Ad agosto i termini si fermano davvero? Attenzione alle scadenze che continuano a decorrere

Arriva agosto e si sente spesso dire che “i tribunali sono chiusi” o che “tutte le scadenze riprendono a settembre”. Nessuna delle due affermazioni è corretta.

La legge prevede una sospensione dei termini processuali dal 1° al 31 agosto, ma non blocca indistintamente ogni termine previsto dalla legge, da un contratto o da una comunicazione ricevuta. Alcuni procedimenti continuano anche durante il periodo feriale; molte scadenze sostanziali, contrattuali, amministrative e fiscali non si fermano affatto; altre sono soggette a discipline speciali.

La prima regola, quindi, è non affidarsi alla generica convinzione che “ad agosto non scade nulla”. Occorre individuare la natura del termine e verificare quale norma lo disciplina.

Quanto dura la sospensione feriale?

La legge n. 742 del 1969 stabilisce che il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ogni anno. Il conteggio riprende dal 1° settembre. Se il termine dovrebbe iniziare a decorrere durante il mese di agosto, il suo inizio viene rinviato alla fine del periodo di sospensione. (Normattiva)

È utile ricordare che la sospensione non dura più fino al 15 settembre. Quello era il periodo previsto in passato. Dal 2015 la sospensione feriale è limitata ai trentuno giorni compresi tra il 1° e il 31 agosto. (Normattiva)

Non si tratta propriamente di una proroga della scadenza. I giorni di agosto vengono neutralizzati nel calcolo del termine: quelli già trascorsi prima del 1° agosto restano validi, mentre quelli ancora mancanti vengono conteggiati dal 1° settembre.

Come si calcola concretamente il termine?

Immaginiamo che un atto venga notificato il 10 luglio e che da quella notificazione decorra un termine processuale di trenta giorni. Escludendo il giorno iniziale, dal giorno 11 al 31 luglio trascorrono ventuno giorni. Dal 1° al 31 agosto il conteggio si arresta. I nove giorni ancora mancanti decorrono dal 1° settembre e il termine scade il 9 settembre.

Se, invece, l’atto viene notificato il 10 agosto e il termine è soggetto alla sospensione feriale, il conteggio non comincia il giorno successivo alla notificazione, ma dal 1° settembre.

Rimane poi necessario verificare se il giorno finale cada di sabato o in un giorno festivo e se, per quella specifica attività, operi la proroga al primo giorno successivo non festivo. La sospensione feriale e la proroga della scadenza festiva sono infatti due regole diverse, che possono concorrere nel calcolo.

Quali termini si sospendono?

La sospensione riguarda principalmente i termini per compiere attività all’interno di un processo o per introdurre un giudizio. Rientrano normalmente nella disciplina, quando non opera una specifica eccezione, i termini per proporre un’impugnazione, costituirsi in giudizio, depositare memorie, documenti o altri atti processuali.

La regola si applica anche al processo tributario. Il termine per impugnare un avviso di accertamento, una cartella o un altro atto tributario si sospende nel mese di agosto, così come i termini per il deposito degli atti nelle controversie tributarie. L’Agenzia delle Entrate ha confermato anche per il 2026 la sospensione nel mese di agosto dei termini di impugnazione delle cartelle e degli altri atti tributari. (FiscoOggi)

Questo non significa, però, che qualsiasi scadenza collegata a una controversia diventi automaticamente processuale. Per applicare la sospensione bisogna verificare la funzione del termine, la norma che lo prevede e l’eventuale esistenza di discipline speciali.

I tribunali chiudono ad agosto?

No. Gli uffici giudiziari continuano a funzionare e i magistrati trattano gli affari che la legge considera urgenti o che non sono soggetti alla sospensione.

L’art. 92 dell’ordinamento giudiziario comprende, tra l’altro, le cause relative agli alimenti e al lavoro, i procedimenti cautelari, quelli in materia di amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione, gli ordini di protezione contro gli abusi familiari, gli sfratti, le opposizioni all’esecuzione e altri procedimenti per i quali il ritardo potrebbe provocare un grave pregiudizio alle parti. In quest’ultima ipotesi, però, l’urgenza deve essere riconosciuta dal giudice: non basta che una parte dichiari nella propria comunicazione che la questione è urgente. (FiscoOggi)

La sospensione feriale non deve quindi essere confusa con una chiusura completa della giustizia. Le attività ordinarie rallentano, ma quelle urgenti possono proseguire e alcune controversie rimangono sottratte alla sospensione per l’intero loro corso.

Procedimenti cautelari, sfratti ed esecuzioni non sempre si fermano

Chi ha necessità di ottenere un provvedimento cautelare urgente non deve necessariamente attendere settembre. La tutela cautelare serve proprio a evitare che il tempo necessario per arrivare alla decisione definitiva produca un danno grave o renda inutile il futuro giudizio.

