Mediazione in modalità di videoconferenza: indispensabile un intervento legislativo

Con la riforma del D.lgs. 28/10 è previsto, per la mediazione in modalità di videoconferenza, l’obbligo di firma digitale per tutte le parti, persino quando qualcuna di esse è presente personalmente dinanzi al mediatore. Questo significa che, anche nel caso in cui una parte sia presente, il mediatore dovrà redigere il verbale digitalmente e inviarlo alle parti per la loro firma, sempre digitale.

E’ evidente l’impossibilità di mettere in atto questa norma, che pretende che da un giorno all’altro chi è a malapena in grado di riuscire a collegarsi, si doti di firma digitale e provveda a sottoscrivere il verbale in questo modo, escludendo (per motivi oscuri) la firma a mano anche dei presenti.

Per la negoziazione assistita, invece, con evidente disparità di trattamento, tale obbligo non è previsto; non solo, si prevede che ” Quando l’accordo di negoziazione è contenuto in un documento sottoscritto dalle parti con modalità’ analogica, tale sottoscrizione è certificata dagli avvocati con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata o avanzata, nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 82 del 2005” Il mancato inserimento di questa norma anche per la mediazione, oltre a configurare un’evidente disparità di trattamento tra le due procedure, rende difficilmente fruibile la mediazione in modalità di videoconferenza, mettendone a serio rischio l’utilizzo. E’ assolutamente necessario un intervento legislativo che estenda questa possibilità anche alla mediazione.

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Abbiamo pensato di offrire, come studio legale, la possibilità di un consulto legale (anche in materia di risoluzione alternativa delle controversie e negoziazione, anche per aziende) in video, prenotabile da questo link: https://calendly.com/lucatantalo/30min. L’incontro servirà per una prima valutazione della questione, o per una valutazione completa nei casi più semplici, e potrà essere preceduto dall’invio di documentazione per posta elettronica

NB Il consulto non è gratuito, e il costo andrà poi scalato da quello di un eventuale incarico.

Entro il 30 aprile la domanda per la rottamazione delle cartelle

Al via la nuova Definizione agevolata delle cartelle. Agenzia Riscossione ha pubblicato sul proprio sito internet le modalità e il servizio per presentare la domanda di adesione al provvedimento introdotto dalla Legge di Bilancio 2023. La richiesta deve essere trasmessa in via telematica entro il 30 aprile 2023.
La Legge n. 197/2022 ha stabilito la possibilità di pagare in forma agevolata i debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti “Rottamazioni” che risultano decadute per mancati pagamenti. La Definizione agevolata consente di versare il solo importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora e l’aggio, mentre le multe stradali potranno essere estinte senza il pagamento degli interessi, comunque denominati, e dell’aggio. Sarà possibile pagare in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate in 5 anni. A coloro che presenteranno la richiesta di Definizione agevolata, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023 la comunicazione con l’esito della domanda, l’ammontare delle somme dovute ai fini della definizione e i bollettini di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di adesione.

Per consulenza e assistenza all’invio, scrivere a consulenza@studiotantalofornari.it, oppure inviare un messaggio all’account Whatsapp Business 0632609190

Qualcuno pensa che gli avvocati sono delle “p……”?

Mi scuso vivamente con i Colleghi e le Colleghe per il titolo volutamente forte, ma la frase ovviamente non è mia e mi ha colpito come una martellata. L’argomento è forte, ma secondo me è necessario parlarne per comprendere cosa i cittadini – almeno alcuni – pensano di noi e per un forte spunto di riflessione.

Prendo spunto da una conversazione con un caro amico, professionista dalle altissime qualità personali e lavorative, di grande cultura, avvenuta a cena qualche giorno fa.

La discussione è nata dalla notizia dell’avvenuta udienza, presso il Tribunale di Roma, tra un notissimo ex calciatore e la moglie, peraltro nemmeno relativa alla separazione, ma alla richiesta di restituzione di alcuni beni. Premetto che, non conoscendo i dettagli, ed essendo i due assistiti da bravissimi colleghi, non mi permetterei mai di esprimermi in merito.

