Cassazione – Sezione terza – sentenza 7 luglio – 12 ottobre 2010, n. 21009
Presidente Varrone – Relatore Filadoro
Svolgimento del processo
Con sentenza 20 luglio-5 ottobre 2005 la Corte di appello di Napoli dichiarava la nullità della sentenza del locale Tribunale del 22 dicembre 1999, per violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, rimettendo la causa al Tribunale.
Osservavano i giudici di appello che i genitori esercenti la potestà su tre minori (G. C., Nicola Sarno e G. V.: rispettivamente, conducente e trasportati su una Vespa 50 cc, rimasti coinvolti in un incidente stradale del omissis) avevano chiamato in giudizio A. L., A. A. C. e la soc. Assiolimpia nella qualità di proprietario, conducente e compagnia di assicurazione della vettura Fiat Ritmo targata omissis, chiedendo la condanna dei convenuti in solido al pagamento di tutti i danni subiti in conseguenza del sinistro.
Mentre il C. era rimasto contumace, L. e la compagnia di assicurazione si erano costituiti in giudizio.
L. aveva precisato che – al momento dell’incidente – proprietario del veicolo era P. C., al quale la vettura era stata consegnata in data 5 marzo 1987, assumendosi ogni responsabilità in merito alla circolazione dell’autovettura.
Dopo l’incidente, la vettura era stata venduta in ottobre 1988 alla C. s.a.s.
Per questo motivo, L. chiedeva di chiamare in garanzia P. C., per essere manlevato dalle pretese attrici.
Il Giudice Istruttore autorizzava la chiamata in causa del C., che si costituiva in giudizio, riconoscendo di avere ritirato la vettura nel 1987 e precisando che il ritardo nella trascrizione del passaggio di proprietà era imputabile all’inerzia della mandataria del L..
Con sentenza 22 dicembre 1999 il Tribunale di Napoli, riconosciuta la responsabilità esclusiva di P. C., lo condannava in solido con la compagnia di assicurazione al pagamento del risarcimento dei danni.
Avverso tale decisione proponevano appello principale gli originari attori (alcuni dei quali divenuti maggiorenni nelle more del giudizio) ed appello incidentale la soc. p.a. Generali, quale impresa designata della società in liquidazione coatta amministrativa.
La C. s.a.s. chiedeva che fosse dichiarata l’improcedibilità della impugnazione per non essere mai stata evocata in giudizio (osservando che erroneamente il G.O.A. aveva dichiarato la sua contumacia).
P. C. proponeva anche egli appello incidentale, sottolineando la mancata integrazione del contraddittorio e deducendo che il primo giudice aveva erroneamente deciso la causa sia in punto di “an” sia in punto di “quantum”.
La Corte territoriale – come già accennato – dichiarava la nullità della decisione per violazione delle norme sul litisconsorzio necessario.
Osservavano i giudici di appello che la C. s.a.s. non era mai stata evocata in giudizio, nel giudizio di primo grado, neanche dopo la costituzione del L. e la acquisizione agli atti del rapporto dei Carabinieri di omissis.
Dalla documentazione prodotta era risultato che la vettura in questione, al momento dell’incidente, era di proprietà della C. s.a.s. e condotta da C. A. A..
Avverso tale decisione hanno proposto ricorso gli originari attori (o i minori divenuti nel frattempo maggiorenni o i loro eredi).
Resiste con controricorso la compagnia di assicurazione LLoyd nazionale s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa.
Gli altri intimati non hanno svolto difese.
Motivi della decisione
Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 354, primo comma, c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.
La Corte territoriale aveva ritenuto che la C. s.a.s. doveva essere convenuta in giudizio quale litisconsorte necessaria, in quanto proprietaria del veicolo targato omissis. Per questo motivo aveva rimesso la causa al primo giudice, ai fini della integrazione del contraddittorio.
In realtà, proprietario al momento del sinistro era A. L., mentre la C. s.a.s aveva acquistato la vettura solo in data 19 ottobre 1988.
La notificazione dell’appello alla C. s.a.s. era scaturita dall’errore di intestazione della sentenza compiuta dal giudice di primo grado.
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano vizi della motivazione in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.
La Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto che la C. s.a.s. fosse proprietaria del veicolo al momento dell’incidente, quando da tutta la documentazione risultava che fino a due mesi dopo la proprietà del veicolo era rimasta in capo al L..
