Lavoro: in caso di licenziamento nullo perchè intimato in forma orale il risarcimento del danno è pari alle retribuzioni perdute (Cass. 77/2011)

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 3 gennaio 2011, n. 77

Fatto e diritto

Ritenuto che con sentenza del 24 marzo 2006 la Corte d’appello di Roma, in riforma della decisione emessa dal Tribunale, accertava un rapporto di lavoro subordinato intercorso fra la legge nazionale dilettanti della Federazione italiana gioco calcio e B.M. a partire dal giugno 1994, dichiarava nullo il licenziamento orale intimato il 31 maggio 1998 e condannava la Lega a risarcire il danno in misura pari alle retribuzioni spettanti fino a tre anni dopo il licenziamento;
che contro questa sentenza ricorrono per cassazione in via principale la Lega ed in via incidentale il B. , che è anche controricorrente. Considerato che i due ricorsi, principale e incidentale, debbono essere riuniti ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ.;
che col primo motivo la ricorrente principale lamenta la violazione degli artt. 115, 116, 132 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., 111 Cost. e vizi di motivazione in ordine alla valutazione delle prove testimoniali, idonee ad escludere il rapporto di lavoro subordinato; che il motivo non è fondato giacché la Corte d’appello ha accertato l’assoggettamento del lavoratore a direttive della datrice di lavoro circa le mansioni da svolgere, ad un orario di sei ore al giorno ed all’obbligo di giustificare le assenze nonché di chiedere ferie e permessi, così esattamente ravvisando la subordinazione;
che l’accertamento è avvenuto in base ad una valutazione delle prove non censurabile nei giudizio di legittimità;
che le stesse considerazioni debbono essere svolte in ordine al secondo motivo del ricorso principale, con cui è lamentata l’erronea o non motivata valutazione delle prove, invocandosi gli artt. 2697 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ.;
che con unico motivo il ricorrente incidentale deduce la violazione degli artt. 18 l. 20 maggio 1970 n. 300, 1227 e 2697 cod. civ., per avere la Corte di merito liquidato il danno da licenziamento orale limitandolo a tre anni di retribuzione perduta, invece di riferirlo, come dovuto, a tutte le retribuzioni non percepite, ossia ravvisando un concorso di colpa del lavoratore danneggiato, mai prospettato dalla datrice di lavoro; che il motivo non è fondato;
che il lavoratore licenziato senza l’osservanza dell’onere della forma scritta, imposto dall’art. 2 l. 15 luglio 1966 n. 604, non fruisce della tutela dell’art. 18 cit. ma può far valere la nullità del licenziamento, che non interrompe la continuità del rapporto di lavoro. La mancata esecuzione della prestazione lavorativa, imputabile al datore di lavoro, genera il diritto al risarcimento del danno, normalmente pari alle retribuzioni perse (Cass. 8 giugno 2005 n. 11964, 18 maggio 2006 n. 11670, 1 agosto 2007 n. 16955);
che nel caso di specie la Corte d’appello nel determinare ai sensi dell’art. 1223 cod. civ. la perdita derivata al lavoratore-creditore dall’illegittimo allontanamento dal posto di lavoro, ha inesattamente richiamato l’art. 1227 cod. civ., evocando una colpa dello stesso creditore in realtà non prospettata dalla controparte, ma ha nella sostanza valutato il danno in via equitativa (art. 1226 cod. civ.), plausibilmente escludendo una inattività forzata del lavoratore per più di un triennio ed ha così espresso un apprezzamento incensurabile in questo giudizio di legittimità; che, rigettati entrambi i ricorsi, la reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa le spese.

Divorzio: il padre deve mantenere il figlio maggiorenne ma precario (Cassazione n. 18 del 2011)

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 3 gennaio 2011, n. 18

Svolgimento del processo

Con decreto del 2 novembre 2007, il Tribunale di Savona, pronunciandosi sul ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio dei coniugi N.P. e A.B., pose a carico del primo un assegno di divorzio di Euro 250,00, e dichiarò cessato dal 31 agosto 2006 l’obbligo di corrispondere un assegno per il mantenimento della figlia maggiore, che non conviveva più con la madre.
La Corte d’appello di Genova, pronunciandosi con decreto 16 luglio 2008 sul reclamo proposto dal signor P., lo respinse, e in accoglimento del reclamo incidentale della signora B., determinò l’assegno di divorzio in Euro 400,00 mensili, e affermò la persistenza fino alla data suindicata dell’obbligo del padre di corrispondere l’assegno per il mantenimento della figlia. Esaminando le ragioni del P. la corte osservò che:
– nel precedente provvedimento del Tribunale di Savona in data 9 ottobre 1997, che aveva respinto la richiesta della B. di attribuzione di un assegno a carico del coniuge divorziato, non si affermava che la donna non avesse alcuna attività lavorativa, si che potesse dedursi che da allora nulla era cambiato, ma soltanto che non aveva una attività lavorativa stabile;
– a quel tempo l’età consentiva alla B. di mantenersi svolgendo un’attività lavorativa, anche se non stabile;
– al momento della decisione, la donna, all’età di 58 anni, sola e con patologia invalidante, aveva una capacità lavorativa ridotta per maggiori difficoltà di soddisfare le sue esigenze di mantenimento, in passato affidata a saltuari lavori di sartoria e operatrice socio sanitaria;
– l’assegno di divorzio non poteva che essere integrativo di altre entrate, fosse il reddito derivante dall’investimento della somma ricavata dalla vendita dell’immobile di sua proprietà, o quello derivante dalle saltuarie attività ancora svolte;
– il P. aveva sviluppato una buona capacità reddituale, avendo ricoperto cariche in varie società che si erano succedute nel tempo;
– la precaria attività lavorativa svolta dalla figlia non significava indipendenza economica che potesse giustificare l’esonero dei genitori dal suo mantenimento né la riduzione dell’assegno.
Per la cassazione del decreto, non notificato, il signor P. ricorre per dodici motivi, con atto notificato il 5 ottobre 2009. Successivamente ha depositato memoria.
La signora B. resiste con controricorso notificato il 4 novembre 2009.

