Ho restituito l’auto a noleggio e mi hanno addebitato un danno: devo pagare?

Graffi contestati dopo la riconsegna, cauzione trattenuta e addebiti sulla carta: cosa deve controllare il cliente e come può contestare una richiesta ingiustificata

Si riconsegna l’auto a noleggio, si prendono le valigie e si parte. Tutto sembra finito. Due giorni dopo, però, arriva una e-mail: durante il controllo sarebbe stato rilevato un graffio sulla portiera, un danno al cerchio o un’ammaccatura sul paraurti. Poco dopo compare sulla carta di credito un addebito di alcune centinaia di euro.

È una situazione tutt’altro che rara. Le contestazioni relative ai danni, alle coperture assicurative e agli addebiti successivi alla restituzione dell’automobile rientrano tra i problemi più frequenti segnalati dai consumatori nel settore dell’autonoleggio. (Rete Europea dei Centri Consumatori)

Ma il fatto che la società di noleggio abbia individuato un danno non significa automaticamente che il cliente debba pagarlo. Bisogna verificare le condizioni dell’auto al momento della consegna e della restituzione, il contratto sottoscritto, le coperture acquistate, la natura del danno e il criterio utilizzato per quantificare l’importo richiesto.

Qual è la regola generale?

Il contratto di autonoleggio comporta l’obbligo di utilizzare correttamente il veicolo e di restituirlo nelle condizioni in cui è stato ricevuto, tenendo però conto della normale usura derivante dall’utilizzo conforme al contratto.

L’art. 1590 del codice civile stabilisce infatti che il conduttore deve restituire la cosa nello stesso stato in cui l’ha ricevuta, secondo la descrizione fatta dalle parti, ma non risponde del deterioramento o del consumo derivanti dall’uso della cosa conforme al contratto. La stessa norma prevede inoltre che, in mancanza di una descrizione iniziale, si presume che il bene sia stato ricevuto in buono stato di manutenzione. (Gazzetta Ufficiale)

Quest’ultimo aspetto è particolarmente importante nel noleggio di un’automobile. Se al momento del ritiro non viene compilata accuratamente la scheda dei danni preesistenti, contestare successivamente che un graffio fosse già presente può diventare molto più difficile.

La prima tutela del cliente nasce quindi prima ancora di mettere in moto l’auto.

Cosa bisogna fare quando si ritira l’automobile?

La fretta è il principale nemico. Si arriva all’aeroporto, si firma il contratto, si riceve la chiave e si vuole partire immediatamente. È invece proprio in quei cinque minuti che si può evitare una futura controversia.

La scheda di consegna deve essere confrontata con le reali condizioni della vettura. Se sono indicati due graffi e l’auto ne presenta cinque, bisogna far annotare anche gli altri. È opportuno controllare carrozzeria, paraurti, cerchi, pneumatici, parabrezza e interni e verificare anche chilometraggio e livello del carburante.

La rete dei Centri europei dei consumatori raccomanda espressamente di fotografare o filmare l’automobile al momento del ritiro e della riconsegna, proprio per conservare una prova delle sue condizioni. (Rete Europea dei Centri Consumatori)

Le fotografie dovrebbero consentire di identificare l’auto e mostrare chiaramente tutti i lati del veicolo. Per i danni già esistenti è utile effettuare anche fotografie ravvicinate. Se possibile, è bene conservare i file originali, nei quali rimangono memorizzate data e ora.

Il danno era già presente ma non è stato annotato: cosa succede?

È una delle situazioni più difficili.

Se il cliente dispone di fotografie scattate al momento della consegna dalle quali risulta che il graffio contestato era già presente, la circostanza può essere dimostrata anche se la scheda compilata dall’autonoleggio era incompleta.

Se invece non esistono né un’annotazione nel verbale né fotografie, la contestazione diventa più complessa. Come abbiamo visto, l’art. 1590 c.c. stabilisce che, in mancanza di una descrizione, si presume che la cosa sia stata ricevuta in buono stato. (Gazzetta Ufficiale)

Per questo non bisogna accettare una scheda di consegna palesemente incompleta pensando che “tanto si vedrà alla fine”. Dopo una settimana di noleggio sarà molto più difficile dimostrare quando sia comparso quel segno sulla carrozzeria.

Come deve avvenire la riconsegna?

Quando possibile, la soluzione migliore è riconsegnare l’automobile durante l’orario di apertura dell’ufficio e chiedere che venga effettuato un controllo insieme a un addetto.

