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Ricordiamoci che il verbale di accordo รจ titolo esecutivo anche nelle mediazioni volontarie. La procedura puรฒ anche essere utilizzata, oltre che nelle materie obbligatorie, in qualunque questione che abbia per oggetto diritti disponibili, per ottenere in pochissimo tempo un titolo che produca obblighi e che abbia la stessa forza di una sentenza.
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Per il Tribunale di Pavia, in applicazione del D.lgs. 28/10 nella sua versione in vigore dal 30 giugno 2023, chi non partecipa al procedimento di mediazione, senza giustificato motivo, deve essere condannato al pagamento in favore dellโerario di una somma pari al doppio del contributo unificato.
Infatti, mentre la versione precedente della norma prevedeva la condanna al solo pagamento del contributo unificato, il nuovo art. 12 bis ha raddoppiato la sanzione. Peraltro, la norma specifica chiaramente che non si tratta di una valutazione discrezionale del Giudice, ma di un obbligo dello stesso.
Pertanto, prima di non presentarsi in una procedura di mediazione, occorre pensare bene alle conseguenze di tale comportamento!
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Dott. Luciano Arcudi, sulle conclusioni prese all’udienza dell’8.11.2023, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. di R.G. 981/2023, promossa da:
(…) (C.F.: (…) elettivamente domiciliata in Voghera (PV), via (…) presso lo studio degli Avv.ti (…) che la rappresentano e difendono in forza di procura in atti,
– ricorrente –
contro
(…) (C.F.: (…) elettivamente domiciliata in Voghera (PV), (…) presso lo studio dell’Avv. (…) che la rappresenta e difende in forza di procura in atti,
– convenuta –
Svolgimento del processo
1. – Tra le parti era concluso il 3.7.2019 contratto di locazione con il quale la resistente (…) concedeva in godimento alla ricorrente (…) l’immobile ad uso commerciale (bar) ubicato in V., via (…) Il contratto prevedeva un canone di Euro 1.000,00 annui con riferimento al primo quadriennio, “al fine di incentivare l’avviamento dell’attivitร del conduttore” e con la previsione che, a partire dal quarto anno, le parti avrebbero stabilito “di comune accordo, in base all’andamento dell’attivitร commerciale intrapresa dal conduttore, come proseguire il presente contratto sulla scorta della situazione economica del conduttore”. Inoltre, si prevedeva che “la ditta conduttrice non potrร fare valere alcuna azione o eccezione, se non dopo aver eseguito il pagamento delle rate scadute chiusi. Ancora, si stabiliva che “il conduttore non potrร portare modifiche alcune e addizioni, nรฉ opere in genere, se non dopo aver ottenuto il consenso scritto preventivo del locatore, il quale, comunque, al termine della locazione e a propria discrezione potrร chiedere e ottenere il ripristino o ritenere, senza alcun indennizzo, quanto realizzato dal conduttore” (clausola n. 8) e che “senza preventivo consenso scritto del locatore, รจ vietata qualsiasi modifica, innovazione o trasformazione die non consentano in ogni momento il ripristino dei locali nello stato attuale, fermo restando che ogni spesa, anche se รจ autorizzata, ivi comprese quelle relative alle pratiche amministrative, che fossero necessarie, rimarrร ad integrale carico della parte conduttrice e die gli eventuali lavori, o le innovazioni o modificazioni, ove richiesto dalla parte locatrice, verranno rimosse al termine della locazione, sempre a cura e spese della parte conduttrice senza diritto di rivalsa. Ogni ulteriore aggiunta che non possa essere tolta senza danneggiare i locali oggetto di locazione, ed ogni altra innovazione, pur autorizzata, resterร acquisita la proprietร a titolo gratuito” (clausola n. 9).
In una “appendice” al contratto, avente pari data 3.7.2019, si stabiliva che il canone sarebbe stato di Euro 6.000,00 a partire dal 4.7.2023.
La conduttrice ometteva il pagamento del canone e, con comunicazione in data 27.5.2021, manifestava la volontร di recedere (la ricorrente, che produce solo la r/r di una raccomandata, si riferisce ad una “risoluzione” ma, dalle ragioni addotte, si desume che si fosse trattato di recesso).
Essa conduttrice, sostenendo di avere eseguito lavori all’interno dell’immobile per Euro 12.000,00, ha quindi chiesto la condanna della locatrice al rimborso dei relativi costi, sul rilievo che il rapporto locatizio ha avuto durata ridotta rispetto a quanto previsto (punto 19 del ricorso) ed, in via subordinata, a titolo di indennitร ex art. 1592 c.c. (punto 23 del ricorso).
La resistente si รจ costituita resistendo alla domanda.
Il G.U., ritenuta la superfluitร delle prove dedotte, ha invitato le parti alla discussione ed ha definito la causa con pronuncia del dispositivo all’udienza dell’8.11.2023 e riserva di deposito della motivazione entro i successivi sei giorni.
Motivi della decisione
2. – Si deve premettere che non รจ fondata l’eccezione di parte resistente sulla presenza nel contratto di locazione di una clausola secondo la quale “qualora insorgessero controversie in merito all’interpretazione del presente contratto, le parti pattuiscono di attivare l’istituto della mediazione presso l’organismo della Camera di Commercio territorialmente competente, secondo quanto pattuito dalle disposizioni vigenti in materia nonchรฉ nel rispetto del regolamento in vigore presso (‘Organismo per modalitร e termini. In caso di mancato accordo, saranno esperibili le iniziative avanti al A.G.O. come per legge”.
Essa sostiene l’improcedibilitร alla luce del fatto che era stato esperito il tentativo di mediazione, obbligatorio “ex lege”, dinanzi ad un organismo di mediazione diverso da quello indicato in detta clausola.
Ora, in disparte il fatto che la clausola stessa fa riferimento unicamente alle controversie concernenti “l’interpretazione del contratto”, da questa non si desume che le parti avessero inteso stabilire l’utilizzo in via esclusiva di detto organismo, non desumendosi ciรฒ dal tenore della clausola, il che assorbe l’ulteriore questione se una siffatta previsione sarebbe valida ed efficace.
3. – Premesso quanto sopra, le domande di parte ricorrente, sia quella principale sia quella subordinata, sono infondate e devono pertanto essere rigettate.
Anzitutto, sebbene il contratto ascriva letteralmente la previsione di un canone sensibilmente ridotto per il primo quadriennio (circa 83,00 euro al mese) rispetto a quello di mercato (che si presume essere quello di Euro 500,00 al mese) alla finalitร di “incentivare l’avviamento dell’attivitร del conduttore”, tutto porta a ritenere – e le parti stesse lo affermano espressamente in atti – che la reale finalitร era “compensativa” del costo dei lavori svolti, sul presupposto che questi sarebbero rimasti a beneficio della locatrice al termine della locazione.
Pertanto, l’impostazione difensiva di fondo del ricorrente, che ha fondato sul presupposto di cui sopra la domanda svolta in via principale, puรฒ ritenersi in linea di principio corretta: i costi di cui trattasi sarebbero stati “ammortizzati”, grazie al canone ridotto, fino al 3.7.2023, mentre il rapporto รจ cessato prima di tale momento.
Ciรฒ che, tuttavia, essa ricorrente trascura di considerare, รจ il fatto che tale anticipata cessazione era avvenuta non per qualche evento al quale essa non poteva sottrarsi (quale un “factum principis”) o per fatto imputabile alla controparte, bensรฌ per effetto di un proprio atto volontario, logicamente implicante la rinuncia al beneficio dell’utilizzo a canone ridotto dell’immobile ancora per il residuo tempo previsto.
D’altra parte, a diversamente opinare, la ricorrente non avrebbe comunque diritto all’indennitร ex art. 1592 c.c. e ciรฒ in quanto le parti avevano espressamente escluso, in via pattizia, tale eventualitร .
Premettendo che il consenso della parte locatrice all’esecuzione di opere integranti innovazioni o miglioramenti, “… importando cognizione dell’entitร , anche economica, e della convenienza delle opere, non puรฒ essere implicito, nรฉ puรฒ desumersi da atti di tolleranza, ma deve concretarsi in una chiara ed inequivoca manifestazione di volontร volta ad approvare le eseguite innovazioni, cosรฌ che la mera consapevolezza (o la mancata opposizione) del locatore riguardo alle stesse non legittima il conduttore alla richiesta dell’indennizzo” (cosรฌ Cass. ord. n. 15317/2019), si deve rilevare che, nella specie, le parti hanno convenuto che il consenso stesso avrebbe dovuto essere fornito in forma scritta, il che, alla luce dell’interpretazione della volontร delle parti, porta a fare ritenere la necessitร di tale forma ai fini della validitร stessa ed efficacia del consenso agli effetti dell’art. 1592 c.c.
Tale consenso scritto รจ nella specie mancante e, se anche fosse sussistente, l’esito della domanda in esame non muterebbe.
Infatti, le parti stesse (clausola n. 9) avevano previsto che anche le spese che fossero state “autorizzate” (quindi, per le quali c’era il consenso scritto), in riferimento ad opere che non potevano essere asportate senza danneggiare i locali oggetto di locazione ed “ogni altra innovazione”, sarebbero rimaste “acquisite alla proprietร a titolo gratuito”, clausola coerente con il giร menzionato fatto che il costo dei lavori eseguiti per la sistemazione dei locali era compensato dal minor canone pattuito.
Inoltre, il che sarebbe comunque dirimente, l'”importo della spesa” rilevante ex art. 1592 comma 1 c.c. non รจ stato comunque provato: in particolare, ai sensi della predetta disposizione, l’indennitร deve corrispondere al minor valore tra l’importo della spesa sostenuta ed il valore del risultato utile al tempo della riconsegna, ed una C.T.U. potrebbe individuare solo uno dei due termini di riferimento (ossia, il secondo), essendo il primo un fatto storico al quale la sola ricorrente รจ vicino e che solo essa รจ quindi in grado di provare.
4. – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014. Per la fase di trattazione/istruttoria deve essere liquidato un importo inferiore al parametro medio (euro 900,00), essendo stata l’istruttoria solo documentale e cosi anche per quella decisionale (Euro 1.000,00), in ragione tanto del citato carattere precostituito della prova quanto del fatto che nelle memorie conclusive sono state dalla parte vittoriosa sostanzialmente riprese argomentazioni difensive giร esposte nei precedenti atti di causa.
La resistente, che non ha senza giustificato motivo partecipato al procedimento di mediazione, deve essere condannata ex art. 12 bis comma 2 D.Lgs. n. 28 del 2010 al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione:
I. respinge le domande presentate dalla ricorrente (…) nei confronti della resistente (…)
II. condanna la ricorrente alla rifusione in favore della resistente delle spese di lite, che liquida per compenso di difensore in complessivi Euro 3.600,00, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A come per legge;
III. condanna la parte resistente, che non ha senza giustificato motivo partecipato al procedimento di mediazione, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Fissa termine di giorni sei per il deposito della motivazione.
