Mediazione: perché conviene davvero, anche quando si è convinti di avere ragione

Quando nasce una controversia, la prima reazione è quasi sempre la stessa: “Ci vediamo in Tribunale”.

È una frase comprensibile. A volte anche liberatoria. Ma non sempre è la scelta più utile, più rapida o più intelligente. Perché tra l’idea di “fare causa” e il risultato concreto che si ottiene dopo anni di processo c’è spesso una distanza enorme: tempi lunghi, costi crescenti, rapporti definitivamente compromessi e, soprattutto, un esito mai davvero prevedibile.

La mediazione nasce proprio qui: non come alternativa debole alla giustizia, ma come uno strumento moderno, concreto e spesso molto più efficace per risolvere un conflitto.

La mediazione non è “cedere”

Uno degli equivoci più diffusi è pensare che andare in mediazione significhi rinunciare ai propri diritti, “fare un passo indietro” o mostrarsi deboli davanti alla controparte.

È esattamente il contrario.

La mediazione è un luogo in cui le parti possono provare a ottenere un risultato utile senza consegnare completamente la decisione a un terzo. In Tribunale decide il giudice, secondo le regole del processo e sulla base delle prove disponibili. In mediazione, invece, le parti mantengono il controllo della soluzione.

Questo non vuol dire che tutto sia possibile o che il diritto non conti. Vuol dire, più semplicemente, che accanto alle ragioni giuridiche possono trovare spazio anche gli interessi concreti: tempi, costi, rapporti personali o commerciali, esigenze fiscali, soluzioni tecniche, modalità di pagamento, impegni futuri.

Spesso il punto non è soltanto “chi ha ragione”, ma quale soluzione consente davvero di chiudere il problema.

Il tempo è un valore

Chiunque abbia affrontato una causa civile sa bene che il tempo non è un dettaglio.

Anche quando si ha ragione, una sentenza può arrivare dopo anni. E nel frattempo il problema rimane aperto: il credito non viene incassato, il rapporto familiare o condominiale si deteriora, l’immobile resta bloccato, l’impresa non programma serenamente, il cliente continua a sostenere costi e preoccupazioni.

La mediazione, invece, ha una logica diversa: concentra il confronto in tempi brevi e obbliga tutti a misurarsi subito con la realtà del problema. Non sempre si raggiunge un accordo, naturalmente. Ma quando accade, il vantaggio è enorme: si chiude una lite in settimane o mesi, non in anni.

E questo, nella vita delle persone e delle imprese, fa spesso tutta la differenza.

I costi non sono solo quelli dell’avvocato

Quando si parla di costi della lite si pensa subito alle spese legali, al contributo unificato, alle consulenze tecniche. Ma il costo vero di un conflitto è spesso più ampio.

C’è il costo del tempo perso. C’è il costo dell’incertezza. C’è il costo dei rapporti deteriorati. C’è il costo emotivo, che nelle controversie familiari, ereditarie, condominiali o societarie può essere altissimo. C’è il costo reputazionale, quando il conflitto riguarda imprese, professionisti o rapporti commerciali.

La mediazione consente di affrontare questi costi prima che diventino irreversibili.

Non è una bacchetta magica, ma è un’occasione concreta per chiedersi: quanto mi costa davvero continuare questa lite? E quanto potrei guadagnare, non solo economicamente, se riuscissi a chiuderla bene?

Una buona mediazione può creare soluzioni che il giudice non può dare

Questo è forse il punto più importante.

Il giudice può accogliere o rigettare una domanda. Può condannare al pagamento di una somma. Può accertare un diritto. Può disporre una consulenza tecnica. Ma non sempre può costruire una soluzione su misura.

In mediazione, invece, le parti possono fare molto di più.

Possono concordare tempi di pagamento sostenibili. Possono prevedere lavori da eseguire, verifiche tecniche, impegni reciproci, clausole di garanzia, modalità operative, scuse formali, impegni di riservatezza, modifiche contrattuali, prosecuzione di rapporti commerciali, soluzioni creative che nessuna sentenza potrebbe contenere.

In altre parole, la mediazione non si limita a decidere chi vince e chi perde. Può trasformare un conflitto in un accordo utile.