Se l’auto non presenta nuovi danni, è opportuno chiedere un documento dal quale risulti che è stata restituita nelle condizioni previste. Anche le indicazioni europee consigliano, quando possibile, di effettuare l’ispezione insieme a un rappresentante della società e di farsi rilasciare una conferma della riconsegna. (European Union)

Naturalmente non sempre questo è possibile. Molti voli partono al mattino presto o arrivano di notte e numerose società prevedono la restituzione lasciando le chiavi in un’apposita cassetta.

In quel caso fotografie e video diventano ancora più importanti. Bisogna documentare le condizioni dell’automobile nel luogo e nel momento in cui viene lasciata, possibilmente fotografando anche il chilometraggio, il livello del carburante e il parcheggio nel quale è stata depositata.

La stessa ECC-Net segnala che le automobili restituite fuori dall’orario di apertura vengono normalmente controllate successivamente e che eventuali danni possono quindi essere contestati al cliente in un secondo momento. Proprio per questo raccomanda una documentazione fotografica accurata. (Rete Europea dei Centri Consumatori)

Se il danno viene contestato due giorni dopo, l’addebito è automaticamente illegittimo?

No.

Il fatto che il controllo avvenga dopo la riconsegna non rende automaticamente inesistente il danno né impedisce alla società di formulare una richiesta. Soprattutto nelle restituzioni fuori orario, è normale che l’ispezione venga effettuata successivamente. (Rete Europea dei Centri Consumatori)

Ma una cosa è poter contestare successivamente un danno, altra cosa è considerare automaticamente dimostrata la responsabilità del cliente.

Bisogna chiedere alla società di noleggio la documentazione sulla quale fonda la richiesta: fotografie del danno, verbale di riconsegna o di ispezione, data e ora del controllo, scheda relativa allo stato iniziale dell’automobile e criterio utilizzato per determinare l’importo addebitato.

Se, ad esempio, le fotografie del cliente scattate alle 6.00 del mattino mostrano il paraurti integro e la società produce un’immagine di un graffio scattata molte ore dopo, la sequenza temporale diventa evidentemente un elemento importante della contestazione.

Cosa deve dimostrare la società di autonoleggio?

Un addebito non dovrebbe essere considerato dovuto soltanto perché compare in una e-mail o in un prospetto predisposto unilateralmente dalla società.

La richiesta deve essere riconducibile al contratto e deve essere possibile comprendere quale danno venga contestato, perché venga attribuito al periodo di noleggio e come sia stata calcolata la somma richiesta. Il cliente, dall’altra parte, deve poter opporre la documentazione relativa allo stato dell’automobile alla consegna e alla restituzione.

Proprio le contestazioni sulle modalità di accertamento dei danni costituiscono uno dei problemi evidenziati a livello europeo. L’ECC-Net ha sottolineato nel 2025 la necessità di procedure di ispezione trasparenti e di documentazione accessibile al consumatore, osservando anche che l’esistenza di un danno rilevato successivamente non dimostra, da sola, quando e per responsabilità di chi esso si sia verificato. (Rete Europea dei Centri Consumatori)

Per questo la domanda corretta non è soltanto “il graffio esiste?”, ma anche “era presente prima?”, “quando è stato rilevato?” e “esistono elementi che consentano di riferirlo proprio a quel noleggio?”.

Un piccolo graffio deve sempre essere pagato?

Non necessariamente.

Il codice civile esclude la responsabilità del conduttore per il normale deterioramento derivante dall’utilizzo conforme del bene. (Gazzetta Ufficiale) Il problema, naturalmente, è stabilire dove finisca la normale usura e dove inizi un vero danno.

Le società di autonoleggio utilizzano spesso criteri o tabelle per distinguere i segni compatibili con l’uso ordinario da quelli che vengono considerati danni addebitabili. Questi criteri devono essere verificati nelle condizioni contrattuali e nella documentazione consegnata al cliente.

Non è quindi corretto sostenere che ogni minimo segno comporti automaticamente un obbligo di risarcimento, così come non sarebbe corretto ritenere che qualsiasi graffio possa essere qualificato come normale usura.

La valutazione dipende dalle dimensioni, dalla posizione, dalla natura del segno, dalle condizioni del mezzo al momento del noleggio e dai criteri contrattuali applicabili.

Cauzione, franchigia e copertura danni sono la stessa cosa?

No, e la confusione tra questi concetti è una delle principali cause di contestazione.

Il deposito cauzionale, spesso effettuato mediante preautorizzazione sulla carta di credito, serve a garantire eventuali somme dovute al termine del noleggio. Non rappresenta il costo massimo di un danno e non significa che quella somma possa essere trattenuta senza una giustificazione prevista dal contratto.

La franchigia è invece l’importo che, secondo le condizioni della specifica copertura acquistata, può rimanere a carico del cliente in caso di un evento coperto. Se, ad esempio, la responsabilità per i danni è limitata a 800 euro, ciò non significa necessariamente che qualsiasi graffio comporti un addebito di 800 euro: significa che occorre leggere le condizioni per comprendere entro quali limiti opera la responsabilità.