Conclusione
Cosรฌ deciso in Pavia, il 8 novembre 2023. Depositata in Cancelleria
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10937 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Organismo Unitario dellโAvvocatura Italiana โ Oua, Maurizio De Tilla, Consiglio dellโOrdine degli Avvocati di Napoli, Francesco Caia, Consiglio dellโOrdine degli Avvocati di Torre Annunziata, Gennaro Torrese, Unione Regionale dei Consigli dellโOrdine degli Avvocati della Campania, Franco Tortorano, Consiglio dellโOrdine degli Avvocati di Lagonegro, Consiglio dellโOrdine degli Avvocati di Larino, Marco dโErrico, Consiglio dellโOrdine degli Avvocati di Campobasso, Demetrio Rivellino, Mario Pietrunti, AIAF โ Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minori, Filippo Pucino, Paola Pucino, Angelo Pucino, Carmelo Maurizio Sergi, Federica Eminente, Sabrina Sifo, Pompeo Salvatore Walter, Eugenio Bisceglia, Vitangelo Mongelli, Vincenzo Papaleo, Salvatore Di Cristofalo, Giovanni Zambelli, Giuseppe Di Girolamo, Agostino Maione, Claudio Acampora, Luigi Ernesto Zanoni, rappresentati e difesi dagli avv.ti Giorgio Orsoni, Mariagrazia Romeo e Mario Sanino, con domicilio eletto presso lo studio dellโultimo in Roma, v.le Parioli, n. 18 0
contro
Ministero della giustizia, Ministero dello sviluppo economico, rappresentati e difesi dallโAvvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
e con lโintervento di
ad adiuvandum:
โ Associazione degli Avvocati Romani e Associazione Agire e informare, rappresentate e difese dagli avv.ti Giampiero Amorelli e Dorodea Ciano, presso lo studio dei quali elettivamente domiciliano in Roma, via Guglielmo Pepe, n. 37;
โ Consiglio dellโOrdine degli Avvocati di Firenze, rappresentato e difeso dagli avv.ti Nino Scripelliti e Gaetano Viciconte, con domicilio eletto presso lo studio dellโavv. Alessandro Turco in Roma, l.go dei Lombardi, n. 4;
โ Consiglio dellโOrdine degli Avvocati di Salerno, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gaetano Paolino e Valeria Brancaccio, con i quali elettivamente domicilia presso lโavv. Leopoldo Fiorentino, studio Carlini, in Roma, p.za Cola di Rienzo, n. 92;
ad opponendum:
โ Associazione Avvocati per la mediazione, Lorenza Morello e Alberto Mascia, rappresentati e difesi prima dagli avv.ti Daniela Bauduin e Giorgio Prete, poi dagli avv.ti Giorgio Prete e Antonio Bertoldini, con domicilio eletto presso lo studio dellโavv. Alberto Mascia in Roma, Via Michele di Lando, n.41;
โ ADR Center s.p.a., rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe De Palo, Rodolfo Cicchetti e Donatella Mangani, con domicilio eletto presso lo studio del terzo in Roma, via Mesopotamia, n. 22;
โ Associazione Italiana dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti, rappresentati e difesi dallโavv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso lo studio BDL in Roma, via Bocca di Leone, n. 78;
per lโannullamento:
in parte qua del decreto del Ministro della giustizia adottato di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico n. 180 del 18 ottobre 2010, pubblicato nella G.U. n. 258 del 4 novembre 2010, avente ad oggetto โRegolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalitร di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dellโelenco dei formatori per la mediazione, nonchรจ lโapprovazione delle indennitร spettanti agli organismi, ai sensi dellโart. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010โณ, nonchรฉ
per la dichiarazione della non manifesta infondatezza della questione di legittimitร costituzionale degli artt. 5 e 16 del d. lgs. n. 28 del 2010, in riferimento agli artt. 24 e 77 Cost (RICORSO);
– della circolare del Ministero della giustizia 4 aprile 2011 avente a oggetto โRegolamento di procedura e requisiti dei mediatoriโ (PRIMI MOTIVI AGGIUNTI);
– per la dichiarazione della non manifesta infondatezza della questione di legittimitร costituzionale dellโart. 5 del d. lgs. n. 28 del 2010, come modificato nelle more del giudizio dallโart. 84 del d.l. 21 giugno 2013, n. 79, convertito dalla l. 9 agosto 2013, n. 98, in riferimento agli artt. 24 e 77 Cost. (SECONDI MOTIVI AGGIUNTI).
Visto il ricorso;
Visti gli atti di proposizione di motivi aggiunti;
Visto lโatto di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico;
Visti gli atti di intervento ad adiuvandum proposti da Associazione degli Avvocati Romani, Associazione Agire e informare, Consiglio dellโOrdine degli Avvocati di Firenze e Consiglio dellโOrdine degli Avvocati di Salerno;
Visti gli atti di intervento ad opponendum proposti da Associazione Avvocati per la mediazione, Lorenza Morello, Alberto Mascia, ADR Center s.p.a., Associazione Italiana dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nellโudienza pubblica dellโ8 ottobre 2014 il cons. Anna Bottiglieri e uditi per le parti i difensori come da relativo verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
1. La direttiva 21 maggio 2008, n. 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dellโUnione europea ha disciplinato alcuni aspetti della mediazione in materia civile e commerciale.
Lโart. 60 della l. 18 giugno 2009, n. 69, ha delegato il Governo ad adottare uno o piรน decreti legislativi in materia di mediazione e di conciliazione in ambito civile e commerciale, prescrivendo, tra altro, al legislatore delegato di disciplinare la mediazione nel rispetto ed in coerenza con la normativa comunitaria (comma 2; comma 3, lett. c).
La delega รจ stata esercitata con il d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28.
Con lโatto introduttivo della controversia allโodierna trattazione i ricorrenti hanno interposto azione impugnatoria avverso alcune disposizioni del decreto18 ottobre 2010, n. 180, adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, che, in forza della previsione di cui allโart. 16 del citato d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, ha regolamentato la determinazione dei criteri e delle modalitร di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dellโelenco dei formatori per la mediazione, nonchรฉ lโapprovazione delle indennitร spettanti ai suddetti organismi.
Queste le censure formulate avverso lโatto gravato.
1) Violazione di legge โ Violazione dellโart. 16 del d.lgs. 28/2010 โ Erronea interpretazione โ Eccesso di potere โ Difetto di presupposto โ Illogicitร โ Arbitrarietร .
2) Violazione di legge โ Violazione dellโart. 16 del d.lgs. 28/2010 โ Erronea interpretazione โ Eccesso di potere โ Difetto di presupposto โ Illogicitร โ Arbitrarietร โ Illegittimitร costituzionale degli artt. 5 e 16 del d.lgs. 28/2010 in riferimento agli artt. 77 e 24 Cost..
Mediante le predette censure, il cui contenuto puรฒ essere unitariamente illustrato, i ricorrenti lamentano che il decreto 180/2010 non reca alcun criterio volto a individuare e a selezionare gli organismi di mediazione in ragione dellโattivitร squisitamente giuridica che essi andranno ad effettuare, e che รจ richiesto sia dalla normativa comunitaria [laddove dispone che la mediazione โsia gestita in maniera efficace, imparziale e competente in relazione alle partiโ (art. 4 direttiva 2008/52/CE)], sia dalla legge delega [art. 60, lett. b), l. n. 69 del 2009: โprevedere che la mediazione sia svolta da organismi professionali ed indipendenti, stabilmente destinati allโerogazione del servizio di conciliazioneโ].
A sostegno della censura, viene ulteriormente osservato che lโart. 4 del regolamento n. 180 del 2010, nel disciplinare lโiscrizione, a domanda, degli organismi di mediazione, che possono essere costituiti sia da enti pubblici che da enti privati, si limita a prevedere, al comma 2, una serie di parametri di tipo amministrativo-economico-finanziario (tra cui la capacitร finanziaria e organizzativa, il possesso di polizza assicurativa, la trasparenza amministrativa e contabile), poi a prescrivere, al comma 3, una verificazione di tipo โaggiuntivoโ sui requisiti di qualificazione dei mediatori, che viene demandata al responsabile del procedimento (โIl responsabile verifica altresรฌ i requisiti di qualificazione dei mediatoriโ), senza essere in alcun modo correlata con le competenze giuridiche oggettivamente richieste dallโattivitร di mediazione.
A tale ultimo riguardo, i ricorrenti escludono che il criterio selettivo di cui lamentano la carenza possa essere costituito dalla previsione di cui allโart. 4, comma 3, del regolamento impugnato, che prevede, alla lett. a), che il mediatore deve essere in possesso di โun titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennaleโ ovvero, in alternativa, essere iscritto โad un ordine o collegio professionaleโ e, alla lett. b), che il mediatore abbia โuna specifica formazione eโฆuno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazioneโ regolati al successivo art. 18.
Ciรฒ in quanto, secondo i ricorrenti, tutti tali elementi, essendo sprovvisti dellโindicazione di una specifica professionalitร , delineano unโarea generica, attinente al solo ambito della formazione culturale, e che risulta, pertanto, priva di quegli agganci a una precipua qualificazione e perizia nellโambito giuridico e processuale โ senza la quale lโattivitร formativa specifica prevista, peraltro esigua, non puรฒ raggiungere utili scopi โ che essi ritengono invece necessaria in ragione della tipologia della prestazione che deve essere resa. E ciรฒ soprattutto considerando che, alla luce dellโart. 5 del d. lgs. n. 28 del 2010, per le materie ivi elencate, lโesperimento del procedimento di mediazione รจ condizione di procedibilitร della domanda giudiziale, ovvero si pone come alternativa al sistema giudiziale o quale funzione stragiudiziale di soddisfazione di pretese giuridiche.
Lโassunto secondo il quale il procedimento di mediazione non puรฒ che essere gestito con lโausilio dei soggetti svolgenti la professione legale viene dai ricorrenti affidato anche alla considerazione che:
– il procedimento di mediazione non positivamente concluso incide sulle spese del successivo giudizio [art. 13, d. lgs. 28/10; art. 60, lett. p), l. 69/09];
– il verbale dellโaccordo conclusivo del procedimento di mediazione, non contrario allโordine pubblico o a norme imperative, nonchรฉ sottoposto ad omologazione, ha efficacia di titolo esecutivo per lโespropriazione forzata, per lโesecuzione in forma specifica e per lโiscrizione di ipoteca giudiziale (art. 12, d. lgs. 28/10);
– lโavvocato ha lโobbligo di informare il proprio assistito, allโatto del conferimento dellโincarico, della possibilitร di avvalersi della mediazione [art. 4, comma 3, d. lgs. 28/10; art. 60, lett. n), l. 69/09], nonostante lo svolgimento della relativa attivitร sia, poi, demandato ad altre categorie professionali.
Proseguendo nel descritto ambito argomentativo, i ricorrenti pervengono, infine, alla conclusione che lโintero corpo sistematico delle fonti di disciplina del procedimento di mediazione faccia emergere evidenti profili di contraddittorietร , e, in particolare, che la mancata previsione di idonei criteri di valutazione della competenza degli organismi di mediazione ponga il regolamento impugnato in palese contrasto non tanto con lโart. 16 del d. lgs. 28/2010, ma piuttosto con i principi generali e lโinsieme delle disposizioni dellโintero impianto legislativo considerato.
I ricorrenti espongono ulteriormente che gli artt. 5 e 16 del d. lgs. 28/2010 non sfuggirebbero a censure di legittimitร costituzionale, in riferimento agli artt. 77 e 24 della Costituzione.
In particolare:
a) lโart. 5 del d. lgs. n. 28 del 2010, nel prevedere che lโesperimento del procedimento di mediazione รจ condizione di procedibilitร , rilevabile anche dโufficio, della domanda giudiziale in riferimento alle controversie nelle previste materie (condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, responsabilitร medica e diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicitร , contratti assicurativi, bancari e finanziari), precluderebbe lโaccesso diretto alla giustizia, disattendendo espressamente le previsioni della legge delega, art. 60 della l. n. 69 del 2009, e, segnatamente, il principio e criterio direttivo di cui alla lett. a), che lo tutela specificamente;
b) lโart. 16 del d. lgs. n. 28 del 2010, ponendo quali criteri di selezione degli organismi abilitati alla mediazione esclusivamente la โserietร ed efficienzaโ, liberalizzerebbe il settore, contravvenendo sia allโart. 4 della direttiva 2008/52/CE, sia alla citata legge di delega, lett. b), che fanno riferimento, rispettivamente, ai criteri della competenza e della professionalitร .
3) Violazione di legge โ Violazione dellโart. 16 del d.lgs. 28/10 โ Violazione dellโart. 60 della l. 69/09 โ Erronea interpretazione โ Difetto di presupposto โ Eccesso di potere โ Arbitrarietร โIllogicitร โ Sviamento.
Il terzo motivo รจ diretto avverso lโart. 4, comma 4 del regolamento, che, nel subordinare lโiscrizione degli organismi costituiti dai consigli dellโordine degli avvocati nel registro degli organismi di mediazione alla presentazione di una polizza assicurativa di importo non inferiore a โฌ 500.000,00, introduce, secondo i ricorrenti, una limitazione allโaccesso allโattivitร di mediazione di tipo economico e finanziario che รจ illegittima, in quanto non prevista nรฉ dalla legge delega 69/09 nรฉ dal decreto delegato 28/10.
Con lo stesso motivo i ricorrenti avversano anche la disposizione transitoria di cui allโart. 20 del regolamento, che consente lโiscrizione di diritto nel registro degli organismi di mediazione degli organismi giร iscritti nel registro di cui al decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222, rappresentando che tale previsione risulta del tutto arbitraria, tenendo conto sia dellโart. 16, comma 2, del d. lgs. n. 28 del 2010, che aveva previsto lโoperativitร di detti organismi solo fino al momento dellโentrata in vigore del regolamento, sia dellโart. 60, comma 3, lett. e) ed f) della l. n. 69 del 2009, che collega piuttosto lโimmediata operativitร dei procedimenti di mediazione allโiscrizione di diritto nel relativo registro dei soli organismi eventualmente costituiti dai consigli dellโordine presso i tribunali.
