Mediazione e opposizione a decreto ingiuntivo: il tribunale di firenze va in senso contrario alle sezioni unite

Nell’ormai annosa questione relativa all’onere di presentazione dell’istanza di mediazione in caso di opposizione a decreto ingiuntivo (nel momento della discussione sulla revoca o sulla concessione della provvisoria esecuzione), segnaliamo una recentissima sentenza del Tribunale di Firenze che va in senso opposto alla nota Sez. Unite 19596 del 2020.

Le Sezioni Unite avevano stabilito che <<nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo>>. In sostanza, al termine di un elaborato ragionamento, poneva a carico dell’opposto, in quanto attore sostanziale, l’onere di depositare l’istanza di mediazione, con l’importante conseguenza che, in caso di mancato assolvimento dell’onere, il procedimento di opposizione veniva dichiarato improcedibile, ma soprattutto il decreto ingiuntivo veniva a decadere.

Al contrario, la sentenza del 23 marzo 2021 del Tribunale di Firenze (scaricabile qui dopo l’articolo) assegna l’onere di depositare l’istanza di mediazione all’opponente, compiendo il ragionamento contrario, con la conseguenza, molto più grave di quella prevista in caso contrario, della definitiva esecutorietà del d.i. opposto.

Secondo il Tribunale di Firenze, il D. Lgs. 28/10 si limita a rilevare che l’attivazione della mediazione delegata è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, senza tuttavia individuare le
conseguenze dell’inosservanza dell’ordine del giudice. “In ipotesi quale quella in esame, secondo l’opinione giurisprudenziale che si ritiene di condividere (Trib. Torino, sez. I, 22 luglio 2019, n. 3670. Cfr. Cass. civile, sez. III, 03.12.2015, n. 24629; Trib. Bologna, sez. II, 08.03.2018, n. 769; Trib. Roma, sez. XVI, 02.10.2017),
qualora si verta in ambito di opposizione a decreto ingiuntivo, la domanda che diviene improcedibile è la domanda formulata con l’atto di citazione in opposizione (ed eventualmente con la comparsa di risposta o con comparse di terzi) e, conseguentemente, in ossequio ai principi processuali propri di tale procedimento speciale, ai quali del resto la normativa in tema di mediazione non deroga espressamente, nel caso di improcedibilità del giudizio di opposizione, come nel caso di relativa estinzione, gli effetti del decreto ingiuntivo vengono definitivamente a consolidarsi (art. 653 c.p.c.).
Opinare diversamente, ritenere cioè che la mancata instaurazione del procedimento di mediazione conduca alla revoca del decreto ingiuntivo, si porrebbe infatti in contrasto rispetto alle regole processuali proprie del rito, in quanto si porrebbe in capo all’ingiungente opposto l’onere di coltivare il giudizio di opposizione per garantirsi la salvaguardia del decreto opposto, in contrasto con l’impostazione inequivoca del giudizio di opposizione come giudizio eventuale rimesso alla libera scelta dell’ingiunto.
Peraltro, sul piano degli effetti concreti, ciò condurrebbe ad un risultato opposto rispetto a quello, deflattivo per il sistema giudiziario, che l’istituto della mediazione si propone di raggiungere, imponendo ad una parte (l’opposto) che già è munita di un titolo (il decreto ingiuntivo) che si consolida in caso di estinzione del giudizio e che può ritenersi non interessata alla prosecuzione della lite, di attivarsi anche laddove l’altra parte (l’opponente), non si dimostri più interessata all’esito della stessa, come spesso del resto avviene in caso di opposizioni dilatorie, in seguito all’emissione dei provvedimenti di cui agli artt. 648 e 649 c.p.c. Inoltre, in seguito alla revoca del decreto opposto per l’inosservanza dell’onere di attivare la mediazione, con tutta probabilità la causa di merito verrebbe riproposta, con aggravio del sistema giudiziario
“.

Applicando questo ragionamento, ha dichiarato l’improcedibilità dell’opposizione e contestualmente, la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo. Facile immaginare che parte opponente, in virtù del principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite, ricorrerà in appello per la riforma della sentenza.

