Mediazione e opposizione a decreto ingiuntivo: il tribunale di firenze va in senso contrario alle sezioni unite

Nell’ormai annosa questione relativa all’onere di presentazione dell’istanza di mediazione in caso di opposizione a decreto ingiuntivo (nel momento della discussione sulla revoca o sulla concessione della provvisoria esecuzione), segnaliamo una recentissima sentenza del Tribunale di Firenze che va in senso opposto alla nota Sez. Unite 19596 del 2020.

Le Sezioni Unite avevano stabilito che <<nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo>>. In sostanza, al termine di un elaborato ragionamento, poneva a carico dell’opposto, in quanto attore sostanziale, l’onere di depositare l’istanza di mediazione, con l’importante conseguenza che, in caso di mancato assolvimento dell’onere, il procedimento di opposizione veniva dichiarato improcedibile, ma soprattutto il decreto ingiuntivo veniva a decadere.

Al contrario, la sentenza del 23 marzo 2021 del Tribunale di Firenze (scaricabile qui dopo l’articolo) assegna l’onere di depositare l’istanza di mediazione all’opponente, compiendo il ragionamento contrario, con la conseguenza, molto più grave di quella prevista in caso contrario, della definitiva esecutorietà del d.i. opposto.

Secondo il Tribunale di Firenze, il D. Lgs. 28/10 si limita a rilevare che l’attivazione della mediazione delegata è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, senza tuttavia individuare le
conseguenze dell’inosservanza dell’ordine del giudice. “In ipotesi quale quella in esame, secondo l’opinione giurisprudenziale che si ritiene di condividere (Trib. Torino, sez. I, 22 luglio 2019, n. 3670. Cfr. Cass. civile, sez. III, 03.12.2015, n. 24629; Trib. Bologna, sez. II, 08.03.2018, n. 769; Trib. Roma, sez. XVI, 02.10.2017),
qualora si verta in ambito di opposizione a decreto ingiuntivo, la domanda che diviene improcedibile è la domanda formulata con l’atto di citazione in opposizione (ed eventualmente con la comparsa di risposta o con comparse di terzi) e, conseguentemente, in ossequio ai principi processuali propri di tale procedimento speciale, ai quali del resto la normativa in tema di mediazione non deroga espressamente, nel caso di improcedibilità del giudizio di opposizione, come nel caso di relativa estinzione, gli effetti del decreto ingiuntivo vengono definitivamente a consolidarsi (art. 653 c.p.c.).
Opinare diversamente, ritenere cioè che la mancata instaurazione del procedimento di mediazione conduca alla revoca del decreto ingiuntivo, si porrebbe infatti in contrasto rispetto alle regole processuali proprie del rito, in quanto si porrebbe in capo all’ingiungente opposto l’onere di coltivare il giudizio di opposizione per garantirsi la salvaguardia del decreto opposto, in contrasto con l’impostazione inequivoca del giudizio di opposizione come giudizio eventuale rimesso alla libera scelta dell’ingiunto.
Peraltro, sul piano degli effetti concreti, ciò condurrebbe ad un risultato opposto rispetto a quello, deflattivo per il sistema giudiziario, che l’istituto della mediazione si propone di raggiungere, imponendo ad una parte (l’opposto) che già è munita di un titolo (il decreto ingiuntivo) che si consolida in caso di estinzione del giudizio e che può ritenersi non interessata alla prosecuzione della lite, di attivarsi anche laddove l’altra parte (l’opponente), non si dimostri più interessata all’esito della stessa, come spesso del resto avviene in caso di opposizioni dilatorie, in seguito all’emissione dei provvedimenti di cui agli artt. 648 e 649 c.p.c. Inoltre, in seguito alla revoca del decreto opposto per l’inosservanza dell’onere di attivare la mediazione, con tutta probabilità la causa di merito verrebbe riproposta, con aggravio del sistema giudiziario
“.

Applicando questo ragionamento, ha dichiarato l’improcedibilità dell’opposizione e contestualmente, la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo. Facile immaginare che parte opponente, in virtù del principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite, ricorrerà in appello per la riforma della sentenza.

