Riforma dell’ordinamento forense: cosa cambia per gli avvocati dopo l’approvazione definitiva della legge delega

Il Senato della Repubblica ha approvato definitivamente il disegno di legge n. 1917, recante la delega al Governo per la riforma dell’ordinamento forense.

Il provvedimento, già approvato dalla Camera dei deputati il 26 maggio 2026, è stato licenziato dal Senato senza modifiche. Potrà quindi essere promulgato dal Presidente della Repubblica e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. (Senato)

Si tratta di una riforma potenzialmente molto importante, che investe quasi tutti gli aspetti della professione: attività riservate agli avvocati, segreto professionale, compensi, pubblicità, formazione continua, incompatibilità, società tra avvocati, collaborazioni professionali e organizzazione degli ordini.

È però necessaria una precisazione fondamentale: l’approvazione della legge delega non comporta l’immediata entrata in vigore delle nuove regole professionali.

Una legge delega, non ancora il nuovo ordinamento forense

La legge autorizza il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, uno o più decreti legislativi per la riforma organica della professione forense.

Nei dodici mesi successivi all’entrata in vigore dell’ultimo decreto legislativo potranno essere adottate ulteriori disposizioni integrative e correttive.

Il Governo dovrà acquisire il parere del Consiglio nazionale forense e delle competenti Commissioni parlamentari.

Pertanto, fino all’adozione dei decreti legislativi, continuerà ad applicarsi l’attuale ordinamento previsto principalmente dalla legge 31 dicembre 2012, n. 247.

La legge delega indica la direzione della riforma, ma molte delle sue conseguenze concrete dipenderanno dal modo in cui i princìpi approvati dal Parlamento saranno tradotti nelle norme di attuazione.

Le principali novità in sintesi

Materia Cosa prevede la delega Effetto pratico atteso
Attività riservate Rafforzamento della riserva professionale Maggiore contrasto all’esercizio abusivo della consulenza legale
Mediazione Riserva agli avvocati dell’assistenza nella mediazione obbligatoria e demandata Riconoscimento del ruolo essenziale dell’avvocato nella gestione negoziale della controversia
Segreto professionale Rafforzamento dell’inviolabilità e indisponibilità Maggiore tutela dei rapporti tra avvocato e cliente
Compensi Aggiornamento biennale dei parametri Parametri più aderenti all’inflazione e all’evoluzione della professione
Collaboratori Tutela dell’autonomia e del compenso nelle collaborazioni continuative Possibile disciplina organica dei collaboratori di studio
Formazione Verifica annuale e possibile sospensione amministrativa Controlli più frequenti e conseguenze immediate per gli inadempimenti
Incompatibilità Ampliamento delle attività compatibili Maggiori possibilità di svolgere incarichi gestori e professionali
Società tra avvocati Conferma del controllo dei professionisti Limiti alla presenza e all’influenza del capitale esterno
Ordini professionali Rafforzamento di autonomia e poteri Possibilità di sospensione degli iscritti morosi
Pubblicità Regole più rigorose a tutela dell’affidamento del pubblico Maggiore controllo sulla comunicazione professionale e sui social

1. Una riserva professionale più ampia

Uno degli aspetti più significativi della riforma riguarda la delimitazione delle attività riservate agli avvocati.

La delega comprende tra le attività esclusive:

  • l’assistenza, la rappresentanza e la difesa davanti agli organi giurisdizionali;
  • l’assistenza nell’arbitrato rituale;
  • l’assistenza nella negoziazione assistita;
  • l’assistenza nei procedimenti di mediazione obbligatoria;
  • l’assistenza nella mediazione demandata dal giudice.

Viene inoltre riconosciuta agli avvocati, fatti salvi gli ambiti attribuiti dalla legge ad altre professioni, la competenza sulla consulenza e sull’assistenza legale stragiudiziale connesse all’attività giurisdizionale, quando siano esercitate in maniera continuativa, sistematica e organizzata.

La previsione potrebbe incidere sensibilmente sulle attività svolte da società di consulenza, piattaforme di servizi legali, intermediari e strutture di recupero crediti che, pur non essendo organizzate come studi o società tra avvocati, prestano stabilmente attività sostanzialmente legale.

La delega prevede anche la nullità delle pattuizioni con cui vengano riconosciuti a soggetti non iscritti compensi per attività riservate agli avvocati.

Resterà tuttavia necessario individuare con precisione il confine tra la consulenza legale riservata e le attività di consulenza aziendale, fiscale, amministrativa o societaria legittimamente esercitate da altri professionisti.

