Avvocati: il decalogo del cliente!

Era un po’ di tempo che volevo scrivere questo decalogo semiserio (chissà..) ricordando sempre quello che diceva un grandissimo Avvocato (non me ne vogliano i miei adorati assistiti): “Il peggior nemico dell’avvocato è il cliente”.

Ovviamente, sono graditi commenti e suggerimenti, oltre a quelli già pervenuti, su aspetti che ho dimenticato.

IL DECALOGO DEL CLIENTE DELL’AVVOCATO

1) Al tuo Avvocato si deve dire sempre la verità e non la versione dei fatti di tuo gradimento, in cui però mancano degli elementi essenziali. Omettere qualcosa di importante, che prima o poi comunque viene rivelato dalla controparte e dai documenti, mette in difficoltà il tuo legale ma soprattutto incrina la posizione processuale del cliente: un suicidio, in pratica;

2) Come dice un mio illustrissimo Collega di Vignola, dal quale copio interamente la frase: “Se vuoi un servizio come dici tu, paghi come dico io; se paghi come dici tu, avrai un servizio come dico io”;

3) Le sentenze su Internet non esistono o se esistono, fanno male. E’ altamente sconsigliabile, e peraltro dannoso, cercare su Internet delle sentenze o dei pareri che si ritengono perfetti per il proprio caso e poi dare la propria soluzione all’avvocato. E’ come se l’avvocato andasse dal medico a fare la diagnosi dopo aver cercato sulla rete: offensivo, inutile e spesso dannoso. Ancora peggio, forse, dire all’avvocato: “me l’ha detto il cugino del mio amico”…che però fa il macellaio o l’idraulico. Anche perchè le sentenze che si trovano sul web, spesso sono “taroccate” a piacimento e ad uso e consumo di chi le pubblica. Come non ci si deve fidare di siti web, oggi molto di moda, che pubblicano titoli ad effetto con l’apparente intento di far diventare tutti avvocati, mentre a guardar bene cercano clienti.”Sono andato su google e ho letto che ho ragione“, ho sentito anche questo, purtroppo. Ultimamente ho letto questo: “Non confondere la tua ricerca su Google con la mia laurea in…” e aggiungerei “e con i successivi continui studi”.

4) Quando si va dall’avvocato si deve essere consapevoli che questo si paga (e subito) come qualunque altro servizio e senza contrattazioni umilianti. “Grazie” è sempre gradito, ma non basta affatto. Non si comprende perché idraulici e co. vengano pagati senza battere ciglio, gli avvocati no, pur avendoci messo tutto l’impegno e il lavoro possibile. Consiglio la lettura del capolavoro del mio amico e collega, Giuseppe Caravita, “Avvocà, per ora grazie”, Primiceri Editore (http://www.primicerieditore.it/prodotto/avvoca-per-ora-grazie-piccole-storie-di-un-gran-bel-mestiere-g-caravita-di-toritto/)

5) L’avvocato non è il tuo psicologo o il tuo parroco; inoltre, se non è a studio non è detto che si sia fatto negare o che voglia nasconderti qualcosa; peraltro, se qualcuno ha avuto un’esperienza negativa, non deve fare l’errore di generalizzare: anche a me è capitato un medico incompetente, un idraulico che mi stava allagando casa e un falegname che mi stava montando un mobile al contrario, ma non per questo colpevolizzo l’intera categoria;

6) Se la prossima udienza è tra sei mesi, è inutile chiamare ogni giorno per sapere se ci sono novità. Se ci sono novità, queste vengono sempre comunicate, nessuno vuol nascondervi nulla, non vi è motivo;

7) Ricordati che, anche se la tua pratica è importante – come tutte le altre – non sei l’unico cliente dello studio;

8. Essere in possesso del numero di cellulare del tuo avvocato non significa affatto essere autorizzato a chiamarlo la domenica mattina alle 8…per sapere se ci sono novità, e offendersi se non si riceve risposta e nemmeno a scrivergli su Whatsapp a qualsiasi ora pretendendo risposta immediata;

9) Se il tuo avvocato ti suggerisce di fare una conciliazione, non devi pensare che si sia messo d’accordo con il collega di controparte contro i tuoi interessi. Spesso una transazione (ancora meglio, una Mediazione presso un buon Organismo) è una soluzione molto ma molto migliore per gli interessi del cliente rispetto ad una causa lunga e costosa e dagli esiti sempre incerti;

10) Fondamentale: in un Tribunale italiano (e quindi in una sentenza) può accadere tutto e il contrario di tutto. Tenetelo sempre bene in mente.