Anche i procedimenti di sfratto e le opposizioni all’esecuzione rientrano tra le materie per le quali la sospensione feriale non opera. Ciò può incidere non soltanto sulle udienze, ma anche sui termini per proporre le relative impugnazioni. La natura della controversia deve però essere individuata correttamente: non basta che una causa presenti un collegamento generico con un’esecuzione o una locazione per concludere automaticamente che ogni termine continui a decorrere.

Quando la scadenza riguarda una materia compresa tra le eccezioni, il calcolo deve essere effettuato immediatamente, senza aggiungere i trentuno giorni di agosto.

Le cause sul mantenimento si sospendono?

Su questo punto è facile commettere un errore. Le cause relative al mantenimento del coniuge o dei figli non sono automaticamente equiparabili alle cause propriamente alimentari.

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito nel 2024 che ai procedimenti di revisione delle condizioni di separazione e divorzio, nei quali si discuta del contributo di mantenimento o dell’assegno divorzile, si applica normalmente la sospensione feriale. La sospensione viene meno soltanto quando sia stato adottato uno specifico provvedimento che riconosca l’urgenza, perché la ritardata trattazione potrebbe provocare un grave pregiudizio alle parti. (Corte di Cassazione)

Non è quindi corretto affermare che qualunque causa familiare riguardante somme necessarie alla vita quotidiana prosegua automaticamente durante agosto. Bisogna distinguere tra obbligazioni alimentari in senso tecnico, contributi di mantenimento e concreta dichiarazione di urgenza.

E il termine per impugnare una delibera condominiale?

Il termine di trenta giorni previsto dall’art. 1137 del codice civile per impugnare una delibera condominiale annullabile è soggetto alla sospensione feriale.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 49 del 1990, ha dichiarato illegittima la legge sulla sospensione feriale nella parte in cui non estendeva la disciplina anche a questo termine. Il motivo è evidente: l’impugnazione della delibera deve necessariamente essere proposta attraverso un’azione giudiziaria e il diritto di difesa del condomino non può essere compromesso dal decorso del termine durante il periodo feriale. (Normattiva)

Se, per esempio, il verbale viene comunicato a un condomino assente alla fine di luglio, i giorni trascorsi prima del 1° agosto si contano; il termine si arresta durante agosto e riprende dal 1° settembre.

Occorre comunque prestare attenzione al momento iniziale. Per il condomino assente il termine decorre dalla comunicazione della deliberazione; per quello dissenziente o astenuto, dalla data dell’assemblea. Inoltre, la sospensione del termine per impugnare non sospende l’efficacia della delibera, che continua a produrre effetti salvo che il giudice ne disponga la sospensione.

Le scadenze fiscali sono tutte sospese?

No. La sospensione feriale riguarda il contenzioso tributario, non indistintamente tutti i rapporti con l’amministrazione finanziaria.

Il termine per impugnare un atto tributario si sospende nel mese di agosto. I termini per effettuare versamenti, presentare dichiarazioni, rispondere a richieste o compiere altri adempimenti amministrativi, invece, seguono le specifiche disposizioni fiscali e non possono essere rinviati applicando automaticamente la legge n. 742 del 1969. (FiscoOggi)

Esistono poi sospensioni diverse da quella feriale processuale. Per esempio, il termine per pagare o fornire chiarimenti in seguito a una comunicazione di irregolarità è sospeso dal 1° agosto al 4 settembre. Si tratta però di una previsione specifica, che non può essere estesa a qualsiasi pagamento o comunicazione dell’Agenzia delle Entrate. Nel 2026 l’Agenzia ha inoltre comunicato la sospensione ordinaria delle notifiche nel mese di agosto, salvo gli atti urgenti e indifferibili. (Agenzia delle Entrate)

La distinzione è quindi fondamentale: una cosa è il termine processuale per presentare ricorso contro un atto tributario; altra cosa è la data entro la quale deve essere pagata un’imposta o adempiuta una richiesta dell’ufficio.

Pagamenti, contratti e diffide continuano a produrre effetti

La sospensione feriale non si applica automaticamente ai termini stabiliti in un contratto. Se un preliminare prevede che il contratto definitivo debba essere stipulato entro una determinata data di agosto, la scadenza non viene rinviata al 1° settembre soltanto perché cade nel periodo feriale.

Lo stesso vale, in linea generale, per il termine entro il quale deve essere pagata una somma, consegnato un immobile, esercitato un recesso o inviata una disdetta. La disciplina concreta può dipendere dal contratto, dal tipo di rapporto e dalla natura essenziale o meno del termine, ma la legge sulla sospensione feriale dei termini processuali non può essere utilizzata come una proroga generalizzata.

Anche il termine assegnato in una diffida non si sospende automaticamente ad agosto. Se una parte intima all’altra di adempiere entro quindici giorni, il periodo indicato continua normalmente a decorrere, salvo che la comunicazione, il contratto o la legge prevedano diversamente.

