Dal 1° marzo separazione e divorzio in un unico procedimento

Da ieri, 1° marzo 2023, è in vigore – tra le altre norme previste dalla riforma Cartabia il rito unico in tema di separazione e divorzio.

La riforma Cartabia prevede che, a differenza di quanto avveniva finora, venga adottato un rito unico per separazione e divorzi. Viene per esempio abolita l’udienza presidenziale e la legge indica i requisiti del ricorso, oltre ai meccanismi di preclusione e decadenza, che diventeranno fondamentali

Nel dettaglio, il procedimento per la separazione, il divorzio e l’affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio sarà il medesimo, delineato dall’articolo 473 bis del Codice di procedura civile. Le parti saranno quindi tenute a indicare preventivamene le condizioni patrimoniali e reddituali, oltre al piano genitoriale. Quest’ultimo dovrà dunque contenere gli impegni e le attività svolte dai minori, in particolare in relazione a scuola, percorso educativo, attività extrascolastiche, sport, attività culturali e ricreative, frequentazioni parentali e amicali, luoghi frequentati, vacanze. Saraà anche obbligatorio l’ascolto del minore al di sotto dei dodici anni, sempre che il giudice ritenga il minore in grado di fornire risposte sensate, anche con il contribuito di professionisti dell’infanzia (psicologi o neuropsichiatri), dovrà essere reso obbligatorio. Non solo. Il giudice potrà in ogni caso procedere alla nomina di un curatore speciale, laddove necessario.

Infatti, ai sensi del nuovo articolo 473 bis, comma 49 del codice di procedura civile, “Negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”.

Il nuovo passo in avanti della riforma segna insomma un’altra tappa sulla via dell’accelerazione e della semplificazione di separazione e divorzi avviata nel 2015 con l’introduzione del cosiddetto “divorzio breve”. Vedremo quale sarà la sua applicazione pratica.

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Mediazione in modalità di videoconferenza: indispensabile un intervento legislativo

Con la riforma del D.lgs. 28/10 è previsto, per la mediazione in modalità di videoconferenza, l’obbligo di firma digitale per tutte le parti, persino quando qualcuna di esse è presente personalmente dinanzi al mediatore. Questo significa che, anche nel caso in cui una parte sia presente, il mediatore dovrà redigere il verbale digitalmente e inviarlo alle parti per la loro firma, sempre digitale.

E’ evidente l’impossibilità di mettere in atto questa norma, che pretende che da un giorno all’altro chi è a malapena in grado di riuscire a collegarsi, si doti di firma digitale e provveda a sottoscrivere il verbale in questo modo, escludendo (per motivi oscuri) la firma a mano anche dei presenti.

Per la negoziazione assistita, invece, con evidente disparità di trattamento, tale obbligo non è previsto; non solo, si prevede che ” Quando l’accordo di negoziazione è contenuto in un documento sottoscritto dalle parti con modalità’ analogica, tale sottoscrizione è certificata dagli avvocati con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata o avanzata, nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 82 del 2005” Il mancato inserimento di questa norma anche per la mediazione, oltre a configurare un’evidente disparità di trattamento tra le due procedure, rende difficilmente fruibile la mediazione in modalità di videoconferenza, mettendone a serio rischio l’utilizzo. E’ assolutamente necessario un intervento legislativo che estenda questa possibilità anche alla mediazione.