2. Il ruolo dell’avvocato nella mediazione

Particolarmente significativo è il riferimento espresso all’assistenza dell’avvocato nei procedimenti di mediazione obbligatoria e demandata dal giudice.

La mediazione non viene più considerata come un’attività estranea o meramente accessoria rispetto alla funzione difensiva, ma come uno degli ambiti nei quali si esercita pienamente la professione forense.

L’avvocato non è soltanto il professionista che assiste la parte nel processo. È anche colui che:

  • valuta preventivamente il rischio della controversia;
  • assiste il cliente nell’individuazione dei suoi interessi;
  • verifica la sostenibilità giuridica ed economica delle diverse soluzioni;
  • contribuisce alla costruzione dell’accordo;
  • garantisce la validità e l’efficacia del risultato raggiunto.

La scelta del legislatore conferma quindi la centralità delle competenze negoziali dell’avvocato e la progressiva integrazione tra tutela giudiziale e strumenti alternativi di risoluzione delle controversie.

La formulazione della delega menziona espressamente la mediazione obbligatoria e quella demandata, mentre non richiama la mediazione puramente volontaria. Sarà opportuno verificare se i decreti attuativi manterranno questa distinzione o introdurranno una disciplina più generale.

3. Segreto professionale più forte

La delega stabilisce che il segreto professionale debba essere disciplinato in modo da assicurarne l’inviolabilità e l’indisponibilità.

La scelta dell’espressione “indisponibilità” è particolarmente rilevante. Potrebbe significare che il segreto professionale non è posto soltanto nell’interesse del cliente, ma anche a tutela dell’indipendenza dell’avvocato e della funzione difensiva.

Non sarebbe quindi sempre sufficiente una dichiarazione del cliente per liberare il professionista dagli obblighi di riservatezza.

I decreti legislativi dovranno coordinare questo principio con numerosi ambiti delicati:

  • testimonianza dell’avvocato;
  • perquisizioni e sequestri negli studi professionali;
  • intercettazioni delle conversazioni con il difensore;
  • disciplina antiriciclaggio;
  • segnalazioni di operazioni sospette;
  • corrispondenza riservata tra avvocati;
  • protezione dei documenti e dei dati del cliente.

Si tratta di uno dei settori nei quali la riforma potrebbe determinare conseguenze processuali e professionali di maggiore rilievo.

4. Il ritorno del giuramento

La delega prevede il ripristino del giuramento dell’avvocato.

La previsione ha soprattutto un valore simbolico e ordinamentale. Sottolinea che l’avvocato non svolge una semplice attività economica, ma esercita una funzione essenziale per la tutela dei diritti, per l’effettività della difesa e per il corretto funzionamento della giurisdizione.

Il contenuto e le modalità del giuramento saranno definiti dai decreti attuativi.

5. Pubblicità professionale e comunicazione sui social

La riforma interviene anche sulla pubblicità relativa all’esercizio della professione.

La comunicazione dell’avvocato dovrà rispettare criteri idonei a:

  • tutelare l’affidamento della collettività;
  • garantire il rispetto del segreto professionale;
  • preservare dignità, decoro e correttezza;
  • evitare messaggi ingannevoli o suggestivi.

Non si prospetta un ritorno al divieto assoluto di pubblicità, ma è verosimile l’introduzione di regole più dettagliate.

La disciplina potrebbe riguardare in particolare:

  • la promessa o l’enfatizzazione dei risultati;
  • i confronti con altri professionisti;
  • l’utilizzo delle recensioni dei clienti;
  • la pubblicazione dei casi trattati;
  • l’uso di immagini e testimonianze;
  • l’acquisizione della clientela attraverso piattaforme;
  • la comunicazione sui social network;
  • i messaggi promozionali aggressivi;
  • l’impiego di espressioni quali “migliore”, “specialista” o “leader”.

Sarà necessario trovare un equilibrio tra la libertà di informazione professionale e la tutela del cliente, che spesso si trova in una condizione di particolare vulnerabilità.

6. Compensi e aggiornamento biennale dei parametri

La legge delega conferma il principio della libera pattuizione del compenso, nel rispetto della disciplina sull’equo compenso.

Il compenso potrà essere determinato anche in relazione al raggiungimento degli obiettivi concordati, purché sia proporzionato all’attività svolta e siano rispettati i limiti derivanti dal divieto di cessione dei diritti litigiosi.

Una delle novità più concrete è rappresentata dall’obbligo di aggiornare i parametri forensi ogni due anni, con decreto del Ministro della giustizia adottato su proposta del Consiglio nazionale forense.

