Posso lasciare una recensione negativa? Dal 2026 ci sono nuove regole

Hotel, ristoranti e strutture turistiche: quando una recensione è lecita, quando può essere rimossa e dove finisce il diritto di critica

Una notte in albergo è stata pessima, il ristorante non ha mantenuto ciò che prometteva, la camera era sporca oppure il servizio è risultato molto diverso da quello pubblicizzato. Tornati a casa, si apre Google, Booking o un’altra piattaforma e si racconta ciò che è accaduto. È un comportamento ormai normalissimo, ma dal 7 aprile 2026 in Italia esistono nuove regole specifiche sulle recensioni online nel settore della ristorazione e del turismo.

La legge 11 marzo 2026, n. 34 ha introdotto per la prima volta una disciplina espressamente dedicata alla lotta contro le false recensioni. Una recensione, per rientrare nei requisiti di liceità previsti dalla nuova normativa, deve provenire da chi abbia effettivamente utilizzato il servizio, essere pertinente all’esperienza vissuta, essere pubblicata entro trenta giorni e non essere ottenuta in cambio di sconti, benefici o altre utilità. Dopo due anni dalla pubblicazione, inoltre, la legge considera la recensione non più attuale e quindi non più lecita secondo questa disciplina. (Senato)

Questo, però, non significa affatto che non si possano più pubblicare recensioni negative. Al contrario, raccontare correttamente un’esperienza insoddisfacente rimane perfettamente possibile. Il problema nasce quando la recensione è falsa, riguarda un’esperienza mai vissuta, contiene accuse di fatti inesistenti, diventa gratuitamente offensiva oppure non rispetta i nuovi requisiti previsti per i settori interessati.

A quali recensioni si applica la nuova legge?

Il primo equivoco da evitare è pensare che le nuove regole riguardino qualsiasi recensione pubblicata su internet.

Non è così. Il Capo IV della legge n. 34 del 2026 è espressamente dedicato alle imprese della ristorazione e alle strutture del settore turistico situate in Italia, comprese quelle ricettive e termali, nonché alle attrazioni turistiche offerte sul territorio italiano. Parliamo quindi, ad esempio, di ristoranti, alberghi, residence, B&B e altre strutture ricettive, terme e attrazioni turistiche. (Ministero del Turismo)

La nuova disciplina specifica non riguarda invece, in quanto tale, la recensione lasciata a un avvocato, a un medico, a un concessionario d’auto, a un negozio di abbigliamento o a un’impresa edile. In questi settori continuano naturalmente ad applicarsi le norme generali sulla tutela del consumatore, sulle pratiche commerciali scorrette, sulla responsabilità civile e sulla diffamazione.

La distinzione è importante perché in rete si leggono spesso riassunti secondo i quali dal 2026 “tutte le recensioni devono essere pubblicate entro trenta giorni”. La legge n. 34 del 2026 non dice questo per qualsiasi attività economica: introduce quella particolare disciplina per il settore turistico e della ristorazione.

Entro quanto tempo bisogna pubblicare la recensione?

La novità forse più sorprendente riguarda il termine. L’art. 19 stabilisce che la recensione online è lecita, secondo la nuova disciplina, se viene rilasciata non oltre trenta giorni dalla data di utilizzo del prodotto o di fruizione del servizio. (Doctrine)

Il legislatore ha evidentemente voluto privilegiare recensioni vicine temporalmente all’esperienza vissuta, riducendo il rischio di commenti pubblicati a distanza di molto tempo, quando i ricordi possono essere meno precisi o le condizioni della struttura possono essere cambiate.

Se quindi soggiorno in un albergo dal 10 al 15 agosto e voglio descrivere la mia esperienza, è opportuno farlo entro trenta giorni dalla fruizione del servizio. Non conviene aspettare mesi.

Questo termine non deve però essere confuso con un termine per presentare una querela, un reclamo o una richiesta di risarcimento. Riguarda la liceità della recensione online ai sensi di questa particolare normativa. I termini per esercitare eventuali diritti contro il professionista seguono regole completamente diverse.

Bisogna avere lo scontrino o la fattura per poter recensire?

No. Anche questo punto va chiarito.