Motivi della decisione

L’eccezione d’inammissibilità del ricorso proposto contro il decreto, sollevata dalla resistente, non ha fondamento. Per consolidata giurisprudenza della corte, il decreto con cui la corte d’appello provvede, su reclamo delle parti ex art. 739 cod. proc. civ., alla revisione delle condizioni inerenti ai rapporti patrimoniali fra i coniugi divorziati ed al mantenimento della prole,, ha carattere decisorio e definitivo, ed è pertanto ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., mentre non può essere revocato o modificato ai sensi dell’art. 742 cod. proc. civ., il quale si riferisce unicamente ai provvedimenti camerali privi dei predetti caratteri di decisorietà e definitività (tra le più recenti, Cass. 6 novembre 2006 n. 23673).
Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 5 e 9 della legge n. 898 del 1970 e succ. mod., per avere la corte di merito attribuito alla signora B. un assegno di divorzio sulla base di una circostanza inidonea ad alterare l’equilibrio economico esistente tra le parti al momento della pronuncia di divorzio. Il ricorrente formula al riguardo il seguente quesito di diritto: se sia ravvisabile o meno nel provvedimento impugnato una violazione o falsa applicazione delle norme richiamate nella parte in cui ha ravvisato un deterioramento delle condizioni economiche della signora B. di per sé idoneo a mutare l’assetto patrimoniale realizzato con il divorzio nell’impossibilità di quest’ultima di svolgere un lavoro non di carattere stabile, ma solo occasionale, anche se, secondo il costante insegnamento della corte di legittimità, lo svolgimento di attività lavorative saltuarie è privo di rilevanza nell’accertamento del diritto all’assegno divorzile, non essendo in grado di incidere in modo stabile sul tenore di vita del richiedente, né di alterare significativamente l’equilibrio economico realizzato tra le parti al momento del divorzio.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la contraddittorietà della motivazione, e formula il seguente quesito: se sia viziata da contraddittorietà la motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui – in relazione al punto decisivo della controversia ex art. 9 l. n. 898 del 1970 consistente nello stabilire se siano sopravvenute circostanze nuove idonee a mutare l’assetto patrimoniale realizzato con la sentenza di divorzio – ha ravvisato un deterioramento delle condizioni economiche della richiedente (tale da giustificare il riconoscimento dell’assegno divorzile) nell’impossibilità per quest’ultima di svolgere un lavoro non di carattere stabile, ma solo occasionale, affermando che tale genere di attività, all’epoca del divorzio “le permetteva di provvedere al suo mantenimento”, benché in relazione allo stesso genere di attività svolte dalla figlia, avesse affermato che esse “non giustificano neppure la riduzione dell’assegno di mantenimento tantomeno nella misura pretesa dal padre, proprio per la precarietà e modestia, non potendosi fare serio affidamento su somme che non consentono di provvedere alla complessa gestione della vita quotidiana”.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia l’insufficienza della motivazione e formula il seguente quesito: se sia viziata o meno da insufficienza la motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui – in relazione al punto decisivo della controversia ex art. 9 della legge n. 898 del 1970 consistente nello stabilire se siano sopravvenute circostanze nuove idonee a mutare l’assetto patrimoniale realizzato con la sentenza di divorzio – ha ravvisato un deterioramento delle condizioni economiche della signora B. nell’impossibilità per quest’ultima di svolgere le attività lavorative saltuarie che in passato le avevano consentito di mantenersi, anche se la circostanza che la richiedente avesse svolto attività lavorative saltuarie all’epoca del divorzio non risultava da nessun documento né, in particolare, dal provvedimento del Tribunale di Savona del 7 ottobre 1997, che è stato erroneamente interpretato.
Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la contraddittorietà e/o insufficienza della motivazione, e formula il seguente quesito: se sia viziata o meno da contraddittorietà e/o insufficienza la motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui – in relazione al punto decisivo della controversia ex art. 9 della legge n. 898 del 1970 consistente nello stabilire se siano sopravvenute circostanze nuove idonee a mutare l’assetto patrimoniale realizzato con la sentenza di divorzio – ha affermato che era sopravvenuto un peggioramento della condizione lavorativa della ex moglie, pur avendo accertato, da un lato, che la signora B. aveva svolto solo attività lavorative saltuarie in passato e, dall’altro, che la stessa continuava a svolgere attività lavorative saltuarie al momento della pronuncia impugnata, senza considerare, tra l’altro, che la competente commissione medica le aveva riconosciuto solo una invalidità parziale, precisando che le sue capacità specifiche avrebbero potuto essere impiegate anche in attività complesse.
Con il quinto motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 5 e 9 della legge n. 898 del 1970 e succ. mod., per avere la corte di merito riconosciuto l’assegno divorzile benché non fosse sopravvenuto alcun deterioramento delle sue condizioni economiche idoneo ad alterare l’equilibrio economico realizzato tra le parti al momento della pronuncia di divorzio. Il ricorrente formula al riguardo il seguente quesito di diritto: se sia ravvisabile o meno nel provvedimento impugnato una violazione o falsa applicazione delle norme richiamate per avere la corte di merito riconosciuto alla signora B. l’assegno divorzile in assenza di qualsiasi deterioramento delle sue condizioni economiche, affermando che “all’età di 58 anni, sola, con patologia invalidante, ha una capacità lavorativa oggettivamente ridotta e maggiori difficoltà a soddisfare le proprie esigenze di mantenimento, in passato affidate allo svolgimento di saltuari lavori di sartoria e operatrice socio sanitaria”, senza considerare, da un lato, che una volta accertato dal precedente provvedimento del Tribunale di Savona del 7.10.1997 che la signora B. , già all’epoca del divorzio, non aveva un impiego stabile, a nulla rilevando le ragioni per cui, successivamente, non riesce a reperire un’occupazione e, dall’altro, che il peggioramento delle sue condizioni di salute, non avendo inciso sulla sua situazione lavorativa, rimasta inalterata rispetto al divorzio, avrebbe potuto giustificare esclusivamente il rimborso delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale.
Con il sesto motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 5 e 9 della legge n. 898 del 1970 e succ. mod., per avere la corte di merito riconosciuto alla controparte l’assegno divorzile sulla base di circostanze che determinano un miglioramento delle condizioni economiche dell’interessato. Il ricorrente formula al riguardo il seguente quesito di diritto: se sia ravvisabile o meno nel provvedimento impugnato una violazione o falsa applicazione delle norme richiamate per avere la corte genovese fondato la condanna dell’esponente alla corresponsione dell’assegno divorzile unicamente sul fatte che la signora B. , all’età di 58 anni, sola, con patologia invalidante, ha una capacità lavorativa oggettivamente ridotta e maggiori difficoltà a soddisfare le proprie esigenze di mantenimento, in passato affidate allo svolgimento di saltuari lavori di sartoria e operatrice socio sanitaria, anche se, secondo le nozioni di comune esperienza e i principi espressi da questa suprema corte in casi analoghi, la parziale invalidità, l’età, non avanzata (49 anni e non 58) e le specifiche capacità professionali del soggetto richiedente l’assegno, unitamente al raggiungimento dell’indipendenza economica dei figli, determinano un miglioramento delle sue condizioni economiche, consentendo una significativa riduzione di spese e rendendo più facile il reperimento di un lavoro, quantomeno occasionale.
Con il settimo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., e formula al riguardo il seguente quesito di diritto: se sia ravvisabile o meno nel provvedimento impugnato una violazione o falsa applicazione delle norme richiamiate per avere la corte genovese inferito l’esistenza di una buona capacità economica dell’esponente unicamente dal fatto che lo stesso aveva “ricoperto cariche in varie società, che si sono succedute nel tempo”, benché da tale circostanza potesse essere alternativamente desunta, a seconda dell’effettivo andamento della società, che non è stato accertato, tanto un’elevata, quanto una modesta capacità economica del signor P. , sicché nessuno dei due fatti ignoti poteva essere presunto a preferenza dell’altro.
Con l’ottavo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 5 e 9 della legge n. 898 del 1970 nonché degli artt. 2727 e 2729 c.c., e formula al riguardo il seguente quesito di diritto: se sia ravvisabile o meno nel provvedimento impugnato una violazione o falsa applicazione delle norme richiamate, per avere la corte di merito riconosciuto alla signora B. l’assegno divorzile, limitandosi a compiere una valutazione unilaterale delle sostanze del P. , senza compararle con quelle della ex moglie, nonché una valutazione isolata dell’unico elemento presuntivo contrario all’esponente, anziché una valutazione globale di tutti gli elementi probatori emersi nel corso del giudizio, senza considerare, in particolare, tutte le circostanze che, da un lato, escludevano l’esistenza di una buona capacità reddituale del signor P. e, dall’altro, dimostravano le reali capacità economiche patrimoniali della signora B. .
Con il nono motivo, il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 5 e 9 della legge n. 898 del 1970 e succ. mod., e formula al riguardo il seguente quesito di diritto: se sia ravvisabile o meno nel provvedimento impugnato una violazione o falsa applicazione delle norme richiamate, per avere la corte genovese riconosciuto ex novo l’assegno di divorzio alla signora B. , omettendo qualsiasi tipo d’indagine e di valutazione sull’effettivo tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio che, secondo il costante insegnamento di questa suprema corte, costituisce l’unico parametro a cui si possa fare riferimento per stabilire se il richiedente sia in possesso, o meno, di quei “mezzi adeguati” alla cui mancanza la legge ricollega il diritto all’assegno divorzile.
Con il decimo motivo denuncia l’insufficienza della motivazione e formula il seguente quesito: se sia viziata o meno da insufficienza la motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui – in relazione al punto decisivo della controversia consistente nell’accertare se la mancanza di mezzi adeguati in capo al soggetto che richiede l’assegno divorzile sia dovuto a ragioni oggettive, ha ritenuto indistintamente irrilevanti tutte le istanze istruttorie formulate dalla parti, tra le quali erano compresi diversi capitoli di prova per interpello e testi dedotti dall’esponenti idonei a dimostrare che la signora B. aveva abbandonato e/o rifiutato numerose attività compatibili con il suo stato di salute, la sua formazione e le sue precedenti esperienze.
Con l’undicesimo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 5 e 9 della legge n. 898 del 1970 e succ. mod., e formula al riguardo il seguente quesito di diritto: se sia ravvisabile o meno nel provvedimento impugnato una violazione o falsa applicazione delle norme richiamate per avere la corte di merito disposto un aumento dell’assegno di divorzio rispetto a quello riconosciuto alla signora B. dal provvedimento di primo grado, in considerazione della durata del matrimonio, che è stata determinata in dodici anni, calcolando tutto il periodo compreso tra la data del matrimonio e la data di pubblicazione della sentenza di divorzio, mentre avrebbe dovuto essere computato solo il periodo compreso tra la data del matrimonio e il momento in cui è venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, coincidente con la data di presentazione del ricorso per separazione o, al massimo, con la data di comparizione personale dei coniugi dinnanzi al giudice della separazione.
Con il dodicesimo motivo il ricorrente denuncia l’insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione, e formula il seguente quesito: se sia viziata o meno da insufficienza e/o contraddittorietà la motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui – in relazione al punto decisivo della controversia consistente nell’accertamento dei presupposti per la riduzione dell’assegno per il mantenimento della figlia (con decorrenza da un momento anteriore alla proposizione della domanda)- ne ha escluso la ricorrenza, sostenendo che le attività lavorative svolte in passato da E. all’insaputa dall’esponente “non giustificano neppure la riduzione dell’assegno tantomeno nella misura pretesa dal padre, proprio per la precarietà e modestia”, senza considerare, da un lato, che tali attività avevano assicurato alla figlia guadagni costanti e regolari in misura superiore al contributo paterne e, dall’altro, che in relazione allo stesso genere di attività svolte dalla signora B. , la corte d’appello aveva contraddittoriamente affermato che “anche se non stabile, le permetteva di provvedere al suo mantenimento”.
Il ricorso è infondato in tutte le sue parti. Il giudice di merito ha riconosciuto essersi verificato un significativo mutamento delle condizioni economiche dei coniugi divorziati, valutati, comparativamente, e specificamente una sopravvenuta incapacità – per ragioni di età e di salute – della signora B. di mantenersi da sola, come in precedenza aveva fatto svolgendo attività lavorative saltuarie -, mentre l’appellante aveva sviluppato una buona capacità di reddito. Nella sopravvenuta incapacità di una delle parti di mantenersi da sola, valutata comparativamente con le condizioni economiche dell’altra, è certamente ravvisabile un fatto idoneo a modificare il regolamento dei rapporti patrimoniali stabilito al momento del divorzio. Tale decisione non si discosta in alcun modo dai principi costantemente affermati da questa corte in ordine ai criteri legali, desumibili dall’art. 9 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e succ. mod., per la definizione dei giustificati motivi che giustificano la modificazione del regolamento patrimoniale dei coniugi divorziati.
Infondato è anche l’ultimo motivo. La valutazione del giudice di merito, in ordine alla precarietà e modestia delle attività lavorative svolte dalla figlia, costituisce motivazione adeguata del rigetto della domanda di riduzione dell’assegno a carico del padre. Gli accertamenti sollecitati dal mezzo d’impugnazione ineriscono al merito della controversia, mentre la supposta contraddittorietà con la pronuncia concernente le condizioni economiche della signora B. , oltre che basata su elementi di fatto che sfuggono al sindacato di legittimità, è il risultato di una comparazione del tutto impropria tra posizioni di soggetti diversi, i cui diritti hanno presupposti giuridici e fattuali distinti.
Il ricorso deve essere pertanto respinto. Le spese del giudizio di legittimità sono a carico della parte soccombente e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