La previsione dovrebbe evitare che i parametri rimangano invariati per periodi eccessivamente lunghi, divenendo progressivamente inadeguati rispetto:

  • all’inflazione;
  • all’aumento dei costi degli studi;
  • alla crescente complessità degli adempimenti;
  • alla digitalizzazione del processo;
  • all’evoluzione delle attività professionali.

Resterà da vedere se l’aggiornamento sarà automatico o se richiederà comunque una valutazione politica e amministrativa.

7. Recupero dei compensi e parere di congruità

La delega richiede una razionalizzazione dei casi nei quali i consigli dell’ordine rilasciano il parere di congruità, con l’obiettivo di agevolare il recupero dei crediti professionali.

Non è tuttavia possibile affermare, allo stato, che ogni parere di congruità del consiglio dell’ordine diventerà automaticamente titolo esecutivo.

La legge delega demanda infatti al Governo la scelta delle modalità operative.

I decreti legislativi dovranno chiarire:

  • quando potrà essere richiesto il parere;
  • quale sarà il suo valore probatorio;
  • se e in quali casi potrà acquistare efficacia esecutiva;
  • quali garanzie saranno riconosciute al cliente;
  • come si coordinerà la nuova disciplina con il procedimento monitorio;
  • quali effetti avrà l’eventuale opposizione del cliente.

La finalità dichiarata è comunque quella di rendere più semplice e rapido il recupero dei compensi dovuti agli avvocati.

8. Solidarietà delle parti in caso di accordo

Nei giudizi e negli arbitrati definiti mediante accordo, i soggetti coinvolti saranno obbligati solidalmente al pagamento dei compensi dovuti agli avvocati, salvo diverso accordo.

La norma mira a impedire che le parti concludano una transazione, magari alle spalle del difensore, lasciando insoluti i compensi professionali.

La clausola che ammette un diverso accordo dovrà essere interpretata con particolare cautela.

Un’intesa tra le sole parti non dovrebbe poter pregiudicare il credito dell’avvocato senza il suo consenso. Diversamente, la tutela prevista dalla legge potrebbe essere facilmente neutralizzata.

9. Collaboratori di studio e monocommittenza

La delega affronta uno dei problemi più delicati della professione contemporanea: la posizione degli avvocati che collaborano stabilmente con un singolo professionista, con uno studio associato o con una società tra avvocati.

La futura disciplina dovrà garantire:

  • autonomia;
  • libertà;
  • indipendenza professionale;
  • adeguatezza e proporzionalità del compenso;
  • corretta regolamentazione delle collaborazioni continuative;
  • tutela delle situazioni di sostanziale monocommittenza.

È una delle parti più innovative della riforma, soprattutto per i giovani avvocati che lavorano stabilmente all’interno di studi strutturati senza essere né soci né lavoratori subordinati.

I decreti attuativi potrebbero disciplinare:

Questione Possibile contenuto della futura disciplina
Forma del contratto Obbligo di accordo scritto
Compenso Criteri di congruità e proporzionalità
Recesso Termine di preavviso
Esclusiva Limiti alle clausole di esclusiva
Clientela personale Regole sulla possibilità di conservare propri clienti
Malattia e maternità Sospensione o conservazione del rapporto
Fine della collaborazione Eventuale indennità o compensazione
Autonomia professionale Divieto di interferenze nelle scelte difensive
Responsabilità Ripartizione delle responsabilità tra dominus e collaboratore

La delega non assimila automaticamente il collaboratore a un lavoratore subordinato. Mira però a superare l’attuale situazione, nella quale rapporti professionali economicamente dipendenti sono spesso privi di una disciplina specifica.

10. Formazione continua: controllo annuale e sospensione

La formazione professionale dovrebbe essere verificata su base annuale e non più esclusivamente con riferimento al triennio formativo.

L’avvocato che non abbia conseguito i crediti richiesti potrà recuperarli entro il primo quadrimestre dell’anno successivo.

In mancanza del recupero, potrebbe essere disposta la sospensione amministrativa dall’albo con effetto immediato.

La novità è particolarmente severa.

La sospensione non avrebbe natura di sanzione disciplinare, ma rappresenterebbe una conseguenza amministrativa del mancato adempimento.

Il sistema potrebbe essere così articolato:

  1. verifica dei crediti al termine dell’anno;
  2. comunicazione dell’inadempimento;
  3. possibilità di recupero entro i primi quattro mesi dell’anno seguente;
  4. sospensione in caso di mancata regolarizzazione;
  5. revoca della sospensione dopo il conseguimento dei crediti mancanti.