Le coperture aggiuntive possono ridurre o eliminare determinate franchigie, ma non sono tutte uguali. Alcune escludono specifici componenti o determinate condotte. Prima della firma bisogna quindi controllare con precisione quali danni siano compresi e quali rimangano esclusi.

Le informazioni europee sull’autonoleggio raccomandano espressamente al consumatore di verificare quali rischi siano effettivamente coperti dalle protezioni acquistate e di leggere attentamente le relative condizioni. (European Union)

Ho comprato la copertura completa: perché mi chiedono comunque dei soldi?

La definizione commerciale “copertura completa” può essere fuorviante se non viene letta insieme alle condizioni contrattuali.

È necessario verificare se si tratti di una copertura offerta direttamente dalla società di noleggio oppure di una protezione acquistata presso un intermediario o un soggetto diverso. Nel secondo caso può accadere che la società di autonoleggio addebiti il danno secondo il proprio contratto e che il cliente debba poi chiedere il rimborso all’altro soggetto secondo le condizioni della copertura acquistata.

Bisogna inoltre controllare eventuali esclusioni. Pneumatici, cerchi, cristalli, sottoscocca, tetto, chiavi, carburante errato o determinate condotte del conducente possono essere disciplinati diversamente a seconda del contratto.

La frase “ho pagato l’assicurazione completa” non basta quindi, da sola, a stabilire se la richiesta sia corretta o meno. Bisogna leggere esattamente quale servizio sia stato acquistato e da chi.

L’autonoleggio può addebitare direttamente la carta?

Molti contratti autorizzano la società a utilizzare la carta fornita dal cliente per somme maturate dopo la restituzione, comprese, in determinate condizioni, quelle relative a danni, carburante, pedaggi, multe o costi amministrativi.

La presenza di questa autorizzazione non significa però che qualsiasi addebito sia automaticamente corretto. La somma deve trovare fondamento nel contratto e nel fatto che la giustifica.

Se viene contestato un danno, il cliente può chiedere la documentazione e contestare per iscritto l’importo. È importante non limitarsi a rivolgersi alla propria banca chiedendo genericamente di “annullare” l’operazione: prima bisogna comprendere la natura dell’addebito, la relativa autorizzazione contrattuale e le procedure eventualmente previste dal circuito della carta.

Quando si ritiene l’addebito ingiustificato è comunque opportuno attivarsi rapidamente, perché anche le procedure di contestazione dei pagamenti possono essere soggette a termini.

Come viene calcolato il costo del danno?

È un altro punto da controllare.

Alcune società utilizzano tabelle predeterminate, altre stime di riparazione, altre ancora possono prevedere nel contratto costi amministrativi collegati alla gestione del danno. Ciò che conta è che il cliente possa comprendere il criterio utilizzato e verificare se esso trovi fondamento nelle condizioni accettate.

Se per un piccolo graffio vengono richiesti 900 euro, non basta contestare affermando che “sembrano troppi”. È preferibile chiedere il dettaglio: costo della riparazione, eventuale tariffario applicato, spese amministrative e ogni altra voce inclusa.

Allo stesso modo, la società non dovrebbe limitarsi a comunicare un importo complessivo senza consentire al cliente di comprendere come sia stato determinato.

Un caso recente sulla trasparenza degli addebiti

La trasparenza nella gestione dei danni non è un problema soltanto teorico.

Il 9 ottobre 2025 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato una nota società per 5 milioni di euro in relazione a una pratica commerciale riguardante la gestione degli addebiti per danni nel noleggio a lungo termine. L’Autorità ha contestato, tra l’altro, informazioni carenti e frammentate sulle condizioni di un servizio destinato a limitare la responsabilità del cliente e sui criteri utilizzati per distinguere i danni dalla normale usura. (AGCM)

Si trattava di noleggio a lungo termine e quindi di un rapporto diverso dal classico autonoleggio turistico di pochi giorni. La vicenda mostra però quanto siano importanti la chiarezza delle condizioni contrattuali, l’informazione sulle coperture acquistate e la trasparenza dei criteri con cui vengono effettuati gli addebiti.

E se ho prenotato attraverso un sito intermediario?

Bisogna distinguere la società che ha effettivamente noleggiato l’automobile dal broker o dalla piattaforma attraverso la quale è stata effettuata la prenotazione.

