Nasce “La Nuova Giustizia Civile”: da metà novembre on-line e da gennaio anche in cartaceo.

Nasce “La Nuova Giustizia Civile” (http://lanuovagiustiziacivile.com/) , una rivista che toccherà a 360 gli aspetti della giustizia civile, dal processo ad altre sfere quali i sistemi ADR.

La rivista offrirà un ampio ventaglio di contributi scientifici di altro livello, con commenti a sentenza, articoli e interventi di taglio pratico, per l’utilizzazione diretta da parte dei giuristi ed il loro aggiornamento.

Si tratta quindi di un approccio moderno e il più possibile completo per venire incontro alle esigenze del professionista del futuro, con un occhio di riguardo ai giovani avvocati.

L’editore PE PRIMICERI EDITORE, già esperto nel campo dell’editoria giuridica ha deciso un piano di diffusione della rivista la quale sarà distribuita sia on-line che cartacea.

Da metà novembre fino a metà gennaio 2014 il sito internet della rivista (lanuovagiustiziacivile.com) sarà ad accesso libero. Tutti gli articoli, sentenze e materiale pubblicato sarà consultabile gratuitamente.

Dal 15 gennaio 2014, col nascere dell’edizione cartacea e la pubblicazione del primo numero, anche la versione on-line diverrà a pagamento.

Sarà possibile pre-abbonarsi ad una o a entrambe le versioni a prezzi vantaggiosi.

Per informazioni é possibile contattare l’editore all’indirizzo info@primicerieditore.it

Mediazione: il sottosegretario Ferri conferma l’avvio dei controlli (da Il Sole 24ore)

Il Sole 24 Ore – 08 novembre 2013

Articolo di Valentina Maglione

Sono partiti i controlli sugli organismi di mediazione. Il ministero della Giustizia ha infatti inviato nei giorni scorsi i primi ispettori presso le sedi delle strutture autorizzate a gestire la procedura di mediazione tra le parti.

Sono partiti i controlli sugli organismi di mediazione. Il ministero della Giustizia ha infatti inviato nei giorni scorsi i primi ispettori presso le sedi delle strutture autorizzate a gestire la procedura di mediazione tra le parti. E nelle prossime settimane sarà fissato il programma delle ispezioni che saranno effettuate nel 2014. Lo annuncia il sottosegretario alla Giustizia, Cosimo Ferri, che spiega anche che le verifiche seguiranno due canali: saranno fatte sia a campione, sia sulla base delle segnalazioni arrivate agli uffici. Le verifiche arrivano all’indomani del ritorno della mediazione come «condizione di procedibilità delle cause civili». Infatti, il passaggio obbligatorio dal mediatore prima di rivolgersi al giudice per una serie di controversie è stato inizialmente introdotto a marzo 2011 (dal Dlgs 28/2010) ma è stato poi bloccato a dicembre 2012 dalla Corte costituzionale. Fino al Dl del fare (69/2013) che, dallo scorso settembre, ha fatto tornare la mediazione obbligatoria. Il vincolo perle parti di rivolgersi a un conciliatore ha fatto impennare il numero degli organismi di mediazione (arrivati a 1009) e degli enti di formazione per i mediatori (oggi 403). Una crescita che finora è andata avanti di fatto senza controlli, anche se si tratta di strutture iscritte nei registri tenuti dal ministero della Giustizia e che devono rispettare una serie di requisiti. In particolare, il Dm 180/2010 ha stabilito che, per ottenere l’iscrizione al registro, è necessario che gli organismi di mediazione abbiano un’adeguata capacità finanziaria e organizzativa e una polizza assicurativa di importo non inferiore a 500mila euro. Inoltre, sono necessari il rispetto dei requisiti di onorabilità dei soci e degli amministratori, la trasparenza amministrativa e contabile dell’organismo e le garanzie di indipendenza, imparzialità e riservatezza nello svolgimento della mediazione. Sono previsti poi alcuni requisiti per i mediatori (che non possono essere meno di cinque): tra l’altro, devono avere almeno una laurea triennale o, in alternativa, essere professionisti iscritti a un Albo; e devono possedere una formazione ad hoc e seguire un aggiornamento biennale, con anche la partecipazione, come tirocinanti, a 20 mediazioni svolte presso organismi iscritti. Si tratta di requisiti che possono essere autocertificati (tranne la polizza, che va presentata in copia). Ora, gli ispettori verificheranno, spiega Ferri, «la reale corrispondenza della documentazione prodotta, attestante i requisiti, alla realtà fattuale». Tra i nodi c’è di certo quello del tirocinio, che manca a molti mediatori, visto il crollo delle procedure seguito alla sentenza della Consulta. Ma su questo punto non sono escluse aperture del ministero. Come anche sulle sanzioni per gli organismi senza requisiti: il Dm 180 prevede solo la sospensione e la cancellazione dal registro, ma potrebbero essere individuate penalità più morbide per le violazioni meno gravi.

Mediazione: per il Ministro sono state potenziate le attività amministrative per la gestione del settore.