E, molto spesso, un accordo utile vale più di una vittoria formale ottenuta troppo tardi.

La mediazione funziona soprattutto quando le parti sono ben assistite

Un’altra idea sbagliata è che la mediazione sia una chiacchierata informale, quasi un tentativo “bonario” di mettersi d’accordo.

Non è così.

Una buona mediazione richiede preparazione, strategia e consapevolezza. Bisogna conoscere i punti di forza e di debolezza della propria posizione, valutare i rischi del giudizio, capire quali sono gli interessi reali della controparte, costruire proposte sostenibili e saper scegliere il momento giusto per formularle.

Il ruolo dell’avvocato, in questo contesto, non è marginale. È decisivo.

L’avvocato non serve solo per “fare causa”. Serve anche, e forse soprattutto, per evitare al cliente una causa inutile, troppo lunga o troppo rischiosa. In mediazione l’avvocato può aiutare il cliente a distinguere tra ciò che è giuridicamente fondato, ciò che è negoziabile e ciò che è davvero conveniente.

Non tutte le mediazioni riescono. Ma molte meritano di essere tentate seriamente

Sarebbe sbagliato presentare la mediazione come una soluzione sempre efficace. Ci sono casi in cui l’accordo non è possibile. Ci sono controparti che non vogliono trattare. Ci sono situazioni in cui è necessario ottenere una decisione del giudice.

Ma questo non toglie valore allo strumento.

Il punto è un altro: la mediazione funziona quando viene affrontata seriamente, non come un passaggio burocratico da liquidare in pochi minuti. Funziona quando le parti partecipano davvero. Funziona quando gli avvocati non si limitano a ribadire le rispettive posizioni, ma provano a esplorare margini di soluzione. Funziona quando il mediatore aiuta tutti a guardare il conflitto non solo dal punto di vista del passato, ma anche da quello del futuro.

Perché la domanda decisiva, in mediazione, non è soltanto: “Chi ha ragione?”.

È anche: “Come ne usciamo?”.

Una giustizia più vicina alle persone

La mediazione non sostituisce il processo e non riduce il valore della giurisdizione. Al contrario, può rafforzarla.

Un sistema giustizia maturo non è quello in cui ogni conflitto finisce necessariamente davanti a un giudice. È quello in cui ogni conflitto trova il percorso più adatto: il processo quando serve una decisione; la mediazione quando esiste uno spazio per una soluzione condivisa, più rapida, più flessibile e spesso più soddisfacente.

Per questo la mediazione non dovrebbe essere vista come un ostacolo prima della causa, ma come un’opportunità prima che la causa diventi inevitabile.

In molti casi, sedersi a un tavolo non significa arretrare.

Significa scegliere di governare il conflitto, invece di esserne travolti.

Vi aspetto in Adr Center, in tutta Italia!

La mediazione per tutti: il titolo esecutivo

Per la serie “La Mediazione per Tutti”, oggi parliamo di come ottenere facilmente e velocemente un titolo esecutivo con la procedura di mediazione.

Vi aspettiamo nelle sedi Adr Center in tutta Italia!

E’ uscito il nuovo numero di adritalia, rivista leader di settore

E’ stato pubblicato il n.1/2021 della rivista del Comitato ADR & Mediazione, ADRITALIA, leader nel settore delle pubblicazioni in materia di mediazione e risoluzione alternativa delle controversie.

Il download gratuito della rivista in pdf può essere effettuato da qui:

http://www.primicerieditore.it/prodotto/adr-italia-numero-12021-versione-pdf/

Per acquistare la versione cartacea il link è invece questo:

http://www.primicerieditore.it/prodotto/adr-italia-numero-12021-versione-cartacea/

Ringraziamo il nostro bravissimo editore, Salvatore Primiceri, e tutti gli autori.

Il messaggio di UNAM (Unione Nazionale Avvocati per la Mediazione) al nuovo Ministro della Giustizia, Prof.ssa Marta Cartabia

UNAM, nella persona del suo Presidente Angelo Santi e del suo Segretario Generale, Mauro Carlo Bonini, ha inviato una lettera di benvenuto al nuovo Ministro della Giustizia, prof.ssa Cartabia.

