Cassazione 24401 del 2001: malasanità, l’Asl paga anche il danno morale per un’infezione contratta in struttura ospedaliera pubblica.

Cassazione – Sezione terza – sentenza 22 ottobre – 1 dicembre 2010, n. 24401
Presidente Morelli – Relatore Amendola

Svolgimento del processo

Con citazione del gennaio 1993 D.S.M. e O.C., in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sulla minore D.S.A.L., convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Verona La ULSS omissis Regione Veneto nonché i dottori Z.L. e B.A. per ivi sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti dalla figlia che, per difetto di assistenza e di cure adeguate al momento del parto, avvenuto il omissis, presso il Policlinico di omissis, aveva riportato gravi lesioni cerebrali.
Resistettero i convenuti, che contestarono l’avversa pretesa.
Nel corso del giudizio, a seguito di chiamata in causa, si costituirono Milano Assicurazioni s.p.a., l’Azienda Ospedaliera omissis, la ULSS omissis e il Commissario Liquidatore della soppressa ULSS omissis.
Con sentenza in data 5 aprile 2000 il Tribunale di Verona condannò Z.L., B.A. e il Commissario Liquidatore della ULSS omissis al pagamento, in solido tra loro, della somma di L. 2.258.669.530, oltre rivalutazione e interessi, in favore di D.S.A.L.; della somma di L. 80.000.000, oltre rivalutazione e interessi, in favore di O.C.; del medesimo importo in favore di D.S.M..
Su gravame principale del dott. Z.L. e della Milano Assicurazioni e incidentale del dott. B., dei D.S. e del Commissario Liquidatore dell’ULSS omissis, la Corte d’appello di Venezia, in data 16 marzo 2005, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, per quanto qui interessa: a) escluse ogni responsabilità dei dottori Z. e B. e, quindi, della società assicuratrice, per l’effetto condannando al risarcimento danni, in favore di D.S.A.L., il solo Commissario Liquidatore della ULSS omissis; b) maggiorò a Euro 61.974,83 l’importo spettante a ciascuno dei genitori del soggetto leso; c) dispose la detrazione dalle somme spettanti agli attori dell’acconto versato dall’assicuratore della Gestione Liquidatoria dell’ULSS omissis.
Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione la ULSS omissis della Regione Veneto, in persona del Commissario liquidatore, formulando cinque motivi e notificando l’atto a D.S.A.L., a D.S.M. e a O.C., in proprio e nella qualità, a Z.L., ad B.A., a Milano Assicurazioni s.p.a., alla ULSS omissis, alla ULSS omissis della Regione Veneto e all’Azienda Ospedaliera di omissis.
Resistono con controricorso, proponendo altresì ricorse incidentale affidato a due motivi, D.S.A.L., D.S.M. e O.C., al quale ribattono con distinti controricorsi la ULSS omissis della Regione Veneto, Z.L. e B.A..
Z.L., B.A. e i D.S. hanno anche depositato memoria.