Prescrizione e decadenza si fermano?

Neppure i termini sostanziali di prescrizione e decadenza sono, in via generale, sospesi dalla legge n. 742 del 1969. La sospensione riguarda i termini processuali, non ogni periodo entro il quale deve essere esercitato un diritto.

La distinzione non è sempre semplice. Alcuni termini, pur essendo previsti da norme sostanziali, richiedono necessariamente l’esercizio di un’azione giudiziaria e sono stati ricondotti alla sospensione feriale, come è avvenuto per l’impugnazione delle delibere condominiali. In altri casi, invece, il diritto può essere esercitato anche mediante un atto stragiudiziale e il termine continua a decorrere.

Quando si avvicina una decadenza o una prescrizione non bisogna quindi aggiungere automaticamente trentuno giorni. È necessario verificare la disciplina dello specifico diritto e individuare l’atto idoneo a conservarlo.

Anche l’attività stragiudiziale continua

Mediazioni, negoziazioni, trattative, assemblee condominiali, richieste di documenti, pagamenti e adempimenti contrattuali non vengono sospesi in blocco dalla legge sulla sospensione feriale.

Il fatto che gli avvocati o gli uffici lavorino con ritmi ridotti non produce, da solo, alcun effetto giuridico sulle scadenze. Un incontro può essere rinviato per accordo delle parti o per esigenze organizzative, ma questo è diverso dalla sospensione automatica prevista dalla legge per determinati termini processuali.

La cautela è ancora maggiore quando l’attività stragiudiziale serve a impedire una decadenza o si collega a un termine per iniziare successivamente il giudizio. In questi casi il rapporto tra la procedura svolta, gli effetti sulla prescrizione o sulla decadenza e la sospensione feriale deve essere calcolato sulla base delle norme applicabili alla singola controversia.

Gli errori più frequenti

L’errore più comune è aggiungere automaticamente trentuno giorni a qualsiasi scadenza estiva. Un altro è ritenere che la sospensione inizi già a luglio o continui fino alla metà di settembre, applicando la disciplina anteriore al 2015.

È altrettanto rischioso confondere una causa di mantenimento con una causa alimentare, ignorare che gli sfratti e le opposizioni all’esecuzione rientrano nelle eccezioni oppure ritenere che il termine per impugnare una delibera condominiale continui normalmente a decorrere durante agosto.

In materia tributaria, infine, bisogna distinguere il termine per presentare ricorso dalla scadenza per il pagamento o per un adempimento amministrativo. Il primo è normalmente sospeso; il secondo soltanto quando una norma fiscale lo prevede espressamente.

Come comportarsi in pratica

Quando una scadenza cade tra luglio e settembre, bisogna anzitutto individuare l’atto da compiere: un ricorso, un’impugnazione, un deposito processuale, un pagamento, una disdetta, una contestazione o una semplice risposta.

Occorre poi verificare se il termine sia processuale o sostanziale, se la controversia rientri tra quelle escluse dalla sospensione e se esistano norme speciali. Solo dopo questa verifica si possono contare i giorni, escludendo il periodo dal 1° al 31 agosto quando la sospensione è applicabile.

È prudente conservare sempre la prova della data da cui il termine inizia a decorrere: notificazione dell’atto, comunicazione del verbale condominiale, ricezione della PEC, consegna della raccomandata o pubblicazione della sentenza. Un solo giorno di errore può rendere tardiva un’impugnazione e impedire al giudice di esaminare anche una contestazione sostanzialmente fondata.

In conclusione

Ad agosto non si ferma tutto. Si sospendono, dal 1° al 31 agosto, i termini processuali ai quali si applica la legge n. 742 del 1969. Continuano invece a decorrere i termini relativi alle materie escluse, quelli contrattuali, molte scadenze amministrative e fiscali e, in generale, i termini sostanziali non assoggettati a una disciplina speciale.

La domanda corretta non è quindi: “la scadenza cade ad agosto?”, ma: “di quale termine si tratta e quale norma ne disciplina il decorso?”.

Prima di rinviare un adempimento a settembre è sempre opportuno eseguire questa verifica. La sospensione feriale protegge il diritto di difesa, ma non può trasformarsi in una proroga applicata indistintamente a qualsiasi obbligo.

Per informazioni e assistenza sull’argomento, info@studiotantalofornari.it e 0632609190 (anche Whatsapp).

Tag: sospensione feriale, termini processuali, scadenze agosto, computo dei termini, impugnazione delibera condominiale, processo tributario, sfratto, opposizione all’esecuzione, termini contrattuali, diritto civile, Luca Tantalo, ADR Center

Il proprietario può entrare nella casa affittata senza il consenso dell’inquilino?

