sull’atto successivo, che risulta radicalmente nullo, ma la nullità può essere fatta valere soltanto con l’opposizione di cu all’art. 617, nel termine di cinque giorni, che, nell’ipotesi di mancata comunicazione o notificazione dell’atto nullo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’atto successivo che necessariamente lo presuppone. Il momento del compimento dell’atto, dal quale decorre il termine perentorio di cinque giorni di cui all’art. 617 cod. proc. civ. per la proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi, coincide con il momento in cui l’esistenza dell’atto stesso è resa palese alle parti del processo esecutivo, e quindi con il momento in cui l’interessato ha avuto legale conoscenza dell’atto stesso, ovvero di un atto successivo che necessariamente lo presuppone (Cass. 19 luglio 2005 n. 15222, 6 agosto 2001 n. 10841). Nel caso di specie, la costituzione degli odierni ricorrenti è avvenuta ben oltre il termine di cinque giorni, decorrente dal 7 marzo 2001 (data della notificazione della diffida a presentare il rendiconto) e precisamente il 22 giugno 2001, sicché sfugge a qualsiasi censura la conseguente pronuncia di tardività della opposizione.

Ogni altra censura formulata dai ricorrenti rimane assorbita dalle considerazioni che precedono (oltre che dalle osservazioni formulate dalla controricorrente Capitalia Service J.V. s.r.l., in ordine alla regolarità della notificazione dell’atto di pignoramento immobiliare B. e G. B.).

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, liquidate in modo differenziato, tenuto conto della attività difensiva svolta dai due controricorrenti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali che liquida, rispettivamente, in euro 2.600,00, in favore di Capitalia, di cui euro 2.400,00, per onorari di avvocato, e di euro 3.200,00 in favore di SGA, di cui euro 3.000,00 per onorari di avvocato, oltre spese generali ed accessori di legge.

Cassazione 23590 del 22 novembre 2010: no al diritto del coniuge separato di avere l’assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente se questo inizia a lavorare, dimostrando il raggiungimento di un’adeguata capacità di produrre autonomamente reddito.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE I CIVILE

Sentenza 22 novembre 2010, n. 23590

Svolgimento del processo

In data 17 luglio 2003 il signor L.S. chiese al Tribunale di Siena di modificare le condizioni della separazione personale dalla moglie, signora R.A.M., omologata con decreto 9 settembre 1999, e l’autorizzazione a ritirare la differenza tra la somma di L. 400.000.000, da lui vincolata – secondo gli accordi di separazione – in una polizza denominata Ticino Vita, a garanzia del pagamento degli assegni, e l’ammontare degli arretrati dovuti per assegni di mantenimento non pagati.

Allegò la diminuzione dei suoi redditi in conseguenza della cessazione della sua attività di fantino, il miglioramento della situazione patrimoniale della moglie e la raggiunta indipendenza economia del figlio A., che aveva raggiunto la maggiore età da due anni. La signora R., costituitasi, resistette alla domanda.

Accogliendo il gravame del signor L., il Tribunale di Siena, con decreto in data 31 marzo 2004, ridusse l’assegno mensile di separazione dovuto alla moglie signora R., e a ciascuno dei figli, e autorizzò nei limiti di Euro 94.139,06, pari agli arretrati non corrisposti, lo svincolo della polizza da lui costituita in conformità degli accordi di separazione, con pagamento diretto della somma alla moglie.

Decidendo sul reclamo proposto in via principale dallo stesso L., e in via incidentale dalla signora R., la Corte d’appello di Firenze, con decreto 7 febbraio 2006, ridusse ulteriormente l’assegno per il mantenimento della moglie, dispose la cessazione dell’assegno per il mantenimento del figlio maggiore A. e autorizzò lo svincolo della polizza per l’ulteriore somma di Euro 50.000,00.