La Corte Costituzionale ammette quattro referendum su sei.

La Corte Costituzionale, con decisione del 12 gennaio, ha ammesso quattro dei sei quesiti referendari sottoposti alla sua attenzione.

Questo è il comunicato stampa con le decisioni:

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Cassazione 24796/2010: è legittimo il licenziamento di un dipendente che aveva timbrato il cartellino di una collega.

Cassazione, Sez. lav., 7 dicembre 2010, n. 24796

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 4.02.2003. A.D., premesso di avere lavorato alle dipendenze della L. S.r.l. dal 2.05.1997 al 17.07.2000 e di essere stato licenziato, con lettera del 17 – 18 luglio 2000, conveniva in giudizio dinanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Latina l’anzidetta società per sentir dichiarare l’illegittimità del licenziamento, con le conseguenti statuizioni di carattere restitutorio, risarcitorio e retributivo.

La convenuta costituendosi contestava le avverse deduzioni e chiedeva il rigetto del ricorso.

All’esito dell’istruzione, escussi i testi di parte ricorrente ammessi e ritenuta la tardività delle istanze istruttorie della convenuta società, il Giudice del Lavoro adito con sentenza dell’11.05.2004 accoglieva il ricorso.

Tale decisione, appellata dalla S.r.l. L., è stata riformata dalla Corte di Appello di Campobasso con sentenza n. 77 del 2006, che ha rigettalo la domanda del D., con compensazione delle spese del doppio grado.

La Corte ha ritenuto, in via preliminare, ammissibili le richieste istruttorie della società spiegate in sede di memoria difensiva in primo grado, non ravvisando tardività della costituzione in giudizio della stessa società, avvenuta il 13 settembre 2003, nel termine stabilito dall’art. 416 c.p.c., ossia dieci giorni prima dell’udienza di discussione.

Nel merito la Corte ha disatteso il ricorso del D. e ritenuto legittimo il licenziamento allo stesso intimato dall’appellante società, essendo emerso che il lavoratore il giorno (omissis) aveva timbrato il cartellino – nell’apposito apparecchio marcatempo – della lavoratrice D.G., e quindi posto in essere una condona idonea a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario. Tale condotta, ad avviso della Corte, costituiva giusta causa di licenziamento, in quanto evidenziava un deliberalo e volontario inganno in danno della datrice di lavoro.

Contro la sentenza di appello il D. ricorre per cassazione con tre motivi.

La società L. resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione ed erronea applicazione dell’art. 416 c.p.c., del D.L. n. 245 del 2002, (convertito nella L. n. 286 del 2002), dell’O.P.C.M. del 10.04.2003 (proroga della sospensione fino al 30.06.2003), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Al riguardo il ricorrente sostiene che erroneamente il giudice di appello ha dato ingresso alle richieste istruttorie della L. contenute nella memoria di costituzione del giudizio di primo grado ed inammissibili, in quanto spiegate tardivamente rispetto all’udienza di discussione del 25.03.2003. termine prorogato al 1.07.2003, a nulla rilevando che il giudice di primo grado avesse disposto rinviti della prima udienza.

