Spese giudiziali: il Giudice può compensarle in caso di esito non totalmente vittorioso (Cass. 6616/12)

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 22 marzo – 30 aprile 2012, n. 6616
Presidente Felicetti – Relatore Bursese

Svolgimento del processo

T..P., con atto notificato in data 11.6.85 proponeva opposizione avverso il decreto ing. n. 8204/2005 con il quale il G.d.P. di Roma le aveva intimato il pagamento della somma di Euro 667,27, oltre accessori e spese in favore del Condominio di via (omissis) a titolo di quote condominiali non versate; deduceva di non aver ricevuto il verbale assembleare e relative convocazioni concernenti l’approvazione delle menzionate quote, nonché i documenti giustificativi delle spese condominiali asseritamente dovute, come espressamente richiesto all’amministratore dello stesso condominio. Si costituiva quest’ultimo chiedendo il rigetto dell’opposizione; deduceva l’infondatezza delle deduzioni avversarie e chiedeva in via riconvenzionale il pagamento della somma di Euro 381,89 a titolo di maggior danno. Con sentenza n. 39830/2006 l’adito Giudice di Pace rigettava l’opposizione ritenendola infondata, e condannava la P. alle spese del giudizio.
Avverso tale sentenza ricorreva in appello la P. riproponendo le domande ed eccezioni già formulate in precedenza e chiedendo la condanna del Condominio alla restituzione dell’importo di Euro 1.961,36 che aveva dovuto nel frattempo corrispondere a fronte della pronuncia de qua e del relativo precetto. Si costituiva il Condominio chiedendo il rigetto dell’impugnazione e l’adito Tribunale di Roma, con sentenza n. 17178/09 depositata il 6.8.2009, in parziale accoglimento della proposta impugnazione revocava il d.i. opposto, in considerazione del fatto che la P. aveva comunque pagato in epoca successiva alla notificazione del provvedimento monitorio e del relativo precetto la minor somma dovuta a titolo di oneri condominiali come da lei stessa riconosciuto; riformava la decisione per quanto riguardava le spese liquidate nel decreto e nel precetto, attesa la notevole discrasia tra gli importi richiesti in via stragiudiziale con sollecito (Euro 1.105,67) e quelli con il provvedimento monitorio (Euro 667,27), per cui condannava il Condominio a restituire all’appellante la somma di Euro 1.961,36, con gli interessi legali dalla data dell’esborso; compensava le spese del doppio grado in ragione di 1/2 ponendo la residua metà che liquidava, a carico della S. .
Avverso la predetta decisione la P. ricorre in cassazione sulla base di 2 mezzi illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c.; il condominio resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Con il 1 motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c.: “per l’arbitraria imposizione a carico della parte totalmente vittoriosa di quota delle spese processuali” Con il 2 motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. “per l’arbitraria e immotivata compensazione parziale delle spese legali liquidate in sentenza”.
Entrambe i motivi – congiuntamente esaminati stante la loro connessione – sono privi di fondamento. Le doglianze invero partono entrambe da un presupposto chiaramente erroneo e cioè che la P. possa ritenersi “parte totalmente vittoriosa”. Nella fattispecie la S. non può ritenersi totalmente vittoriosa in quanto è stata costretta comunque a corrispondere al Condominio una parte della somma ingiunta pari agli oneri condominiali che erano effettivamente dovuti, come riconosciuto dalla stessa odierna ricorrente.
Al riguardo ha ritenuto questa Corte che “nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto, non costituisce un processo autonomo rispetto a quello che si apre con l’opposizione, ma da luogo ad un unico giudizio, nel quale il regolamento delle spese processuali, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va effettuato in base all’esito della lite: ne consegue che, ove la somma chiesta con il ricorso sia riconosciuta solo parzialmente dovuta, non contrasta con gli artt. 91 e 92 c.p.c. la pronuncia di parziale compensazione delle spese processuali, in quanto l’iniziativa processuale dell’opponente, pur rivelandosi necessaria alla sua difesa, non ha avuto un esito totalmente vittorioso, così come quella dell’opposto, che ha dovuto ricorrere al giudice per ottenere il pagamento della parte che gli è riconosciuta” (Cass. n. 19120 del 03/09/2009).
Quanto alla valutazione dell’opportunità della compensazione totale o parziale delle stesse, essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito (Cass. n. 22541 del 20/10/2006).
Conclusivamente il ricorso dev’essere rigettato. Le spese, per il principio della soccombenza sono poste a carico della ricorrente.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 600,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Avvocati: le spese generali sono sempre dovute, anche se non espressamente liquidate in sentenza (Cassazione 2170/2011)