5 novembre 2013 – Dall’intervento del guardasigilli Annamaria Cancellieri nel corso dell’incontro con il presidente della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo Dean Spielmann Strasburgo, Palais des Droits de l’Homme. Dal discorso della Cancellieri “L’adozione dell’istituto della mediazione, ormai pienamente introdotto nel nostro sistema e reso obbligatorio con la legge del 9 agosto 2013 – dopo una fase di stasi che si era avuta a seguito di una sentenza della Corte Costituzionale – ha avuto un nuovo slancio i cui risultati iniziano a essere evidenti. Confido che a breve potrà svolgere una funzione seriamente deflattiva del contenzioso giudiziario e proprio per questo ho provveduto a potenziare le attività amministrative finalizzate alla gestione del settore.”

Speriamo che queste dichiarazioni vengano seguite da fatti concreti al più presto.

Mediazione: il Movimento 5S presenta un’interrogazione sui controlli agli organismi

Atto Camera
Interrogazione a risposta in commissione 5-01303
presentato da
BONAFEDE Alfonso
testo di
Lunedì 28 ottobre 2013, seduta n. 106

BONAFEDE e COLLETTI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
l’Unione Europea, nella «Raccomandazione del Consiglio» sul programma nazionale di riforma 2013 dell’Italia, ha espresso le seguenti considerazioni: «Per migliorare il contesto in cui operano le imprese occorre completare la riforma della giustizia civile dando rapidamente attuazione alla riorganizzazione dei tribunali, abbreviando la durata eccessiva dei procedimenti e riducendo il volume dell’arretrato e il livello di contenzioso. A seguito della sentenza della Corte costituzionale dell’ottobre 2012 sulla mediazione, è necessario intervenire per promuovere il ricorso a meccanismi extragiudiziali di risoluzione delle controversie»;
con la conversione in legge del cosiddetto «Decreto del Fare», il 20 settembre 2013 è entrato in vigore un nuovo modello di mediazione sperimentale per quattro anni – diverso da quello precedente – in cui le parti sono chiamate a presenziare, insieme ai loro avvocati, ad un primo incontro gratuito davanti ad un mediatore per valutare le possibilità di concordare l’inizio della procedura di mediazione;
per il successo del ricorso alla mediazione è essenziale garantire ai cittadini organismi indipendenti e imparziali e mediatori professionali e competenti sotto l’attenta vigilanza del Ministero della giustizia come previsto dall’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 4, marzo 2010, n. 28. Diversamente vi è il rischio per il cittadino che il tentativo di mediazione divenga un nuovo balzello e una inutile perdita di tempo;
la trasmissione Report di lunedì 7 ottobre 2013 ha evidenziato che il Ministero della giustizia – così come ha dichiarato il sottosegretario Cosmo Ferri – in quattro anni di vigenza dell’istituto della mediazione non ha mai fatto un controllo sugli organismi di mediazione e sugli enti di formazione esistenti –:
se il Ministro interrogato non ritenga di dover dar corso a specifiche ispezioni ministeriali ed alla ristrutturazione del registro degli organismi di mediazione e degli enti di formazione al fine dell’indispensabile miglioramento della qualità del servizio offerto ai cittadini. (5-01303)

“DALLA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA ALLA MEDIAZIONE DEL FARE”, convegno del 16 ottobre a Roma

Convegno del 16 ottobre a Roma: “Dalla mediazione obbligatoria alla mediazione del fare”

Come affrontare al meglio la mediazione civile 2.0. Focus su alcune delle principali novità introdotte dal decreto del fare.

16 ottobre 2013 dalle 11 alle 14.
Corte di Appello di Roma – Sala Unità di Italia

Richiesti crediti formativi e deontologici
Iscrizioni aperte dal 1° ottobre – posti limitati

Locandina dell’evento: http://www.ilmediatorecivile.net/images/stories/file/locandina_convegno_16_ottobre.pdf

Chi viene investito fuori dalle strisce pedonali rischia il concorso di colpa. (Cass. 53399 del 5 marzo 2013)

Secondo la Suprema Corte, è vero che i conducenti delle auto devono consentire ai pedoni che abbiano cominciato l’attraversamento di completare il passaggio, ma la vittima che non abbia rispettato l’obbligo di dare la precedenza ai conducenti delle vetture attraversando fuori delle strisce, rischia quanto meno il concorso di colpa.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 5 febbraio – 5 marzo 2013, n. 5399
Presidente Berruti – Relatore Cirillo