Il motivo è infondato.

Dall’esame degli atti risulta che la prima udienza di comparizione del 25.03.2003, ricadente ne periodo di sospensione ai sensi del D.L. n. 245 del 2002, venne rinviata al 29.04.2003 e successivamente, prorogati i termini di sospensione per effetto dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10.04.2003 n. 3279, venne fissata dal primo giudice udienza di discussione per il 23 settembre 2003.

Corretta e logica e quindi la statuizione contenuta nella impugnata sentenza circa la tempestività della costituzione della società avvenuta il 13 settembre 2003, ossia dieci giorni prima dell’anzidetta udienza di discussione ex art. 416 c.p.c., e l’ammissihilità delle richieste istruttorie spiegate in sede di memoria difensiva dalla stessa società. 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2119 e 2106 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: mentre con il terzo motivo deduce vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Il D. rileva che il giudice di appello in modo erroneo ha valutato la condotta a lui ascritta, sulla base della quale è stato fondato il provvedimenti) espulsivo, osservando che tale condotta, sotto il profilo dell’elemento soggettivo e di quello oggettivo. non denotava una gravità dell’infrazione tale da comportare la massima sanzione del licenziamento.

Il D. aggiunge che in ogni caso non era stata fornita alcuna prova dell’esistenza di elementi integranti il tentativo di truffa ed era risultato che la timbratura del cartellino di un’operaia da parte di esso ricorrente si era verificata quando la stessa si trovava a pochi passi da lui. Dal che l’insussistenza di un ingiusto profitto per sè e per gli altri.

Le esposte censure sono prive di pregio e vanno disattese.

I giudici di merito, come già detto, hanno proceduto ad un attento esame degli addebiti contestati al lavoratore rilevando che lo stesso all’entrata meridiana presso l’opificio della datrice di lavoro del (omissis) timbrò il cartellino, nell’apposito apparecchio marcatempo, della lavoratrice D.G., che trovavasi in quel momento nell’area di parcheggio dello stabilimento industriale. Tale condotta è stata valutata dagli stessi giudici idonea a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario caratterizzante il rapporto tra le parti, evidenziando il deliberato e volontario tentativo di trarre in inganno la datrice di lavoro.

In questo modo i giudici di merito hanno ricostruito, anche sulla base delle dichiarazioni dei testi escussi, la condotta del ricorrente in tutti i suoi profili (soggettivo ed oggettivo) ponendo in rilevo la gravità dei tatti e la proporzionalità tra essi e la sanzione inflitta, per essere venuta meno la fiducia del datore di lavoro nell’operato del dipendente (in tal senso ex plurimis Cass. sentenza n. 14507 del 29 settembre 2003; Cass. sentenza n. 6609 del 28 aprile 2003).

A tale valutazione, surretta da adeguata e coerente motivazione, il ricorrente ha opposto un diverso apprezzamento, non consentito in sede di legittimità.

3. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 34,00 oltre Euro 3.500,00, per onorari ed oltre IVA, CAP e spese generali



Separazioni e divorzi: per la Cassazione (26197/2010) il godimento della casa coniugale ha rilevanza per il calcolo dell’assegno di mantenimento.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI   Maria Gabriella                  –  Presidente   –

Dott. FIORETTI   Francesco Maria                  –  Consigliere  –

Dott. SALVAGO    Salvatore                   –  rel. Consigliere  –

Dott. CECCHERINI Aldo                             –  Consigliere  –

Dott. GIANCOLA   Maria Cristina                   –  Consigliere  –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 30790/2006 proposto da:

C.P.A.  (c.f. (OMISSIS)),  elettivamente domiciliato  in  ROMA, VIA MONTE ZEBIO 32, presso l’avvocato  MESSINA MARINA, rappresentato e difeso dall’avvocato PORTALE Giacomo,  giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CI.EL.;

– intimata –

sul ricorso 33217/2006 proposto da:

CI.EL. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in  ROMA,  VIALE  MILIZIE  1,  presso l’avvocato  NAPOLITANI  SIMONA, rappresentata e difesa dall’avvocato CURRO’ CARMEN, giusta procura  a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

C.P.A., elettivamente domiciliato  in  ROMA,  VIA MONTE  ZEBIO 32, presso l’avvocato MESSINA MARINA, che lo rappresentae  difende unitamente all’avvocato PORTALE GIACOMO, giusta procura  a margine del controricorso al ricorso incidentale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

contro

PROCURATORE   GENERALE  PRESSO  LA  CORTE  DI  APPELLO  DI   MESSINA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso  la  sentenza n. 115/2006 della CORTE D’APPELLO  di  MESSINA,

depositata il 01/03/2006;

udita  la  relazione  della causa svolta nella Pubblica  udienza  del 10/11/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE SALVAGO;

udito,  per  la controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato CURRO’   che   ha   chiesto  il  rigetto  del   ricorso   principale, l’accoglimento dell’incidentale;

udito  il  P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale  Dott. PRATIS  Pierfelice,  che  ha  concluso per  il  rigetto  del  ricorso principale, l’accoglimento dell’incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Patti, con sentenza del 20 novembre 2003, dichiarò la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Ci.El. con C.P., da cui erano nati due figli ormai maggiorenni ed autosufficienti, e condannò quest’ultimo a corrispondere all’ex coniuge un assegno mensile di Euro 250,00.

In parziale accoglimento dell’appello del C., la Corte di appello di Messina, con sentenza dell’1 marzo 2006, ha ridotto l’importo dell’assegno, in considerazione della differenza tra i redditi delle parti, ad Euro 150,00, in quanto non poteva essere valutato a favore di quest’ultimo il godimento di fatto della casa coniugale, che era di proprietà comune e perciò non poteva essere attribuito ad alcuno di essi.

Per la cassazione della sentenza, il C. ha proposto ricorso per 3 motivi; cui resiste con controricorso Ci.El., la quale ha formulato a sua volta ricorso incidentale per un motivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., essendo stati proposti contro la medesima sentenza.

Con il primo motivo di quello principale, il C., deducendo violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, art. 115 cod. proc. civ., e segg., art. 2697 cod. civ., censura la sentenza impugnata per aver attribuito l’assegno di divorzio all’ex moglie sulla base del solo calcolo aritmetico delle retribuzioni di ciascuno dei coniugi, perciò non considerando i presupposti cui detto assegno è collegato dalla giurisprudenza, costituiti dal pregresso tenore di vita durante il matrimonio non documentato dalla controparte; nonchè dalle ragioni della separazione, dovuta al comportamento della moglie, e dai redditi dell’onerato nel caso sempre destinati al mantenimento della famiglia e dei due figli ormai maggiorenni.

Il motivo è infondato.

Questa Corte, muovendo dalla struttura grammaticale e logica del testo della L. n. 898 del 1970, art. 5, come sostituito dalla L. n. 74 del 1987, art. 10, ha ripetutamente affermato che l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno risulta fondato esclusivamente sulla circostanza che quest’ultimo non abbia mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive; per cui il rapporto di consequenzialità fra la mancanza dei mezzi adeguati ed il diritto all’assegno assume carattere esclusivo, nel senso che per l’attribuzione dell’assegno nessun’altra ragione può avere rilievo.

Mentre gli altri criteri costituiti dalle condizioni dei coniugi, dalle ragioni della decisione, dal contributo personale ed economico alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, dal reddito di entrambi, valutati unitariamente e confrontati alla luce del paradigma della durata del matrimonio, sono destinati ad operare solo se l’accertamento dell’unico elemento attributivo si sia risolto positivamente, e quindi ad incidere unicamente sulla quantificazione dell’assegno stesso (tra le tante, Cass. 21919/2006; 14004/2002; 6541/2002).