Motivi della decisione

1. Va preliminarmente disposta, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi proposti dalla ULSS omissis della Regione Veneto e da D.S.A.L., D.S.M. e O.C. avverso la stessa sentenza.
1.1 Partendo dal ricorso principale, col primo motivo la ULSS omissis denuncia violazione degli artt. 2043 e 1123 c.c., contraddittorietà e insufficienza della motivazione, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.
Oggetto della critica è la soluzione, asseritamente disinvolta, data dal giudice di merito al nodo cruciale della causa, costituito dall’esatta individuazione della eziologia dei danni cerebrali subiti dalla neonata. Si trattava invero di appurare: a) se l’handicap neurologico ebbe causa nell’emorragia cerebrale; b) se la patologia emorragica fu prodotta dalla sepsi di Klebsiella; c) se l’infezione fu contratta perché erano state violate norme di igiene ospedaliera.
Secondo la ricorrente la Corte territoriale, nel risolvere in senso positivo tali questioni, avrebbe enunciato il suo convincimento in termini puramente assertivi. E invero, trasformando in nesso eziologico assolutamente certo una connessione meramente occasionale tra sepsi ed emorragia e un legame puramente ipotetico tra infezione e difetto di igiene dell’ospedale, il decidente avrebbe fatto malgoverno delle norme di diritto in tema di nesso di causalità.
1.2 Col secondo mezzo l’impugnante lamenta, ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione degli artt. 99, 101, 112 c.p.c. e art. 163 c.p.c., comma 3, n. 3, art. 2907 cod. civ. Deduce che gli attori avevano, nell’atto introduttivo del giudizio, chiesto la condanna dei medici Z. e B. in ragione della negligenza e della imperizia alle quali era stata improntata la loro condotta, mentre quella della ULSS omissis era stata domandata in base al rapporto organico.
Il giudice di prime cure aveva invece condannato l’Unità Sanitaria anche per non avere adeguatamente organizzato il servizio ospedaliero e segnatamente il reparto di pediatria.
Tale statuizione era stata oggetto di appello incidentale, col quale era stato denunciato l’ultrapetizione e l’extrapetizione in cui era incorso il decidente, posto che l’ente ospedaliere era stato condannato per una condotta autonoma non dedotta nell’atto in introduttivo. Ma la Curia territoriale avevo confermato la responsabilità dell’impugnante senza dare alcuna risposta in proposito e senza neppure accertare se l’infezione era stata cagionata da scarsa igiene dei locali, da trascurati comportamenti del personale, dal consentito ingresso di persone estranee all’ambiente o da altra causa. La variazione della causa petendi – e la connessa violazione delle regole del contraddittorio – era particolarmente visibile a sol considerare che la pretesa responsabilità dell’ente ospedaliero per fatti diversi dalla condotta dei propri medici non era stata oggetto di alcuna domanda di modo che i convenuti non avevano potuto prendere posizione su fatti non allegati in citazione.
1.3 Col terzo motivo si deduce, ex art. 360 c.p.c., n. 5, che la Corte veneta non avrebbe pesato percentualmente la concausa dei lamentati danni.
Riportati alcuni stralci delle consulenze tecniche versate in atti, evidenzia l’impugnante che gli esperti avevano concordemente ravvisato la causa principale e decisiva della invalidità di D.S.A.L. nella grave prematurità della stessa, che al più poteva essere stata aggravata dall’infezione, di modo che il giudice di merito aveva condannato l’Ospedale a risarcire danni già preesistenti nella paziente, a cagione della sua prematurità.
1.4 Col quarto mezzo l’impugnante denuncia violazione degli artt. 2059 e 2043 cod. civ., art. 185 c.p., ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla liquidazione del danno morale. Erroneamente la Curia territoriale avrebbe confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Verona al relativo risarcimento, per giunta aggravandola, laddove il danno morale è risarcibile solo laddove derivi da fatto illecito costituente reato.
1.5 Col quinto mezzo la ricorrente lamenta, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, che la Corte abbia imputato all’assicuratore, piuttosto che al Commissario liquidatore, il versamento di L. 3.481.186.159 (pari a Euro 1.797.882,61), interpretando la domanda in maniera inesatta e in contrasto con le risultanze processuali.
Riprodotto testualmente il contenuto del verbale di udienza in data 5 luglio 2000, nel quale il difensore degli attori dava atto che la Gestione Liquidatoria della soppressa ULSS omissis aveva pagato il complessivo importo di L. 3.508.600.289, sostiene il deducente che l’affermazione dell’appellante incidentale secondo cui la somma di L. 50.000.000 era stata versata dal Commissario Liquidatore tramite il proprio assicuratore, era stata arbitrariamente intesa come riferita a tutti i pagamenti.
2.1 Col primo motivo del ricorso incidentale, D.S.A.L., D.S.M. e O.C. denunciano violazione degli artt. 2043 e 1123 cod. civ., mancanza, contraddittorietà e insufficienza della motivazione. Oggetto della censura è la ritenuta insussistenza di qualsivoglia negligenza o imperizia nella condotta dei medici Z. e B. e, conseguentemente, di ogni nesso eziologico tra l’assistenza da essi prestata e l’evento dannoso costituito dalle lesioni cerebrali riportate dalla neonata. Secondo i ricorrenti, la Curia territoriale avrebbe fatto malgoverno del materiale probatorio acquisito, dal quale emergeva in maniera inequivocabile l’imperdonabile ritardo col quale era stato disposto il trasferimento della bambina nel reparto di neonatologia e in ogni caso l’intempestività delle cure alle quali la stessa era stata sottoposta. Evidenziano come, a ben vedere, nessuno dei nominati c.t.u. aveva individuato nella stepsi la causa prossima dell’evento lesivo, sufficiente da sola a produrli, avendo per contro tutti gli esperti ravvisato una efficacia causale determinante nei mancati interventi neonatologici subito dopo il parto.
2.2 Col secondo mezzo i ricorrenti incidentali lamentano violazione dell’art. 2059 cod. civ. e dell’art. 345 cod. proc. civ. le critiche si appuntano contro la ritenuta inammissibilità della domanda volta al riconoscimento del danno biologico e del danno patrimoniale in quanto domanda nuova, perché proposta per la prima volta in appello.
Non aveva il giudice d’appello considerato che, come statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza 11 luglio 2003, n. 233, il danno morale, il danno biologico e il danno esistenziale sono componenti del danno non patrimoniale, che è risarcibile nel suo ammontare complessivo, di modo che nessuna nuova richiesta era stata in realtà avanzata in sede di gravame.
Quanto al danno patrimoniale, ricordano che il giudice di prime cure non aveva concesso il rimborso dei costi di ordine patrimoniale sostenuti e da sostenersi per cure, assistenza e mantenimento della piccola A.L., avendole ritenute indimostrate, di modo che nel giudizio d’appello ci si era rimessi alla valutazione equitativa del decidente.
3. Vanno preliminarmente affrontate e risolte le questioni pregiudiziali sollevate dalla difesa del dott. Z. e del dott. B. nei confronti dei ricorso incidentale proposto dai D.S..
Dallo stesso viene infatti eccepita l’inammissibilità, dall’uno, in quanto l’impugnazione è stata proposta il giorno 3 giugno 2006, a termine lungo ormai decorso e dunque a intervenuto passaggio in giudicato della sentenza impugnata; dall’altro, in ragione della incapacità di agire autonomamente in Giudizio di D.S.A.L., soggetto gravemente invalido, come incontestabilmente dimostrato dalle c.t.u. espletate nel primo grado del giudizio.
3.1 Le eccezioni vanno disattese per i seguenti motivi.
Quanto alla prima, il dibattuto problema dei limiti di ammissibilità dell’impugnazione tardiva, con particolare riguardo alla individuazione dei soggetti contro i quali essa può essere proposta, è stato risolto, in termini definitivi ed appaganti, dalle Sezioni Unite di questa Corte, che, sulla base del principio dell’interesse ad agire, hanno ritenuto l’impugnazione incidentale tardiva sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, tutte le volte che l’impugnazione principale metta in discussione l’assetto di interesse derivante dalla sentenza alla quale la parte aveva prestato acquiescenza: e ciò sia che essa rivesta la forma della controimpugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia che rivesta la forma della impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita della impugnazione principale, anche se fondata sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente principale, attese che, anche nelle cause scindibili, il suddetto interesse sorge dall’impugnazione principale, la quale, se accolta, comporterebbe una modifica dell’assetto delle situazioni giuridiche originariamente accettate dal coobbligato solidale (Cass. civ. Sez. un. 27 novembre 2007 n. 24627).
Nella medesima prospettiva è stato quindi affermato che, nelle cause inscindibili o dipendenti, la parte i cui interessi giuridici sono oggetto dell’impugnazione principale è legittimata a proporre impugnazione incidentale tardiva, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., anche contro una parte diversa da quella che ha introdotto l’impugnazione principale e su un capo di sentenza differente da quello oggetto di quest’ultima (Cass. civ., 25 maggio 2010, n. 12714).
Ne deriva che il ricorso dei D.S. è pienamente ammissibile sia laddove è volto a sostenere la responsabilità dei due medici che si occuparono della neonata, sia laddove è volto a contestare la congruità delle somme liquidate a titolo di risarcimento.
3.2 Quanto all’eccezione di inammissibilità sollevata da B., questa Corte ha già avuto modo di chiarire, enunciando un principio dal quale non v’è ragione di discostarsi, che l’art. 75 cod. proc. civ., nell’escludere la capacità processuale delle persone che non hanno il libero esercizio dei propri diritti, si riferisce solo a quelle che siano state legalmente private della capacità di agire con una sentenza di interdizione o di inabilitazione o con provvedimento di nomina di un tutore o di un curatore provvisorio, e non alle persone colpite da incapacità naturale, perché l’incapacità processuale è collegata alla incapacità di agire di diritto sostanziale e non alla mera incapacità naturale, cosicché l’incapace naturale conserva la piena capacità processuale sino a quando non sia stata pronunciata nei suoi confronti una sentenza di interdizione, ovvero non gli sia stato nominato, durante il giudizio che fa capo a tale pronunzia, il tutore provvisorio ai sensi dell’art. 419 cod. proc. civ. (Cass. civ., 7 giugno 2003, n. 9147).
4. Si prestano a essere esaminati congiuntamente, per la loro evidente connessione, il primo e il terzo motivo del ricorso principale nonché il primo motivo del ricorso incidentale.
Le critiche con tali mezzi svolte attengono per vero alla ricostruzione dell’eziologia delle lesioni riportate da D.S.A.L. e del conseguente, grave deficit intellettivo dal quale la stessa è affetta.
Secondo il giudicante l’evento dannoso, consistente nelle menomazioni subite dalla neonata, deve essere ricondotto alla insorgenza, circa nove giorni dopo la nascita, di un’emorragia cerebrale causata, a sua volta, dalla contrazione, a seguito di infezione nosocomiale, della sepsi di Klebsiella.
Il dott. Z., che aveva assistito la madre durante il parto e il dott. B. che, quale pediatra, aveva avuto in cura la bambina nei primi giorni di vita, non erano responsabili delle lesioni riportate dalla stessa. Dalla relazione F.-V. – una delle tre consulenze tecniche espletate nel corso del giudizio – era invero emerso che l’emorragia cerebrale aveva caratteristiche morfologiche incompatibili con un’affezione insorta al momento del parto o subito dopo la nascita, mentre i periti Be.-G., nella loro consulenza, l’ultima della serie, avevano escluso che vi fossero state carenze nell’assistenza prestata sia durante che dopo il parto.
Le conclusioni della prima c.t.u., che aveva ravvisato una concausa dell’evento dannoso nel ritardo coi quale erano state prestate le prime cure neonatologiche, erano inficiate, come chiarito nella seconda perizia, da un equivoco sui tempi dell’intervento, essendo stato dato erroneamente per scontato che le indagini e le terapie neonatologiche fossero state prestate alle 21, un’ora dopo il parto, laddove in quel momento risultavano già trascritti i risultati delle prime analisi e delle prime radiografie.
In tale contesto andava affermata la totale carenza di nesso causale tra l’operato dei due medici e la successiva insorgenza dell’emorragia cerebrale della neonata. Con particolare riguardo alla condotta del B., evidenziava il giudicante che l’istruttoria espletata aveva dimostrato che legittimamente lo stesso non aveva presenziato al parto essendone impedito dalla necessità di assistete altro paziente in pericolo di vita; che in ogni caso il B. aveva inviato due infermiere specializzate, il cui intervento era stato ritenuto del tutto idoneo.
In definitiva la responsabilità delle lesioni, subite dalla bambina andava ascritta esclusivamente all’ente ospedaliero, posto che l’emorragia era stata provocata dalla sepsi di Klebsiella, infezione nosocomiale determinata da non adeguata igiene della struttura.
Sarebbe dunque spettato al predetto istituto dimostrare di aver fatto tutto il possibile per scongiurare l’insorgere della patologia, ma tale prova non era stata neppure dedotta.
4.1 L’iter argomentativo della Corte d’appello, qui sinteticamente esposto, evidenzia che i momenti essenziali della vicenda intorno ai quali ruotano i rilievi hic et inde formulati sono già stati oggetto di meditata analisi da parte del giudice di merito il quale è pervenuto, sulla base degli elementi emersi dalla espletata istruttoria, a una ricostruzione dell’eziologia delle lesioni, tale da imporre un giudizio negativo sulla responsabilità dei medici che si occuparono della neonata prima, durante e dopo il parto, e positivo, invece, su quello, diretto e proprio, della struttura ospedaliera.
Il convincimento maturato dal giudice di merito, in quanto adeguatamente motivato, dotato di una sua intrinseca plausibilità, esente da aporie e da contrasti disarticolanti con il contesto fattuale di riferimento sfugge al sindacato di questa Corte. Le critiche dei ricorrenti si sostanziano invero in una sollecitazione alla rilettura del materiale istruttorio, ignorando il principio che i vizi denunciabili in sede di legittimità non possono mai consistere nella difformità di apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo, salvo i casi tassativamente previsti in cui è la legge stessa ad assegnare alla prova un certo valore (Cass. civ., 6 marzo 2008, n. 6064).
Del resto nel procedimento civile il controllo di legittimità sulle pronunce dei giudici di merito non si configura come terzo grado di giudizio, bensì come strumento preordinato all’annullamento delle pronunzie viziate da violazione di norme, ovvero da omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione che le parti devono denunciare in modo espresso e specifico, con puntuale riferimento a una o più delle ipotesi previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nelle forme e con i contenuti prescritti dall’art. 366 cod. proc. civ.
5. Privo di pregio è altresì il secondo motivo del ricorso principale.
Nella parte della sentenza impugnata dedicata allo svolgimento del processo si da atto che la causa dei gravi danni cerebrali riportati dalla neonata era stata dagli attori individuata anche nella inadeguatezza delle strutture ospedaliere, così smentendo l’assunto che la responsabilità dell’ente fosse stata evocata solo in base al rapporto organico. Ed è massima consolidata nella giurisprudenza di questa Corte che l’interpretazione della domanda giudiziale costituisce operazione riservata ai giudico del merito, il cui giudizio, risolvendosi in un accertamento di fatto, non è censurabile in sede di legittimità (Cass. civ., 9 novembre 2008, n. 22893).
Né a diverse conclusioni può indurre la stringatezza della motivazione enunciata sul punto dalla Curia territoriale. Premesso che il passaggio espositivo innanzi riportato dimostra che il decidente, nel valutare la portata della domanda, ha avuto riguardo all’intero contesto dell’atto e al contenuto sostanzialo della pretesa azionata, vale il principio per cui il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo allorché manchi completamente l’esame di una censura mossa alla sentenza impugnata, laddove la violazione non ricorre nel caso in cui il giudice d’appello fondi la sua decisione su un argomento che totalmente prescinda dalla censura o necessariamente ne presupponga l’accoglimento o il rigetto: il decidente non è infatti tenuto a occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando per contro necessario e sufficiente, in base all’art. 132 c.p.c., n. 4, l’esposizione concisa degli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della decisione, con implicita reiezione di tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo seguito (Cass. civ., 12 gennaio 2006, n. 407).
6. Il quarto motivo del ricorso principale può essere esaminato insieme al secondo motivo del ricorso incidentale, perché entrambi attengono all’entità della somma liquidata a titolo di risarcimento.
Essi sono infondati per le seguenti ragioni.
Le sezioni unite di questa Corte hanno chiarito (Cass. civ. 11 novembre 2008, n. 26972) che il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l’attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici, in tale prospettiva bollando come inammissibile duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, come pure a liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale.
In definitiva, secondo la Corte, non emergono, nell’ambito della categoria generale “danno non patrimoniale”, distinte sottocategorie, ma piuttosto specifici profili, determinati dalla legge, al massimo livello costituito dalla Costituzione, di riparazione del danno non patrimoniale, di talché è solo a fini descrittivi che, in dette ipotesi, come avviene, ad esempio, nel caso di lesione del diritto alla salute (art. 32 Cost.) o di lesione dei diritti della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.), si impiegano nomi quali danno biologico o danno da perdita del rapporto parentale.
Il punto di approdo dell’operata rilettura costituzionalmente orientata dell’art. 2959 cod. civ., come norma deputata ad assicurare la tutela risarcitoria del danno non patrimoniale inteso nella sua più ampia accezione, è il recupero della responsabilità aquiliana nell’ambito della bipolarità prevista dal vigente codice civile tra danno patrimoniale (art. 2043 cod. civ.) e danno non patrimoniale (art. 2059 cod. civ.) e la definitiva puntualizzazione che, fuori dai casi determinati dalla legge, quest’ultimo trova ristoro solo se sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona, se cioè sussista una ingiustizia costituzionalmente qualificata (Cass. civ. n. 26972 del 2003).
7. Quanto sin qui detto conferma l’inconferenza e delle critiche formulate dalla ricorrente Unità Sanitaria al riconoscimento del danno morale, in ragione dell’asserita insussistenza, nella fattispecie, di un ratio illecito costituente reato; e delle doglianze svolte nel ricorso incidentale in ordine al mancato riconoscimento del danno biologico.
Relativamente alle prime, è sufficiente rilevare che, a prescindere dalla enucleabilità, nella fattispecie, degli elementi costitutivi della figura criminosa delle lesioni colpose, non par dubbio che la serie causale innescata dalla scarsa igiene della struttura ospedaliera, ha inciso nella sfera dei diritti inviolabili delle persone che ne sono rimaste vittime, di talché correttamente il decidente ha liquidato anche il danno morale.
Con riguardo invece al danno biologico, al più, considerato che esso è ormai pacificamente solo uno degli aspetti del danno non patrimoniale, quale pregiudizio ontologicamente unico, le considerazioni, del giudice di merito in punto di novità della domanda vanno intese come volte a sanzionare l’inottemperanza della parte all’onore di allegazione degli elementi di fatto dai quali desumerne l’esistenza e l’entità (confr. Cass. civ. 16 febbraio 2009, n. 3677).
Infine le critiche formulate in ordine ai mancato riconoscimento del danno patrimoniale sono inammissibili perché inerenti a questione non trattata nella sentenza impugnata e quindi nuova.
Si ricorda allora che, secondo il costante insegnamento di questo giudice di legittimità, qualora una determinata questione giudica – che implichi un accertamento di fatto – sia stata del tutto ignorata dal giudice di merito, il ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onore non solo di allegarne l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale l’atto del giudizio precedente lo aveva fatto, onde dar modo alla Corte di controllare de visu la veridicità di tale asserzione (confr. Cass. civ. sez. lav. 28 luglio 2008, n. 20518; Cass. civ. 1, 31 agosto 2007, n. 18440). Ciò in quanto i motivi del ricorso per cassazione devono investire a pena di inammissibilità questioni, già comprese nel “thema decidendum” del giudizio di appello, di modo che, salvo che si prospettino profili rilevabili d’ufficio, è preclusa la proposizione di doglianze che, modificando la precedente impostazione, pongano a fondamento delle domande e delle eccezioni titoli diversi o introducano, comunque, piste ricostruttive fondate su elementi di fatto nuovi e difformi da quelli allegati nelle precedenti fasi processuali (confr. Cass. civ., sez. 1, 13 aprile 2004, n. 6989).
8. Nessun pregio ha poi il quinto motivo del ricorso principale.
Il giudice d’appello ha respinto la domanda di restituzione avanzata dalla USL sulla base del rilievo che il Commissario Liquidatore non è legittimato a chiedere il rientro di somme versate da altro soggetto, aggiungendo che in ogni caso gli importi erano dovuti, essendo stata riconosciuta la responsabilità dell’ente ospedaliero e non essendo stato il quantum dell’importo risarcitorio ridotto, bensì aumentato, a seguito dell’accoglimento del primo motivo dell’appello incidentale dei coniugi D.S..
Ora, a prescindere dal fatto che, allegando l’erronea lettura del verbale di udienza il ricorrente viene di fatto a denunciare un errore di fatto revocatorio, rilevante ex art. 395 c.p.c., n. 4, – tale essendo quello che si sostanzia in una falsa percezione della realtà, e cioè in una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile (confr. Cass. civ., 3 aprile 2009, n. 3180) – neppure si riesce a comprendere quale sia, in concreto l’interesse a impugnare della parte, una volta assodato che le somme poste a suo carico dalla sentenza di appello sono addirittura superori a quelle liquidate dal primo giudice.
Entrambi i ricorsi devono, in definitiva, essere rigettati.
L’esito complessivo del giudizio consiglia di compensarne integralmente le spese tra le parti.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.

Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c: per la Cassazione (sentenza n. 22279 del 2010), solo cinque giorni per contestare i vizi di notifica dell’atto di pignoramento immobiliare.

Cassazione, Sez. III, 2 novembre 2010, n. 22279 (Pres. Di Nanni – Rel. Filadoro)

Svolgimento del processo

Con sentenza 24-25 gennaio 2006 il Tribunale di Potenza dichiarava inammissibile, in quanto tardiva, la opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., proposta nell’ambito di una esecuzione immobiliare da B. B. e G. B. – con l’intervento di N. B., in proprio e quale legale rappresentante della OMISSIS s.r.l. -. Il Tribunale osservava che il termine di cinque giorni per far valere vizi della notificazione dell’atto di pignoramento decorreva, in ogni caso, dal 7 marzo 2001, cioè dalla data in cui gli opponenti avevano dichiarato di aver ricevuto la notifica della diffida a rendere il rendiconto, atto – questo – che presupponeva necessariamente l’esistenza del pignoramento. Sotto altro profilo, il Tribunale osservava che l’opposizione ex art. 617 c.p.c., basata sul difetto di instaurazione del contraddittorio nell’ambito di una procedura esecutiva, è inammissibile a meno che non vengano palesate eventuali – e precise lesioni – di situazioni giuridiche protette: ipotesi, questa, non realizzatasi nel caso di specie, nel quale gli opponenti avevano dedotto di non aver ricevuto la notifica del pignoramento immobiliare e della successiva udienza di comparizione. Quanto all’opposizione alla esecuzione, la stessa doveva essere rigettata perché con la opposizione ex art. 615 c.p.c. possono essere fatti valere solo fatti impeditivi, modificativi o estintivi del rapporto consacrato nel provvedimento costituente il titolo esecutivo, purché essi siano successivi alla definitività di questo ultimo: ipotesi, questa, non verificatasi nel caso di specie. Quando, come nel caso di specie, l’opposizione riguardi l’esecuzione posta in essere sulla base di un titolo giudiziale (nel caso di specie: decreto ingiuntivo) il giudice dell’esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo esecutivo giudiziario, diretto cioè ad invalidarne l’efficacia in base ad eccezioni che avrebbero dovuto essere dedotte nel giudizio definito con il titolo esecutivo, dovendosi egli limitarsi a controllare la eventuale validità ed esistenza del titolo stesso.

Avverso tale decisione i B. hanno proposto ricorso per cassazione, sorretto da tre motivi, illustrati da memoria.

Resistono con distinti controricorsi SGA – Società per la Gestione di Attività s.p.a. – e s.r.l. Capitalia Service J.V.

Motivi della decisione.

Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano “error in procedendo” per violazione del principio di rispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. Nel ricorso in opposizione agli atti esecutivi, gli attuali ricorrenti avevano, innanzi tutto, richiesto al giudice adito di provvedere in ordine alla declaratoria di inesistenza, nullità ed improcedibilità della domanda e del relativo giudizio di espropriazione immobiliare per inesistenza e/o nullità e/o inefficacia degli atti di pignoramento immobiliare inoltrati mediante notificazione a mezzo del servizio postale. Il Tribunale aveva omesso ogni pronuncia al riguardo, limitandosi a rilevare che la opposizione agli atti esecutivi era da considerare tardiva, in quanto proposta oltre il termine di cinque giorni, previsti dall’art. 617 c.p.c., decorrenti dalla notificazione della diffida a rendere il rendiconto. Il vizio di omessa pronuncia era tale da determinare la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Con il secondo motivo, si deduce nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione di legge, relativamente agli articoli 112, 156, 159, 492, 555, 617 e 618 c.p.c. La costituzione in giudizio dei ricorrenti – debitori esecutati – pur potendo, in ipotesi, sanare il difetto di notificazione dell’atto di pignoramento, non aveva comunque sanato la mancata intimazione di cui all’art. 492 c.p.c., che nel caso di specie non era stata rivolta dall’ufficiale giudiziario agli interessati.

Con il terzo motivo, i ricorrenti denunciano nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione di legge relativamente agli articoli 112, 139, 149, 156, 159, 492, 555, 617 e 618 c.p.c., ed art. 8 legge 890 del 1982. Le parti ricorrenti non avevano avuto alcuna contezza dell’atto di pignoramento (che doveva necessariamente ricomprendere la intimazione ex art. 492 c.p.c.), e dei successivi atti sino alla diffida a rendere il conto, nella qualità di custodi nominati ex lege, essendo state eseguite le notificazioni di tali atti, in dispregio delle disposizioni normative di cui agli artt. 139 e 149 c.p.c. L’atto di pignoramento immobiliare era stato notificato a G. B., B. B. e a N. B. a mezzo del servizio postale in luogo diverso dalla residenza anagrafica ed effettiva dei destinatari, non era stato ritirato direttamente dagli stessi, non era stata data loro comunicazione dell’avvenuto deposito dei pieghi presso l’ufficio postale, seppur diverso da quella della propria residenza.

Osserva il Collegio: I motivi esposti possono essere esaminati congiuntamente essendo le censure connesse ed interdipendenti e finalizzate tutte al riconoscimento dell’asserita nullità del processo esecutivo.

Osserva la Corte che non è anzitutto ravvisabile il presupposto delle conseguenze pregiudizievoli lamentate dai ricorrenti e cioè la mancata conoscenza della procedura esecutiva a loro carico. La Corte territoriale ha correttamente rilevato che le dedotte nullità, invero, non integrano, contrariamente all’assunto dei ricorrenti, violazioni del principio del contraddittorio perché nel processo esecutivo non è configurabile un formale contraddittorio nel significato e con le caratteristiche di quello che si instaura nel processo di cognizione, considerato, da un canto, che le attività che si compiono nel processo esecutivo non sono dirette all’accertamento in senso proprio di diritti, ma alla loro realizzazione pratica sulla base di un preesistente titolo esecutivo, e, dall’altro, che proprio la esistenza di un titolo esecutivo pone il creditore precedente in situazione privilegiata rispetto al debitore esecutato nel senso che a quest’ultimo non è dato contestare l’azione esecutiva in via di eccezione come avviene per il convenuto nel giudizio di cognizione, ma soltanto di avvalersi del rimedio dell’opposizione che determina un giudizio di cognizione distinto dal processo di esecuzione. E dunque sfugge a qualsiasi censura la decisione impugnata, la quale ha ribadito che è inammissibile l’impugnazione di un atto dell’esecuzione con la quale si lamenti la mera lesione del contraddittorio, senza prospettare le ragioni per le quali tale lesione abbia comportato la ingiustizia del processo, causata dalla impossibilità di difendersi a tutela di quei diritti o di quelle posizioni giuridicamente protette.

La sentenza impugnata non presenta alcuna violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (né “errores in procedendo”) in quanto l’accoglimento della eccezione di tardività della opposizione risulta essere assorbente di ogni altra domanda e/o eccezione. Si richiama sul punto la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale: “L’inosservanza del termine perentorio di cui all’art. 617 cod. proc. civ. per l’opposizione agli atti esecutivi comporta l’inammissibilità dell’opposizione proposta, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità”. (Cass. 20 febbraio 2004 n. 3404). L’inesistenza di un atto del processo di esecuzione si riverbera sull’atto successivo, che risulta radicalmente nullo, ma la nullità può essere fatta valere soltanto con l’opposizione di cu all’art. 617, nel termine di cinque giorni, che, nell’ipotesi di mancata comunicazione o notificazione dell’atto nullo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’atto successivo che necessariamente lo presuppone. Il momento del compimento dell’atto, dal quale decorre il termine perentorio di cinque giorni di cui all’art. 617 cod. proc. civ. per la proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi, coincide con il momento in cui l’esistenza dell’atto stesso è resa palese alle parti del processo esecutivo, e quindi con il momento in cui l’interessato ha avuto legale conoscenza dell’atto stesso, ovvero di un atto successivo che necessariamente lo presuppone (Cass. 19 luglio 2005 n. 15222, 6 agosto 2001 n. 10841). Nel caso di specie, la costituzione degli odierni ricorrenti è avvenuta ben oltre il termine di cinque giorni, decorrente dal 7 marzo 2001 (data della notificazione della diffida a presentare il rendiconto) e precisamente il 22 giugno 2001, sicché sfugge a qualsiasi censura la conseguente pronuncia di tardività della opposizione.

Ogni altra censura formulata dai ricorrenti rimane assorbita dalle considerazioni che precedono (oltre che dalle osservazioni formulate dalla controricorrente Capitalia Service J.V. s.r.l., in ordine alla regolarità della notificazione dell’atto di pignoramento immobiliare B. e G. B.).

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, liquidate in modo differenziato, tenuto conto della attività difensiva svolta dai due controricorrenti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali che liquida, rispettivamente, in euro 2.600,00, in favore di Capitalia, di cui euro 2.400,00, per onorari di avvocato, e di euro 3.200,00 in favore di SGA, di cui euro 3.000,00 per onorari di avvocato, oltre spese generali ed accessori di legge.

Buche stradali e insidia: per la Cassazione (24149 del 2010), non vi è responsabilità del Comune se è provato l’eccesso di velocità.

Cassazione – Sezione terza – sentenza 4 – 29 novembre 2010, n. 24149
Presidente Morelli – Relatore Lanzillo
Ricorrente Servidio

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 533/2005 la Corte di appello di Catanzaro, confermando la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Palmi, ha respinto la domanda proposta da F.S. contro il Comune di Grisolia, per ottenere il risarcimento dei danni conseguiti ad un incidente stradale occorsogli alla guida della sua autovettura, a causa del dissesto del fondo stradale provocato da lavori in corso.
Il Comune aveva chiamato in causa il Consorzio di Bonifica della Valle del Lao, a cui erano stati affidati i lavori, e quest’ultima ha chiamato a sua volta la s.r.l. S., appaltatrice dei lavori, che è rimasta contumace.
La Corte di appello ha ritenuto che i lavori in corso fossero visibili e non costituissero insidia, e che – essendosi la vettura ribaltata in conseguenza dell’impatto con una cunetta – l’incidente andava imputato ad eccesso di velocità.
Il S. propone due motivi di ricorso per cassazione.
Resistono il Comune ed il Consorzio di Bonifica, con separati controricorsi.