Secondo la Corte, che al riguardo si basò su una consulenza tecnica assunta in corso di causa, la situazione economica del L. era divenuta meno florida, ed egli era divenuto nel (OMISSIS) padre di un’altra figlia avuta dalla sua nuova compagna.

Per la cassazione di questo decreto, la signora R. ricorre con atto notificato il 7 aprile 2006 per cinque motivi.

Il signor L. resiste con controricorso e ricorso incidentale per un motivo.

Motivi della decisione

Va disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Con il primo motivo, la ricorrente principale deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la corte d’appello autorizzato un parziale svincolo di Euro 50.000,00 a sconto del suo credito nei confronti del marito separato, da imputare al mutuo e agli accessori di esso, sebbene non vi fosse alcuna specifica richiesta di rimborso della somma da lei mutuata alla locanda del marito, per la quale pendeva un separato ed autonomo giudizio davanti al Tribunale di Siena. La ricorrente sostiene di essersi opposta, nel procedimento per reclamo all’eventuale ed ipotetico svincolo delle somme oggetto di polizza con riferimento all’obbligazione derivante dal mutuo, autonoma rispetto a quella alimentare, tenuto conto del vincolo di destinazione gravante sulle somme.

Il motivo è fondato. Dagli atti del processo, che questa corte è abilitata ad esaminare direttamente in ragione della natura processuale del mezzo d’impugnazione, risulta che con il reclamo alla corte d’appello il signor L. aveva chiesto di essere autorizzato a svincolare la somma giacente presso una banca, in forza di una polizza stipulata a garanzia dei crediti della moglie separata, al fine di far fronte ai suoi debiti nei confronti della stessa moglie;

mentre nessuna domanda era stata proposta, sul punto, dalla signora R.. Disponendo che la signora R. potesse svincolare direttamente presso la banca la somma di Euro 50.000,00, imputandola innanzi tutto alla restituzione di un mutuo, e solo per il resto agli assegni di mantenimento maturati, la corte ha pronunciato su una domanda che, negli stessi termini, non era stata proposta da alcuna delle parti. Essa, infatti, non era stata proposta dal reclamante, che aveva chiesto piuttosto di essere autorizzato a svincolare lui stesso la somma in questione, sebbene oggi non si dolga della statuizione adottata e censurata con il mezzo in esame. Ma la domanda non era stata proposta neppure dalla beneficiaria dell’attribuzione patrimoniale, e non poteva pertanto essere disposta d’ufficio dal giudice del reclamo.

L’accoglimento di questo motivo comporta la cassazione senza rinvio, a norma dell’art. 382 c.p.c., del decreto nella parte in cui autorizza lo svincolo della polizza per la somma di Euro 50.000,00 direttamente a favore della signora R., perchè relativa ad un’azione che non era stata esercitata, restando in tal modo assorbiti i motivi secondo e terzo, vertenti sul medesimo punto.

Con il quarto motivo si censura l’immotivata riduzione dell’assegno di mantenimento, e l’illegittima statuizione in ordine alla cessazione dell’assegno a favore del figlio maggiorenne con lei convivente il quale, essendo rimasto disoccupato dopo la scadenza del suo contrato di lavoro a tempo determinato, non poteva ritenersi entrato stabilmente nel mondo del lavoro.

Il mezzo è inammissibile nella parte concernente la motivazione della riduzione dell’assegno di mantenimento a favore della moglie separata, traducendosi in una sollecitazione a riesaminare criticamente la consulenza sulla quale il giudice di merito si è basato, e quindi proponendo una questione di merito inammissibile nel presente giudizio di legittimità.

Lo stesso mezzo è poi infondato nella parte concernente la statuizione in ordine alla cessazione dell’assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne, essendosi il giudice di merito uniformato alla consolidata giurisprudenza di questa corte, per cui il diritto del coniuge separato di ottenere dall’altro coniuge un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest’ultimo, ancorchè allo stato non autosufficiente economicamente, abbia in passato iniziato ad espletare un’attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di un’adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento da parte del genitore, senza che assuma rilievo il sopravvenire di circostanze ulteriori le quali, se pur determinano l’effetto di renderlo privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti siano già venuti meno (Cass. 2 dicembre 2005 n. 26259; 7 luglio 2004 n. 12477).