Vero è, poi, che al fine della determinazione dell’assegno divorziale il giudice di merito deve valutare, sulla base delle prove offerte, la situazione economica familiare esistente al momento della cessazione della convivenza matrimoniale, raffrontandola con quella del coniuge richiedente al momento della pronuncia di divorzio, al fine di stabilire se quest’ultima sia tale da consentire al richiedente medesimo di mantenere un tenore di vita analogo a quello corrispondente alla indicata situazione economica della famiglia.

Ma al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha costantemente enunciato il principio che il criterio di determinazione della relativa entità in funzione “del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio” ha riferimento a quello normalmente godibile in base alle potenzialità economiche derivanti dai redditi percepiti, sì che la consistenza di esso deve ritenersi dimostrata, in via presuntiva, sulla base della documentazione attestante tali redditi da parte del coniuge istante per l’assegnazione (Cass. 23051/2007; 13592/2006; 13169/2004).

Proprio a tali principi si è attenuta la decisione impugnata che ha ricostruito il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio in base alle posizioni patrimoniali e reddituali degli stessi – da nessuno di essi contestate-pervenendo al risultato che il reddito del ricorrente, considerati pure gli incrementi costituenti il prevedibile sviluppo della sua attività lavorativa in relazione alla posizione assunta nell’ambito della società datrice di lavoro, era quasi doppio di quello a disposizione della Ci.; e perciò correttamente pervenendo ad un giudizio di inadeguatezza dei redditi di costei a mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, nonchè alla conseguente conferma dell’attribuzione dell’assegno già disposta dal Tribunale.

Con il secondo motivo, il C., deducendo altra violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, nonchè difetti di motivazione, censura la sentenza impugnata per avere determinato la misura dell’assegno, riducendolo di Euro 100,00 sempre e soltanto sulla base della comparazione dei redditi, senza tener conto di alcun’altra circostanza, quale l’allontanamento dell’ex moglie dalla casa coniugale, la sua vita separata a (OMISSIS) dedita soltanto alla sua attività lavorativa, proventi di quest’ultima spesi esclusivamente per il soddisfacimento delle proprie esigenze e senza alcuna partecipazione ai bisogni della famiglia.

Per converso, Ci.El., con il ricorso incidentale, deducendo violazione della legge sul divorzio e difetti di motivazione censura la sentenza impugnata per avere ridotto l’importo dell’assegno sulla supposizione che essa, comproprietaria della casa coniugale, avrebbe potuto chiedente la restituzione della sua porzione e/o la divisione alla controparte unitamente al rendimento del conto, senza considerare: a) che trattavasi di una ipotesi futura e solo eventuale, mentre il giudice deve statuire in base alla situazione effettiva delle parti al momento della domanda; b) che essa avrebbe potuto non dare seguito alla richiesta di divisione per le ragioni più varie; e che comunque al fine di concludere un accordo con l’ex coniuge non aveva impugnato l’erronea statuizione con cui il Tribunale aveva attribuito l’immobile all’ex coniuge; c) che conseguentemente la sua acquiescenza comportava un beneficio economico per la controparte (il godimento dell’alloggio) che ne incrementa la posizione economica a scapito di essa ricorrente,di cui la sentenza avrebbe dovuto tener conto.

Il Collegio ritiene di dover accogliere quest’ultima censura e che la doglianza del C. sia invece in parte inammissibile ed in parte infondata.

Infondata perchè la sentenza impugnata ha incentrato la valutazione e la comparazione sui diversi redditi delle parti, confermando, come si è detto, che quello dell’uno aveva consistenza quasi doppia rispetto a quello dell’altra, e così implicitamente apprezzando le loro condizioni economiche in termini di indubitabile prevalenza rispetto a tutti gli altri criteri, che d’altra parte con particolare riguardo all’allontanamento della Ci. dal Comune di residenza della famiglia, non avevano nella specie alcuna valenza modificatrice, avendo lo stesso ricorrente riconosciuto che nella precedente causa di separazione tanto il Tribunale, quanto i giudici di appello avevano escluso ogni addebito a carico dei coniugi in ordine alla frattura del matrimonio. Mentre la censura è inammissibile laddove egli si limita a rinviare ad ulteriori circostanze che sarebbero state prospettate nell’atto di appello e non esaminate dalla Corte territoriale, per essere venuto meno all’onere di indicarle specificamente, nel ricorso, onde consentirne, in sede di legittimità, la verifica, sulla sola base di tale atto di impugnazione, e senza necessità di (inammissibili) indagini integrative.

Tuttavia, la Corte territoriale ha ritenuto che nella valutazione non dovesse essere apprezzato il godimento da parte del C. della casa coniugale, che egli aveva continuato ad abitare, pur dopo che i figli ormai maggiorenni, divenuti autonomi, si erano trasferiti altrove, perchè di proprietà comune e perchè dunque l’ex coniuge in qualunque momento avrebbe potuto chiederne la divisione.

In tal modo non ha tenuto conto che il Tribunale, pur avendo dato atto di tale situazione fattuale aveva comunque assegnata al ricorrente per ragioni di opportunità, ravvisate nella circostanza che costui vi aveva sempre abitato e che viveva,a differenza dell’ex coniuge, nel Comune in cui detto immobile era ubicato; e che detta statuizione, ripetuta nel dispositivo della sentenza non era stata impugnata dalla Ci.; con la conseguenza che per effetto della stessa il reddito della controparte subiva un ulteriore incremento,pur esso da considerare ai fini della determinazione dell’assegno.

Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato che occorre tener conto della intera consistenza patrimoniale di ciascun coniuge; e che nel concetto di reddito sono compresi non solo i redditi in denaro, ma anche le utilità suscettibili di valutazione economica, per cui anche l’uso di una casa di abitazione costituisce utilità valutabile in misura pari al risparmio di spesa che occorrerebbe sostenere per godere di quell’immobile a titolo di locazione. Sicchè tale principio deve trovare applicazione sia nell’ipotesi che l’immobile, di proprietà o comunque nella disponibilità del coniuge obbligato al pagamento dell’assegno, venga assegnato al coniuge affidatario dei figli minori, sia nell’ipotesi in cui il godimento dell’immobile venga riconosciuto al coniuge titolare di un diritto reale od obbligatorio: posto che in entrambi i casi l’utilizzazione della casa costituisce una utilità valutabile sul piano economico, che si aggiunge al reddito goduto, alterando l’equilibrio delle posizioni patrimoniali dei coniugi quali risultavano in base alla considerazione esclusiva dei redditi di ciascuno di essi (Cass. 19291/2005; 4800/2002; 4543/1998).

Alla relativa valutazione provvederà dunque il giudice di rinvio.

Fondato è, infine, anche l’ultimo motivo del ricorso principale, con cui il C., deducendo violazione dell’art. 345 cod. proc. civ., censura la sentenza impugnata per non aver considerato l’onere economico per lui sopravvenuto nel corso del giudizio di impugnazione, a causa della malattia della figlia G., maggiorenne e separata dal marito, che aveva richiesto costose cure mediche peraltro con frequenza trimestrale presso il Policlinico di (OMISSIS).

La Ci., infatti, non ha mai contestato che la malattia della figlia è insorta dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado, come d’altra parte risultava dal certificato medico prodotto dal ricorrente, e che conseguentemente non poteva essere da costui prospettata nel giudizio di primo grado.