Essere proprietari dell’immobile non significa poter usare le chiavi quando si vuole: accessi, controlli, lavori, emergenze e tutele

La casa è di proprietà del locatore, ma durante il contratto è nella disponibilità dell’inquilino. Questo significa che il proprietario non può entrare nell’appartamento quando vuole, utilizzare una copia delle chiavi senza autorizzazione o presentarsi improvvisamente sostenendo di dover “controllare la propria casa”.

Con la consegna dell’immobile, il conduttore acquista il diritto di utilizzarlo e di goderne in modo esclusivo per tutta la durata della locazione. Il proprietario conserva naturalmente la titolarità del bene, ma deve garantirne il pacifico godimento: è uno degli obblighi fondamentali che l’articolo 1575 del codice civile pone a suo carico.

La casa affittata diventa il domicilio dell’inquilino

Il punto fondamentale è che proprietà e domicilio sono concetti diversi. Un appartamento può appartenere a una persona e costituire, nello stesso momento, il domicilio di un’altra.

La Costituzione stabilisce che il domicilio è inviolabile. La protezione non dipende dal fatto che chi vi abita sia proprietario, usufruttuario o inquilino, ma dall’effettiva destinazione del luogo alla vita privata della persona. (Senato della Repubblica)

Anche l’articolo 614 del codice penale tutela chi ha il diritto di escludere gli altri dall’abitazione o da un luogo di privata dimora. La norma punisce chi vi si introduce contro la volontà espressa o tacita dell’avente diritto, oppure clandestinamente o con inganno. In una normale locazione, durante la vigenza del contratto, il diritto di decidere chi possa entrare nell’abitazione spetta quindi al conduttore.

Non cambia nulla se il proprietario continua ad avere una copia delle chiavi. Possedere una chiave non significa essere autorizzati a utilizzarla.

Il proprietario può conservare una copia delle chiavi?

La proprietà dell’immobile, da sola, non attribuisce al locatore un diritto generale a possedere o utilizzare una copia delle chiavi. La questione può essere regolata nel contratto o concordata tra le parti, ad esempio per ragioni organizzative o di sicurezza, ma l’eventuale duplicato non consente comunque di entrare autonomamente.

Il proprietario non può utilizzare la chiave mentre l’inquilino è assente, neppure per verificare lo stato della casa, leggere un contatore, recuperare un oggetto, aprire a un tecnico o mostrare l’appartamento a un possibile acquirente.

Il consenso deve riguardare quello specifico accesso e non può essere ricavato dal semplice fatto che il locatore possieda ancora le chiavi. Anche un’autorizzazione concessa in passato non vale necessariamente per tutti gli accessi futuri.

Quando il proprietario può chiedere di entrare?

Il proprietario può certamente chiedere di accedere all’immobile quando esiste una ragione concreta e legittima. Può essere necessario verificare un’infiltrazione, eseguire una riparazione, controllare un impianto, effettuare lavori obbligatori oppure consentire l’accesso a un tecnico.

Il locatore è tenuto a mantenere l’immobile in condizioni idonee all’uso concordato e deve eseguire le riparazioni necessarie, con esclusione della piccola manutenzione posta a carico dell’inquilino.

Questo obbligo comporta una ragionevole collaborazione del conduttore. L’inquilino non può pretendere che il proprietario elimini una perdita d’acqua e, nello stesso tempo, impedire sistematicamente l’ingresso all’idraulico. Il contratto deve essere eseguito secondo correttezza e buona fede da entrambe le parti. (Gazzetta Ufficiale)

Il proprietario deve però indicare la ragione dell’accesso, concordare giorno e orario con un congruo preavviso e limitarsi a quanto necessario. Il diritto di eseguire una riparazione non si trasforma in un potere di ispezionare liberamente tutte le stanze, aprire armadi, fotografare oggetti personali o trattenersi nell’abitazione oltre il necessario.

Il proprietario può effettuare controlli periodici?

Non esiste un potere generale del locatore di entrare periodicamente nell’appartamento per controllare come vive l’inquilino. Un conto è verificare un problema concreto; altro è pretendere ispezioni ricorrenti, invasive e prive di una reale giustificazione.

Il contratto può prevedere la possibilità di visite periodiche, ma anche una clausola di questo tipo deve essere esercitata secondo buona fede. Non autorizza accessi improvvisi, frequenti o effettuati in assenza dell’inquilino.

La richiesta dovrebbe indicare con chiarezza la finalità della visita e proporre modalità ragionevoli. Il conduttore, dal canto suo, non dovrebbe rifiutare senza motivo qualsiasi verifica necessaria alla conservazione dell’immobile.

Le visite dei possibili acquirenti o dei futuri inquilini

Molti contratti prevedono che, in prossimità della scadenza o quando l’immobile è posto in vendita, il conduttore consenta alcune visite a potenziali acquirenti o nuovi inquilini.

