Mi permetto di segnalare un sito molto interessante, definito dall’autore come un “concentratore di idee e pensieri sulla mediazione ad opera di mediatori (civili, familiari, penali, scolastici ecc.)”.
L’ideatore è Iacopo Savi, Mediatore Familiare, Civile e Commerciale. Il blog “vuole essere uno spazio di confronto tra Mediatori finalizzato alla divulgazione dell’istituto e della cultura della Mediazione attraverso le parole, la visione e le metodologie dei singoli Professionisti che la vivono quotidianamente”.
Nel corso della trasmissione ”Prima di tutto”, in onda su Rai Radio Uno e condotta da Pietro Plastina e Francesca Malaguti, il Ministro ha osservato che si tratta di uno strumento valido per alleggerire il carico della giustizia civile, a patto che ci sia un cambio culturale. ”Le parti interessate devono comprendere che la mediazione e’ una soluzione vera del problema – ha concluso Severino – risolvere il conflitto prima che arrivi sul tavolo del giudice per giacervi anni, rappresenta un sollievo sia per le parti, che possono vedere il loro problema risolto in tempi brevi, sia per la giustizia civile”.
Concetti chiarissimi che speriamo facciano breccia anche nel pensiero di chi si ostina a combattere la Mediazione.
Il Presidente del Tribunale di Lamezia Terme, con provvedimento depositato il 17 febbraio 2012, ha omologato un verbale di accordo in mediazione riguardante un’usucapione, con motivazioni riguardanti esclusivamente la verifica sull’ordine pubblico e sulla regolarità del contraddittorio.
Il Tribunale di Ostia, in materia obbligatoria (locazioni), visto il mancato esperimento del tentativo di conciliazione previsto dalla legge, non solo ha dichiarato l’improcedibilità della domanda, ma ha condannato parte attrice al pagamento delle spese legali.
Il testo integrale:
Il Giudice, dott. Massimo Moriconi,
letti gli atti,
osserva:
la A ha intimato al Comune di B sfratto per morosità con citazione notificata in data 15.7.2011;
il Comune di B si è costituito e si è opposto alla convalida;
alla udienza del 22.9.2011 il Giudice non ha emesso ordinanza di rilascio ed ha disposto il mutamento del rito ai sensi dell’art. 426 c.p.c.;
con la stessa ordinanza ha inviato le parti a mediazione obbligatoria trattandosi di materia di locazione (art. 5 primo comma decr. legsl.28/10);
all’udienza del 26.3.2012 fissata per la verifica e per l’eventuale prosecuzione del giudizio in caso di mancato accordo, il difensore del Comune di B, unico presente, faceva presente che non era stato avviato da nessuna delle parti il tentativo obbligatorio di conciliazione;
visto l’art. 5 primo comma del decr. legsl. 28/10 che prevede che l’esperimento del procedimento di mediazione e’ condizione di procedibilita’ della domanda giudiziale;
il presente provvedimento che sia pure emesso con la forma di ordinanza, in quanto definitivo, ha natura di sentenza e come tale ben può contenere la statuizione sulle spese, che vanno poste a carico della intimante;
P.Q.M.
DA’ ATTO della mancata attivazione dell’esperimento di mediazione da parte della A;
DICHIARA improcedibile la domanda della A
CONDANNA la A in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese di causa che liquida in favore di Roma Capitale in persona del suo Sindaco pro tempore in complessivi € 950,00 di cui €.150,00 per spese oltre IVA e CAP
Pubblichiamo una sentenza assai interessante, depositata nella cancelleria del Giudice di Pace di Roma il 4 aprile scorso, che ha annullato, dichiarandola illegittima sotto diversi profili, una cartella esattoriale relativa ad alcune sanzioni amministrative.