Svolgimento del processo

1. In data ….. E..L. , mentre stava procedendo all’attraversamento di una strada al di fuori delle strisce pedonali, veniva investita da un’autovettura di proprietà degli eredi di ….. condotta nell’occasione da ……., riportando gravi lesioni personali.
A seguito di ciò, la L. citava in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, l’investitore e gli altri eredi di Sc.An. , nonché la s.p.a. HDI Assicurazioni, chiedendo il risarcimento dei danni.
Il Tribunale di Roma, con sentenza del 26 giugno 2002, dichiarava che l’incidente era da ascrivere nella misura del 70 per cento a responsabilità della L. e del rimanente 30 per cento a responsabilità di A..S. , condannando quest’ultimo e la società di assicurazione al pagamento della somma di lire 24.136.000, al netto del concorso di colpa.
2. Tale pronuncia veniva confermata dalla Corte d’appello di Roma, con sentenza del 16 dicembre 2008.
Osservava la Corte territoriale che dall’istruttoria svolta in primo grado erano emerse le seguenti decisive circostanze: 1) l’attraversamento era avvenuto in ora serale, in prossimità di una fermata di autobus e fuori dalle strisce pedonali, su di una strada a doppia corsia e priva di illuminazione, ossia in condizioni di “quasi totale oscurità”; 2) la L. era stata esitante nel completare l’attraversamento; 3) mentre alcune auto si erano fermate per favorire il passaggio dei pedoni, la macchina condotta dallo S. , in fase di sorpasso, era uscita dalla fila ed aveva investito la L. .
Doveva pertanto ritenersi, alla luce dell’art. 190, comma 5, del codice della strada, che la vittima non avesse rispettato l’obbligo di dare la precedenza ai conducenti delle vetture conseguente al fatto che l’attraversamento era avvenuto fuori delle strisce. Infatti, pur stabilendo l’art. 191, comma 2, cod. strada che, sulle strade prive di attraversamenti pedonali, i conducenti delle auto devono consentire ai pedoni che abbiano cominciato l’attraversamento di completare il passaggio, nella specie non era stato dimostrato che non vi fossero passaggi pedonali nel raggio di cento metri.
Allo stesso modo, però, il conducente investitore non aveva dimostrato di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, né di aver osservato le cautele necessarie in fase di sorpasso.
3. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma propone ricorso E..L. , con atto affidato ad un solo motivo.
Resiste con controricorso la società di assicurazione HDI.
Entrambe le parti hanno presentato memoria.

Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 190, comma 5, e 191, comma 2, cod. strada.
Rileva la ricorrente che il conducente dell’auto investitrice avrebbe violato, nella specie, numerose norme del codice della strada e che la responsabilità dell’incidente sarebbe da considerare integralmente a suo carico. La Corte d’appello, infatti, avrebbe errato nell’applicare l’art. 190, comma 5, anziché l’art. 191, comma 2, citato; in base a questa seconda disposizione, sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali, i conducenti delle autovetture devono consentire al pedone che ha intrapreso l’attraversamento di raggiungere il lato opposto della carreggiata in condizioni di sicurezza.
Nel caso in esame, quindi, lo S. avrebbe dovuto fermarsi per consentire alla L. – che aveva cominciato ad attraversare la strada – di giungere dall’altra parte.
2. Il motivo non è fondato.
La giurisprudenza di questa Corte ha affermato, anche nella vigenza del codice della strada precedente a quello oggi in vigore, che sul pedone che attraversi la strada al di fuori delle strisce pedonali grava l’obbligo di dare la precedenza ai veicoli (sentenze 23 agosto 1978, n. 3950, 21 gennaio 1982, n. 401, e 20 maggio 1993, n. 5732). Tuttavia, l’accertamento del comportamento colposo del pedone investito da un veicolo, quale che sia la gravità della colpa, non è stato ritenuto sufficiente per l’affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l’investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall’art. 2054, primo comma, cod. civ., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Pertanto, anche nel caso in cui il pedone, che intenda attraversare la strada, là dove manchino le strisce pedonali, ometta di dare la precedenza ai veicoli che sopraggiungono ed inizi l’attraversamento distrattamente, è configurabile una concorrente responsabilità del conducente il veicolo investitore, ove risulti che questi abbia tenuto una velocità eccessiva o, comunque, non adeguata alle circostanze di tempo o di luogo, e non abbia rallentato o non abbia arrestato la marcia del veicolo (così la sentenza 21 aprile 1995, n. 4490).
Analogamente – e, per così dire, specularmente – questa Corte ha riconosciuto che, in ipotesi di investimento di un pedone, se pure il conducente del veicolo investitore non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione di colpa che l’art. 2054, primo comma, cod. civ., pone nei suoi confronti, non è preclusa l’indagine, da parte del giudice di merito, in ordine al concorso di colpa del pedone investito, con la conseguenza che, allorquando siano accertate la pericolosità e l’imprudenza della condotta del pedone, la colpa di questi concorre, ai sensi dell’art. 1227, primo comma, cod. civ., con quella presunta del conducente (così, nella vigenza dell’odierno codice della strada, la sentenza 8 agosto 2007, n. 17397, confermata dalla recente pronuncia 13 marzo 2012, n. 3966).
In altre parole, è compito del giudice di merito valutare la sussistenza delle eventuali rispettive responsabilità, tenendo presente che l’accertamento della colpa del conducente investitore non esclude, di per sé, quella del pedone, così come la dimostrazione della colpa di quest’ultimo non consente di ritenere pacifica l’assenza di colpa del conducente.
3. La Corte di merito si è attenuta scrupolosamente a tali criteri, dei quali ha fatto corretta applicazione.
Con motivazione coerente e sostenuta da logica impeccabile essa ha evidenziato, da un lato, le numerose responsabilità della L. , colpevole di aver attraversato una strada a largo scorrimento in ora serale in condizioni di quasi totale oscurità e al di fuori delle strisce pedonali, per di più tenendo un andamento incerto; dall’altro, la Corte di merito ha evidenziato la responsabilità del conducente del veicolo investitore, il quale aveva effettuato un sorpasso di un gruppo di auto che avevano rallentato la propria marcia proprio per consentire l’attraversamento dei pedoni, in tal modo investendo l’odierna ricorrente nei pressi della fermata dell’autobus.
A fronte di simile ricostruzione non assume alcuna decisiva rilevanza la critica sollevata dalla ricorrente circa la necessità di fare applicazione dell’art. 191, comma 2, anziché dell’art. 190, comma 5, cod. strada, dal momento che le due disposizioni non sono fra loro antitetiche. La previsione secondo cui i pedoni “che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti” non è in contrasto con quella per cui sulle strade prive di attraversamenti pedonali “i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato l’attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza”; né può essere taciuto che la sentenza impugnata ha anche avuto cura di precisare che, nella specie, non era dimostrato il presupposto della mancanza di attraversamenti pedonali entro un raggio di cento metri (v. art. 190, comma 2, cod. strada).
La Corte d’appello, quindi, non ha fatto altro che procedere al riparto delle rispettive percentuali di colpa, sulla base di un corretto impianto logico-giuridico ed argomentativo. A fronte di simile motivazione le doglianze contenute nel ricorso si risolvono nel tentativo di ottenere da questa Corte di legittimità una nuova e non consentita ricostruzione dei fatti, finalizzata al raggiungimento di un esito più favorevole alla ricorrente.
4. Il ricorso, pertanto, è rigettato.
A tale esito segue la condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in conformità ai soli parametri introdotti dal decreto ministeriale 20 luglio 2012, n. 140, sopravvenuto a disciplinare i compensi professionali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.000, di cui Euro 200 per esborsi, oltre accessori di legge.