Quando esiste una clausola chiara, il conduttore deve rispettarla, purché le visite siano organizzate con preavviso, in giorni e orari ragionevoli e senza trasformare la casa in un luogo continuamente aperto ad estranei.

La clausola non autorizza comunque il proprietario ad aprire la porta con le proprie chiavi. Le visite devono essere concordate. In assenza di una specifica previsione contrattuale, proprietario e inquilino dovranno trovare modalità compatibili con il diritto del primo di disporre del bene e con la riservatezza e la tranquillità del secondo.

L’inquilino può rifiutare l’accesso?

L’inquilino può rifiutare richieste generiche, immotivate, invasive o formulate senza un minimo preavviso. Può inoltre chiedere che l’accesso avvenga alla sua presenza o alla presenza di una persona di fiducia.

Non può però utilizzare la tutela del domicilio per impedire qualsiasi intervento necessario. Un rifiuto ingiustificato e reiterato può costituire inadempimento, soprattutto quando impedisce riparazioni urgenti, controlli obbligatori o attività espressamente previste dal contratto.

Se l’accesso viene negato, il proprietario non deve farsi giustizia da solo. Deve formulare la richiesta per iscritto, indicare la ragione e proporre più date. Se il rifiuto continua, potrà inviare una diffida e, nei casi più seri, rivolgersi al giudice. Entrare con la forza o usare di nascosto le chiavi espone invece il locatore a conseguenze ben più gravi.

Cosa succede in caso di vera emergenza?

Diverso è il caso di un pericolo reale e immediato: un incendio, una fuga di gas, una grave perdita d’acqua, il rischio di crollo o una situazione che possa mettere in pericolo persone o cose.

In queste ipotesi può essere indispensabile accedere rapidamente, ma l’emergenza deve essere effettiva, non semplicemente dichiarata dal proprietario per giustificare un controllo. Quando possibile, occorre tentare di contattare l’inquilino e coinvolgere i vigili del fuoco, le forze dell’ordine, l’amministratore di condominio o il tecnico competente.

Anche nell’urgenza, l’accesso deve essere limitato a quanto necessario per eliminare il pericolo e deve essere documentato. Una presunta perdita segnalata settimane prima non consente al locatore di entrare improvvisamente in casa senza avvertire nessuno.

L’inquilino può cambiare la serratura?

In linea generale, il conduttore può sostituire a proprie spese il cilindro della serratura, soprattutto quando teme accessi non autorizzati. La proprietà dell’immobile non conferisce infatti al locatore il diritto di disporre di una chiave che gli permetta di entrare senza consenso.

L’intervento non deve danneggiare la porta o modificare stabilmente l’immobile. È prudente conservare il cilindro originario e ripristinarlo alla fine della locazione, salvo diverso accordo. Devono inoltre essere verificate eventuali clausole contrattuali specifiche.

L’inquilino non è normalmente obbligato a consegnare al proprietario una copia della nuova chiave, perché ciò svuoterebbe proprio il diritto al godimento esclusivo della casa. Naturalmente, in caso di emergenza, rimane tenuto a collaborare e a rendere possibile l’accesso nei modi necessari.

Il proprietario può cambiare la serratura per mandare via l’inquilino?

Assolutamente no. Anche quando il contratto è scaduto, il conduttore non paga i canoni o è stato intimato lo sfratto, il proprietario non può cambiare la serratura, rimuovere la porta, interrompere le utenze o impedire con la forza l’accesso all’abitazione.

Per ottenere il rilascio deve seguire la procedura prevista dalla legge. Farsi ragione da sé, pur sostenendo di esercitare un proprio diritto, può assumere rilevanza penale. L’articolo 392 del codice penale punisce chi, potendo rivolgersi al giudice, esercita arbitrariamente un preteso diritto mediante violenza sulle cose.

La stessa Corte di cassazione ha richiamato, tra gli esempi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, proprio la condotta del locatore che cambia la serratura dell’appartamento per costringere l’inquilino a lasciarlo.

Essere proprietari non consente quindi di anticipare materialmente gli effetti di uno sfratto che deve ancora essere eseguito.

Cosa può fare l’inquilino se il proprietario entra senza permesso?

Se si scopre che il proprietario è entrato nell’abitazione senza autorizzazione, è opportuno contestare immediatamente il comportamento per iscritto, chiedere che non venga più utilizzata alcuna copia delle chiavi e valutare la sostituzione del cilindro.

Occorre conservare messaggi, e-mail, fotografie, registrazioni delle telecamere, dichiarazioni di testimoni e qualsiasi elemento che dimostri l’accesso. Se la situazione è in corso, il proprietario rifiuta di uscire o vi sono minacce, è opportuno rivolgersi alle forze dell’ordine.

A seconda delle modalità concrete, la condotta può determinare responsabilità civile e, nei casi previsti dalla legge, anche penale. Possono inoltre essere richiesti il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali effettivamente subiti, che dovranno però essere allegati e provati.