La legge non stabilisce che soltanto chi possieda uno scontrino o una fattura possa scrivere una recensione. Prevede invece che la recensione accompagnata da evidenze del rilascio di documentazione fiscale si presuma autentica. (Mister Lex)

È una differenza importante. La ricevuta rappresenta una prova particolarmente forte del fatto che vi sia stata realmente una prestazione, ma la sua assenza non rende automaticamente falsa la recensione.

Pensiamo a una famiglia che soggiorna in albergo: la prenotazione e la fattura potrebbero essere intestate soltanto a uno dei componenti, mentre anche gli altri hanno personalmente utilizzato la struttura. Oppure al cliente di un ristorante che abbia partecipato a una cena pagata da un’altra persona. Il punto centrale della norma è l’effettiva e personale fruizione del servizio, non necessariamente l’intestazione del documento fiscale.

Naturalmente, se nasce una contestazione, poter dimostrare la propria presenza con prenotazione, ricevuta, pagamento, e-mail, fotografie o altra documentazione rende molto più semplice provare che la recensione nasce da un’esperienza reale.

Una recensione negativa è perfettamente lecita?

Può esserlo certamente. La legge contro le false recensioni non attribuisce ad alberghi e ristoranti un diritto a ricevere soltanto giudizi positivi.

Un cliente può scrivere che la camera era sporca, che ha aspettato un’ora per essere servito, che il personale è stato scortese, che la piscina pubblicizzata era chiusa o che ritiene il rapporto qualità-prezzo pessimo, purché distingua correttamente tra fatti e valutazioni personali.

Questo è un punto giuridicamente importante. Dire “ho aspettato un’ora prima di ricevere il primo piatto” significa riferire un fatto che, se contestato, dovrebbe poter essere sostenuto come vero. Dire invece “per me il servizio è stato pessimo” esprime un giudizio personale.

Il diritto di critica ammette per sua natura valutazioni soggettive e anche severe. La Cassazione continua però a distinguere la critica dalla falsa attribuzione di fatti: il giudizio può essere aspro, ma deve poggiare su un nucleo fattuale vero o ragionevolmente ritenuto tale e non trasformarsi in un’aggressione gratuita alla reputazione. (Corte di Cassazione)

Posso scrivere “sono dei truffatori”?

È proprio qui che una recensione rischia di trasformarsi in qualcosa di diverso.

Una cosa è descrivere un comportamento: “mi è stato addebitato un servizio che, secondo il contratto, ritenevo compreso nel prezzo”. Altra cosa è concludere: “sono truffatori”.

Attribuire a qualcuno una truffa, un furto, una frode, condizioni igieniche pericolose o altre condotte specifiche significa affermare fatti molto gravi. Se tali affermazioni non sono vere e dimostrabili, il rischio di una contestazione per diffamazione e di una richiesta di risarcimento aumenta considerevolmente.

È quindi quasi sempre preferibile raccontare precisamente ciò che è accaduto e lasciare che siano i lettori a formarsi il proprio giudizio. Una recensione dettagliata è anche molto più utile di una sequenza di insulti.

Scrivere “avevo prenotato una camera vista mare e mi è stata assegnata una camera affacciata sul parcheggio; ho chiesto la sostituzione e mi è stata negata” è informativo. Scrivere soltanto “ladri, disonesti, vergogna” fornisce pochissime informazioni agli altri utenti e può creare molti più problemi a chi lo pubblica.

E se la recensione racconta fatti veri ma usa toni molto duri?

La verità del fatto è fondamentale, ma non consente automaticamente qualsiasi forma espressiva.

Nel diritto di critica assume rilievo anche la cosiddetta continenza, cioè il rapporto tra il contenuto della critica e il modo in cui viene formulata. Non significa che una recensione debba essere gentile o diplomatica. Una persona profondamente insoddisfatta può utilizzare espressioni severe, ironiche o polemiche. Il limite viene superato quando il linguaggio diventa un’aggressione personale gratuita e non aggiunge nulla alla descrizione dell’esperienza.

La regola pratica è abbastanza semplice: criticare il servizio è molto più sicuro che insultare la persona.

“Il comportamento del direttore mi è sembrato arrogante e assolutamente inadeguato” è un giudizio sull’esperienza. Un insulto personale scollegato dai fatti ha una funzione diversa e può non essere protetto dal diritto di critica.