Preavviso di fermo: è competente il giudice del luogo di residenza del ricorrente (Corte di Cassazione, sez. VI Civile-2, ordinanza n. 17749/12)

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 25 settembre – 16 ottobre 2012, n. 17749

Presidente Goldoni – Relatore Bianchini

N. C., residente in B. (…) propose opposizione, innanzi al Tribunale di la Spezia, contro il preavviso di fermo amministrativo di una propria autovettura notificatole il 6 giugno 2008 a cura della spa Equitalia Sestri, agente per la riscossione per conto del Comune di Roma, in relazione al mancato pagamento di due cartelle esattoriali relative: una a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, l’altra a tributi ed imposte.

La C., con la sospensione del provvedimento di fermo, chiese l’annullamento delle cartelle esattoriali di cui riteneva non fosse stata dimostrata la tempestiva notifica. L’adito Giudice affermò la competenza territoriale del Giudice di Pace di La Spezia in ordine alle sanzioni amministrative mentre dichiarò la carenza di giurisdizione in favore delle Commissioni Tributarie per la restante parte.

Il Giudice di Pace di La Spezia, a sua volta, nel procedimento ritualmente innanzi a sé riassunto dalla C., si dichiarò territorialmente incompetente, indicando la competenza del Giudice di Pace di Roma, luogo ove era stata accertata la violazione del codice della strada e notificato il relativo verbale; riassunto il giudizio innanzi al quest’ultimo giudicante, lo stesso si è dichiarato non competente, indicando a sua volta il Giudice di Pace di La Spezia – competente in relazione al luogo di residenza della C. ed a quello di notifica alla medesima del provvedimento di fermo amministrativo – in ragione della inderogabilità della competenza territoriale del Giudice dell’esecuzione, a mente del combinato disposto degli artt. 615 c 27 c.p.c., tenuto conto della mancanza di una dichiarazione di residenza o di una elezione d i domicilio della parte istante nel Comune ove ha sede il giudice dell’esecuzione medesimo, a mente dell’art. 480, 111 comma, c.p.c..

Disposta la rinnovazione della comunicazione del provvedimento di elevazione del conflitto alle parti il P.M. ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto affermarsi la competenza del Giudice di Pace di La Spezia, per le ragioni poste a sostegno del provvedimento del Giudice remittente.

L’istanza di regolamento è fondata.

Va innanzi tutto sottolineata la ammissibilità del regolamento di competenza d’ufficio richiesto dal Giudice di Pace: a – in quanto l’art. 46 c.p.c. rende inapplicabili al giudizio davanti a tale giudice solo le norme concernenti il regolamento ad istanza di parte, ossia gli artt. 42 e 43 c.p.c., senza far riferimento al regolamento d ‘ufficio di cui al successivo art. 45 (Cass.5843/2006); b – in quanto la pur stringata esposizione del fatto contenuta nell’ordinanza, integrata dalla lettura del provvedimento declinatorio contro il quale è insorto il Giudice di Pace remittente (che costituisce pur sempre fonte di conoscenza acquisibile di ufficio, data la natura del vizio denunziato) era sufficiente a far valutare che il Giudice originariamente adito aveva ritenuto che la competenza territoriale inderogabile del giudice di pace romano si radicasse in relazione al luogo di elevazione della contravvenzione ex art. 22 L. 689/1981.

Ciò posto va sottolineato che l’opposizione al preavviso di fermo era finalizzata a far valere i vizi formali della cartella esattoriale, rispetto alla quale il fermo costituiva misura latu sensu cautelare, così che il ricorso cella C. si configurava come opposizione all’esecuzione forzata – sia pure nella sua fase prodromica di opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. – costituendo lo strumento necessario ad impugnare gli atti ad essa prodromici (vedi Cass. Sez. Un. n. 11087/2010 in merito all’autonoma impugnabilità del preavviso di fermo, cui adde, in merito all’equiparazione dell’opposizione a cartella esattoriale all’opposizione a precetto , anche ai fini della competenza territoriale: Cass. Sez. VI-2, ord. 8704/ 2011).