4) Violazione di legge โ Violazione dellโart. 17 del d.lgs. 28/10 โ Erronea interpretazione โ Difetto di presupposto โ Eccesso di potere โ Sviamento.
Con il quarto motivo lamentano i ricorrenti che lโart. 16 del regolamento, disattendendo lโart. 17 del d. lgs. 28/2010: a) non prevede la determinazione dellโimporto minimo delle indennitร spettanti agli organismi di mediazione in relazione al primo scaglione e non individua il criterio di calcolo e le modalitร di ripartizione tra le parti; b) non appronta i criteri per lโapprovazione delle tabelle delle indennitร proposte dagli organismi costituiti dagli enti privati; c) non indica le maggiorazioni massime delle indennitร dovute; d) non prevede la riduzione minima dellโindennitร nellโipotesi in cui la mediazione รจ condizione di procedibilitร della domanda giudiziale.
Esaurita lโillustrazione delle illegittimitร rilevate a carico dellโatto gravato, i ricorrenti hanno domandato lโannullamento del provvedimento e la dichiarazione di non manifesta infondatezza delle spiegate questioni di legittimitร .
2. Si sono costituiti in resistenza il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico, che hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva di alcuni ricorrenti, ovvero di O.U.A. e delle altre associazioni di avvocati, per carenza in capo agli stessi della rappresentanza istituzionale degli interessi della categoria degli avvocati, spettante solo al Consiglio Nazionale Forense e agli ordini esponenziali, oltre che ai singoli iscritti.
Le resistenti amministrazioni hanno poi confutato analiticamente le argomentazioni difensive di parte ricorrente, domandando il rigetto del gravame.
3. La controversia si รจ caratterizzata per la presenza di numerosi atti di intervento.
In particolare:
– hanno proposto atto di intervento ad adiuvandum lโAssociazione degli Avvocati Romani, lโAssociazione Agire e informare, il Consiglio dellโOrdine degli Avvocati di Firenze e il Consiglio dellโOrdine degli Avvocati di Salerno;
– hanno proposto atti di intervento ad opponendum lโAssociazione Avvocati per la mediazione, Lorenza Morello, Alberto Mascia, la ADR Center s.p.a., lโAssociazione Italiana dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e lโUnione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti.
4. Con ordinanza 12 aprile 2011, n. 3202, questa Sezione, ritenendo alcune questioni di legittimitร costituzionale proposte dai ricorrenti rilevanti ai fini del decidere e non manifestamente infondate, ha sospeso il processo e rimesso gli atti alla Corte Costituzionale per lโesame della questione di legittimitร costituzionale, per contrasto con gli artt. 24 e 77 Cost. degli artt. 5, comma 1, primo, secondo e terzo periodo, e 16, comma 1, in parte, del d.lgs. n. 28 del 2010, disponenti, rispettivamente, lโobbligatorietร del previo esperimento della mediazione al fine dellโesercizio della tutela giudiziale in determinate materie e i soli requisiti di serietร ed efficienza degli enti pubblici e privati abilitati a costituire gli organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione.
5. Nel prosieguo, i ricorrenti hanno interposto il primo atto di motivi aggiunti avverso la circolare del Ministero della giustizia 4 aprile 2011 avente a oggetto โRegolamento di procedura e requisiti dei mediatoriโ.
I mezzi aggiunti sono rivolti avverso le previsioni che:
a) hanno chiarito che, al fine di ritenersi esperita la condizione di procedibilitร , lโunico soggetto legittimato a redigere il verbale di esito negativo della mediazione รจ il mediatore (e non la segreteria dellโorganismo di mediazione);
b) hanno precisato alcuni elementi relativi ai requisiti dei mediatori.
Avverso tali previsioni i ricorrenti hanno formulato le seguenti doglianze.
1) Violazione di legge โ Violazione dellโart. 60 della l. 69/09 โ Erronea interpretazione โ Eccesso di potere โ Difetto di presupposto โ Illogicitร โ Arbitrarietร โ Contraddittorietร .
2) Violazione di legge โ Violazione dellโart. 16 del d.lgs. 28/10 โ Violazione dellโart. 60 della l. 69/09 โ Erronea interpretazione โ Eccesso di potere โ Difetto di presupposto โ Illogicitร โ Arbitrarietร โ Contraddittorietร .
Secondo i ricorrenti, la previsione sub a) รจ affetta dai profili di illegittimitร costituzionale giร sollevati in relazione allโart. 5 del d.lgs. 28/10, mentre la previsione sub b), al pari di quelle contenute nel regolamento, non consente di individuare una specifica competenza dei mediatori in ordine alla funzione loro assegnata.
I ricorrenti hanno indi domandato anche lโannullamento della predetta circolare.
6. La Corte Costituzionale, con sentenza 6 dicembre 2012, n. 272, nel pronunziare in ordine alla citata ordinanza della Sezione n. 3202 del 2011, nonchรฉ in relazione a successive ordinanze di rimessione di altre autoritร giudiziarie, sempre vertenti sulla materia della mediazione, ha dichiarato lโillegittimitร costituzionale dellโarticolo 5, comma 1, del d.lgs. 28/2010 in relazione al carattere obbligatorio dellโistituto della mediazione e alla conseguente strutturazione della relativa procedura come condizione di procedibilitร della domanda giudiziale nelle controversie ivi previste, per violazione degli artt. 76 e 77 Cost., e di una serie di disposizioni dello stesso decreto a esso strettamente correlate.
Parte ricorrente ha presentato indi istanza ex art. 80 c.p.a. per la prosecuzione del giudizio sospeso.
7. Pendente il giudizio dinnanzi al Giudice delle leggi, il legislatore, con lโart. 12 , comma 1, lett. a), del d.l. 22 dicembre 2011, n. 212, aveva modificato in alcune parti la formulazione dellโart. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010. Tale modifica non veniva perรฒ confermata dalla legge di conversione 17 febbraio 2012, n. 10.
Successivamente alla ridetta pronunzia della Corte Costituzionale n. 272 del 2012, la materia della mediazione obbligatoria รจ stata ridisciplinata dallโart. 84, comma 1, lett. b), del d.l. 21 giugno 2013, n. 69 (c.d. โdecreto del fareโ), convertito, con modificazioni, dalla l. 9 agosto 2013, n. 98, che, mediante lโinserimento del comma 1-bis e altre modifiche apportate sia allโart. 5 del d.lgs. 28/2010 che ad altre disposizioni della legge, ha nuovamente regolamentato lโesperimento della conciliazione quale condizione di procedibilitร per la domanda giudiziale in alcune materie.
8. Parte ricorrente ha interposto il secondo atto di motivi aggiunti.
In particolare, parte ricorrente formula anche avverso il novellato art. 5 del d.lgs. 28/2010 censure di illegittimitร costituzionale in riferimento allโart. 77 Cost., sostenendo lโincompatibilitร dellโintroduzione a regime del nuovo sistema di accesso alla giustizia con lo strumento del decreto-legge, stante la carenza del carattere di straordinaria necessitร e urgenza che ne legittima lโutilizzo, carenza che ritiene testimoniata dalla previsione che la nuova disposizione si applichi decorsi trenta giorni dallโentrata in vigore della legge di conversione del decreto (art. 84 del โdecreto del fareโ).
Parte ricorrente spiega inoltre verso la stessa novella censure di illegittimitร costituzionale in riferimento allโart. 24 Cost., sotto il profilo della lesione allโaccesso alla giustizia e alla frapposizione di ostacoli al diritto di difesa in giudizio.
Parte ricorrente ha conclusivamente ribadito le domande demolitorie giร introdotte avverso il decreto n. 180 del 2010 e ha domandato la dichiarazione della non manifesta infondatezza della questione di legittimitร costituzionale dellโart. 5 del d. lgs. n. 28 del 2010, come modificato nelle more del giudizio dallโart. 84 del d.l. 21 giugno 2013, n. 79, convertito dalla l. 9 agosto 2013, n. 98, in riferimento agli artt. 24 e 77 Cost..
9. Con ordinanza 10 dicembre 2013, n. 4872, la Sezione ha respinto la domanda di sospensione interinale degli effetti dellโatto gravato, incidentalmente formulata nel secondo atto di motivi aggiunti.
10. Parte ricorrente ha affidato a memorie lo sviluppo delle proprie tesi difensive.
Le amministrazioni resistenti hanno depositato ulteriori memorie, sostenendo lโinfondatezza delle doglianze e delle questioni di costituzionalitร dedotte dalle ricorrenti.
Anche le parti intervenienti hanno depositato memorie.
11. Il ricorso รจ stato indi trattenuto in decisione alla pubblica udienza dellโ8 ottobre 2014.
DIRITTO
1. Il Collegio non puรฒ esimersi dallโillustrazione del quadro normativo della controversia, per quanto di interesse.
2. In forza dellโinvito formulato agli Stati membri dal Consiglio europeo nella riunione di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, delle conclusioni adottate dal Consiglio nel maggio 2000 sui metodi alternativi di risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale, nonchรฉ del Libro verde presentato dalla Commissione nellโaprile del 2002, relativo ai modi alternativi di risoluzione delle controversie nelle predette materie, la direttiva 21 maggio 2008, n. 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dellโUnione europea ha disciplinato alcuni aspetti della mediazione in materia civile e commerciale.
Come sempre in tema di diritto comunitario, i โconsiderandoโ della direttiva delineano la generale impostazione conferita allโoggetto della regolazione, sia quanto alle finalitร , sia quanto alle caratteristiche.
La direttiva chiarisce innanzitutto che lโobiettivo di garantire un miglior accesso alla giustizia sia giudiziale che extragiudiziale, e, segnatamente, la disponibilitร del servizio di mediazione, nel contesto della politica dellโUnione europea volta a istituire uno spazio di libertร , sicurezza e giustizia, รจ un importante contributo al corretto funzionamento del mercato interno (quinto considerando).
Alla luce del sesto considerando della direttiva, la mediazione รจ, infatti, ritenuta una risoluzione extragiudiziale conveniente e rapida delle controversie in materia civile e commerciale, poichรฉ le relative procedure sono concepite in base alle esigenze delle parti, e gli accordi risultanti dalla mediazione hanno maggiori probabilitร di essere rispettati volontariamente, oltre a preservare piรน facilmente una relazione amichevole e sostenibile tra le parti, benefici che diventano anche piรน evidenti nelle questioni di portata transfrontaliera.
La direttiva intende indi delinearne gli elementi chiave, per rendere certo il relativo contesto giuridico (settimo considerando).
Sotto il profilo sostanziale, in positivo, si afferma che la direttiva dovrebbe applicarsi alle controversie transfrontaliere, ma che nulla dovrebbe vietare agli Stati membri di estenderla ai โprocedimenti di mediazione interniโ (ottavo considerando).
In negativo, si afferma che la mediazione non dovrebbe applicarsi: โai diritti e agli obblighi su cui le parti non hanno la facoltร di decidere da sole in base alla pertinente legge applicabile. Tali diritti ed obblighi sono particolarmente frequenti in materia di diritti di famiglia e del lavoroโ (decimo considerando); โalle trattative precontrattuali o ai procedimenti di natura arbitrale quali talune forme di conciliazione dinanzi ad un organo giurisdizionale, i reclami dei consumatori, lโarbitrato e la valutazione di periti o i procedimenti gestiti da persone od organismi che emettono una raccomandazione formale, sia essa legalmente vincolante o meno, per la risoluzione della controversiaโ (undicesimo considerando).
Quanto agli elementi chiave della mediazione, vengono in evidenza, sempre tra i considerando, la differenza tra mediatore e giudice (dodicesimo considerando), la possibilitร di rendere il ricorso alla mediazione obbligatorio ovvero soggetto a incentivi o sanzioni, purchรจ non venga impedita alle parti โdi esercitare il loro diritto di accesso al sistema giudiziarioโ (quattordicesimo considerando) ovvero non si impedisca alle parti, nellโincoraggiare la mediazione, in relazione ai termini di prescrizione e di decadenza, โdi adire un organo giurisdizionale o di ricorrere allโarbitrato in caso di infruttuoso tentativo di mediazioneโ (ventiquattresimo considerando), la fissazione di un termine al processo di mediazione (tredicesimo considerando), la riservatezza del relativo procedimento, anche in relazione allโeventuale successivo procedimento giudiziario od arbitrale (ventitreesimo considerando), lโesecutivitร dellโaccordo scritto raggiunto, fatta salva lโipotesi di contrasto tra lo stesso e il diritto nazionale ovvero quella che lโobbligo contemplato nellโaccordo non possa essere per sua natura reso esecutivo (diciannovesimo considerando); ai fini erariali, la tendenziale neutralitร finanziaria in relazione agli stati membri della mediazione, che puรฒ includere โil ricorso a soluzioni basate sul mercatoโ(diciassettesimo considerando).