Chi non ha utilizzato il servizio può lasciare una recensione?

Per i settori soggetti alla nuova legge, il principio è chiaro: la recensione deve provenire da chi abbia effettivamente e personalmente utilizzato il servizio o la prestazione. Una recensione qualificata come verificata è espressamente considerata illecita se non proviene da una persona fisica che abbia realmente usufruito del servizio. (Senato)

Questo colpisce uno dei fenomeni più dannosi per le attività economiche: le recensioni scritte da persone che non sono mai state clienti, magari amici di un concorrente, conoscenti coinvolti in una lite o utenti mobilitati attraverso i social per abbassare artificialmente la valutazione di una struttura.

Se ho avuto una controversia con un ristorante, quindi, non posso invitare dieci amici a lasciargli una stella “per solidarietà” se quelle persone non vi hanno mai mangiato.

Allo stesso modo, il titolare non può organizzare una serie di recensioni entusiastiche scritte da amici, dipendenti o conoscenti che non hanno realmente usufruito del servizio.

È vietato offrire uno sconto in cambio della recensione?

La legge considera non lecita la recensione quando sia frutto della concessione o della promessa di sconti, benefici o altre utilità da parte del fornitore o dei suoi intermediari. (Mister Lex)

La disposizione merita attenzione perché non riguarda soltanto il pagamento diretto di una recensione falsa. Anche formule apparentemente più innocenti come “lascia una recensione e riceverai uno sconto” entrano nel problema dell’incentivazione.

Il principio è comprensibile: una recensione dovrebbe rappresentare liberamente l’esperienza del cliente, non essere il risultato di un vantaggio economico promesso in cambio della sua pubblicazione.

Ancora più netto è l’art. 20, che vieta l’acquisto e la cessione, a qualsiasi titolo e anche tra imprenditori e intermediari, di recensioni online, apprezzamenti o interazioni. Per la violazione sono richiamati i poteri investigativi e sanzionatori dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, ferma restando l’eventuale responsabilità penale quando ne ricorrano autonomamente i presupposti. (Senato)

Cosa succede dopo due anni?

È una delle parti più innovative e discutibili della nuova normativa.

L’art. 19 stabilisce che, per significativa mancanza di attualità, la recensione non è più lecita decorsi due anni dalla sua pubblicazione. (Senato)

Questo non significa, però, che allo scoccare del secondo anno tutte le recensioni scompaiano automaticamente da Google, Booking o dalle altre piattaforme. La legge prevede che il legale rappresentante della struttura, o un suo delegato, possa segnalare la recensione che non rispetta più i requisiti di liceità utilizzando la procedura prevista dal Digital Services Act, al fine di ottenerne la rimozione. (Doctrine)

Il meccanismo ha una logica particolare. Un giudizio negativo su un albergo scritto quattro o cinque anni prima potrebbe riferirsi a una gestione diversa, a camere successivamente ristrutturate o a servizi completamente cambiati. La legge ha scelto quindi di attribuire un peso specifico all’attualità dell’informazione.

Peraltro, la nuova disciplina non si applica alle recensioni già pubblicate prima della sua entrata in vigore, il 7 aprile 2026. (Confcommercio Ascom Bologna)

L’albergatore può far cancellare una recensione semplicemente perché non gli piace?

No.

Il fatto che una recensione sia molto negativa, abbassi la media della struttura o possa scoraggiare altri clienti non costituisce di per sé una ragione sufficiente per ottenerne la rimozione.

La nuova legge attribuisce alla struttura la possibilità di segnalare le recensioni che non rispettano i requisiti previsti: per esempio perché pubblicate da chi non ha usufruito del servizio, perché non pertinenti, incentivate, tardive o non più attuali secondo il limite biennale. La segnalazione finalizzata alla rimozione deve inoltre inserirsi nelle procedure previste dal Digital Services Act. (Senato)

Rimangono naturalmente le altre ipotesi nelle quali un contenuto può essere contestato perché diffamatorio, falso o comunque illecito secondo le regole generali.

Ma una recensione autentica, tempestiva, pertinente e correttamente formulata non diventa illecita soltanto perché il titolare non condivide il giudizio del cliente.