Ne risulta così confermata la competenza territoriale del Giudice di pace del luogo di residenza della C. in ragione della natura dell’opposizione dalla medesima posta in essere c del combinato disposto degli artt. 615, I comma, c.p.c.; 27 c.p.c. e 480, III comma c.p.c..

La causa andrà riassunta nel termine indicato in dispositivo innanzi al giudice dichiarato competente che provvederà anche sulle spese del presente procedimento.

Nulla per le spese trattandosi di regolamento d ‘ufficio e non avendo svolto difese le parti intimate.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione dichiara l a competenza del Giudice di Pace di La Spezia e ordina la riassunzione della causa innanzi a detto giudice entro 60 giorni dalla comunicazione, a cura della Cancelleria, della presente ordinanza.

Testata all’avversario? I genitori sono responsabili (Cass. 26200/11)

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 29 ottobre – 6 dicembre 2011, n. 26200

Presidente Amatucci – Relatore Vivaldi

Svolgimento del processo

P. e M.T. convenivano, davanti al Tribunale di Bologna, L. e G.N e N.P. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti da M.T., all’epoca minorenne, ad opera di L.N., anch’egli minorenne, per un incidente verificatosi durante lo svolgimento di una partita di calcio.

I convenuti, costituitisi, contestavano il fondamento della domanda.

Il tribunale, con sentenza del 16.6.2003, dichiarava che l’infortunio si era verificato per colpa esclusiva di L.N. condannandolo al risarcimento dei danni, e rigettava le domande risarcitorie nei confronti dei genitori esercenti la potestà sul minore, escludendone la responsabilità ai sensi dell’art. 2048 c.c.

Ad eguale conclusione perveniva la Corte d’appello che, con sentenza del 30.8.2008, rigettava l’appello proposto dai T.

Questi ultimi hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo illustrato da memoria.

Resistono con controricorso G.N. e N.P.

Motivi della decisione

Il ricorso è stato proposto per impugnare una sentenza pubblicata una volta entrato in vigore il d.Lgs- 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione; con l’applicazione, quindi, delle disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo I.

Secondo l’art. 366 bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo li descritto ed, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360, n. 1), 2), 3) e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Segnatamente, nel caso previsto dall’art. 360 n. 5 c.p.c., l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Se. Un. 1 ottobre 2007, n. 20603; Cass 18 luglio 2007, n. 16002).

Il quesito, al quale si chiede che la Corte di cassazione risponda con l’enunciazione di un corrispondente principio di diritto che risolva il caso in esame, poi, deve essere formulato in modo tale da collegare il vizio denunciato alla fattispecie concreta (v. Sez. Un. 11 marzo 2008, n. 6420 che ha statuito l’inammissibilità, – a norma dell’art. 366 bis c.p.c. – del motivo di ricorso per cassazione il cui quesito di diritto si risolva in un’enunciazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo od integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo).

La funzione propria del quesito di diritto – quindi –è quella di far comprendere alla Corte di legittimità, dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare (da ultimo Cass 7 aprile 2009, n. 8463; v. anche Sez. Un. ord. 27 marzo 2009, n. 7533).

Il ricorso rispetta i requisiti richiesti dall’art. 366 bis c.p.c.

Con unico motivo i ricorrenti denunciano la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2408 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.

Il motivo è fondato.

I criteri in base ai quali va imputata ai genitori la responsabilità per gli atti illeciti compiuti dai figli minori consistono, sia nel potere-dovere di esercitare la vigilanza sul comportamento dei figli stessi, sia anche, e soprattutto, nell’obbligo di svolgere adeguata attività formativa, impartendo ai figli l’educazione al rispetto delle regole della civile coesistenza, nei rapporti con il prossimo e nello svolgimento delle attività extrafamiliari (Cass. 13.3.2008 n. 7050; Cass. 20.10.2005 n. 20322; cass. 11.8.1997 n. 7459).

La norma dell’art. 2048 c.c. è costruita in termini di presunzione di colpa dei genitori (o dei soggetti ivi indicati).

In relazione al’interpretazione di tale disciplina, quindi, è necessario che i genitori, al fine di fornire una sufficiente prova liberatoria per superare la presunzione di colpa desumibile dalla norma, offrano, non la prova legislativamente predeterminata di non aver potuto impedire il fatto (e ciò perché si tratta di prova negativa), ma quella positiva di aver impartito al figlio una buona educazione e di aver esercitato su di lui una vigilanza adeguata, il tutto in conformità alle condizioni sociali, familiari, all’età, al carattere ed all’indole del minore (c. anche Cass. 14.3.2008, n. 7050).

Inoltre, l’inadeguatezza dell’educazione impartita e della vigilanza esercitata su di un minore, può essere ritenuta, in mancanza di prova contraria, dalle modalità dello stesso fatto illecito, che ben possono rivelare il grado di maturità e di educazione del minore, conseguenti al mancato adempimento dei doveri incombenti sui genitori, ai sensi dell’art. 147 c.c. (Cass. 7.8.2000 n. 10357).

Nella specie, non solo una tale prova liberatoria non è stata fornita, ma le modalità stesse del fatto sono tali da apparire suscettibili di essere interpretate come indice di un deficit educativo.