Aspettiamo quindi le prossime puntate…

Mediazione: una nuova interessante ordinanza del Tribunale di Pavia

Il Mediatore deve verbalizzare “quale mediazione” ha svolto nel primo incontro onde valutare se è stata effettivamente svolta; inoltre, per quanto riguarda l’onere di presentare l’istanza di mediazione in caso di opposizione a d.i., dovrebbe essere il Giudice a valutare caso per caso e a indicare quale sia la parte che deve adempiere.

 

Ancora un interessante provvedimento del Tribunale di Pavia, in persona del dott. Giorgio Marzocchi, non nuovo ad interventi importanti in materia di mediazione, in cui vengono ribaditi con adeguata motivazione alcuni principi ormai acclarati, e ne vengono proposti altri, quale l’interpretazione relativa all’onere di presentazione dell’istanza di mediazione in caso di opposizione a d.i., questione come sappiamo ancora piuttosto dibattuta.

Il caso Si tratta, appunto, di un’opposizione a d.i., in cui il Giudice, ai sensi dell’art. 5, co, 2, del D.lgs. 28/10 (2. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione) ha esercitato il potere conferitogli dalla legge e, dopo attenta valutazione della mediabilità della questione in ballo, ha inviato le parti in mediazione. Ricordiamo, al riguardo, che il Giudice può effettuare tale scelta anche al di fuori delle materie cosiddette “obbligatorie”, ma che quando invia le parti in mediazione, diviene per esse un obbligo presentare la relativa istanza e come stabilito ormai da moltissimi provvedimenti, partecipare personalmente ed attivamente alla procedura.

Nel caso in esame, prima di aggravare le parti delle di una prova testimoniale delegata, da essi richiesta, il Giudice ha considerato lo stato dell’istruzione, la natura della causa e il comportamento delle parti, rilevando che esse avevano già tentato di definire amichevolmente la lite, e ha statuito che fosse opportuno svolgere un tentativo di definizione amichevole con una procedura di mediazione, anche alla luce degli elementi emersi dall’istruttoria svolta. Di conseguenza, non si è trattato di una decisione presa solo per un estremo tentativo, ma di una scelta ben ponderata, effettuata dopo aver valutato tutti gli elementi previsti dal citato co. 2 e la possibilità che effettivamente la mediazione possa avere buon esito.

Proprio perché ha effettuato detta valutazione, il Giudice non si è limitato ad inviare le parti in mediazione; dapprima, ha ricordato che il tentativo non può considerarsi come una semplice formalità (come ancora accade, anche se in misura sempre minore), da assolversi con la sola partecipazione dei difensori all’incontro preliminare informativo, proprio perché essi, sia in quanto legali sia in quanto mediatori di diritto, sono già ben informati del funzionamento della procedura di mediazione. Di conseguenza, ha poi ribadito che sarà necessaria la partecipazione delle parti personalmente, e la mediazione dovrà essere effettiva: in pratica, le parti devono essere presenti (concetto peraltro abbastanza scontato per chi sa cosa sia la mediazione e come funziona, dato che quello che interessa sono i veri interessi delle parti), assistite – non rappresentate – dai rispettivi difensori sia al primo incontro che a quelli successivi. Secondo l’ordinanza, quindi, da questo si deduce sia che il legale in sede di mediazione obbligatoria (come lo è questa del caso in commento), non può sostituire la parte rappresentandola, ma deve limitarsi ad assisterla, sia che la parte assente personalmente deve giustificare la sua assenza al mediatore al fine di consentirgli, eventualmente, di rinviare l’incontro.

L’ordinanza passa poi a distinguere le ipotesi in cui il primo incontro sia meramente informativo, da quella in cui invece durante detto incontro – come spesso accade nella pratica comune – si abbia invece una discussione del tutto simile ad una mediazione vera e propria, con esposizione delle rispettive posizioni negoziali, incontri separati ed un’effettiva ricerca di una composizione amichevole del conflitto. È chiaro, secondo l’autorevole provvedimento in commento, che in caso di verbale negativo redatto nel primo caso, cioè con la semplice indicazione dell’avvenuto incontro e della volontà di iniziare la procedura, la condizione di procedibilità non potrà dirsi assolta; al contrario, sarà necessario che il mediatore verbalizzi, oltre alla presenza delle parti e ai loro eventuali poteri, anche quale parte dichiari di non volere o non potere proseguire la mediazione e quali siano gli eventuali ostacoli oggettivi che impediscano la prosecuzione della mediazione.

