Incidenti e risarcimento: per la Cassazione si applicano sempre le tabelle del Tribunale di Milano (Cass. 12408/11)

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 25 febbraio – 7 giugno 2011, n. 12408
Presidente Preden – Relatore Amatucci

Svolgimento del processo

1.- Il 7.4.1992, nei pressi di Trani, il ventiquattrenne P.G., a seguito della collisione tra la vettura che conduceva ed un furgone del quale il conducente S..R. aveva perso il controllo su asfalto bagnato dalla pioggia, invadendo la corsia dell’opposto senso di marcia, riportò lesioni che ne provocarono l’invalidità permanente totale (grave tetraparesi spastica, turbe mnesiche, disordini del linguaggio, importanti turbe di tipo vegetale indotte da un grosso infarto cerebrale, che occupa quasi tutto l’emisfero di destra).
Definito con sentenza di patteggiamento del 26.1.1995 il procedimento penale instaurato a carico del R.   per lesioni colpose, il 24.7.1995 il P. agì giudizialmente per il risarcimento nei confronti della Norditalia Assicurazioni (assicuratrice del furgone per la r.c.a.) e del R.
Domandò che i convenuti fossero condannati:
– Norditalia, al pagamento di ulteriori L. 308.310.000 rispetto al massimale di 1 miliardo di lire versato il 27.10.1994;
– e il R.   al risarcirgli il danno residuo, quantificato in L. 1.347.875.000.
Entrambi i convenuti resistettero.
Con sentenza n. 303 del 1999 il tribunale di Trani rigettò la domanda sul rilievo che, dovendosi presumere il paritetico apporto causale colposo dei due conducenti in difetto dell’accertamento in concreto delle rispettive condotte, la somma già riscossa dal P.       fosse ampiamente satisfattiva, pur computando svalutazione ed interessi per il tempo intercorso tra sinistro e pagamento.
2.- La corte d’appello di Bari, decidendo sugli appelli di tutte le parti con sentenza n. 944 del 2005, ha bensì determinato nel 75% la percentuale di responsabilità del R. ma, riconosciuto nel minore importo di L. 955.999.420 la somma in tale frazione dovuta al P. a titolo di risarcimento del danno “biologico, morale e patrimoniale”, ha a sua volta ritenuto che quanto già ricevuto avesse estinto il suo credito complessivo.
3.- Avverso la sentenza ricorre per cassazione G.P. , affidandosi a due motivi.
Resiste con controricorso la Carige Assicurazioni s.p.a. (già Norditalia), che propone ricorso incidentale basato su un unico motivo.
Resiste con controricorso anche S..R., che a sua volta propone ricorso incidentale fondato su un unico motivo.
Il P. e la Carige hanno depositato memorie illustrative.