Pertanto, nel caso non poteva essere invocato il divieto di domande nuove in appello (o della prospettazione di fatti nuovi), dato che il disposto dell’art. 345 cod. proc. civ., si riferisce esclusivamente a quelle domande ed a quei fatti che potevano essere dedotti nel giudizio di primo grado e non anche a quelli che traggono origine o da una normativa sopravvenuta o da un evento anch’esso sopravvenuto, purchè collegato a quello iniziale e compreso nel relativo petitum.

E non impedisce al giudice di prendere in considerazione anche fatti nuovi incidenti sulla posizione delle parti e sulle loro pretese, senza con ciò violare il divieto di esaminare punti non prospettati nelle precedenti fasi del giudizio, quando si tratti di fatti impeditivi, modificativi o estintivi intervenuti in un momento successivo a quello della loro possibile allegazione nelle pregresse fasi processuali: soprattutto in materia di assegno di mantenimento ove si controverta in tema di conservazione o, per converso, di esclusione,del contenuto reale del credito oggetto della domanda originaria.

D’altra parte la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che se il giudice nel determinare l’assegno di divorzio deve alare riferimento ai redditi dei coniugi relativi al momento in cui fu pronunciata la sentenza di divorzio, tale principio riguarda solo l'”an debeatur” ed è rivolto ad evitare che il diritto possa rimanere pregiudicato dal tempo necessario a farlo valere in giudizio (v. sent. 2235/2000 e sent. 147/1994); ma non interferisce sulla esigenza che il quantum sia determinato alla stregua dell’evoluzione intervenuta in corso di giudizio nelle condizioni economiche dei coniugi, nè sulla legittimità di determinare misure e decorrenze differenziate dalle diverse date in cui i mutamenti si siano verificati (Cass. 24932/2007; 13507/2004; 14886/2002).

La sentenza impugnata va pertanto cassata anche in ordine a tale profilo, con rinvio alla Corte di appello di Messina che, in diversa composizione, provvederà a nuova determinazione dell’assegno attenendosi ai principi esposti e provvederà alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, riunisce i ricorsi, rigetta i primi due motivi del principale, accoglie il terzo nonchè l’incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di appello di Messina in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2010

 

 

 

Divorzio: per la Cassazione (25560/2010) la relazione adulterina non è automaticamente fonte di addebito della separazione.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI   Maria Gabriella                  –  Presidente   –

Dott. FELICETTI  Francesco                        –  Consigliere  –

Dott. CECCHERINI Aldo                             –  Consigliere  –

Dott. DOGLIOTTI  Massimo                          –  Consigliere  –

Dott. CULTRERA   Maria Rosaria               –  rel. Consigliere  –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.G. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in  ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 1/E, presso l’avvocato COGO GIAMPAOLO MARIA,  che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MASSARI NICOLA, TONDO ROSANNA, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.A. (c.f. (OMISSIS));

– intimata –

avverso  la  sentenza  n.  11/2006 della CORTE  D’APPELLO  di  LECCE,

depositata il 19/04/2006;

udita  la  relazione  della causa svolta nella pubblica  udienza  del 19/10/2010 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato GEMMA SASSO, con delega, che  ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito  il  P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale  Dott.CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso per l’inammissibilità o rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso 18.1.2000 C.A. ha chiesto al Tribunale di Brindisi di pronunciare la separazione personale dal coniuge T. G. a causa di insuperabili divergenze determinate da atteggiamenti caratteriali del predetto, incline a relazioni extraconiugali e ad atti di violenza, impeditivi di pacifica convivenza.

Regolarmente costituito, il T. ha chiesto che la separazione venisse addebitata alla moglie poichè il fallimento del matrimonio era stato determinato dalla relazione extraconiugale intrattenuta nel 1994 dalla predetta con un ventenne, seguita dall’abbandono della casa coniugale.

Il Tribunale, con sentenza 22/2-30/3/2004, ha dichiarato la separazione con addebito alla C., a cui ha affidato la figlia minore, ed ha posto a carico del marito il contributo di mantenimento della bambina in Euro 220,00 oltre il 50% delle spese straordinarie necessario alla stessa, da concordarsi preventivamente fra i genitori.

La C. ha proposto gravame innanzi alla Corte d’appello di Lecce sostenendo, quanto alla pronuncia d’addebito, che se anche dopo la crisi avevano vissuto in case separate, nel 1998 vi era stata ripresa della convivenza, dopo la quale non si erano verificati altri fatti a lei addebitabili. Ha chiesto che, nonostante dall’espletata c.t.u. fosse emersa la sua titolarità di un patrimonio immobiliare stimato in Euro 163.780,00) le venisse attribuito un assegno di mantenimento o quanto meno un assegno alimentare ai sensi dell’art. 433 c.c. poichè non disponeva di adeguati mezzi economici.

Il T. ha chiesto il rigetto del gravame ed in via incidentale che la decisione venisse riformata nella parte in cui aveva posto a suo carico le spese di c.t.u. La Corte territoriale, con sentenza n. 11 depositata il 19 aprile 2006, in riforma della precedente statuizione, ha escluso l’addebito a carico della C. e le ha attribuito l’assegno di mantenimento, dovuto dal marito in Euro 200 mensili.

T.G. ha impugnato questa decisione con ricorso per cassazione affidato a due motivi cui non ha resistito l’intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Il ricorrente denuncia violazione degli artt. 151 e 143 c.c. e vizio di omessa, illogica e contraddittoria motivazione per non ritenuto provato il nesso tra la relazione extraconiugale della C. e la crisi del matrimonio seppur l’infedeltà rappresenti ex se causa d’addebito.

Lamenta che impropriamente il giudice d’appello avrebbe ritenuto che la breve durata della relazione adulterina protrattasi per soli quattro mesi, in assenza di altri elementi di prova, non avrebbe portata tale da determinare la rottura del matrimonio.

Critica il passaggio logico in cui si afferma che depone in senso contrario il lasso di tempo di circa sei anni intercorso tra il fatto, avvenuto nel 1994, e la data di comparizione innanzi al Tribunale, fissata nel 2000, che fa presumere che vi sia stato un tentativo di riconciliazione che escluderebbe l’efficacia esclusiva dell’infedeltà. Si tratta di elemento privo di rilevanza se si considera che nel contesto sociale d’appartenenza della coppia si è soliti risolvere di fatto la crisi senza formalità giudiziarie.

Deduce illogicità della motivazione laddove esclude l’efficienza causale della relazione adulterina intervenuta con tale M. sulla base della deposizione resa da quest’ultimo.

Formula conclusivo quesito di diritto con cui chiede se la relazione extraconiugale violi l’obbligo imposto dalle norme in rubrica, sulla cui base, a meno di prova contraria, debba presumersi la valenza causale nella crisi del matrimonio.

2.- Col secondo motivo, con riferimento all’art. 156 c.c., comma 1, si duole dell’attribuzione a favore della moglie dell’assegno di mantenimento in Euro 200,00 mensili oltre Euro 220,00 per la figlia.

Se ne lamenta sia perchè la Corte territoriale avrebbe considerato il fatto che la C. non svolge attività lavorativa, svalutando il dato rappresentato dalla sua disponibilità di un patrimonio immobiliare cospicuo, sia perchè avrebbe omesso il necessario raffronto con le sue gravose condizioni economiche, determinate dalla percezione di un reddito modesto e dalle necessità del nuovo nucleo familiare, composto dalla convivente e due figli.

Con conclusivo quesito di diritto chiede se ha errato la Corte territoriale per aver attribuito l’assegno di mantenimento alla C. omettendo il raffronto delle relative condizioni patrimoniali.

Il primo motivo è inammissibile.

