Posso pubblicare foto o video di un’altra persona sui social?

Consenso, minori, gruppi WhatsApp, eventi pubblici, tag, privacy e risarcimento: cosa sapere prima di condividere un’immagine online

Pubblicare una foto sui social sembra un gesto normale, quasi automatico. Si scatta una foto a una cena, a una festa, in vacanza, a scuola, in palestra, in ufficio, in condominio o durante un evento, e pochi secondi dopo quell’immagine finisce su Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn o in un gruppo WhatsApp. Il problema è che nella foto, molto spesso, non ci siamo solo noi. Ci sono amici, colleghi, clienti, vicini, bambini, ex coniugi, persone riconoscibili sullo sfondo o soggetti che magari non vogliono comparire online. A quel punto la domanda diventa molto concreta: posso pubblicare foto o video di un’altra persona senza chiederle il permesso?

La risposta corretta è: dipende, ma con una regola di prudenza molto chiara. Quando una persona è riconoscibile, la pubblicazione della sua immagine non dovrebbe essere trattata con leggerezza. Scattare una foto, conservarla sul telefono e pubblicarla online non sono la stessa cosa. Il problema giuridico nasce soprattutto quando l’immagine viene diffusa, resa visibile ad altri, associata a un nome, a un tag, a un commento o a un contesto che può incidere sulla riservatezza, sull’identità personale, sulla reputazione o sul decoro della persona ritratta.

Il diritto all’immagine: la regola generale

Il punto di partenza è il diritto all’immagine. L’art. 10 c.c. prevede che, quando l’immagine di una persona sia esposta o pubblicata fuori dai casi consentiti dalla legge, oppure con pregiudizio al decoro o alla reputazione, l’autorità giudiziaria possa disporre la cessazione dell’abuso e il risarcimento dei danni. Gli artt. 96 e 97 della legge sul diritto d’autore regolano poi il ritratto della persona: in linea generale il ritratto non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso dell’interessato, salvo alcune eccezioni previste dalla legge.

Detto in modo semplice: se una persona è riconoscibile, pubblicare la sua immagine richiede cautela. Il consenso non deve essere necessariamente scritto in ogni situazione della vita quotidiana, ma più la pubblicazione è ampia, duratura, identificabile o potenzialmente pregiudizievole, più è importante poter dimostrare che la persona fosse d’accordo. Una cosa è inviare una foto privata a un amico; altra cosa è pubblicarla su un profilo aperto, su una pagina professionale, in un gruppo numeroso o in un contenuto che può essere condiviso e rilanciato.

Scattare una foto non significa poterla pubblicare

Un errore molto comune è pensare che, se una persona ha accettato di farsi fotografare, allora abbia automaticamente accettato anche la pubblicazione sui social. Non è sempre così. Il consenso allo scatto e il consenso alla diffusione sono piani diversi. Una persona può accettare una foto di gruppo durante una cena e non volere che quell’immagine venga pubblicata su un profilo pubblico, magari con il suo nome, il luogo in cui si trovava o un commento che non condivide.

Questo vale soprattutto quando la foto rivela informazioni personali: dove una persona si trovava, con chi era, cosa stava facendo, quali abitudini ha, quale ambiente frequenta, quale condizione familiare o lavorativa emerge dall’immagine. I social amplificano tutto: una foto pubblicata in buona fede può essere salvata, ricondivisa, commentata, copiata o utilizzata fuori contesto.

Se la foto è stata scattata in un luogo pubblico, si può pubblicare?

Anche qui bisogna distinguere. Il fatto che una foto sia stata scattata in un luogo pubblico non autorizza automaticamente a pubblicare il primo piano di una persona riconoscibile. L’art. 97 della legge sul diritto d’autore prevede alcune ipotesi in cui il consenso non è necessario, ad esempio quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, oppure quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti o cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Ma la stessa disciplina pone un limite importante: l’immagine non può essere esposta o commercializzata se reca pregiudizio all’onore, alla reputazione o al decoro della persona ritratta.

In pratica, se fotografo una piazza durante una manifestazione, una cerimonia pubblica o un evento, e alcune persone compaiono come parte del contesto, la situazione è diversa dal pubblicare il volto riconoscibile di una singola persona, isolandola, commentandola o rendendola protagonista del contenuto. Il contesto conta molto. Conta anche la finalità della pubblicazione: informare, raccontare un evento, condividere un ricordo personale, promuovere un’attività, criticare qualcuno o esporlo al giudizio degli altri non sono situazioni equivalenti.

Foto di gruppo, feste e cene tra amici

Nella vita quotidiana, il caso più frequente è la foto di gruppo. Amici a cena, colleghi a un evento, genitori a una festa di scuola, condomini durante un’iniziativa comune. In queste situazioni spesso nessuno pensa al consenso, ma il problema può nascere quando qualcuno non vuole apparire online. La soluzione più semplice è anche la più corretta: chiedere prima, soprattutto se il profilo è pubblico o professionale, se la foto riguarda minori, se il contesto è delicato o se nella foto compaiono persone non strettamente legate a chi pubblica.

