Cause per divisione di comunione ereditaria? Mai più!

Anche oggi, come mediatore, ho contribuito alla risoluzione di una lite tra due fratelli, che definire complicata è veramente poco.

Le difficoltà maggiori, risolte anche grazie alla collaborazione di due ottimi Colleghi, sono state quelle relative all’aspetto emotivo e ai rapporti personali tra i due fratelli e tra questi e i genitori. Ovviamente, ciascuno dei due sosteneva che i genitori avessero favorito l’altro, in vita, da un punto di vista economico ma soprattutto affettivo.

E’ stato un lungo lavoro, durato alcuni mesi e diversi incontri, durante i quali abbiamo cercato di appianare le differenti vedute (ancora, dopo tanti anni di attività professionale e tantissime mediazioni, mi stupisco di come le Parti vedano la stessa situazione in modo opposto) sulle questioni personali e su quelle economiche.

Alla fine, nonostante un iniziale scetticismo delle Parti e dei loro stessi legali, che hanno cambiato decisamente atteggiamento dopo il primo incontro, siamo riusciti a ottenere un risultato soddisfacente per tutti. E abbiamo evitato che le Parti avviassero una complicata, lunga e sanguinosa causa di divisione ereditaria, che avrebbe ulteriormente inasprito i rapporti, e che alla fine avrebbe portato a ben pochi risultati concreti.

E ora, tutti dal Notaio, per un atto che – grazie alle agevolazioni fiscali di cui al D.lgs. 28/10 – consentirà alle Parti un notevole risparmio.

I miei clienti (o meglio, assistiti), lo sappiano: esiste un modo veloce (e meno costoso) e dai risultati più concreti, per risolvere le questioni relative alle eredità: si chiama mediazione, e funziona molto bene.

Per consulenze e informazioni, scrivere a info@studiotantalofornari.it, oppure al n. di WhatsApp Business 0632609190

L’annullamento di cartelle esattoriali e intimazioni di pagamento(con relativa condanna alle spese) è sempre un bella notizia!

La ripresa post vacanze estive (poche) comincia molto bene: in pochi giorni, due belle sentenze emesse dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado, in questo caso di Roma (ma trattiamo queste controversie in tutta Italia) che hanno annullato una cartella esattoriale di oltre duecentomila euro, e un’intimazione di pagamento del valore quasi doppio, con relativa condanna alle spese in favore del contribuente.

E’ sempre piacevole, riuscire a fare qualcosa in favore dei contribuenti, soprattutto quando i provvedimenti sono del tutto illegittimi e persecutori.

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Diffamare qualcuno sui social è molto pericoloso

In questi giorni, sto leggendo sui social (quanto aveva ragione Umberto Eco…) gravissime offese nei confronti di personaggi pubblici e non, pronunciate da una pluralità di soggetti. Mi sono permesso, qualche volta, di avvisare il responsabile che la diffamazione è reato, e che oltre alla possibile condanna penale, il fatto espone l’autore anche al risarcimento del danno in favore del diffamato. Cio nonostante, gli autori dei post o dei commenti (salvo un caso in cui ha chiesto scusa e poi ha cancellato), hanno preso il consiglio ben poco sul serio, ridacchiando e sfidando il diffamato ad agire legalmente. E’ inspiegabile il motivo per cui persone “normali”, che a quattr’occhi con il loro interlocutore non la offenderebbero, si sentano autorizzate a farlo su Internet, e per di più di fronte a decine di migliaia di persone.

La questione, invece, non va affatto sottovalutata. Professionalmente, mi sto occupando sempre più spesso di queste situazioni, la maggior parte delle volte assistendo il diffamato (ma non sempre), che è sempre riuscito ad ottenere cifre interessanti per il danno subito, anche in via transattiva.

Ricordiamo che il reato è quello previsto dall’articolo 595, comma 3, del Codice penale che punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa minima di 516 euro chi offenda l’altrui reputazione comunicando con il mezzo della stampa o con un mezzo di pubblicità.
Per quanto concerne i social la Cassazione ritiene che i social network vadano inquadrati nei mezzi di pubblicità e che l’azione civile deve essere preceduta dal tentativo di conciliazione ex D. Lgs. 28/10.

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