Aspettiamo quindi le prossime puntate…

La mediazione conviene anche alle banche

Come noto, nel progetto di legge di riforma del processo civile, è previsto che vengano eliminate dalle materie sottoposte al tentativo di mediazione (in realtà al primo incontro) quella bancaria e quella relativa alle successioni ereditarie e allo scioglimento di comunioni in generale.

La “colpa” delle prime è di non funzionare; mentre la “colpa” delle seconde è di funzionare troppo bene, dato che vantano un ampio tasso di successo. Non è dato di sapere cosa dovrebbe accadere per le mediazioni bancarie, mentre le seconde (che funzionano benissimo, tanto che spesso si riesce anche a recuperare il rapporto personale tra le parti, grazie all’esperienza di mediatori appositamente formati e costantemente aggiornati), dovrebbero essere affidate a Notai e custodi giudiziari i quali, evidentemente sforniti della necessaria esperienza e non per colpa loro del tutto impreparati nelle fondamentali tecniche di negoziazione, dovrebbero limitarsi a redigere un progetto di divisione e a sottoporlo all’approvazione delle Parti. Queste, naturalmente, nella stragrande maggioranza dei casi lo rifiuteranno, sia perché non avrebbero avuto necessità dell’intervento di un terzo per redigerlo (e quindi non si sarebbero rivolte a questi nuovi “mediatori”), sia perché un asettico progetto di divisione non tiene conto né dei reali interessi delle Parti, né di quelle che sono le emozioni delle stesse, fondamentali in questa materia, e che solo un bravo mediatore riuscirà a far emergere e controllare.

Avrò modo di tornare sull’argomento relativo a questa seconda tipologia di materie, e sui motivi per cui è indispensabile che rimangano nell’ambito della mediazione; oggi vorrei però affrontare, grazie allo spunto che mi ha offerto la bravissima collega e amica Alessandra Grassi, su quanto converebbe anche alle Banche affrontare le controversie in mediazione.

Già in situazioni normali, infatti, per gli istituti di credito rivolgersi al Tribunale, in caso di sofferenze bancarie, significa praticamente perdere tempo e denaro, tanto che spesso questi crediti vengono ceduti a delle aziende che li acquistano, a valori molto inferiori a quelli reali, per cercare di recuperarne almeno una parte, e che spesso concludono accordi a cifre nettamente più basse rispetto a quelle del credito originario.

L’alternativa, come detto, è quella di rivolgersi al Tribunale, con costi importanti e tempi praticamente indefinibili, e con la possibilità (sempre più rilevante) di avere poi un titolo pressoché inutile, poiché ineseguibile per il fallimento o la liquidazione delle persone giuridiche e l’incapienza del patrimonio delle persone fisiche.

A maggior ragione, questa problematica si sta acuendo in questo momento drammatico, in cui la chiusura delle attività disposta ormai da un anno dalle autorità, sta sottraendo liquidità alle imprese (da quelle più piccole a quelle più grandi), con le relative problematiche anche per i rapporti bancari. E secondo il modestissimo parere di chi scrive, gli effetti di queste chiusure indiscriminate devono ancora svilupparsi nel loro modo più grave.

Peraltro, le stesse Banche dovrebbero rendersi finalmente conto, particolarmente in questo lungo e martoriato periodo, di avere un’importantissima funzione sociale, cioè quella di collaborare con le imprese e le famiglie per superare questa gravissima crisi, e che non verrà certamente realizzata mettendole in difficoltà, o facendo fallire (o chiudere) le attività, o pignorando i beni a persone che già non possono lavorare da mesi- Anche perché, in questo modo, si viene a ridurre sensibilmente il numero di possibili clienti delle banche, che in un futuro, una volta superata questa terribile fase, potrebbero decidere di ricorrere al credito bancario per riprendere le loro attività o per iniziarne di nuove.

Quale soluzione potrebbe esserci, quindi, in alternativa a quanto sopra accennato? L’unica soluzione praticabile è quella della mediazione, che potrebbe dare (e spesso dà) ottimi risultati se avviata direttamente dalle Banche, senza attendere che la situazione debitoria del cliente sia ormai irrecuperabile. Come dice la bravissima Alessandra Grassi, “le banche devono necessariamente abbandonare la logica della mera contrapposizione rispetto al creditore inadempiente”; anche perchè spesso, in questo tremendo momento storico, questi non ne ha alcuna colpa.