Alle puntuali argomentazioni della decisione che ha escluso in punto di fatto, per tutte le ragioni illustrate, che la causa della crisi coniugale possa ricondursi alla relazione extraconiugale della C., il ricorrente replica con argomenti che non centrano affatto questa ratio decidendi. Argomentando sulla base dell’affermata equazione pesta tra la violazione dell’obbligo di fedeltà e la rottura del matrimonio che ne sarebbe l’ineludibile corollario, svolge tutta una serie di considerazioni che mirano in sostanza a confutare la fondatezza della ricostruzione operata in fatto dal giudice d’appello, nonchè dell’apprezzamento dei fatti esaminati.

Già per tale ragione inammissibile, la censura si ispira a principio che la Corte di merito ha applicato nel caso concreto orientando correttamente la sua indagine sulla vicenda matrimoniale in oggetto andando a verificare se l’infedeltà della moglie ebbe effettiva incidenza causale sulla crisi del matrimonio. Il presupposto dell’addebito è invero rappresentato dal nesso causale che deve intercorrere tra la violazione dei doveri coniugali e la crisi dell’unione familiare, che va accertato verificando se la relazione extraconiugale, che di regola si presume causa efficiente di situazione d’intollerabilità della convivenza rappresentando violazione particolarmente grave, non risulti comunque priva di efficienza causale, siccome interviene in un menage già compromesso, ovvero perchè, nonostante tutto, la coppia ne abbia superato le conseguenze recuperando un rapporto armonico (cfr. Cass. n. 8512/2006 – Cass. n. 25618/2007).

La Corte territoriale, come emerge dall’esauriente trama motivazionale che sorregge l’approdo, ha valutato in questa chiave esegetica il comportamento della C., ritenendolo lesivo dei suoi obblighi coniugali ma giudicandolo privo di efficacia causale nel provocare l’intollerabilità della prosecuzione del rapporto coniugale che, anche dopo e nonostante l’esperienza extraconiugale vissuta dalla moglie, era durato ancora per ben sei anni.

Il ricorrente smentisce la fondatezza in jure di tale ricostruzione senza coglierne il senso. Il comportamento della moglie, ad avviso della Corte di merito, è senz’altro contrario ai suoi doveri ma nondimeno, non può ad esso ascriversi la crisi insanabile intervenuta nella coppia che ha portato al suo epilogo il rapporto matrimoniale. Trattasi di un apprezzamento di fatto della vicenda, ricostruita nei sensi indicati, che ha fondato il convincimento dell’organo giudicante circa il valore non decisivo ai fini della pronuncia di addebito di quella violazione. In quanto espresso nel merito e sorretto da tessuto motivazionale puntuale, logico ed immune da errori di diritto, tale giudizio non può essere scrutinato in questa sede di legittimità, essendo demandati al solo giudice di merito sia il vaglio critico delle emergenze probatorie acquisite, che la sintesi ricostruttiva da esso desumibile.

Il secondo motivo è inammissibile.

La censura mira palesemente ad una rivisitazione nel merito delle circostanze riferite, il cui apprezzamento si contesta confutandone la fondatezza. Non indirizza alcuna critica al tessuto motivazionale della decisione nè tanto meno all’esegesi della norma rubricata offerta dall’organo giudicante. La Corte territoriale, nella ricerca del giusto equilibrio tra le effettive capacità economiche dei coniugi, valutate nel complesso degli elementi fattuali non necessariamente reddituali ma comunque capaci d’incidere almeno approssimativamente sulle condizioni economiche, in cui si concretano le circostanze rilevanti ex art. 156 c.c., comma 2, ha determinato il quantum che ha ritenuto lo abbia assicurato. Tale motivo critica nel merito il risultato di questa indagine. E’ perciò inammissibile.

Ne discende il rigetto del ricorso , omesso ogni provvedimento sul governo delle spese processuali in assenza d’attività difensiva dell’intimata.

P.Q.M.

La Corte:

Rigetta il ricorso. A norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omessi generalità e dati identificativi delle parti.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2010

Condominio e privacy: è vietata l’installazione di telecamere di sorveglianza negli spazi comuni (Trib. Salerno 14 dicembre 2010)

Tribunale di Salerno, sezione I Civile, ordinanza 24 settembre – 14 dicembre 2010
Giudice Scarpa
Fatto e diritto