Come deve comportarsi correttamente il proprietario?

La richiesta di accesso dovrebbe essere formulata per iscritto, spiegando il motivo, indicando chi entrerà nell’appartamento e proponendo almeno due o tre possibili date. Se si tratta di lavori, è utile specificare la presumibile durata e le parti della casa interessate.

Se il conduttore non risponde, occorre inviare un sollecito e poi, se necessario, una diffida formale. L’assenza di risposta non equivale al consenso e non autorizza a utilizzare le chiavi.

La procedura può sembrare più lenta rispetto all’ingresso diretto, ma protegge entrambe le parti. Il proprietario documenta di aver cercato di adempiere ai propri obblighi; l’inquilino mantiene il controllo sull’accesso al proprio domicilio.

Proprietario e inquilino hanno entrambi diritti e obblighi

La regola è semplice: la casa continua a essere di proprietà del locatore, ma durante la locazione non è nella sua libera disponibilità materiale.

Il proprietario può chiedere di entrare per ragioni concrete, per effettuare lavori, verificare problemi o organizzare visite consentite dal contratto. L’inquilino deve collaborare quando la richiesta è legittima e ragionevole. Ma l’accesso deve essere concordato.

La copia delle chiavi non attribuisce alcun lasciapassare. Né il mancato pagamento dell’affitto, né la scadenza del contratto, né il sospetto che la casa sia tenuta male consentono al proprietario di entrare di nascosto o di sostituirsi al giudice.

Per informazioni e assistenza sull’argomento, info@studiotantalofornari.it e 0632609190 (anche Whatsapp)

Tag: locazione, affitto, proprietario, inquilino, accesso all’immobile, chiavi di casa, violazione di domicilio, serratura, riparazioni, sfratto, diritto immobiliare

Locazione e mediazione: perché conviene provarci prima della causa

Le controversie in materia di locazione sono tra quelle che più spesso arrivano davanti a un giudice: canoni non pagati, restituzione del deposito cauzionale, danni all’immobile, spese condominiali, disdetta, rinnovo del contratto, rilascio dell’immobile.

Sono questioni molto concrete, che incidono sulla vita quotidiana di proprietari e conduttori.

Proprio per questo, la mediazione può essere uno strumento particolarmente utile.

In molti casi, infatti, la lite non riguarda solo “chi ha ragione” in astratto, ma anche come trovare una soluzione sostenibile: concordare un piano di rientro, definire tempi certi per il rilascio, compensare somme dovute, evitare l’aggravarsi dei costi, preservare rapporti o comunque chiuderli in modo ordinato.

La causa, spesso, arriva quando il rapporto è già compromesso. La mediazione, invece, consente alle parti di confrontarsi prima che il conflitto diventi ingestibile, con l’assistenza dei rispettivi avvocati e davanti a un mediatore terzo e imparziale.

In questo video, realizzato per ADR Center, provo a spiegare in modo semplice perché le controversie locatizie sono un terreno particolarmente adatto alla mediazione e perché, in molti casi, cercare un accordo non significa rinunciare ai propri diritti, ma tutelarli in modo più rapido, concreto ed efficace.

Per informazioni e consulenze, info@studiotantalofornari.it e 0632609190 (anche Whatsapp)

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Lungaggini processuali: la Cassazione (sentenza 23053 del 2010) nega i danni patrimoniali per uno sfratto durato 14 anni.

Cassazione – Sezione prima – sentenza 12 ottobre – 15 novembre 2010, n. 23053
Presidente Vitrone – Relatore Forte
Ricorrente P.