Il Giudice di Pace ha ritenuto sussistere la prescrizione del diritto alla riscossione delle somme; ha dichiarato l’illegittimità della cartella in quanto vi era stata applicata la maggiorazione per ritardato pagamento ex articolo 27 comma 6 della legge n.689/81, dichiarando che “non sono dovute giacchè la suindicata normativa attiene ad una fattispecie del tutto diversa rispetto a quella prospettata nel caso di specie; essa infatti riguarda l’ipotesi in cui sia sta emessa una ordinanza ingiunzione (quelle emesse dal Prefetto) e non – come nel caso in esame – l’ipotesi in cui è stato emesso un verbale di accertamento“
Poi, ha aggiunto che “Anche il tasso di interesse applicato per il calcolo della maggiorazione è errato. Basti considerare che la legge 689/81 è stata emanata in un periodo in cui i tassi di rendimento dei titoli dello Stato erano superiori al 15°/o e che la maggiorazione del10°/o semestrale, di cui al più volte citato articolo 27, non è mai stata correttamente adeguata alle variazioni dei tassi di interesse;attualmente infatti, il tasso del 20°/o annuo viene definito usurario e penalmente perseguito. Quanto precede determina automaticamente l’illegittimità della cartella di pagamento (tasso 20%) perché prevede l’onere del tasso annuo superiore ai limiti fissati dalla legge“
Inoltre, ha dichiarato l’annullamento dell’atto impugnato a causa dell'”ulteriore illegittimità riguardante l’obbligo di pagamento della sanzione amministrativa perché non sono stati mai notificati gli atti presupposti – verbali di accertamento di violazione ed intimazione a pagare o comunque sono stati notificati irritualmente oppure a persone per cui la notifica è nulla. Manca un valido titolo legittimante l’iscrizione a ruolo; infatti non sono mi stati notificati i verbali di accertamento di violazione al codice della strada richiamati nella cartella impugnata. Neanche l’intimazione al pagamento è stata notificata alla parte interessata. Al riguardo giova ricordare che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha sempre chiarito che l’emissione della cartella è illegittima quando non vengono notificati regolarmente gli atti presupposti; ed,inoltre, ha precisato che tale illegittimità sia da qualificare come carenza di un valido titolo legittimante l’iscrizione a ruolo, trattandosi di un vizio attinente la cartella esattoriale avente funzione analoga all’atto di precetto (Cass. 28.06.2002 n.9498)“
Infine, ha rilevato un ulteriore motivo in quanto ha ritenuto sussistere “una mancanza assoluta di motivazione dal momento che nella cartella impugnata non emergono, in maniera di consentire un’adeguata difesa, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione. In altri termini non emergono dalla suddetta cartella idonei motivi per cui la parte interessata non è stata in grado di recepire il ragionamento logico in base al quale l’Amministrazione ha emesso l’atto impugnato anche in considerazione che non sono stati illustrati in maniera comprensibile gli atti presupposti. In tale contesto, la parte attrice non è in grado di effettuare alcuna valutazione al riguardo. Da ciò discende che la suddetta cartella deve essere annullata anche sotto quest’ultimo profilo“
Corte di Cassazione, sez. Unite Civile, sentenza 3 – 10 aprile 2012, n. 5771
Presidente Vittoria – Relatore Tirelli
Fatto e diritto
La Corte, rilevato che con ricorso del 2/10/2006 la srl L.C. ha impugnato l’iscrizione ipotecaria effettuata su due terreni di sua proprietà in conseguenza del mancato pagamento di una cartella esattoriale per complessivi Euro 2.028,66, dovuti a titolo di contributi per opere irrigue realizzate dal Consorzio di bonifica A.C. negli anni 2000/2003;
che costituitasi la E. Tr. Equitalia, il giudice adito ha pronunciato l’annullamento dell’iscrizione per violazione dell’art. 76 del DPR n. 602/1973, secondo il quale il concessionario non poteva procedere alla espropriazione immobiliare se l’importo del credito non superava gli ottomila Euro;
che la E. Tr. Equitalia si è gravata alla Commissione Regionale che ha, però, rigettato l’appello perché «nessun precetto legislativo era stato adempiuto dal concessionario sia in ordine al valore indicato dall’art. 76 sia in relazione agli artt. 50 e 77», il primo dei quali stabiliva che in caso di mancato inizio dell’espropriazione entro un anno dalla consegna della cartella di pagamento, il concessionario doveva procedere alla previa notificazione di un’intimazione ad adempiere; che la E. Tr. Equitalia ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione degli artt. 2 e 19 del D. Lgs n. 546/1992, nonché degli artt. 50, 76 e 77 del DPR n. 602/1973, in quanto la Commissione Regionale non avrebbe potuto pronunciare l’annullamento dell’iscrizione ipotecaria, perché avrebbe dovuto «limitarsi alle vicende del rapporto tributario ed alla attitudine, efficacia ed esecutività dei titoli (ad essa) sottesi… e ciò in quanto la fase di esecuzione forzata (ipotetica ed eventuale) e le correlative opposizioni ed anche le domande di riduzione o restrizione