Viene inoltre in rilievo lโassistenza del mediatore (decimo considerando), la sua formazione e lโintroduzione di efficaci meccanismi di controllo della qualitร della fornitura del servizio (sedicesimo considerando), la flessibilitร del procedimento di mediazione e lโautonomia delle parti, nonchรฉ lโefficacia lโimparzialitร e la competenza della mediazione (diciassettesimo considerando).
La direttiva 2008/52/CE regola indi la materia con 14 articoli.
In particolare:
– lโart. 1 enuncia lโobiettivo della regolazione (โโฆfacilitare lโaccesso alla risoluzione alternativa delle controversie e di promuovere la composizione amichevole delle medesime incoraggiando il ricorso alla mediazione e garantendo unโequilibrata relazione tra mediazione e procedimento giudiziarioโ) e ne delinea il campo di applicazione [โโฆcontroversie transfrontaliere, in materia civile e commerciale tranne per i diritti e gli obblighi non riconosciuti alle parti dalla pertinente legge applicabile. Essa non si estende, in particolare, alla materia fiscale, doganale e amministrativa nรฉ alla responsabilitร dello Stato per atti o omissioni nellโesercizio di pubblici poteri (acta iure imperii)];
– lโart. 3, dedicato alle definizioni, dispone che per mediazione, al di lร della denominazione, si intende un procedimento strutturato ove โโฆdue o piรน parti di una controversia tentano esse stesse, su base volontaria, di raggiungere un accordo sulla risoluzione della medesima con lโassistenza di un mediatore. Tale procedimento puรฒ essere avviato dalle parti, suggerito od ordinato da un organo giurisdizionale o prescritto di diritto da uno Stato membroโ;
– lo stesso art. 3 esplicita che per mediatore si intende โโฆqualunque terzo cui รจ chiesto di condurre la mediazione in modo efficace, imparziale e competente, indipendentemente dalla denominazione o dalla professione di questo terzo nello Stato membro interessatoโฆโ (lett. b), che comunque incoraggia โโฆla formazione iniziale e successiva dei mediatori allo scopo di garantire che la mediazione sia gestita in maniera efficace, imparziale e competente in relazione alle partiโ (par. 2);
– lโart. 5, dedicato al ricorso alla mediazione, esplicitando lโintendimento giร anticipato dal preambolo, prevede che โLโorgano giurisdizionale investito di una causa puรฒ, se lo ritiene appropriato e tenuto conto di tutte le circostanze del caso, invitare le parti a ricorrere alla mediazione allo scopo di dirimere la controversiaโฆโ e che โLa presente direttiva lascia impregiudicata la legislazione nazionale che rende il ricorso alla mediazione obbligatorio oppure soggetto a incentivi o sanzioni, sia prima che dopo lโinizio del procedimento giudiziario, purchรฉ tale legislazione non impedisca alle parti di esercitare il diritto di accesso al sistema giudiziarioโ;
– lโart. 6 delinea la esecutivitร degli accordi risultanti dalla mediazione, che รจ, peraltro, esclusa laddove โโฆil contenuto dellโaccordo รจ contrario alla legge dello Stato membro in cui viene presentata la richiesta o se la legge di detto Stato membro non ne prevede lโesecutivitร โ;
– lโart. 8 dispone che โGli Stati membri provvedono affinchรฉ alle parti che scelgono la mediazione nel tentativo di dirimere una controversia non sia successivamente impedito di avviare un procedimento giudiziario o di arbitrato in relazione a tale controversia per il fatto che durante il procedimento di mediazione siano scaduti i termini di prescrizione o decadenzaโ;
Con la legge 18 giugno 2009, n. 69, titolata โDisposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivitร nonchรฉ in materia di processo civileโ, e, segnatamente, con lโart. 60, il legislatore nazionale ha delegato il Governo ad adottare uno o piรน decreti legislativi in materia di mediazione e di conciliazione in ambito civile e commerciale (comma 1), nel rispetto e in coerenza con la normativa comunitaria e in conformitร ai principi e criteri direttivi enunciati al comma 3 (comma 2).
Tra questi ultimi, sono attinenti alla materia dellโodierno contendere i principi e criteri direttivi dettati dalle lettere:
โa) prevedere che la mediazione, finalizzata alla conciliazione, abbia per oggetto controversie su diritti disponibili, senza precludere lโaccesso alla giustizia;
b) prevedere che la mediazione sia svolta da organismi professionali e indipendenti, stabilmente destinati allโerogazione del servizio di conciliazione;
c) disciplinare la mediazione, nel rispetto della normativa comunitaria, anche attraverso lโestensione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e in ogni caso attraverso lโistituzione, presso il Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un Registro degli organismi di conciliazioneโฆ;
d) prevedere che i requisiti per lโiscrizione nel Registro e per la sua conservazione siano stabiliti con decreto del Ministro della giustizia;
e) prevedere la possibilitร , per i consigli degli ordini degli avvocati, di istituire, presso i tribunali, organismi di conciliazione che, per il loro funzionamento, si avvalgono del personale degli stessi consigli;
f) prevedere che gli organismi di conciliazione istituiti presso i tribunali siano iscritti di diritto nel Registro;
g) prevedere, per le controversie in particolari materie, la facoltร di istituire organismi di conciliazione presso i consigli degli ordini professionali;
h) prevedere che gli organismi di conciliazione di cui alla lettera g) siano iscritti di diritto nel Registro;
n) prevedere il dovere dellโavvocato di informare il cliente, prima dellโinstaurazione del giudizio, della possibilitร di avvalersi dellโistituto della conciliazione nonchรฉ di ricorrere agli organismi di conciliazione;
p) prevedere, nei casi in cui il provvedimento che chiude il processo corrisponda interamente al contenuto dellโaccordo proposto in sede di procedimento di conciliazione, che il giudice possa escludere la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore che ha rifiutato lโaccordo successivamente alla proposta dello stesso, condannandolo altresรฌ, e nella stessa misura, al rimborso delle spese sostenute dal soccombenteโฆ e, inoltre, che possa condannare il vincitore al pagamento di unโulteriore somma a titolo di contributo unificatoโฆ;
q) prevedere che il procedimento di conciliazione non possa avere una durata eccedente i quattro mesi;
r) prevedere, nel rispetto del codice deontologico, un regime di incompatibilitร tale da garantire la neutralitร , lโindipendenza e lโimparzialitร del conciliatore nello svolgimento delle sue funzioni;
s) prevedere che il verbale di conciliazione abbia efficacia esecutiva per lโespropriazione forzata, per lโesecuzione in forma specifica e costituisca titolo per lโiscrizione di ipoteca giudizialeโ.
La delega in parola รจ stata esercitata con il d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28.
3. Nellโambito dellโappena menzionato decreto legislativo 28/2010, viene in particolare rilievo lโart. 5.
Come riferito in narrativa, in seguito allโordinanza di rimessione della Sezione 12 aprile 2011, n. 3202, che ha rilevato, tra altro, come lโobbligatorietร del ricorso alla mediazione in alcune materie non fosse prevista in alcun principio e criterio direttivo dettato dallโart. 60 delle l. 69/2009, e travalicasse, pertanto, i limiti della delega legislativa, la Corte Costituzionale, con sentenza 6 dicembre 2012, n. 272, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il comma 1 della disposizione, unitamente ad altre norme correlate della decretazione delegata, in relazione al carattere obbligatorio dellโistituto della mediazione e alla conseguente strutturazione della relativa procedura come condizione di procedibilitร della domanda giudiziale nelle controversie ivi previste, per violazione degli artt. 76 e 77 Cost..
Il Giudice delle leggi, in particolare, ha dichiarato:
– lโillegittimitร costituzionale โdellโarticolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dellโarticolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali)โ;
– โin via consequenziale, ai sensi dellโart. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), lโillegittimitร costituzionale: a) dellโart. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2010, limitatamente al secondo periodo (ยซLโavvocato informa altresรฌ lโassistito dei casi in cui lโesperimento del procedimento di mediazione รจ condizione di procedibilitร della domanda giudizialeยป) e al sesto periodo, limitatamente alla frase ยซse non provvede ai sensi dellโarticolo 5, comma 1ยป; b) dellโart. 5, comma 2, primo periodo, del detto decreto legislativo, limitatamente alle parole ยซFermo quanto previsto dal comma 1 eยป, c) dellโart. 5, comma 4, del detto decreto legislativo, limitatamente alle parole ยซI commi 1 eยป; d) dellโart. 5, comma 5 del detto decreto legislativo, limitatamente alle parole ยซFermo quanto previsto dal comma 1 eยป; e) dellโart. 6, comma 2, del detto decreto legislativo, limitatamente alla frase ยซe, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1 dellโarticolo cinque,ยป; f) dellโart. 7 del detto decreto legislativo, limitatamente alla frase ยซe il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dellโart. 5, comma 1ยป; g) dello stesso articolo 7 nella parte in cui usa il verbo ยซcomputanoยป anzichรฉ ยซcomputaยป; h) dellโart. 8, comma 5, del detto decreto legislativo; i) dellโart. 11, comma 1, del detto decreto legislativo, limitatamente al periodo ยซPrima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui allโart. 13ยป; l) dellโintero art. 13 del detto decreto legislativo, escluso il periodo ยซresta ferma lโapplicabilitร degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civileยป; m) dellโart. 17, comma 4, lettera d), del detto decreto legislativo; n) dellโart. 17, comma 5, del detto decreto legislativo; o), dellโart. 24 del detto decreto legislativoโ.
Come pure giร precedentemente rilevato, pendente il giudizio dinnanzi al Giudice delle leggi, il legislatore, con lโart. 12 , comma 1, lett. a), del d.l. 22 dicembre 2011, n. 212, aveva tentato di modificare in alcune parti la formulazione dellโart. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010. Tale modifica non veniva perรฒ confermata dalla legge di conversione 17 febbraio 2012, n. 10.
Successivamente alla ridetta pronunzia della Corte Costituzionale n. 272 del 2012, la materia della mediazione obbligatoria รจ stata ridisciplinata dallโart. 84 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69 (c.d. โdecreto del fareโ), convertito, con modificazioni, dalla l. 9 agosto 2013, n. 98, che, mediante lโinserimento del comma 1-bis e varie modifiche apportate sia allโart. 5 del d.lgs. 28/2010 che ad altre disposizioni della legge, ha nuovamente regolamentato lโesperimento della conciliazione quale condizione di procedibilitร per la domanda giudiziale in alcune materie.
Eโ bene a questo punto illustrare il comma 1 (dichiarato costituzionalmente illegittimo con la pronunzia n. 272 del 2012 della Corte Costituzionale) e il comma 1-bis dellโart. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, allo stato vigente.
La disposizione dichiarata illegittima prevedeva che:
โ1. Chi intende esercitare in giudizio unโazione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilitร medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicitร , contratti assicurativi, bancari e finanziari, รจ tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dellโarticolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1ยฐ settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. Lโesperimento del procedimento di mediazione รจ condizione di procedibilitร della domanda giudiziale. Lโimprocedibilitร deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata dโufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione รจ giร iniziata, ma non si รจ conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui allโarticolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non รจ stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioniโ.
Il comma 1-bis dellโart. 5 del d.lgs. 28/2010 prevede ora che:
โ1-bis. Chi intende esercitare in giudizio unโazione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilitร medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicitร , contratti assicurativi, bancari e finanziari, รจ tenuto, assistito dallโavvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dellโarticolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1ยฐ settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. Lโesperimento del procedimento di mediazione รจ condizione di procedibilitร della domanda giudiziale. La presente disposizione ha efficacia per i quattro anni successivi alla data della sua entrata in vigore. Al termine di due anni dalla medesima data di entrata in vigore รจ attivato su iniziativa del Ministero della giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione. Lโimprocedibilitร deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata dโufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione รจ giร iniziata, ma non si รจ conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui allโarticolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non รจ stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioniโ.
Viene altresรฌ in rilievo nellโambito dellโodierno contenzioso lโart. 16 dello stesso d.lgs. 28/2010, in forza del quale รจ stato adottato il regolamento 18 ottobre 2010, n. 180, ovvero lโatto gravato in questa sede.
Anche lโart. 16 ha subito modifiche per effetto dellโart. 84 del d.l. n. 69 del 2013, convertito dalla l. n. 98 del 2013.