Sarà essenziale garantire procedure trasparenti, sistemi informatici affidabili e adeguate possibilità di contestazione, soprattutto nel caso di errori nella registrazione dei crediti.

11. Ampliamento delle attività compatibili

La delega amplia sensibilmente il numero delle attività compatibili con l’esercizio della professione forense.

Tra gli incarichi espressamente considerati figurano:

  • amministratore di società di capitali;
  • amministratore di società cooperative;
  • amministratore di società pubbliche;
  • amministratore di enti e consorzi;
  • incarichi nelle procedure concorsuali;
  • incarichi nell’ambito della crisi d’impresa;
  • insegnamento e ricerca giuridica;
  • amministrazione di condominio;
  • attività di agente sportivo;
  • attività sportiva professionale;
  • insegnamento svolto dai professionisti della montagna.

La riforma sembra quindi abbandonare una concezione eccessivamente rigida delle incompatibilità.

L’avvocato potrà esercitare una pluralità di funzioni, purché siano preservate:

  • indipendenza;
  • autonomia;
  • assenza di conflitti di interessi;
  • dignità professionale;
  • corretta gestione dei rapporti con i clienti.

I decreti legislativi dovranno però stabilire con chiarezza quando l’incarico gestorio si trasformi in esercizio di attività commerciale incompatibile con la professione.

12. Società tra avvocati e soci di capitale

La riforma conferma la possibilità di costituire società tra avvocati con la partecipazione di soci non professionisti, ma stabilisce precisi limiti.

Almeno i due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto dovranno appartenere:

  • ad avvocati;
  • oppure ad avvocati insieme ad altri professionisti iscritti in albi.

La maggioranza dell’organo di gestione dovrà essere composta da soci avvocati.

I soci non professionisti potranno partecipare per finalità di investimento o per fornire prestazioni tecniche, ma non dovranno assumere il controllo della società né condizionare l’esercizio dell’attività professionale.

La società non potrà svolgere in misura prevalente attività a favore del socio di capitale o delle società a questo collegate.

L’obiettivo è consentire agli studi di accedere a risorse finanziarie, tecnologie e competenze organizzative senza compromettere l’indipendenza degli avvocati.

13. Responsabilità personale negli studi e nelle società

L’incarico professionale conserverà carattere personale anche quando venga affidato a un avvocato appartenente a:

  • uno studio associato;
  • una rete professionale;
  • una società tra avvocati.

L’avvocato incaricato sarà personalmente responsabile dell’attività svolta e potrà rispondere solidalmente con la struttura di appartenenza.

La società non potrà quindi essere utilizzata come schermo per limitare la responsabilità personale del professionista che ha assunto e gestito l’incarico.

Resterà ferma la possibilità di avvalersi di sostituti o collaboratori, anche mediante delega verbale, nei limiti stabiliti dalla legge.

14. Ordini professionali e sospensione per morosità

La delega qualifica gli ordini forensi come enti pubblici non economici a carattere associativo, dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria e sottoposti alla vigilanza del Ministro della giustizia.

I consigli dell’ordine potranno determinare:

  • contributi annuali;
  • contributi ordinari;
  • contributi straordinari;
  • modalità di riscossione;
  • conseguenze della morosità.

Potrà essere prevista la sospensione amministrativa dall’albo per l’iscritto che non versi i contributi dovuti.

Gli ordini potranno inoltre costituire:

  • camere arbitrali;
  • organismi di mediazione e di risoluzione alternativa delle controversie;
  • sportelli per il cittadino;
  • servizi di supporto agli iscritti.

La riforma rafforza quindi il ruolo degli ordini non soltanto come enti di tenuta dell’albo, ma anche come soggetti attivi nell’amministrazione della giustizia e nella promozione degli strumenti alternativi.

15. Elezioni dei consigli dell’ordine e rappresentanza nel CNF

La delega interviene anche sulla durata degli incarichi nei consigli dell’ordine.

Sono previsti mandati di tre anni e un limite di tre mandati consecutivi, con specifiche condizioni per la successiva ricandidatura.

Il sistema elettorale dovrà garantire l’equilibrio tra i generi e potrà prevedere modalità di voto elettronico, purché siano assicurate libertà e segretezza del voto.

Anche il Consiglio nazionale forense sarà riorganizzato.

Ogni distretto di corte d’appello avrà almeno un rappresentante. Nei distretti con un numero elevato di iscritti potranno essere eletti ulteriori consiglieri, fino a un massimo complessivo di tre.