dell’ipoteca rientra(va)no nella giurisdizione e competenza della magistratura ordinaria»; che con il secondo motivo la ricorrente ha nuovamente dedotto la violazione degli artt. 50, 76 e 77 del DPR n. 602/1973, in quanto la Commissione Regionale non aveva considerato che decorso infruttuosamente il termine di sessanta giorni dalla consegna della cartella esattoriale, il concessionario non aveva bisogno di notificare nessuna intimazione per procedere all’iscrizione ipotecaria, che non costituiva un atto della espropriazione, ma una semplice forma di cautela, con garanzia reale del credito erariale, cui risultava per ciò solo inapplicabile sia il limite di valore contenuto nell’art. 76 che l’obbligo preliminare previsto dall’art. 50; che la srl L.C. non ha svolto attività difensiva; che il primo motivo è inammissibile, in quanto pronunciando l’annullamento della ipoteca, la Commissione Provinciale ha implicitamente riconosciuto di avere giurisdizione al riguardo;
che non avendo proposto appello sul punto ed essendosi perciò formato il giudicato interno su di esso, la spa E. Tr. Equitalia non può pretendere di rimetterlo nuovamente in discussione;
che a proposito del secondo motivo giova ricordare che il sistema delineato dagli artt. 76 e 77 del DPR n. 602/1973 è stato da taluni inteso nel senso che assolvendo anche ad un’autonoma funzione anticipatoria e cautelativa, l’ipoteca poteva essere iscritta pure per crediti che non avrebbero autorizzato il concessionario a procedere ad espropriazione forzata;
che a fronte di tale (pur plausibile) interpretazione, vi sono stati altri che hanno attribuito al combinato disposto delle predette norme il significato d’impedire l’iscrizione dell’ipoteca per importi inferiori agli ottomila Euro che, com’è noto, rappresentavano per l’agente della riscossione la soglia minima della espropriazione immobiliare; che chiamate a pronunciarsi sul punto, queste Sezioni Unite hanno privilegiato la seconda lettura, riconoscendo, nel solco della precedente giurisprudenza, che al pari del fermo di cui all’art. 86 del DPR n. 602/1973 (su cui v. C. Cass. n. 2053 del 2006), anche l’ipoteca di cui all’art. 77 del medesimo decreto costituiva un atto preordinato all’espropriazione, per cui doveva necessariamente soggiacere agli stessi limiti per questa stabiliti dal precedente art. 76 (C. Cass. 22/2/2010, n. 4077);
che la ricorrente ha chiesto di rimeditare il problema, aggiungendo agli argomenti già dibattuti ulteriori considerazioni basate non soltanto sulla portata attribuita alle predette norme dalla Relazione di accompagnamento al D. Lgs n. 46/1999, dal rappresentante del Governo in risposta ad un’interrogazione parlamentare e dall’Agenzia delle Entrate in due circolari, ma anche, e soprattutto, sul tenore letterale del comma 2 ter dell’art. 3 del DL 25/3/2010, n. 40, convertito dalla legge n. 73/2010, che aveva si vietato d’iscrivere ipoteca per crediti minori di ottomila Euro, ma soltanto «a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione» confermando così che per il periodo pregresso non esisteva nessun limite di valore per l’iscrizione; che neppure tali considerazioni appaiono decisive, perché quello che conta ai fini dell’interpretazione di un atto normativo non è l’intenzione del Legislatore (C. Cass. n. 2454 del 1983) o la lettura fattane da ministeri od altri enti, ma la volontà oggettiva della legge (C. Cass. n. 3550 del 1988) quale risultante dal suo dato letterale, che nel caso di specie depone, per l’appunto, nel senso della non iscrivibilità dell’ipoteca per crediti non realizzabili a mezzo di espropriazione immobiliare;
che per valere come smentita della predetta interpretazione, il comma 2 ter dell’art. 3 del DL n. 40/2010 avrebbe dovuto stabilire il contrario e, cioè, che a partire dal momento della emanazione della legge di conversione non sarebbe più stato possibile iscrivere ipoteca per crediti non realizzabili a mezzo di espropriazione immobiliare;
che il DL succitato non ha, però, detto nulla di simile, in quanto non ha fatto cenno al predetto collegamento, ma si è limitato a fissare in modo autonomo il presupposto per le future iscrizioni dell’ipoteca, indicandolo in un importo che seppure coincidente con quello minimo all’epoca previsto per l’espropriazione, non può essere per ciò solo apprezzato come indiretta dimostrazione della inesistenza di limiti per il passato;
che in applicazione del principio stabilito da C. Cass. n. 4077 del 2010, che il Collegio condivide e ribadisce, deve quindi affermarsi che bene ha fatto il giudice a quo a confermare l’annullamento dell’ipoteca perché iscritta per un credito di appena 2.028, 66 Euro;
che trattandosi di statuizione da sola sufficiente a giustificare la decisione impugnata, non occorre passare all’esame della doglianza concernente l’inapplicabilità dell’art. 50, che anche ove fondata non potrebbe giammai condurre alla cassazione della pronuncia in esame;
che non occorre nemmeno provvedere sulle spese, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte della srl L.C.