Le indicazioni ufficiali dell’Unione europea ricordano che l’intermediario normalmente effettua la prenotazione per conto del cliente, mentre è la società di autonoleggio a fornire concretamente il veicolo e a essere responsabile dell’esecuzione del contratto di noleggio, salvo quanto diversamente previsto nei rapporti contrattuali. (European Union)

La distinzione diventa particolarmente importante quando la copertura aggiuntiva è stata acquistata dal broker mentre il danno viene addebitato dalla società che ha consegnato l’auto. In questi casi possono esistere due rapporti contrattuali diversi e bisogna leggere entrambi.

È inoltre utile ricordare che la prenotazione online di un’automobile non beneficia automaticamente del normale diritto di ripensamento di quattordici giorni previsto per molti contratti a distanza. L’autonoleggio rientra infatti nelle eccezioni previste dalla disciplina europea. (European Union)

Cosa fare quando arriva la contestazione?

La prima cosa è non ignorare la comunicazione e non rispondere soltanto telefonicamente. Bisogna chiedere per iscritto tutta la documentazione necessaria e confrontarla con quella posseduta.

È utile richiedere e verificare:

  • contratto e condizioni applicabili;
  • scheda dei danni presente al momento della consegna;
  • fotografie iniziali eventualmente effettuate dalla società;
  • fotografie del danno contestato;
  • data e ora dell’ispezione dopo la restituzione;
  • verbale di riconsegna, se esistente;
  • criterio utilizzato per quantificare il danno e le eventuali spese accessorie;
  • applicazione della franchigia e delle coperture acquistate.

A questa documentazione bisogna contrapporre fotografie e video effettuati dal cliente, il verbale eventualmente sottoscritto alla restituzione, le comunicazioni ricevute e qualsiasi altro elemento utile.

Una contestazione generica del tipo “non sono stato io” è molto meno efficace di una risposta documentata che mostri, ad esempio, che il segno era già presente oppure che l’automobile risultava integra immediatamente prima della riconsegna.

E se l’autonoleggio non risponde?

Quando la contestazione non viene risolta attraverso il servizio clienti, è opportuno formulare un reclamo formale seguendo la procedura indicata dalla società.

Se il noleggio è avvenuto in un altro Paese dell’Unione europea, in Norvegia o in Islanda, può essere utile anche il sistema dei Centri europei dei consumatori, che assiste nelle controversie transfrontaliere tra consumatori e professionisti. La stessa disciplina europea ricorda inoltre la possibilità, in determinate situazioni, di ricorrere a strumenti di risoluzione alternativa delle controversie. (European Union)

Se l’importo è significativo e la società mantiene la richiesta, occorre valutare la documentazione e stabilire se vi siano i presupposti per contestare giudizialmente l’addebito o chiedere la restituzione di somme già trattenute.

Come evitare il problema

La maggior parte delle controversie sui danni nasce dalla difficoltà di stabilire quando un determinato segno sia comparso sull’automobile. La migliore tutela è quindi creare una documentazione chiara prima che il problema esista.

Al ritiro bisogna controllare il veicolo con attenzione, far annotare tutti i danni già presenti e fotografarlo. Alla riconsegna è preferibile effettuare un controllo insieme a un addetto e ottenere un documento che attesti lo stato dell’auto. Se la restituzione avviene fuori orario, fotografie e video devono documentare accuratamente le condizioni del mezzo nel momento in cui viene lasciato.

È inoltre fondamentale conservare contratto, scheda dei danni, ricevute e condizioni delle coperture acquistate. Il viaggio può essere terminato, ma una contestazione può arrivare anche successivamente.

In conclusione

Quando una società di autonoleggio contesta un danno dopo la restituzione dell’automobile, non bisogna partire né dall’idea che l’addebito sia necessariamente corretto né da quella opposta che sia sempre illegittimo.

Il cliente deve restituire il veicolo nelle condizioni in cui lo ha ricevuto, salvo il normale deterioramento derivante dall’uso conforme. (Gazzetta Ufficiale) Se durante il noleggio viene effettivamente provocato un danno, le conseguenze dipenderanno dal contratto e dalle coperture acquistate. Se invece il danno era preesistente, rientra nella normale usura oppure non vi sono elementi sufficienti per riferirlo al periodo di noleggio, la richiesta può essere contestata.

Il punto decisivo è quasi sempre la prova. Scheda di consegna, fotografie al ritiro, fotografie alla restituzione, verbale finale e condizioni contrattuali possono valere molto più di una lunga discussione telefonica avvenuta settimane dopo.

Per questo, prima di lasciare il parcheggio dell’autonoleggio, vale la pena perdere cinque minuti e fotografare l’automobile. Possono essere i cinque minuti più utili dell’intero noleggio.

Per informazioni e assistenza sull’argomento, info@studiotantalofornari.it e 0632609190 (anche Whatsapp).

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Ho comprato online ma il pacco non arriva: chi deve rimborsarmi?