La disposizione prevede al comma 1 che โGli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietร ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione nelle materie di cui allโarticolo 2 del presente decreto. Gli organismi devono essere iscritti nel registroโ
Il comma 2 stabilisce che โLa formazione del registro e la sua revisione, lโiscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, lโistituzione di separate sezioni del registro per la trattazione degli affari che richiedono specifiche competenze anche in materia di consumo e internazionali, nonchรฉ la determinazione delle indennitร spettanti agli organismi sono disciplinati con appositi decreti del Ministro della giustizia, di concerto, relativamente alla materia del consumo, con il Ministro dello sviluppo economico. Fino allโadozione di tali decreti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei decreti del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222 e 23 luglio 2004, n. 223. A tali disposizioni si conformano, sino alla medesima data, gli organismi di composizione extragiudiziale previsti dallโarticolo 141 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioniโ.
Il comma 3 recita che โLโorganismo, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e il codice etico, comunicando ogni successiva variazione. Nel regolamento devono essere previste, fermo quanto stabilito dal presente decreto, le procedure telematiche eventualmente utilizzate dallโorganismo, in modo da garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati. Al regolamento devono essere allegate le tabelle delle indennitร spettanti agli organismi costituiti da enti privati, proposte per lโapprovazione a norma dellโarticolo 17. Ai fini dellโiscrizione nel registro il Ministero della giustizia valuta lโidoneitร del regolamentoโ.
Il comma 4 dispone che โLa vigilanza sul registro รจ esercitata dal Ministero della giustizia e, con riferimento alla sezione per la trattazione degli affari in materia di consumo di cui al comma 2, anche dal Ministero dello sviluppo economicoโ.
Il comma 4-bis, novella โ si sottolinea โ inserita dallโart. 84 del d.l. n. 69 del 2013, convertito dalla l. n. 98 del 2013, stabilisce che โGli avvocati iscritti allโalbo sono di diritto mediatori. Gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciรฒ finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dallโarticolo 55-bis del codice deontologico forense. Dallโattuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il comma 5 prevede che โPresso il Ministero della giustizia รจ istituito, con decreto ministeriale, lโelenco dei formatori per la mediazione. Il decreto stabilisce i criteri per lโiscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonchรฉ per lo svolgimento dellโattivitร di formazione, in modo da garantire elevati livelli di formazione dei mediatori. Con lo stesso decreto, รจ stabilita la data a decorrere dalla quale la partecipazione allโattivitร di formazione di cui al presente comma costituisce per il mediatore requisito di qualificazione professionaleโ.
Il comma 6 detta infine una disposizione di carattere finanziario.
4. Puรฒ ora passarsi alla disamina delle questioni poste dal gravame allโodierna trattazione.
5. Nellโambito della controversia sono state formulate varie questioni di carattere pregiudiziale, che, vanno, comโรจ dโuopo, prioritariamente esaminate.
Si rammenta che nel ricorso in esame hanno spiegato intervento volontario adesivo alle domande ricorsuali lโAssociazione degli Avvocati Romani, lโAssociazione Agire e informare, il Consiglio dellโOrdine degli Avvocati di Firenze e il Consiglio dellโOrdine degli Avvocati di Salerno.
Hanno, invece, spiegato intervento volontario ad opponendum, oltre ad alcuni singoli avvocati, lโAssociazione Avvocati per la mediazione, lโOrganismo di mediazione ADR Center s.p.a., lโAssociazione Italiana dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, lโUnione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti.
Alcune questioni pregiudiziali sono state sollevate dalle parti intervenienti.
5.1. Nel delineato ambito, viene in immediata evidenza lโeccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dai resistenti Ministero della giustizia e Ministero per lo sviluppo economico nei confronti del ricorrente Organismo Unitario dellโAvvocatura Italiana โ O.U.A., ritenuto privo della rappresentanza istituzionale degli interessi della categoria degli avvocati, che il ricorso assume lesi.
Si osserva, al riguardo, che il gravame in parola risulta proposto, oltre che da O.U.A., da ordini esponenziali della categoria forense e da singoli avvocati ad essi iscritti.
I primi sono pacificamente legittimati a difendere in sede giurisdizionale gli interessi della categoria nel suo complesso, di cui hanno la rappresentanza istituzionale, non solo quando si tratti di violazione di norme poste a tutela della professione, ma anche ogniqualvolta si tratti di perseguire comunque, come nella fattispecie, il conseguimento di vantaggi giuridicamente riferibili alla sfera della categoria stessa (tra altre, C. Stato, V, 10 novembre 2010, n. 8006; VI, 14 giugno 2004, n. 3874; V, 7 marzo 2001, n. 1339; Tar Lazio, Roma, I, 16 maggio 2005, n. 3770). I secondi sono legittimati a difendere i propri interessi legittimi.
Ne deriva che lโeccezione โ come, del resto, sembrano essere ben consapevoli gli stessi eccepenti โ non รจ comunque suscettibile di paralizzare lโesame di merito delle doglianze introdotte con il ricorso, in relazione alle quali รจ pacifico lโinteresse ad agire degli altri ricorrenti.
Ciรฒ posto, in punto di valutazione della legittimazione ad agire di O.U.A., il Collegio rileva che nelle proprie difese lโOrganismo, pur non obliando che la Corte Costituzionale ha escluso la legittimazione di O.U.A. a rappresentare e tutelare gli interessi giuridici appartenenti alla classe forense nelle sue vesti istituzionalizzate (sentenza 21 novembre 2006, n. 390), ha invocato il suo ruolo di organo titolare della rappresentanza politica dellโintera Avvocatura italiana conferitogli dallโart. 6 dello Statuto, e si รจ appellato allโevoluzione interpretativa-ampliativa della nozione di legittimazione attiva nel processo amministrativo.
Si tratta di argomentazioni che, anche tenuto conto della materia investita dalla controversia, che, come rilevato dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza n. 272/2012, attiene a giudizi (tra cui quello che occupa) nellโambito dei quali โi rapporti sostanziali dedotti in causa concernono profili attinenti alla mediazione nel processo civile, che possono anche riguardare interessi professionali della classe forenseโ, risultano persuasive.
Lโeccezione in esame va pertanto respinta.
Parte resistente pubblica assume anche il difetto di legittimazione attiva delle associazioni degli avvocati pure ricorrenti.
Anche tale eccezione deve essere respinta, sia per quanto sopra detto in relazione a O.U.A., sia tenuto conto del pacifico principio giurisprudenziale secondo cui unโassociazione professionale, se e in quanto ne sia comprovato un apprezzabile grado di rappresentativitร โ la cui sussistenza nella fattispecie non รจ stato denegato dallโeccepente โ รจ legittimata a impugnare provvedimenti lesivi, oltre che di interessi propri, di interessi collettivi della categoria (C. Stato, V, 22 ottobre 2007, n. 5498; Tar Lazio, Roma, I, 5 dicembre 2008, n. 11015).
5.2. La parte interveniente ad opponendum costituita dallโAssociazione Avvocati per la mediazione e singoli avvocati afferma che il ricorso รจ inammissibile per mancanza di interesse ad agire, non concretando lโatto impugnato, avente natura regolamentare, una diretta ed immediata lesione in capo ai ricorrenti.
Per lo stesso motivo, la stessa parte ritiene inammissibile gli interventi ad adiuvandum.
Analoga eccezione รจ stata formulata dallโOrganismo di mediazione ADR Center s.p.a., pure interveniente ad opponendum.
Al riguardo, si osserva che se, per un verso, puรฒ fondatamente dubitarsi che gli interventori in un giudizio amministrativo possano formulare autonomi mezzi di gravame, sia che intervengano ad adiuvandum sia che intervengano ad opponendum, traducendosi, in questo ultimo caso, gli stessi motivi in una sorta di ricorso โincidentaleโ per conto dellโautoritร che ha emanato lโatto impugnato (Tar Campania, Napoli, 10 agosto 1987, n. 175), per altro verso, la questione proposta va esaminata in quanto afferisce alla verifica della sussistenza delle condizioni della interposta azione impugnatoria, rilevabili anche dโufficio.
Si osserva, indi, nel merito della questione, che รจ vero che, secondo un principio consolidato in giurisprudenza amministrativa, le norme regolamentari, categoria cui รจ pacificamente ascrivibile lโimpugnato decreto n. 180 del 2010, vanno impugnate unitamente allโatto applicativo, che rende concreta la lesione degli interessi di cui sono portatori i destinatari.
Ma la descritta regola รจ diretta conseguenza della natura, solitamente generale ed astratta, delle previsioni di fonte regolamentare, sicchรจ trova eccezione per i provvedimenti che, sia pur di natura regolamentare, presentano un carattere specifico e concreto, e sono idonei ad incidere direttamente nella sfera giuridica degli interessati: in tal caso sorge lโonere di immediata impugnazione, a decorrere dalla pubblicazione nelle forme previste dalla legge (C. Stato, V, 19 novembre 2009; IV, 17 aprile 2002, n. 2032).
Siffatta ultima evenienza si apprezza nella fattispecie, in cui il regolamento impugnato regola puntualmente e compiutamente lโiscrizione nel registro degli organismi di mediazione, con criteri che svelano un immediato e certo effetto precettivo ovvero conformativo in relazione alla posizione della platea dei soggetti interessati allโiscrizione.
Risulta, pertanto, pienamente ammissibile la domanda diretta ed autonoma di verifica giudiziale della conformitร a legge dellโatto che li contiene, che risulta preordinata allโutilitร consistente nellโevitarne lโefficacia cogente per ogni avente causa, in osservanza del termine decadenziale decorrente dalla sua pubblicazione, senza, cioรจ, che sia necessario rimandarne lโimpugnazione al momento successivo dellโadozione dei conseguenti provvedimenti applicativi o esecutivi, che, del resto, non potrebbero che esplicare effetti meramente consequenziali rispetto allโatto stesso, che funge loro da indeclinabile presupposto.
Tutte le predette eccezioni sono, pertanto, da respingere.
5.3. I ricorrenti e le intervenienti ad adiuvandum Associazione degli Avvocati Romani e lโAssociazione Agire e informare contestano la legittimazione a intervenire in giudizio, adopponendum, dellโAssociazione Avvocati per la mediazione.
Si rammenta, sul punto, che condizione legittimante gli interventi volontari nel giudizio amministrativo รจ, per gli interventori ad opponendum, la titolaritร di un interesse contrario a quello azionato dai deducenti, il quale potrebbe subire pregiudizio dallโannullamento dellโatto impugnato (Tar Lazio, Roma, I, 4 giugno 2007, n. 5149).
Alla luce di tale principio, nonchรฉ di quanto giร rilevato al punto 5.1. in relazione alla legittimazione delle associazioni ricorrenti, lโeccezione va respinta.
5.4. Infine, ADR Center afferma che la presente controversia, nella parte in cui รจ diretta avverso il gravato d.m. 180/2010, risentirebbe degli effetti del successivo decreto 6 luglio 2011, n. 145, che, avendo apportato incisive modifiche al primo, avrebbe esaurito la materia del contendere.
Ulteriori modifiche al d.m. 180/2010 sono state poi apportate dal d.m. 4 agosto 2014, n. 39.
La eventuale fondatezza di tale eccezione puรฒ essere rinviata alla disamina delle singole censure svolte dalla parte ricorrente avverso il d.m. 180/2010.
6. Puรฒ indi passarsi allโesame del merito del ricorso.
7. Le due prime censure dellโatto introduttivo del giudizio possono essere cosรฌ sinteticamente riassunte.
I ricorrenti lamentano che lโart. 4 del gravato regolamento 180/2010 subordini lโiscrizione degli organismi di mediazione al relativo registro alla verifica della sussistenza di parametri di tipo amministrativo-economico-finanziario (tra cui la capacitร finanziaria e organizzativa, il possesso di polizza assicurativa, la trasparenza amministrativa e contabile), e di meri requisiti di qualificazione.
In particolare, parte ricorrente contesta la carenza di criteri volti a verificare i requisiti attinenti alla specifica professionalitร giuridico-processuale del mediatore.
Ciรฒ che parte ricorrente ritiene particolarmente grave, tenuto conto, per un verso, della configurazione dellโesperimento della mediazione come condizione di procedibilitร della domanda giudiziale nelle materie previste dal comma 1 (ora, dal comma 1-bis) dellโart. 5 del d.lgs. 28/2010, ovvero come insopprimibile fase pre-processuale, cui altre norme del decreto assicurano effetti rinforzati, e, in quanto tale, suscettibile, in ogni suo possibile sviluppo, o di conformare definitivamente i diritti soggettivi da essa coinvolti, o di incidervi, comunque, pesantemente, anche laddove ne residui la giustiziabilitร nelle sedi istituzionali e si intenda adire la tutela giudiziale, per altro verso, della mancata previsione nellโambito del procedimento di mediazione delineato dallo stesso d.lgs. dellโobbligatorietร della difesa tecnica.