La sentenza non offre alcuna indicazione di una prova liberatoria fornita o richiesta dagli attuali resistenti; né una supposta mancata pronuncia sul punto è stata oggetto di rilievo da parte degli stessi in questa sede.

La ricostruzione del fatto operata dalla Corte di merito – come si ricava dalla sentenza impugnata – è del seguente tenore: «…il N., nel corso di una partita di calcio, ebbe a colpire con una violenta testata alla bocca il giocatore della squadra avversaria T. M. e ciò mentre il gioco era fermo e senza avere in precedenza subito un’aggressione da parte del T.».

Ora, in considerazione di questo accertamento in fatto – rilevante e non contestato -, la Corte si sarebbe dovuta porre il problema se un comportamento anomalo di tal genere, volontario e violento, in alcun modo giustificabile, per non essere stato neppure commesso durante una fase del gioco e nella concitazione del momento, ma a gioco fermo e deliberatamente, fosse indice di una educazione inadeguata rispetto ai dettami civili della vita di relazione e sportivi, la cui responsabilità – in difetto di una puntuale prova liberatoria – non poteva che ricadere presuntivamente sui genitori, venuti meno ai doveri sugli stessi incombenti ai sensi dell’art. 147 c.c..

Una corretta applicazione della norma dell’art. 2048 c.c. – sulla base delle considerazioni che precedono – avrebbe imposto un tale esame; ma di ciò non vi è traccia nella sentenza impugnata.

Erra, inoltre, la Corte di merito quando afferma «…Ne discende che in tale contesto non ha alcun rilievo l’educazione e la vigilanza spettante ai genitori in linea generale posto che gli stessi non avrebbero in alcun modo potuto intervenire nel corso della competizione sportiva per impartire direttive al figlio o comunque prevedere o impedire l’evento trattasi di un ambito del tutto escluso dal loro intervento, dovendosi il comportamento del N. attribuire in via esclusiva al soggetto stesso ben consapevole delle regole del gioco e del comportamento a cui avrebbe dovuto attenersi e che invece ha deliberatamente violato».

Nessun rilievo, infatti, acquista nell’economia della vicenda, né la impossibilità di intervento nel corso della competizione da parte dei genitori, né un dovere di vigilanza che, in questo caso, potrebbe ritenersi spettare agli organi sportivi.

Ciò che è rilevante è il difetto di un adeguato insegnamento educativo che ha permesso al minore di ritenere lecito od anche solo consentito – nell’ambito di un evento sportivo ed in assenza di una qualche giustificazione anche solo presunta – un comportamento così violento, impulsivo ed ingiustificato in danno di un altro minore, giocatore anch’egli.

Questa regola di diritto, d’altra parte, è il frutto di un bilanciamento di interessi contrapposti (balancing test) che, nel complesso giudizio sulla responsabilità per i danni ingiusti alla persona, intende allocare il rischio sul danneggiante, con le conseguenze indicate.

La sentenza impugnata è pertanto cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, affinché decida la controversia uniformandosi al seguente principio di diritto: Ai sensi dell’art. 2048 c.c., i genitori sono responsabili dei danni cagionati dai figli minori che abitano con essi, per quanto concerne gli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell’attività educativa, che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza, vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi ad operare.

Conclusivamente, il ricorso è accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione.

Le spese sono rimesse al giudice del rinvio.

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso. Cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione.

Così deciso in data 28 ottobre 2011 in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione

Il preavviso di fermo amministrativo è impugnabile davanti al Giudice di pace nei sessanta giorni dalla notifica (Cass. 22088/2011)

Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 30 settembre – 25 ottobre 2011, n. 22088

Presidente Petitti – Relatore D’Ascola

Fatto e diritto

F..S. con atto 23 settembre 2009 proponeva opposizione ex art. 22 L. 689/81 e 204 bis CdS avverso due verbali di accertamento di infrazioni stradali, recanti i numeri 5180 e 5256 del 2005, emessi dal Comune di Verzuolo.

Con lo stesso atto si opponeva al preavviso di fermo amministrativo notificatogli il 13 luglio 2009 presso l’abitazione materna.

Il giudice di pace di Saluzzo il 30 settembre 2009 dichiarava con ordinanza inaudita altera parte l’inammissibilità del ricorso del S..

Il giudice di pace rilevava la tardività dell’opposizione a sanzione amministrativa concernente i due verbali e la inammissibilità dell’opposizione al fermo amministrativo, perché da proporre con opposizione “agli atti esecutivi” entro cinque giorni e dunque perché anche essa era tardiva.

Il S. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di unico motivo.

Il Comune di Verzuolo e la G.E.C. spa, concessionaria per la riscossione, sono rimasti intimati.

Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio.

Il ricorso appare ammissibile e manifestamente fondato.

Quanto all’ammissibilità, giova chiarire che il provvedimento impugnato non solo è sostanzialmente emesso ai sensi dell’art. 23 comma primo L. 689/81, che prevede un provvedimento immediatamente ricorribile per cassazione (Cass. 28147/08), ma contiene esplicito avvertimento alla parte che “la presente ordinanza è ricorribile per cassazione”. Per il principio dell’apparenza (SU 402/11) è quindi in ogni sua parte non impugnabile con l’appello, ma con ricorso per cassazione.