È nota la pronuncia del giudice di Pace di Napoli che ha ritenuto non applicabile l’obbligatorietà nei procedimenti dinanzi al giudice di pace.
La pronuncia non è corretta e soprattutto deve essere chiaro che il procedimento di conciliazione non contenzioso dinanzi al giudice di pace non è alternativo al procedimento di mediazione.
La ringrazio comunque per la segnalazione
Giancarlo Triscari. Ministero della Giustizia
Questa la risposta fornita dal Ministero ad una segnalazione effettuata da un Organismo e riguardante la nota sentenza del GdP di Napoli, che certamente non farà né giurisprudenza né storia.
La Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittima la disposizione di cui all’art. 2, comma 61, decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), inserita in sede di conversione dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, secondo cui “In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l’art. 2935 c.c. si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall’annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell’annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione degli importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”
Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 5 – 30 marzo 2012, n. 5174
Presidente Vitrone – Relatore Didone
Ritenuto in fatto e in diritto
1.- Con sentenza del 29.5.2009 il Tribunale di Tivoli ha dichiarato la cessazione degli affetti civili del matrimonio contratto da F.P. con P.G. , ha revocato l’assegnazione della casa familiare a quest’ultima (convivente con la figlia maggiorenne non autosufficiente economicamente) e ha rigettato le domande a contenuto economico della moglie.
In riforma della sentenza di primo grado, con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha assegnato la casa familiare sita in (omissis) a P.G. e ha rigettato la domanda di attribuzione di assegno divorzile proposta dalla medesima nei confronti dell’ex coniuge F.P. .
Contro la sentenza di appello il M. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Resiste con controricorso l’intimata, la quale ha proposto ricorso incidentale affidato a un motivo.
2.1.- Con il primo motivo parte ricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine all’assegnazione della casa familiare disposta in contraddizione con la revoca dell’assegno di mantenimento.
2.2.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e formula (sebbene non richiesto ratione temporis ma qui trascritti per ragioni di sintesi) i seguenti quesiti:
“se l’art. 6 n. 6 L. n. 898/70 prevede la possibilità di porre a fondamento del provvedimento di affidamento della casa familiare la circostanza che vi sia un figlio convivente notevolmente maggiorenne e svolgente attività lavorativa, ritenendo uno stipendio di Euro 500,00 mensili (all’epoca) inidoneo per ritenerlo economicamente autosufficiente.”
“se la suddetta interpretazione dell’art. 6 L. 898/70 non si riveli in palese contrasto, rasentando un’ingiusta disparità di trattamento, tra genitori che in fase di separazione hanno figli minori di età e coloro che per averne anche di maggiorenni si vedono di fatto espropriati nel loro diritto di proprietà stante l’impossibilità del Giudice di decidere sulla frequentazione tra gli stessi e i figli alla luce delle rilevanti innovazioni di cui alla L. n. 54 del 2006 come sopra specificate dai comuni”.
3.1. – Entrambi i motivi del ricorso principale esaminabili congiuntamente perché connessi – sono infondati.
L’art. 6, comma 6, della l. n. 898/1970 dispone che “l’abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore età. In ogni caso ai fini dell’assegnazione il giudice dovrà valutare le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione e favorire il coniuge più debole”. Ha osservato la corte di merito che il primo giudice aveva erroneamente valorizzato in uno a quello economico, l’elemento anagrafico, ossia l’età di ventiquattrenne della ragazza convivente con la madre, età che di per sé non rileva ai fini dell’obbligo di mantenimento da parte dei genitori, che permane fino a quando la prole non abbia raggiunto l’indipendenza economica (o sia stata avviata ad attività lavorativa con concrete prospettive in tal senso), ovvero finché non sia provato che, posti nelle concrete condizioni per poter addivenire all’autonomia, i figli non ne abbiano tratto profitto per propria colpa.
Del pari censurabili erano le considerazioni svolte dal primo giudice in merito alla ravvisata idoneità della somma che F.S. ricavava dall’attività lavorativa di impiegata part-time con contrato a progetto (pari a Euro 500,00 mensili) a consentirne l’autosufficienza economica, posto che una somma siffatta non può, nell’attuale situazione di recessione, ritenersi bastevole per sostenere le spese abitative e di mantenimento connesse ad una condizione di autonomia di vita.