Pacco perso, consegna contestata, merce danneggiata e venditore che rinvia al corriere: quali sono i diritti del consumatore

Comprare online è ormai un gesto quotidiano. Si sceglie il prodotto, si paga, arriva la conferma dell’ordine e pochi giorni dopo dovrebbe presentarsi il corriere. Ma che cosa accade se il pacco non arriva? Oppure se il tracking indica “consegnato”, mentre il cliente non ha ricevuto nulla? E chi risponde quando la merce viene lasciata nell’androne, consegnata a un vicino senza autorizzazione o arriva danneggiata?

La risposta più importante è questa: quando il contratto è concluso tra un consumatore e un venditore professionale, quest’ultimo non può normalmente liberarsi dicendo semplicemente “il problema è del corriere”. Nei confronti del consumatore è il venditore ad assumere l’obbligo di consegnare il bene acquistato e, fino al momento in cui il cliente o una persona da lui indicata ne acquisisce materialmente il possesso, il rischio della perdita o del danneggiamento rimane, in linea generale, a carico del professionista. (MIUR)

Entro quanto tempo deve arrivare il prodotto?

Il Codice del consumo stabilisce che, salvo che le parti abbiano concordato un termine diverso, il professionista deve consegnare il bene senza ritardo ingiustificato e comunque entro trenta giorni dalla conclusione del contratto. L’obbligo di consegna si considera adempiuto quando il consumatore acquisisce materialmente il bene o comunque ne assume il controllo. (MIUR)

Naturalmente, nella maggior parte degli acquisti online il venditore indica una data o un intervallo di consegna molto più breve: “consegna entro venerdì”, “spedizione in 3-5 giorni lavorativi”, “arrivo garantito entro il 20 agosto”. In questo caso bisogna considerare anche il termine specificamente pattuito.

Se il venditore non consegna entro il termine concordato o, in mancanza, entro i trenta giorni previsti dalla legge, il consumatore deve normalmente invitarlo a effettuare la consegna entro un ulteriore termine adeguato. Se anche questo nuovo termine scade inutilmente, può sciogliere il contratto e ottenere il rimborso di quanto versato. (MIUR)

Devo sempre concedere un altro termine al venditore?

No. Vi sono situazioni nelle quali non è necessario concedere un’ulteriore possibilità di consegna.

Può accadere, ad esempio, che il venditore abbia dichiarato espressamente di non essere in grado di consegnare oppure che il rispetto della data fosse essenziale, considerate le circostanze del contratto. Pensiamo a un abito acquistato espressamente per un matrimonio, a un regalo destinato a un evento già programmato o a un prodotto che il cliente aveva chiarito, prima dell’acquisto, di dover ricevere necessariamente entro una determinata data. In questi casi il consumatore può avere diritto a risolvere immediatamente il contratto quando la consegna tardiva abbia ormai perso la propria utilità. (European Union)

Diversa è la situazione nella quale la data indicata era soltanto una previsione non essenziale e il ritardo sia modesto. In quel caso è normalmente corretto assegnare un termine supplementare ragionevole prima di chiedere lo scioglimento del contratto.

Il corriere ha perso il pacco: con chi devo prendermela?

Se il corriere è stato scelto dal venditore, il consumatore non è normalmente tenuto a risolvere personalmente il problema con la società di trasporto.

Il rapporto contrattuale principale è con il venditore. È quest’ultimo che deve consegnare il bene e che potrà eventualmente rivalersi sul corriere con il quale ha organizzato la spedizione. Nei confronti del cliente, però, il fatto che il pacco sia stato smarrito durante il trasporto non determina automaticamente la liberazione del venditore. Le regole europee e nazionali pongono infatti il rischio del trasporto a carico del professionista fino a quando il consumatore, o un terzo da lui designato diverso dal vettore, entra materialmente in possesso della merce. (European Union)

È quindi poco convincente la risposta, purtroppo frequente: “Abbiamo spedito regolarmente, deve contattare il corriere”. Il venditore può certamente aprire una ricerca sulla spedizione, ma nei confronti del consumatore rimane necessario verificare se la consegna sia realmente avvenuta.

Il tracking dice “consegnato”, ma io non ho ricevuto nulla

La dicitura “consegnato” presente nel sistema del corriere è certamente un elemento da verificare, ma il problema giuridico non si esaurisce con quella schermata. La regola sul passaggio del rischio guarda infatti all’acquisizione del possesso materiale da parte del consumatore o di un soggetto da lui indicato. (EUR-Lex)

Se il cliente contesta di avere ricevuto il pacco, è opportuno chiedere immediatamente al venditore la prova della consegna: data, ora, luogo, eventuale firma, fotografia, nominativo della persona che avrebbe ritirato il bene e ogni altra informazione disponibile.