La condizione di procedibilità, quindi, potrà dirsi avverata solo se il primo incontro si sia sostanziato in un tentativo di mediazione vero e proprio, e per far questo il mediatore dovrà verbalizzare, oltre a quanto detto, quale tipo di attività vi sia stata nel corso del primo incontro, ossia se ci si è fermati all’informazione o se si è entrati nel merito. Solo in questo modo il magistrato sarà in grado di valutare se sia stata superata la condizione di procedibilità o meno.

Infine, il provvedimento del Tribunale di Pavia affronta l’ormai annosa questione relativa all’onere di presentazione dell’istanza di mediazione in caso di opposizione a d.i. Come noto, la Suprema Corte, con la sentenza n. 24629 del 3 dicembre 2015, aveva gravato di tale onere l’opponente, stabilendo che in caso di mancato esperimento del tentativo di mediazione, l’opposizione sarebbe stata dichiarata improcedibile e il decreto ingiuntivo sarebbe divenuto definitivo. Il contrasto, però, non si è affatto definito con questa pronuncia, perché molta giurisprudenza di merito, opportunamente citata nel provvedimento in commento, ha invece posto a carico dell’opposto, in quanto attore sostanziale, l’onere dell’avvio della mediazione, pena la dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto.

Per il Tribunale di Pavia, invece, si apre una nuova interessante posizione interpretativa. Infatti, il Giudice premette che in linea generale si conforma all’orientamento della posizione della Suprema Corte, che condivide anche lo scrivente, dato che appare più credibile una soluzione che oneri chi ha veramente interesse a che il giudizio di opposizione non divenga improcedibile. Poi aggiunge, ed è questa l’interessante novità, di ritenere possibile che, per le caratteristiche del giudizio, sia il magistrato a poter scegliere discrezionalmente, caso per caso, quale parte debba essere onerata dell’avvio della mediazione. Questa interpretazione consentirebbe di attribuire certezza ad entrambe le parti sulle conseguenze, sul decreto ingiuntivo opposto (ferma restando l’improcedibilità del giudizio di opposizione) dell’inottemperanza all’ordine del Giudice, superando l’attuale incertezza interpretativa.

Applicando tale interessante principio, del quale avremo modo di verificare in futuro l’applicazione da parte di altri Tribunali, nel caso in esame, valutata approfonditamente la questione, il Giudice ha posto l’onere a carico della parte opposta, precisando che la mediazione possa essere avviata anche dalla parte opponente, e naturalmente ricordando la necessità dell’effettiva presenza delle parti e del reale svolgimento del tentativo; ha poi statuito che, in caso di mancato avvio della mediazione attiva, la domanda giudiziale sarà dichiarata improcedibile, e il decreto ingiuntivo revocato, mentre in caso di mancata partecipazione saranno applicate le sanzioni previste dall’dall’art. 8, co. 4-bis, D.Lgs. 28/2010 e dell’art. 116 co. 2, c.p.c.; ha poi invitato la parte più diligente ad allegare l’ordinanza agli atti della mediazione, in modo che il mediatore ne abbia conoscenza, e possa regolarsi di conseguenza nella verbalizzazione, invitandolo, visti gli artt. 8, co. 4-bis, D. Lgs. 28/2010, 116, co. 2, 91 e 96 cpc, a verbalizzare, in caso di primo incontro meramente informativo, quale parte dichiari di non poter iniziare la mediazione e quali ostacoli oggettivi ne impediscono l’avvio e in caso di primo incontro non meramente informativo invitandolo a dare atto che il primo incontro ha avuto natura di mediazione vera e propria. Infine, ha rinviato la causa per la verifica dell’esito della procedura di mediazione tramite dell’esame del verbale completo degli incontri di mediazione, invitando le parti a produrlo.

trib-pavia-26-09-2016