La decisione impugnata – dunque – ha correttamente applicato i principi giurisprudenziali enunciati dalla S.C. secondo i quali in materia di divorzio, anche nel vigore della legge 6 marzo 1987, n. 74, il cui art. 11 ha sostituito l’art. 6 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, la disposizione del sesto comma di quest’ultima norma, in tema di assegnazione della casa familiare, attribuisce al giudice il potere di disporre l’assegnazione a favore del coniuge che non vanti alcun diritto – reale o personale – sull’immobile e che sia affidatario della prole minorenne o convivente con figli maggiorenni non ancora provvisti, senza loro colpa, di sufficienti redditi propri (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 10994 del 14/05/2007; Sez. 1, Sentenza n. 23591 del 22/11/2010).
Nessun rilievo può essere attribuito alla circostanza che non sia stato posto a carico del ricorrente alcun contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne non autosufficiente essendo ciò dipeso da ragioni processuali (mancata riproposizione nelle conclusioni dell’atto di appello della richiesta di assegno per la figlia in relazione al quale era stato però formulato specifico motivo: v. sentenza impugnata a pag. 3).
Né infine rileva l’età della, figlia maggiorenne perché ciò che assume rilievo ai fini di cui all’art. 6, comma 6, cit. è la convivenza con il coniuge assegnatario e la condizione di non autosufficiente del figlio.
4.1.- Con il ricorso incidentale la resistente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione e formula (sebbene non richiesto ratione temporis) i quesiti: “se l’art. 5 comma 6 Legge n. 898 del 1970 e le successive modificazioni consentano l’assegnazione di assegno divorzile a titolo assistenziale in presenza di apprezzabile deterioramento della propria situazione economica ed in considerazione che il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio travolge qualsiasi efficacia delle determinazioni economiche assunte con la pronuncia di separazione;
Si eccepisce, comunque, omissione e contraddittoria motivazione rilevando come la Corte territoriale non solo non abbia tenuto in alcuna considerazione il più volte indicato evento dell’intervenuto licenziamento della figlia convivente S. e dell’ulteriore documentazione comprovante l’assenza di reddito sostanziale della P. , ma anche della palese contraddizione emergente nella parte motiva circa la non assolutamente provata sussistenza di somme ricavate da una presunta, consolidata attività di collaboratrice domestica, circostanza smentita dall’allegata documentazione”. Deduce che le sue condizioni finanziarie si sono aggravate con il licenziamento della figlia S. avvenuto nel febbraio 2009 e che tuttora permane la sua condizione di disoccupata. Il F. non ha fornito prove contrarie.
Deduce l’assoluta legittimità della richiesta di riconoscimento di assegno divorzile quantomeno sotto il profilo di una conferma del modesto importo già sancito in precedenza o nella misura che verrà ritenuta di giustizia anche in considerazione del notevole lasso di tempo trascorso dalla prima decisione e con l’aggiunta della quota spettante per il mantenimento della figlia S. .
4.2.- Il motivo è infondato perché la corte di merito, con adeguata e logica giustificazione, ha accertato che non sussistessero i presupposti per l’accoglimento dell’appello della P. in relazione all’assegno divorzile, non avendo l’appellante dimostrato l’asserita notevole riduzione delle somme che essa ricavava dall’attività di collaboratrice domestica – mentre difettava qualsiasi riscontro anche in ordine alla deduzione dalla medesima formulata con riferimento all’attività lavorativa che l’ex coniuge avrebbe continuato a svolgere dopo la cessazione di quella precedente, risalente all’aprile del 2006; circostanze valutate in uno con quella afferente il vantaggio economico correlato al godimento della casa coniugale confermatole con la decisione.
La corte di merito, poi, ha applicato correttamente il principio per il quale “in sede di divorzio, ai fini della determinazione dell’assegno divorzile, occorre tenere conto dell’intera consistenza patrimoniale di ciascuno dei coniugi e, conseguentemente, ricomprendere qualsiasi utilità suscettibile di valutazione economica, compreso l’uso di una casa di abitazione, valutabile in misura pari al risparmio di spesa che occorrerebbe sostenere per godere dell’immobile a titolo di locazione” (Sez. 1, Sentenza n. 26197 del 28/12/2010). Le censure, poi, presuppongono una inammissibile rilettura degli atti processuali.
5.- Il rigetto di entrambi i ricorsi giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale compensando le spese.
Pubblichiamo un altro interessante contributo dell’avv. Mario Tocci, in risposta alla fantasiosa sentenza di un GdP di Napoli, che rappresenta un vero e proprio obbrobrio giuridico.
Ancora grazie all’Autore per competenza e chiarezza.