Se emerge che il corriere ha lasciato il pacco in un luogo non concordato e dal quale è successivamente scomparso, non è sufficiente affermare che la consegna risulti completata nel sistema informatico. Bisogna verificare se il consumatore abbia effettivamente acquisito il controllo del bene secondo le modalità concordate.

Il corriere può lasciare il pacco davanti alla porta?

Dipende da ciò che il cliente ha autorizzato.

Se il consumatore ha espressamente scelto un’opzione del tipo “lascia il pacco davanti alla porta”, “consegna senza firma” oppure ha indicato uno specifico luogo sicuro, la valutazione cambia, perché ha accettato una determinata modalità di consegna.

Diverso è il caso nel quale il corriere decida autonomamente di lasciare un prodotto nell’androne di un condominio, sul marciapiede, davanti al cancello o in un altro luogo accessibile a chiunque. In una situazione del genere non è automatico che il rischio della successiva sparizione debba essere trasferito al consumatore: occorre verificare se vi sia stata realmente una consegna che gli abbia attribuito il possesso o il controllo della merce, come richiesto dalla disciplina del Codice del consumo. (MIUR)

Per questo è sempre utile controllare le impostazioni di consegna salvate sul proprio account. Un’autorizzazione permanente a lasciare i pacchi in un luogo determinato può incidere sulla ricostruzione del caso.

E se il pacco viene consegnato al vicino?

Anche qui bisogna distinguere.

La normativa europea considera avvenuto il passaggio del rischio quando il bene entra nel possesso materiale del consumatore oppure di un terzo da lui indicato, diverso dal vettore. (EUR-Lex)

Se il cliente aveva espressamente indicato il vicino come persona autorizzata a ricevere il pacco, la consegna a quella persona può quindi essere considerata valida.

Se invece il corriere decide autonomamente di consegnare un prodotto a un vicino che il consumatore non aveva mai indicato, la questione è meno semplice. Non è prudente sostenere automaticamente che qualsiasi consegna a un abitante dello stesso stabile trasferisca il rischio al destinatario dell’ordine. Bisogna verificare le istruzioni date al vettore, le condizioni di consegna accettate e le circostanze concrete.

Esiste un caso in cui il rischio del trasporto passa prima al consumatore?

Sì, ed è un’eccezione importante.

Quando è il consumatore a incaricare autonomamente un vettore e quel vettore non è stato proposto dal venditore, il rischio può trasferirsi al cliente nel momento in cui il bene viene consegnato al trasportatore da lui scelto. La regola generale che mantiene il rischio sul venditore fino alla consegna materiale non opera quindi nello stesso modo quando è stato lo stesso consumatore a organizzare autonomamente il trasporto. La direttiva europea fa espressamente salva questa ipotesi. (EUR-Lex)

È una situazione poco frequente nei normali acquisti tramite e-commerce, nei quali il sito propone direttamente le modalità di spedizione, ma può essere importante per beni particolari o di valore elevato.

Il pacco arriva, ma il prodotto è rotto

Se il danneggiamento si è verificato durante un trasporto organizzato dal venditore prima che il consumatore entrasse in possesso del bene, il rischio rimane normalmente a carico del professionista. La disciplina europea conferma che il venditore risponde del prodotto durante la spedizione fino alla consegna al consumatore. (European Union)

È opportuno fotografare immediatamente il pacco, l’imballaggio e il prodotto, soprattutto quando sono visibili urti, strappi o altri segni di danneggiamento. La segnalazione al venditore dovrebbe essere effettuata rapidamente e per iscritto.

Il consumatore non deve necessariamente accontentarsi della risposta “faccia reclamo al corriere”. Se il prodotto consegnato non è conforme al contratto perché danneggiato, entrano in gioco anche i rimedi previsti dalla garanzia legale: in presenza dei relativi presupposti si potrà chiedere il ripristino della conformità attraverso riparazione o sostituzione e, nei casi previsti, una riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto. (European Union)

Devo firmare “con riserva”?

La firma con riserva può essere molto utile quando l’imballaggio presenta segni evidenti di danneggiamento, perché consente di documentare immediatamente che il pacco non appariva integro al momento della consegna.

Non bisogna però trasformare questa precauzione in una regola assoluta secondo cui, senza riserva, il consumatore perderebbe automaticamente ogni tutela. I diritti derivanti dalla garanzia legale di conformità non vengono cancellati semplicemente perché il cliente ha firmato la consegna senza aggiungere una formula specifica. La contestazione immediata rimane comunque consigliabile, soprattutto perché con il passare del tempo può diventare più difficile dimostrare quando e come il danno si sia prodotto. (European Union)

Ho comprato su Amazon, eBay o un altro marketplace: chi è il venditore?