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 18 novembre 2010 – 31 gennaio 2011, n. 2170
Presidente Oddo – Relatore D’Ascola

Svolgimento del processo

1) Nel 1995/97 l’avv. M..G. assisteva professionalmente S.M..R.    una controversia relativa a compravendita immobiliare; nel 2000 chiedeva al tribunale di Bergamo la liquidazione dei propri compensi con il rito di cui all’art. 23 l. 794/42.
Il tribunale dichiarava inammissibile il ricorso, ma questa Corte, con sentenza 13342/03, cassava il provvedimento e riconosceva il diritto dell’istante a richiedere il compenso, ancorché fosse relativo all’attività stragiudiziale finalizzata alla conciliazione della controversia.
Riassunto il giudizio, il tribunale con decreto collegiale del 20 maggio 2004 riduceva il residuo compenso richiesto da circa 19 milioni a circa 14 milioni di lire, facendo riferimento alle contestazioni della resistente, in quanto non contraddette dal richiedente.
Il G.  ha proposto ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., notificato il 13 maggio 2005. La R.   è rimasta intimata. È stata depositata memoria.

Motivi della decisione

2) Il primo motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 28 della legge 794/42, nonché omessa pronuncia e omessa motivazione.
Deduce che la nota spese prodotta esplicitava il dettaglio delle richieste per spese, anticipazioni, diritti e onorari, specificando di questi ultimi le singole voci; che il tribunale avrebbe ridotto drasticamente gli onorari, con una motivazione che non consentirebbe di verificare la congruità della liquidazione; che era stato chiesto di tener conto della complessità dell’opera prestata; che il provvedimento aveva solo apparentemente motivato la riduzione facendo riferimento alla mancata contestazione.
La censura non può essere accolta.
Il Tribunale ha riassunto la vicenda dando atto che la R.   si era costituita nel procedimento di rinvio e aveva contestato la pretesa, tra l’altro: b) richiamandosi alle doglianze circa l’an di quelle spese che aveva già contestato nella precedente procedura; c) rilevando l’inammissibilità della domanda relativa agli interessi ed alla rivalutazione monetaria e “alla condanna alle spese quale somma ancora dovuta”. Il tribunale ha recepito queste difese, con motivazione per relationem, affermando che potevano essere accolte, perché non contraddette in alcun modo dal procuratore istante.
Orbene, occorre chiarire che ratione temporis l’odierno ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111, secondo comma, Cost. è ammesso solo per violazione di legge, e, quindi, con esso può farsi valere il vizio di motivazione solo ove esso si risolva in violazione di legge, e cioè in caso di radicale mancanza (o di mera apparenza) della motivazione (ex multis Cass. 10428/05; 7694/99; 3197/02).
Nella specie la motivazione data dal provvedimento impugnato non è assente o apparente, atteso che il procedimento logico seguito dal giudice consente di individuare la “ratio decidendi”, basata sulla non contestazione dei rilievi di merito già addotti dalla resistente nella precedente fase del giudizio e ribaditi davanti al tribunale.
Non avendo questa Corte accesso agli atti di causa, in relazione a un vizio in iudicando, il ricorrente doveva riportare, in virtù del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sparti salienti degli atti di causa, onde far constare che, contrariamente a quanto ritenuto dai tribunale, vi era in atti contestazione specifica dei rilievi di fatto portati alla sua pretesa, che questi ultimi erano inconsistenti e che apoditticamente erano stati ritenuti decisivi dal tribunale. Solo in tal modo avrebbe potuto emergere la mera apparenza della motivazione.
In mancanza, la censura risulta formulata in modo inammissibile, restando confermata la sufficienza della succinta motivazione contenuta nel provvedimento impugnato, idonea a far comprendere senza equivoci alle parti i fondamenti logici della decisione.
3) Il secondo motivo lamenta violazione della tariffa professionale, omessa pronuncia sulla riduzione dei compensi richiesti e sulla mancata maggiorazione del 10% ex art. 15 dm 585794 “e in relazione agli interessi”.