UNAM è un’ associazione specialistica forense maggiormente rappresentativa, riconosciuta dal Consiglio Nazionale Forense, che sostiene e promuove la mediazione come metodo fondamentale per la risoluzione delle controversie, tra privati e imprese, nell’ottica non solo di ridurre il contenzioso, ma di migliorare i rapporti personali e professionali tra le parti, con evidenti vantaggi per tutti.

Nasce il Master in ADR di UNIPEGASO!

Sono felice di annunciare la nascita del Master in ADR (Alternative Dispute Resolution) organizzato dalla Università Telematica Pegaso, di cui immeritamente sono stato nominato Direttore scientifico. A questo link trovate scheda e informazioni: https://www.unipegaso.it/website/post-laurea/master-livello-1/uniprofessioni/alternative-dispute-resolution-adr. Per informazioni e iscrizioni al prezzo convenzionato contattare il n. 800.818.705 oppure scrivere a Rocco.guerriero@unipegaso.it. Vi aspetto!

L’ambito della mediazione andrebbe ampliato, non ridotto

Pubblichiamo, per gentile concessione dell’autore, l’articolo del dott. Leonardo D’Urso, già pubblicato su http://www.mondoadr.it/

La riforma del processo civile proposta dal Ministro Alfonso Bonafede contiene una drastica riduzione delle materie in cui è prevista la partecipazione ad un primo incontro di mediazione come condizione di procedibilità pari a 55.000 procedure in meno che rappresentano circa il 40% delle istanze di mediazione. Per circa 39.000 procedure, la motivazione adottata è la scarsa adesione di banche, assicurazioni e ospedali alle procedure di mediazioni. Al contempo, circa 16.000 procedure che registrano il più alto tasso adesione e successo sullo scioglimento delle comunioni, rientranti nell’ambito delle divisioni e successioni, sarebbero sorprendentemente eliminate e affidate a notai e avvocati iscritti al registro dei delegati alle vendite con una procedura che non ha nulla a che vedere con la mediazione. Di contro, il Ministro Bonafede propone un’estensione del primo incontro in materia di contratto di mandato e di rapporti di mediazione che nel 2018 hanno registrato rispettivamente nei tribunali 1.067 nuove procedure e 1.131.

Un’attenta lettura delle statistiche degli ultimi sei anni, insieme all’esperienza quotidiana dei 24.014 mediatori, dei 594 organismi di mediazione (Ordini forensi e Camere di Commercio in primis) con migliaia di sedi operative accreditate dal Ministero della Giustizia e con oltre 2.000 dipendenti che svolgono un importante funzione di segretaria, suggerirebbe esattamente il contrario.

Solo il primo incontro è obbligatorio. La prosecuzione è sempre volontaria

Occorre innanzitutto fare una premessa importante che ancora sfugge a molti anche del settore. Da sei anni l’Italia sperimenta come condizione di procedibilità, in un circoscritto ambito del contenzioso civile, la partecipazione obbligatoria ad un primo incontro di mediazione in cui le parti assistite dai loro avvocati possono scegliere volontariamente di iniziare un percorso di mediazione ovvero di ricorrere immediatamente in tribunale. Questo incontro iniziale deve svolgersi entro 30 giorni dal deposito dell’istanza e nella maggioranza dei casi ad un costo fisso di 40 euro. Questa procedura, considerata una best practice a livello internazionale, non può certo essere definita superficialmente come “mediazione obbligatoria”. Gli organismi di mediazione svolgono questo primo incontro chiaramente al di sotto dei costi vivi e i mediatori, nella stragrande maggioranza avvocati, offrono gratuitamente la loro prestazione professionale. Inoltre, se le parti hanno diritto al gratuito patrocinio, il mediatore e gli organismi devono svolgere l’intera procedura di mediazione gratuitamente senza alcun rimborso da parte dello Stato. Forse, questa è l’unica legge italiana che obbliga professionisti e imprese a lavorare gratuitamente.