Se l’albergo mi offre un rimborso può chiedermi di cancellare la recensione?

Bisogna distinguere.

Le parti di una controversia possono certamente trovare un accordo economico sui problemi verificatisi durante il soggiorno. Un albergo può riconoscere un rimborso, una riduzione del prezzo o un altro importo per chiudere un reclamo.

Diverso è costruire o condizionare una recensione attraverso la promessa di un vantaggio. La nuova normativa vuole precisamente impedire che il contenuto delle recensioni venga comprato o influenzato economicamente.

Quando esiste una vera controversia tra cliente e struttura, è quindi molto più corretto tenere distinti i due piani: da una parte l’eventuale accordo sulla pretesa economica, dall’altra la gestione della recensione. Se l’accordo deve comprendere anche specifici impegni sulla pubblicazione o rimozione di contenuti, la clausola va valutata con attenzione alla luce delle norme applicabili e del caso concreto.

Una recensione anonima è vietata?

La legge concentra l’attenzione sull’effettività dell’esperienza, non introduce semplicemente una regola generale secondo cui ogni recensione debba mostrare pubblicamente nome, cognome e documento dell’autore.

Ciò che conta è che la recensione provenga realmente da una persona fisica che abbia utilizzato il servizio e che esistano sistemi idonei a contrastare quelle costruite artificialmente. Proprio sulle modalità operative di verifica l’AGCM ha avviato il 30 giugno 2026 una consultazione pubblica per le linee guida previste dall’art. 21 della legge, conclusasi il 15 luglio. Alla data del 26 agosto 2026, sul sito dell’Autorità risulta ancora pubblicato lo schema posto in consultazione e non risulta ancora pubblicato un successivo testo definitivo delle linee guida. (AGCM)

Questo è un punto da seguire, perché le linee guida dovranno concretizzare molti aspetti relativi ai sistemi di verifica e alle modalità con cui le imprese possono assicurare il rispetto dei nuovi requisiti.

Cosa deve fare chi vuole pubblicare una recensione negativa?

La strategia più semplice è anche quella giuridicamente più prudente: raccontare i fatti.

Conviene pubblicare la recensione tempestivamente, descrivere soltanto l’esperienza realmente vissuta, distinguere ciò che è accaduto dalle proprie valutazioni e conservare la documentazione. Prenotazione, fattura, scontrino, fotografie, e-mail e messaggi possono essere molto utili se la struttura contesta successivamente quanto scritto.

Se il problema è stato segnalato durante il soggiorno o la cena, è utile dirlo: “Ho segnalato il problema alla reception alle ore 18 e mi è stato risposto che non era possibile cambiare camera”. È molto più efficace di un insulto e offre a chi legge un’informazione concreta.

È inoltre preferibile evitare accuse di reati o comportamenti disonesti quando ciò che si vuole realmente raccontare è un disservizio contrattuale. Non tutto ciò che è scorretto, spiacevole o contestabile è una “truffa”.

Una recensione ben scritta non è quella meno severa. È quella che rende comprensibile perché il giudizio sia severo.

Cosa deve fare l’impresa davanti a una recensione falsa?

Anche il titolare dovrebbe evitare reazioni impulsive.

Prima di minacciare querele o richieste di risarcimento è opportuno verificare se il recensore sia effettivamente un cliente, confrontare ciò che scrive con prenotazioni e documentazione disponibile e distinguere le affermazioni fattuali dai giudizi soggettivi.

Se emerge che la persona non ha mai utilizzato il servizio, che la recensione è stata pubblicata fuori dai requisiti previsti dalla legge o che ricorrono gli altri presupposti di illiceità, potrà essere attivata la procedura di segnalazione alla piattaforma. Se invece il contenuto attribuisce falsamente fatti lesivi della reputazione, potranno essere valutati anche gli strumenti civilistici e penali previsti dall’ordinamento.

Ma la risposta pubblica alla recensione rimane spesso il primo strumento reputazionale. Una replica calma, precisa e documentata può essere più efficace, agli occhi dei futuri clienti, di una reazione aggressiva.

Le nuove regole eliminano il problema delle recensioni false?

Difficilmente una legge può eliminare da sola il fenomeno.