Non bisogna trasformare ogni scatto in una pratica burocratica, ma serve buon senso. Se una persona chiede di non essere pubblicata, di essere oscurata o di rimuovere il tag, ignorare la richiesta può essere un errore. E se il contenuto è già online, rimuoverlo rapidamente spesso evita una lite inutile.

Taggare una persona cambia qualcosa?

Sì, può cambiare molto. Pubblicare una foto in cui una persona compare sullo sfondo è una cosa; taggarla, identificarla, indicare il luogo in cui si trovava e renderla facilmente riconoscibile a una rete di contatti è un’altra. Il tag aumenta la visibilità dell’immagine e collega il volto a un profilo, a un nome e a un contesto preciso. Anche quando la foto in sé non sembra offensiva, il tag può creare problemi se rivela informazioni che la persona non voleva rendere pubbliche.

La regola pratica è semplice: prima di taggare qualcuno, soprattutto in contesti personali, familiari, lavorativi o sensibili, meglio chiedere. E se la persona chiede di rimuovere il tag, è opportuno farlo subito.

Minori: serve ancora più cautela

Quando nelle foto o nei video compaiono minori, la prudenza deve essere massima. Il Garante per la protezione dei dati personali ha ribadito che, per pubblicare sui social immagini di minori di 14 anni, è necessario il consenso preventivo di entrambi i genitori; al compimento dei 14 anni, la normativa italiana riconosce al minore la facoltà di decidere autonomamente sulla diffusione online delle proprie immagini.

Questo punto è molto importante nelle separazioni, nelle famiglie conflittuali, nelle scuole, nelle attività sportive e nei gruppi WhatsApp dei genitori. Il fatto che un genitore voglia pubblicare la foto del figlio non significa che possa sempre farlo se l’altro genitore non è d’accordo. E non basta dire “è solo una foto innocente”: online un’immagine può restare, circolare, essere copiata e sfuggire al controllo di chi l’ha caricata.

Gruppi WhatsApp: sono davvero “privati”?

Molte persone pensano che inviare una foto in un gruppo WhatsApp sia diverso dal pubblicarla sui social. In parte è vero, perché la diffusione è più limitata. Ma questo non significa che tutto sia consentito. Un gruppo con molti partecipanti, magari composto da genitori, condomini, colleghi o clienti, può comunque comportare una diffusione rilevante dell’immagine. Inoltre chi riceve la foto può salvarla, inoltrarla o mostrarla ad altri.

Anche qui il criterio è il buon senso, insieme alla finalità. Inviare la foto di un documento, di un bambino, di una persona in difficoltà, di un vicino ripreso in una situazione imbarazzante o di un collega durante una conversazione privata può essere problematico anche se avviene dentro un gruppo apparentemente chiuso. Il fatto che la diffusione sia “solo su WhatsApp” non elimina automaticamente i rischi.

Pubblicare una foto già presente online

Un altro equivoco frequente è pensare che, se una foto è già online, allora chiunque possa ripubblicarla liberamente. Non è sempre così. Il fatto che un’immagine sia visibile su internet non significa che possa essere riutilizzata in qualsiasi modo, con qualsiasi commento e in qualsiasi contesto. Possono esserci diritti dell’autore della fotografia, diritti della persona ritratta, limiti di privacy, problemi di reputazione e uso fuori contesto.

Ad esempio, prendere la foto profilo di una persona e inserirla in un post polemico, in una recensione negativa, in un contenuto ironico o in una denuncia pubblica può creare problemi. Ancora di più se l’immagine viene associata ad accuse, insinuazioni, giudizi offensivi o dati personali.

Quando la pubblicazione può diventare diffamatoria

La pubblicazione di una foto o di un video può creare un problema non solo di immagine e privacy, ma anche di reputazione. Se il contenuto è accompagnato da commenti offensivi, accuse non provate, insinuazioni, derisione o espressioni idonee a danneggiare la reputazione della persona, può porsi anche un tema di diffamazione. I social, proprio perché raggiungono una pluralità di persone, possono amplificare il danno.

Non serve necessariamente una frase lunghissima. A volte bastano una foto, un nome, un riferimento riconoscibile e poche parole per esporre una persona al giudizio negativo degli altri. Prima di pubblicare contenuti “di denuncia”, quindi, bisogna distinguere il legittimo diritto di critica o di segnalazione da una esposizione pubblica non necessaria e potenzialmente lesiva.

Immagini intime o sessualmente esplicite: attenzione massima

Un discorso a parte riguarda immagini o video intimi, sessualmente espliciti o destinati a restare privati. La diffusione senza consenso di questo tipo di materiale è una condotta particolarmente grave e può integrare il reato previsto dall’art. 612-ter c.p., oltre a generare conseguenze civili e personali pesantissime.