Dal 2013 il contenzioso in tribunale è diminuito del 40% nelle materie con il primo incontro obbligatorio (con esclusione delle bancarie)

Fatta questa doverosa premessa, su 516.365 procedure di contenzioso civile e commerciale vertenti su diritti disponibili (escludendo quindi la volontaria giurisdizione, esecuzioni, lavoro, famiglia, fallimenti, etc…) presso gli uffici dei giudici di pace e tribunali, solo in circa il 13% di queste procedure è previsto la partecipazione al primo incontro di mediazione. Ebbene, in queste materie indicate nel comma 1bis dell’art. 5 del Dlgs. 28/2010, le sopravvenienze nei tribunali sono diminuite del 40% (da 88.594 procedure nel 2013 a 52.750 nel 2018 con l’esclusione delle materie bancarie di cui diremo in seguito) contro una diminuzione media del contenzioso nello stesso periodo di circa il 25%. Non c’è dubbio che la partecipazione al primo incontro di mediazione ha avuto quindi un effetto deflattivo notevolmente superiore alla media.

Numero di accordi di mediazione crescenti, anche con istanze di mediazione in leggera diminuzione

Altro dato significativo poco considerato è l’andamento del numero degli accordi di mediazione crollati nel periodo 2012/2013 post-sentenza della Cassazione e repentinamente aumentati nel 2014, a seguito dell’introduzione del primo incontro, fino a sfiorare i 20.000 accordi l’anno scorso nonostante il numero di istanze di mediazione in leggera diminuzione. A questi occorre aggiungere circa un altro 15/20 per cento di accordi trovati al di fuori della procedura di mediazione in procedure apparentemente negative.

Fonte: Elaborazione dati del Ministero della Giustizia (numero di definizioni moltiplicato per le percentuali di comparsi e per le percentuali di accordi)

Di fronte all’evidenza di questi dati, la scelta più razionale sarebbe quella di compiere un passo ulteriore. Estendere la partecipazione al primo incontro di mediazione ad altre materie che si prestano in particolar modo alla mediazione come il contenzioso contrattuale (pari a 91.857 casi nel 2018), alla responsabilità extra contrattuale (38.768 casi) e alle poche migliaia di competenza del tribunale delle imprese.

Come risolvere il problema delle mediazioni bancarie

Il Ministro Bonafede ha ragione nell’affermare che la mediazione nel contenzioso bancario, assicurativo e nella responsabilità medica non ha dato buoni risultati rispetto alle altre materie. Il motivo è nella generale indisponibilità di banche, assicurazioni e strutture sanitarie ad aderire al primo incontro e spesso nel proseguire nella procedura. La soluzione quindi non è di eliminare queste materie sottraendo la possibilità ai cittadini e imprese di incontrare entro 30 giorni rappresentanti di banche, degli ospedali e delle loro assicurazioni. Al contrario, occorrerebbe vincolare le grandi aziende (come appunto banche e assicurazioni) che offrono prodotti e servizi ai consumatori ad aderire alle procedure di mediazione e ADR previste dalle varie normative tramite la presenza di un funzionario a conoscenza del caso e con pieni poteri di transigere. L’esperienza di successo della mediazione obbligatoria dei Corecom nel contenzioso in materia di telefonia costituisce un modello da replicare in altri settori del consumo. Al contempo, sia nel contenzioso bancario che in quelle sanitario occorrerebbe introdurre la possibilità di utilizzare le perizie tecniche prodotte durante la procedura di mediazione anche nel successivo possibile giudizio.

Richiesta di un tavolo permanente con gli operatori delle ADR

Per tutte queste ragioni, ci si augura che il Ministro della giustizia possa indire urgentemente un tavolo tecnico permanente con gli operatori della mediazione per affrontare i problemi e monitorare i risultati e conseguentemente, ai sensi della normativa vigente e non attuata, riferire al più presto alle Camere sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dal primo incontro di mediazione.

 

 

 

 

 

La mediazione non funziona, non serve a niente, è una perdita di tempo, un ingiusto balzello!!! (Attenzione: titolo fortemente provocatorio)

La mediazione non funziona, non serve a niente, è una perdita di tempo, un ingiusto balzello!!!

