ANCORA A PROPOSITO DEI TERMINI PER L’ISCRIZIONE A RUOLO PER LE OPPOSIZIONI A D.I. ALLA LUCE DELLA SENTENZA DELLA CASSAZIONE N. 19246/10.

Come già noto, la  Corte di Cassazione  con la sentenza a sezioni unite  n. 19246,  depositata il 9 settembre 2010 ha stabilito  che  la previsione di cui al secondo comma dell’art. 645 c.p.c. è  da applicarsi in ogni caso e quindi il termine per l’iscrizione a ruolo delle opposizioni a decreto ingiuntivo  è comunque di cinque giorni, indipendentemente dalla eventuale scelta dell’opponente di dimezzare i termini in citazione. Le conseguenze di una simile giurisprudenza sono devastanti ed in linea con la tendenza a ridurre le cause pendenti ed in sostanza, alla decisione dello Stato di abdicare  a quella che è una delle sue primarie funzioni, cioè la Giustizia.

Il CNF ha già chiesto che venga promulgata una legge per bloccare gli effetti negativi che potrebbe avere la rigida applicazione di detto principio; intanto, segnaliamo il principio stabilito dall’ordinanza della Corte di Cassazione del 2 luglio 2010, che così recita:“allorché si assista, come nella specie, ad un mutamento, ad opera della Corte di cassazione, di un’interpretazione consolidata a proposito delle norme regolatrici del processo, la parte che si è conformata alla precedente giurisprudenza della stessa Corte, successivamente travolta dall’overruling, ha tenuto un comportamento non imputabile a sua colpa e perciò è da escludere la rilevanza preclusiva dell’errore in cui essa è incorsa”. Quanto alla possibilità di rimessioni in termini la stessa ordinanza precisa che il mezzo tecnico per ovviare all’errore, che è evidentemente ed oggettivamente scusabile è dato dal rimedio della rimessione in termini, previsto dall’art. 184 bis c.p.c., (ratione temporis applicabile), alla cui applicazione non osta la mancanza dell’istanza di parte, dato che, nella specie, la causa non imputabile è conosciuta dalla corte di cassazione, che con la sua stessa giurisprudenza ha dato indicazioni sul rito da seguire, ex post rivelatesi non più attendibili”.

Si suggerisce quindi, nel malaugurato caso in cui la sentenza 19246 venga pedissequamente applicata, di citare la suddetta ordinanza, di cui riportiamo di seguito la massima.

Potete trovare l’ordinanza integrale nell’apposita pagina (sentenze integrali).

 

Cassazione civile  sez. II (MASSIMA)
Data: 02 luglio 2010
Numero: n. 15811

CASSAZIONE CIVILE Ricorso in genere

PROCEDIMENTO CIVILE Rimessione in termini

Alla luce del principio costituzionale del giusto processo, va escluso che abbia rilevanza preclusiva l’errore della parte la quale abbia fatto ricorso per cassazione facendo affidamento su una consolidata, al tempo della proposizione dell’impugnazione, giurisprudenza di legittimità sulle norme regolatrici del processo, successivamente travolta da un mutamento di orientamento interpretativo, e che la sua iniziativa possa essere dichiarata inammissibile o improcedibile in base a forme e termini il cui rispetto, non richiesto al momento del deposito dell’atto di impugnazione, discenda dall’overruling; il mezzo tecnico per ovviare all’errore oggettivamente scusabile è dato dal rimedio della rimessione in termini, previsto dall’art. 184 bis c.p.c. ( “ratione temporis” applicabile), alla cui applicazione non osta la mancanza dell’istanza di parte, dato che, nella specie, la causa non imputabile è conosciuta dalla corte di cassazione, che con la sua stessa giurisprudenza ha dato indicazioni sul rito da seguire, “ex post” rivelatesi non più attendibili.

Attenzione ai termini per le opposizioni a d.i.!

Cassazione civile  sez. un,  09 settembre 2010, n. 19246

INGIUNZIONE IN MATERIA CIVILE (PROCEDIMENTO PER) Opposizione termini

Massima ufficiale:

