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Nell’ormai annosa questione relativa all’onere di presentazione dell’istanza di mediazione in caso di opposizione a decreto ingiuntivo (nel momento della discussione sulla revoca o sulla concessione della provvisoria esecuzione), segnaliamo una recentissima sentenza del Tribunale di Firenze che va in senso opposto alla nota Sez. Unite 19596 del 2020.
Le Sezioni Unite avevano stabilito che <<nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo>>. In sostanza, al termine di un elaborato ragionamento, poneva a carico dell’opposto, in quanto attore sostanziale, l’onere di depositare l’istanza di mediazione, con l’importante conseguenza che, in caso di mancato assolvimento dell’onere, il procedimento di opposizione veniva dichiarato improcedibile, ma soprattutto il decreto ingiuntivo veniva a decadere.
Al contrario, la sentenza del 23 marzo 2021 del Tribunale di Firenze (scaricabile qui dopo l’articolo) assegna l’onere di depositare l’istanza di mediazione all’opponente, compiendo il ragionamento contrario, con la conseguenza, molto più grave di quella prevista in caso contrario, della definitiva esecutorietà del d.i. opposto.
Secondo il Tribunale di Firenze, il D. Lgs. 28/10 si limita a rilevare che l’attivazione della mediazione delegata è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, senza tuttavia individuare le
conseguenze dell’inosservanza dell’ordine del giudice. “In ipotesi quale quella in esame, secondo l’opinione giurisprudenziale che si ritiene di condividere (Trib. Torino, sez. I, 22 luglio 2019, n. 3670. Cfr. Cass. civile, sez. III, 03.12.2015, n. 24629; Trib. Bologna, sez. II, 08.03.2018, n. 769; Trib. Roma, sez. XVI, 02.10.2017),
qualora si verta in ambito di opposizione a decreto ingiuntivo, la domanda che diviene improcedibile è la domanda formulata con l’atto di citazione in opposizione (ed eventualmente con la comparsa di risposta o con comparse di terzi) e, conseguentemente, in ossequio ai principi processuali propri di tale procedimento speciale, ai quali del resto la normativa in tema di mediazione non deroga espressamente, nel caso di improcedibilità del giudizio di opposizione, come nel caso di relativa estinzione, gli effetti del decreto ingiuntivo vengono definitivamente a consolidarsi (art. 653 c.p.c.).
Opinare diversamente, ritenere cioè che la mancata instaurazione del procedimento di mediazione conduca alla revoca del decreto ingiuntivo, si porrebbe infatti in contrasto rispetto alle regole processuali proprie del rito, in quanto si porrebbe in capo all’ingiungente opposto l’onere di coltivare il giudizio di opposizione per garantirsi la salvaguardia del decreto opposto, in contrasto con l’impostazione inequivoca del giudizio di opposizione come giudizio eventuale rimesso alla libera scelta dell’ingiunto.
Peraltro, sul piano degli effetti concreti, ciò condurrebbe ad un risultato opposto rispetto a quello, deflattivo per il sistema giudiziario, che l’istituto della mediazione si propone di raggiungere, imponendo ad una parte (l’opposto) che già è munita di un titolo (il decreto ingiuntivo) che si consolida in caso di estinzione del giudizio e che può ritenersi non interessata alla prosecuzione della lite, di attivarsi anche laddove l’altra parte (l’opponente), non si dimostri più interessata all’esito della stessa, come spesso del resto avviene in caso di opposizioni dilatorie, in seguito all’emissione dei provvedimenti di cui agli artt. 648 e 649 c.p.c. Inoltre, in seguito alla revoca del decreto opposto per l’inosservanza dell’onere di attivare la mediazione, con tutta probabilità la causa di merito verrebbe riproposta, con aggravio del sistema giudiziario“.
Applicando questo ragionamento, ha dichiarato l’improcedibilità dell’opposizione e contestualmente, la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo. Facile immaginare che parte opponente, in virtù del principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite, ricorrerà in appello per la riforma della sentenza.
Aspettiamo quindi le prossime puntate…
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