Il mercato delle recensioni artificiali comprende profili fittizi, pacchetti di interazioni, campagne coordinate e meccanismi tecnologicamente sempre più sofisticati. La legge n. 34 del 2026 introduce però principi molto chiari: chi recensisce deve avere realmente vissuto l’esperienza; la recensione deve essere tempestiva e pertinente; non può essere comprata o incentivata; le strutture devono poter segnalare contenuti che non rispettano questi requisiti. (Ministero del Turismo)

Allo stesso tempo, la nuova disciplina non deve diventare uno strumento per eliminare le critiche sgradite. Una recensione negativa autentica è utile proprio perché consente agli altri consumatori di conoscere anche ciò che non ha funzionato.

La tutela della reputazione dell’impresa e la libertà di critica del cliente devono quindi continuare a essere bilanciate.

In conclusione

Dal 7 aprile 2026, per alberghi, ristoranti e altre attività comprese nel settore turistico interessato dalla legge, le recensioni online hanno regole nuove. Devono provenire da persone che abbiano realmente utilizzato il servizio, essere pubblicate entro trenta giorni, riguardare l’esperienza effettivamente vissuta e non essere ottenute attraverso sconti o altri vantaggi. Dopo due anni, secondo la nuova disciplina, perdono il requisito dell’attualità e possono essere segnalate per la rimozione. (Senato)

Ma il principio più importante rimane semplice: una recensione negativa non è una recensione illecita.

Il cliente ha diritto di raccontare che la propria esperienza è stata pessima, anche con parole molto critiche. Deve però raccontare fatti veri, distinguere le proprie opinioni dalle accuse fattuali e non utilizzare la recensione come occasione per un’aggressione personale. Dall’altra parte, l’impresa ha diritto di difendersi dalle recensioni inventate, manipolate o pubblicate da persone che non hanno mai utilizzato il servizio.

Le stelle contano, ma contano ancora di più le parole con cui si spiega perché quelle stelle siano state assegnate.

Per informazioni e assistenza sull’argomento, info@studiotantalofornari.it e 0632609190 (anche Whatsapp).

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Posso pubblicare foto o video di un’altra persona sui social?

Consenso, minori, gruppi WhatsApp, eventi pubblici, tag, privacy e risarcimento: cosa sapere prima di condividere un’immagine online

Pubblicare una foto sui social sembra un gesto normale, quasi automatico. Si scatta una foto a una cena, a una festa, in vacanza, a scuola, in palestra, in ufficio, in condominio o durante un evento, e pochi secondi dopo quell’immagine finisce su Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn o in un gruppo WhatsApp. Il problema è che nella foto, molto spesso, non ci siamo solo noi. Ci sono amici, colleghi, clienti, vicini, bambini, ex coniugi, persone riconoscibili sullo sfondo o soggetti che magari non vogliono comparire online. A quel punto la domanda diventa molto concreta: posso pubblicare foto o video di un’altra persona senza chiederle il permesso?

La risposta corretta è: dipende, ma con una regola di prudenza molto chiara. Quando una persona è riconoscibile, la pubblicazione della sua immagine non dovrebbe essere trattata con leggerezza. Scattare una foto, conservarla sul telefono e pubblicarla online non sono la stessa cosa. Il problema giuridico nasce soprattutto quando l’immagine viene diffusa, resa visibile ad altri, associata a un nome, a un tag, a un commento o a un contesto che può incidere sulla riservatezza, sull’identità personale, sulla reputazione o sul decoro della persona ritratta.

Il diritto all’immagine: la regola generale

Il punto di partenza è il diritto all’immagine. L’art. 10 c.c. prevede che, quando l’immagine di una persona sia esposta o pubblicata fuori dai casi consentiti dalla legge, oppure con pregiudizio al decoro o alla reputazione, l’autorità giudiziaria possa disporre la cessazione dell’abuso e il risarcimento dei danni. Gli artt. 96 e 97 della legge sul diritto d’autore regolano poi il ritratto della persona: in linea generale il ritratto non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso dell’interessato, salvo alcune eccezioni previste dalla legge.