Motivi della decisione

1.- I ricorsi vanno riuniti, in quanto proposti avverso la stessa sentenza.
2.- Col primo motivo del ricorso principale il P. – denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2059 c.c., nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo costituito dalla sua responsabilità concorrente – si duole che la corte d’appello, pur dopo aver concluso che “certamente l’urto si verificò nella corsia di pertinenza del P., invasa dal R., che procedeva in senso inverso, dopo aver sbandato a causa del fondo stradale bagnato”, abbia tuttavia mantenuto l’affermazione di responsabilità del danneggiato, sia pur rideterminata nella misura del 25%, per non avere quegli offerto la prova che “il suo comportamento fu pienamente conforme alle norme di circolazione e di comune prudenza e che fece tutto il possibile per evitare il danno”.
2.1.- Il ricorso incidentale del R.   censura la sentenza per violazione dell’art. 2054 c.c. e per ogni possibile tipo di vizio della motivazione per aver ravvisato il maggior apporto causale colposo del medesimo in ordine alla verificatasi collisione tra i veicoli.
2.2.- Il primo motivo del ricorso principale è fondato ed è correlativamente infondato quello del R.  .
Correttamente il ricorrente si chiede “quale prova avrebbe dovuto offrire l’attore, quando è stato accertata inequivocabilmente l’invasione della corsia di marcia di sua competenza da parte di un veicolo privo di controllo per causa ragionevolmente imprevedibile”.
Il consolidato principio secondo il quale, in tema di scontro tra veicoli e di applicazione dell’art. 2054 c.c., l’accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non comporta di per sé il superamento della presunzione di colpa concorrente dell’altro (all’uopo occorrendo che quest’ultimo fornisca la prova liberatoria, ovvero la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle della comune prudenza, e di essere stato messo in condizioni di non potere fare alcunché per evitare il sinistro) non può essere inteso nel senso che, anche quando questa prova non sia in concreto possibile e sia positivamente accertata la responsabilità di uno dei conducenti per avere tenuto una condotta in sé del tutto idonea a cagionare l’evento, l’apporto causale colposo dell’altro conducente debba essere, comunque, in qualche misura riconosciuto.
La corte d’appello, infatti, dopo un’analitica, approfondita e niente affatto contraddittoria disamina, condotta dalla pagina 8 alla pagina 15 della sentenza, di tutti i molteplici e convergenti elementi che la avevano indotta a ricostruire come sopra indicato la dinamica del sinistro (elementi fra i quali è annoverata anche l’omessa richiesta di risarcimento da parte del conducente e proprietario dell’altro veicolo), ha concluso che “diversamente da quanto affermato dal giudice di prime cure può concludersi che certamente l’urto si verificò nella corsia di pertinenza del P., invasa dal R., che procedeva in senso inverso, dopo aver sbandato a causa del fondo stradale bagnato”.
Ha, tuttavia, quantificato nel 25% il presunto apporto causale colposo del P. per l’esclusiva ragione che egli non aveva tuttavia “provato che, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, il suo comportamento fu pienamente conforme alle norme sulla circolazione stradale e di comune prudenza e che fece tutto il possibile per evitare il danno”. Ma si tratta di frase di stile, priva di ogni anche solo ipotetico riferimento a ciò che sarebbe stato possibile fare e che non era stato fatto dal conducente che viaggiava sulla propria corsia, sicché l’applicazione dell’art. 2054 c.c. ha assunto l’impropria valenza di clausola limitativa della responsabilità piuttosto che di norma volta a sollecitare la cautela dei conducenti ed a risolvere i casi dubbi.
Ne consegue la cassazione della sentenza sul punto per violazione di legge, difettando i presupposti di fatto per affermare il concorso causale presunto della stessa vittima.
3.- Col secondo motivo sono dedotte violazione o falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 c.c., nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in punto di liquidazione del danno. Si duole in particolare il ricorrente:
a) che la corte d’appello, “in accoglimento dell’appello incidentale del R., si sia discostata dai parametri di liquidazione del danno generalmente adottati (ossia le cd. tabelle di Milano) in favore del criterio di calcolo del punto unico nazionale”;
b) che nulla sia stato riconosciuto per danno “esistenziale”.
c) che, in punto di liquidazione del danno patrimoniale da danno emergente, la corte d’appello abbia immotivatamente riconosciuto solo le spese mediche documentate escludendo gli esborsi futuri e, quanto al lucro cessante, che non abbia considerato i presumibili incrementi futuri dei guadagni che sarebbero derivati dalla perduta capacità lavorativa.
Sostiene, infine, che il riconoscimento del risarcimento del danno in misura superiore ad Euro 516.000,00 (n.d.e.: equivalenti al massimale di un miliardo di lire già versato) “non potrà che determinare la condanna della compagnia al pagamento degli interessi legali sul massimale dalla data di scadenza del termine di 60 giorni dalla costituzione in mora fino alla data del pagamento”.
3.1.- Va premesso che, se si verificasse quanto appena prospettato, si renderebbero applicabili i principi enunciati, tra le altre, da Cass. 8 luglio 2003, n 10715 e 13 ottobre 2009, n. 21628, in senso conforme all’assunto del ricorrente.
La doglianza (sub 3b) relativa al mancato riconoscimento del danno cd. “esistenziale” quale autonoma voce di danno è infondata alla luce di quanto chiarito da Cass., sez. un., 11 novembre 2008, nn. 26972, 26973, 26974 e 26975, cui s’è uniformata la giurisprudenza successiva.
Quelle relative alla liquidazione del danno patrimoniale emergente (di cui sub 3c) sono infondate poiché – a parte l’erronea affermazione della corte d’appello che le spese future non integrano un danno emergente (prime tre righe di pag. 21 della sentenza, che va sul punto corretta) – le ulteriori osservazioni della corte territoriale nel senso che l’appellante non aveva documentato ulteriori prevedibili interventi (le spese relative ai quali avrebbero potuto essere eventualmente richieste in separata sede) e che pensione di invalidità ed indennità di accompagnamento aliunde percepite erano già sufficienti a fronteggiare i costi da affrontare per un accompagnatore, integrano apprezzamenti di fatto tali da escludere la stessa sussistenza del danno patrimoniale intesa come conseguenza pregiudizievole di un evento effettivamente incidente sul patrimonio del danneggiato.
È invece fondata quella relativa alla liquidazione del lucro cessante da mancato reddito da lavoro, determinato in Euro 338.400, al lordo della quota del 25% da detrarre, “sulla base del reddito percepito dal danneggiato nel ’91, senza tenere conto di eventuali successivi incrementi incerti nell’an e nel quantum” (così la sentenza impugnata a pag. 21). La motivazione è effettivamente insufficiente ad escludere, sulla base delle nozioni di comune esperienza delle quali il giudice deve tener conto in quanto integranti una regola di giudizio (Cass. 28 ottobre 2010, n. 22022), che fosse possibile il ricorso alla presunzione in ordine all’incremento nel futuro dei guadagni di un agente di commercio di 24 anni.
3.2.- Va a questo punto esaminato il motivo di censura sub 3a.
La corte d’appello ha affermato: “le cd. tabelle milanesi non costituiscono criterio codificato per la liquidazione del danno biologico, pur venendo applicate in diversi tribunali. In particolare questa corte drappello non le utilizza, facendosi carico delle differenze oggettive riscontrabili tra le condizioni di vita a Milano e quelle locali, ditalché reputa maggiormente equo il criterio del calcolo di punto unico nazionale, elaborato attraverso la comparazione delle liquidazioni espresse da numerosi tribunali, equamente distribuiti tra nord, centro, sud e isole” (così la sentenza impugnata, a pag. 19, primo capoverso). Ha conseguentemente liquidato il danno biologico, in relazione all’epoca del fatto, nella sua interezza, in L. 604.000.000 (a fronte della somma di L. 932.875.000 che sarebbe risultata dall’applicazione delle tabelle milanesi), riconoscendo al danneggiato L. 453.000.000 (pari al 75%) e liquidando il danno morale spettantegli in 1/3 del predetto importo, dunque in L. 151.000.000.
3.2.1.- Conviene prendere le mosse dal preliminare rilievo che l’osservazione della giurisprudenza di merito mostra marcate disparità non solo nei valori liquidati a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da lesione dell’integrità psicofisica (e, a favore dei congiunti, da morte), ma anche nel metodo utilizzato per la liquidazione.
Taluni uffici giudiziari si avvalgono, infatti, del criterio equitativo puro, altri liquidano il danno in esame col sistema “a punto”, prevalentemente ricavato dalla media delle precedenti decisioni pronunciate in materia; alcuni liquidano unitariamente il danno non patrimoniale ed altri distinguono più voci; taluni pongono un tetto massimo ed uno minimo alla personalizzazione del risarcimento, altri non lo fanno.
Pure sul piano dei valori tabellari di punto si registrano divergenze assai accentuate, che di fatto danno luogo ad una giurisprudenza per zone, difficilmente compatibile con l’idea stessa dell’equità, nel senso che sarà appresso chiarito: accade, ad esempio, che ad un giovane macroleso invalido all’80% si possa riconoscere, in base alle diverse tabelle in uso ed indipendentemente dalla personalizzazione, un risarcimento che oscilla tra i 430.000 ed i 700.000 Euro; che per la morte di un figlio la forbice possa variare da 30.000 a 300.000 Euro; che alcuni tribunali attribuiscano maggior peso alla morte di un figlio rispetto a quella della moglie e che altri facciano il contrario.
Si tratta di un fenomeno che, incidendo sui fondamentali diritti della persona, vulnera elementari principi di eguaglianza, mina la fiducia dei cittadini nell’amministrazione della giustizia, lede la certezza del diritto, affida in larga misura al caso l’entità dell’aspettativa risarcitoria, ostacola le conciliazioni e le composizioni transattive in sede stragiudiziale, alimenta per converso le liti, non di rado fomentando domande pretestuose (anche in seguito a scelte mirate: cosiddetto “forum shopping“) o resistenze strumentali.
È noto che gli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private (di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209) dettano criteri per la liquidazione del danno biologico per lesioni da sinistri stradali, rispettivamente, di non lieve e di lieve entità, queste ultime concernenti i postumi pari o inferiori al 9% della complessiva validità dell’individuo; e che, mentre l’art. 139 ha ricevuto attuazione ed è stato, talora, analogicamente applicato alle lesioni derivate anche da cause diverse dalla circolazione stradale, non è stata per contro mai emanata la pur prevista “specifica tabella unica su tutto il territorio della Repubblica”, che avrebbe dovuto indicare (ex art. 138, primo comma, d. lgs. cit.) sia le “menomazioni all’integrità psicofisica comprese tra dieci e cento punti” che il “valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità, comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso”.
Nella perdurante mancanza di riferimenti normativi per le invalidità dal 10 al 100% e considerato che il legislatore ha comunque già espresso, quanto meno per le lesioni da sinistri stradali, la chiara opzione per una tabella unica da applicare su tutto il territorio nazionale, la Corte di cassazione ritiene che sia suo specifico compito, al fine di garantire l’uniforme interpretazione del diritto (che contempla anche l’art. 1226 cod. civ., relativo alla valutazione equitativa del danno), fornire ai giudici di merito l’indicazione di un unico valore medio di riferimento da porre a base del risarcimento del danno alla persona, quale che sia la latitudine in cui si radica la controversia.
Ciò sulla base delle considerazioni che seguono.
3.2.2.- Vanno anzitutto ribaditi i principi secondo i quali la liquidazione equitativa del danno può ritenersi sufficientemente motivata – ed è pertanto insuscettibile di sindacato in sede di legittimità – allorquando il giudice dia l’indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico seguito; e che essa è invece censurabile se sia stato liquidato un importo manifestamente simbolico o non correlato alla effettiva natura od entità del danno; o quando nella sentenza di merito non si dia conto del criterio utilizzato, o la relativa valutazione risulti incongrua rispetto al caso concreto, o la determinazione del danno sia palesemente sproporzionata per difetto o per eccesso.
Ma equità non vuoi dire arbitrio, perché quest’ultimo, non scaturendo da un processo logico-deduttivo, non potrebbe mai essere sorretto da adeguata motivazione. Affermare allora che la liquidazione equitativa è insindacabile a condizione che risulti congruamente motivata equivale ad ammettere che dell’equità possa darsi una giustificazione razionale a posteriori. Di conseguenza, il controllo in sede di legittimità del giudizio equitativo esige che preliminarmente si stabilisca quale sia la nozione di “equità” recepita dall’ordinamento nell’art. 1226 cod. civ..
Il concetto di equità ricorre in numerose norme del codice civile: oltre al già ricordato art. 1226 – che, come l’art. 2056, consente la liquidazione equitativa del danno quando non sia possibile provarne il preciso ammontare – l’art. 1374 include l’equità tra le fonti di integrazione del contratto, l’art. 1450 consente la riduzione ad equità del contratto per evitarne la rescissione, l’ultimo comma dell’art. 1467 permette la riduzione ad equità del contratto risolubile per eccessiva onerosità sopravvenuta, gli artt. 1733, 1748 e 1755 cod. civ. consentono di fissare secondo equità la misura della provvigione dovuta al commissionario all’agente ed al mediatore, gli artt. 2045 e 2047 attribuiscono alla vittima di illeciti causati in stato di necessità o dall’incapace il diritto ad un’equa indennità, gli artt. 2263 e 2500 quater fissano secondo equità la ripartizione dei guadagni e delle perdite nei confronti del socio d’opera nella società semplice e la quota spettante al socio d’opera nel caso di fusione societaria.
Il principio di equità è altresì richiamato da numerose, ulteriori disposizioni: così, l’art. 2, comma 2, lettera e), del menzionato codice del consumo riconosce il diritto “all’equità nei rapporti contrattuali” come diritto fondamentale del consumatore; l’art. 7, comma 1, d. lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 (sul ritardo di pagamento nelle transazioni commerciali) commina la sanzione della nullità all’accordo sulla data del pagamento o sulle conseguenze del ritardato pagamento che risulti “gravemente iniquo” in danno del creditore; l’art. 493 cod. nav. prevede l’erogazione di un indennizzo equitativo a chi abbia effettuato il salvataggio di persone in mare.
Dalle previsioni che precedono scaturisce un concetto di equità che racchiude in sé due caratteristiche.
La prima è l’essere essa uno strumento di adattamento della legge al caso concreto. La norma giuridica infatti, in quanto astratta, non può mai prevedere tutte le ipotesi concretamente verificabili: il che si designa con la tradizionale affermazione secondo la quale l’equità sarebbe la regola del caso concreto, individuata non attraverso un’interpretazione o estrapolazione del testo della legge, ma dello spirito di quest’ultima, inteso quale regola di adeguatezza della fattispecie astratta al caso sub iudice. Ma l’adattamento dell’ordinamento al caso concreto, attraverso la creazione di una regola ad hoc in difetto della quale pretese meritevoli di tutela resterebbero insoddisfatte (com’è per gli artt. 1226, 1374 e 2056 cod. civ.) non esaurisce il senso ed il contenuto della nozione di equità.
Essa – ed è la caratteristica che viene qui specificamente in rilievo – ha anche la funzione di garantire l’intima coerenza dell’ordinamento, assicurando che casi uguali non siano trattati in modo diseguale, o viceversa: sotto questo profilo l’equità vale ad eliminare le disparità di trattamento e le ingiustizie. Alla nozione di equità è quindi consustanziale non solo l’idea di adeguatezza, ma anche quella di proporzione. Lo attestano inequivocamente, tra gli altri, gli artt. 1450, 1467, 1733, 1748, 1755, 2045, 2047, 2263 e 2500 quater cod. civ.; che consentono tutti di ristabilire un equilibrio turbato, quindi una “proporzione” tra pretese contrapposte.
Così intesa, l’equità costituisce strumento di eguaglianza, attuativo del precetto di cui all’art. 3 Cost., perché consente di trattare i casi dissimili in modo dissimile, ed i casi analoghi in modo analogo, in quanto tutti ricadenti sotto la disciplina della medesima norma o dello stesso principio.
Equità, in definitiva, non vuoi dire soltanto “regola del caso concreto”, ma anche “parità di trattamento“. Se, dunque, in casi uguali non è realizzata la parità di trattamento, neppure può dirsi correttamente attuata l’equità, essendo la disuguaglianza chiaro sintomo della inappropriatezza della regola applicata.
Ciò è tanto più vero quando, come nel caso del danno non patrimoniale, ontologicamente difetti, per la diversità tra l’interesse leso (ad esempio, la salute o l’integrità morale) e lo strumento compensativo (il denaro), la possibilità di una sicura commisurazione della liquidazione al pregiudizio areddituale subito dal danneggiato; e tuttavia i diritti lesi si presentino uguali per tutti, sicché solo un’uniformità pecuniaria di base può valere ad assicurare una tendenziale uguaglianza di trattamento, ad un tempo sintomo e garanzia dell’adeguatezza della regola equitativa applicata nel singolo caso, salva la flessibilità imposta dalla considerazione del particulare.
3.2.3.-. La regola della proporzione, intesa quale parità di trattamento, è già stata affermata in numerose occasioni sia dalla Corte costituzionale che dalla Corte di cassazione, con riferimento alla liquidazione del danno biologico.
Nella motivazione della sentenza 14 luglio 1986, n. 184, la Consulta chiarì che nella liquidazione del danno alla salute il giudice deve combinare due elementi: da un lato una “uniformità pecuniaria di base”, la quale assicuri che lo stesso tipo di lesione non sia valutato in maniera del tutto diversa da soggetto a soggetto; dall’altro elasticità e flessibilità, per adeguare la liquidazione all’effettiva incidenza della menomazione sulle attività della vita quotidiana.
Il criterio della compresenza di uniformità e flessibilità è stato condiviso da questa Corte, la quale ha ripetutamente affermato che nella liquidazione del danno biologico il giudice del merito deve innanzitutto individuare un parametro uniforme per tutti, e poi adattare quantitativamente o qualitativamente tale parametro alle circostanze del caso concreto.
In definitiva la liquidazione equitativa dei danni alla persona deve evitare due estremi:
da un lato, che i criteri di liquidazione siano rigidamente fissati in astratto e sia sottratta al giudice qualsiasi seria possibilità di adattare i criteri legali alle circostanze del caso concreto (in questo modo l’ordinamento garantirebbe sì la massima uguaglianza, oltre che la prevedibilità delle decisioni, ma impedirebbe nello stesso tempo un’adeguata personalizzazione del risarcimento);
– dall’altro, che il giudizio di equità sia completamente affidato alla intuizione soggettiva del giudice, al di fuori di qualsiasi criterio generale valido per tutti i danneggiati a parità di lesioni (sarebbe, infatti, bensì teoricamente assicurata un’adeguata personalizzazione del risarcimento, ma verrebbe meno la parità di trattamento e, con essa, la prevedibilità dell’esito del giudizio, costituente uno dei più efficaci disincentivi alle liti giudiziarie).
Il conseguimento di una ragionevole equità nella liquidazione del danno deve perciò ubbidire a due principi che, essendo tendenzialmente contrapposti (la fissazione di criteri generali e la loro adattabilità al caso concreto), non possono essere applicati in modo “puro”. Il contemperamento delle due esigenze di cui si è detto richiede sistemi di liquidazione che associno all’uniformità pecuniaria di base del risarcimento ampi poteri equitativi del giudice, eventualmente entro limiti minimi e massimi, necessari al fine di adattare la misura del risarcimento alle circostanze del caso concreto.
Non sarebbe infatti possibile ritenere rispettata la regola di uguaglianza per il solo fatto che i criteri standard per la liquidazione del danno non patrimoniale risultino uniformi per le controversie decise dal medesimo ufficio giudiziario o dal medesimo giudice; e costituirebbe una contradictio in adiecto l’affermare che l’equità in linea di principio esige (anche) parità di trattamento e l’accettare poi che tale parità possa appagarsi di un’uniformità solo locale. La circostanza che lesioni della stessa entità, patite da persone della stessa età e con conseguenze identiche, siano liquidate – come sopra s’è rilevato – in modo fortemente difforme non può ritenersi una mera circostanza di fatto, come tale indeducibile al cospetto della Corte di cassazione e da questa incensurabile; deve, al contrario, apprezzarsi come violazione della regola di equità, per come sopra ricostruita, in quanto tale soggetta al giudizio di legittimità: come l’”equità-adeguatezza” costituisce esclusivo appannaggio del giudice di merito quale organo giudicante chiamato ad apprezzare tutte le peculiarità del caso concreto, sicché quell’apprezzamento è incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato, così spetta alla Corte di cassazione stabilire quali siano i criteri generali cui i giudici di merito devono attenersi nel loro delicato ufficio per far sì, da un lato, che l’equità non rischi di trasmodare in involontario arbitrio e, dall’altro, che cessi finalmente l’insopportabile disparità di trattamento tra cittadino e cittadino.
È dunque possibile affermare che:
a) intesa l’equità anche come parità di trattamento, non può essere sottratta al sindacato in sede di legittimità la corretta applicazione da parte del giudice del merito delle regole di equità di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., come sopra ricostruite;
b) il rispetto dei principi di adeguatezza e di proporzione di cui si è detto presuppone l’adozione di un parametro di liquidazione uniforme, che possa essere modulato a seconda delle circostanze del caso concreto;
c) poiché, ai sensi dell’art. 65 dell’Ordinamento giudiziario approvato con r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, è compito della Corte di cassazione assicurare l’esatta osservanza, “l’uniforme interpretazione della legge” e “l’unità del diritto oggettivo nazionale”, non esula dai suoi poteri-doveri quello di dettare i criteri necessari affinché sia garantita l’interpretazione uniforme delle menzionate disposizioni normative, riguardate come affermative anche del principio della parità di trattamento.
La correttezza della conclusione in ordine al potere della Corte di dettare valori medi di riferimento per la stima del danno alla persona a seguito dell’operata interpretazione dell’art. 1226 cod. civ. è avallata dall’art. 3 Cost. che, imponendo la parità di trattamento tra i cittadini, non consente interpretazioni della legge che quella parità violino proprio in materia di diritti fondamentali; dall’art. 32 Cost. che, proclamando solennemente la inviolabilità del diritto alla salute, non sarebbe coerentemente applicato se il ristoro del danno derivato dalla sua lesione ubbidisse a diversi criteri in relazione alla localizzazione del giudice competente; dal novellato art. 111, comma 2, Cost., volta che la prevedibilità delle decisioni giudiziarie, garantita dall’esistenza di un minimo comune denominatore dell’equità risarcitoria, è il principale strumento in grado di deflazionare il contenzioso, smorzando da un lato appetiti indebiti, dall’altro resistenze ingiustificate.
Questa Corte del resto, nella parte in cui ha ammesso, sia pure sotto il profilo del vizio di motivazione, che la liquidazione equitativa compiuta dal giudice di merito possa essere sindacata se incongrua e quindi “sproporzionata” rispetto al caso concreto, ha in qualche modo già riconosciuto quanto si è venuti fin qui dicendo; che, cioè, l’equità è anche “proporzione” e che non possono essere accettate liquidazioni equitative che si discostino da un minimo comune denominatore dell’equità risarcitoria (cfr., tra le tante, Cass. 12 dicembre 2008, n. 21191; 28 novembre 2008, n. 28407; 29 settembre 2005, n. 19171; 3 agosto 2005, n. 16225; 23 febbraio 2005, n. 3766; 21 maggio 1996, n. 4671).
3.2.4.- Va dunque stabilito quale il comune denominatore sia e, prim’ancora, se per i danni alla salute che abbiano causato soltanto postumi temporanei, ovvero postumi permanenti pari o inferiori al 9% della complessiva validità dell’individuo, si debba o no operare l’applicazione analogica dell’art. 139 del codice delle assicurazioni, dettato per il ristoro dei danni alla persona causati da sinistri stradali.
Tre linee di pensiero si contendono il campo.
La prima, favorevole all’applicazione analogica, si basa sul rilievo che tra lesioni derivanti dalla circolazione stradale e lesioni derivanti da altre cause non v’è altra differenza che il mezzo col quale le lesioni sono state inferte; e proclama tale differenza giuridicamente irrilevante, salva la valutazione di conformità della disposizione citata alla Costituzione nella parte in cui pone un tetto alla personalizzazione del danno e rende potenzialmente inadeguata la somma complessivamente riconoscibile a titolo di risarcimento (la Corte costituzionale, investita dal giudice di pace di Torino della relativa questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 76 Cost., l’ha dichiarata manifestamente inammissibile con ordinanza 28 aprile 2011, n. 157 per ravvisate carenze di prospettazione da parte del giudice di pace a quo).
La seconda, contraria all’applicazione analogica, fa leva sulla collocazione della disposizione nel “Codice delle assicurazioni private” e, in particolare, nel “Titolo X: Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti”, e sulla ratio legis, volta a dare una risposta settoriale al problema della liquidazione del danno biologico al fine del contenimento dei premi assicurativi,
specie se si considera che, nel campo della r.c.a., i costi complessivamente affrontati dalle società di assicurazione per l’indennizzo delle cosiddette micropermanenti sono di gran lunga superiori a quelli sopportati per i risarcimenti da lesioni comportanti postumi più gravi.
La terza linea di pensiero si fonda sul riferimento del codice delle assicurazioni al solo danno “biologico”, sicché resterebbero comunque estranei all’ambito applicativo della disposizione in commento i pregiudizi di carattere non patrimoniale consistenti nelle sofferenze fisiche o psichiche patite dalla vittima (il “vecchio” danno morale), che sarebbero indennizzabili, anche in ambito di r.c.a., mediante il riconoscimento di una somma ulteriore a titolo di personalizzazione del risarcimento.
La corretta soluzione è la seconda, fondata su considerazioni che questa Corte considera preclusive di un’applicazione analogica: per i postumi di lieve entità non connessi alla circolazione varranno dunque i criteri di cui al paragrafo successivo, indipendentemente dalla gravita dei postumi (inferiori o superiori al 9%), e non quelli posti dall’art. 139 del codice delle assicurazioni.
Quanto ai postumi di lieve entità derivati invece da lesioni verificatesi per sinistri stradali, il citato art. 139 va applicato in linea coi principi enunciati dalle Sezioni unite del 2008, le quali (al paragrafo 4.9 delle sentenze più volte citate) hanno affermato: che costituisce componente del danno biologico “ogni sofferenza fisica o psichica per sua natura intrinseca”; che determina dunque duplicazione del risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale inteso come turbamento dell’animo e dolore intimo; che il giudice che si avvalga delle note tabelle dovrà procedere ad un’adeguata personalizzazione del risarcimento al fine di indennizzare le sofferenze fisiche o psichiche patite dal soggetto leso.
Ora, l’art. 139, comma 2, cod. assic., stabilendo che “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medicolegale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato …”, ha avuto riguardo ad una concezione del danno biologico anteriore alle citate sentenze del 2008, nel quale il limite della personalizzazione – costituente la modalità attraverso la quale, secondo le Sezioni unite, è possibile riconoscere le varie “voci del danno biologico nel suo aspetto dinamico” – è fissato dalla legge: e lo è in misura non superiore ad un quinto.
Quante volte, dunque, la lesione derivi dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti, il danno non patrimoniale da micro permanente non potrà che essere liquidato, per tutti i pregiudizi areddituali che derivino dalla lesione del diritto alla salute, entro i limiti stabiliti dalla legge mediante il rinvio al decreto annualmente emanato dal Ministro delle attività produttive (ex art. 139, comma 5), salvo l’aumento da parte del giudice, “in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato” (art. 139, comma 3).
Solo entro tali limiti il collegio ritiene di poter condividere il principio enunciato da Cass. 17 settembre 2010, n. 19816, che ha accolto il ricorso in un caso nel quale il risarcimento del danno “morale” era stato negato sul presupposto che la tabella normativa non ne prevede la liquidazione.
3.2.5.- In un sistema caratterizzato da divergenti applicazioni del concetto di equità, la Corte di cassazione è dunque chiamata ad effettuare un’opzione tra i tanti criteri concretamente adottati dalla giurisprudenza. Criteri che si pongono tutti su un piano di pari dignità concettuale e che costituiscono il frutto degli spontanei, lodevoli e spesso assai faticosi sforzi dei giudici di merito volti al perseguimento, in ambito necessariamente locale, degli stessi scopi che si intende ora realizzare sul piano nazionale.
Il criterio della media aritmetica, al quale vien fatto immediatamente di pensare e che in teoria consentirebbe di indicare come equo un valore rispetto al quale le liquidazioni previgenti presentano il minore scostamento in termini assoluti, trova molteplici e determinanti controindicazioni.
La prima è che la media sarebbe arbitrariamente effettuata tra valori con pesi ponderali assai diversi. Ignoto sostanzialmente essendo il numero delle precedenti decisioni alle quali ciascun ufficio giudiziario ha fatto riferimento per elaborare le proprie tabelle, sta il fatto che ogni ufficio ha un suo proprio organico di magistrati, che il numero dei casi decisi è profondamente diverso tra i vari tribunali, che gli ambiti territoriali dei vari circondari e distretti presentano marcatissime differenze, così come il numero degli abitanti e quello degli avvocati in ognuno di essi operanti. Sarebbe, così, privo di qualsiasi senso logico fare una media, considerando paritetica l’incidenza dei valori indicati in ciascuna tabella, fra quelle elaborate da tribunali cui siano addetti poche decine di giudici e quelle adottate presso uffici giudiziari dove operino diverse centinaia di magistrati. Difettano, del pari, indici di sicura attendibilità al fine dell’attribuzione di pesi ponderali diversificati.
La seconda controindicazione è insita nel rilievo che una media è possibile solo tra valori aritmetici e non anche tra criteri di liquidazione, spesso non omogenei.
La terza controindicazione è costituita dalla inopportunità che la Corte di legittimità contrapponga una propria scelta a quella già effettuata dai giudici di merito di ben sessanta tribunali, anche di grandi dimensioni (come, ad esempio, Napoli) che, al di là delle diversità delle condizioni economiche e sociali dei diversi contesti territoriali, hanno posto a base del calcolo medio i valori di riferimento per la liquidazione del danno alla persona adottati dal Tribunale di Milano, dei quali è dunque già nei fatti riconosciuta una sorta di vocazione nazionale.
Essi costituiranno d’ora innanzi, per la giurisprudenza di questa Corte, il valore da ritenersi “equo”, e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad alimentarne o ridurne l’entità.
Consta, d’altronde, che anche delle menzionate diversità l’Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano ha tenuto conto allorché, a seguito di un dibattito al quale hanno partecipato giudici ed avvocati (taluni anche fiduciari di importanti compagnie assicurative), il 25 giugno 2009 ha adottato la nuova tabella, significativamente denominata – in ossequio ai principi enunciati dalle sezioni unite del 2008, dunque considerati, in una alle conseguenze macroeconomiche delle decisioni assunte, in termini di costi e benefici sia sociali che assicurativi – non più “Tabella per la liquidazione del danno biologico”, bensì “Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all’integrità psico-fisica”, di recente aggiornata (il 23.3.2011) in riferimento alle variazioni del costo della vita accertate dall’I.S.T.A.T. nel periodo 1.1.2009 – 1.1.2011.
Sono stati contestualmente approvati i nuovi “Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all’integrità psico-fisica e dalla perdita/grave lesione del rapporto parentale”, ai quali pure occorrerà fare riferimento, anche per quanto attiene alla personalizzazione del risarcimento.
3.2.6.- Va qui chiarito che l’avere assunto, con operazione di natura sostanzialmente ricognitiva, la tabella milanese a parametro in linea generale attestante la conformità della valutazione equitativa del danno in parola alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056, primo comma, cod. civ. non comporterà la ricorribilità in cassazione, per violazione di legge, delle sentenze d’appello che abbiano liquidato il danno in base a diverse tabelle per il solo fatto che non sia stata applicata la tabella di Milano e che la liquidazione sarebbe stata di maggiore entità se fosse stata effettuata sulla base dei valori da quella indicati.
Perché il ricorso non sia dichiarato inammissibile per la novità della questione posta non sarà infatti sufficiente che in appello sia stata prospettata l’inadeguatezza della liquidazione operata dal primo giudice, ma occorrerà che il ricorrente si sia specificamente doluto in secondo grado, sotto il profilo della violazione di legge, della mancata liquidazione del danno in base ai valori delle tabelle elaborate a Milano; e che, inoltre, nei giudizi svoltisi in luoghi diversi da quelli nei quali le tabelle milanesi sono comunemente adottate, quelle tabelle abbia anche versato in atti.
In tanto, dunque, la violazione della regola iuris potrà essere fatta valere in sede di legittimità ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ. in quanto la questione sia stata specificamente posta nel giudizio di merito (come accaduto nel caso di specie).
4.- La Carige Assicurazioni si duole col ricorso incidentale di essere stata ritenuta obbligata al pagamento di rivalutazione ed interessi, senza adeguata motivazione che ne ponesse in luce il colpevole ritardo nell’adempimento, “al di là della somma costituente il già corrisposto massimale”.
4.1.- La censura è inammissibile per difetto di interesse.
Presupposto ne sarebbe che la società assicuratrice (allora Norditalia) fosse stata effettivamente condannata al pagamento, per interessi e maggior danno da svalutazione, oltre i limiti del già versato massimale di L. 1.000.000.000. Ebbene, non solo così non è, ma la corte d’appello ha espressamente detto infondata la relativa domanda del P., dichiarando poi in dispositivo che il medesimo era stato completamente risarcito con la riscossione della somma suddetta.
5.- Conclusivamente, accolti il primo e, per quanto di ragione, il secondo motivo del ricorso principale, va rigettato il ricorso incidentale del R. e dichiarato inammissibile quello della Carige.
La sentenza è cassata in relazione alle censure accolte con rinvio alla stessa corte d’appello in diversa composizione, che deciderà in base ai seguenti principi di diritto:
“a) il principio secondo il quale, in tema di scontro tra veicoli e di applicazione dell’art. 2054 c.c., l’accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non comporta di per sé il superamento della presunzione di colpa concorrente dell’altro non può essere inteso nel senso che, anche quando questa prova non sia in concreto possibile e sia positivamente accertata la responsabilità di uno dei conducenti per avere tenuto una condotta in sé del tutto idonea a cagionare l’evento, l’apporto causale colposo dell’altro conducente debba essere, comunque, in qualche misura riconosciuto;
b) poiché l’equità va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell’integrità psico-fisica presuppone l’adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative (come l’art. 139 del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto”.
Al giudice del rinvio è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE

riunisce i ricorsi, accoglie il primo e, per quanto di ragione, il secondo motivo del ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale del R. e dichiara inammissibile quello della Carige Assicurazioni, cassa in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese, alla corte d’appello di Bari in diversa composizione.

 

 

Impugnazioni civili: in caso di morte del procuratore la notifica della sentenza effettuata alla parte fa decorrere il termine breve (Cass. 12236/11)

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 6 aprile – 6 giugno 2011, n. 12236

Presidente Schettino – Relatore Mazzacane

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 9-2-1983 F.L. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Lucera la sorella F.F. chiedendo dichiararsi lo scioglimento della comunione tra di essi esistenti avente ad oggetto un terreno ed un’area edificabile siti in (omissis) (il primo in località (omissis), la seconda in località …) entrambi illegittimamente detenuti dalla sola convenuta.

Quest’ultima non si costituiva in giudizio fino all’udienza del 17-1.-1986, nella quale a tale procedimento veniva riunito quello relativo alla causa promessa dinanzi allo stesso Tribunale dai coniugi F.F. e V.L. nei confronti di L.F.; in questa seconda controversia i suddetti attori, premesso che il L. aveva acquistato in comunione con L.F. due aree poste in (omissis) (una in località …, l’altra in località (omissis)), che F.F. aveva acquistato in comunione con il fratello F.L. i cespiti di cui all’atto di citazione del 9-2-1983, che inoltre sul terreno in località … erano stati costruiti due fabbricati, uno dal L. e l’altro dal F. , assumevano che F.F. anche nell’interesse del marito L.V. da un lato e L.F. dall’altro si erano impegnati con scrittura privata dell’8-2-1983 a sciogliere la suddetta comunione immobiliare secondo le modalità ivi previste; chiedevano quindi lo scioglimento della comunione stessa in base agli accordi raggiunti nella predetta scrittura e la condanna del F. ad abbattere il piano del fabbricato con il quale egli aveva reso comune il muro del vicino fabbricato ovvero a pagare il relativo indennizzo.

In questo secondo giudizio L.F., costituendosi, aveva chiesto in via riconvenzionale la rescissione dell’accordo dell’8-2-1983.

Il Tribunale adito, riuniti i procedimenti, con sentenza non definitiva del 16-1-1995 rigettava la domanda di rescissione della convenzione dell’8-2-1983 ed ogni altra domanda che prescindeva dalla medesima, ivi compresa quella relativa al muro comune, e con separata ordinanza disponeva per il prosieguo del giudizio al fine di dare attuazione agli accordi dell’8-2-1983.

Con sentenza definitiva del 10.11.2ooo il Tribunale di Lucera recepiva il progetto divisionale predisposto dal CTU.

Proposto gravame da parte di L.F. cui resistevano F.F., Mi.La., A.S.L., Ma.La. e M.L., la prima anche in proprio e tutti quali eredi di V.L. nel frattempo deceduto, la Corte di Appello di Bari con sentenza del 12-8-2004 ha rigettato l’impugnazione.

Per la cassazione di tale sentenza L..F. ha proposto un ricorso articolato in unico motivo cui F.F., La.Mi., A.S.L., Ma..La. e L.M. hanno resistito con controricorso; il ricorrente ha successivamente depositato una memoria.