Agli atti del procedimento vi era anche una dichiarazione di C. P., il quale, in data 5 marzo 1987, aveva rilasciato una dichiarazione scritta con la quale sollevava il L. da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale fino alla trascrizione della dichiarazione di vendita al P.R.A., con la precisazione che la vettura sarebbe rimasta intestata al L. fino a quel momento.
Nessuna rilevanza, infine, poteva assumere il verbale di sequestro della vettura, redatto dai Carabinieri, dal quale risultava che il veicolo in questione era di proprietà della C. s.a.s. ed era condotto da C. A. A.. Lo stesso, infatti, era contrastato da tutta la documentazione prodotta e si spiegava con il fatto che – al momento dell’incidente – i verbalizzanti non avevano potuto consultare il libretto di circolazione, poiché il conducente ne era sprovvisto.
Osserva il Collegio:
i due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi tra di loro, sono fondati.
Il ricorso appare fondato, non potendosi ritenere la sentenza adeguatamente motivata quanto alla proprietà dell’autoveicolo al momento del sinistro.
Sul punto il giudice di primo grado ha rilevato che proprietario del veicolo era, all’epoca del sinistro, il L., e che sarebbe stato suo onere fare annotare il trasferimento di proprietà presso il PRA, ente istituito proprio per far conoscere ai terzi a chi appartengono i veicoli muniti di targa di circolazione.
Si richiama la disposizione di cui all’art. 23 della legge 990 del 1969, secondo la quale, in tema di assicurazione obbligatoria della r.c.a., il responsabile del danno, che a norma dell’art. 23 legge 24 dicembre 1969 n. 990, deve essere chiamato in causa come litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato contro l’assicuratore con azione diretta, in deroga al principio della facoltatività del litisconsorzio in materia di obbligazioni solidali, è unicamente il proprietario del veicolo assicurato, non anche il conducente, trovando detta deroga giustificazione nell’esigenza di rafforzare la posizione processuale dell’assicuratore, consentendogli di opporre l’accertamento di responsabilità al proprietario del veicolo, quale soggetto del rapporto assicurativo, ai fini dell’esercizio dei diritti nascenti da tale rapporto, ed in particolare, dall’azione di rivalsa ex art. 18 della legge citata.
La decisione impugnata deve, pertanto, essere cassata, con rinvio ad altro giudice che procederà a nuovo giudizio, provvedendo anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Napoli anche per le spese del giudizio di cassazione.
Cassazione – Sezione tributaria – ordinanza 6 luglio – 11 ottobre 2010, n. 20966
Presidente Lupi – Relatore Bisogni
Ricorrente Agenzia delle Entrate
Osserva
1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione, da parte della società contribuente, I.P.C. Iniziative Promozioni Commerciali s.r.l., della cartella di pagamento per IRPEG, IRAP, IVA, ritenute alla fonte, iscritte a ruolo a seguito di controllo automatizzato sulla dichiarazione modello unico per l’anno d’imposta 2001, dal quale erano emersi omessi versamenti da parte della I.P.C. Sosteneva la società ricorrente di aver definito gli omessi versamenti ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, comma 1. Si costituiva l’Agenzia rilevando che il ritardato pagamento della seconda e terza rata aveva determinato il mancato perfezionamento del condono con conseguente emissione di provvedimento di diniego;
2. La CTP ha accolto il ricorso ritenendo comunque perfezionata la definizione degli omessi versamenti. Contro tale decisione ha proposto appello l’Agenzia rilevando la specialità del procedimento ex art. 9 bis in cui non è previsto che il ritardato versamento delle rate successive alla prima non abbia effetto sulla definizione;
3. La C.T.R. ha respinto l’appello ritenendo che la circostanza per cui l’art. 9 bis, non stabilisca le conseguenze del mancato tempestivo versamento dei ratei successivi al primo, non porta automaticamente alla inefficacia della definizione del condono sia perché quando il legislatore ha inteso sanzionare nell’ambito della L. n. 289 del 2002, la decadenza dal beneficio ha previsto espressamente questa eventualità, come nel caso dell’art. 11, comma 3, sia perché, nel quadro del sistema attuato dalla predetta legge, sono previste molteplici ipotesi, di segno opposto a quella sostenuta dall’Ufficio, in base alle quali la definizione del condono si ritiene perfezionata con il pagamento della prima rata;
4. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con un unico motivo di impugnazione (violazione della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis) con il quale propone alla Corte il seguente quesito di diritto: se il condono previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, in caso di rateizzazione, possa ritenersi perfezionato, come ritenuto dall’impugnata sentenza, anche effettuando alcuni pagamenti in ritardo, come espressamente previsto per le altre forme di condono disciplinate dalla L. n. 289 del 2002, oppure se debba affermarsi il principio secondo il quale, attesa la mancanza di clausole esplicitamente riferibili all’art. 9 bis citato, volte a riconoscere effetti al pagamento tardivo, tale forma di condono è perfezionabile solo mediante il pagamento dell’intera imposta dovuta entro le scadenze stabilite dalla norma;