Svolgimento del processo

S.P., con ricorso del 3 maggio 2006, ha chiesto alla Corte d’appello di Perugia di condannare il Ministero della Giustizia e la Presidenza del Consiglio dei Ministri a corrispondergli, ai sensi della legge n. 89 del 2001 e dell’art. 6 della Convenzione dei diritti dell’uomo, un equo indennizzo di Euro 75.000,00 per i danni patrimoniali e di Euro 40.000 per quelli non patrimoniali, subiti per la durata irragionevole di un procedimento esecutivo per il rilascio di una casa di sua proprietà, iniziato nel 1992 e ancora in corso, immobile a lui rilasciato solo il 27 settembre 2006.
La Corte d’appello, ritenuta ammissibile la costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato, avvenuta in violazione del termine di cinque giorni prima della camera di consiglio, fissata per la decisione (art. 3, 5° comma, della L. n. 89/01), con il deposito tardivo di un giorno della memoria di costituzione e di una sentenza, ritenendo che la norma andasse coordinata con quelle del codice di rito sui procedimenti camerali (art. 837 e ss. c.p.c.) e che vietasse solo il deposito di repliche e documenti in senso stretto e non la costituzione del convenuto fino alla udienza in camera di consiglio, ha solo rilevato il difetto di legittimazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri rigettando ogni domanda nei confronti di questa.
Ritenuto che la procedura di esecuzione dello sfratto durata quattordici anni, con 43 accessi dell’ufficiale giudiziario tutti con esito negativo per varie cause, essendo la casa oggetto di sfratto abitata dalla famiglia dell’esecutato e date le proroghe legislative delle locazioni e i provvedimenti di graduazione della Prefettura oltre che la indisponibilità della forza pubblica a fare eseguire l’allontanamento forzato degli inquilini, la Corte di merito ha connesso a esigenze sociali e non alle sole carenze dell’apparato giudiziario sei degli anni del procedimento esecutivo, ritenuto irragionevole nei residui 8 anni.
Negato che le spese del processo e il mancato godimento dell’immobile potessero costituire danni patrimoniali indennizzabili, potendo il danneggiato soddisfarsi per tali pregiudizi in altro modo, la Corte d’appello di Perugia, con il decreto di cui in epigrafe, ha limitato ai soli danni non patrimoniali, l’indennizzo spettante al P. e li ha fissati in Euro 1.000,00 annui e complessivamente in Euro 8000,00, posti a carico del Ministero della Giustizia, condannato pure, per la soccombenza solo parziale, a pagare all’istante la metà delle spese di causa.
Per la cassazione del decreto di cui sopra, depositato il 1° marzo 2007, propone ricorso di quattro motivi il P., deducendo: a) violazione degli artt. 100 c.p.c., 2, commi 2 e 3 della legge n. 89 del 2001, 1292 c.c. e ss., e 2055 c.c., anche per omessa e insufficiente motivazione, in ordine al difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da affermare per il concorso di altri organi dell’amministrazione statale (ufficiale giudiziario, commissariato di polizia, prefettura) nella determinazione della durata del processo e dei danni conseguenti. V’è motivazione contraddittoria del decreto che, dopo avere rilevato l’inefficacia dei 43 accessi dell’ufficiale giudiziario, ha poi negato la legittimazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri; il motivo è chiuso da un quesito che non enuncia principi di diritto ma indica solo fatti sui quali mancherebbe la motivazione, b) violazione degli artt. 3, commi 4 e 5, della legge n. 89/01 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per avere ritenuto ammissibile la costituzione dei convenuti quattro giorni prima della camera di consiglio, accogliendo le eccezioni delle amministrazioni convenute, come quelle sull’inerzia del P. nella produzione del danno o quella della produzione tardiva di documenti dall’istante e del mancato rilievo dalla Corte di merito della decadenza dal diritto di depositarli. c) falsa applicazione degli artt. 2 L. n. 89/01, 2043, 1292, 2055 c.c. e degli artt. 183 e 184 c.p.c., anche per omessa e insufficiente motivazione, per non avere considerato danni patrimoniali le spese del procedimento e le perdite subite per il processo. Il non avere collegato i danni che precedono alla eccessiva durata del processo ma ad altri fatti, è illogico ed errato, essendosi comunque violati gli artt. 183 e 184 c.p.c., impedendo alla parte di provare il pregiudizio da essa subito. d) violazione delle medesime norme sostanziali di cui al secondo motivo di ricorso, per la assoluta incongruenza nella liquidazione del danno non patrimoniale subito, sia in ordine ai tempi della procedura ritenuti irragionevoli che all’entità del danno non patrimoniale liquidato in soli Euro 1.000,00 annui, con violazione dei parametri in genere utilizzati dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo.
Il Ministero della giustizia si difende con controricorso mentre la Presidenza del Consiglio intimata in questa sede non ha svolto difese.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
1. La legittimazione ad agire consiste nella titolarità del potere o dovere di promuovere o subire un giudizio, di regola riconosciuto per il titolare del diritto o obbligo sostanziale oggetto dell’azione (art. 81 c.p.c.), come tale emergente dalla prospettazione della domanda e indipendente dalla fondatezza di essa (Cass. 10 maggio 2010 n. 11284).
La domanda di equo indennizzo da lesione del diritto alla ragionevole durata del processo si propone “nei confronti del Ministro della giustizia, quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario”, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge. n. 89/2001; tale è il processo di esecuzione, tenuto distinto nel nostro ordinamento da quello di cognizione, anche ai fini del computo della ragionevole durata del processo (così S.U. 2 4 dicembre 2009 n. 27348).