Detto in modo semplice: se una persona è riconoscibile, pubblicare la sua immagine richiede cautela. Il consenso non deve essere necessariamente scritto in ogni situazione della vita quotidiana, ma più la pubblicazione è ampia, duratura, identificabile o potenzialmente pregiudizievole, più è importante poter dimostrare che la persona fosse d’accordo. Una cosa è inviare una foto privata a un amico; altra cosa è pubblicarla su un profilo aperto, su una pagina professionale, in un gruppo numeroso o in un contenuto che può essere condiviso e rilanciato.

Scattare una foto non significa poterla pubblicare

Un errore molto comune è pensare che, se una persona ha accettato di farsi fotografare, allora abbia automaticamente accettato anche la pubblicazione sui social. Non è sempre così. Il consenso allo scatto e il consenso alla diffusione sono piani diversi. Una persona può accettare una foto di gruppo durante una cena e non volere che quell’immagine venga pubblicata su un profilo pubblico, magari con il suo nome, il luogo in cui si trovava o un commento che non condivide.

Questo vale soprattutto quando la foto rivela informazioni personali: dove una persona si trovava, con chi era, cosa stava facendo, quali abitudini ha, quale ambiente frequenta, quale condizione familiare o lavorativa emerge dall’immagine. I social amplificano tutto: una foto pubblicata in buona fede può essere salvata, ricondivisa, commentata, copiata o utilizzata fuori contesto.

Se la foto è stata scattata in un luogo pubblico, si può pubblicare?

Anche qui bisogna distinguere. Il fatto che una foto sia stata scattata in un luogo pubblico non autorizza automaticamente a pubblicare il primo piano di una persona riconoscibile. L’art. 97 della legge sul diritto d’autore prevede alcune ipotesi in cui il consenso non è necessario, ad esempio quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, oppure quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti o cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Ma la stessa disciplina pone un limite importante: l’immagine non può essere esposta o commercializzata se reca pregiudizio all’onore, alla reputazione o al decoro della persona ritratta.

In pratica, se fotografo una piazza durante una manifestazione, una cerimonia pubblica o un evento, e alcune persone compaiono come parte del contesto, la situazione è diversa dal pubblicare il volto riconoscibile di una singola persona, isolandola, commentandola o rendendola protagonista del contenuto. Il contesto conta molto. Conta anche la finalità della pubblicazione: informare, raccontare un evento, condividere un ricordo personale, promuovere un’attività, criticare qualcuno o esporlo al giudizio degli altri non sono situazioni equivalenti.

Foto di gruppo, feste e cene tra amici

Nella vita quotidiana, il caso più frequente è la foto di gruppo. Amici a cena, colleghi a un evento, genitori a una festa di scuola, condomini durante un’iniziativa comune. In queste situazioni spesso nessuno pensa al consenso, ma il problema può nascere quando qualcuno non vuole apparire online. La soluzione più semplice è anche la più corretta: chiedere prima, soprattutto se il profilo è pubblico o professionale, se la foto riguarda minori, se il contesto è delicato o se nella foto compaiono persone non strettamente legate a chi pubblica.

Non bisogna trasformare ogni scatto in una pratica burocratica, ma serve buon senso. Se una persona chiede di non essere pubblicata, di essere oscurata o di rimuovere il tag, ignorare la richiesta può essere un errore. E se il contenuto è già online, rimuoverlo rapidamente spesso evita una lite inutile.

Taggare una persona cambia qualcosa?

Sì, può cambiare molto. Pubblicare una foto in cui una persona compare sullo sfondo è una cosa; taggarla, identificarla, indicare il luogo in cui si trovava e renderla facilmente riconoscibile a una rete di contatti è un’altra. Il tag aumenta la visibilità dell’immagine e collega il volto a un profilo, a un nome e a un contesto preciso. Anche quando la foto in sé non sembra offensiva, il tag può creare problemi se rivela informazioni che la persona non voleva rendere pubbliche.

La regola pratica è semplice: prima di taggare qualcuno, soprattutto in contesti personali, familiari, lavorativi o sensibili, meglio chiedere. E se la persona chiede di rimuovere il tag, è opportuno farlo subito.