N.B. IL PRESENTE DECALOGO E’ DI ESCLUSIVA PROPRIETA’ DELL’AUTORE, AVV. LUCA TANTALO. CIO’ NONOSTANTE, PUO’ ESSERE UTILIZZATO LIBERAMENTE A CONDIZIONE TASSATIVA CHE SIA INDICATO CHIARAMENTE L’AUTORE E CHE NON SIA MODIFICATO, NEMMENO PARZIALMENTE.

Debutta l’avviso esecutivo: il Fisco va subito all’incasso (articolo tratto da www.ilsole24ore.com)

Addio cartelle esattoriali, da sabato l’accertamento esecutivo….

Articolo del Sole 24 Ore online di oggi

 

Mediazione: per il Parlamento Ue ok a obbligatorietà con incentivi e sanzioni (da www.ilsole24ore.com)

Forse la legge italiana non è poi tanto male….articolo preso da ilsole24ore.com.

“Anche il Parlamento europeo interviene sulla mediazione. E lo fa con l’adozione della risoluzione del 13 settembre relativa all’attuazione della direttiva sulla mediazione tra gli Stati membri e la sua adozione nei tribunali.

La direttiva 2008/52/Ce del 21 maggio 2008 su taluni aspetti della mediazione in materia civile e commerciale ha infatti determinato diversi problemi applicativi in alcuni Stati membri (in Italia è stata recepita con Dlgs n. 28 del 4 marzo 2010).

L’attuazione del 2013 – In vista della comunicazione sull’attuazione, programmata per il 2013, è necessario fare il punto sulle luci e le ombre del nuovo sistema. Tra  i diversi aspetti analizzati dai parlamentari europei quello della confidenzialità nel rapporto tra mediatore e parti nei confronti del quale l’Italia ha adottato un approccio rigoroso al contrario della Svezia che rimette la questione alla scelta delle parti.

Sul fronte più controverso in Italia riguardante l’obbligatorietà della mediazione, il Parlamento riconosce che l’articolo 5, paragrafo 2 della direttiva consente agli Stati di rendere obbligatorio il ricorso alla mediazione “o di sottoporlo a incentivi o a sanzioni, sia prima che dopo l’inizio della procedura giudiziaria”, ma questo solo se è garantito alle parti il pieno diritto di accesso al sistema giudiziario nazionale.

Legittima l’obbligatorietà – Riguardo all’Italia, il Parlamento, preso atto delle polemiche riguardanti l’obbligatorietà della mediazione, ritiene che, al pari di altri Paesi in cui essa è obbligatoria, come Bulgaria e Romania, la mediazione possa contribuire a una soluzione rapida delle controversie riducendo i tempi eccessivamente lunghi della giustizia civile”.

Gli eurodeputati poi puntano all’adozione di norme comuni per l’accesso alla professione di mediatore sia per favorire un livello elevato dal punto di vista qualitativo, sia per “assicurare standard di formazione professionale elevati” con un sistema di accreditamento dei mediatori che possa valere in tutta l’Unione europea.

La formazione del Mediatore in Europa

Pubblichiamo un interessante (come sempre) contributo dell’ottimo collega Carlo Alberto Calcagno, sulla formazione del Mediatore in Europa.

La formazione del mediatore in Europa

Mediazione: il Tribunale di Lamezia dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Lamezia Terme, con ordinanza del 1° agosto 2011, ha dichiarato, con argomentazioni piuttosto sensate e condivisibili, la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della normativa sulla Mediazione.

Peraltro, con il nuovo Regolamento sono caduti anche gli ultimi dubbi che potevano sussistere, come già abbondantemente dichiarato da illustri giuristi. Infine, con la definitiva approvazione della manovra economica, entrerà presto in vigore la norma che prevede la condanna al pagamento di una somma equivalente al contributo unificato per la parte che, senza giustificato motivo, non abbia aderito all’istanza di mediazione nelle materie obbligatorie.