 Motivi della decisione

Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione dei controricorrenti di inammissibilità del ricorso per l’avvenuto decorso del termine di giorni sessanta dalla notifica della sentenza impugnata; infatti, a seguito del decesso in data 30-10-2003 dopo la chiusura della discussione del procuratore dell’appellante avvocato Michele Agnusdei, la notificazione della sentenza era stata effettuata personalmente a L..F. in data 18/22-1-2005, cosicché il termine utile per la proposizione del ricorso in cassazione veniva a scadere il 23-3-2005, laddove la notifica del ricorso era avvenuta soltanto in data 19.10-2005.

L’eccezione è fondata.

Premesso che l’esame diretto degli atti processuali conferma l’esattezza di quanto eccepito in rito dai controricorrenti, e preso atto che il ricorrente non ha contestato la circostanza dell’avvenuta morte del suo procuratore costituito avvenuta dopo l’udienza di discussione della causa, devesi rilevare in linea di diritto che la notifica della sentenza personalmente alla controparte già costituita a mezzo di procuratore costituisce l’unica forma possibile di notificazione in caso di decesso del detto procuratore ed è idonea, anche se effettuata in forma esecutiva, a far decorrere il termine breve per l’impugnazione (Cass. 24-2-1995 n. 2129; Cass. 26-2-2001 n. 2746); né può giungersi a diverse conclusioni, come invece sostenuto dal ricorrente nella memoria, per avere costui eletto domicilio nell’atto di appello in Bari, via Pasquale Fiore 14, presso l’avvocato Eda Lofoco, con la conseguenza che, secondo F.L., l’unica notifica idonea per la decorrenza del termine breve per l’impugnazione avrebbe dovuto essere eseguita nel suddetto domicilio eletto; infatti, una volta deceduto l’unico procuratore costituito dell’attuale ricorrente, la notifica nel domicilio eletto nella sentenza di appello si sarebbe rivelata intrinsecamente inidonea a porre la parte a conoscenza di essa, non sussistendo alcun rapporto diretto tra la parte stessa ed il procuratore domiciliatario, essendo stato quest’ultimo nominato tale dal procuratore costituito sulla base di un rapporto di mandato intercorso tra loro.

Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile per non essere stato proposto entro il termine di giorni sessanta dalla notificazione della sentenza impugnata; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

 P.Q.M.

 LA CORTE

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di Euro 200,00 per spese e di Euro 2000,00 per onorari di avvocato.

 

Condominio: vietato il distacco dall’impianto di riscaldamento se causa uno squilibrio termico (Cass. 11857/11)

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 5 – 27 maggio 2011, n. 11857

Presidente Relatore Triola

Svolgimento del processo

Con citazione notificata il 3 luglio 1993 U.S. conveniva in giudizio dinanzi al tribunale di Milano il condominio dello stabile sito in quella città, via (OMISSIS), impugnando la delibera con la quale gli era stata negata l’autorizzazione a distaccarsi dall’impianto centralizzato di riscaldamento.

Il condominio si costituiva, contestando il fondamento dalla domanda, che veniva rigettata dal Tribunale adito con sentenza n. 3884/98.

U.S. proponeva appello, che veniva rigettato dalla Corte di Milano, con sentenza del 20 giugno 2000, in quanto il distacco comportava un aggravio di spese per la gestione dell’impianto da parte del condominio.

Avverso tale sentenza U.S. proponeva ricorso per Cassazione.

Questa S.C., con sentenza in data 25 marzo 2004 n. 5974, accoglieva il ricorso, sulla base della propria giurisprudenza secondo la quale la rinuncia unilaterale al riscaldamento condominiale operata dal singolo condomino mediante il distacco del proprio impianto dalle diramazioni dell’impianto centralizzato è legittima quando l’interessato dimostri che, dal suo operato, non derivano né aggravi di spese per coloro che continuano a fruire dell’impianto, né squilibri termici pregiudizievoli per la erogazione del servizio.

Nella specie le ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata erano illogiche o apodittiche.

Era manifestamente illogica la considerazione che lo squilibrio termico ed il connesso aggravio di spesa per gli altri partecipanti sarebbero dipesi unicamente dagli “umori” del S., che a suo piacimento avrebbe potuto accendere o no l’impianto autonomo: il S. avrebbe potuto egualmente incidere sull’equilibrio termico dell’intero edificio chiudendo nel suo appartamento i radiatori dell’impianto centrale esistente.

Non era sufficientemente motivata la asserita mancanza di prova circa il maggior consumo energetico e l’aggravio di spese, che, secondo un cenno contenuto nella stessa sentenza della Corte di appello, sarebbero risultati assolutamente minimi.

La causa veniva riassunta davanti alla Corte di appello di Milano, designata quale giudice di rinvio, la quale, con sentenza in data 9 maggio 2007, confermava la illegittimità del distacco dall’impianto di riscaldamento, in base alla seguente motivazione:

“… lo squilibrio termico e l’aggravio di spese sono, per cosi dire, due facce della stessa realtà, nel senso che, per non determinare uno squilibrio termico, il distacco dall’impianto centrale della (già riscaldata) unità del singolo condomino deve comportare una proporzionale riduzione delle spese di esercizio : diversamente il distacco non potrà che incidere in senso negativo, determinando uno squilibrio termico, eliminabile solo con un aggravio di spese.

In questa ottica la decisione assunta dal Tribunale è da confermarsi.

Infatti “lungi dall’avere una sua specifica autonomia logistica, cosicché il distacco non produce alcuna conseguenza sulle unità vicine”.

“Nel caso di specie, sulla base dei rilievi del consulente tecnico d’ufficio, risulta invece che l’abitazione dell’attore si trova ben inserita nello stabile condominiale, formando un tutt’uno con lo stesso: si tratta di un appartamento di tre locali situato al primo piano dello stabile, confinante sopra e sotto e su tutti i lati con vani di proprietà di altri condomini, che usufruiscono dello stesso impianto di riscaldamento. Ne deriva, per immediata percezione, che l’interruzione del riscaldamento nei locali di proprietà S. , costringerebbe i vicini a potenziare i loro radiatori per potere far fronte alla diminuzione di calore indotto da quei locali. E il CTU, sviluppando criteri di calcolo riconosciuti corretti dalle stesse parti in causa, ha indicato in 1.041 W la maggior potenza necessaria per far funzionare l’impianto con conseguenti maggiori oneri a carico degli altri condomini (v. pag. 19, 20)”.

E da tale accertato aumento di consumo e di costo (conteggiato nello 0,63219 %) consegue la non legittimità dell’opera del S. mediante il distacco del proprio impianto dalle diramazioni dell’impianto centralizzato.

Contro tale decisione U.S. ha proposto ricorso per cassazione, con due motivi.

Resiste con controricorso il condominio.

 Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente deduce che la Corte di appello è venuta meno al compito che le era stato affidato, quale giudice di rinvio, da questa S.C., rifacendosi alle stesse argomentazioni le quali erano state considerate illogiche, a prescindere dal fatto che non si è tenuto conto della inesistenza in concreto dello squilibrio termico al quale ha fatto riferimento la sentenza impugnata, in quanto esso S. ha nel frattempo installato nel proprio appartamento un impianto di riscaldamento autonomo.

Il motivo è fondato, non potendosi condividere il ragionamento della Corte di appello di Milano sotto un duplice profilo.

Se, infatti, si dovesse aderire alle conclusione della sentenza impugnata, quel distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato che questa S.C. ammette in linea di principio sarebbe sempre da escludere in concreto, in quanto nell’ambito di un condominio ogni unità immobiliare confina con almeno un’altra unità immobiliare, per cui il distacco dall’impianto centralizzato da parte di uno dei condomini provocherebbe sempre quel tipo di squilibrio termico al quale ha fatto riferimento la sentenza impugnata e che comunque era stato implicitamente considerato irrilevante da parte di questa S.C. nella propria precedente sentenza, anche in considerazione che la stessa situazione, senza che il condominio potesse lamentarsi per lo squilibrio termico conseguente, si sarebbe potuta verificare ove il S. avesse chiuso i propri radiatori.

Il secondo motivo, con il quale il ricorrente si duole della mancata ammissione delle prove dirette a dimostrare che aveva comunque installato un proprio impianto di riscaldamento autonomo nel proprio appartamento, per cui non si verificava in concreto quello squilibrio termico al quale ha fatto riferimento la sentenza impugnata, viene ad essere assorbito.

In relazione al motivo accolto la sentenza impugnata va cassata, con rinvio, per un nuovo esame, ad altra sezione della Corte di appello di Milano, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

 P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo del ricorso, con assorbimento del secondo motivo; cassa la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano, anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

 

Divorzio e affidamento dei minori: l’ex moglie lo conserva anche se si trasferisce al paese di origine (Cass. 11062/2011)

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 10 marzo – 19 maggio 2011, n. 11062

Presidente Carnevale – Relatore Cultrera

Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Ancona, N.F. ha chiesto che, a modifica delle condizioni della separazione personale intervenuta con la moglie P.M.A. , gli venissero affidati i figli minori E. , M. e D. e che venisse revocato il contributo di mantenimento attribuito alla moglie in Euro 200,00 mensili. Il Tribunale ha respinto l’istanza con decreto 20/2006 che il N. ha impugnato con reclamo innanzi alla Corte d’appello di Ancona per ottenerne l’integrale riforma.

Nel contraddittorio dell’intimata, che si è opposta all’accoglimento del gravame, la Corte territoriale, con decreto depositato il 29.12.2006 ha respinto il reclamo. Il N. ha impugnato con ricorso per cassazione quest’ultimo provvedimento con quattro motivi cui l’intimata ha resistito con controricorso che ha altresì depositato memoria difensiva ai senni dell’art. 378 c.p.c..

 Motivi della decisione

In linea preliminare va affermata l’ammissibilità del ricorso, contestata dalla resistente sia per la natura non definitiva del provvedimento sia sull’assunto che il vizio di motivazione denunciato, in quanto non riferito alla sola carenza di motivazione riferibile per sua natura alla violazione di legge, non potrebbe comunque trovare ingresso.

Il decreto impugnato, “in quanto incidente su diritti soggettivi delle parti, nonché caratterizzato da stabilità temporanea, che lo rende idoneo ad acquistare efficacia di giudicato, sia pure “rebus sic stantibus”, è impugnabile dinanzi a questa Corte con il ricorso straordinario ai sensi dell’art. 111 Cost., e, dovendo essere motivato, sia pure sommariamente, può essere censurato anche per carenze motivazionali le quali sono prospettabili in rapporto all’ultimo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., nel testo novellato dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, che qualifica come violazione di legge il vizio di cui al n. 5 del primo comma, alla luce dei principi del giusto processo, che deve svolgersi nel contraddittorio delle parti e concludersi con una pronuncia motivata”. Cass. S.U. n. 22238/2009.

I motivi esposti denunciano:

1.- violazione e falsa applicazione degli artt. 155 c.c. e 345 c.p.c. e vizio di omessa, illogica e contraddittoria motivazione. Espone quesito di diritto con cui chiede se sia preclusa in sede di reclamo la domanda di affidamento condiviso dei figli minori reiterata non già nell’atto introduttivo di quella fese ma nel corso del giudizio stesso.

Il motivo è inammissibile.

La Corte del merito ha sostenuto, quanto all’affidamento della prole, che la domanda dell’odierno ricorrente d’affido esclusivo della prole era inammissibile, in quanto era stata introdotta successivamente alla proposizione del reclamo, a seguito della costituzione di nuovo difensore, e quella d’affido condiviso non poteva essere accolta, in ragione della situazione di estrema conflittualità tra i genitori. L’errore ascritto al giudice del reclamo risiederebbe nell’aver questi applicato al regime dell’affidamento dei figli il principio della domanda, laddove la materia è affidata all’apprezzamento del giudice, che può provvedere d’ufficio. Non opererebbe dunque la ravvisata preclusione ai sensi dell’art. 345 c.p.c., trattandosi di materia sottratta al principio della domanda.

Il motivo introduce questione che, benché fondata in jure, non spiega tuttavia incidenza alcuna nell’economia della decisione censurata che si fonda, a prescindere dalle opposte richieste dei genitori, sulla verifica di una condizione di estrema e tesa conflittualità, preclusiva della tendenzialità collaborativa tra le figure genitoriali necessaria ad assicurare le basi minimali di una cogestione responsabile delle scelte inerenti la vita quotidiana dei figli minori.

La decisione, adeguatamente argomentata, è stata ineccepibilmente assunta a tutela dell’esclusivo interesse morale e materiale della prole, ed esprime dunque una valutazione per sua natura discrezionale – Cass. nn. 18627/2006, 17043/2007 -, certamente svincolata dal principio della domanda, parametrata al solo interesse dei minori. La questione prospettata nel motivo in esame, estranea a questa ratio, non è sorretta da interesse concreto ed è perciò inammissibile.

Resta assorbito il vizio di motivazione esposto nel motivo in correlazione al vizio di violazione di legge esaminato.

2.- violazione dell’art. 155 comma 1 c.c. e degli artt. 3, 29, 30, 31 Cost. ed ancora vizio di motivazione assente o contraddittoria in ordine alla valutazione comparativa delle diverse opzioni affidative. In particolare si censura omessa comparazione fra l’habitat in cui risiede il nucleo familiare e quello rurale ed arcaico del luogo in cui la P. si è trasferita. Si chiede con conclusivo quesito di diritto: 1.- se in caso di trasferimento del genitore affidatario si debba procedere a comparazione dei diversi ambienti di vita; 2.- se in quel caso sia preferibile per la prole in rientro nell’ambiente originario. La sintesi conclusiva riferisce il vizio di motivazione all’omessa comparazione dei differenti habitat. Il motivo è infondato.