Non solo i termini di costituzione dell’opponente e dell’opposto sono automaticamente ridotti alla metà in caso di effettiva assegnazione all’opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale, ma tale effetto automatico è conseguenza del solo fatto che l’opposizione sia sfata proposta, in quanto l’art. 645 c.p.c. prevede che in ogni caso di opposizione i termini a comparire siano ridotti a metà. Nel caso, tuttavia, in cui l’opponente assegni un termine di comparizione pari o superiore a quello legale, resta salva la facoltà dell’opposto, costituitosi nel termine dimidiato, di chiedere l’anticipazione dell’udienza di comparizione ai sensi dell’art. 163 bis, comma 3.D’altra parte, se effettivamente il dimezzamento dei termini di costituzione dipendesse dalla volontà dell’opponente di assegnare un termine di comparizione inferiore a quello legale, non si capirebbe la ragione per la quale, secondo la giurisprudenza di questa Corte, sono cumulati il dimezzamento che deriva dalla astratta previsione legale di cui all’art. 645 c.p.c. con quello che può discendere da un apposito provvedimento di dimezzamento di tali termini richiesto ai sensi dell’art. 163 bis, 3 comma. Infine, la diversa ampiezza dei termini di costituzione dell’opponente rispetto a quelli dell’opposto non appare irragionevole posto che la costituzione del primo è successiva alla elaborazione della linea difensiva che si è già tradotta nell’atto di opposizione rispetto al quale la costituzione in giudizio non richiede che il compimento di una semplice attività materiale, mentre nel termine per la sua costituzione l’opposto non è chiamato semplicemente a ribadire le ragioni della sua domanda di condanna, oggetto di elaborazione nella fase anteriore alla proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo, ma ha la necessità di valutare le allegazioni e le prove prodotte dall’opponente per formulare la propria risposta.

COMUNIONE E CONDOMINIO Assemblea dei condomini negli edifici impugnazioni e validita’

In materia di condominio, poiché la mancata convocazione all’assemblea costituisce vizio procedimentale, incidente sul processo formativo della volontà assembleare e da cui ha origine la semplice annullabilità della delibera, il condomino ricorrente che chieda l’annullamento ex art. 1137 c.c. non può limitarsi ad allegare di non aver ricevuto l’avviso, ma ha l’onere di dedurre e provare, in caso di contestazione, i fatti dai quali l’omessa comunicazione risulti, secondo i principi generali in tema di annullamento dell’atto, spettando al medesimo condomino ricorrente di provare l’elemento costitutivo dell’invalidità della deliberazione impugnata. La prova negativa dell’inosservanza dell’obbligo di convocazione può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo.

(Tribunale  Salerno  sez. I, 27 settembre 2010)

Per leggere l’intera sentenza, consultare l’apposita pagina (Sentenze Integrali)

Impugnazioni civili – Notificazioni agli eredi

Nel caso di notificazione dell’impugnazione di una sentenza a eredi di soggetto deceduto dopo l’udienza di discussione del precedente grado del processo, ma prima della ricezione della notifica, la notifica stessa, anche in sede rinnovatoria, deve essere effettuata impersonalmente e collettivamente agli eredi presso l’ultimo domicilio che il defunto aveva al tempo della morte ovvero può essere effettuata anche personalmente e individualmente a ciascun erede, purché nel luogo sopra indicato. La notifica dell’impugnazione effettuata presso il difensore costituito nel pregresso grado del giudizio e nel domicilio ivi eletto è nulla, ma se il destinatario si costituisce spontaneamente in giudizio il vizio di notifica viene sanato, in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo dell’atto, inapplicabile al solo caso di notifica inesistente.

Cassazione civile  sez. unite 18 giugno 2010,  n. 14699

Sentenza a Sezioni Unite sulle ordinanze del Prefetto….

Con la sentenza n. 1786 del 24 novembre 2009, depositata il successivo 28 gennaio 2010, la Suprema Corte a Sezioni Unite ha risolto un contrasto giurisprudenziale annoso, che vedeva due tendenze diametralmente opposte. Da una parte, la linea di molti Giudici di Pace ma anche di alcune sentenze di legittimità che escludeva la validità delle ordinanze prefettizie che rigettavano i ricorsi contro sanzioni amministrative per difetto di motivazione; dall’altra quella palesemente opposta, che ammetteva la validità di dette ordinanze, pur se prive di motivazione e di riferimento alle eccezioni proposte nel ricorso al Prefetto, purché nell’ordinanza vi fosse anche un vago richiamo alle controdeduzioni dell’organo accertatore.
La Suprema Corte ha risolto il contrasto, statuendo la validità delle ordinanze di rigetto anche in mancanza di motivazione e di riferimenti al caso specifico, stabilendo addirittura che esse sono valide persino in caso di mancata convocazione del ricorrente che ne avesse fatto richiesta. In compenso, ha statuito che (forse per una sorta di compensazione) il Giudice che venga adito per il ricorso contro l’ordinanza prefettizia ha il potere di entrare nel merito del ricorso originario, per valutarne la fondatezza, e quindi anche del verbale impugnato.