vista l’impugnazione delle deliberazioni assembleari del 29 giugno 2009 e del 14 dicembre 2009 del Condominio …, di via …, n. …, (Salerno) proposta da E.G., contenente altresì istanza di sospensione dell’esecuzione del provvedimento;
scaduto il termine ex art. 183, comma 6, c.p.c. assegnato alle parti, scadenza cui era stata rimessa altresì la pronuncia in ordine all’istanza di sospensione ai sensi dell’art. 1137 c.c., di cui all’udienza del 24 settembre 2010, osserva quanto segue.
Il ricorrente deduce la nullità delle impugnate deliberazioni, con le quali veniva approvata dall’assemblea condominiale l’installazione di un impianto di videosorveglianza relativo alle aree comuni del piazzale antistante al fabbricato e degli androni delle scale, deducendo l’incidenza di tali delibere sui propri diritti individuali costituzionalmente garantiti alla riservatezza, alla libertà personale, alla protezione di dati personali, ovvero l’illiceità dell’oggetto di esse per difetto dell’unanimità dei cosensi, e ancora la violazione dei principi di necessità e proporzionalità, ed infine la violazione del regolamento condominiale.
Il Condomino convenuto, costituendosi, ha evidenziato l’infondatezza dei motivi di impugnazione, affermando la competenza assembleare in subiecta materia, la superfluità dell’unanimità, la legittimità dell’impianto di videosorveglianza installato rispetto alle esigenze di sicurezza e di serenità dei condomini.
Va considerato come, pur avendo le parti nelle loro difese fatto diffuso riferimento a precedenti decisioni rese dall’Autorità garante per la Protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza, per sostenerne l’adattabilità alla fattispecie dedotta in lite, è invece prodromico osservare come proprio lo specifico tema della videosorveglianza nei condomini sia stato oggetto oltre due anni orsono di apposita segnalazione da parte del medesimo Garante per la protezione dei dati personali al Governo ed al Parlamento, segnalazione volta a manifestare l’opportunità di un intervento legislativo (cfr. Segnalazione al Parlamento e al Governo sulla videosorveglianza nei condomini del 13 maggio 2008, in Boll., maggio 2008, n. 94, doc web 1523997 sul sito ufficiale del Garante, http://www.garanteprivacy.it).
Di tal che la vicenda oggettto del presente giudizio sconta innanzitutto l’assoluta carenza del dato normativo, e va risolta facendo unicamente buona applicazione dei principi generali che sovrintendono ai “separati mondi” della protezione dei dati personali e del condominio negli edifici.
Con la segnalazione del 13 maggio 2008, da ultimo vanamente ribadita nel Provvedimento generale sulla videosorveglianza dell’8 aprile 2010 (pubblicato sulla G.U. del 29 aprile 2010), l’Autorità garante ha quindi constatato come la disciplina codicistica dell’istituto condominiale non consenta, nemmeno per analogia, di individuare quali siano i soggetti, abitanti in un condominio di edifici, che abbiano diritto di voto per la delibera assembleare relativa all’installazione di telecamere che riprendano le aree comuni, potendo in astratto vantare una legittimazione al riguardo sia i titolari di diritti reali, sia i titolari di diritti personali concernenti le porzioni solitarie comprese nel fabbricato, sia ancora coloro che soltanto frequentano abitualmente l’edificio per vincoli familiari o per motivi di lavoro. Né ovviamente la normativa chiarisce allo stato se occorra l’unanimità dei partecipanti al condominio, o se basti una qualche maggioranza di votanti di un qualche tipo perché la delibera di installazione della video sorveglianza sia validamente assunta.
Neppure risulta adottato al riguardo quel codice deontologico relativo alla videosorveglianza, auspicato dall’art. 134 d.lgs. n. 196 del 2003.
Non pare controverso nel caso in esame, e non è quindi allo stato dubitabile, che l’impianto di videosorveglianza voluto dal Condominio ….., per distanza, angolo visuale e qualità degli strumenti di ripresa, consenta di rendere identificabili le persone inquadrate, conclusione questa che induce a concludere che le registrazioni effettuate tramite l’uso delle telecamere installate contengano in ogni caso dati di carattere personale, quale è innegabilmente il dato dell’immagine, di per sé idoneo a contraddistinguere l’aspetto fisico di una persona con modalità tali da permetterne il riconoscimento (si veda al riguardo il decalogo sulla videosorveglianza approvato il 2 ottobre del 2002, WP 67/2002, dal Gruppo dei Garanti europei, ex art. 29 della direttiva 95/46/CE).
In tal senso, è agevole concludere che la finalità della videosorveglianza è proprio quella di identificare le persone attraverso le immagini riprese nei casi in cui tale attività di identificazione sia ritenuta necessaria da parte dello stesso titolare.
Avendosi riguardo, nel procedimento per cui è causa, ad un impianto di videosorveglianza installato da un Condominio per dedotte finalità di sicurezza e serenità nel godimento delle aree comuni, il discorso appare inevitabilmente complicato già a monte, non tanto, quindi, come sostengono contrapponendosi i contendenti, con riferimento all’analisi del profilo passivo del trattamento dei dati, quanto piuttosto con riguardo al riscontro del profilo attivo, vale a dire in ordine alla esatta individuazione del soggetto che possa qualificarsi appropriatamente come “Titolare del trattamento”, ex art. 28 d.lgs. n. 196 del 2003, invero al titolare soltanto spettando di decidere le finalità e modalità di trattamento dei dati personali.
Non è quindi qui decisivo accertare se le modalità di installazione del sistema di videosorveglianza da parte del Condominio resistente possano integrare il delitto di interferenza illecita nella vita privata, ai sensi dell’art. 615-bis c.p., ovvero quindi se l’angolo visuale delle riprese sia opportunamente limitato ai soli spazi pertinenza condominiale (ad esempio, cortili, pianerottoli, scale), e non quindi esteso alle zone di proprietà individuale (ad esempio antistanti l’accesso alle abitazioni dei condomini). Ciò attiene al diverso profilo, esulante dall’ambito ristretto dell’impugnativa di delibera condominiale ex art. 1137 c.c., correlato piuttosto alle vigenti norme dell’ordinamento civile e penale in materia appunto di interferenze illecite nella vita privata.
La questione posta dall’impugnativa di delibera in esame è in definitiva se l’installazione dell’impianto di videosorveglianza per il perseguimento di finalità trovi, allo stato della legislazione, il proprio soggetto “Titolare del trattamento” nell’assemblea dei condomini, cui appartenga davvero il potere di decidere le finalità e modalità di trattamento dei dati personali.
Fermo restando che nel Provvedimento generale sulla videosorveglianza dell’8 aprile 2010 dell’Autorità garante è stato previsto che il consenso non sia neppure necessario nel caso in cui il trattamento venga eseguito da parte dei condomini anche per il tramite della relativa amministrazione, purché vengano rispettate le prescrizioni del Codice Privacy, rimane qui da fare la constatazione della finalità extracondominiale perseguita dalle deliberazioni impugnate del 29 giugno 2009 e del 14 dicembre 2009 assunte dal Condominio.
L’assemblea di Condominio non può infatti validamente perseguire, con una deliberazione soggetta al suo fisionomico carattere maggioritario, quella che è la tipica finalità di sicurezza del Titolare del trattamento il quale provveda ad installare un impianto di videosorveglianza, ovvero i “fini di tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, o finalità di prevenzione di incendi o di sicurezza del lavoro”. L’oggetto di una siffatta deliberazione non rientra dunque nei compiti dell’assemblea condominiale. Lo scopo della tutela dell’incolumità delle persone e delle cose dei condomini, cui tende l’impianto di videosorveglianza, esula dalle attribuzioni dell’organo assembleare. L’installazione della videosorveglianza non appare di per sé prestazione finalizzata a servire i beni in comunione, né giova addurre l’innegabile maggior sicurezza che ne deriva allo stabile nel suo complesso, di fronte ad una deliberazione che coinvolge il trattamento di dati personali di cui l’assembla stessa non è affatto titolare, e che è volta ad uno scopo estraneo alle esigenze condominiali, di per sé cioè non rientrante nei poteri dell’assemblea (arg da Cassazione civile, sez. II 20/04/1993 n. 4631).
Da quanto esposto emerge il fumus boni iuris dell’impugnativa.
Va infine rilevato, da ultimo, come l’istanza cautelare di sospensione delle deliberazioni ex art. 1137 c.c. sia altresì corredata dalla allegazione di un essenziale periculum mora da neutralizzare, attesa la natura personalissima dei diritti implicati (in specie, il dato dell’immagine del ricorrente), sicchè emerge il requisito dell’irreparabilità del pregiudizio, implicito nel prevedibile scarto tra il danno subito ed il danno poi risarcibile dalla futura sentenza conclusiva del giudizio di merito, da cui si desume l’insufficienza della futura statuizione restitutoria, ripristinatoria o risarcitoria adottata in sede di cognizione piena.

Ciò considerato

Il giudice istruttore sospende l’esecutività delle deliberazioni assembleari del 29 giugno 2009 e del 14 dicembre 2009 del Condominio ……., di via P., n. 2, Salerno, nella parte riguardante la installazione di un impianto di videosorveglianza;
in difetto di deduzioni istruttorie, rimette le parti davanti a sé all’udienza del invitandole a precisare le conclusioni.

Condominio: è violazione della privacy esporre in bacheca i debiti dei condomini (Cassazione 186 del 2011)

La disciplina del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al d.lg. n. 196/03, prescrivendo che il trattamento dei dati personali avvenga nell’osservanza dei principi di proporzionalità, di pertinenza e di non eccedenza rispetto agli scopi per i quali i dati stessi sono raccolti, non consente che gli spazi condominiali, aperti all’accesso di terzi estranei al condominio, possano essere utilizzati per la comunicazione di dati personali riferibili al singolo condomino: pertanto -fermo il diritto di ciascun condomino di conoscere, anche su propria iniziativa, gli adempimenti altrui nei confronti della collettività condominiale- l’affissione nella bacheca dell’androne condominiale, da parte dell’amministratore, delle informazioni concernenti le posizioni di debito del singolo partecipante al condominio, risolvendosi nella messa a disposizione di quel dato in favore di una serie indeterminata di persone estranee, costituisce unnindebita diffusione, come tale illecita e fonte di responsabilità civile, ai sensi degli artt. 11 e 15 del codice.

Incidenti e motociclisti: per la Cassazione (26568/10), il risarcimento del danno va ridotto se non viene indossato il casco.

Il testo dell’ordinanza del 30 dicembre 2010:

Cass. 26568 del 30 dicembre 2010

 

Esame avvocati: gli abbinamenti delle Corti d’Appello per le correzioni.

Con decreto 13 dicembre 2010 sono stati sorteggiati gli abbinamenti delle Corti d’Appello ove avranno luogo le correzioni degli elaborati e istituite ulteriori commissioni presso le Corti di Appello per l’esame di abilitazione alla professione di avvocato sessione 2010.

I compiti di Roma saranno corretti a Milano, quelli di Napoli a Roma, i compiti milanesi a Bari.

Tutti gli abbinamenti