Si spera quindi che, contrariamente alle speranze di chi si ostina a difendere posizioni arcaiche e contrarie all’interesse della comunità, l’istituto prenda presto definitivamente il volo.

Di seguito l’ordinanza integrale, per la quale si ringraziano redattori dell’ottimo sito http://www.ilcaso.it.

Lamezia

Multe: non è valida la notifica all’indirizzo risultante al PRA se il destinatario si è trasferito (Cass. 18049/2011)

Corte di Cassazione, sez. II civile, sentenza 5 luglio – 2 settembre 2011, n. 18049

Presidente Schettino – Relatore Scalisi

 Svolgimento del processo

P.E. , con ricorso del 28 giugno 1999, a norma e nei termini di cui all’art. 23 della legge n. 689 del 1981 proponeva, davanti al Tribunale di Napoli, opposizione avverso la cartella esattoriale, suddivisa in tre sub cartelle recanti l’iscrizione a ruolo di 12 verbali di violazione al codice della strada, elevati dal Comune di Napoli Servizio di Polizia Municipale: a) la prima sub cartella è dell’importo di lire 2.505.00, la seconda è dell’importo di lire 1.476.800, la terza è dell’importo di lire 159.0000.

L’autorità procedente (il Comune di Napoli nella persona del Sindaco) produceva la documentazione e chiedeva il rigetto dell’opposizione per la quale erano decorsi i cinque anni.

Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 1997 del 2004, accoglieva parzialmente l’opposizione: annullava cinque verbali, e ne convalidava i restanti sette. Annullava parzialmente le tre sub cartelle esattoriale impugnate, riducendo gli importi dalle stesse riportate.

Il Tribunale di Napoli osservava che: a) l’autorità procedente ha dimostrato di aver notificato quattro verbali a mano del portiere, di aver tentato la notifica di sette di essi senza che essa sia riuscita perché il destinatario risultava sloggiato, mentre non ha dimostrato di aver eseguito la notifica per uno solo di essi; b) pertanto: 1) va annullato il verbale di cui non si ha prova della notifica; 2) vanno annullati quelli notificati a mani del portiere, essendo nulla la notifica in quanto manca l’attestazione dell’agente postale di aver ricercato le persone di cui all’art. 7 della legge 20 novembre 1982 n. 890. 3) valida è 1 invece la notifica degli altri sette verbali perché la legge ammette la notifica all’indirizzo ufficiale risultante dal PRA, sicché l’art. 201 comma 5 cod. della strada non fa che operare una finzione giuridica diretta a rendere valida una notifica avvenuta nel luogo risultante dai registri PRA anche se il destinatario risulta sloggiato.

La cassazione della sentenza n. 1997 del 2004 del Tribunale di Napoli è stata chiesta da P.E. con ricorso affidato ad un motivo. Il Comune di Napoli in persona del Sindaco pro tempore e la società GEST LINE spa. Commissario governativo per la riscossione dei tributi in persona del legale rappresentante pro tempore, intimati, non hanno svolta alcuna attività difensiva.

 Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di gravame la ricorrente censura la sentenza impugnata, per violazione e falsa applicazione dell’articolo 201 del Codice della Strada. Avrebbe errato il Tribunale, secondo la ricorrente, per aver ritenuto che l’art. 201 C.d.S. legittimi una notifica virtuale e non reale, laddove afferma che allorquando la legge ammette la notificazione presso il luogo di residenza risultante dai registri PRA, benché il trasgressore sia da esso sloggiato,altro non fa che considerare valida una notifica inesistente,ossia ammette come valida una notifica solo virtuale in luogo diverso da quello di residenza del destinatario. Piuttosto, ritiene la ricorrente, anche l’art. 201 C.d.S. al comma 3 prevede una notificazione del verbale compiuta nell’indicare i soggetti che possono provvedere alla notificazione richiama, comunque le modalità da seguire per il compimento che individua espressamente in quelle del mezzo posta, secondo le norme sulla notificazione secondo il servizio postale, che non prevedono forme incomplete.