Infatti, tra ieri e oggi quattro prosecuzioni con accordo pressoché certo,  e due accordi di cui uno con dieci parti. Tra queste ultime, due condomini e i proprietari di una strada adiacente che hanno creato un supercondominio per sistemare i danni e il pericolo provenienti da una collina semifranata a seguito di “bomba d’acqua”….non voglio nemmeno pensare a quanto sarebbe durata e a cosa avrebbero ottenuto in causa.

In settimana, solo prosecuzioni con accordo molto probabile, ma anche tanti altri accordi. E devo dire, sempre con la collaborazione dei miei colleghi Avvocati (con la A maiuscola). Soluzioni creative, allargamento della torta, lavoro di squadra con tutti in un ambiente sereno. In una mediazione per il mancato pagamento di canoni di locazione, una parte chiedeva di riavere indietro il deposito cauzionale e dei danni, l’altra voleva il pagamento di due canoni non pagati: ebbene, sapete come abbiamo chiuso? Contratto risolto, nessuno paga l’altra parte, ma ognuna di loro ha versato dei soldi (ho la prova!) ad associazioni benefiche….in causa avrebbero probabilmente perso tutte e due, viste le rispettive situazioni personali e finanziarie.

Lo Stato dovrebbe dare ai mediatori un ottimo stipendio fisso per quello che gli facciamo risparmiare, altro che quelle tabelle che sfiorano l’elemosina.

E dovrebbe allargare le materie. Subito.

Mediazione: una nuova interessante ordinanza del Tribunale di Pavia

Il Mediatore deve verbalizzare “quale mediazione” ha svolto nel primo incontro onde valutare se è stata effettivamente svolta; inoltre, per quanto riguarda l’onere di presentare l’istanza di mediazione in caso di opposizione a d.i., dovrebbe essere il Giudice a valutare caso per caso e a indicare quale sia la parte che deve adempiere.

 

Ancora un interessante provvedimento del Tribunale di Pavia, in persona del dott. Giorgio Marzocchi, non nuovo ad interventi importanti in materia di mediazione, in cui vengono ribaditi con adeguata motivazione alcuni principi ormai acclarati, e ne vengono proposti altri, quale l’interpretazione relativa all’onere di presentazione dell’istanza di mediazione in caso di opposizione a d.i., questione come sappiamo ancora piuttosto dibattuta.

Il caso Si tratta, appunto, di un’opposizione a d.i., in cui il Giudice, ai sensi dell’art. 5, co, 2, del D.lgs. 28/10 (2. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione) ha esercitato il potere conferitogli dalla legge e, dopo attenta valutazione della mediabilità della questione in ballo, ha inviato le parti in mediazione. Ricordiamo, al riguardo, che il Giudice può effettuare tale scelta anche al di fuori delle materie cosiddette “obbligatorie”, ma che quando invia le parti in mediazione, diviene per esse un obbligo presentare la relativa istanza e come stabilito ormai da moltissimi provvedimenti, partecipare personalmente ed attivamente alla procedura.

Nel caso in esame, prima di aggravare le parti delle di una prova testimoniale delegata, da essi richiesta, il Giudice ha considerato lo stato dell’istruzione, la natura della causa e il comportamento delle parti, rilevando che esse avevano già tentato di definire amichevolmente la lite, e ha statuito che fosse opportuno svolgere un tentativo di definizione amichevole con una procedura di mediazione, anche alla luce degli elementi emersi dall’istruttoria svolta. Di conseguenza, non si è trattato di una decisione presa solo per un estremo tentativo, ma di una scelta ben ponderata, effettuata dopo aver valutato tutti gli elementi previsti dal citato co. 2 e la possibilità che effettivamente la mediazione possa avere buon esito.