Motivi della decisione

1. – Deve essere preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 366bis cod. proc. civ., sollevata dal Comune sul rilievo che il ricorrente non ha formulato i quesiti di diritto.
La sentenza impugnata è stata depositata il 14 giugno 2005, prima che entrasse in vigore il nuovo art. 366bis, che pertanto non è applicabile al ricorso in oggetto (art. 27 d. lgs. n. 40 del 2006).
2. – Con il primo motivo, denunciando violazione dell’art. 2051 cod. civ., il ricorrente lamenta che la Corte di appello si sia discostata dal più recente orientamento giurisprudenziale, che riconduce la responsabilità della pubblica amministrazione per gli incidenti su strada pubblica ai principi in tema di responsabilità per i danni da cose in custodia (art. 2051 cod. civ.), in forza dei quali grava sul custode una presunzione di responsabilità che può essere vinta solo dalla prova che l’incidente è derivato da causa costituente caso fortuito: prova il cui onere è a carico del custode.
Assume che i convenuti nei giudizi di merito non hanno fornito alcuna prova del genere; che anzi tutti i testimoni hanno confermato che il fondo stradale era dissestato e che non vi era segnalazione dei lavori in corso. Parimenti non dimostrato sarebbe l’eccesso di velocità che gli è stato imputato.
3. – Con il secondo motivo denuncia violazione degli art. 2043 e 2697 cod. civ., nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, nella parte in cui la Corte di appello ha posto a suo carico l’onere di dimostrare che la situazione del fondo stradale costituiva pericolo occulto e non prevedibile (c.d. insidia o trabocchetto).
4. – I due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati perché connessi, sono inammissibili, poiché mettono in questione accertamenti in fatto della Corte di merito, che rendono ultronee le censure in diritto.
La sentenza impugnata – pur avendo esaminato e valutato i fatti sulla base di una giurisprudenza ormai superata, che individuava la responsabilità dell’ente pubblico solo nel caso in cui il difetto di manutenzione del fondo stradale venisse a costituire insidia – ha poi soggiunto che in ogni caso le modalità del sinistro sono state tali da dimostrare che la condotta di guida dell’automobilista – la cui auto si è ribaltata in conseguenza dell’impatto con il fondo stradale dissestato – è stata talmente imprudente, per eccesso di velocità, da interrompere il nesso causale fra la presenza dei lavori, ancorché non segnalati, ed il danno che ne è conseguito (cfr. pag. 11-12 della sentenza).
Ha cioè ravvisato nel comportamento dell’automobilista una causa idonea ad escludere la responsabilità del Comune anche ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., considerato che, com’è noto, anche il comportamento colposo del danneggiato può rivestire gli estremi del caso fortuito, idoneo ad interrompere il nesso causale.
Trattasi di ricostruzione in fatto, fondata sul discrezionale potere del giudice di merito di valutare gli elementi di prova, che non è suscettibile di riesame in questa sede di legittimità e relativamente alla quale il ricorrente non prospetta illogicità od incongruenze della motivazione tali da giustificare l’annullamento della sentenza impugnata.
5. – Il ricorso deve essere rigettato.
6. – Considerata la natura della controversia e le ragioni della decisione, si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.

Il Tribunale di Roma (sentenza n. 20023 dell’11 ottobre 2010) ribadisce la responsabilità della scuola per l’infortunio dell’alunno.

In un caso che ci ha interessato direttamente, con la sentenza n. 20023 dell’11 ottobre 2010, la II Sezione del Tribunale di Roma ha ribadito un orientamento consolidato, statuendo la responsabilità di un istituto scolastico per l’infortunio occorso ad un’alunna, che a causa di un colpo subito da un banco di scuola sollevato e sospinto da un compagno, aveva subito la frattura di un dito con asportazione dell’unghia. Il fatto era avvenuto in presenza delle maestre.

Al di là della discutibile quantificazione del danno, dovuta ad una CTU piuttosto superficiale, ciò che interessa maggiormente è che il Tribunale ha applicato l’art. 2048 del Codice Civile, quello che prevede che i precettori e gli insegnanti “sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi….nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza” e sono liberati dalla responsabilità “soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”. Di conseguenza, detto articolo pone una presunzione di responsabilità a carico della scuola, che può essere dimostrata solo con la dimostrazione, che spetta al convenuto, di avere esercitato la sorveglianza con la diligenza necessaria ad impedire il fatto; anzi, l’elemento di prova determinante, secondo il Tribunale, è stata proprio la relazione del Dirigente scolastico. Invece, la scuola non ha fornito tale prova  di diligenza e quindi di assoluta imprevedibilità ed inevitabilità del fatto, ed è stata condannata al risarcimento del danno, salvo poi essere manlevata dalla compagnia assicurativa.

Di seguito la sentenza integrale:

Sentenza 20023 del 2010 Trib. Roma

Consulenze, pareri e quesiti

Vi ricordiamo che per richiedere un parere o consulenza, o per formulare un quesito, è possibile scrivere all’indirizzo consulenza@studiotantalofornari.it oppure utilizzare gli altri recapiti indicati nella pagina “Informazioni e contatti”. Ricordiamo anche che il primo parere è sempre gratuito.

Cade per un tombino sporgente, il Comune è responsabile dei danni se manca il segnale di pericolo per strada dissestata (Cassazione 23277/2010)

Cassazione – Sezione terza – sentenza 13 ottobre – 18 novembre 2010, n. 23277
Presidente Trifone – Relatore Amendola

Svolgimento del processo

I fatti di causa possono così ricostruirsi sulla base della sentenza impugnata.
A. D’., con atto di citazione notificato il 12 gennaio 1989, convenne in giudizio il Comune di omissis chiedendo il ristoro dei danni patiti a seguito di una caduta, determinata dallo stato di dissesto del fondo stradale.
L’ente, costituitosi in giudizio, contestò la domanda attrice.
Con sentenza del 12 febbraio 2004 il Tribunale di Napoli rigettò la domanda.
Su gravame della soccombente, la Corte d’appello l’ha invece ritenuta fondata e, per l’effetto, ha condannato il Comune di omissis al pagamento in favore della D. della somma di euro 55.798,54.
Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione, illustrato anche da memoria, il Comune di omissis, formulando un solo, complesso motivo con pedissequo quesito.
Ha resistito con controricorso la D..
Il giudizio, rinviato a nuovo ruolo all’udienza del 19 febbraio 2006, a seguito del decesso del difensore dell’intimata, è stato trattato e deciso all’udienza odierna.

Motivi della decisione

1. Nell’unico mezzo il Comune di omissis lamenta insufficienza della motivazione su un punto decisivo della controversia. Oggetto della critica è il convincimento del giudice a quo in ordine alla eziologia dell’evento lesivo. Secondo la Corte territoriale, invero, l’instabilità del tombino sul quale la D. era andata ad inciampare costituiva evento imprevedibile, e quindi insidia per l’ignaro passante, idonea all’affermazione dell’efficienza causale della condotta della P.A. nella determinazione dell’evento.
Sostiene invece il deducente che, considerate le caratteristiche di tempo e di luogo in cui si era verificato il sinistro, l’attrice bene avrebbe potuto prevedere un pericolo per la sua incolumità e, conseguentemente, adottare tutte le cautele necessarie ad evitare che esso si materializzasse, transitando sul lato della strada non interessato dai lavori.
2. La doglianza è infondata.
È consolidata affermazione di questo giudice di legittimità che, in tema di responsabilità per danni da beni di proprietà della Pubblica amministrazione, qualora non sia applicabile la disciplina di cui all’art. 2051 cod. civ., in quanto sia accertata in concreto l’impossibilità dell’effettiva custodia del bene, a causa della notevole estensione dello stesso e delle modalità di uso da parte di terzi, l’ente pubblico risponde dei pregiudizi subiti dall’utente, secondo la regola generale dell’art. 2043 cod. civ., norma che non limita affatto la responsabilità della P.A. per comportamento colposo alle sole ipotesi di esistenza di un’insidia o di un trabocchetto. Conseguentemente, secondo i principi che governano l’illecito aquiliano, graverà sul danneggiato l’onere della prova dell’anomalia del bene, che va considerata fatto di per sé idoneo – in linea di principio – a configurare il comportamento colposo della P.A., mentre spetterà a questa dimostrare i fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui l’utente si sia trovato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la suddetta anomalia o l’impossibilità di rimuovere, adottando tutte le misure idonee, la situazione di pericolo (confr. Cass. 6 luglio 2006, n. 15383).
Non è superfluo aggiungere che siffatto ordine di idee ha a suo tempo ricevuto il significativo avallo della Corte costituzionale la quale, chiamata a scrutinare la conformità con gli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione degli artt. 2051, 2043 e 1227 cod. civ., ha ritenuto infondato il dubbio proprio in ragione della aderenza ai principi della Carta fondamentale del nostro Stato dell’interpretazione affermatasi nella giurisprudenza di legittimità (confr. Corte cost. n. 156 del 1999).
2.1. Principio altrettanto pacifico è poi che, allorquando si faccia valere la responsabilità extracontrattuale della pubblica amministrazione per danni subiti dall’utente a causa delle condizioni di manutenzione di una strada pubblica, la valutazione della sussistenza di un’insidia, caratterizzata oggettivamente dalla non visibilità e soggettivamente dalla non prevedibilità del pericolo, costituisce un giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente e logicamente motivato (confr. Cass. civ., 19 luglio 2005, n. 15224).
3. Venendo al caso di specie, il giudice di merito ha affermato che l’instabilità del tombino costituiva, in mancanza di qualsivoglia segnalazione dei lavori in corso e di recinzione della zona interessata, un pericolo occulto e imprevedibile, segnatamente rimarcando l’incongruità della linea difensiva della convenuta amministrazione – volta a rovesciare sull’infortunata la responsabilità dell’accaduto – alla luce del criterio, di elementare buon senso, che proprio per la mancanza di ogni segnalazione, l’utente poteva camminare indifferentemente sull’uno o sull’altro lato della strada.
Ciò significa che il decidente ha valutato, in termini che non possono essere tacciati di implausibilità e di illogicità rispetto al contesto fattuale di riferimento, la sussistenza dei presupposti per l’applicabilità del presidio generale di cui all’art. 2043 cod. civ. e ha poi dato del suo convincimento una motivazione esaustiva e corretta. Tanto basta perché la relativa valutazione si sottragga al sindacato di questa Corte.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi euro 4.200 (di cui euro 200 per spese), oltre IVA e CPA, come per legge.

L’amministratore del condominio non può agire in giudizio per l’infitrazione nella proprietà esclusiva (Cassazione, 22656/10)

Cassazione – Sezione seconda – sentenza 14 luglio – 8 novembre 2010, n. 22656
Presidente Oddo – Relatore Piccialli
Ricorrente Punto Casa srl