1.1. La censura ha ragione d’essere e va accolta per le ragione di cui si dirà.

1.2. Questa Corte ha avuto modo di esaminare la stessa questione e di aver espresso il principio, che intende ribadire per darne continuità, quello secondo cui la disposizione contenuta nel terzo comma dell’art. 201 del Codice della Strada – a norma del quale “comunque, le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione…” – non è innovativa rispetto alla disposizione dell’art. 141 dell’abrogato codice della strada, dovendosi anch’essa interpretare nel senso che la validità della notificazione non è fondata sul semplice tentativo della stessa presso uno dei luoghi risultanti dai documenti ivi menzionati, bensì sul necessario espletamento delle formalità previste per l’ipotesi d’irreperibilità del destinatario, sia per quanto riguarda la notificazione ordinaria, sia per quella postale. Ne consegue che, nell’ipotesi di trasferimento del trasgressore in un luogo non annotato sulla carta di circolazione, la notificazione (sia ordinaria che postale), per essere valida richiede necessariamente l’espletamento delle formalità previste dall’art. 140 cod. proc. civ. per il caso d’irreperibilità del destinatario. (Sent. n. 5907 del 23/04/2002).

1.3. Nella specie le formalità di cui all’art. 140 c.p.c., non risultano essere state rispettate, relativamente ai verbali elevati dal Comune di Napoli serv. Polizia Municipale e recanti i nn. 1) (omissis) del 15 novembre 1994. 2) (omissis) del 10 novembre 1994; 3) (omissis) del 14 ottobre 1994; 4) (omissis) del 18 novembre 1994; 5) (omissis) del 2 novembre 1994; 6) (omissis) del 19 novembre 1994; 7) 40430396/94 del 22 novembre 1994. L’Amministrazione comunale opposta, si è, infatti, limitata a depositare l’avviso di ricevimento della notifica effettuata per posta – e restituita con la dicitura “sloggiato” – senza fornire alcuna prova, sulla stessa incombente, in ordine all’espletamento delle successive formalità previste dall’art. 140 c.p.c. per il caso di irreperibilità del destinatario e indispensabili per la validità della notifica.

Il ricorso deve, pertanto, essere accolto con la conseguente cassazione della sentenza impugnata Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto – in quanto dall’accoglimento del ricorso e dalla rilevata nullità della notifica dei verbali di accertamento posti a base delle relative cartelle esattoriali in questione, deriva logicamente la nullità degli atti successivi ivi compresa la detta cartella – è consentito in questa sede pronunciare “nel merito” ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, ed accogliere l’opposizione proposta dalla ricorrente con l’annullamento della cartella esattoriale impugnata.

Considerata l’obiettiva incertezza e particolarità della questione di diritto trattata, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti, interamente, le spese del giudizio di merito e di quello di legittimità.

 P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, pronunciando nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, accoglie l’opposizione anche in relazione ai verbali di cui in parte motiva. Compensa tra le parti le spese del giudizio di merito e del giudizio di Cassazione.

 

Mediazione: nel maxi emendamento alla Manovra, oggi al voto al Senato, è prevista una sanzione per la parte che non partecipa al procedimento, per le materie obbligatorie.

Nel maxi emendamento alla Manovra, che andrà al voto questa sera al Senato, è prevista una sorta di sanzione per la parte che, senza giustificato motivo, non abbia partecipato al procedimento (solo per quanto riguarda le materie in cui la mediazione è obbligatoria). Il Giudice potrà condannare detta parte al pagamento di una somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

La norma è prevista dall’Art. 2 comma  35-sexies del maxi emendamento, che disporrà, se approvato, che all’articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, Venga “aggiunto, in fine, il seguente periodo: Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per giudizio”.

Vedremo se la modifica sarà approvata e le sue conseguenze.

Divorzi: per la Cassazione, in caso di famiglia di fatto (accertata giudizialmente) l’assegno di mantenimento va sospeso (Cass. 17195/2011)

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE I CIVILE

Sentenza 11 agosto 2011, n. 17195

Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente notificato, F.F. chiedeva dichiararsi, nei confronti della moglie L.P., la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con esclusione dell’assegno divorzile.