Il ricorrente ha rilevato fondatamente che le opposizioni, se proposte in funzione recuperatoria del mezzo di impugnazione dell’atto amministrativo che la parte non abbia potuto proporre per un allegato vizio della notifica, devono essere proposte in un termine decorrente dalla data di notifica del primo atto con cui la parte è venuta a conoscenza del provvedimento originario. Detto termine era pertanto, nella specie, di sessanta giorni (art. 204 bis CdS) dalla notifica del preavviso di fermo amministrativo (Cass. 17312/07).

Altrettanto fondatamente il ricorrente rileva che l’opposizione al preavviso di fermo amministrativo, in quanto finalizzata a eccepire i vizi degli atti di accertamento presupposti, non aveva natura di atto di opposizione all’esecuzione forzata, ma di strumento necessario per impugnare i vizi di quegli atti. La deduzione collima con l’insegnamento delle Sezioni Unite (SU 11087/10), secondo le quali l’opposizione al preavviso di fermo amministrativo è rivolta contro un atto autonomamente impugnabile, in ogni caso funzionale a portare a conoscenza dell’obbligato una determinata pretesa dell’Amministrazione, rispetto alla quale sorge, ex art. 100 cod. proc. civ., l’interesse alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità’ sostanziale della pretesa.

In quella circostanza le Sezioni Unite hanno anche chiarito che la giurisdizione su controversie relative al fermo amministrativo di cui all’art. 69, sesto comma, del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 spetta al giudice al quale è attribuita la cognizione della controversia sul diritto che da detto fermo è cautelato, giacché sussiste uno stretto collegamento tra siffatta misura cautelare ed il diritto per la cui provvisoria tutela essa è concessa. Se ne inferisce, a maggior ragione, che anche il rito applicabile all’opposizione suddetta segue il rito previsto per la tutela sostanziale sottesa all’opposizione stessa.

Dunque nella fattispecie odierna si tratta del rito di cui alla legge 689/81, come integrato, in materia di violazioni al codice della strada, dall’art. 204 bis, che prevede il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell’atto, pienamente rispettato dall’istante, tenendo conto, come è d’uopo, della sospensione feriale dei termini.

In tal modo il Collegio conferma quanto già esposto nella relazione preliminare. Discende da quanto sopra l’accoglimento del ricorso.

La ordinanza impugnata va cassata e la cognizione rimessa ad altro giudice di pace di Saluzzo per lo svolgimento del giudizio di opposizione e la liquidazione delle spese di questo giudizio.

 P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la ordinanza impugnata e rinvia ad altro giudice di pace di Saluzzo, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Divorzi: per la Cassazione, in caso di famiglia di fatto (accertata giudizialmente) l’assegno di mantenimento va sospeso (Cass. 17195/2011)

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE I CIVILE

Sentenza 11 agosto 2011, n. 17195

Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente notificato, F.F. chiedeva dichiararsi, nei confronti della moglie L.P., la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con esclusione dell’assegno divorzile.

Costituitosi il contraddittorio, la L. dichiarava di non opporsi al divorzio, e chiedeva assegno per sè.

Il Tribunale di Roma, con sentenza non definitiva, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Con sentenza definitiva del 30 settembre – 6 ottobre 2005, rigettava la domanda di assegno della L., stante la stabile convivenza more uxorio di questa con altro uomo.

Proponeva appello avverso tale sentenza la L., ribadendo la richiesta di assegno per sè. Costituitosi il contraddittorio, il F. chiedeva rigettarsi l’appello.

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza 12 giugno – 20 giugno 2007, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, disponeva in favore della L. assegno mensile per l’importo di Euro 250,00.

Ricorre per Cassazione il F., sulla base di tre motivi.

Resiste, con controricorso, la L..

Il ricorrente ha presentato memoria per l’udienza.

 Motivi della decisione

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, nonchè vizio di motivazione in ordine alla stabile convivenza della L. con altro uomo, ciò che dovrebbe escludere la corresponsione di assegno divorzile a carico dell’ex coniuge.

Per una migliore intelligenza della problematica sollevata, va considerato che una convivenza stabile e duratura, con o senza figli, tra un uomo e una donna, che si comportano come se fossero marito e moglie, è stata volta a volta definita con espressioni diverse, quali concubinato, convivenza more uxorio, famiglia di fatto, la prima connotata negativamente, la seconda di valore neutro e la terza positivamente connotata. Si può addirittura ipotizzare una sorta di passaggio, almeno in parte anche in successione temporale, dall’uso di un’espressione all’altra, che si accompagna ad un corrispondente mutamento nel costume sociale.

La prima fase è anche l’unica che trova (o, meglio, trovava) un preciso riscontro normativo: il concubinato (una sorta di adulterio continuato) costituiva reato, nonchè causa di separazione per colpa.

La convivenza tra uomo e donna, come se fossero coniugi, rilevava soltanto come forma di sanzione – e condizione necessaria era ovviamente che uno dei conviventi fosse sposato – al fine di maggior difesa della famiglia legittima. La fase del concubinato volgeva al termine, dopo una nota sentenza della Corte Costituzionale (Corte Cost. n 167/1969) che cancellò tale ipotesi di reato.