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 24.6.93 il Condominio di via B. 27 di Trezzo sull’Adda, costituito tra gli acquirenti delle unità immobiliari provenienti dal frazionamento di un edificio, che la venditrice società punto P. C. s.r.l. nel maggio del 1990 aveva a sua volta acquistato, con l’incarico di ristrutturarlo, dall’impresa individuale E. 2001 di C. R., citò la prima al giudizio del Tribunale di Monza, al fine di sentirla condannare alla eliminazione, o al pagamento delle relative spese, di alcuni vizi e difetti di costruzione da cui il fabbricato era risultato affetto.
Costituitasi la convenuta, eccepì la prescrizione dell’azione di garanzia, a suo avviso proposta dall’art. 1495 c.c. risalendo la vendita e consegna degli immobili all’autunno del 1991 ed essendo stata la denuncia dei vizi e difetti fatta soltanto il 19.1.93, chiamando in causa la ditta E. 2001, quale unica responsabile degli eventuali vizi e difetti, per esserne manlevata.
Costituitasi la terza, eccepì a sua volta la decadenza e la prescrizione, sia dell’azione principale, sia di quella di garanzia, comunque contestando l’esistenza di vizi ad essa imputabili, successivamente disinteressandosi del giudizio.
Intervennero in causa volontariamente, in adesione alle ragioni della E., M. ,E. e R. F., quali eredi di M. F., portatore di cambiali emesse per la somma di L. 193.000.000 dal titolare della ditta suddetta, R.C., inutilmente precettate e seguite dal pignoramento del credito, peraltro negato nella dichiarazione ex art. 547 c.p.c. nei confronti della società P.C. per i sopra citati lavori di ristrutturazione.
Sulla scorta delle espletate prove testimoniali e consulenza tecnica di ufficio, con sentenza datata 11.12.00/26.2.01 l’adito tribunale dichiarò la responsabilità della P.C. ex art. 1669 c.c. per gravi difetti costruzione e la condannò al risarcimento dei danni in misura di L. 141.000.000 oltre rivalutazione ed interessi, in favore del condominio, le cui richieste nei confronti della E. respinse, ponendo le spese dell’attore a carico della suddetta società soccombente e compensandole nei rimanenti rapporti.
Avverso tale sentenza la P.C. propose appello, al quale resistettero sia il condominio, sia i F., mentre la ditta E. 2001 non si costituì, rimanendo contumace.
Con sentenza del 24.3-16.7.04 la Corte di Milano confermò quella impugnata e condannò l’appellante al rimborso delle rispettive spese del grado in favore dei costituiti appellati, sulla base delle seguenti essenziali considerazioni:
a) correttamente il primo giudice aveva qualificato la dedotta responsabilità di natura extracontrattuale ex art. 1669 c.c., attesa la gravità dei difetti di costruzione accertati, pur avendo il condominio dichiarato di agire a titolo contrattuale, poiché la P.C. non si era limitata a vendere le unità immobiliari, ma si era anche assunta l’incarico, subappaltandolo alla originaria proprietaria E. 2001, della ricostruzione del vecchio fabbricato, subentrando a quella nella titolarità della relativa concessione edilizia e nominando un proprio direttore dei lavori, in sostituzione di quello originario nominato dalla medesima;
b) la “grave decisione”, all’origine degli inconvenienti, di non realizzare la prescritta costruzione del “vespaio aerato” sotto il pavimento del piano terra, al fine di ottenere una maggiore cubatura abitabile, era stata adottata di comune accordo nell’estate del 1990 tra la vecchia e la nuova proprietaria dell’immobile;
c) l’eccezione di extrapetizione, sollevata dall’appellante solo nella comparsa conclusionale in secondo grado, era peraltro inammissibile perché tardiva:
d) l’amministratore era legittimato a proporre l’azione ex art. 1669 c.c., riguardando i gravi difetti accertati dal c.t.u. (formazione di umidità in risalita e muffe diffuse, derivanti dalla mancanza di idoneo vespaio) essenzialmente parti comuni dell’edificio (vespaio, tetto, pianerottoli, impianti idrico, elettrico e termico) e solo di riflesso le singole unità immobiliari, tanto più in considerazione del principio giurisprudenziale riconoscente all’amministratore il potere – dovere di compiere atti conservativi dei diritti inerenti alla salvaguardia dell’edificio nel suo complesso, senza distinzioni tra parti comuni o di proprietà esclusiva;
e) il termine annuale di decadenza previsto dall’art. 1669 c.c. non decorreva dalla manifestazione esteriore dei vizi, bensì dalla completa conoscenza di essi e del loro collegamento causale con l’esecuzione della costruzione, conoscenza che nel caso di specie si era avuta solo dopo l’espletamento della consulenza tecnica;
f) era stato inoltre rispettato il termine prescrizionale, essendo stata la domanda proposta entro un anno dalla denuncia, fatto con lettera raccomandata del 19.1.93;
g) dal complesso delle risultanze testimoniali era emerso che la decisione di non realizzare la sopraelevazione del vespaio era stata presa di comune accordo dalla E. 2001 e dalla P. C. e, comunque, il completamento delle opere, nelle parti poi risultate all’origine degli inconvenienti, era avvenuto in epoca nella quale la seconda aveva acquistato, divenendone l’unica interessata alla proprietà dell’edificio;
h) il rigetto della subordinata domanda di garanzia, proposta dalla P. C. nei confronti della E. 2001, era da confermare non tanto per le ragioni di merito esposte dal Tribunale, quanto per la fondatezza, ai sensi dell’art. 1670 c.c., dell’eccezione di decadenza sollevata dalla terza chiamata, poiché l’azione di regresso, nei confronti della subappaltatrice, avrebbe dovuto essere preceduta dalla comunicazione, entro sessanta giorni, della denuncia dei vizi, ricevuta da essa costruttrice – venditrice, il che non era avvenuto;
i) la richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica di ufficio, ai fini della quantificazione dei danni, era generica e priva di concreta giustificazione, considerato che vi era stata una seconda indagine supplementare del c.t.u., all’esito della quale era stato possibile accertare, mediante scavi, la effettiva e preminente causa dei vizi, sicché non era ravvisabile alcun reale contrasto tra le acquisite valutazioni.
Avverso la suddetta sentenza la società P.C. s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
Hanno resistito, con distinti controricorsi e per quanto di rispettivo interesse, il Condominio via B. n. 27 di Trezzo sull’Adda e gli eredi F.; non hanno svolto attività difensive gli intimati eredi di R.C. (già titolare della ditta E. 2001), nelle more deceduto, nei confronti dei quali con ordinanza interlocutoria del 14.1.10 è stata disposta la rinnovazione delle notificazioni; le parti costituite hanno depositato memorie.

Motivi della decisione

Va preliminarmente disattesa l’eccezione d’inammissibilità, sollevata dagli intervenuti F. nella memoria del 2.7.10, relativamente alla notifica dell’atto di integrazione del contraddittorio da parte della ricorrente società P.C. nei confronti degli eredi di R.C., rilevandosi che, contrariamente a quanto eccepito, detto atto è comprensivo, oltre che delle precedenti fasi del giudizio di legittimità, dell’intero testo del ricorso per cassazione, che risulta letteralmente trascritto nelle pagine da 5 a 30 di ciascuna delle copie, tempestivamente notificate a tali intimati, così puntualmente assolvendosi all’onere di portare a conoscenza degli stessi il contenuto dell’impugnazione.
Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., artt. 1495 e 1669 c.c. e art. 81 c.p.c., censurandosi la reiezione del motivo di appello con il quale si era lamentato che il tribunale, accogliendo la domanda quale azione extracontrattuale di cui all’art. 1669 c.c., era incorso nel vizio di ultrapetizione, avendo la parte attrice espressamente agito per far valere la garanzia contrattuale ex art. 1495 c.c. in dipendenza dalla compravendita, unico profilo sotto cui la domanda, per effetto di tale scelta vincolante per il giudice, avrebbe dovuto essere considerata. Tale vizio avrebbe, in concreto, comportato l’omesso rilievo sia del difetto di legittimazione attiva, non potendo l’amministratore del condominio far valere diritti altrui, sia della decadenza e della prescrizione, in relazione agli appropriati termini e relative decorrenze previsti in materia di compravendita.
Con il secondo motivo si deduce “errore nel procedimento per mancata considerazione del motivo d’appello concernente l’ultrapetizione”, per averne la corte di merito ritenuta tardiva la relativa proposizione, in quanto formulata con la comparsa conclusionale, senza tener conto che, in realtà, già nell’atto di gravame, nel lamentare l’erronea applicazione delle regole di cui all’art. 1669, anziché di quelle di cui all’art. 1495 c.c. pur invocato dalla parte attrice, l’appellante aveva implicitamente, ma inequivocamente, censurato la decisione di primo grado anche per violazione dell’art. 112 c.p.c., non occorrendo a tale riguardo ed agli effetti devolutivi di cui all’art. 342 c.p.c. l’uso di formule sacramentali.
I suesposti motivi, cui hanno aderito gli intervenuti eredi F., vanno esaminati congiuntamente per la stretta connessione tra le censure esposte e comportano, in funzione delle contenute doglianze processuali, l’accesso diretto agli atti da parte di questa Corte.
Al riguardo si rileva, anzitutto, dall’esame dell’atto di citazione notificato in data 24.6.93, che nella domanda, non contenente alcun espresso riferimento agli atti di compravendita, né all’obbligo della garanzia ex art. 1495 c.c., veniva specificamente evidenziato che la venditrice P.C. “aveva altresì provveduto alla ristrutturazione” dell’edificio, realizzando un’opera affetta da vari vizi di costruzione e difformità dal “capitolato”, in considerazione dei quali si concludeva per la dichiarazione di “contrattuale responsabilità della convenuta”, con conseguente condanna “alla garanzia di legge e quindi alla eliminazione dei vizi e delle difformità contrattuali o, alternativamente al pagamento…”.
Risulta cosi evidente come la qualità essenziale, nella quale la società P.C. venne convenuta in giudizio, non era quella di venditrice degli immobili derivanti dal frazionamento, bensì quella di appaltatrice o comunque costruttrice dell’edificio, in considerazione della quale segnatamente se ne chiedeva la condanna all’eliminazione dei vizi di costruzione (o in alternativa al rimborso delle relative spese), così facendosi valere una garanzia che, pur erroneamente qualificata dalla parte attrice di natura contrattuale, in realtà integrava, attesa la natura dei vizi in concreto dedotti tali da incidere in misura rilevante e permanente su elementi essenziali all’abitabilità dell’immobile, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (tra le tante v. Cass. nn. 3752/07, 8140/04, 7537/07, 13106/95) la responsabilità di natura extracontrattuale di cui all’art. 1669 c.c., facente carico non soltanto (come quella di cui all’art. 1667 c.c.) sull’appaltatore, ma anche sul venditore dell’immobile, ove lo stesso ne sia stato anche costruttore (v. Cass. nn. 7634/06, 3406/06, 21351/05, 567/05).
Correttamente, pertanto, e senza incorrere in alcuna violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato dettato dall’art. 112 c.p.c. – di tal che risulta superfluo l’esame del secondo motivo di ricorso, circa l’avvenuta proposizione o meno di un espresso motivo di gravame al riguardo – il Tribunale e la Corte d’Appello, in un contesto nel quale l’attore aveva dedotto a fondamento della pretesa risarcitoria l’assunzione da parte del venditore dell’incarico di ristrutturare il fabbricato, hanno qualificato ed accolto la domanda attrice ai sensi dell’art. 1669 c.c., spettando soltanto al giudice la corretta qualificazione giuridica dell’azione proposta dalla parte e l’individuazione delle norme confacenti al caso, rimanendo lo stesso soltanto vincolato ai fatti posti dall’istante a fondamento della pretesa ed alle conseguenti richieste, quale che ne sia la definizione fornita (tra le altre v. Cass. nn. 16809/08, 15925/07, 27466/07, 6712/01); e nella specie la causa petendi, secondo la prospettazione fattuale esposta, ed il tenore delle richieste, oggetto del petitum sostanziale, non potevano che condurre all’applicazione della sopra citata fattispecie legale di responsabilità.
I due motivi di ricorso vanno pertanto respinti, precisandosi tuttavia che il profilo di censura relativo alla legittimazione all’azione dell’amministratore del condominio, rispetto alla quale non decisiva risulta la qualificazione, se contrattuale o extracontrattuale, della domanda, sarà di seguito esaminato, con il successivo motivo di ricorso.
Con il terzo motivo, cui hanno aderito gli intervenuti F., si deduce “falsa ed erronea applicazione degli artt. 1669 e 1223 c.c. e art. 81 c.p.c.”, censurandosi la reiezione (per le ragioni riportate sub d) in narrativa) del motivo di gravame attinente alla legittimazione dell’amministratore del condominio, al riguardo ribadendo che il medesimo non avrebbe potuto agire anche a tutela delle parti dell’edificio oggetto di proprietà esclusiva e lamentando che nella condanna risarcitoria, pronunziata a favore del condominio, sarebbero state in concreto indebitamente incluse somme corrispondenti a danni subiti da singoli condomini.
Il motivo, fondato nei limiti di seguito precisati, va accolto per quanto di ragione.
Il principio giurisprudenziale di legittimità (v. in particolare Cass. 5613/96), cui i giudici di merito hanno ritenuto di conformarsi, fondato sull’interpretazione estensiva dell’art. 1130 c.c., n. 4 (prevedente il potere – dovere di compiere atti conservativi a tutela delle parti comuni dell’edificio), poteva comportare la legittimazione dell’amministratore del condominio a promuovere l’azione di cui all’art. 1669 c.c., a tutela indifferenziata dell’edificio nella sua unitarietà, in un contesto nel quale i pregiudizi derivavano da vizi afferenti le parti comuni dell’immobile, ancorché interessanti di riflesso anche quelle costituenti proprietà esclusiva di condomini, ed a chiederne la relativa rimozione, eliminandone radicalmente le comuni cause o condannando il costruttore alle relative spese. Tale legittimazione non poteva tuttavia estendersi anche alla proposizione, senza alcun mandato rappresentativo da parte dei singoli condomini, delle azioni risarcitorie, in forma specifica o per equivalente pecuniario, relative ai danni subiti dai singoli condomini nei rispettivi immobili di proprietà esclusiva interessati dalle infiltrazioni di umidità risalenti dal c.d. “vespaio”, trattandosi di diritti di credito ben distinti e individuabili, la cui tutela, chiaramente eccedente le suddette finalità conservative, competeva elusivamente ai rispettivi interessati.
La Corte d’Appello pertanto, pur correttamente dichiarando ammissibile il motivo di gravame, che in quanto eccezione e non domanda nuova (in quanto diretta a contrastare, quantomeno in parte, l’avversa domanda), ben avrebbe potuto essere proposta anche per la prima volta in appello, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 2 (nel testo previgente alle modifiche introdotte dalla L. n. 353 del 1990, nella specie ancora applicabile ratione temporis), lo ha tuttavia erroneamente e del tutto respinto nel merito, confermando la statuizione risarcitoria includente in unico conteggio sia i danni alle parti comuni, sia quelli relativi alle unità immobiliari di proprietà esclusiva.
Con il quarto motivo si deduce “erronea e falsa applicazione degli artt. 1670 e 1310 c.c. in relazione alla domanda svolta nei confronti del signor R.C, titolare della ditta E.2001”, lamentando che la Corte d’Appello, nel rigettare la domanda di garanzia per omessa prova della denunzia ex art. 1670 c.c., avrebbe “incredibilmente ignorato il documento 2 prodotto dalla P.C. rappresentato dalla raccomandata in data 4 febbraio 1993 e ricevuta il successivo 13 febbraio…”, e comunque omesso di considerare che la prescrizione sarebbe stata interrotta, ai sensi dell’art. 1310 c.c., dalla proposizione della domanda giudiziale nei confronti della coobbligata solidale.
Con il quinto motivo si lamenta l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, per non avere la corte di merito preso in considerazione il suddetto documento, idoneo ad escludere la ritenuta decadenza, né in alcun modo giustificato la mancata applicazione del principio estensivo dell’interruzione della prescrizione.
I motivi, sostanzialmente identici, vanno disattesi per inammissibilità della prima censura dedotta, derivante, ancor prima che dal difetto di autosufficienza (per non essere stato riportato il testo della lettera raccomandata, così non consentendone di valutarne la concreta idoneità ad assolvere alla finalità di denunzia dei vizi in questione), ancor più radicalmente, dalla palese natura revocatoria, e dunque di merito, della doglianza.
La Corte d’Appello, infatti, ha espressamente motivato la conferma del rigetto della domanda di garanzia con la considerazione che la società P.C, dopo avere ricevuto due lettere di contestazione dei vizi di costruzione da parte del legale del condominio, non li aveva a sua volta contestati alla E. nel termine di gg. 60, al riguardo puntualizzando testualmente che “dagli atti di questo giudizio non risulta che vi abbia provveduto”. Tale categorica affermazione comporta che, nella diversa ipotesi in cui la lettera menzionata dalla ricorrente fosse stata invece prodotta, la corte territoriale sarebbe incorsa non nel vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, bensì in quello, di travisamento processuale, di cui all’art. 395, n. 4, erroneamente negando la presenza di un documento, che risultava invece prodotto dalla convenuta appellante e, pertanto, esistente agli atti.
Dall’inammissibilità del profilo di censura suddetto, che comporta l’incensurabilità nella presente sede della pregiudiziale dichiarazione di decadenza dall’azione di garanzia, consegue il reiettivo assorbimento di quello, relativo alla mancata applicazione dell’art. 1310 c.c., concernente la subordinata ratio decidendi, ravvisante anche la prescrizione della stessa.
La sentenza impugnata, in definitiva, deve essere cassata limitatamente al terzo motivo di ricorso, nei limiti precisati, con rinvio per nuovo esame in parte qua ad altra sezione della corte di provenienza, cui si demanda anche il regolamento delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il terzo motivo di ricorso, rigetta i rimanenti motivi, cassa la sentenza impugnata relativamente alla censura accolta e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d’Appello di Milano.