Quello che mi interessa sottolineare è il pensiero del mio amico, che ripeto è persona degna della massima stima, personale e professionale, per quanto si impegna nel lavoro, per la sua bellissima famiglia e per tutto ciò che è riuscito a costruire da quando lavora, cioè da ormai oltre 30 anni, essendosi laureato molto velocemente e con un voto altissimo.

Ebbene, riferendosi al caso in esame, ma chiarendo che il suo è un riferimento generale, ha espresso un pensiero molto forte, pronunciando quel termine sgradevole. In sostanza, secondo lui e non riferendosi al caso in particolare, gli avvocati spesso preferiscono tirare avanti delle cause – sostanzialmente inutili – per anni, anziché trovare rapidamente un accordo, perché in questo modo guadagnerebbero di più, anche se sanno che in realtà non stanno facendo gli interessi dei loro assistiti.

Ho cercato disperatamente di spiegargli che questo non è vero, anche perché sappiamo tutti che ormai non è come una volta, quando si potevano chiedere svariati acconti durante una causa. Anche perché, ho cercato di ribadire, un cliente che avrà ottenuto un risultato, in tempi rapidi, sarà molto più portato a versare gli onorari dovuti (peraltro, per la fase della mediazione, notevolmente aumentati dai nuovi parametri), ma lui ha insistito.

E’ possibile che ancora, al giorno d’oggi, vi siano Colleghi che la pensano come il mio amico sostiene? Che non comprendono che gli interessi dell’assistito sono sopra a tutto, e che ormai la fase della lite a tutti a costi non porta alcun vantaggio? Mi è venuto in mente, in effetti, un notissimo Collega che, durante le pause di una complicata mediazione, continuava a ripetermi (senza farsi sentire dalla sua assistita) che lui non voleva fare alcun accordo, pur rendendosi conto della posizione debole della sua cliente, perchè la causa era per lui più conveniente. Ma cosa succederà quando si arriverà a sentenza? Verrà utilizzata la solita scusa del giudice che non ha letto le carte o che non le ha capite?

Personalmente, non voglio più sentire queste offese. Vorrei che nessuno pensasse della mia amata categoria cose così brutte a causa di atteggiamenti di pochi, ma dannosi per tutti. E’ assolutamente indispensabile, come ho imparato in 25 anni di professione, capire che la via dell’accordo, della pacificazione, è quasi sempre l’unica percorribile, in qualsiasi materia, a meno di rarissimi casi che debbono essere decisi da un Giudice (e anche su questo ci sarebbe molto da dire). La negoziazione (diretta ma soprattutto attraverso la mediazione) è l’unica pratica che porta a creare valore, e non a distruggere. E questo, per tornare in argomento, porterà anche ad un rispetto maggiore per l’avvocato che, come dice anche la Suprema Corte, deve capire che la nuova figura dell’avvocato negoziatore, con le sue nuove competenze, può solo portare a risultati migliori per tutti. Anche per chi, giustamente, deve essere pagato: perché un assistito soddisfatto lo farà più volentieri, e in caso di necessità (non solo per una lite, ma anche per prevenirla) sarà più portato a rivolgersi a chi gli ha risolto rapidamente un problema. Ed è l’unico modo per non far più pensare a nessuno cose orribili come quella detta dal mio amico.

“L’Italia è un Paese morto”. Basta con questo vittimismo!

Raramente mi avventuro, in questo blog, in questioni che non riguardino strettamente il diritto. Ma, in questi giorni, parlando con amici, colleghi, parti in mediazione e chiunque altro, ho sentito dire tante volte una frase, che mi torna sempre in testa, spesso impedendomi addirittura di prendere sonno, e con cui sono sempre meno d’accordo. La frase incriminata è la seguente: “l’Italia è un Paese morto”.

Ebbene, più ci penso e più questa rassegnazione mi fa rabbia. Ho avuto modo, negli ultimi tempi, di girare il nostro meraviglioso Paese in lungo e in largo, osservando le nostre bellissime città, i nostri splendidi borghi con tutta l’arte che il mondo ci invidia, ma soprattutto parlando con tante persone e osservandole attentamente.