La modifica dovrebbe garantire una rappresentanza più proporzionata ai distretti maggiori.

Cosa cambia immediatamente?

Al momento, nulla nell’attività quotidiana degli avvocati.

Dopo la promulgazione e la pubblicazione entrerà in vigore la legge delega, ma le modifiche sostanziali saranno introdotte soltanto con i decreti legislativi.

Pertanto:

  • le incompatibilità attuali rimarranno operative;
  • continueranno ad applicarsi le vigenti regole sulla formazione;
  • i parametri non saranno automaticamente aggiornati;
  • la disciplina delle società tra avvocati non cambierà immediatamente;
  • non scatterà ancora la sospensione amministrativa per mancanza di crediti;
  • non entreranno subito in vigore nuove regole sui collaboratori;
  • il parere di congruità non diventerà automaticamente titolo esecutivo.

Sarà quindi necessario seguire attentamente l’elaborazione dei decreti attuativi.

I punti più importanti da monitorare

La reale portata della riforma dipenderà soprattutto da come il Governo disciplinerà alcuni passaggi.

1. Confini della riserva professionale

Occorrerà stabilire quando la consulenza stragiudiziale sia effettivamente connessa all’attività giurisdizionale e quando possa essere svolta da altri professionisti.

2. Collaboratori e monocommittenza

Bisognerà verificare se saranno previsti compensi minimi, preavviso, forma scritta, tutela della maternità e limiti alle clausole di esclusiva.

3. Sospensione per mancata formazione

Sarà necessario assicurare un procedimento trasparente, con comunicazione preventiva, possibilità di regolarizzazione e rimedi contro gli errori.

4. Compensi e pareri di congruità

Dovrà essere chiarito se il parere del consiglio dell’ordine potrà acquistare efficacia esecutiva e in quali condizioni.

5. Pubblicità professionale

Le nuove regole dovranno essere compatibili con la libertà di informazione e con le forme moderne di comunicazione digitale.

6. Società e capitale esterno

Occorrerà impedire che i soci investitori possano condizionare le scelte professionali, l’accettazione degli incarichi o le strategie difensive.

7. Incompatibilità

Dovranno essere definiti limiti precisi per evitare conflitti tra il ruolo dell’avvocato e gli incarichi gestori o imprenditoriali.

Una riforma identitaria della professione

Nel complesso, la legge delega presenta un’impostazione fortemente ordinamentale.

La professione forense viene considerata non come una semplice attività economica, ma come una funzione essenziale per la tutela dei diritti e per il funzionamento della giustizia.

La riforma tende a rafforzare:

  • la riserva professionale;
  • l’indipendenza dell’avvocato;
  • la tutela del segreto;
  • il diritto a un compenso adeguato;
  • il ruolo negoziale e conciliativo dell’avvocato;
  • il controllo professionale sulle società;
  • la funzione istituzionale degli ordini;
  • la responsabilità personale del professionista.

Particolarmente apprezzabile è il riconoscimento dell’assistenza nella mediazione tra le attività caratterizzanti la professione.

È ormai evidente che il ruolo dell’avvocato non può essere limitato alla celebrazione del processo. La tutela effettiva del cliente richiede anche capacità di valutare i rischi, negoziare, prevenire il contenzioso e costruire soluzioni sostenibili.

Conclusioni

L’approvazione definitiva della delega rappresenta soltanto il primo passaggio della riforma dell’ordinamento forense.

Il testo contiene princìpi importanti e, in alcuni casi, innovativi. Tuttavia, non è ancora possibile conoscere con precisione il nuovo assetto della professione.

La qualità della riforma dipenderà dai decreti legislativi e dalla loro capacità di:

  • tradurre i princìpi in regole chiare;
  • evitare nuovi adempimenti meramente burocratici;
  • tutelare realmente i giovani e i collaboratori;
  • garantire l’indipendenza professionale;
  • rafforzare la qualità della difesa;
  • valorizzare il ruolo dell’avvocato anche fuori dal processo.

La direzione scelta dal legislatore è chiara. L’avvocato viene riconosciuto come protagonista non soltanto della giurisdizione, ma anche della prevenzione, della negoziazione e della risoluzione consensuale delle controversie.

Ora occorrerà verificare se i decreti attuativi saranno all’altezza dei princìpi enunciati.

Per informazioni e assistenza sull’argomento, info@studiotantalofornari.it e 0632609190 (anche Whatsapp)

Tag

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