Lungaggini processuali: la Cassazione (sentenza 23053 del 2010) nega i danni patrimoniali per uno sfratto durato 14 anni.

Cassazione – Sezione prima – sentenza 12 ottobre – 15 novembre 2010, n. 23053
Presidente Vitrone – Relatore Forte
Ricorrente P.

Svolgimento del processo

S.P., con ricorso del 3 maggio 2006, ha chiesto alla Corte d’appello di Perugia di condannare il Ministero della Giustizia e la Presidenza del Consiglio dei Ministri a corrispondergli, ai sensi della legge n. 89 del 2001 e dell’art. 6 della Convenzione dei diritti dell’uomo, un equo indennizzo di Euro 75.000,00 per i danni patrimoniali e di Euro 40.000 per quelli non patrimoniali, subiti per la durata irragionevole di un procedimento esecutivo per il rilascio di una casa di sua proprietà, iniziato nel 1992 e ancora in corso, immobile a lui rilasciato solo il 27 settembre 2006.
La Corte d’appello, ritenuta ammissibile la costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato, avvenuta in violazione del termine di cinque giorni prima della camera di consiglio, fissata per la decisione (art. 3, 5° comma, della L. n. 89/01), con il deposito tardivo di un giorno della memoria di costituzione e di una sentenza, ritenendo che la norma andasse coordinata con quelle del codice di rito sui procedimenti camerali (art. 837 e ss. c.p.c.) e che vietasse solo il deposito di repliche e documenti in senso stretto e non la costituzione del convenuto fino alla udienza in camera di consiglio, ha solo rilevato il difetto di legittimazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri rigettando ogni domanda nei confronti di questa.
Ritenuto che la procedura di esecuzione dello sfratto durata quattordici anni, con 43 accessi dell’ufficiale giudiziario tutti con esito negativo per varie cause, essendo la casa oggetto di sfratto abitata dalla famiglia dell’esecutato e date le proroghe legislative delle locazioni e i provvedimenti di graduazione della Prefettura oltre che la indisponibilità della forza pubblica a fare eseguire l’allontanamento forzato degli inquilini, la Corte di merito ha connesso a esigenze sociali e non alle sole carenze dell’apparato giudiziario sei degli anni del procedimento esecutivo, ritenuto irragionevole nei residui 8 anni.
Negato che le spese del processo e il mancato godimento dell’immobile potessero costituire danni patrimoniali indennizzabili, potendo il danneggiato soddisfarsi per tali pregiudizi in altro modo, la Corte d’appello di Perugia, con il decreto di cui in epigrafe, ha limitato ai soli danni non patrimoniali, l’indennizzo spettante al P. e li ha fissati in Euro 1.000,00 annui e complessivamente in Euro 8000,00, posti a carico del Ministero della Giustizia, condannato pure, per la soccombenza solo parziale, a pagare all’istante la metà delle spese di causa.
Per la cassazione del decreto di cui sopra, depositato il 1° marzo 2007, propone ricorso di quattro motivi il P., deducendo: a) violazione degli artt. 100 c.p.c., 2, commi 2 e 3 della legge n. 89 del 2001, 1292 c.c. e ss., e 2055 c.c., anche per omessa e insufficiente motivazione, in ordine al difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da affermare per il concorso di altri organi dell’amministrazione statale (ufficiale giudiziario, commissariato di polizia, prefettura) nella determinazione della durata del processo e dei danni conseguenti. V’è motivazione contraddittoria del decreto che, dopo avere rilevato l’inefficacia dei 43 accessi dell’ufficiale giudiziario, ha poi negato la legittimazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri; il motivo è chiuso da un quesito che non enuncia principi di diritto ma indica solo fatti sui quali mancherebbe la motivazione, b) violazione degli artt. 3, commi 4 e 5, della legge n. 89/01 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per avere ritenuto ammissibile la costituzione dei convenuti quattro giorni prima della camera di consiglio, accogliendo le eccezioni delle amministrazioni convenute, come quelle sull’inerzia del P. nella produzione del danno o quella della produzione tardiva di documenti dall’istante e del mancato rilievo dalla Corte di merito della decadenza dal diritto di depositarli. c) falsa applicazione degli artt. 2 L. n. 89/01, 2043, 1292, 2055 c.c. e degli artt. 183 e 184 c.p.c., anche per omessa e insufficiente motivazione, per non avere considerato danni patrimoniali le spese del procedimento e le perdite subite per il processo. Il non avere collegato i danni che precedono alla eccessiva durata del processo ma ad altri fatti, è illogico ed errato, essendosi comunque violati gli artt. 183 e 184 c.p.c., impedendo alla parte di provare il pregiudizio da essa subito. d) violazione delle medesime norme sostanziali di cui al secondo motivo di ricorso, per la assoluta incongruenza nella liquidazione del danno non patrimoniale subito, sia in ordine ai tempi della procedura ritenuti irragionevoli che all’entità del danno non patrimoniale liquidato in soli Euro 1.000,00 annui, con violazione dei parametri in genere utilizzati dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo.
Il Ministero della giustizia si difende con controricorso mentre la Presidenza del Consiglio intimata in questa sede non ha svolto difese.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
1. La legittimazione ad agire consiste nella titolarità del potere o dovere di promuovere o subire un giudizio, di regola riconosciuto per il titolare del diritto o obbligo sostanziale oggetto dell’azione (art. 81 c.p.c.), come tale emergente dalla prospettazione della domanda e indipendente dalla fondatezza di essa (Cass. 10 maggio 2010 n. 11284).
La domanda di equo indennizzo da lesione del diritto alla ragionevole durata del processo si propone “nei confronti del Ministro della giustizia, quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario”, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge. n. 89/2001; tale è il processo di esecuzione, tenuto distinto nel nostro ordinamento da quello di cognizione, anche ai fini del computo della ragionevole durata del processo (così S.U. 2 4 dicembre 2009 n. 27348).
Nel caso ricorre una ingiustificata durata di un processo dinanzi a magistrato ordinario, per il quale la citata normativa legittima a subire il processo e a resistere in giudizio il solo Ministro della giustizia, per qualsiasi inefficienza dell’apparato statale nella produzione del ritardo del processo, e quindi esattamente si è negata la legittimazione sostanziale della Presidenza del Consiglio, ratione temporis legittimata passiva per le ipotesi diverse da quella della lesione del diritto alla ragionevole durata del processo civile e sostituita poi in tali fattispecie dal Ministero dell’economia e delle finanze.
Pertanto il primo motivo di ricorso è infondato, anche a non tener conto delle carenze del quesito conclusivo su fatti invece che su principi di diritto.
1.2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato, salvo che non se ne rilevi l’inammissibilità, in difetto di un concreto interesse sostanziale al suo accoglimento (sulla inimpugnabilità delle sentenze per vizi processuali, senza interesse sostanziale, Cass. 12 marzo 2010 n. 6051).
Se vi è il potere del giudice di assegnare un termine alle parti su loro istanza per il deposito di memorie e documenti, in caso di violazione del termine di cui al quinto comma dell’art. 3 della legge n. 89/01, che si è violato nella fattispecie, può rilevarsi di ufficio la decadenza dal diritto di procedere a tale deposito, ma non può precludersi comunque la difesa successiva con la comparizione alla camera di consiglio del difensore, come di regola avviene in tutte le procedure camerali (Cass. 7 settembre 2007 n. 18906) e in ogni procedimento contenzioso ordinario, in cui la contumacia può sempre superarsi ai sensi dell’art. 293 c.p.c., per cui è da negare la preclusione di ogni difesa successiva per la violazione del termine dell’art. 3, comma 5, della legge n. 89 del 2001, potendosi proporre istanza alla Corte per ottenere apposito nuovo termine per il deposito di memorie e la produzione di documenti, determinandosi in tal modo il contraddittorio tra le parti. In ogni caso, nella fattispecie, rientra tra i compiti officiosi del giudice valutare il comportamento delle parti (art. 2, comma 2, L. n. 89/01) e la sua incidenza sulla durata del processo presupposto non era quindi necessaria la eccezione del Ministero sulla inerzia dell’istante nella procedura di sfratto, per far ritenere tale comportamento di parte come rilevante nella determinazione della durata della procedura, per cui il secondo motivo di ricorso è infondato, per la parte in cui non è inammissibile anche nel quesito conclusivo che non precisa meglio quale è il documento prodotto tardivamente e quali difese la memoria dell’Amministrazione abbia impedito al ricorrente in questa sede (così Cass. 15 maggio 2010 n. 12044).
1.3. In ordine alla negazione dei danni patrimoniali come individuati dall’attore in domanda, è corretto il decreto impugnato nel rilevare che le spese della procedura esecutiva, qualsiasi sia la sua durata, sono liquidate all’interno del procedimento stesso, dal giudice che su di esso deve decidere e non costituiscono danni indennizzabili.
In rapporto ai danni da mancata disponibilità dell’immobile oggetto di rilascio, esattamente essi nel decreto sono collegati a vicende diverse dalla mera durata del processo, essendo l’emergenza abitativa uno dei problemi rilevanti del paese dal dopo guerra in poi; del resto, il ricorrente non poteva ignorare le difficoltà di recupero dell’immobile di sua proprietà in locazione a terzi, data la notorietà del problema delle carenze di abitazioni disponibili sul mercato immobiliare, con la conseguenza che un appartamento libero ha di regola un prezzo maggiore di uno occupato. Comunque il ritardo nella riconsegna e nel mancato godimento dell’appartamento, non necessitato da norme che ne vietino il rilascio, è esclusivamente dovuto alla resistenza della controparte nel processo presupposto, e quindi non è imputabile all’apparato statale e allo strumento processuale con la sua durata, e il ricorso anche per tale profilo è quindi infondato, anche a non considerare la inconferenza del quesito di diritto conclusivo, che non riguarda il nesso eziologico tra danni patrimoniali e durata del processo.
1.4. Anche il quarto motivo di ricorso deve rigettarsi sia in rapporto al tempo ritenuto ragionevole di sei anni che alla congruità del danno liquidato.
La Corte ha ritenuto che il processo esecutivo si sarebbe dovuto chiudere in cinque anni, durata allungata a sei anni in rapporto alla emergenza sociale costituita dal diritto all’abitazione e per gli otto anni ingiustificati ha liquidato il danno nella somma minima prevista di regola in sede sovranazionale, secondo lo stesso ricorso. Tale somma è congrua per le ragioni già indicate, in quanto mancano elementi per discostarsi dal minimi dei parametri utilizzati di regola dalla Corte europea di Strasburgo, in rapporto alla riparazione dell’ansia sull’esito del processo, indubbiamente non eccessiva in relazione alla difficoltà che la procedura avrebbe avuto nella sua prosecuzione, per i rilevanti ostacoli di ordine economico-sociale, che hanno comportato interventi anche legislativi per ritardare l’esecuzione degli sfratti.
In conclusione, non può che affermarsi la infondatezza del ricorso per cassazione del P., che è da rigettare con condanna del ricorrente alle spese della presente fase del giudizio, per il principio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al Ministero della giustizia le spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 900,00.