Il primo luogo comune da sfatare è quello relativo al fatto che gli italiani non avrebbero voglia di lavorare. Questo è assolutamente falso: i miei connazionali lavorano molto di più di alcuni nostri “amici” che fanno parte di quella Unione Europea che non ha più nulla di quella di De Gasperi, e che invece ci vorrebbero sottomessi a loro (ricordo che nel 1992, quando qualcuno si inventò “Mani Pulite” eravamo la quinta potenza industriale al mondo, ed evidentemente a qualcuno questo non è andato bene). Faccio un esempio banale: a Roma, che è la mia città natale ed è ancora il centro principale dei miei interessi lavorativi insieme a Milano, da quanti anni non esiste più la pausa pranzo? Da quanti anni i negozi sono aperti per dodici o più ore, e i liberi professionisti (sacrificando vita familiare e personale), ne lavorano anche di più?

Quale Paese al mondo ha la nostra genialità, le nostre piccole, medie e grandi imprese (quelle che Prodi e i suoi successori non hanno regalato ai francesi)? Quale Nazione può vantare, pur in assenza quasi totale di infrastrutture (abissale, in questo senso, la differenza tra Nord e Sud), e in presenza di lacci, lacciuoli e tasse usuraie, un’imprenditorialità come la nostra, una voglia di continuare ad aprire nuove attività (anche semplici negozi), pur in questo quadro?

E allora, non facciamo il gioco di chi vorrebbe l’Italia – Paese pieno di assolute eccellenze, anche a livello di Università – una Nazione piena di gente rassegnata, che pensa solo a mandare i figli all’estero perché qui non vi sono possibilità. Le possibilità si creano. Naturalmente, e mi auguro che sia arrivato veramente il momento di una svolta, il merito va premiato, e quell’orribile meccanismo delle raccomandazioni (in cui, peraltro, Paesi che vorrebbero darci delle lezioni eccellono) va frenato in tutti i modi. E l’imprenditore va aiutato, con sgravi fiscali, aiuti a fondo perduto (il cui utilizzo controllare poi rigorosamente), non considerato come un delinquente, un evasore.

Resistiamo alla tentazione di lasciarci andare: siamo il Paese con il più grande patrimonio artistico al mondo (senza contare tutte le opere rubate da inglesi e francesi), il Paese che ha avuto Roma, il Paese della Ferrari, di Valentino, di Luxottica, di migliaia di imprenditori geniali. Non ci rassegniamo, non ci arrendiamo a chi vorrebbe l’Italia schiava di Nazioni che non hanno nulla, ma proprio nulla, più di noi. Costruiamo un futuro migliore per i nostri figli, e non costringiamoli a lasciare l’Italia.

Il negoziatore professionista e la sua utilità

Si va facendo sempre più strada la figura del negoziatore. E’ incredibile come privati e aziende possano ottenere risultati insperati, in termini di vantaggi economici e pratici, affidandosi ad un esperto di tecniche di negoziazione, in grado di garantire al suo cliente nelle trattative per i contratti, le controversie e quant’altro, degli esiti di molto superiori al costo del consulente. Tra l’altro, si tratta di una vera e propria scienza, il cui studio mi appassiona da anni e che non finisce mai di sorprendermi. #negoziazione #trattative #contratti #controversie #consulenza

Per informazioni: consulenza@studiotantalofornari.it

Un totem…da abbandonare!

Un totem – in antropologia – è un’entità naturale o soprannaturale che ha un significato simbolico e al quale ci si sente legati per tutta la vita. Il termine deriva dalla parola ototeman, usata dal popolo dei nativi americani Ojibway. È qualcosa di sacro, a cui non ci si affeziona e a cui non si riesce a rinunciare.

Perché questa definizione? È presto spiegato.