Minori: serve ancora più cautela

Quando nelle foto o nei video compaiono minori, la prudenza deve essere massima. Il Garante per la protezione dei dati personali ha ribadito che, per pubblicare sui social immagini di minori di 14 anni, è necessario il consenso preventivo di entrambi i genitori; al compimento dei 14 anni, la normativa italiana riconosce al minore la facoltà di decidere autonomamente sulla diffusione online delle proprie immagini.

Questo punto è molto importante nelle separazioni, nelle famiglie conflittuali, nelle scuole, nelle attività sportive e nei gruppi WhatsApp dei genitori. Il fatto che un genitore voglia pubblicare la foto del figlio non significa che possa sempre farlo se l’altro genitore non è d’accordo. E non basta dire “è solo una foto innocente”: online un’immagine può restare, circolare, essere copiata e sfuggire al controllo di chi l’ha caricata.

Gruppi WhatsApp: sono davvero “privati”?

Molte persone pensano che inviare una foto in un gruppo WhatsApp sia diverso dal pubblicarla sui social. In parte è vero, perché la diffusione è più limitata. Ma questo non significa che tutto sia consentito. Un gruppo con molti partecipanti, magari composto da genitori, condomini, colleghi o clienti, può comunque comportare una diffusione rilevante dell’immagine. Inoltre chi riceve la foto può salvarla, inoltrarla o mostrarla ad altri.

Anche qui il criterio è il buon senso, insieme alla finalità. Inviare la foto di un documento, di un bambino, di una persona in difficoltà, di un vicino ripreso in una situazione imbarazzante o di un collega durante una conversazione privata può essere problematico anche se avviene dentro un gruppo apparentemente chiuso. Il fatto che la diffusione sia “solo su WhatsApp” non elimina automaticamente i rischi.

Pubblicare una foto già presente online

Un altro equivoco frequente è pensare che, se una foto è già online, allora chiunque possa ripubblicarla liberamente. Non è sempre così. Il fatto che un’immagine sia visibile su internet non significa che possa essere riutilizzata in qualsiasi modo, con qualsiasi commento e in qualsiasi contesto. Possono esserci diritti dell’autore della fotografia, diritti della persona ritratta, limiti di privacy, problemi di reputazione e uso fuori contesto.

Ad esempio, prendere la foto profilo di una persona e inserirla in un post polemico, in una recensione negativa, in un contenuto ironico o in una denuncia pubblica può creare problemi. Ancora di più se l’immagine viene associata ad accuse, insinuazioni, giudizi offensivi o dati personali.

Quando la pubblicazione può diventare diffamatoria

La pubblicazione di una foto o di un video può creare un problema non solo di immagine e privacy, ma anche di reputazione. Se il contenuto è accompagnato da commenti offensivi, accuse non provate, insinuazioni, derisione o espressioni idonee a danneggiare la reputazione della persona, può porsi anche un tema di diffamazione. I social, proprio perché raggiungono una pluralità di persone, possono amplificare il danno.

Non serve necessariamente una frase lunghissima. A volte bastano una foto, un nome, un riferimento riconoscibile e poche parole per esporre una persona al giudizio negativo degli altri. Prima di pubblicare contenuti “di denuncia”, quindi, bisogna distinguere il legittimo diritto di critica o di segnalazione da una esposizione pubblica non necessaria e potenzialmente lesiva.

Immagini intime o sessualmente esplicite: attenzione massima

Un discorso a parte riguarda immagini o video intimi, sessualmente espliciti o destinati a restare privati. La diffusione senza consenso di questo tipo di materiale è una condotta particolarmente grave e può integrare il reato previsto dall’art. 612-ter c.p., oltre a generare conseguenze civili e personali pesantissime.

In questi casi non bisogna perdere tempo. Chi teme la diffusione o scopre la pubblicazione di immagini intime deve conservare le prove, evitare di rilanciare il contenuto, chiedere immediatamente assistenza e valutare gli strumenti urgenti disponibili. Il Garante privacy mette a disposizione anche una procedura per segnalare il rischio di diffusione di immagini a contenuto sessualmente esplicito, utilizzabile in presenza dei presupposti di legge.