Osserva al riguardo il Collegio che le censure di cui si discute, piรน che evidenziare lโillegittimitร del decreto 18072010 per violazione degli artt. 5 e 16 del d.lgs.180/2010, sono volte a contestare la stessa disciplina normativa recata dai predetti articoli, ritenuta antinomica rispetto alla direttiva comunitaria 21 maggio 2008, n. 2008/52/CE, e alla legge delega, art. 60 della l. 18 giugno 2009, n. 69.
Come giร ampiamente riferito, la Sezione ha ritenuto persuasive tali censure, rilevando anche come le stesse racchiudessero i tratti salienti dellโinteresse azionato in giudizio dai ricorrenti, finalizzato sostanzialmente, per il tramite dellโimpugnativa del d.m. 180/2010, allo scrutinio di costituzionalitร degli artt. 5 e 16 del d.lgs. 28/10.
E infatti, con la piรน volte richiamata ordinanza 12 aprile 2011, n. 3202, la Sezione ha sospeso il processo e rimesso gli atti alla Corte Costituzionale per lโesame della questione di legittimitร costituzionale, per contrasto con gli artt. 24 e 77 Cost. degli artt. 5, comma 1, primo, secondo e terzo periodo, e 16, comma 1, in parte, del d.lgs. n. 28 del 2010, disponenti, rispettivamente, lโobbligatorietร del previo esperimento della mediazione al fine dellโesercizio della tutela giudiziale in determinate materie e i soli requisiti di serietร ed efficienza degli enti pubblici e privati abilitati a costituire gli organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione.
Come giร detto, successivamente alla ridetta pronunzia della Corte Costituzionale n. 272 del 2012, che, accogliendo la prospettazione di cui alla predetta ordinanza, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il comma 1 dellโart. 5 del d.lgs. 28/2010 e altre disposizioni a esso correlate, per violazione degli artt. 76 e 77 Cost., la materia della mediazione obbligatoria รจ stata ridisciplinata dallโart. 84 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69 (c.d. โdecreto del fareโ), convertito, con modificazioni, dalla l. 9 agosto 2013, n. 98, mediante lโinserimento del comma 1-bis nel corpo dellโart. 5 del d.lgs. 28/2010 e varie modifiche apportate sia allo stesso art. 5 che ad altre disposizioni del decreto.
La novella legislativa, rispetto allโangolo visuale in cui si รจ situato il ricorso, ha apportato rilevanti modifiche allโistituto della mediazione.
Basti osservare sul punto, come meglio si dirร in seguito, che se รจ vero che lโesperimento della mediazione รจ stato ancora una volta configurato quale condizione di procedibilitร per la domanda giudiziale in alcune materie, comunque rivisitate rispetto alle precedenti, รจ altresรฌ vero che il nuovo testo del d.lgs. 28/2010 ha prescritto lโassistenza dellโavvocato.
Inoltre, gli stessi ricorrenti, a seguito delle modifiche normative di cui sopra, hanno spiegato avverso lโart. 84 del d.l. n. 69/2013, convertito dalla l. 98/2013, le nuove doglianze di costituzionalitร , di cui ai secondi motivi aggiunti.
Ne consegue che, allo stato, le censure in parola, affidate a un impianto argomentativo complessivo non piรน coerente con lโattuale quadro normativo, vanno dichiarate improcedibili.
8. Puรฒ quindi passarsi allโesame delle restanti doglianze dellโatto introduttivo del giudizio, ovvero a quelle rivolte direttamente avverso il d.m. 180/2010.
8.1. Con il terzo motivo (Violazione di legge โ Violazione dellโart. 16 del d.lgs. 28/10 โ Violazione dellโart. 60 della l. 69/09 โ Erronea interpretazione โ Difetto di presupposto โ Eccesso di potere โ Arbitrarietร โ Illogicitร โ Sviamento) parte ricorrente afferma che lโart. 4, comma 4, del regolamento 180/2010, nel subordinare anche lโiscrizione degli organismi costituiti dai consigli dellโordine degli avvocati nel registro degli organismi di mediazione alla presentazione di una polizza assicurativa di importo non inferiore a โฌ 500.000,00, introduce una limitazione allโaccesso allโattivitร di mediazione di tipo economico e finanziario che รจ illegittima, in quanto non prevista nรฉ dalla legge delega 69/09 nรฉ dal decreto delegato 28/10.
La previsione non รจ stata modificata dai decreti ministeriali 6 luglio 2011, n. 145 e 4 agosto 2014, n. 39.
Permane pertanto lโinteresse dei ricorrenti allโesame della censura, che perรฒ si rivela infondata.
Lโart. 16 del d.lgs. 20/2010, stabilito che โGli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietร ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione nelle materie di cui allโarticolo 2 del presente decreto. Gli organismi devono essere iscritti nel registroโ (comma 1), ha demandato โLa formazione del registro e la sua revisione, lโiscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, lโistituzione di separate sezioni del registro per la trattazione degli affari che richiedono specifiche competenze anche in materia di consumo e internazionali, nonchรฉ la determinazione delle indennitร spettanti agli organismiโ ad appositi decreti del Ministro della giustizia, di concerto, relativamente alla materia del consumo, con il Ministro dello sviluppo economico (comma 2), amministrazioni incaricate anche della vigilanza sui registro (comma 4).
Sul tema, lโart. 16 del d.lgs. 28/2010 si รจ limitato a disporre al comma 3 alcune regole minime: il deposito da parte dellโorganismo richiedente lโiscrizione nel registro del proprio regolamento di procedura e codice etico, di cui comunicare ogni successiva eventuale variazione; la necessaria previsione nel regolamento delle procedure telematiche eventualmente utilizzate dallโorganismo, finalizzate a garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati; lโobbligo del regolamento di allegare le tabelle delle indennitร spettanti agli organismi costituiti da enti privati, proposte per lโapprovazione a norma dellโarticolo 17; la valutazione da parte del Ministero della giustizia dellโidoneitร del regolamento.
La legge, in punto di iscrizione nel registro degli organismi di mediazione, ha indi rimesso un evidente margine di discrezionalitร alla regolazione attuativa, che, vieppiรน, coerentemente con il detto presupposto, รจ stata affidata alle amministrazioni vigilanti sul registro.
Sotto il profilo formale, e in via generale, รจ pertanto poco significativo lโelemento rimarcato dai ricorrenti, ovvero che nรฉ lโart. 16 del d.lgs. 28/2010 nรฉ lโart. 60 della l. 69/09 prevedono per lโaccesso al registro un parametro di tipo economico-finanziario.
Indi la sua introduzione da parte del gravato d.m. 180/2010 non รจ in alcun modo suscettibile di porsi in contrasto con le norme primarie che regolano la materia.
Del resto, la pretesa che gli organismi di mediazione presentino, ai fini dellโiscrizione al registro di cui trattasi, una polizza assicurativa, lungi dal costituire una limitazione allโaccesso allโattivitร di mediazione, risponde a un chiaro criterio di opportunitร , essendo evidentemente finalizzata a garantire la funzionalitร dellโorganismo, e, conseguentemente, a tutelare il soggetto privato, che, obbligatoriamente o volontariamente, allo stesso si affida.
Nรฉ sussistono ragioni per ritenere che il decreto 180/2010 dovesse esentare da tale onere i consigli degli ordini degli avvocati, la cui peculiare posizione rispetto alla materia della mediazione non รจ stata obliata dalla legge.
Lโart.18 del d.lgs. 28/2010, composto da un unico comma, prevede infatti che โI consigli degli ordini degli avvocati possono istituire organismi presso ciascun tribunale, avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali loro messi a disposizione dal presidente del tribunale. Gli organismi presso i tribunali sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui allโarticolo 16โ.
Con la conseguenza di esentarli, ai fini dellโaccesso al registro, dalle verifiche previste in via generale per gli altri organismi, ma non anche dal rispetto dei criteri stabiliti dai decreti attuativi, ivi compreso quello finanziario di cui si discute, posto a tutela dellโinteresse generale di cui sopra.
8.2. Con lo stesso motivo di ricorso i ricorrenti avversano anche la disposizione transitoria di cui al comma 1 dellโart. 20 del regolamento 180/2010.
I ricorrenti lamentano che la disposizione consente lโiscrizione di diritto nel registro degli organismi di mediazione degli organismi giร iscritti nel registro di cui al decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222, rilevando lโarbitrarietร della previsione alla luce del d. lgs. n. 28 del 2010, che prevede lโiscrizione di diritto nel registro in parola dei soli organismi eventualmente costituiti dai consigli dellโordine presso i tribunali.
Nelle more del giudizio, il comma 1 dellโart. 20 del regolamento 180/2010 รจ stato modificato dal d.m. 6 luglio 2011, n. 145.
Permane nondimeno lโinteresse dei ricorrenti allโesame della censura.
Invero, lโiscrizione di diritto al registro degli organismi giร iscritti nel registro previsto dal decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222 รจ stata confermata.
Tuttavia, per effetto delle modifiche apportate alla previsione, รจ ora stabilito che, subito dopo lโiscrizione (e non genericamente, come prevedeva lโoriginaria formulazione della norma), si provvede alla verifica del possesso in capo a tali organismi dei requisiti previsti dallโarticolo 4 e a comunicare agli stessi le eventuali integrazioni o modifiche necessarie. Se lโorganismo ottempera alle richieste del responsabile entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, lโiscrizione si intende confermata; in difetto di tale ottemperanza, lโiscrizione si intende decaduta.
La disposizione, anche per effetto della sua rimodulazione, che ha rimarcato la natura meramente transitoria attribuita allโiscrizione di diritto di cui si discute, ulteriormente differenziandola da quella riservata ai consigli dellโordine, non presta il fianco ai rilievi ricorsuali.
Eโ, invero, lo stesso art. 16, comma 2, del d.lgs. 28/2010 ad aver stabilito lโapplicazione, fino allโadozione del regolamento disciplinante lโiscrizione al registro degli organismi di mediazione, poi adottato con il gravato d.m. 180/2010, delle disposizioni dei decreti del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222 e 23 luglio 2004, n. 223.
Di tali ultime previsioni รจ stata indi stabilita espressamente la sopravvivenza temporanea.
E, al fine di rispettare la ratio di continuitร e di salvaguardia della norma primaria, tale sopravvivenza non puรฒ che perdurare sino allโeffettiva messa a regime del nuovo sistema di cui al regolamento attuativo dellโart. 16 del d.lgs. 28/10, come ora previsto dalla novella.
9. Con il quarto e ultimo motivo dellโatto introduttivo del giudizio (Violazione di legge โ Violazione dellโart. 17 del d.lgs. 28/10 โ Erronea interpretazione โ Difetto di presupposto โ Eccesso di potere โ Sviamento) lamentano i ricorrenti che lโart. 16 del regolamento, disattendendo lโart. 17 del d. lgs. 28/2010: a) non prevede la determinazione dellโimporto minimo delle indennitร spettanti agli organismi di mediazione in relazione al primo scaglione e non individua il criterio di calcolo e le modalitร di ripartizione tra le parti; b) non appronta i criteri per lโapprovazione delle tabelle delle indennitร proposte dagli organismi costituiti dagli enti privati; c) non indica le maggiorazioni massime delle indennitร dovute; d) non prevede la riduzione minima dellโindennitร nellโipotesi in cui la mediazione รจ condizione di procedibilitร della domanda giudiziale.
Lโart. 16 del regolamento n. 180/2010 ha formato oggetto di rilevanti modifiche ad opera, prima, del d.m. 6 luglio 2011, n. 145, poi, del d.m. 4 agosto 2014, n. 39.
Tra tali modifiche basti rammentare la prevista riduzione dellโindennitร per le fattispecie di ricorso obbligatorio alla mediazione [comma 4, lett. d)].
Inoltre, รจ ora prevista dalla legge la gratuitร dellโopera prestata dallโorganismo di mediazione, nel caso di mancato accordo allโesito del primo incontro (art. 17, comma 5-ter, d.lgs. 2872010).
Successivamente alle novelle di cui sopra, parte ricorrente non ha formulato sul punto nuove censure, nรฉ ha ribadito o rimodulato le doglianze giร dedotte.