Anche io sono un avvocato, oltre a esserne figlio e fratello. E lo sono orgogliosamente. Chi ha avuto (sfortunatamente per lei o per lui) modo di conoscermi o di leggermi, sa anche che ormai da parecchi anni ho deciso di ampliare le mie competenze, dedicandomi allo studio e alla pratica della negoziazione e delle procedure di risoluzione alternativa delle controversie, in particolare della mediazione.

In questa veste, grazie alla famiglia di Adr Center, primo organismo italiano, ho avuto modo di svolgere, quale mediatore, ormai quasi quattromila procedure di mediazione, con esiti molto spesso positivi e con grande soddisfazione per tutti, oltre a quella che ritengo essere, per me, un’importante crescita professionale e personale.

Ebbene, durante le mediazioni che ho condotto, mi capita spesso di avere a che fare con un “avversario”, che non è uno dei problemi che cerchiamo di risolvere o una delle parti, ma un documento, che per alcuni colleghi avvocati è un vero e proprio intoccabile totem.

Quando ho iniziato la Professione (bei tempi, gli avvocati erano rispettati e pagati), mi è stato insegnato che, prima di tutto, a verbale di udienza avrei dovuto scrivere la sacra frase: “…il quale impugna e contesta le deduzioni e conclusioni avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto”. Anche se, per ipotesi assurda, non le avessi nemmeno lette. Poi, nella stessa udienza e nelle successive, avrei dovuto verbalizzare tutto ciò che ritenessi importante, senza dimenticare nulla, con la conseguenza di verbali lunghissimi, e qualche volta anche difficili nella comprensione. Comunque, melius abundare quam deficere.

Se questo è doveroso in udienza, o comunque fa parte delle nostre consolidate abitudini, in mediazione la faccenda è completamente diversa, e purtroppo il totem va abbandonato.

Premetto che lo stesso Ministero della Giustizia ci ha più volte ricordato che i verbali della procedura di mediazione devono essere, al massimo, due: il primo, in cui si dice se le parti hanno deciso di proseguire la mediazione o meno (e che quindi, in quest’ultimo caso, rimane l’unico). Il secondo, in cui si dice se le parti hanno trovato l’accordo o no. Se non lo hanno trovato, non potrà contenere riferimenti a quanto emerso durante la procedura, in ossequio alla riservatezza che la permea.

Il d.lgs. 28/10 parla di verbale solo quando si riferisce all’accordo, o al mancato accordo (ma solo in seguito al rifiuto della proposta del mediatore).

Mi riferisco all’art. 11 (“Conciliazione”) al quale fa poi anche riferimento il D.lgs. ogni qual volta parli di verbale:

1. Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo medesimo. Quando l’accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all’articolo 13.

2. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l’accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

3. Se è raggiunto l’accordo amichevole di cui al comma 1 ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L’accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l’indicazione della proposta; il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore da’ atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

5. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell’organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono

Allo stesso modo, il DM 180 (come aggiornato) non fa alcun riferimento a verbali “intermedi”.

Quindi, se il quadro normativo è questo, perchè chiedere (anzi, qualche volta pretendere, minacciando debolissime segnalazioni al Ministero) di inserire dichiarazioni, valutazioni, offerte, impegni delle controparti a fare cose per poi sfruttare il tutto in giudizio?

Se la ratio della riservatezza è invece quella di consentire ad un giudice, in caso di mancato accordo, di valutare a mente libera senza essere influenzato da eventuali comportamenti (e qui si aprirebbe un altro fronte enorme di cui parlare) che avrebbero fatto fallire la mediazione, e se la stessa normativa parla chiaramente di verbale di accordo o di mancato accordo, perché insistere con atteggiamenti che servono solo a far inasprire i rapporti, nel tentativo di assegnare a qualcuno le responsabilità del mancato accordo? Non è questo lo spirito della mediazione: ma, purtroppo, abbiamo ancora molto da imparare.

La Mediazione non è un processo!