Cassazione : la Regione è responsabile per i danni subiti da un autoveicolo che ha investito un animale (nella fattispecie un cinghiale).

Cassazione – Sezione terza – sentenza 12 ottobre – 16 novembre 2010, n. 23095
Presidente Di Nanni – Relatore Urban
Ricorrente Regione Toscana

Svolgimento del processo

Con citazione del 26 giugno 1998 la E. s.r.l. conveniva innanzi al Tribunale di Firenze la Regione Toscana e la Provincia di Grosseto per ottenere il risarcimento dei danni provocati alla propria autovettura SAAB da un grosso cinghiale, che aveva repentinamente attraversato, al sopraggiungere di essa, la strada provinciale che da Macchiascandona in località Castiglione della Pescaia va a intersecare la ss. 322, nella notte del 2 agosto 1997.
La Regione si costituiva in giudizio eccependo di non essere titolare del potere di gestione del patrimonio faunistico e di manutenzione della strada. Anche la Provincia eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva e nel merito rilevava che l’obbligo di apporre cartelli segnalatori si imponeva solo nei casi di strada situata in una zona particolarmente battuta da tale tipo di fauna.
Assunte le prove orali, con sentenza del 23 febbraio 2001, l’adito Tribunale, riconosciuta la legittimazione passiva di entrambi gli enti pubblici territoriali rispetto all’azione proposta, in quanto, sulla base della legge 157/92, le competenze di entrambi gli enti in materia di pianificazione faunistica si intersecavano, tuttavia rigettava la domanda ritenendo che la parte attrice non avesse fornito in concreto la prova che l’evento dannoso fosse ricollegabile a una condotta colposa dell’una o dell’altra amministrazione (o di ambedue).
Con sentenza del 12 dicembre 2005 la Corte d’Appello di Firenze accoglieva l’appello proposto da E. s.r.l. e condannava in solido la Regione Toscana e la Provincia di Grosseto al pagamento della somma di euro 9.327,56 oltre interessi, rivalutazione e spese di entrambi i gradi.
Ricorre per cassazione la Regione Toscana con cinque motivi.
Resiste con controricorso la E. s.r.l.; l’Amministrazione provinciale di Grosseto ha proposto ricorso incidentale con due motivi.
Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

Motivi della decisione

I ricorsi debbono essere riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c. poiché riguardano la stessa sentenza della Corte d’Appello.
Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 14 della legge n. 142 dell’8 giugno 1990; degli artt. 4, 5, 8, 12 della legge regionale n. 77 del 19 luglio 1995, della legge n. 157 dell’11 febbraio 1992, della legge regionale n. 3 del 12 gennaio 1994; la violazione degli artt. 1, 2, 4 della legge n. 59 del 15 marzo 1999, meglio conosciuta come legge “Bassanini”.
Con il secondo motivo si denuncia la ulteriore violazione del principio di sussidiarietà dettato dagli articoli 1, 2, 4 della legge n. 59 del 1997; la violazione degli artt. 6 e 15 della legge regionale della Toscana n. 49 dell’11 aprile 1995 “legge sui parchi e riserve naturali”.
Con il terzo motivo si denuncia la violazione degli artt. 2, 3, 37 e 38 del codice della strada in relazione alla assenza di obblighi facenti capo alle Regioni, in tema di apposizione di cartelli sulle strade.
Con il quarto motivo si denuncia la violazione dell’art. 2043 c.c., in quanto nessun comportamento doloso o colposo risulta configurabile a carico della Regione Toscana.
Con il quinto motivo si denuncia la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui si afferma che in caso di sinistro stradale spetta alla parte attrice di provare l’omissione dell’ente convenuto, ai sensi dell’art. 2043 c.c. per procedere alla condanna dell’ente stesso in base al generico principio del “neminem laedere”.
I suddetti motivi possono essere esaminati unitariamente, in quanto connessi: la sentenza impugnata ha affermato il principio che la responsabilità del sinistro era addebitabile alla Regione ed alla Provincia per violazione del precetto del “neminem laedere” di cui all’art. 2043 cod. civ.; in particolare, si è ritenuto che le funzioni svolte dalla Provincia in materia di fauna selvatica sono regolate dalla seguente normativa:
– la legge n. 142 del 1990, nel definire i rapporti tra Regione, Provincia e Comune, ha attribuito alla prima la qualifica di ente di programmazione di coordinamento e agli altri due quella di enti di attuazione, attuando così lo schema classico della delega amministrativa;
– la legge n. 157 del 1992, in materia di gestione e tutela delle specie della fauna selvatica, ha disposto che “le Province attuano la disciplina regionale”;
– la legge regionale Toscana 12 gennaio 1994 n. 3, ha stabilito che alla Regione compete la disciplina dell’utilizzazione dei territori a interesse faunistico ed alla Provincia l’attuazione della disciplina regionale.
La Regione Toscana sostiene che la propria legge regionale n. 3 del 1994 ha attribuito alla sola Provincia le funzioni concernenti la conservazione e l’incremento del patrimonio faunistico ivi compresa l’adozione delle misure cautelari. Si tratterebbe di attribuzione del potere in senso proprio come risulterebbe anche dalle norme statali sul nuovo ordinamento degli enti locali (legge 15 marzo 1997, n. 59).
I motivi non sono fondati.
L’art. 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, contenente norme per la protezione della fauna selvatica, dispone:
– che la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell’interesse della comunità nazionale ed internazionale (primo comma);
– che le Regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica (terzo comma).
Si deve aggiungere:
– che le Regioni esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico – venatoria di cui all’articolo 10 della legge prima richiamata e svolgono i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla stessa legge e dagli statuti regionali. Alle Province spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna secondo quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, che esercitano nel rispetto della legge (art. 9);
– che, per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall’attività venatoria, è costituito a cura di ogni Regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti, al quale affluisce anche una percentuale dei proventi di cui all’articolo 23 (art. 26).
Alle Regioni, quindi, compete l’obbligo di predisporre tutte le misure idonee ad evitare che gli animali selvatici arrechino danni a persone o a cose e, pertanto, nell’ipotesi (corrispondente al caso in esame) di danno provocato dalla fauna selvatica ed il cui risarcimento non sia previsto da apposite norme, la Regione può essere chiamata a rispondere in forza della disposizione generale contenuta nell’art. 2043 cod. civ.: Cass. 1 agosto 1991, n. 8470; 13 dicembre 1999, n. 13956; 14 febbraio 2000, n. 1638; 24 settembre 2002 n. 13907.
La sentenza impugnata si è attenuta a questi criteri e, quindi, si sottrae alle censure che si stanno esaminando.
L’Amministrazione provinciale di Grosseto ha proposto ricorso incidentale con il quale si denuncia, con il primo motivo, la violazione dell’art. 2043 c.c. in relazione all’art. 38 D. Lg.vo n. 285/1992 e al Decreto n. 156 del 27 aprile 1990 del Ministero dei Lavori Pubblici, avendo la sentenza impugnata ritenuto che la responsabilità dell’Amministrazione provinciale fosse conseguente alla proprietà della strada percorsa dalla autovettura coinvolta e alla mancata segnalazione del pericolo.
Con il secondo motivo si denuncia la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all’assenza di condotta colposa a carico del conducente dell’auto, il quale certamente non procedeva a velocità moderata.
Il ricorso incidentale è inammissibile poiché l’atto che lo contiene risulta notificato alla controricorrente E. s.r.l. oltre il termine di cui al combinato disposto di cui agli artt. 370 e 371 c.p.c. Questa Corte ha più volte ritenuto che il principio dell’unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente il controricorso. In ogni caso la ammissibilità dell’atto è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 cod. proc. civ., indipendentemente dai termini (l’abbreviato e l’annuale) di impugnazione in astratto operativi. Detto termine decorre dall’ultima notificazione dell’impugnazione principale nel caso in cui tale impugnazione sia stata notificata anche alla parte che propone l’impugnazione incidentale (Cass. 2 agosto 2002 n. 11602; 6 dicembre 2005 n. 26622).
Il ricorso incidentale deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Tenuto conto dell’esito del processo, appare conforme a giustizia disporre la compensazione delle spese del presente grado di cassazione.