La Corte del merito ha sostenuto che la madre, cui erano stati affidati in via esclusiva i minori, era risultata idonea ad assolvere il suo ruolo genitoriale, né le si poteva rimproverare il trasferimento con i figli da Senigallia, ove risiedeva il nucleo familiare, ad un paesino della Puglia, siccome era stato motivato dall’esigenza di avvalersi del sostegno, anche economico, della sua famiglia d’origine, colà residente. Questo tessuto motivazionale, adeguatamente argomentato, rende conto del vaglio critico condotto dal giudice di merito sulla circostanza controversa, esaminata e valutata nella prospettiva ritenuta, secondo apprezzamento discrezionale, adeguata a concretare ed assicurare l’interesse non certo della madre affidataria, ma degli stessi figli minori, ai quali il controverso trasferimento ha assicurato il sostegno economico ed assistenziale di cui erano privi proprio nel loro habitat originario, anche in ragione del modesto sostegno economico del padre. Palesemente insussistente l’errore di diritto denunciato, atteso che la Corte del merito ha orientato la sua indagine nella prospettiva dell’effettivo interesse morale e materiale dei minori, la censura si risolve in una sostanziale sollecitazione ad una rilettura del dato discusso in una prospettiva personale e più favorevole, che in questa sede è preclusa.

3.- violazione dell’art. 155 comma 2 c.c. e degli artt. 710 e 711 c.p.c. e correlato vizio di motivazione. Si censura la statuizione assunta in ordine all’aumento dell’assegno per il concorso nel mantenimento dei minori da Euro 250 ad Euro 400 mensili, e si lamenta errata valutazione di un suo presunto, miglioramento economico, non dimostrato dalla P. benché onerata della relativa prova, ed omessa considerazione dei nuovi impegni economici sopravvenuti. Si chiede con conclusivo quesito di diritto se possa disporsi modifica delle condizioni della separazione laddove il coniuge obbligato abbia estinto precedenti esposizioni ma ne abbia nel contempo assunto altre equipollenti e non voluttuarie. La sintesi conclusiva si riferisce al vizio motivazionale si tale circostanza.

Il motivo è inammissibile.

L’assegno di mantenimento è stato aumentato dal giudice del reclamo sino all’importo mensile di Euro 450,00 poiché lo stesso N. si era dichiarato disponibile a versarlo all’esito del pagamento integrale del mutuo contratto per l’acquisto della casa coniugale, condizione questa che si era avverata in corso di giudizio, ed inoltre le sue risorse erano migliorate per effetto del recupero della disponibilità dell’anzidetto immobile. Trattasi di conclusione, sorretta da adeguata, puntuale e logica motivazione, che si basa su apprezzamento di fatti concretamente verificati, non sindacabile nel merito in questa sede.

4.- violazione dell’art. 156 c.c. e correlato vizio di motivazione. Si censura il decreto impugnato nella parte in cui dispone l’ordine diretto di pagamento dell’assegno al datore di lavoro del ricorrente. Si assume che l’inadempimento persistente e colpevole che lo giustifica in tesi non sussiste nella specie, né può identificarsi con isolato caso sincerato da precetto del gennaio 2006. Si chiede con conclusivo quesito di diritto se un caso sporadico di ritardato pagamento concreti l’inadempimento idoneo a giustificare l’ordine in contestazione. Il motivo è infondato.

In parte qua il decreto impugnato assume giustificato, alla luce della pregressa manifestata tendenza del N. ad evadere i propri obblighi contributivi, l’ordine di pagamento diretto dell’assegno da parte del datore di lavoro. La statuizione fa buon governo del disposto dell’art. 156 sesto comma c.c. che attribuisce al giudice, in caso d’inadempimento dell’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento, il potere di ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto, ed esprime una valutazione di opportunità basata sull’apprezzamento delle conseguenze del comportamento dell’obbligato che, anche se sporadico come assume l’odierno ricorrente, induca tuttavia a dubitare dell’esattezza e regolarità del futuro adempimento, “e quindi a frustrare le finalità proprie dell’assegno di mantenimento” – Cass. n. 23668/2006 -. Trattasi di valutazione affidata in via esclusiva al giudice di merito che, se adeguatamente motivata, non è sindacabile in questa sede. Le ragioni che sostengono la statuizione impugnata, trasfuse in un puntuale tessuto motivazionale, rendono conto di un percorso logico ineccepibilmente conforme al dettato normativo ed immune quindi da errore. Ne discende il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo.

 P.Q.M.

 La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidandole in 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Il Comune è responsabile del danno del cittadino che cade in una buca piena d’acqua (Cass. 11430/11)

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 7 aprile – 24 maggio 2011, n. 11430

Presidente Finocchiaro – Relatore Lanzillo

 Premesso in fatto

 Il 20 gennaio 2011 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“l.- Con sentenza n. 784/2009, depositata il 15 giugno 2009, la Corte di appello di Bologna, confermando la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Ravenna, ha respinto la domanda proposta da F. C. contro il Comune di Cervia, per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito della caduta su di una buca nella pavimentazione del marciapiede della via (omissis), in Comune di Milano Marittima. La C. propone tre motivi di ricorso per cassazione. Il Comune non ha depositato difese.

2. – Il primo motivo di ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc., a causa dell’inidonea formulazione del quesito che, lungi dal sottoporre Corte una questione di diritto, chiede l’accertamento di un fatto, per di più riservato alla discrezionale valutazione del giudice di merito.

Si chiede di accertare “…se la circostanza che la buca stradale fosse piena d’acqua possa configurare quell’evento imprevedibile-inevitabile che, rappresentando il caso fortuito, esclude la responsabilità del custode”.

In primo luogo i lineamenti della fattispecie sono riportati in termini a dir poco generici ed insufficienti a consentire di formulare un giudizio (a parte il fatto che non risulta per quali cause, da quanto tempo e perché la buca si fosse riempita d’acqua, al pedone si potrebbe richiedere di non andare a mettere i piedi nell’acqua od in luoghi dei quali non vede il fondo).

In secondo luogo e soprattutto, la questione relativa alla sussistenza o meno del nesso causale fra il fatto e il danno nella specie, fra la situazione del fondo stradale e l’incidente occorso alla ricorrente – attiene al merito della controversia e richiede un accertamento in fatto che deve essere compiuto dal giudice del merito e che è suscettibile di riesame in sede di legittimità solo sotto il profilo degli eventuali vizi di motivazione. L’accertamento non può essere demandato al giudice di legittimità, per di più sotto forma di quesito di diritto.

3. – Il secondo motivo, che denuncia contraddittorietà ed insufficienza della motivazione sotto vari profili (non sempre rilevanti ai fini della decisione), non contiene un momento di sintesi delle censure dal quale risulti la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione è da ritenere omessa, insufficiente o contraddittoria e le ragioni per cui è inidonea a giustificare la soluzione adottata, come richiesto a pena di inammissibilità dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass. civ. Sez. Un. 1 ottobre 2007 n. 20603 e 18 giugno 2008 n. 16258; Cass. Civ. Sez. 3, 4 febbraio 2008 n. 2652; Cass. Civ. Sez. III, 7 aprile 2008 n. 8897, n. 4646/2008 e n. 4719/2008, fra le tante).

Ne emerge tuttavia che la Corte di appello, dopo avere premesso che la presenza di una buca sul fondo stradale cittadino giustifica l’addebito di responsabilità al Comune per difetto di manutenzione e manifesta la sussistenza del nesso causale fra la situazione della strada e l’infortunio occorso alla ricorrente, ha poi qualificato come caso fortuito la circostanza che la buca fosse ricoperta dall’acqua e non visibile dall’infortunata, sul rilievo che si trattava di evento estemporaneo, nei confronti del quale il Comune non ha avuto la possibilità di intervenire tempestivamente.

La sentenza impugnata ha cioè considerato come causa idonea ad esimere l’ente pubblico da responsabilità una circostanza di fatto che ha invece aggravato gli effetti del vizio di manutenzione, che senza quel vizio non avrebbe causato il danno e che avrebbe potuto valere ad escludere non la responsabilità del Comune, bensì un eventuale concorso di colpa dell’infortunata, per non avere visto tempestivamente la buca.

Trattasi di motivazione illogica e contraria ai principi di diritto di cui all’art. 2051 cod. civ..

La Corte di appello ha confuso un evento (normale e largamente prevedibile) che ha contribuito a causare il danno (la pioggia che, nascondendo le asperità del suolo, le ha rese ancor più insidiose) con una causa di interruzione del nesso causale, quasi che si trattasse di evento esterno e non controllabile, di per sé solo sufficiente a produrre il danno.

4. – Il terzo motivo, che lamenta vizi di motivazione nella parte in cui è stata esclusa la responsabilità anche ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., risulta assorbito.

5.- Propongo che il primo motivo sia dichiarato inammissibile ed il secondo motivo sia accolto, con procedimento in Camera di consiglio”.

– La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

 Ritenuto in diritto

 1. – Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione.

2. – Il primo motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile, mentre il secondo motivo deve essere accolto, con rinvio della causa alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, affinché decida la controversia con adeguata e logica motivazione.

3. – Il giudice di rinvio deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

 P.Q.M.

 La Corte di cassazione accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il primo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Separazione: il coniuge che convive può perdere casa e assegno (Cass. 9942/2011)

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 31 marzo – 5 maggio 2011; n. 9942

Presidente Luccioli – Relatore Felicetti

Fatto e diritto

 Ritenuto che ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. il relatore nominato per l’esame del ricorso ha depositato la seguente relazione:

“A seguito della proposizione di giudizio di divorzio fra M.D. e L..F. il tribunale di Taranto pronunciava lo scioglimento del matrimonio con sentenza non definitiva e successivamente, con sentenza definitiva, affidava a entrambi i genitori le figlie minori, confermando la prevalente convivenza presso la madre già in atto e negando alla M. l’assegnazione della casa coniugale, essendosene allontanata perché convivente con un nuovo compagno e non, come da essa dedotto, per la sua sopraggiunta inabitabilità per la mancanza dei lavori di manutenzione da parte del coniuge, che ne era proprietario. Attribuiva alla M. un assegno di Euro 800,00 per il mantenimento delle figlie e rigettava la domanda di un assegno di divorzio, stante la convivenza “more uxorio” da essa intrapresa. Avverso la sentenza la M. proponeva appello, sia in relazione alla mancata assegnazione della casa coniugale, sia in relazione alla quantificazione dell’assegno per le minori, sia in relazione al rigetto della domanda relativa all’assegno divorzile. La Corte d’appello, con sentenza depositata il 7 novembre 2009, notificata il 4 dicembre 2009, rigettava il gravame. Avverso tale sentenza ricorre a questa Corte la M., con atto notificato alla controparte il 2 febbraio 2010, formulando due motivi. La parte intimata non ha controdedotto.

Con il primo motivo si denuncia, in relazione al diniego dell’assegnazione della casa coniugale, la violazione dell’art. 155 quater cod. civ., per non avere la sentenza impugnata tenuto conto, nel rigettare la domanda di assegnazione, dell’interesse delle minori. Si deduce, ai sensi dell’art. 36 0 bis c.p.c., il contrasto con l’orientamento in proposito di questa Corte, menzionandosi la sentenza n. 26574 del 2007, nonché della Corte costituzionale, menzionandosi la sentenza n. 308 del 2008.

Con il secondo motivo si denuncia, in relazione al diniego dell’assegno di divorzio, la violazione dell’art. 9 della legge n. 898 del 1970, essendo esso motivato in relazione all’esaurimento del rapporto fra i due ex coniugi a seguito dell’instaurazione di una convivenza “more uxorio” e la nascita, a seguito di essa, di un figlio. Si deduce, ai sensi dell’art. 36 0 bis, il contrasto con l’orientamento di questa Corte in proposito, menzionandosi la sentenza n. 12557 del 2004.

Considerato che il primo motivo appare manifestamente infondato, non essendosi la sentenza impugnata posta in contrasto con l’orientamento di questa Corte riguardo all’assegnazione della casa coniugale, avendo accertato in fatto che la ricorrente aveva da molti anni dal momento della domanda abbandonato la casa coniugale per intraprendere la convivenza con altro uomo, ormai consolidata anche con la procreazione di un figlio, cosicché non esistendo più una “casa coniugale” non era luogo a farsi assegnazione di essa.

Considerato che il secondo motivo è inammissibile, per essere stata allegata, a suo sostegno, la violazione dell’art. 9 della legge n. 898 del 1970 – che riguarda le modifiche delle condizioni di divorzio, non le condizioni per l’attribuzione dell’assegno di divorzio – e dei principi ^ stabiliti con una sentenza (n. 12557 del 2 004) che a sua volta non attiene al diritto all’attribuzione dell’assegno di divorzio, bensì alla perdita dello stesso a seguito del successivo inizio di una convivenza “more uxorio”, così inadeguatamente censurandosi la “ratio” della sentenza impugnata in mancanza di deduzioni circa l’esistenza, secondo la normativa dell’art. 5 della legge n. 898 del 1970 e la giurisprudenza in proposito, delle condizioni per l’attribuzione dell’assegno in questione.

Visto l’art. 360 bis, nonché gli artt. 375 e 380 bis c.p.c., propone la fissazione del ricorso per la decisione in camera di consiglio per la dichiarazione di manifesta infondatezza”.

Considerato che il ricorso è stato fissato per l’esame in camera di consiglio e il collegio ha condiviso la relazione e la proposta del relatore;

che nulla va statuito sulle spese.

