Riaperti i termini per chi è decaduto dalle rottamazioni

La commissione Bilancio del Senato ha approvato l’emendamento al decreto sostegni ter con cui il Governo riapre i termini per chi è decaduto della pace fiscale. Dopo la prima mini riapertura prevista dal decreto sostegni bis (Dl n. 146/2021) che aveva fissato al 31 dicembre 2021 il termine per saldare le rate scadute della pace fiscale, il nuovo correttivo approvato al Senato in questo modo rimette in corsa i numerosissimi contribuenti (oltre 500 mila) che non hanno saldato il conto con le rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio.

Con il nuovo articolo 10 bis del “sostegni ter” inserito con l’emendamento approvato, viene riscritto il calendario delle scadenze entro le quali può essere effettuato, senza perdere i benefici della definizione agevolata, il versamento delle rate della rottamazione-ter e del saldo e stralcio in scadenza negli anni 2020 e 2021. Inoltre, allla luce delle nuove date si spostano anche i termini per i versamenti delle rate in scadenza nel 2022. Ecco i nuovi termini per rientrare nella pace fiscale:

• entro il 30 aprile 2022, le rate in scadenza nell’anno 2020;

• entro il 31 luglio 2022, le rate in scadenza nell’anno 2021;

• entro il 30 novembre 2022, le rate in scadenza nell’anno 2022.

Anche alle nuove scadenze della rottamazione ter e del saldo e stralcio si applica la deroga ai mini ritardi. La norma prevede che sono ritenuti validi ai fini della definizione agevolata i tardivi pagamenti effettuati entro cinque giorni dalla scadenza. Inoltre, con l’emendamento vengono estinte le procedure esecutive eventualmente avviate a seguito della decadenza dalla rottamazione ter e dal saldo e stralcio avviate in questi tre mesi in cui i contribuenti decaduti dalla pace fiscale sono stati chiamati a saldare i propri debiti maggiorati degli interessi e delle sanzioni. Allo stesso tempo il correttivo precisa che restano definitivamente acquisite e non sono ripetibili le somme, relative ai debiti definibili ai sensi delle predette disposizioni agevolative, eventualmente già versate a qualunque titolo anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni ter, ossia il 27 gennaio.

Per maggiori informazioni: consulenza@studiotantalofornari.it

Il valore aggiunto della mediazione

Ha più senso coltivare una causa di sfratto nei confronti di una società che svolge attività alberghiera, in difficoltà per il Covid, con conseguente chiusura, licenziamenti, mancati incassi del canone e impossibilità di recupero del credito per la società proprietaria dell’immobile, oppure trovare un ottimo accordo in mediazione che consenta di proseguire l’attività e di spalmare il debito (con una riduzione concordata) nel corso degli anni, con un pagamento di una discreta parte subito, in modo tale che anche la proprietaria possa avere liquidità?

Questo è quello che intendiamo per “valore aggiunto” della mediazione: individuare e soddisfare al meglio i veri interessi delle parti, e non portarle in cause che spesso non portano ad alcun risultato, ma che soprattutto finiscono con la “morte” di una, se non di tutte, con la conseguenza di fallimenti e licenziamenti.

Non per nulla qualcuno (la prof.ssa Lucarelli) parla anche di “funzione sociale della mediazione”

Ecco cosa facciamo ogni giorno, sia come mediatori che come avvocati, in Adr Center!