P.Q.M.

la Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale.

Compravendita immobiliare: se nel preliminare è scritto genericamente che l’atto deve essere stipulato entro e non oltre un certo giorno, per la Cassazione non si tratta di termine essenziale (sentenza 21838 del 25 ottobre 2010).

assazione – Sezione seconda – sentenza 8 giugno – 25 ottobre 2010, n. 21838
Presidente Schettino – Relatore Bucciante
Ricorrente Nannelli e altri

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 12 e il 13 febbraio 1997 E.P. citò davanti al Tribunale di Firenze R.N, P.N e M.G., dai quali con un contratto preliminare del 1° ottobre 1996 si era obbligato ad acquistare, entro il 31 dicembre di quell’anno, un terreno di circa ha 5.58.20 con sovrastante annesso agricolo in Lastra a Signa per il prezzo di lire 200.000.000, di cui lire 60.000.000 versate a titolo di caparra confirmatoria; sostenne l’attore che la vendita definitiva non era stata conclusa per fatto dei convenuti e chiese quindi che costoro fossero condannati a restituirgli il doppio della caparra, previa dichiarazione della legittimità del proprio recesso dal preliminare, comunicato il 28 gennaio 1997. R. N., P. N. e M. G. si costituirono in giudizio, contestando la fondatezza degli assunti di E.P. e chiedendo che fosse accertato il loro diritto a trattenere l’importo della caparra.
All’esito dell’istruzione della causa, con sentenza del 19 novembre 2002 il Tribunale respinse le domande proposte dall’una parte e dall’altra.
Impugnata da R.N, P.N. e M.G. in via principale, da E.P. in via incidentale, la decisione è stata riformata dalla Corte d’appello di Firenze, che con sentenza del 21 settembre 2004, rigettato il primo gravame e accolto l’altro, ha condannato R.N., P.N. e M.G. a pagare a El.P. la somma di 61.974,83 euro, oltre agli interessi con decorrenza dal 29 gennaio 1997. A tale conclusione il giudice di secondo grado è pervenuto ritenendo che il termine del 31 dicembre 1996, concordato dalle parti, aveva carattere essenziale e che del suo mancato rispetto erano responsabili i promittenti venditori, i quali non avevano tempestivamente dato notizia della loro intenzione di vendere ai confinanti titolari del diritto di prelazione.
Contro tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione R.N., P.N. e M.g: in base a quattro motivi. E.P. si è costituito con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano che erroneamente, con la sentenza impugnata, si è ritenuto essenziale il termine del 31 dicembre 1996, concordato nel contratto preliminare per la stipulazione del definitivo. Secondo i ricorrenti, la Corte d’appello avrebbe dovuto invece aderire alla tesi della non essenzialità, innanzitutto in base al criterio ermeneutico letterale, perché era stato pattuito che la vendita dovesse avvenire “entro e non oltre” il giorno suddetto; inoltre difettavano elementi che potessero far propendere per la tesi contraria; né è stata compiuta alcuna indagine sull’interesse che le parti potessero avere all’inderogabilità del termine in questione.
La doglianza va disattesa.
La giurisprudenza di legittimità (v., per tutte, Cass. 6 dicembre 2007 n. 25549) è univocamente orientata nel senso che “il termine per l’adempimento può essere ritenuto essenziale ai sensi e per gli effetti dell’art. 1457 c.c., solo quando, all’esito di indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell’oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l’utilità economica del contratto con l’inutile decorso del termine medesimo; tale volontà non può desumersi solo dall’uso dell’espressione “entro e non oltre” quando non risulti dall’oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti che queste hanno inteso considerare perduta l’utilità prefissasi nel caso di conclusione del negozio stesso oltre la data considerata”.
L’impiego dell’espressione in questione, pertanto, è bensì insufficiente a far considerare senz’altro il termine come essenziale, ma neppure implica di per sé che esso non lo sia, come i ricorrenti sostengono: si tratta di un dato da prendere in considerazione insieme con tutti gli altri elementi utili ad accertare se le parti abbiano inteso – o non – attribuire al termine quel carattere. A tale indagine la Corte d’appello non si è sottratta e del suo esito – favorevole a E.P. – ha dato adeguatamente conto, spiegandone compiutamente e diffusamente le ragioni, consistenti nel tenore della nutrita corrispondenza intercorsa tra le parti nell’imminenza del 31 dicembre 1996 e nel diverso contenuto di un altro contratto preliminare tra loro stesse intervenuto in precedenza relativamente ai medesimi beni, poi sostituito con quello oggetto della causa. La diversa valutazione di questi elementi propugnata dai ricorrenti, i quali contestano che siano in alcun modo significativi, non può costituire idonea ragione di cassazione della sentenza impugnata, stanti i limiti propri del giudizio di legittimità, che non consentono a questa Corte, nel campo degli accertamenti di fatto e degli apprezzamenti di merito, di estendere il proprio sindacato oltre quello attinente all’omissione, insufficienza o contraddittorietà della motivazione: vizi dai quali la sentenza impugnata risulta immune.
Il secondo motivo di ricorso concerne le cause della mancata stipulazione del contratto definitivo, di cui R.N., P.N. e M.G. lamentano di essere stati ingiustificatamente reputati responsabili dalla Corte d’appello, alla quale addebitano di non avere tenuto conto: – della tardività della convocazione davanti al notaio da parte di E.P.; – dell’inidoneità delle diffide ad adempiere intimate da costui, con le quali era stato assegnato un termine ristrettissimo, inferiore a quello stabilito dall’art. 1454 c.c.; – dell’irrilevanza dell’omissione della notificazione del preliminare ai vicini titolari del diritto di prelazione, avendo il promittente compratore inizialmente consentito ad acquistare solo la porzione immobiliare per la quale tale notificazione non era necessaria e poi a procrastinare il termine per entrambi gli acquisti; – delle prove testimoniali che sul punto erano state dedotte.
Nessuna di queste censure può essere accolta.
Il rifiuto di R.N., P.N. e M.G. di presentarsi al notaio per la stipulazione del contratto definitivo, come risulta dalla sentenza impugnata e dal ricorso stesso, fu motivato dai promittenti acquirenti, unicamente con l’affermazione dell’impossibilità della stipula per la mancata notificazione del preliminare, e non con l’assunto che fosse stato loro assegnato un termine troppo breve. Pertanto la circostanza è comunque ininfluente. Né del resto nella sua mancata considerazione da parte della Corte d’appello può essere ravvisato un vizio di motivazione, in quanto i ricorrenti non deducono di averla prospettata nel giudizio a quo.
Non è d’altra parte pertinente il richiamo all’art. 1454 c.c., vertendosi nella specie in ipotesi di risoluzione del contratto per la scadenza del termine essenziale, che per il disposto dell’art. 1457 c.c. opera di diritto, senza necessità di diffida ad adempiere.
La tesi della non necessità della notificazione ai titolari del diritto di prelazione per la vendita del solo annesso agricolo, cui E.P:.si era dichiarato disposto, in conformità con la previsione contrattuale che gli attribuiva la facoltà di frazionare l’acquisto, contrasta con l’assunto degli stessi ricorrenti circa la legittimità del loro rifiuto alla stipulazione del contratto definitivo, anche limitatamente a tale porzione immobiliare, proprio per la mancanza di quella notificazione. Né comunque  R.N., P.N. e M.G. hanno formulato rilievi di sorta in ordine all’affermazione della Corte d’appello, secondo cui competeva loro dimostrare che in quel caso la notificazione non occorresse.
La modificazione del contratto preliminare, mediante l’eliminazione del termine essenziale, asseritamente concordate con E.P., avrebbe dovuto essere provata documentalmente, richiedendosi la forma scritta, a norma degli artt. 1350 e 1351 c.c.
Con lo stesso secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano che il giudice di secondo grado ha ritenuto legittimo il recesso del promittente compratore, senza verificare se il presunto inadempimento dell’altra parte fosse dotato dell’indispensabile requisito della gravità. La censura va esaminata, per ragioni di connessione, insieme con quella formulata con il terzo motivo di ricorso, con il quale si sostiene che la Corte d’appello, avendo ritenuto il contratto risolto di diritto, avrebbe dovuto escludere la possibilità per E.P. di recederne e quindi di pretendere la restituzione del doppio della caparra, anziché il risarcimento dei danni da provare nel loro esatto ammontare.
Contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, la risoluzione del contratto, anche quando consegue ipso iure all’inosservanza del termine essenziale, non preclude l’esercizio della facoltà di recesso consentita dall’art. 1385 c.c., come costantemente questa Corte ha ritenuto (v., tra le altre, Cass. 10 febbraio 2003 n. 1952: “Nell’ipotesi di versamento di una somma di denaro a titolo di caparra confirmatoria, la parte adempiente che abbia agito per la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno, in secondo grado, in sostituzione di dette pretese, può chiedere il recesso dal contratto e la ritenzione della caparra (art. 1385, 2 comma, c.c.), in quanto dette domande hanno minore ampiezza rispetto a quelle originariamente proposte, ed inoltre esse possono essere proposte anche nel caso in cui si sia già verificata la risoluzione del contratto per una delle cause previste dalla legge (art. 1454, 1455, 1457, c.c.) dato che rientra nell’autonomia privata la facoltà di rinunciare agli effetti della risoluzione del contratto per inadempimento”). In tal caso, tuttavia, vanno applicati i principi regolatori della materia del recesso, tra cui quello secondo cui esso può considerarsi legittimo solo nel presupposto che l’inadempimento dell’altra parte non sia di scarsa importanza (v., tra le più recenti, Cass. 19 febbraio 2006 n. 27129): il preventivo e consensuale apprezzamento automatico della “gravità” dell’inadempimento, conseguente alla pattuizione di un termine essenziale (come anche di una clausola risolutiva espressa), viene meno se la parte, come nella specie, rinuncia ad avvalersi della risoluzione del contratto e preferisce recederne, per ottenere la ritenzione della caparra o la restituzione del suo doppio, anziché l’integrale risarcimento del danno subito. Lo stesso giudice a quo ha avvertito l’esigenza di compiere la valutazione di cui si tratta, ma in proposito si è limitato soltanto a rilevare che gli appellanti principali “in sostanza sono essi stessi ad ammettere la loro (grave) inadempienza”. È dunque mancata del tutto ogni giustificazione di tale assiomatica qualificazione dell’inadempimento dei promittenti venditori, la cui “gravità” avrebbe dovuto essere valutata in relazione alla sua importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra parte, applicando i criteri elaborati in materia dalla giurisprudenza (su cui v., da ultimo, Cass. 18 febbraio 2008 n. 3954). Sul punto la sentenza impugnata è quindi effettivamente inficiata dal vizio di motivazione denunciato da R.N., P.N. e M.G..
Pertanto, mentre deve essere respinto il terzo motivo di ricorso, va accolto il secondo, limitatamente all’ultima delle censure che vi sono contenute.
Anche il quarto motivo di ricorso è da rigettare, poiché vi si presuppone la fondatezza delle precedenti censure rivolte alla sentenza impugnata che sono state invece disattese: si sostiene che il contratto non si era risolto il 31 dicembre 1996; che E.P. ingiustificatamente ne era receduto; che era dunque legittimo il successivo recesso, operato da R.N., P.N. e M.G. nel chiedere, costituendosi nel giudizio di primo grado, che fosse dichiarato il loro diritto a ritenere la caparra.
Rigettati pertanto il primo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, accolto in parte il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice, che si designa in una diversa sezione della Corte d’appello di Firenze, cui viene anche rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo, il terzo e il quarto motivo di ricorso; accoglie il secondo nei limiti di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa ad altra sezione della Corte d’appello di Firenze, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.