 P.Q.M.

 La Corte di cassazione rigetta il ricorso.

Fallimento: il coadiutore non va retribuito con le sue tariffe professionali (Cassazione 10143/2011)

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 27 gennaio – 9 maggio 2011, n. 10143

Presidente Oddo – Relatore Manna

Svolgimento del processo

Con decreto in data 7.2.2005 il giudice delegato al fallimento della Hemmond s.p.a., dichiarato dal Tribunale di Perugia, liquidava in favore dello Studio associato di consulenza del lavoro A.A., S. e C.M., il compenso di Euro 12.406,68, per la cura di pratiche riferite al personale della società fallita, a fronte di una richiesta formulata per la maggior somma di Euro 52.131.58.

Reclamava, ai sensi dell’art.26 legge fall., l’anzi detto Studio, deducendo che tale liquidazione, immotivata e illegittima, non era assolutamente corrispondente al volume dell’attività svolta, concretizzatasi nella predisposizione di numerosi prospetti paga e nello svolgimento di altre, rilevanti incombenze, così come descritte in un’apposita relazione, datata 28.6.2004; che il compenso richiesto non era stato neppure quantificato nella misura massima prevista dalla tariffa professionale, ancorché quest’ultima fosse risalente nel tempo e non più adeguata al valore effettivo delle prestazioni; e che, pertanto, il compenso per l’opera prestata doveva essere liquidato nella misura richiesta, ovvero, in subordine, in diversa misura comunque superiore a quanto liquidato dal giudice delegato.

Con ordinanza del 10.5.2005 il Tribunale di Perugia premesso che il provvedimento reclamato aveva liquidato il compenso allo Studio associato quale “coadiutore”, rigettava il reclamo, osservando che il giudice delegato aveva ritenuto di dover applicare i minimi tariffari motivando tale sua determinazione sia per l’episodicità e la natura delle prestazioni, sia tenendo conto della natura del soggetto richiedente, e che tale liquidazione doveva ritenersi corretta e condivisibile; che l’estrema genericità dell’unico motivo di censura posto a sostegno del reclamo non autorizzava a procedere ad una disamina dettagliata delle singole voci così come esposte nella relazione riepilogativa del 28.6.2004; e che, in ogni caso, avuto riguardo alle varie attività per come esposte nella ridetta relazione, l’importo liquidato appariva congruo e pienamente remunerativo.

Per la cassazione di quest’ultimo provvedimento ricorre A.S., quale contitolare del prefato Studio professionale, con unico motivo, illustrato da memoria.

La parte intimata ha depositato memoria ex art.378 c.p.c. con separata procura speciale autenticata da notaio, ma non ha proposto controricorso.

 Motivi della decisione

 1. – In via pregiudiziale va rilevata l’inammissibilità della memoria depositata dalla curatela fallimentare intimata, in quanto non preceduta dalla notifica di controricorso (cfr., sull’inammissibilità del deposito di memoria ex art. 378 c.p.c. nella fattispecie, consimile, in cui questa segua ad un controricorso tardivamente notificato, Cass. nn. 9396/06 e 9897/07). Conseguentemente, non può tenersene conto ai fini della decisione.

2. – Con unico motivo di censura, articolato in due punti, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 5 della tariffa professionale di cui al D.M. 15.7.1992 n.430 Ministero della Giustizia, e degli artt.2233 e 1375 c.c., nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

Premesso che non è stato mai contestato l’effettivo svolgimento delle prestazioni professionali oggetto della domanda di remunerazione, il ricorrente sostiene che non risponde al vero che la somma liquidata dal giudice delegato sia pari ai minimi tariffali, e che non è comprensibile come il Tribunale sia pervenuto a tale conclusione. Deduce, quindi, che i minimi tariffari, aventi carattere vincolante, ammontano per le prestazioni svolte a Euro 36.313,73, somma che non si discosta molto sia dall’importo liquidato dall’ordine professionale, sia dalla notula presentata dal ricorrente.

Quanto al profilo dell’insufficienza motivazionale, il ricorrente sostiene che il Tribunale di Perugia non ha fornito la benché minima indicazione in ordine al criterio seguito nello stabilire che il compenso liquidato dal giudice delegato fosse appropriato all’attività svolta, nonostante il reclamante avesse descritto in maniera analitica e circostanziata ogni singola voce. Né è corretta l’affermazione, pure contenuta nell’ordinanza del Tribunale perugino, secondo cui l’unico motivo di reclamo sarebbe stato estremamente generico, atteso che altrettanto generico, e dunque non meglio censurabile, era il decreto emesso dal giudice delegato.

3. – Il motivo è infondato quanto alla prima e inammissibile relativamente alla seconda delle due articolazioni di cui consta.

3.1. – Premesso che è costante e indiscusso l’orientamento di questa Corte secondo cui il provvedimento con il quale il Tribunale fallimentare provvede in sede di reclamo ex art.26 legge fall., sul decreto del giudice delegato di liquidazione dei compensi spettanti al curatore, agli altri ausiliari della procedura o ai professionisti esterni incaricati da essa, ha carattere decisorio (incidendo direttamente su diritti soggettivi) e definitivo (non essendo soggetto a ulteriore impugnazione), e come tale è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. (v. per tutte e da ultimo, Cass. n. 15941/07), si rileva che dalla motivazione del provvedimento impugnato si ricava che il giudice delegato, prima, e il Tribunale fallimentare, poi, hanno qualificato come attività di “coadiutore” quella svolta dallo Studio associato e oggetto della domanda di liquidazione.

Premessa tale qualificazione, non censurata – né del resto censurabile, sotto il profilo dei parametri di sufficienza e di logicità della motivazione, per le ragioni di cui al paragrafo 3.2 – deve ulteriormente osservarsi che, come questa Corte ha già avuto modo di osservare, il coadiutore, la cui figura è prevista dall’art.32, comma 2 della legge fall., integrando l’attività del curatore, partecipa della qualità di ausiliario (del giudice) che è propria di quest’ultimo, con la conseguenza che il suo compenso deve essere determinato in base alla tariffa giudiziale prevista per i periti e i consulenti tecnici, e non già a stregua della tariffa professionale, che presuppone un rapporto di lavoro autonomo tra il fallimento stesso e il professionista (cfr. Cass. n. 1568/05).

Ciò in quanto il coadiutore svolge un’attività di collaborazione ed assistenza nell’ambito e per gli scopi propri della procedura, rientranti sotto il dominio delle competenze e delle attribuzioni del curatore, lì dove, invece, il professionista officiato di una prestazione di lavoro autonomo opera, per differenza, in ogni altro settore, allorché il fallimento, per la soluzione di problemi ulteriori ed eventuali, necessiti di un’attività di tipo specialistico che il curatore non è chiamato ad espletare e di cui, pertanto, non risponde in via diretta.

3.1.1. – La circostanza che, nella specie, la quantificazione del compenso allo Studio Ansideri sia stata effettuata con applicazione – dunque erronea – della tariffa professionale dei consulenti del lavoro, di cui al D.M. 15.7.1992 n. 4305 non rileva, tuttavia, ai fini del presente giudizio di legittimità, atteso che la relativa violazione avrebbe potuto incidere solo se ed in quanto dedotta con specifica allegazione di un’incidenza di tipo pregiudizievole, nel senso che la parte ricorrente avrebbe dovuto affermare, con idonee argomentazioni di sostegno, che nel caso particolare, applicando la tariffa giudiziale per la liquidazione del compenso agli ausiliari del giudice, l’esito della liquidazione sarebbe stato più favorevole.

3.2. – La censura relativa al vizio della motivazione svolta per giustificare la disposta applicazione del minimo tariffario, poi, non è ammissibile in ragione dei limiti interni del ricorso straordinario per cassazione, ex art. 111 Cost. in raccordo con l’art.360 n.5 c.p.c. nel testo ante D.Lgs. n.40/06, applicabile ratione temporis al caso in esame.

4. – In conclusione il ricorso va respinto.

5. – Le spese del presente giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della parte ricorrente.

 P.Q.M.

 La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 1.000,00, di cui 200,00 per spese vive, oltre accessori di legge.

Condominio: il disavanzo non costituisce credito dell’amministratore (Cass. 10153/2011)

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 24 febbraio – 9 maggio 2011, n. 10153

Presidente Triola – Relatore Manna

Svolgimento del processo

 Il condominio di via (OMISSIS), proponeva opposizione al decreto con il quale il Presidente del Tribunale di Roma gli aveva ingiunto il pagamento in favore di T.A. della somma di L. 227.628.293. quale residuo corrispettivo per l’attività di amministratore del condomino stesso svolta da quest’ultimo tra il 1986 e il 1992.

A sostegno dell’opposizione deduceva che i rendiconti prodotti dal T., che recavano voci di debito del condominio verso quest’ultimo, non coincidevano con quelli approvati dall’assemblea; che non erano provati gli esborsi che il T. asseriva di aver anticipato per conto del condominio; che i lavori straordinari della palazzina A erano stati già pagati da ciascun condomino, e che la situazione debitoria verso l’Italgas lasciata dal T. aveva costretto i condomini al versamento di contributi straordinari. Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto e, in via riconvenzionale, la condanna dell’amministratore al pagamento della somma di L. 60.000.000 già corrispostagli.

Il T. resisteva all’opposizione, facendo presente, fra l’altro, che nella prima riunione successiva alla cessazione del rapporto, l’assemblea condominiale aveva approvato il consuntivo della gestione predisposto dal successivo amministratore.

Il Tribunale accoglieva l’opposizione e la domanda riconvenzionale, condannando l’opposto a restituire la somma di L. 60,000.000 già percepita.

Tale pronuncia era ribaltata dalla Corte d’appello di Roma, che con sentenza del 28.2.2007 condannava il condominio a versare al T. la somma di Euro 85.970,60.

La Corte capitolina riteneva che (oltre ad essere accertata, negli anni della gestione T., una generale morosità di vari condomini e resistenza di anticipazioni effettuate dal l’amministratore) emergeva dai rendiconti, prodotti da entrambe le parti e tra loro corrispondenti, l’inesattezza delle conclusioni cui era pervenuto in primo grado il c.t.u., il quale aveva ignorato anche la relazione di parte dello stesso condominio, che riconosceva in gran parte la sussistenza del credito reclamato. I riscontri dell’esistenza e dell’esattezza degli esborsi effettuati dal T. erano stati effettuati, osservava la Corte d’appello, dall’apposito comitato dei condomini nel giugno del 1992, che aveva concluso all’unanimità nel senso che tutti i documenti relativi agli anni 1989, 1990 e 1991 trovavano riscontro (ad eccezione di una somma, di L. 4.248.300 relativa al consuntivo del 1989, erroneamente duplicata). Quindi, determinava nel dettaglio le somme spettanti all’amministratore, rilevando, tra l’altro, che quanto ai lavori straordinari della Palazzina D, il T. aveva domandato il pagamento del residuo importo di L. 9.876.295, somma che gli doveva essere interamente riconosciuta posto che lo stesso consulente di parte condominiale aveva dichiarato di non aver rinvenuto alcun versamento da parte dei condomini in favore del T.

Per la cassazione di questa sentenza ricorre il condominio, con cinque motivi di annullamento.

Resiste con controricorso la parte intimata.

 Motivi della decisione

 1. – Con il primo motivo parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1137 c.c..

Deduce al riguardo che i condomini hanno approvato consuntivi non contenenti indicazione alcuna a crediti personali del T. e che le delibere di approvazione richiamano rendiconti senza individuare neppure il saldo, sicché non è certo che le passività siano state effettivamente prese in considerazione dall’assemblea.

Precisa, quindi, che la Corte d’appello ha violato l’art. 1137, 1 comma c.c., laddove ha ritenuto vincolante per i condomini quanto non era stato oggetto di deliberazione da parte dell’assemblea, ossia una presunta voce di “debito verso T.”, apoditticamente interpolata da quest’ultimo, dopo l’approvazione dei rendiconti, soltanto nelle copie prodotte, sicché, come era stato osservato dal Tribunale, non è certo che tale voce sia stata presa in considerazione dall’assemblea.

La Corte d’appello non ha considerato che la differenza tra i due rendiconti è stata esplicitamente ammessa dallo stesso T., anche se al fine di rendere più chiare le voci di spesa all’amministratore succeduto.

Quindi conclude il motivo con il seguente quesito ex art.366-bis c.p.c.: “Dica l’Ecc.ma Corte se ai sensi della norma dell’art. 1137, comma 1 c.c. possano ritenersi fonte di obbligazione per i condomini riuniti in Condominio anche le deliberazioni assembleari che non risultino specificamente approvate dall’assemblea per assenza del’argomento oggetto di deliberazione; e se dall’approvazione di un rendiconto condominiale recante un disavanzo discenda ex se il riconoscimento da parte dei condomini e la conseguente obbligazione di rimborso di eventuali anticipi di spesa in favore dell’amministratore che ha predisposto il rendiconto”.

2. – Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art.2697, comma 1 c.c..

Il T. ha fornito la prova di un fatto in realtà mai contestato, ossia che il condominio di via XXXXXXX abbia approvato il disavanzo dei rendiconti nel triennio in questione (1989-1991), ma non ha provato di aver anticipato di tasca propria le somme corrispondenti, non avendo prodotto nessun riscontro contabile utile a indicare un passaggio di denaro dal suo patrimonio a quello dei creditori del condominio.