Portarlo ad una “soluzione” che tale non è, cioè l’esecuzione nei suoi confronti, non ha molto senso, sia perché spesso non porta ad un risultato utile, sia perchè “uccide” quello che, con un buon accordo, potrebbe essere ancora, e per anni, un buon cliente.

Ricordiamo che la procedura di mediazione, oltre ad avere dei costi irrisori, ha una serie di vantaggi importanti:

  • il costo, notevolmente più basso rispetto a quello di un procedimento giudiziario;
  • il credito di imposta di 500 euro in caso di accorso;
  • la rapidità: nel termine massimo di tre mesi si arriva ad una risoluzione della questione, con un verbale che costituisce titolo esecutivo, del tutto equivalente a una sentenza;
  • la riservatezza: nel caso delle banche, ogni trattativa fa storia a se, e il contenuto dell’accordo non può essere rivelato a terzi;
  • l’ambiente, dato che il mediatore (professionista formato e aggiornato costantemente, terzo imparziale) incontra le parti in un ambiente informale ma confortevole, e le mette a suo agio, senza limiti di tempo e senza che nelle stanze delle trattative vi siano altre persone se non quelle direttamente coinvolte;
  • la possibilità, per chi deposita l’istanza di mediazione, di scegliere l’organismo di mediazione presso il quale depositare l’istanza, in modo tale da investire della questione quello che offre le maggiori garanzie di professionalità;
  • la possibilità di svolgere la mediazione interamente online, con ulteriore risparmio di costi e tempi;
  • la possibilità, nel caso in cui non si riesca a trovare un accordo, di chiedere al mediatore di formulare una proposta, che spesso si rivela risolutiva;
  • infine (e questo è veramente un elemento da non sottovalutare), la possibilità di chiedere all’organismo di nominare un Consulente Tecnico in Mediazione, che a costi notevolmente inferiori e in tempi molto più rapidi rispetto al Tribunale, fornisca una perizia indipendente, spesso molto importante per definire la questione.

Tutti questi elementi consentono alle Banche di risolvere rapidamente questioni importanti ma anche di livello economico minore (ma sempre molto importanti per le Parti), in modo rapido ed efficace; ma soprattutto, con la mediazione, si può salvaguardare il rapporto, e far sì che l’odierno debitore, invece di subire danni irreparabili, rimanga un cliente affezionato, che in futuro usufruisca nuovamente del sistema bancario.

Per maggiori informazioni: www.adrcenter.com, organismo iscritto al n. 1 dell’apposito Registro presso il Ministero della Giustizia.

La mediazione delle controversie in ambito bancario e finanziario

dell’avv. Paolo Fortunato Cuzzola – In Italia, a partire dal 20 marzo 2011, anche chi ha investito denaro presso una banca o un intermediario finanziario, ottenuto un fido o utilizzato servizi, insoddisfatto del risultato e ritenendosi leso in un suo diritto, prima di adire le vie legali dovrà esperire un tentativo obbligatorio di mediazione davanti ad un organismo accreditato presso il Ministero della Giustizia.

In precedenza, il Legislatore era già intervenuto nella materia dei contratti bancari e finanziari attraverso l’art. 29 della Legge n. 262/05 (c.d. “Legge sul risparmio”) che ha introdotto l’art. 128-bis del T.U.B. che istituisce “procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari”, demandando al C.I.C.R. (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio), sentita la Banca d’Italia, la determinazione dei criteri di svolgimento delle procedure conciliative.

Successivamente il C.I.C.R., con delibera n. 275 del 28 luglio 2008, sentita la Banca d’Italia, ha fissato i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie e ha istituito l’Arbitro Bancario Finanziario.

Inoltre il Legislatore ha successivamente istituito, attraverso il D.Lgs. n. 179/07, anche il Sistema di conciliazione e arbitrato presso la Consob, con funzioni di amministrazione dei procedimenti per la risoluzione delle controversie tra intermediari ed investitori diversi dai clienti professionali aventi ad oggetto la violazione da parte di questi degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza nei rapporti contrattuali con gli investitori (art. 2, comma 1, D.Lgs. 179/07).