Bisogna controllarlo prima di presentare il reclamo.

Un marketplace può vendere direttamente il prodotto oppure limitarsi a mettere in contatto il cliente con un venditore terzo. Le piattaforme online sono tenute a fornire informazioni che consentano al consumatore di comprendere, tra l’altro, se il soggetto che offre il prodotto sia un professionista o un privato e come siano ripartite le responsabilità contrattuali. (MIUR)

Perciò il fatto di aver acquistato attraverso un sito molto conosciuto non significa necessariamente che quella piattaforma sia la controparte del contratto di vendita. Bisogna verificare la conferma d’ordine, la fattura e l’indicazione “venduto da”.

Naturalmente, molte piattaforme prevedono proprie garanzie commerciali o procedure di rimborso che possono offrire al cliente una tutela ulteriore rispetto a quella prevista dalla legge. Queste procedure possono essere molto utili, ma non devono essere confuse con i diritti che derivano direttamente dal Codice del consumo.

E se compro da un privato?

La distinzione è essenziale.

Le specifiche tutele del Codice del consumo presuppongono normalmente un contratto concluso tra un consumatore e un professionista. Se il bene viene acquistato da un altro privato, per esempio attraverso un marketplace che si limita a mettere in contatto le parti, non si applica automaticamente l’intera disciplina prevista per le vendite professionista-consumatore.

Proprio per questo le piattaforme devono indicare se chi vende agisca come professionista oppure come soggetto privato e devono avvertire il cliente quando le norme europee sulla protezione dei consumatori non trovano applicazione alla vendita conclusa con un non professionista. (EUR-Lex)

Questo non significa che chi compra da un privato sia privo di qualsiasi tutela. Si applicheranno le regole generali del codice civile sulla vendita e sull’inadempimento, ma non necessariamente i rimedi e le garanzie specifiche riservate al consumatore.

Ho pagato e il venditore continua a rinviare: cosa devo scrivere?

È preferibile non limitarsi alle telefonate con il servizio clienti. Dopo un primo contatto informale, se la situazione non si risolve conviene inviare una comunicazione scritta nella quale si indicano numero d’ordine, prodotto acquistato, prezzo, data prevista per la consegna e ritardo maturato.

Se è necessario assegnare un termine supplementare, questo deve essere ragionevole rispetto alle circostanze. Si può quindi intimare al venditore di consegnare entro una data precisa, avvertendo che, in mancanza, si considererà sciolto il contratto e si chiederà la restituzione dell’intero importo versato. Questo meccanismo corrisponde alla disciplina prevista dall’art. 61 del Codice del consumo. (MIUR)

Se invece ricorre una delle ipotesi nelle quali non è necessario concedere altro tempo, la richiesta potrà essere direttamente orientata alla risoluzione e al rimborso.

Il venditore mi offre un buono: devo accettarlo?

No, se la legge attribuisce il diritto alla restituzione del prezzo.

Un buono acquisto può essere accettato volontariamente dal cliente, ma non può essere imposto come unica soluzione quando, a seguito della mancata consegna e della legittima risoluzione del contratto, il consumatore ha diritto al rimborso delle somme pagate. Le regole europee sulla mancata consegna prevedono espressamente il diritto a porre fine al contratto e ottenere la restituzione del denaro nei casi previsti. (European Union)

È quindi diverso il caso in cui il consumatore scelga liberamente un credito da utilizzare sul sito da quello nel quale il venditore rifiuti di restituire il prezzo e pretenda di sostituirlo unilateralmente con un voucher.

E le spese di spedizione?

Quando il contratto viene sciolto perché il venditore non ha adempiuto all’obbligo di consegna, il rimborso deve riguardare le somme pagate in relazione all’acquisto non eseguito. Non avrebbe senso restituire il prezzo del prodotto ma trattenere il costo di una consegna che non è mai stata effettuata nei confronti del consumatore. La disciplina europea prevede, in caso di mancata consegna persistente dopo il termine supplementare, la possibilità di terminare il contratto ed essere rimborsati. (European Union)

Diversa è la disciplina del diritto di recesso esercitato dal consumatore dopo una consegna regolarmente avvenuta, che segue regole specifiche e non deve essere confusa con il caso del venditore che non consegna affatto.

Cosa devo conservare?

Negli acquisti online la documentazione è normalmente facile da reperire e conviene conservarla fino alla definitiva soluzione del problema: conferma dell’ordine, fattura o ricevuta, prova del pagamento, pagina del prodotto, termine di consegna promesso, tracking della spedizione e comunicazioni con venditore e corriere.