Ciò posto, parte ricorrente formula il seguente quesito: “Dica l’Ecc.ma Corte suprema se in base alla norma di cui all’art.2697, comma 1 c.c., in mancanza di ulteriori fonti di prova, un amministratore di condominio possa ritenersi sollevato dall’onere di allegare mezzi di prova del suo credito consistente nell’affermato pagamento di somme personalmente da lui anticipate in favore del condominio”.

3. – Con il terzo motivo è denunciata l’insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo, costituito da ciò, che la voce di debito del condominio verso il T. sarebbe stata introdotta da quest’ultimo a posteriori nei rendiconti prodotti in giudizio, mentre quelli distribuiti ai condomini in vista dell’approvazione da parte dell’assemblea, non recherebbero tale voce, di guisa che, nell’approvare i rendiconti stessi, l’assemblea condominiale non avrebbe potuto neppure prendere in considerazione la sussistenza di un debito verso l’amministratore.

Al riguardo, osserva parte ricorrente, la Corte d’appello anziché cogliere la rilevanza di tale giudizio di fatto, si è limitata a ritenere che il giudice di primo grado abbia errato nel considerare essenziale la mancata specifica approvazione della voce di debito verso il T.. E conclude, in sintesi, domandando se l’assenza nei rendiconti annuali compilati dall’amministratore, di riferimenti a crediti di quest’ultimo per sue anticipazioni in favore del condominio – circostanza accertata dal Tribunale e in sede di ctu. – sia rilevante ai fini di escludere la sussistenza del relativo, credito dell’amministratore stesso e al fine di procedere alla cassazione della sentenza impugnata, anche in ragione della sola insufficienza – clamorosa, perché dichiaratamente affidata ad una “intuizione” – con la quale la Corte d’appello ha capovolto le conclusioni raggiunte sul punto dal Tribunale.

4. – Con il quarto motivo è denunciata l’insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo, costituito da ciò, che la Corte territoriale avrebbe omesso di motivare la propria adesione al primo motivo di gravame del T., nel quale si sostiene che il ctu. avrebbe erroneamente svolto la sua relazione sulla circostanza se fosse o non avvenuto il versamento delle quote da parte dei singoli condomini. L’equivoco in cui sarebbe incorso il giudice di secondo grado risiederebbe, pertanto, nel fatto che l’indagine tecnica ha avuto ad oggetto non quanto dedotto dall’appellante, ma l’effettiva esistenza del credito preteso, con il risultato che il ctu. non ha rinvenuto alcuna evidenza contabile, né dell’avvenuta anticipazione di somme, né della qualificazione contabile delle somme stesse che nel rendiconto il T. avrebbe dovuto esporre a proprio credito personale.

5. – Con il quinto motivo si deduce il vizio di motivazione circa un ulteriore fatto controverso e decisivo, concernente i versamenti che il T. avrebbe eseguito in favore dei creditori del condominio, versamenti che mancano del tutto di riscontro, per cui, secondo parte ricorrente, resterebbe smentita l’affermazione che il predetto ex amministratore fosse solito provvedervi anticipando denaro proprio.

6. – Il primo motivo è fondato e assorbe l’esame delle restanti, sostanzialmente succedanee, censure.

6.1. – Premesso che, come si ricava dalla sentenza impugnata, il nucleo della controversia risiede nello stabilire se l’assemblea condominiale abbia mai approvato i rendiconti recanti il debito verso il T., per somme che questi avrebbe anticipato per pagare i terzi creditori del condominio, va osservato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la validità dell’approvazione, da parte dell’assemblea dei condomini, del rendiconto di un determinato esercizio non postula che la contabilità sia stata redatta dall’amministratore con rigorose forme, analoghe a quelle previste per i bilanci delle società, purché essa sia idonea a rendere intelligibile ai condomini le voci di entrata e di spesa, anche con riferimento alla specificità delle partite, atteso che quest’ultimo requisito – come si desume dagli artt. 263 e 264 cod. proc. civ. (disciplinanti la procedura di rendiconto ed applicabili anche al rendiconto sostanziale) – costituisce il presupposto indispensabile affinché il destinatario del conto assolva l’onere di indicare specificamente le partite che intende contestare (v. Cass. nn. 3747/94, 896/84, 5150/82 e 2625/81).

6.1.1. – Dunque, come la contestazione, così anche l’approvazione di singole partite deve essere specifica, cioè formare oggetto di espresso esame e di altrettanto manifesta dichiarazione di volontà da parte dell’assemblea di fare proprie le risultanze del rendiconto. La conseguenza è che nell’ambito di un consuntivo che, come quello della gestione condominiale, soggiace al criterio di cassa, l’approvazione del rendiconto recante un disavanzo tra le somme spese e quelle incamerate dal condominio per effetto dei versamenti eseguiti dai condomini o per altra causa, non implica che, per via deduttiva, possa ritenersi riconosciuto il fatto che la differenza sia stata versata dall’amministratore utilizzando denaro proprio, ovvero che questi sia comunque creditore del condominio per l’importo corrispondente. E ciò per ragioni di carattere sia logico, ove si consideri che l’amministratore ben può aver utilizzato provviste aliene di cui aveva soltanto la disponibilità (ad esempio, fondi derivanti da altra gestione), sia giuridico, atteso che la ricognizione di debito, sebbene possa essere manifestata anche in forma non espressa, richiede pur sempre un atto di volizione su di un oggetto specificamente sottoposto all’esame dell’organo collettivo, chiamato a pronunciarsi su di esso.

6.2. – Nella fattispecie, la conclusione cui è pervenuto il giudice d’appello si basa sul coordinamento di due fatti – l’approvazione di consuntivi recanti un disavanzo contabile e la non infrequente morosità di alcuni condomini – la cui interazione non costituisce l’equipollente di un riconoscimento del debito, per la totale aspecificità del suo oggetto.

6.2.1. – Né può sopperirvi il riscontro contabile effettuato da un apposito comitato di condomini, ulteriore elemento valorizzato dalla Corte capitolina, poiché dalla sentenza impugnata non risulta che tale organismo avesse, in virtù di previsione regolamentare, un potere di rappresentanza dell’assemblea. unico organo deputato a formare la volontà del condominio.

7. – In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma, che deciderà la controversia attenendosi al seguente principio di diritto: “in materia di deliberazioni di assemblea condominiale, l’approvazione del rendiconto ha valore di riconoscimento di debito in relazione alle sole poste passive specificamente indicate. Pertanto, l’approvazione di un rendiconto di cassa che presenti un disavanzo tra uscite ed entrate, non implica che, per via deduttiva, possa ritenersi riconosciuto il fatto che la differenza sia stata versata dall’amministratore utilizzando denaro proprio, ovvero che questi sia comunque creditore del condominio per l’importo corrispondente, atteso che la ricognizione di debito, sebbene possa essere manifestata anche in forma non espressa, richiede pur sempre un atto di volizione su di un oggetto specificamente sottoposto all’esame dell’organo collettivo, chiamato a pronunciarsi su di esso”.

8. – Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione.

 P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.

Usucapione: la coltivazione di un terreno non costituisce prova dell’animus possidendi (Cassazione 9325/2011)

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 15 febbraio – 26 aprile 2011, n. 9325

Presidente Elefante – Relatore falaschi

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 13.1.1997 T.G. evocava, dinanzi al Pretore di Viterbo, A..P. esponendo di avere esercitato per oltre venti anni, comportandosi come solo ed unico proprietario, in modo indisturbato, pubblico e notorio, atti di possesso perfettamente corrispondenti al diritto di proprietà sulla porzione immobiliare sita in Comune di …, costituita da appezzamento di terreno con retrostante fabbricato rurale in località …, della superficie complessiva di aree 88,80, distinta in Catasto Terreni alla partita 1603, foglio 36, particene 147, 296, 358 e 359; aggiungeva di avere esercitato tale signoria con segni visibili, quali la messa a dimora di piante, di serrature e/o catene e di ogni altra opera necessaria al miglioramento del bene immobile, nonché di avere provveduto al pagamento dei tributi. Tanto premesso, chiedeva dichiararsi l’intervenuta usucapione speciale decennale ovvero quella ordinaria ventennale, in suo favore del diritto di proprietà di detta porzione immobiliare o quanto meno del diritto di superficie della stessa.

Instauratosi il contraddittorio, nella resistenza della convenuta, la quale affermava di avere consentito all’attore solo di deporre utensili sul suo fondo (precisando che notificato ricorso dal T., il 17.3.1997, per la reintegra nel possesso del bene, il Pretore di Viterbo aveva rigettato la domanda con sentenza del 6.10.1997), il Tribunale (già Pretore) adito, espletata istruttoria, in accoglimento della domanda attorea, dichiarava l’attore proprietario del terreno in contestazione per intervenuta usucapione.

In virtù di rituale appello interposto dalla P., con il quale lamentava l’erroneità della sentenza del giudice di prime cure che aveva errato a ritenere intervenuta l’usucapione del fondo, la Corte di appello di Roma, nella resistenza dell’appellato, accoglieva il gravame e rigettava la domanda attorea.

A sostegno dell’adottata sentenza, la Corte territoriale evidenziava che dalle prove testimoniali, in particolare dalle affermazioni di Gi.To. (figlio dell’attore) emergeva che il T. aveva iniziato la sua attività sul terreno esclusivamente a seguito del consenso del coniuge della proprietaria, E..C. , madre dell’appellante, e la detenzione si era protratta anche allorché era divenuta proprietaria del fondo la P., per successione alla madre, attraverso consenso tacito.

Aggiungeva che la semplice qualità di detentore del T. andava ribadita per il fatto che lo stesso aveva dovuto chiedere le chiavi alla P. per accedere al terreno, per cui non poteva ritenersi essere intervenuta interversio possessionis almeno sino al 1996, ossia di un fatto esterno da cui desumere che il possessore nomine alieno avesse cessato di possedere in nome di altri ed iniziato un possesso per conto e in nome proprio.

Avverso l’indicata sentenza della Corte di Appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione il T., che risulta articolato su un unico motivo, al quale ha resistito con controricorso la P..

 Motivi della decisione

 Con l’unico motivo, sviluppato sotto molteplici profili, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. in riferimento agli artt. 1140, 1141 e 1158 c.c., ovvero l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a detti punti decisivi della controversia in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c..

In particolare, il giudice del gravame avrebbe omesso di presumere il possesso in colui che esercita il potere di fatto sulla cosa, per cui sarebbe gravato sulla P. l’onere di dimostrare la sola detenzione da parte del ricorrente. Peraltro le dichiarazioni del teste Gi..To. sarebbero state rese solo nella fase cautelare del procedimento possessorio.

Precisa, altresì, che gli atti di tolleranza che ad avviso della controparte avrebbero consentito al T. di possedere il terreno, per essere tali avrebbero dovuto avere il carattere della saltuarietà e una durata limitata nel tempo. La corte di merito non avrebbe valutato correttamente le risultanze testimoniali, omettendo di esaminare quella del M. , il quale presente all’incontro T. – P., alla comunicazione dell’iniziativa della seconda di vendere il terreno, il primo avrebbe affermato la proprietà esclusiva del fondo. Di converso non andrebbe dovuto attribuire alcun valore all’affermazione secondo cui il T. avrebbe mostrato interesse all’acquisto del bene, evidenziando la circostanza il solo riconoscimento di non essere formalmente proprietario del fondo.

Le censure vengono esaminate congiuntamente in quanto attengono tutte alla valutazione delle risultanze probatorie, o meglio vengono evidenziati vizi relativi alla deficienza del ragionamento logico-giuridico della sentenza impugnata.

Tali censure sono infondate, con riferimento ai rilievi che seguono.

Chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l’altro, non solo del corpus, ma anche dell’animus (Cass. 28 gennaio 2000 n. 975); il secondo, tuttavia, può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se lo svolgimento di attività corrispondente all’esercizio del diritto dominicale è già di per sé indicativo dell’intento, in colui che la compie, di avere la cosa come propria, sicché allora è il convenuto che deve dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall’attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale (Cass. 5 luglio 1999 n. 6944).

Solo la sussistenza di un corpus, accompagnata dall’animus possidendi, corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà, che si protrae per il tempo previsto per il maturarsi dell’usucapione, raffigura il fatto cui la legge riconduce l’acquisto del diritto di proprietà.

Da questi principi non si discosta la sentenza impugnata. Nel valutare le risultanze processuali, infatti, la Corte di appello, mediante apprezzamenti eminentemente di merito sorretti da adeguata motivazione e quindi insindacabili in questa sede, ha ritenuto che la prova fornita dal T. aveva riguardato il solo corpus.

Infatti dalle prove testimoniali dedotte da entrambe le parti, in particolare dalle dichiarazioni dei testi O. e B. emergevano molteplici dati, precisi e concordanti, da cui poteva senz’altro ricavarsi l’esistenza del corpus, ma non dell’animus, in quanto avvaloravano la tesi della appellante – resistente secondo cui l’originario attore era stato immesso nel godimento del terreno in questione a seguito del consenso del coniuge della proprietaria C.E. , madre della P. , attuale proprietaria, la cui volontà era stata poi rispettata dall’erede, dopo la sua morte.

Per la verità, la coltivazione del terreno con la messa a dimora di piante configura una attività, specifica ed importante, senza dubbio corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà vantato dal ricorrente; coltivare il terreno, infatti, significa disporre materialmente di esso. Se la coltivazione configura un comportamento pubblico, pacifico, continuo e non interrotto inequivocabilmente esso deve ritenersi inteso ad esercitare sul predio un potere di fatto corrispondente a quello del proprietario.