Nel caso ricorre una ingiustificata durata di un processo dinanzi a magistrato ordinario, per il quale la citata normativa legittima a subire il processo e a resistere in giudizio il solo Ministro della giustizia, per qualsiasi inefficienza dell’apparato statale nella produzione del ritardo del processo, e quindi esattamente si è negata la legittimazione sostanziale della Presidenza del Consiglio, ratione temporis legittimata passiva per le ipotesi diverse da quella della lesione del diritto alla ragionevole durata del processo civile e sostituita poi in tali fattispecie dal Ministero dell’economia e delle finanze.
Pertanto il primo motivo di ricorso è infondato, anche a non tener conto delle carenze del quesito conclusivo su fatti invece che su principi di diritto.
1.2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato, salvo che non se ne rilevi l’inammissibilità, in difetto di un concreto interesse sostanziale al suo accoglimento (sulla inimpugnabilità delle sentenze per vizi processuali, senza interesse sostanziale, Cass. 12 marzo 2010 n. 6051).
Se vi è il potere del giudice di assegnare un termine alle parti su loro istanza per il deposito di memorie e documenti, in caso di violazione del termine di cui al quinto comma dell’art. 3 della legge n. 89/01, che si è violato nella fattispecie, può rilevarsi di ufficio la decadenza dal diritto di procedere a tale deposito, ma non può precludersi comunque la difesa successiva con la comparizione alla camera di consiglio del difensore, come di regola avviene in tutte le procedure camerali (Cass. 7 settembre 2007 n. 18906) e in ogni procedimento contenzioso ordinario, in cui la contumacia può sempre superarsi ai sensi dell’art. 293 c.p.c., per cui è da negare la preclusione di ogni difesa successiva per la violazione del termine dell’art. 3, comma 5, della legge n. 89 del 2001, potendosi proporre istanza alla Corte per ottenere apposito nuovo termine per il deposito di memorie e la produzione di documenti, determinandosi in tal modo il contraddittorio tra le parti. In ogni caso, nella fattispecie, rientra tra i compiti officiosi del giudice valutare il comportamento delle parti (art. 2, comma 2, L. n. 89/01) e la sua incidenza sulla durata del processo presupposto non era quindi necessaria la eccezione del Ministero sulla inerzia dell’istante nella procedura di sfratto, per far ritenere tale comportamento di parte come rilevante nella determinazione della durata della procedura, per cui il secondo motivo di ricorso è infondato, per la parte in cui non è inammissibile anche nel quesito conclusivo che non precisa meglio quale è il documento prodotto tardivamente e quali difese la memoria dell’Amministrazione abbia impedito al ricorrente in questa sede (così Cass. 15 maggio 2010 n. 12044).
1.3. In ordine alla negazione dei danni patrimoniali come individuati dall’attore in domanda, è corretto il decreto impugnato nel rilevare che le spese della procedura esecutiva, qualsiasi sia la sua durata, sono liquidate all’interno del procedimento stesso, dal giudice che su di esso deve decidere e non costituiscono danni indennizzabili.
In rapporto ai danni da mancata disponibilità dell’immobile oggetto di rilascio, esattamente essi nel decreto sono collegati a vicende diverse dalla mera durata del processo, essendo l’emergenza abitativa uno dei problemi rilevanti del paese dal dopo guerra in poi; del resto, il ricorrente non poteva ignorare le difficoltà di recupero dell’immobile di sua proprietà in locazione a terzi, data la notorietà del problema delle carenze di abitazioni disponibili sul mercato immobiliare, con la conseguenza che un appartamento libero ha di regola un prezzo maggiore di uno occupato. Comunque il ritardo nella riconsegna e nel mancato godimento dell’appartamento, non necessitato da norme che ne vietino il rilascio, è esclusivamente dovuto alla resistenza della controparte nel processo presupposto, e quindi non è imputabile all’apparato statale e allo strumento processuale con la sua durata, e il ricorso anche per tale profilo è quindi infondato, anche a non considerare la inconferenza del quesito di diritto conclusivo, che non riguarda il nesso eziologico tra danni patrimoniali e durata del processo.
1.4. Anche il quarto motivo di ricorso deve rigettarsi sia in rapporto al tempo ritenuto ragionevole di sei anni che alla congruità del danno liquidato.
La Corte ha ritenuto che il processo esecutivo si sarebbe dovuto chiudere in cinque anni, durata allungata a sei anni in rapporto alla emergenza sociale costituita dal diritto all’abitazione e per gli otto anni ingiustificati ha liquidato il danno nella somma minima prevista di regola in sede sovranazionale, secondo lo stesso ricorso. Tale somma è congrua per le ragioni già indicate, in quanto mancano elementi per discostarsi dal minimi dei parametri utilizzati di regola dalla Corte europea di Strasburgo, in rapporto alla riparazione dell’ansia sull’esito del processo, indubbiamente non eccessiva in relazione alla difficoltà che la procedura avrebbe avuto nella sua prosecuzione, per i rilevanti ostacoli di ordine economico-sociale, che hanno comportato interventi anche legislativi per ritardare l’esecuzione degli sfratti.
In conclusione, non può che affermarsi la infondatezza del ricorso per cassazione del P., che è da rigettare con condanna del ricorrente alle spese della presente fase del giudizio, per il principio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al Ministero della giustizia le spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 900,00.