Ritiene che
1. la tesi dell’amministrazione appare palesemente fondata in quanto non è configurabile in tema di condono, proprio per il carattere eccezionale di tale istituto, un principio generale destinato a valere in caso di silenzio del legislatore e tanto meno tale principio può identificarsi con quello ritenuto dalla C.T.R. dato che la sostituzione dell’obbligazione tributaria, oggetto della lite fiscale pendente, con quella assunta dal contribuente con l’istanza di definizione appare condizionata dal punto di vista dell’amministrazione finanziaria al beneficio del riconoscimento e pagamento immediato della ridotta entità del debito tributario da parte del contribuente;
2. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per l’accoglimento del ricorso;
ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile cosicché il ricorso deve essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e decisione nel merito di rigetto del ricorso introduttivo. Sussistono giusti motivi, in relazione all’andamento dei due gradi di merito per compensare le spese processuali relative. La società intimata va invece condannata al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo. Spese del giudizio di merito compensate. Condanna l’intimata al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione che liquida in complessivi euro 1.100, di cui 100 per spese, oltre spese generali e accessori di legge.
Cassazione – Sezione terza – sentenza 7 luglio – 12 ottobre 2010, n. 21012
Presidente Varrone – Relatore Filadoro
Svolgimento del processo
Con sentenza 25 maggio 2005 il Tribunale di Nola rigettava l’appello proposto da P. M. avverso la decisione del locale giudice di pace, la quale aveva condannato G. N. e la Assitalia in solido, nella rispettiva qualità di conducente e proprietaria della autovettura investitrice e di compagnia di assicurazione, al pagamento della somma di lire 3.850.000 a titolo di risarcimento del danno per l’incidente stradale del omissis.
Il giudice di appello rilevava che la somma liquidata a titolo di risarcimento dei danni al veicolo risultava adeguata, e che non era stato provato l’acquisto di altro veicolo in sostituzione.
Quanto ai danni alla persona ed in particolare al danno estetico, il Tribunale osservava che la cicatrice era di ridottissime dimensioni e destinata a divenire meno visibile con il passare del tempo.
Avverso tale decisione il M. ha proposto ricorso per cassazione sorretto da quattro motivi.
Le intimate non hanno depositato controricorso.
Motivi della decisione
Il ricorrente denuncia violazione degli articoli 61, 112, 115, 116, 132 n. 4 c.p.c. e degli articoli 2056, 1226, 2727 e 2729 c.c.
Il primo giudice aveva ritenuto che il danno al veicolo non potesse essere superiore al valore economico dello stesso, al momento dell’incidente. La decisione del giudice di pace era stata confermata in appello, senza tener conto delle spese di rottamazione e di quelle di acquisto di un’altra vettura,
Rientrano nelle nozioni di comune esperienza le spese necessarie per l’acquisto di una autovettura e quelle di rottamazione, da sostenere nel caso di demolizione di un autoveicolo.
Le censure proposte con il primo mezzo sono inammissibili.
La domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo, a seguito di incidente stradale, quando abbia ad oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione dei danni, deve considerarsi come richiesta di risarcimento in forma specifica, con conseguente potere del giudice, ai sensi dell’art. 2058 secondo comma, c.c., di non darvi ingresso e di condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente, ossia alla corresponsione di una somma pari alla differenza di valore del bene prima e dopo la lesione, allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo. (Cass., 4 marzo 1998 n. 2402).
La decisione dei giudici di appello – secondo la quale la somma liquidata dal primo giudice doveva considerarsi in tutto adeguata – sfugge, pertanto, a qualsiasi censura.
Ed appare del tutto irrilevante – in tale prospettiva – che, incidentalmente, lo stesso Tribunale abbia affermato che il Mensorio non avesse documentato l’acquisto di altra vettura in sostituzione di quella danneggiata (circostanza questa ultima contrastata dal ricorrente, con riferimento alla documentazione prodotta).
Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione degli articoli 61, 112, 115, 132 n. 4 c.p.c. degli articoli 2056 e 2057 c.c. in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.