In una diversa fase , nella quale l’espressione convivenza more uxorio andava gradualmente sostituendo quella di concubinato, prevaleva una sorta di “agnosticismo” dell’ordinamento nei confronti del fenomeno, derivante dalla mancata regolamentazione normativa di esso, e, con riferimento ai principii costituzionali, dall’art. 29 Cost., che soltanto “riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio”, disposizione ritenuta confermativa del disinteresse dell’ordinamento verso altri tipi di organizzazione familiare.

In una fase successiva, che si può collocare temporalmente alle soglie e successivamente alla riforma generale del diritto di famiglia, l’espressione “famiglia di fatto” comincia ad essere sempre più frequentemente accolta. Essa non indica soltanto il convivere come coniugi, ma individua una vera e propria “famiglia”, portatrice di valori di stretta solidarietà, di arricchimento e sviluppo della personalità di ogni componente, e di educazione e istruzione della prole. In tal senso, si rinviene, seppur indirettamente, nella stessa Carta Costituzionale, una possibile garanzia per la famiglia di fatto, quale formazione sociale in cui si svolge la personalità dell’individuo, ai sensi dell’art. 2 Cost. La riforma del diritto di famiglia del 1975, pur non contenendo alcun riferimento esplicito alla famiglia di fatto, viene ad accelerare tale evoluzione di idee: nella rinnovata normativa emerge un diverso modello familiare, aperto e comunitario, una sicura valutazione dell’elemento affettivo, rispetto ai vincoli formali e coercitivi, l’eliminazione di gran parte delle discriminazioni della filiazione naturale rispetto a quella legittima. E talora si ritiene attribuita rilevanza giuridica alla famiglia di fatto, in presenza di figli, con riferimento all’art. 317 bis c.c., ove si precisa che i genitori naturali, se conviventi, esercitano congiuntamente la potestà.

Nella specie, la Corte d’Appello accerta l’instaurazione di un rapporto stabile di convivenza della L. con altro uomo: questi ha dato un apporto notevole al menage familiare, mettendo a disposizione per la convivenza un’abitazione di (OMISSIS), proprietà di una s.r.l. di cui egli detiene il 99% delle quote, la coppia ha avuto due figli, in un breve lasso di tempo (2001 – 2003); durante la convivenza matrimoniale non erano nati figli.

Presume la Corte di merito che gli impegni connessi alla maternità ed all’accudimento dei bambini, ancora in tenera età, abbiano impedito “il collocamento nel mondo del lavoro della L.”;

Ritiene peraltro che, benchè la volontarietà di alcune scelte di vita della L. (l’instaurazione della convivenza, la nascita dei figli, etc.), non possa farsi ricadere sul coniuge, tuttavia la sperequazione dei mezzi di questa di fronte alle disponibilità economiche del F. – che già caratterizzavano il tenore di vita durante la convivenza matrimoniale – giustifichi la corresponsione di un assegno divorzile a carico dell’ex coniuge. l’argomentazione del Giudice a quo è palesemente erronea.

E’ vero che giurisprudenza consolidata di questa Corte (tra le altre, da ultimo, Cass. n 23968/2010) afferma che la mera convivenza del coniuge con altra persona non incide di per sè direttamente sull’assegno di mantenimento. E tuttavia, ove tale convivenza assuma i connotati di stabilità e continuità, e i conviventi elaborino un progetto ed un modello di vita in comune (analogo a quello che; di regola caratterizza la famiglia fondata sul matrimonio: come già si diceva, arricchimento e potenziamento reciproco della personalità dei conviventi, e trasmissione di valori educativi ai figli (non si deve dimenticare che obblighi e diritti dei genitori nei confronti dei figli sono assolutamente identici, ai sensi dell’art. 30 Cost. e art. 261 c.c., in ambito matrimoniale e fuori dal matrimonio), la mera convivenza si trasforma in una vera e propria famiglia di fatto (al riguardo, Cass., n. 4761/1993).

A quel punto il parametro dell’adeguatezza dei mezzi rispetto al tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale da uno dei partner non può che venir meno di fronte: all’esistenza di una famiglia, ancorchè di fatto. Si rescinde così ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale e, con ciò, ogni presupposto per la riconoscibilità di un assegno divorzile, fondato sulla conservazione di esso (v. s.u. 2 punto Cass. 2003 n. 11975).

E’ evidente peraltro che non vi è nè identità, nè analogia tra il nuovo matrimonio del coniuge divorziato, che fa automaticamente cessare il suo diritto all’assegno, e la fattispecie in esame, che necessita di un accertamento e di una pronuncia giurisdizionale. Come talora questa Corte ha precisato (al riguardo, tra le altre, Cass. n. 3503/1998), si tratta, in sostanza, di quiescenza del diritto all’assegno, che potrebbe riproporsi, in caso di rottura della convivenza tra i familiari di fatto, com’è noto effettuabile ad nutum, ed in assenza di una normativa specifica, estranea al nostro ordinamento, che non prevede garanzia alcuna per l’ex familiare di fatto (salvo eventuali accordi economici stipulati tra i conviventi stessi).

Va pertanto accolto il primo motivo di ricorso, assorbente rispetto agli altri, attinenti alla quantificazione dell’assegno e al regime delle spese processuali cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, che esaminerà il merito della causa, attenendosi ai principii suindicati e pure si pronuncerà sulle spese del presente giudizio di legittimità.

 P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri;

cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, che pure si pronuncerà sulle spese del presente giudizio di legittimità.