Inammissibile è il quinto motivo, con il quale la pretesa violazione delle norme sul mantenimento del coniuge separato e del figlio è argomentata dal fatto che le domande della controparte sarebbero sprovviste di prova, trattandosi di una questione di merito estranea al presente giudizio.

Ad eguale conclusione deve pervenirsi per il ricorso incidentale, con il quale il L. denuncia la violazione dell’art. 156 c.c., e il vizio di motivazione nella statuizione che conferma l’obbligo di pagare l’assegno di mantenimento per la moglie separata, e in quella che respinge la richiesta di svincolo integrale della polizza, perchè, secondo le risultanze della consulenza tecnica, la sua condizione economica sarebbe deteriore rispetto a quella della moglie. Anche in tal caso, infatti, è prospettata una tipica questione di merito.

La parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La corte riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbito il secondo e il terzo e rigetta gli altri motivi, nonchè il ricorso incidentale. Cassa senza rinvio la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta. Compensa le spese dell’intero giudizio.

 

Circolare dell’INPS sull’art. 4 del Collegato Lavoro (legge 4 novembre 2010 n. 183) sulle misure contro il lavoro sommerso.

L’INPS ha collegato una circolare intepretativa sulle misure contro il lavoro sommerso.

Di seguito il link:

La circolare n. 157 del 7 dicembre 2010 dell\’INPS.

Concorso per esami a 360 posti di magistrato ordinario – Form per presentare online la domanda

Per partecipare al concorso il candidato deve:

*     collegarsi ad internet,

*     compilare il modello di domanda che trova sul sito,

*     inviare la domanda per via telematica dopo aver inserito tutti i dati,

*     salvarla sul computer stamparla e firmarla,

*     successivamente, il candidato deve recarsi personalmente in Procura per far validare la domanda inviata per via telematica oppure spedire la domanda con raccomandata a/r.

In sede di prove scritte, il candidato deve portare con sé la ricevuta telematica di acquisizione della domanda, contenente il codice a barre, necessario per le operazioni di identificazione.

La procedura informatica per la ricezione delle domande di partecipazione, già sperimentata in occasione del precedente concorso, è a cura della Direzione generale dei magistrati, in collaborazione con la Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati.

Il form di domanda

Legge di stabilità e bilancio: sì definitivo.

Il del Senato ha definitivamente approvato i disegni di legge n. 2464 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011) e n. 2465 recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013.

Nel corso dell’esame degli articoli dei ddl, il Governo ha accolto come raccomandazioni numerosi ordini del giorno, molti dei quali presentati dalle opposizioni. Respinti invece tutti gli emendamenti.

L’art. 18 del Collegato lavoro (legge 183 del 2010) stabilisce la possibilità, per i dipendenti pubblici, di essere collocati in aspettativa per dodici mesi anche per avviare attività professionali ed imprenditoriali.

L’art. 18 del Collegato lavoro,  stabilisce la possibilità, per i dipendenti pubblici, di essere collocati in aspettativa per dodici mesi anche per avviare attività professionali ed imprenditoriali.

Nel suddetto periodo non si applicano le disposizioni in tema di incompatibilità di cui all’art. 53 del D.lgs. 30 marzo 2001. Restano ferme invece le norme in materia di mobilità, previste dall’art. 23 bis dello stesso decreto legislativo.

Di seguito, l’articolo di legge e le norme di legge alle quali si fa riferimento nel testo.

Art. 18 Collegato Lavoro (l. 183 del 2010)

Art. 53 bis D.Lgs. 165 del 2001

Art. 23 bis D.Lgs. 165 del 2001