Anche per colpa di un legislatore che tende a processualizzare qualsiasi cosa, molti colleghi (sempre di meno, fortunatamente) tendono a scambiare la procedura di mediazione per un processo. In realtà, in mediazione non si va per cercare di dare la responsabilità ad una parte, ma solo per cercare un accordo, che spesso si trova ma a volte no, senza che sia colpa di qualcuno (forse di qualche mediatore, ma questo è un altro discorso). In questi casi, proprio per il motivo a cui ho accennato, è inutile chiedere di verbalizzare come se si fosse in udienza.

Peraltro, uno dei principi cardine della mediazione è quello della riservatezza, tanto che l’avvocato che depositi un verbale in giudizio (come voleva fare un collega pochi giorni fa), nel tentativo proprio di addossare delle responsabilità alla controparte, è passibile di procedimento disciplinare.

Riaperti i termini per chi è decaduto dalle rottamazioni

La commissione Bilancio del Senato ha approvato l’emendamento al decreto sostegni ter con cui il Governo riapre i termini per chi è decaduto della pace fiscale. Dopo la prima mini riapertura prevista dal decreto sostegni bis (Dl n. 146/2021) che aveva fissato al 31 dicembre 2021 il termine per saldare le rate scadute della pace fiscale, il nuovo correttivo approvato al Senato in questo modo rimette in corsa i numerosissimi contribuenti (oltre 500 mila) che non hanno saldato il conto con le rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio.

Con il nuovo articolo 10 bis del “sostegni ter” inserito con l’emendamento approvato, viene riscritto il calendario delle scadenze entro le quali può essere effettuato, senza perdere i benefici della definizione agevolata, il versamento delle rate della rottamazione-ter e del saldo e stralcio in scadenza negli anni 2020 e 2021. Inoltre, allla luce delle nuove date si spostano anche i termini per i versamenti delle rate in scadenza nel 2022. Ecco i nuovi termini per rientrare nella pace fiscale:

• entro il 30 aprile 2022, le rate in scadenza nell’anno 2020;

• entro il 31 luglio 2022, le rate in scadenza nell’anno 2021;

• entro il 30 novembre 2022, le rate in scadenza nell’anno 2022.

Anche alle nuove scadenze della rottamazione ter e del saldo e stralcio si applica la deroga ai mini ritardi. La norma prevede che sono ritenuti validi ai fini della definizione agevolata i tardivi pagamenti effettuati entro cinque giorni dalla scadenza. Inoltre, con l’emendamento vengono estinte le procedure esecutive eventualmente avviate a seguito della decadenza dalla rottamazione ter e dal saldo e stralcio avviate in questi tre mesi in cui i contribuenti decaduti dalla pace fiscale sono stati chiamati a saldare i propri debiti maggiorati degli interessi e delle sanzioni. Allo stesso tempo il correttivo precisa che restano definitivamente acquisite e non sono ripetibili le somme, relative ai debiti definibili ai sensi delle predette disposizioni agevolative, eventualmente già versate a qualunque titolo anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni ter, ossia il 27 gennaio.

Per maggiori informazioni: consulenza@studiotantalofornari.it

Il valore aggiunto della mediazione

Ha più senso coltivare una causa di sfratto nei confronti di una società che svolge attività alberghiera, in difficoltà per il Covid, con conseguente chiusura, licenziamenti, mancati incassi del canone e impossibilità di recupero del credito per la società proprietaria dell’immobile, oppure trovare un ottimo accordo in mediazione che consenta di proseguire l’attività e di spalmare il debito (con una riduzione concordata) nel corso degli anni, con un pagamento di una discreta parte subito, in modo tale che anche la proprietaria possa avere liquidità?

Questo è quello che intendiamo per “valore aggiunto” della mediazione: individuare e soddisfare al meglio i veri interessi delle parti, e non portarle in cause che spesso non portano ad alcun risultato, ma che soprattutto finiscono con la “morte” di una, se non di tutte, con la conseguenza di fallimenti e licenziamenti.

Non per nulla qualcuno (la prof.ssa Lucarelli) parla anche di “funzione sociale della mediazione”

Ecco cosa facciamo ogni giorno, sia come mediatori che come avvocati, in Adr Center!