Queste ultime, per lโeffetto, vanno quindi ritenute improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
10. Conclusivamente, lโatto introduttivo del giudizio va dichiarato in parte improcedibile e per il restante respinto.
11. Con il primo atto di motivi aggiunti i ricorrenti hanno contestato la circolare del Ministero della giustizia 4 aprile 2011, avente a oggetto โRegolamento di procedura e requisiti dei mediatoriโ, nella parte in cui: chiarisce che, al fine di ritenersi esperita la condizione di procedibilitร , lโunico soggetto legittimato a redigere il verbale di esito negativo della mediazione รจ il mediatore (e non la segreteria dellโorganismo di mediazione); precisa alcuni elementi relativi ai requisiti dei mediatori.
Avverso tali previsioni i ricorrenti hanno formulato le seguenti doglianze.
1) Violazione di legge โ Violazione dellโart. 60 della l. 69/09 โ Erronea interpretazione โ Eccesso di potere โ Difetto di presupposto โ Illogicitร โ Arbitrarietร โ Contraddittorietร .
2) Violazione di legge โ Violazione dellโart. 16 del d.lgs. 28/10 โ Violazione dellโart. 60 della l. 69/09 โ Erronea interpretazione โ Eccesso di potere โ Difetto di presupposto โ Illogicitร โ Arbitrarietร โ Contraddittorietร .
Secondo i ricorrenti, la previsione sub a) รจ affetta dai profili di illegittimitร costituzionale giร sollevati in relazione allโart. 5 del d.lgs. 28/10, mentre la previsione sub b), al pari di quelle contenute nel regolamento, non consente di individuare una specifica competenza dei mediatori in ordine alla funzione loro assegnata.
I ricorrenti hanno indi domandato anche lโannullamento della predetta circolare.
11.1. Con lโatto gravato il Ministero della giustizia ha ritenuto necessario, in sede di concreta attuazione dellโattivitร di tenuta del registro degli organismi di mediazione, dare specifica indicazione su alcuni profili problematici inerenti la corretta applicazione delle previsioni contenute nel d.lgs. 28/2010 e nel d.m. 180/2010.
Tra tali chiarimenti si collocano quelli avversati dalla parte ricorrente con lโodierno gravame.
Al riguardo, il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi dal precedente della Sezione, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da altro ricorrente avverso la stessa circolare (Tar Lazio, I, 7 febbraio 2014, n. 1507).
Deve quindi anche qui essere rilevato che, come emerge dal titolo dellโatto gravato e come anche fatto palese dal contenuto dello stesso, i mezzi aggiunti in esame sono diretti avverso una vera e propria circolare amministrativa, ovvero avverso un atto privo di qualsiasi valenza provvedimentale.
Tantโรจ che la circolare, nellโinvitare gli organismi di mediazione ad adeguarsi a quanto in essa contenuto, definisce le prescrizioni recate โlinee guidaโ, che lโorgano intende seguire al fine del compiuto esercizio della propria attivitร di vigilanza, preventiva e successiva.
Tanto chiarito, si osserva che, secondo la giurisprudenza amministrativa, che inizialmente ha riflettuto soprattutto sulle circolari riguardanti la materia del diritto tributario, cosรฌ pervenendo allโelaborazione di principi di carattere generale, poi traslati in tutti i campi del diritto amministrativo, le disposizioni contenute in una circolare non possono condizionare il giudice nellโinterpretazione delle norme che disciplinano una fattispecie.
ร invero ormai pacifico che le circolari amministrative, in quanto atti di indirizzo interpretativo, non sono vincolanti per i soggetti estranei allโamministrazione, mentre per gli organi destinatari esse sono vincolanti solo se legittime, potendo essere disapplicate qualora contra legem (C. Stato, V, 15 ottobre 2010, n. 7521); le circolari amministrative sono atti diretti agli organi e uffici periferici ovvero sottordinati, e non hanno di per sรฉ valore normativo o provvedimentale o, comunque, vincolante per i soggetti estranei allโamministrazione; una circolare amministrativa contra legem puรฒ essere disapplicata anche dโufficio dal giudice investito dellโimpugnazione dellโatto che ne fa applicazione (C. Stato, IV, 21 giugno 2010, n. 3877).
Consegue a tali conclusioni lโinammissibilitร del ricorso.
Invero, alla luce delle predette coordinate ermeneutiche, parte ricorrente non risulta avere alcun interesse concreto e attuale allโimpugnazione, e allโauspicata eliminazione dal mondo giuridico, della circolare in parola.
Del resto, gli stessi ricorrenti, affermato che lโatto non ha natura provvedimentale (pag. 5 dei mezzi aggiunti), si limitano a ribadire che la circolare partecipa delle stesse illegittimitร giร dedotte avverso lโart. 5 del d.lgs. 28/10 e il regolamento 180/2010, con ciรฒ evidenziando che la stessa, ex se considerata, รจ insuscettibile di arrecare allโorganismo una qualche lesione giuridicamente rilevante, ovvero connotata dai caratteri della concretezza e dellโattualitร .
I primi mezzi aggiunti in esame vanno, pertanto, dichiarati inammissibili per carenza di interesse ad agire.
12. Come ampiamente sopra riferito, con pronunzia n. 272 del 2012 la Corte Costituzionale ha dichiarato lโillegittimitร costituzionale dellโarticolo 5, comma 1, del d.lgs. 28/2010 in relazione al carattere obbligatorio dellโistituto della mediazione e alla conseguente strutturazione della relativa procedura come condizione di procedibilitร della domanda giudiziale nelle controversie ivi previste, per violazione degli artt. 76 e 77 Cost., e di una serie di disposizioni dello stesso decreto a esso strettamente correlate.
In particolare, il Giudice delle leggi, al fine di verificare il rispetto dei principi posti in sede di emanazione del d.lgs. n. 28 del 2010, ha rilevato come nรฉ la direttiva comunitaria 2008/52/CE sopra illustrata, nรฉ gli altri atti comunitari presi in considerazione dalla pronunzia, nรฉ, infine, la legge delega pure illustrata (art. 60 della legge n. 69 del 2009), esplicitassero in alcun modo la previsione del carattere obbligatorio della mediazione finalizzata alla conciliazione assunto dal menzionato art. 5, comma 1, della legge delegata.
Successivamente alla ridetta pronunzia della Corte Costituzionale n. 272 del 2012, la materia della mediazione obbligatoria รจ stata ridisciplinata dallโart. 84, comma 1, lett. b), del d.l. 21 giugno 2013, n. 69 (c.d. โdecreto del fareโ), convertito, con modificazioni, dalla l. 9 agosto 2013, n. 98, che, mediante lโinserimento del comma 1-bis e altre modifiche apportate sia allโart. 5 del d.lgs. 28/2010 che ad altre disposizioni della legge, ha nuovamente regolamentato lโesperimento della conciliazione quale condizione di procedibilitร per la domanda giudiziale in alcune materie.
Mediante il secondo atto di motivi aggiunti parte ricorrente ha formulato anche avverso il novellato art. 5 del d.lgs. 28/2010 censure di illegittimitร costituzionale, che si passa indi a esaminare.
13. Parte ricorrente assume che la ridetta novella violi lโart. 77 Cost..
In particolare, i ricorrenti sostengono lโincompatibilitร dellโintroduzione a regime del nuovo sistema di accesso alla giustizia con lo strumento del decreto-legge, stante la carenza del carattere di straordinaria necessitร e urgenza che ne legittima lโutilizzo, carenza che ritiene testimoniata dalla previsione che la nuova disposizione si applichi decorsi trenta giorni dallโentrata in vigore della legge di conversione del decreto (art. 84 del โdecreto del fareโ).
La censura non persuade.
13.1. Va, al riguardo, considerato primariamente come la Sezione, nellโordinanza di remissione 3202/2011 piรน volte citata, non abbia mai dubitato della possibilitร , insita nella giร illustrata direttiva 21 maggio 2008, n. 2008/52/CE [espressamente finalizzata a facilitare lโaccesso alla risoluzione alternativa delle controversie e a promuovere la composizione amichevole delle medesime incoraggiando il ricorso alla mediazione e garantendo unโequilibrata relazione tra mediazione e procedimento giudiziario (art. 1, comma 1)], concessa agli Stati membri:
– di estendere, o meno, il campo di applicazione delle disposizioni comunitarie sulla mediazione in materia civile e commerciale da quello privilegiato, costituito dalle controversie transfrontaliere ai โprocedimenti di mediazione interniโ (ottavo considerando e art. 1);
– di renderlo, o meno, obbligatorio (art. 5, comma 2: โLa presente direttiva lascia impregiudicata la legislazione nazionale che rende il ricorso alla mediazione obbligatorio oppure soggetto a incentivi o sanzioni, sia prima che dopo lโinizio del procedimento giudiziario, purchรฉ tale legislazione non impedisca alle parti di esercitare il diritto di accesso al sistema giudiziarioโ).
La Sezione ha, piuttosto, rilevato che il grado di valorizzazione della mediazione, quale strumento tendenzialmente generale di risoluzione delle controversie, mediante lโesercizio delle predette opzioni discrezionali estensive dellโistituto โ comportante, la prima, la scelta di renderla applicabile a rapporti che ricadono interamente nellโambito degli ordinamenti interni degli Stati membri, la seconda, la scelta di renderla obbligatoria e in quale misura โ inerisse, attenendo ai massimi livelli del sistema nazionale del settore โgiustiziaโ in materia civile, secondo le attribuzioni proprie dellโordinamento nazionale vigente, alla fonte normativa primaria [art. 111 Cost.; art. 117, lett. l) e m) Cost.].
La Sezione ha negato, quindi, e a ragione (come attestato dalla sentenza costituzionale n. 272/2012) che la seconda di tali scelte potesse essere legittimante esercitata dal Governo in sede di legge delegata (d.lgs. 28/2010), in assenza nella legge delega (art. 60, l. n. 69 del 2009) di uno specifico principio e criterio direttivo.
Nel tema ora in discussione si versa in una fattispecie completamente diversa.
Non vi รจ dubbio, invero, che la scelta di rendere obbligatoria la mediazione nelle materie delineate dal nuovo comma 1-bis dellโart. 5 del d.lgs. 28/2010 sia stata ora compiuta in esercizio di funzione legislativa, e ciรฒ sia in sede di adozione del decreto-legge n. 69 del 2013, sia in sede di conversione del decreto con la l. n. 989 del 2013.
Tanto premesso, e passando alla questione, posta dai ricorrenti, se lo strumento della decretazione dโurgenza sia idoneo a normare la materia, deve rammentarsi che la Corte Costituzionale, con giurisprudenza costante sin dal 1995 (sentenza n. 29 del 1995), ha affermato che lโesistenza dei requisiti della straordinarietร del caso di necessitร e dโurgenza puรฒ essere oggetto di scrutinio di costituzionalitร .
Tuttavia, la Corte Costituzionale (sentenza n. 171 del 2007) ha al riguardo chiarito che il relativo giudizio non sostituisce e non si sovrappone a quello iniziale del Governo e a quello successivo del Parlamento, in sede di conversione, dovendosi svolgere su un piano diverso, con la funzione di preservare lโassetto delle fonti normative e, con esso, il rispetto dei valori a tutela dei quali detto compito รจ predisposto, con lโeffetto di riconoscere ai requisiti di necessitร e urgenza cui lโart. 77 Cost. subordina il potere straordinario del Governo di emanare norme primarie ancorchรฉ provvisorie comporta lโinevitabile conseguenza di dare alla disposizione un largo margine di elasticitร .
In tal modo il Giudice delle leggi ha ritenuto, per un verso, che la straordinarietร del caso, tale da imporre la necessitร di dettare con urgenza una disciplina in proposito, puรฒ essere dovuta ad una pluralitร di situazioni (eventi naturali, comportamenti umani e anche atti e provvedimenti di pubblici poteri) in relazione alle quali non sono configurabili rigidi parametri, valevoli per ogni ipotesi, per altro verso, che lโeventuale difetto dei presupposti di legittimitร della decretazione dโurgenza, in sede di scrutinio di costituzionalitร , debba risultare evidente.
Nella specie, la Sezione non ravvisa nella fattispecie in esame lโevidenza richiesta per sollevare nuovamente la questione di costituzionalitร della mediazione obbligatoria, dedotta dai ricorrenti.