Quanto alla riduzione dei compensi, la censura fa riferimento alle ragioni esposte nel primo motivo, sicché la questione risulta già esaminata. Quanto alla maggiorazione del 10% prevista dalla disposizione citata, il Collegio intende dare continuità all’insegnamento secondo il quale il rimborso delle spese generali spetta all’avvocato in via automatica e con determinazione “ex lega”, dovendosi, pertanto, ritenere compreso nella liquidazione degli onorari e diritti di procuratore nella misura del 10%, anche senza espressa menzione nel dispositivo della sentenza (Cass. 23053/09; 10416/03; 20321/05). Nella specie il ricorso da atto in modo veritiero che la voce era stata espressamente indicata nella nota spese, ditalché non vi può essere dubbio alcuno, anche nell’eventuale fase esecutiva, circa la spettanza di tale voce, pur ove si ritenga che nel procedimento disciplinato dalla legge 794, a differenza di quanto avviene nella liquidazione ex art. 91 cpc, il rimborso forfetario sia subordinato ad apposita domanda del professionista.
Infine, con riferimento agli interessi, la censura è formulata in modo incomprensibile, atteso che essa si concentra in due sole righe del ricorso, non vengono indicati i presupposti di fatto della pretesa, né a qual tipo di interessi sia fatto riferimento.
La doglianza, presentata come omessa pronuncia, è palesemente inammissibile.
Consolidata giurisprudenza insegna che “affinché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronuncia, è necessario, da un lato, che al giudice di merito fossero state rivolte una domanda o un’eccezione autonomamente apprezzabili, e, dall’altro, che tali domande o eccezioni siano state riportate puntualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso per cassazione, per il principio dell’autosufficienza, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo o del verbale di udienza nei quali le une o le altre erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività, e, in secondo luogo, la decisività” (SU 15781/05).
L’assenza di gran parte di siffatti indispensabili riferimenti impedisce l’esame della censura. 4) Il terzo motivo lamenta omessa/erronea pronuncia in ordine alle spese relativa al giudizio di cassazione, che non sarebbero state liquidate. Consapevolmente il ricorso da atto della circostanza che il provvedimento impugnato ha espressamente liquidato tali spese. In motivazione si legge che le spese del procedimento sono liquidate a carico della soccombente, “comprensive delle spese relative al ricorso per cassazione, in conformità alla mota allegata nella parte dispositiva”.
Nel dispositivo si ripete che le spese sono liquidate, “ivi compreso il procedimento per cassazione” in complessivi Euro 2484, 92, successivamente specificando le tre voci. È quindi evidente che liquidazione c’è stata e che, al contrario di quanto asserisce il ricorso, vi è anche possibilità di controllare l’applicazione della tariffa e di denunciarne eventuali violazioni, atteso che il giudice di merito ha ritenuto di ancorare la propria liquidazione “alla nota allegata”.
Pertanto il ricorso non poteva utilmente attaccare il provvedimento sotto il profilo dell’omessa pronuncia. Nel motivo si deduce che la nota spese da Euro 2.484,92 comprendeva il solo procedimento camerale (fase originaria e fase relativa alla riassunzione), mentre altra nota, comprendente la fase del ricorso per cassazione sarebbe stata ignorata dal tribunale. Se così fosse, si sarebbe in presenza di errore di fatto, per la sussistenza di una svista nell’individuazione del documento (la c.d. “nota allegata”) che includeva anche le spese della fase di cassazione.
La denuncia di detto ipotizzato errore non poteva avvenire mediante ricorso per cassazione, ma doveva essere fatta valere, sussistendone i presupposti, solo con lo specifico strumento della revocazione, disciplinato dall’art. 395 cod. proc. civ.. Qualora invece il ricorrente volesse dolersi della inadeguata considerazione di un documento, la censura, per i ricordati limiti del ricorso straordinario, ricordati supra sub 2, sarebbe parimenti inammissibile, atteso che il ricorso con il quale si lamenti l’omesso esame di documenti può determinare non l’inesistenza, ma un mero vizio di motivazione, come tale, non denunziabile con il ricorso ex art. 111 Cost..
Segue da quanto esposto il rigetto del ricorso senza alcuna pronuncia sulle spese di lite, in mancanza di attività difensiva dell’intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.