Costituitosi il contraddittorio, la L. dichiarava di non opporsi al divorzio, e chiedeva assegno per sè.

Il Tribunale di Roma, con sentenza non definitiva, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Con sentenza definitiva del 30 settembre – 6 ottobre 2005, rigettava la domanda di assegno della L., stante la stabile convivenza more uxorio di questa con altro uomo.

Proponeva appello avverso tale sentenza la L., ribadendo la richiesta di assegno per sè. Costituitosi il contraddittorio, il F. chiedeva rigettarsi l’appello.

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza 12 giugno – 20 giugno 2007, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, disponeva in favore della L. assegno mensile per l’importo di Euro 250,00.

Ricorre per Cassazione il F., sulla base di tre motivi.

Resiste, con controricorso, la L..

Il ricorrente ha presentato memoria per l’udienza.

 Motivi della decisione

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, nonchè vizio di motivazione in ordine alla stabile convivenza della L. con altro uomo, ciò che dovrebbe escludere la corresponsione di assegno divorzile a carico dell’ex coniuge.

Per una migliore intelligenza della problematica sollevata, va considerato che una convivenza stabile e duratura, con o senza figli, tra un uomo e una donna, che si comportano come se fossero marito e moglie, è stata volta a volta definita con espressioni diverse, quali concubinato, convivenza more uxorio, famiglia di fatto, la prima connotata negativamente, la seconda di valore neutro e la terza positivamente connotata. Si può addirittura ipotizzare una sorta di passaggio, almeno in parte anche in successione temporale, dall’uso di un’espressione all’altra, che si accompagna ad un corrispondente mutamento nel costume sociale.

La prima fase è anche l’unica che trova (o, meglio, trovava) un preciso riscontro normativo: il concubinato (una sorta di adulterio continuato) costituiva reato, nonchè causa di separazione per colpa.

La convivenza tra uomo e donna, come se fossero coniugi, rilevava soltanto come forma di sanzione – e condizione necessaria era ovviamente che uno dei conviventi fosse sposato – al fine di maggior difesa della famiglia legittima. La fase del concubinato volgeva al termine, dopo una nota sentenza della Corte Costituzionale (Corte Cost. n 167/1969) che cancellò tale ipotesi di reato.

In una diversa fase , nella quale l’espressione convivenza more uxorio andava gradualmente sostituendo quella di concubinato, prevaleva una sorta di “agnosticismo” dell’ordinamento nei confronti del fenomeno, derivante dalla mancata regolamentazione normativa di esso, e, con riferimento ai principii costituzionali, dall’art. 29 Cost., che soltanto “riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio”, disposizione ritenuta confermativa del disinteresse dell’ordinamento verso altri tipi di organizzazione familiare.

In una fase successiva, che si può collocare temporalmente alle soglie e successivamente alla riforma generale del diritto di famiglia, l’espressione “famiglia di fatto” comincia ad essere sempre più frequentemente accolta. Essa non indica soltanto il convivere come coniugi, ma individua una vera e propria “famiglia”, portatrice di valori di stretta solidarietà, di arricchimento e sviluppo della personalità di ogni componente, e di educazione e istruzione della prole. In tal senso, si rinviene, seppur indirettamente, nella stessa Carta Costituzionale, una possibile garanzia per la famiglia di fatto, quale formazione sociale in cui si svolge la personalità dell’individuo, ai sensi dell’art. 2 Cost. La riforma del diritto di famiglia del 1975, pur non contenendo alcun riferimento esplicito alla famiglia di fatto, viene ad accelerare tale evoluzione di idee: nella rinnovata normativa emerge un diverso modello familiare, aperto e comunitario, una sicura valutazione dell’elemento affettivo, rispetto ai vincoli formali e coercitivi, l’eliminazione di gran parte delle discriminazioni della filiazione naturale rispetto a quella legittima. E talora si ritiene attribuita rilevanza giuridica alla famiglia di fatto, in presenza di figli, con riferimento all’art. 317 bis c.c., ove si precisa che i genitori naturali, se conviventi, esercitano congiuntamente la potestà.