Cosa può fare chi trova una propria foto pubblicata senza consenso

Chi scopre che una propria foto o un proprio video è stato pubblicato senza consenso dovrebbe prima di tutto conservare la prova: screenshot, link, data, profilo che ha pubblicato, commenti, condivisioni e ogni elemento utile. Poi può chiedere la rimozione del contenuto, prima informalmente se la situazione lo consente, oppure con una diffida formale quando il contenuto è lesivo, la richiesta viene ignorata o ci sono profili economici, reputazionali o familiari rilevanti.

A seconda del caso, si può valutare una richiesta di rimozione alla piattaforma, un reclamo o una segnalazione alle autorità competenti, una domanda risarcitoria, un ricorso al giudice per far cessare l’abuso o, nei casi più gravi, anche iniziative penali. L’art. 10 c.c. prevede proprio la possibilità di chiedere la cessazione dell’abuso e il risarcimento quando l’immagine sia pubblicata fuori dai casi consentiti o con pregiudizio al decoro o alla reputazione.

Mediazione e soluzione rapida della lite

Non tutte le controversie su foto e video devono trasformarsi subito in una causa. In molti casi l’obiettivo principale è rimuovere il contenuto, evitare ulteriori condivisioni, ottenere scuse, regolare l’uso futuro delle immagini o definire un risarcimento proporzionato. Se la pubblicazione ha anche contenuti diffamatori e si chiede il risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità, può venire in rilievo la mediazione obbligatoria prevista dal d.lgs. 28/2010; ADR Center dedica uno specifico approfondimento proprio alla mediazione nelle controversie per diffamazione a mezzo stampa o pubblicitario, inclusi i social media.

Anche quando non è obbligatoria, una mediazione o comunque una trattativa ben impostata può essere utile. Spesso chi ha pubblicato sottovaluta il problema e pensa di aver fatto “solo un post”; chi è stato esposto online, invece, vive quella pubblicazione come una violazione molto seria. Un confronto guidato può aiutare a chiudere rapidamente la questione, evitando che una lite nata da una foto diventi una causa lunga e costosa.

Gli errori da evitare

Il primo errore è pensare che “se la foto l’ho fatta io, posso pubblicarla”. Non sempre è così, perché nella foto può esserci l’immagine riconoscibile di un’altra persona. Il secondo errore è credere che il luogo pubblico autorizzi qualsiasi pubblicazione. Il terzo è pubblicare foto di minori senza il consenso necessario. Il quarto è taggare persone senza chiedere, rendendo pubbliche informazioni che magari volevano mantenere riservate. Il quinto è prendere foto già online e riutilizzarle in un contesto diverso, polemico o offensivo. Il sesto è diffondere immagini intime o private, condotta che può avere conseguenze gravissime.

Una regola semplice può evitare molti problemi: prima di pubblicare, chiedersi se la persona ritratta sia riconoscibile, se ha dato il consenso, se il contesto è delicato, se ci sono minori, se la pubblicazione può creare imbarazzo, danno o esposizione indesiderata. Se la risposta lascia dubbi, meglio non pubblicare o oscurare il volto.

Conclusione

Pubblicare foto o video di altre persone sui social non è un gesto neutro. Può sembrare una condivisione innocente, ma può incidere sul diritto all’immagine, sulla privacy, sulla reputazione e, nei casi più gravi, anche su profili penali. Il consenso resta il criterio più sicuro, soprattutto quando la persona è riconoscibile, il profilo è pubblico, il contenuto è delicato o compaiono minori.

In sintesi: scattare una foto non significa automaticamente poterla pubblicare. Prima di mettere online l’immagine di un’altra persona bisogna valutare consenso, contesto, riconoscibilità, finalità e possibili effetti. E se una foto viene pubblicata senza autorizzazione, non bisogna reagire impulsivamente: occorre conservare le prove, chiedere la rimozione e valutare lo strumento più adatto per tutelarsi.

Per informazioni e assistenza sull’argomento, info@studiotantalofornari.it e 0632609190 (anche Whatsapp)

Tag: foto sui social, pubblicare foto senza consenso, diritto all’immagine, privacy, social network, minori sui social, consenso genitori, gruppi WhatsApp, video sui social, diffamazione online, art. 10 c.c., art. 96 legge diritto autore, art. 97 legge diritto autore, art. 612-ter c.p., rimozione contenuti, risarcimento danni, mediazione diffamazione, tutela immagine, reputazione online.