L’affastellarsi in Italia  di vari metodi stragiudiziali di risoluzione delle controversie in campo finanziario è  dipeso dal fatto che nel corso degli anni il legislatore ha disseminato l’ordinamento di norme contenenti tentativi di conciliazione (obbligatori o volontari) e solo nel 2010 ha formulato una disciplina organica, con una abrogazione molto parziale di quella precedente.

Attualmente, in virtù del combinato disposto degli artt. 2, 3 e 5 del D.Lgs 28/2010, nel comparto delle controversie bancarie e finanziarie, sono disciplinati sette diversi metodi di soluzioni stragiudiziali:

–          Il reclamo;

–          La negoziazione paritetica;

–          L’Ombudsman giuri-bancario;

–          La Camera arbitrale e di conciliazione presso la Consob;

–          L’Arbitro Bancario Finanziario;

–          La mediazione amministrata (D.Lgs. 28/2010 e DM 180/2010);

–          Osservatori del credito presso le Prefetture.

Ci sono, inoltre, le procedure relative ai prodotti multi-ramo (combinazione di contenuti assicurativi e finanziari).

Lo scenario, pertanto, si presenta affollato con il rischio di creare disorientamento nei confronti della mediazione.

Le soluzioni quindi sono molteplici, soprattutto in fase preconcorsuale, grazie alle innovazioni introdotte nell’ordinamento giuridico italiano dal 2005 al 2010 e alla notevole flessibilità delle tecniche di mediazione. Questa infatti, come più volte ricordato, non si basa su procedure formali, ma sull’ individuazione e l’analisi degli interessi. La gestione concreta dei purtroppo numerosi casi di crisi aziendali nel periodo che stiamo vivendo farà maturare una adeguata conoscenza di questi strumenti.

Consideriamo una controversia tra cliente e banca sul risultato di un investimento di denaro non andato a buon fine: il cliente afferma di non essere stato adeguatamente informato sui rischi dell’operazione, la banca sostiene il contrario; un giudice potrebbe condannare la banca (se la ritenesse colpevole) a risarcire parte o tutto del danno (ed i rapporti col cliente risulterebbero completamente compromessi); un mediatore, lavorando sugli interessi di entrambe, potrebbe far comprendere loro che la concessione di un mutuo da parte dell’istituto di credito ad un tasso particolarmente contenuto risolverebbe la controversia (ed il rapporto commerciale rimarrebbe in piedi).

Ma l’utilizzo della mediazione nel comparto creditizio non si esaurisce in relazione alle controversie che si instaurano tra banca e cliente per la qualità dei servizi offerti oppure per gli investimenti effettuati. Un altro settore ad alto tasso di litigiosità, in cui si ricorre alla mediazione, riguarda il comparto recupero crediti, un argomento di particolare interesse economico per le banche dopo l’aumento dei crediti a sofferenza causati della grave crisi finanziaria. Ipotizziamo il caso di un cliente affidato da una banca che mostra obiettivi segni di pesantezza finanziaria, per cui l’istituto bancario desidera svincolarsi dal rapporto. Come unica possibilità offre alla controparte un piano di rientro, da ottemperare in un determinato numero di mesi. Ciò andrebbe ad oberare ulteriormente il dissesto finanziario dell’azienda stessa impedendole di superare l’empasse economica. In una procedura di mediazione invece le parti potrebbero accordarsi per un consolidamento del debito, magari assistito da adeguate garanzie, e una limitata operatività dei fidi a breve. Se dopo un periodo di circa sette od otto mesi le vendite dell’azienda riprendono a decollare, il rapporto banca/cliente, non interrotto, può ricevere nuovo vigore.

La mediazione, perciò, ha molteplici elementi a suo favore.

Sapranno le banche italiane cogliere questa ulteriore possibilità per migliorare i loro bilanci e preservare i rapporti commerciali con i clienti?

Avv. Paolo F. Cuzzola

Patrocinante in Cassazione, Mediatore Civile e Familiare, Mediatore Consob, Giudice Arbitro Responsabile Scientifico dell’Ente di Formazione Conciliazione.net.