Invero, non puรฒ essere fondatamente posto in dubbio come il riconoscimento, da parte della sentenza della Corte Costituzionale n. 272/2012, dellโillegittimitร costituzionale dellโarticolo 5, comma 1, del d.lgs. 28/2010 in relazione al carattere obbligatorio dellโistituto della mediazione e alla conseguente strutturazione della relativa procedura come condizione di procedibilitร della domanda giudiziale nelle controversie ivi previste, per violazione degli artt. 76 e 77 Cost., ovvero per lโaccertata carenza nella legge delega di cui allโart. 60 della l. 69/09 di criteri e principi direttivi legittimanti tale scelta da parte del legislatore delegato, abbia frustrato le chiare finalitร deflattive del contenzioso giudiziario che il legislatore delegato ha riconnesso allโintero sistema delineato dallo stesso d.lgs. 28/2010.
E ciรฒ in un contesto di nota evidenza della necessitร di riforme in materia di giustizia civile, sottolineato anche dalla โRaccomandazione del Consiglio [Europeo, n.d.r.] sul programma nazionale di riforma 2013 dellโItalia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilitร dellโItalia 2012-2017โ del 29 maggio 2013.
Tale raccomandazione, invero:
– allโundicesimo considerando, ha rilevato come โPer migliorare il contesto in cui operano le imprese occorre completare la riforma della giustizia civile dando rapidamente attuazione alla riorganizzazione dei tribunali, abbreviando la durata eccessiva dei procedimenti e riducendo il volume dellโarretrato e il livello di contenziosoโ, ritenendo specificamente che โA seguito della sentenza della Corte costituzionale dellโottobre 2012 sulla mediazione, รจ necessario intervenire per promuovere il ricorso a meccanismi extragiudiziali di risoluzione delle controversieโ;
– al punto 2, ha raccomandato allโItalia di โabbreviare la durata dei procedimenti civili e ridurre lโalto livello di contenzioso civile, anche promuovendo il ricorso a procedure extragiudiziali di risoluzione delle controversie.
Eโ parimenti indubitabile che gli organismi di mediazione venuti a esistenza e iscrittisi nel registro degli organismi di mediazione nel non breve periodo decorrente tra lโentrata in vigore del d.lgs. 28/10, e segnatamente dellโart. 5 vecchia formulazione, e la pronunzia del Giudice delle leggi n. 272 del 2012, si siano necessariamente strutturati sulla base di tutte le previsioni originarie del decreto, ivi comprese quelle relative allโobbligatorietร della mediazione in determinate materie, risultando, in tal modo, interamente portata a compimento lโorganizzazione cui il legislatore delegato intendeva far ricorso, anche coattivo, per introdurre la detta modalitร di risoluzione delle controversie alternativa al sistema giudiziario.
Applicando a tale contesto le predette coordinate ermeneutiche, deve riconoscersi la sussistenza di quella straordinarietร del caso, tale da legittimare, ai sensi dellโart. 77, come interpretato dalla Corte Costituzionale, la necessitร di dettare con urgenza una disciplina in proposito.
Nulla muta, al riguardo, considerando che previsione che lโart. 84 del โdecreto del fareโ ha previsto che la novella si applichi decorsi trenta giorni dallโentrata in vigore della legge di conversione del decreto.
Si tratta, infatti, per un verso, di una opportuna disposizione di cautela, che rimanda alla conversione del decreto-legge lโoperativitร del sistema introdotto.
Non va invero dimenticato che, come giร precedentemente riferito, pendente il giudizio conclusosi con la sentenza 272/2012 dinnanzi al Giudice delle leggi, con d.l. 22 dicembre 2011, n. 212 (art. 12, comma 1, lett. a), il Governo aveva tentato di modificare in alcune parti la formulazione originaria dellโart. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, ma tale modifica non รจ stata confermata dalla legge di conversione 17 febbraio 2012, n. 10.
Per altro verso, poi, la disposizione รจ inidonea a confermare lโassunto dei ricorrenti in ordine alla insussistenza dellโurgenza, atteso che, in ogni caso, il โdecreto del fareโ, approvato il 21 giugno 2013, non avrebbe comunque potuto determinare lโimmediata ripresa della mediazione, stante la sospensione feriale dei termini giudiziari e lโeventualitร che gli organismi di mediazione necessitassero, successivamente alla ridetta sentenza n. 272/2012, di una ripartenza organizzativa.
14. Parte ricorrente ha formulato verso la stessa novella anche censure di illegittimitร costituzionale in riferimento allโart. 24 Cost., sotto il profilo della lesione allโaccesso alla giustizia e alla frapposizione di ostacoli al diritto di difesa in giudizio.
14.1. Anche tali doglianze non persuadono.
Si rammenta che la Corte Costituzionale, nella ridetta sentenza 272/2002, nel dichiarare lโincostituzionalitร dellโart. 5, comma 1, del d.lgs. 28/2010, per contrasto con gli artt. 76 e 77 Cost., ha assorbito ogni questione relativa alla eventuale incostituzionalitร della mediazione obbligatoria per violazione dellโart. 24 Cost..
La questione, quindi, รจ aperta, e non puรฒ che essere affrontata alla luce delle novelle apportate in materia dal โdecreto del fareโ.
Si รจ giร infatti anticipato che la nuova mediazione obbligatoria introdotta dallโart. 5, comma 1-bis, del d.lgs. 28/2010, per effetto delle complessive modifiche apportate alla disposizione e al decreto legislativo nel suo complesso, รจ profondamente difforme dalla precedente.
Eโ peraltro anche vero che la stessa si caratterizza per la presenza di numerose discrepanze.
Ne costituiscono esempio le contraddizioni ravvisabili nel testo di legge in punto di assistenza dellโavvocato nella procedura di mediazione.
Essa va ritenuta senzโaltro obbligatoria ai sensi del comma 1 dellโart. 8, stante lโinequivocabile formulazione letterale della norma e la circostanza che lโart. 8 รจ precipuamente dedicato al procedimento di mediazione, con la conseguente centralitร sul punto della disposizione, che, perรฒ, non coincide perfettamente nรฉ con lโart. 5, comma 1-bis, che riferisce lโassistenza dellโavvocato al mero atto di impulso della conciliazione obbligatoria, nรฉ con lโart. 12, comma 1, che prevede che solo ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, lโaccordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per lโespropriazione forzata, lโesecuzione per consegna e rilascio, lโesecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonchรฉ per lโiscrizione di ipoteca giudiziale.
Tali contraddizioni, peraltro, potranno essere risolte in sede di rivisitazione del testo del decreto delegato 28/2010, giร programmato. Lโart. 5, comma 1-bis, chiarisce, infatti, che โLa presente disposizione ha efficacia per i quattro anni successivi alla data della sua entrata in vigore. Al termine di due anni dalla medesima data di entrata in vigore รจ attivato su iniziativa del Ministero della giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazioneโ.
Ma, anche tenuto conto di quanto appena sopra, รจ certo che non sono riproducibili nei confronti della โnuovaโ conciliazione obbligatoria quei rilievi critici cui aveva dato luogo il previgente sistema, poggianti sul combinato disposto di alcune previsioni, poi modificate, che hanno fatto fondatamente dubitare della suscettibilitร della โvecchiaโ mediazione obbligatoria di consentire lโesercizio effettivo del diritto di difesa in giudizio e la possibilitร di condurre a una composizione delle controversie in conformitร allโalto rango dei principi che caratterizzano la materia nellโordinamento nazionale vigente.
Basti, infatti, osservare che:
– le materie per cui la mediazione รจ obbligatoria e costituisce condizione di procedibilitร della domanda giudiziale sono state rivisitate in senso diminutivo, non essendovi piรน tra le stesse il risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti (art. 5, comma 1-bis);
– la condizione di procedibilitร รจ ora assolta senza che sia necessario esperire un vero e proprio tentativo di conciliazione, ovvero con la mera partecipazione a un primo incontro (art. 5, comma 2-bis);
– nel caso di mancato accordo allโesito del primo incontro, da svolgersi non oltre trenta giorni dalla domanda di mediazione (art. 8, comma 1), nessun compenso รจ dovuto per lโorganismo di mediazione (art. 17, comma 5-ter);
– si prevede lโassistenza dellโavvocato per promuovere la conciliazione obbligatoria (art. 5, comma 1-bis);
– si prevede lโassistenza dellโavvocato fino al termine della procedura (art. 8, comma 1);
– la proposta del mediatore interviene soltanto allโavverarsi delle relative condizioni, dopo il primo incontro, nellโambito del quale il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalitร di svolgimento della mediazione e invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilitร di iniziare la procedura di mediazione, procedendo nel caso positivo (art. 8, comma 1);
– solo ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, lโaccordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per lโespropriazione forzata, lโesecuzione per consegna e rilascio, lโesecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonchรฉ per lโiscrizione di ipoteca giudiziale (art. 12, comma 1);
– al fine di sottrarsi alle conseguenze pregiudizievoli, in tema di argomenti di prova e di sanzioni, derivanti nel successivo giudizio dalla mancata partecipazione al procedimento di mediazione laddove obbligatorio, possono essere addotti giustificati motivi (art. 8, comma 4-bis);
– gli avvocati iscritti allโalbo sono di diritto mediatori (art. 16, comma 4-bis).
A ciรฒ si aggiunga che le modifiche medio tempore apportate al d.m. 180/2010 hanno rafforzato la qualitร del servizio di mediazione.
Basti richiamare, al riguardo, le nuove disposizioni ora vigenti in tema di formazione, aggiornamento e tirocinio dei mediatori (art. 4), nonchรฉ la prescrizione che il regolamento dellโorganismo di mediazione contenga criteri inderogabili per lโassegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore designato, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta [art. 7, comma 5, lett. e)].
Considerazioni tutte, queste appena elencate, che fanno escludere che il sistema in esame, allo stato vigente, possa sostanziare il pericolo di una indebita restrizione dellโaccesso alla giustizia, ravvisabile (e ravvisato dalla Sezione con lโordinanza 3202/11) in occasione dellโesame delle originarie formulazioni del d.lgs. 29/2010 e del d.m. 180/2010 .
15. Le questioni di legittimitร costituzionale spiegate dai ricorrenti avverso lโart. 5 del d. lgs. n. 28 del 2010, come modificato nelle more del giudizio dallโart. 84 del d.l. 21 giugno 2013, n. 79, convertito dalla l. 9 agosto 2013, n. 98, in riferimento agli artt. 24 e 77 Cost. risultano, per quanto sopra, infondate.
I secondi motivi aggiunti devono, pertanto, essere respinti.
16. In definitiva, le doglianze di cui al ricorso e ai motivi aggiunti in esame vanno dichiarate in parte improcedibili, in parte inammissibili e per il restante respinte.
Lโandamento della controversia, la complessitร e la novitร delle questioni trattate giustificano lโintegrale compensazione tra le parti costituite delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo dichiara in parte improcedibile, in parte inammissibile e per il restante lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallโautoritร amministrativa.
Cosรฌ deciso in Roma nelle camere di consiglio dellโ8 ottobre e del 17 dicembre 2014, con lโintervento dei magistrati:
Luigi Tosti, Presidente
Anna Bottiglieri, Consigliere, Estensore
Ivo Correale, Consigliere
LโESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/01/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Confermate le Agevolazioni Fiscali per gli Accordi di Mediazione: L’Agenzia dell’Entrate con la Circolare n.2/E conferma il regime delle agevolazioni da Imposta di Registro per gli Accordi di Mediazione.
Ecco quanto riportato nella circolare al riguardo:
Come si รจ avuto modo di chiarire, lโarticolo 10, comma 4, del decreto prevede la soppressione di tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali. La soppressione disposta dallโarticolo 10, comma 4, non opera con riferimento aquelle previsioni normative che non si sostanziano in una riduzione di aliquote,nella previsione di una imposta fissa o nella esenzione dallโimposta di registro. Tale soppressione non opera in relazione ad alcune previsioni fiscali, che sono funzionali alla disciplina di particolari istituti, che hanno una applicazione ampia,la cui riferibilitร ai trasferimenti immobiliari รจ solo eventuale e prescinde dalla loro natura onerosa o gratuita. Si pensi ad alcuni istituti, quali, la mediazione civile e commerciale, i procedimenti in materia di separazione e divorzio o la conciliazione giudiziale, che prevedono una normativa fiscale di carattere generale, che puรฒ trovare applicazione, tra lโaltro, anche per i trasferimenti immobiliari, posti in essere nellโambito degli stessi procedimenti.Tali previsioni fiscali, come precisato dal Ministero dellโEconomia e delle Finanze, con nota prot. n. 2.225 del 5 febbraio 2014, devono โessere ritenute ancora vigenti, atteso che appare ragionevole ritenere che lโintervento del legislatore non avesse la finalitร di modificare, con un provvedimento di natura fiscale, il corretto svolgimento delle procedure in questione…โ