Proprio perché ha effettuato detta valutazione, il Giudice non si è limitato ad inviare le parti in mediazione; dapprima, ha ricordato che il tentativo non può considerarsi come una semplice formalità (come ancora accade, anche se in misura sempre minore), da assolversi con la sola partecipazione dei difensori all’incontro preliminare informativo, proprio perché essi, sia in quanto legali sia in quanto mediatori di diritto, sono già ben informati del funzionamento della procedura di mediazione. Di conseguenza, ha poi ribadito che sarà necessaria la partecipazione delle parti personalmente, e la mediazione dovrà essere effettiva: in pratica, le parti devono essere presenti (concetto peraltro abbastanza scontato per chi sa cosa sia la mediazione e come funziona, dato che quello che interessa sono i veri interessi delle parti), assistite – non rappresentate – dai rispettivi difensori sia al primo incontro che a quelli successivi. Secondo l’ordinanza, quindi, da questo si deduce sia che il legale in sede di mediazione obbligatoria (come lo è questa del caso in commento), non può sostituire la parte rappresentandola, ma deve limitarsi ad assisterla, sia che la parte assente personalmente deve giustificare la sua assenza al mediatore al fine di consentirgli, eventualmente, di rinviare l’incontro.

L’ordinanza passa poi a distinguere le ipotesi in cui il primo incontro sia meramente informativo, da quella in cui invece durante detto incontro – come spesso accade nella pratica comune – si abbia invece una discussione del tutto simile ad una mediazione vera e propria, con esposizione delle rispettive posizioni negoziali, incontri separati ed un’effettiva ricerca di una composizione amichevole del conflitto. È chiaro, secondo l’autorevole provvedimento in commento, che in caso di verbale negativo redatto nel primo caso, cioè con la semplice indicazione dell’avvenuto incontro e della volontà di iniziare la procedura, la condizione di procedibilità non potrà dirsi assolta; al contrario, sarà necessario che il mediatore verbalizzi, oltre alla presenza delle parti e ai loro eventuali poteri, anche quale parte dichiari di non volere o non potere proseguire la mediazione e quali siano gli eventuali ostacoli oggettivi che impediscano la prosecuzione della mediazione.

La condizione di procedibilità, quindi, potrà dirsi avverata solo se il primo incontro si sia sostanziato in un tentativo di mediazione vero e proprio, e per far questo il mediatore dovrà verbalizzare, oltre a quanto detto, quale tipo di attività vi sia stata nel corso del primo incontro, ossia se ci si è fermati all’informazione o se si è entrati nel merito. Solo in questo modo il magistrato sarà in grado di valutare se sia stata superata la condizione di procedibilità o meno.

Infine, il provvedimento del Tribunale di Pavia affronta l’ormai annosa questione relativa all’onere di presentazione dell’istanza di mediazione in caso di opposizione a d.i. Come noto, la Suprema Corte, con la sentenza n. 24629 del 3 dicembre 2015, aveva gravato di tale onere l’opponente, stabilendo che in caso di mancato esperimento del tentativo di mediazione, l’opposizione sarebbe stata dichiarata improcedibile e il decreto ingiuntivo sarebbe divenuto definitivo. Il contrasto, però, non si è affatto definito con questa pronuncia, perché molta giurisprudenza di merito, opportunamente citata nel provvedimento in commento, ha invece posto a carico dell’opposto, in quanto attore sostanziale, l’onere dell’avvio della mediazione, pena la dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto.

Per il Tribunale di Pavia, invece, si apre una nuova interessante posizione interpretativa. Infatti, il Giudice premette che in linea generale si conforma all’orientamento della posizione della Suprema Corte, che condivide anche lo scrivente, dato che appare più credibile una soluzione che oneri chi ha veramente interesse a che il giudizio di opposizione non divenga improcedibile. Poi aggiunge, ed è questa l’interessante novità, di ritenere possibile che, per le caratteristiche del giudizio, sia il magistrato a poter scegliere discrezionalmente, caso per caso, quale parte debba essere onerata dell’avvio della mediazione. Questa interpretazione consentirebbe di attribuire certezza ad entrambe le parti sulle conseguenze, sul decreto ingiuntivo opposto (ferma restando l’improcedibilità del giudizio di opposizione) dell’inottemperanza all’ordine del Giudice, superando l’attuale incertezza interpretativa.