Se il sistema indica che la consegna è avvenuta ma il pacco non è mai arrivato, è utile fare uno screenshot del tracking e chiedere subito la prova della consegna. Se il bene è danneggiato, fotografie e video dell’imballaggio e del prodotto effettuati appena aperto il pacco possono essere particolarmente utili.

Quando il valore dell’acquisto è rilevante, affidarsi soltanto alle conversazioni telefoniche con il call center può rendere più difficile ricostruire successivamente ciò che è stato segnalato e le risposte ricevute.

Cosa fare se il venditore continua a non rimborsare?

Dopo avere presentato un reclamo scritto e avere inutilmente richiesto consegna o rimborso, bisogna valutare il passo successivo in funzione dell’importo e del tipo di venditore.

Se l’acquisto è avvenuto attraverso un marketplace, può essere utile attivare immediatamente anche la procedura interna prevista dalla piattaforma. Se il pagamento è stato effettuato attraverso un sistema che prevede specifiche forme di contestazione della transazione, è opportuno verificare tempestivamente i relativi termini.

Per gli acquisti transfrontalieri nell’Unione europea, in Norvegia o in Islanda, la rete dei Centri europei dei consumatori può inoltre prestare assistenza nelle controversie con professionisti stabiliti in un altro Paese partecipante. La Commissione europea indica espressamente questa rete tra gli strumenti di assistenza disponibili per i problemi negli acquisti online transfrontalieri. (European Commission)

Quando queste soluzioni non sono sufficienti, rimane naturalmente la tutela giudiziale per ottenere la restituzione delle somme e, se ne ricorrono i presupposti, il risarcimento degli ulteriori danni effettivamente subiti.

Gli errori da evitare

Il primo errore è aspettare per settimane perché il tracking continua a indicare genericamente “in transito”. Quando il termine concordato è trascorso, bisogna chiedere chiarimenti al venditore.

Il secondo è accettare automaticamente che sia il consumatore a dover inseguire il corriere scelto dal professionista. Il rapporto con il vettore può essere utile per ricostruire la spedizione, ma l’obbligo contrattuale di consegna rimane, in linea generale, in capo al venditore. (European Union)

Il terzo è non contestare immediatamente una consegna che risulta effettuata ma non è mai avvenuta. Il quarto è buttare l’imballaggio di un prodotto danneggiato prima di averlo fotografato. Il quinto è non controllare chi sia realmente il venditore quando l’acquisto avviene attraverso un marketplace.

Il sesto è confondere la mancata consegna con il diritto di recesso. Se il venditore non consegna il prodotto, il problema è il suo inadempimento; non occorre necessariamente “recedere dall’acquisto” come se il consumatore avesse semplicemente cambiato idea.

Come comportarsi in pratica

Quando un ordine non arriva, bisogna anzitutto verificare quale data di consegna fosse stata promessa e controllare il tracking. Se il termine è trascorso, è opportuno contattare il venditore e, quando necessario, assegnargli per iscritto un ulteriore termine ragionevole.

Se il pacco risulta consegnato ma non è stato ricevuto, bisogna contestarlo immediatamente e chiedere la prova della consegna. Se risulta perso, il venditore deve occuparsi della questione nei confronti del consumatore e non può limitarsi a rinviarlo al corriere. Se il bene arriva danneggiato, il problema deve essere documentato e segnalato subito.

Se, infine, anche il termine supplementare trascorre senza consegna, il consumatore può, nei casi previsti dalla legge, sciogliere il contratto e chiedere la restituzione delle somme versate. (MIUR)

In conclusione

Quando si acquista online da un professionista, pagare il prodotto non significa assumersi anche il rischio che il pacco scompaia durante il viaggio.

In linea generale, il venditore deve consegnare il bene e il rischio rimane a suo carico fino a quando il consumatore, o una persona da lui indicata, ne acquisisce materialmente il possesso. Se il corriere scelto dal venditore perde il pacco, la questione non può essere semplicemente scaricata sul cliente. (European Union)

Allo stesso tempo, il consumatore deve comportarsi con attenzione: controllare le condizioni di consegna, contestare subito eventuali anomalie, conservare la documentazione e, quando necessario, assegnare formalmente al venditore un termine per adempiere.

La domanda da porsi, quindi, non è soltanto “dov’è finito il pacco?”, ma soprattutto “il venditore ha realmente adempiuto al proprio obbligo di consegna?”. Se la risposta è negativa, il consumatore dispone di strumenti precisi per ottenere la consegna oppure, quando ne ricorrono le condizioni, sciogliere il contratto e recuperare il denaro versato.

Per informazioni e assistenza sull’argomento, info@studiotantalofornari.it e 0632609190 (anche Whatsapp).

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