Nella specie, però, lo stesso figlio del ricorrente, To.Gi. , della cui attendibilità non è dato dubitare, non avendo peraltro il T. dedotto che l’assunzione delle sue dichiarazioni in sede possessoria sia avvenuta senza avere prestato giuramento, ha dichiarato testualmente “il padre della P. che era ingegnere aveva dato a mio padre l’incarico di coltivare il terreno. Poi è subentrata la P. che non ho mai visto sul terreno. Non so se la P. abbia autorizzato mio padre a proseguire nella coltivazione del terreno: suppongo che fosse intervenuto un tacito consenso anche perché molti anni fa mio padre mi ha riferito che la P. gli aveva chiesto di aprire con la chiave per entrare nel fondo”. Posto che per la sussistenza del possesso utile per usucapire occorre oltre al riscontro di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo prescritto dalla legge, l’esercizio di un potere corrispondente a quello del proprietario, non riconducibile però alla mera tolleranza del proprietario (v. Cass. del 10.7.2007 n. 15446), incombeva sul ricorrente – attore la dimostrazione della c.d. interversio possessionis, che gli avrebbe consentito di mutare il titolo originario di questo rapporto con la cosa, ai sensi dell’art. 1141, comma 2, c.c. Ai fini dell’usucapione è, infatti, necessario la manifestazione del dominio esclusivo sulla “res” da parte dell’interessato attraverso una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l’onere della relativa prova su colui che invochi l’avvenuta usucapione del bene (vedi “ex multis” Cass. 18.2.1999 n. 1367; Cass. 15.6.2001 n. 8152; Cass. 20.9.2007 n. 19478; Cass. 27.7.2009 n. 17462; Cass. 1.3.2010 n. 4863), non essendo al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale perché comportanti solo il soddisfacimento di obblighi o l’erogazione di spese per il miglior godimento della cosa (Cass. 11.8.2005 n. 16841).

Alla luce di tale orientamento è evidente l’irrilevanza delle circostanze addotte a sostegno della propria tesi da parte del ricorrente, posto che il godimento del terreno in questione o i lavori da questo asseritamente eseguiti su tale immobile non comportano di per sé una situazione oggettivamente incompatibile con la proprietà altrui.

Per tutte le considerazioni sopra svolte, il ricorso deve, dunque, essere respinto.

Al rigetto consegue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate come in dispositivo.

 P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi Euro. 1.700,00, di cui Euro. 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Incidenti stradali: anche il figlio nato dopo la morte del genitore ha diritto al risarcimento (Cass. 9700/2011)

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 5 aprile – 3 maggio 2011, n. 9700

Presidente Filadoro – Relatore Amatucci

Svolgimento del processo

 1.- Il (omissis) M. C. morì per lo scontro della motocicletta sulla quale viaggiava con l’autovettura condotta dal proprietario F.B.

Con sentenza n. 2949 del 2009 il tribunale di Bergamo, decidendo sulle domande risarcitorie dei congiunti, ritenne che l’incidente si fosse verificato per colpa prevalente (75%) del B. e lo condannò, in solido con Ubi Assicurazioni s.p.a., a pagare Euro 159.164,17 a ciascuno dei genitori del defunto, Euro 167.849,06 alla moglie ed Euro 95.738,50 alla sorella, oltre agli accessori.

Escluse invece che potesse riconoscersi il risarcimento (indicato nella misura di Euro 159.164,17) alla figlia del defunto C.E. , in quanto nata il (omissis) , dopo la morte del padre. Ritenne che “ella non potesse essere titolare di alcun diritto al risarcimento in caso di lesione” in quanto priva della capacità giuridica alla data dell’evento dannoso.

2.- La sentenza è stata confermata sul punto dalla corte d’appello di Brescia che, decidendo anche sul gravame di R..M. quale esercente la potestà sulla figlia minore, lo ha respinto sul sostanziale rilievo che “al riconoscimento di un autonomo diritto al risarcimento per la morte di un genitore, avvenuta nel periodo intercorrente tra il concepimento e la nascita, è di ostacolo insormontabile la duplice circostanza dell’inesistenza al momento del sinistro del soggetto danneggiato e della mancanza di una norma specifica che gli attribuisca siffatto diritto, pur subordinato nel suo concreto esercizio all’evento della nascita”.

3.- Avverso la sentenza ricorre per cassazione R.M. nella indicata qualità, affidandosi ad un unico motivo illustrato anche da memoria.

Resiste con controricorso l’Ubi Assicurazioni s.p.a. (già Bpu Assicurazioni s.p.a.).

Non hanno svolto attività difensiva gli altri intimati.

 Motivi della decisione

 1.- Sono dedotte violazione e falsa applicazione degli artt. 462 e 2043 c.c..

Si sostiene che chi sia nato successivamente alla morte del padre può ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali “verificatisi in contemporanea alla nascita o posteriormente a questa”, essendo irrilevante la non contemporaneità fra la condotta dell’autore dell’illecito ed il danno, che ben può verificarsi successivamente, secondo quanto chiarito da Cass. pen. n. 11625 del 2000.

La sentenza è in particolare criticata per essersi allineata al principio enunciato dalla risalente Cass. n. 3467 del 1973 (espressasi nel senso che hanno carattere eccezionale e sono dunque di stretta interpretazione le disposizioni di legge che, in deroga al principio generale dettato dall’art. 1, primo comma, cod. civ., prevedono la tutela dei diritti del nascituro), esplicitamente ritenendo inapplicabile alla fattispecie in esame il più recente indirizzo giurisprudenziale (di cui a Cass. n 10741 del 2009, emessa sulla scia di Cass. nn. 14488 del 2004 e 11503 del 2003, tutte della III sezione civile) “secondo il quale il concepito, pur non avendo una piena capacità giuridica, è comunque un soggetto di diritto, perché titolare di molteplici interessi personali riconosciuti dall’ordinamento sia nazionale che sopranazionale, quali il diritto alla vita, alla salute, all’onore, all’identità personale, a nascere sano; diritti questi rispetto ai quali l’avverarsi della condicio iuris della nascita è condizione imprescindibile per la loro azionabilità in giudizio ai fini risarcitori”.

Si afferma che tali principi sono applicabili anche alla perdita del rapporto parentale.

2.- Il motivo, anche se per ragioni non in tutto coincidenti con quelle prospettate dalla ricorrente, è fondato in relazione all’addotta violazione dell’art. 2043 cod. civ. (non anche dell’art. 462 cod. civ., che attiene alla capacità a succedere ed è dunque del tutto estraneo al caso, concernente una domanda di risarcimento formulata iure proprio dalla figlia nata dopo la morte del padre).

Il collegio ritiene che non si ponga alcun problema relativo alla soggettività giuridica del concepito, non essendo necessario configurarla per affermare il diritto del nato al risarcimento e non potendo, d’altro canto, quella soggettività evincersi dal fatto che il feto è fatto oggetto di protezione da parte dell’ordinamento.

Il diritto di credito è infatti vantato dalla figlia in quanto nata orfana del padre, come tale destinata a vivere senza la figura paterna. La circostanza che il padre fosse deceduto prima della sua nascita per fatto imputabile a responsabilità di un terzo significa solo che condotta ed evento materiale costituenti l’illecito si erano già verificati prima che ella nascesse, non anche che prima di nascere potesse avere acquistato il diritto di credito al risarcimento. Il quale presuppone la lesione di un diritto (o di altra posizione giuridica soggettiva tutelata dall’ordinamento), che nel caso in scrutinio è da identificarsi con il diritto al godimento del rapporto parentale (Cass. nn. 8827 e 8828 del 2003 e Cass., sez. un., n. 26972 del 2008), certamente inconfigurabile prima della nascita. Così come solo successivamente alla nascita si verificano le conseguenze pregiudizievoli che dalla lesione del diritto derivano.

Del rapporto col padre e di tutto quanto quel rapporto comporta la figlia è stata privata nascendo, non prima che nascesse. Prima, esistevano solo le condizioni ostative al suo insorgere per la già intervenuta morte del padre che la aveva concepita, ma la mancanza del rapporto intersoggettivo che connota la relazione tra padre e figlio è divenuta attuale quando la figlia è venuta alla luce.

In quel momento s’è verificata la propagazione intersoggettiva dell’effetto dell’illecito per la lesione del diritto della figlia (non del feto) al rapporto col padre; e nello stesso momento è sorto il suo diritto di credito al risarcimento, del quale è dunque diventato titolare un soggetto fornito della capacità giuridica per essere nato.

Non è revocato in dubbio il nesso di causalità fra illecito e danno, inteso come insieme di conseguenze pregiudizievoli derivate dall’evento (morte del padre), sicché non può disconoscersi il diritto al risarcimento della figlia. La relazione col proprio padre naturale integra, invero, un rapporto affettivo ed educativo che la legge protegge perché è di norma fattore di più equilibrata formazione della personalità. Il figlio cui sia impedito di svilupparsi in questo rapporto ne può riportare un pregiudizio che costituisce un danno ingiusto indipendentemente dalla circostanza che egli fosse già nato al momento della morte del padre o che, essendo solo concepito, sia nato successivamente.

2.1.- Questa corte ha, del resto, già esplicitamente negato, pur se in ipotesi di danno provocato al feto durante il parto, che l’esclusione del diritto al risarcimento “possa affermarsi sul solo presupposto che il fatto colposo si sia verificato anteriormente alla nascita”, definendo erronea la concezione che, al fine del risarcimento del danno extracontrattuale, ritiene “necessaria la permanenza di un rapporto intersoggettivo tra danneggiante e danneggiato”; ed ha concluso che “una volta accertata, quindi, l’esistenza di un rapporto di causalità tra un comportamento colposo, anche se anteriore alla nascita, ed il danno che sia derivato al soggetto che con la nascita abbia acquistato la personalità giuridica, sorge e dev’essere riconosciuto in capo a quest’ultimo il diritto al risarcimento” (così Cass. 22 novembre 1993, n. 11503, sub n. 3 della motivazione; contra, tuttavia, anche se con affermazione meramente assertiva, Cass. 21 gennaio 2011, n. 1410, sub n. 2 della motivazione).

Analogo orientamento è stato espresso, tra le altre, da Cass. 9 maggio 2000, n. 5881, anch’essa concernente un caso di lesione provocata al feto, che ha considerato un errore giuridico il “voler ragionare in termini di acquisto del diritto in rapporto a fatti idonei a determinarlo, però prodottosi prima della nascita, quando nel caso si tratta, per la persona, una volta nata, di non subire inerme una menomazione che, prodottasi durante il completamento della propria formazione anteriore alla nascita, produce i suoi effetti invalidanti rispetto al dispiegarsi della propria individualità di persona che esiste” (così in motivazione, sub 4.1.).

2.2.- Quanto alle modalità di insorgenza del diritto al risarcimento, il caso ora in scrutinio non si differenzia da quello della lesione colposamente cagionata al feto durante il parto, dunque prima della nascita, da cui deriva, dopo la nascita, il diritto del nato al risarcimento per il patito danno alla salute: danno da lesione del diritto alla salute, dunque, e non già del cosiddetto “diritto a nascere sano”, che costituisce soltanto l’espressione verbale di una fattispecie costituita dalla lesione provocata al feto, ma che non è ricognitiva di un diritto preesistente in capo al concepito, che il diritto alla salute acquista solo con la nascita.

Così come, in altro ambito, null’altro che espressiva di una particolare fattispecie è la locuzione “diritto a non nascere se non sano”, alla cui mancanza questa corte ha, in passato (cfr. Cass. 29 luglio 2004, n 14488, seguita da Cass. 14 luglio 2006, n. 16123), correlato la risposta negativa al quesito relativo al se sia configurabile il diritto al risarcimento del nato geneticamente malformato, nei confronti del medico che non abbia colposamente effettuato una corretta diagnosi in sede ecografica ed abbia così precluso alla madre il ricorso all’interruzione volontaria della gravidanza, che ella avrebbe in ipotesi domandato.

La diversa costruzione che il collegio ritiene corretta consentirebbe invece, nel caso sopra descritto, una volta esclusa l’esigenza di ravvisare la soggettività giuridica del concepito per affermare la titolarità di un diritto in capo al nato, di riconoscere il diritto al risarcimento anche al nato con malformazioni congenite e non solo ai suoi genitori, come oggi avviene, sembrando del tutto in linea col sistema e con la diffusa sensibilità sociale che sia esteso al feto lo stesso effetto protettivo (per il padre) del rapporto intercorso tra madre e medico; e che, come del resto accade per il padre, il diritto al risarcimento possa essere fatto valere dopo la nascita anche dal figlio il quale, per la violazione del diritto all’autodeterminazione della madre, si duole in realtà non della nascita ma del proprio stato di infermità (che sarebbe mancato se egli non fosse nato).

3.- Diversi sono certamente gli interessi incisi, ma tutti risultano presidiati dalla Costituzione, rispettivamente con gli artt. 32, primo (salute) e secondo comma (autodeterminazione), 29, primo comma (famiglia) e 30, primo comma (rapporto genitori-figli).

La sentenza è conseguentemente cassata con rinvio alla stessa corte d’appello, che deciderà nel rispetto del seguente principio di diritto: “anche il soggetto nato dopo la morte del padre naturale, verificatasi durante la gestazione per fatto illecito di un terzo, ha diritto nei confronti del responsabile al risarcimento del danno per la perdita del relativo rapporto e per i pregiudizi di natura non patrimoniale e patrimoniale che gli siano derivati”.

Il giudice del rinvio, che si designa nella stessa corte d’appello in diversa composizione, regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

 P.Q.M.

 La Corte di Cassazione accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese, alla corte d’appello di Brescia in diversa composizione.