Applicando tale interessante principio, del quale avremo modo di verificare in futuro l’applicazione da parte di altri Tribunali, nel caso in esame, valutata approfonditamente la questione, il Giudice ha posto l’onere a carico della parte opposta, precisando che la mediazione possa essere avviata anche dalla parte opponente, e naturalmente ricordando la necessità dell’effettiva presenza delle parti e del reale svolgimento del tentativo; ha poi statuito che, in caso di mancato avvio della mediazione attiva, la domanda giudiziale sarà dichiarata improcedibile, e il decreto ingiuntivo revocato, mentre in caso di mancata partecipazione saranno applicate le sanzioni previste dall’dall’art. 8, co. 4-bis, D.Lgs. 28/2010 e dell’art. 116 co. 2, c.p.c.; ha poi invitato la parte più diligente ad allegare l’ordinanza agli atti della mediazione, in modo che il mediatore ne abbia conoscenza, e possa regolarsi di conseguenza nella verbalizzazione, invitandolo, visti gli artt. 8, co. 4-bis, D. Lgs. 28/2010, 116, co. 2, 91 e 96 cpc, a verbalizzare, in caso di primo incontro meramente informativo, quale parte dichiari di non poter iniziare la mediazione e quali ostacoli oggettivi ne impediscono l’avvio e in caso di primo incontro non meramente informativo invitandolo a dare atto che il primo incontro ha avuto natura di mediazione vera e propria. Infine, ha rinviato la causa per la verifica dell’esito della procedura di mediazione tramite dell’esame del verbale completo degli incontri di mediazione, invitando le parti a produrlo.

trib-pavia-26-09-2016

E’ uscito il libro “Negoziazione, mediazione, conciliazione, arbitrato forense e ADR dei consumatori”

Negoziazione, mediazione, conciliazione, arbitrato forense e ADR dei consumatori

Negoziazione, mediazione, conciliazione, arbitrato forense e ADR dei consumatori (Questione ricorrenti, strategie processuali, precedenti giurisprudenziali): C. Isoni , C. Caria , P. Elia, L. Tantalo
Questione ricorrenti, strategie processuali, precedenti giurisprudenziali
di: C. Isoni , C. Caria , P. Elia, L. Tantalo
ISBN: 9788858205532
Pagine: 382 | Formato: 17×24 cm | Anno: 2016
Disponibile
Prezzo: 32.00 €

Con il d.l. 132/2014 convertito con modificazioni dalla l. 162/2014, il legislatore ha avviato un imponente processo di degiurisdizionalizzazione, finalizzato a una riduzione del contenzioso, mediante l’introduzione di ulteriori sistemi alternativi ed extragiurisdizionali di risoluzione delle controversie.
Il presente volume analizza ciascuno di questi strumenti a partire dalla mediazione nelle controversie civili e commerciali, introdotta con il d.lgs 28/2010, seguendo con la negoziazione assistita e l’arbitrato. In chiusura  si propone un commento al D.lgs 130/2015, emanato in attuazione della direttiva 2013/11/UE, entrato in vigore il 9 Febbraio 2016, che, modificando il codice del consumo (D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206), ha introdotto novità sostanziali in materia di soluzione alternativa delle controversie dei consumatori.
Il volume, destinato a professionisti, avvocati e mediatori, offre un’analisi non solo delle fonti normative e della giurisprudenza, ma altresì uno sguardo sulle tecniche impiegate e sulle particolarità di ciascun sistema rispetto all’altro.

Il libro è acquistabile nelle migliori librerie e qui:

http://www.dikegiuridica.it/prodotti_leggi.php?id=689

IL 18 MAGGIO A ROMA LA TAVOLA ROTONDA “LA MEDIAZIONE COMMERCIALE. LE NUOVE FRONTIERE DELLA GIURISPRUDENZA”

Il convegno La mediazione civile e commerciale. Le nuove frontiere della giurisprudenza
che si terrà Mercoledì 18 maggio 2016 dalle 15 alle 19 in Roma – Aula Magna della Chiesa Valdese – Via P. Cossa, 40, organizzato dal Comitato ADR & Mediazione, ha ottenuto, dopo quelli dell’Ordine degli Avvocati, l’attribuzione di 4 crediti formativi anche dall’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Vi aspettiamo!

Programma convegno immagine