Nella specie, la Corte d’Appello accerta l’instaurazione di un rapporto stabile di convivenza della L. con altro uomo: questi ha dato un apporto notevole al menage familiare, mettendo a disposizione per la convivenza un’abitazione di (OMISSIS), proprietà di una s.r.l. di cui egli detiene il 99% delle quote, la coppia ha avuto due figli, in un breve lasso di tempo (2001 – 2003); durante la convivenza matrimoniale non erano nati figli.

Presume la Corte di merito che gli impegni connessi alla maternità ed all’accudimento dei bambini, ancora in tenera età, abbiano impedito “il collocamento nel mondo del lavoro della L.”;

Ritiene peraltro che, benchè la volontarietà di alcune scelte di vita della L. (l’instaurazione della convivenza, la nascita dei figli, etc.), non possa farsi ricadere sul coniuge, tuttavia la sperequazione dei mezzi di questa di fronte alle disponibilità economiche del F. – che già caratterizzavano il tenore di vita durante la convivenza matrimoniale – giustifichi la corresponsione di un assegno divorzile a carico dell’ex coniuge. l’argomentazione del Giudice a quo è palesemente erronea.

E’ vero che giurisprudenza consolidata di questa Corte (tra le altre, da ultimo, Cass. n 23968/2010) afferma che la mera convivenza del coniuge con altra persona non incide di per sè direttamente sull’assegno di mantenimento. E tuttavia, ove tale convivenza assuma i connotati di stabilità e continuità, e i conviventi elaborino un progetto ed un modello di vita in comune (analogo a quello che; di regola caratterizza la famiglia fondata sul matrimonio: come già si diceva, arricchimento e potenziamento reciproco della personalità dei conviventi, e trasmissione di valori educativi ai figli (non si deve dimenticare che obblighi e diritti dei genitori nei confronti dei figli sono assolutamente identici, ai sensi dell’art. 30 Cost. e art. 261 c.c., in ambito matrimoniale e fuori dal matrimonio), la mera convivenza si trasforma in una vera e propria famiglia di fatto (al riguardo, Cass., n. 4761/1993).

A quel punto il parametro dell’adeguatezza dei mezzi rispetto al tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale da uno dei partner non può che venir meno di fronte: all’esistenza di una famiglia, ancorchè di fatto. Si rescinde così ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale e, con ciò, ogni presupposto per la riconoscibilità di un assegno divorzile, fondato sulla conservazione di esso (v. s.u. 2 punto Cass. 2003 n. 11975).

E’ evidente peraltro che non vi è nè identità, nè analogia tra il nuovo matrimonio del coniuge divorziato, che fa automaticamente cessare il suo diritto all’assegno, e la fattispecie in esame, che necessita di un accertamento e di una pronuncia giurisdizionale. Come talora questa Corte ha precisato (al riguardo, tra le altre, Cass. n. 3503/1998), si tratta, in sostanza, di quiescenza del diritto all’assegno, che potrebbe riproporsi, in caso di rottura della convivenza tra i familiari di fatto, com’è noto effettuabile ad nutum, ed in assenza di una normativa specifica, estranea al nostro ordinamento, che non prevede garanzia alcuna per l’ex familiare di fatto (salvo eventuali accordi economici stipulati tra i conviventi stessi).

Va pertanto accolto il primo motivo di ricorso, assorbente rispetto agli altri, attinenti alla quantificazione dell’assegno e al regime delle spese processuali cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, che esaminerà il merito della causa, attenendosi ai principii suindicati e pure si pronuncerà sulle spese del presente giudizio di legittimità.

 P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri;

cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, che pure si pronuncerà sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Mediazione – Modifiche ai criteri e modalità di iscrizione al registro organismi e all’elenco formatori.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 agosto n.197, il Decreto 6 luglio 2011 n. 145: Regolamento recante modifica al decreto del Ministro della giustizia  18 ottobre 2010, n. 180, sulla determinazione dei criteri e delle modalità di  iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei  formatori per la mediazione, nonchè sull’approvazione delle indennità spettanti  agli organismi, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 28 del  2010.

Il Regolamento di modifica

Processo civile: Il Consiglio dei Ministri dà il via libera alla semplificazione dei riti

Qui potete trovare l’articolo e le schede esplicative:

Via libera alla semplificazione dei riti civili.