In questi casi non bisogna perdere tempo. Chi teme la diffusione o scopre la pubblicazione di immagini intime deve conservare le prove, evitare di rilanciare il contenuto, chiedere immediatamente assistenza e valutare gli strumenti urgenti disponibili. Il Garante privacy mette a disposizione anche una procedura per segnalare il rischio di diffusione di immagini a contenuto sessualmente esplicito, utilizzabile in presenza dei presupposti di legge.

Cosa può fare chi trova una propria foto pubblicata senza consenso

Chi scopre che una propria foto o un proprio video è stato pubblicato senza consenso dovrebbe prima di tutto conservare la prova: screenshot, link, data, profilo che ha pubblicato, commenti, condivisioni e ogni elemento utile. Poi può chiedere la rimozione del contenuto, prima informalmente se la situazione lo consente, oppure con una diffida formale quando il contenuto è lesivo, la richiesta viene ignorata o ci sono profili economici, reputazionali o familiari rilevanti.

A seconda del caso, si può valutare una richiesta di rimozione alla piattaforma, un reclamo o una segnalazione alle autorità competenti, una domanda risarcitoria, un ricorso al giudice per far cessare l’abuso o, nei casi più gravi, anche iniziative penali. L’art. 10 c.c. prevede proprio la possibilità di chiedere la cessazione dell’abuso e il risarcimento quando l’immagine sia pubblicata fuori dai casi consentiti o con pregiudizio al decoro o alla reputazione.

Mediazione e soluzione rapida della lite

Non tutte le controversie su foto e video devono trasformarsi subito in una causa. In molti casi l’obiettivo principale è rimuovere il contenuto, evitare ulteriori condivisioni, ottenere scuse, regolare l’uso futuro delle immagini o definire un risarcimento proporzionato. Se la pubblicazione ha anche contenuti diffamatori e si chiede il risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità, può venire in rilievo la mediazione obbligatoria prevista dal d.lgs. 28/2010; ADR Center dedica uno specifico approfondimento proprio alla mediazione nelle controversie per diffamazione a mezzo stampa o pubblicitario, inclusi i social media.

Anche quando non è obbligatoria, una mediazione o comunque una trattativa ben impostata può essere utile. Spesso chi ha pubblicato sottovaluta il problema e pensa di aver fatto “solo un post”; chi è stato esposto online, invece, vive quella pubblicazione come una violazione molto seria. Un confronto guidato può aiutare a chiudere rapidamente la questione, evitando che una lite nata da una foto diventi una causa lunga e costosa.

Gli errori da evitare

Il primo errore è pensare che “se la foto l’ho fatta io, posso pubblicarla”. Non sempre è così, perché nella foto può esserci l’immagine riconoscibile di un’altra persona. Il secondo errore è credere che il luogo pubblico autorizzi qualsiasi pubblicazione. Il terzo è pubblicare foto di minori senza il consenso necessario. Il quarto è taggare persone senza chiedere, rendendo pubbliche informazioni che magari volevano mantenere riservate. Il quinto è prendere foto già online e riutilizzarle in un contesto diverso, polemico o offensivo. Il sesto è diffondere immagini intime o private, condotta che può avere conseguenze gravissime.

Una regola semplice può evitare molti problemi: prima di pubblicare, chiedersi se la persona ritratta sia riconoscibile, se ha dato il consenso, se il contesto è delicato, se ci sono minori, se la pubblicazione può creare imbarazzo, danno o esposizione indesiderata. Se la risposta lascia dubbi, meglio non pubblicare o oscurare il volto.

Conclusione

Pubblicare foto o video di altre persone sui social non è un gesto neutro. Può sembrare una condivisione innocente, ma può incidere sul diritto all’immagine, sulla privacy, sulla reputazione e, nei casi più gravi, anche su profili penali. Il consenso resta il criterio più sicuro, soprattutto quando la persona è riconoscibile, il profilo è pubblico, il contenuto è delicato o compaiono minori.

In sintesi: scattare una foto non significa automaticamente poterla pubblicare. Prima di mettere online l’immagine di un’altra persona bisogna valutare consenso, contesto, riconoscibilità, finalità e possibili effetti. E se una foto viene pubblicata senza autorizzazione, non bisogna reagire impulsivamente: occorre conservare le prove, chiedere la rimozione e valutare lo strumento più adatto per tutelarsi.

Per informazioni e assistenza sull’argomento, info@studiotantalofornari.it e 0632609190 (anche Whatsapp)

Tag: foto sui social, pubblicare foto senza consenso, diritto all’immagine, privacy, social network, minori sui social, consenso genitori, gruppi WhatsApp, video sui social, diffamazione online, art. 10 c.c., art. 96 legge diritto autore, art. 97 legge diritto autore, art. 612-ter c.p., rimozione contenuti, risarcimento danni, mediazione diffamazione, tutela immagine, reputazione online.