Il primo giudice non aveva tenuto conto delle risultanze della consulenza tecnica di ufficio, limitandosi ad offrire una propria valutazione in ordine alla inesistenza di postumi permanenti di natura invalidante.
Per giungere a tale conclusione, tuttavia, il primo giudice aveva considerato solo la cicatrice, senza tener conto delle conseguenze derivate dal c.d. “colpo di frusta”.
Le censure non colgono nel segno.
Il Tribunale ha condiviso le conclusioni cui era pervenuto il primo giudice. Questo ultimo aveva preso in considerazione tutte le conseguenze derivate dall’incidente (limitazione funzionale del rachide e cicatrice alla fronte), valutate dal c.t.u. come postumi permanenti nella misura del 5%, ma ha ritenuto che il danno biologico potesse essere liquidato in via equitativa, senza ricorrere alle tabelle previste per postumi permanenti di maggiore gravità.
La sentenza impugnata, in tal modo, ha dimostrato di conoscere e di applicare i principi più volte affermati nella giurisprudenza di questa Corte secondo i quali, in presenza di postumi permanenti di modesta entità (cosiddette “micropermanenti”) che non si traducono, di regola, in una proporzionale riduzione della capacità lavorativa specifica, il danno da lucro cessante in tanto è configurabile in quanto sussistano elementi concreti che inducano a ritenere che, a causa dei postumi, il soggetto effettivamente ricaverà minori guadagni dal proprio lavoro, essendo ogni ulteriore o diverso pregiudizio risarcibile a titolo di danno biologico.
In particolare, per quanto riguarda il danno estetico, è stato ritenuto che: “In tema di risarcimento del danno alla persona, i postumi di carattere estetico, (nella specie, valutati complessivamente come danno biologico permanente del 5 per cento), in quanto incidenti in modo negativo sulla vita di relazione, possono ricevere un autonomo trattamento risarcitorio, sotto l’aspetto strettamente patrimoniale, allorché, pur determinando una così detta “micropermanente” sul piano strettamente biologico, eventualmente provochino negative ripercussioni non soltanto su un’attività lavorativa già svolta, ma anche su un’attività futura, precludendola o rendendola di più difficile conseguimento, in relazione all’età, al sesso del danneggiato ed ad ogni altra utile circostanza particolare”. (Cass. 25 maggio 2006 n. 12423).
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione degli articoli 112, 115, 132 n. 4 c.p.c., articoli 1224 e 1219 n. 1 codice civile.
Il Tribunale, in ordine al terzo motivo di appello, aveva osservato che dalla motivazione della decisione di primo grado risultava che le somme riconosciute al M. erano state determinate alla attualità e che gli interessi erano stati riconosciuti, come risultava dal dispositivo.
In realtà, il primo giudice aveva riconosciuto gli interessi solo sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno al veicolo, mentre per il danno alla persona, aveva escluso – in motivazione – il diritto agli interessi (pur richiamandoli, in dispositivo). Nel dispositivo, in effetti, si legge: “Condanna N. G. e l’Assitalia spa in solido a pagare in favore di M. P. la complessiva somma di lire 3.850.000 oltre interessi come determinati in motivazione”.
Le censure formulate con tale mezzo sono fondate.
Al ricorrente spettano gli interessi e la rivalutazione, con le modalità indicate dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. S.U. 17 febbraio 1995 n. 1712):
“Qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata “per equivalente”, con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all’epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva (anche se adottata in sede di rinvio), è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma”.
Infine, con il quarto motivo il ricorrente deduce la violazione degli articoli 91, 112, 132 n. 4 c.p.c., art. 75 disp. att. c.p.c. e art. 24 della legge 749 del 1942.
Il giudice di appello aveva rigettato il quarto e quinto motivo di appello, relativi alla liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, osservando che solo in comparsa conclusionale l’appellante aveva indicato specificamente le voci della tariffa che riteneva fossero state violate.
Il Tribunale avrebbe dovuto, invece, dare adeguata motivazione in ordine alla eliminazione o riduzione delle voci di tariffa operate, al fine di consentire – attraverso il sindacato di legittimità – l’accertamento della conformità della liquidazione alle tabelle.
Anche questo ultimo motivo è privo di fondamento.
Sfugge a qualsiasi censura la affermazione, contenuta nella sentenza di appello, secondo la quale la indicazione dei minimi tariffari avrebbe dovuto essere dedotta tempestivamente in sede di impugnazione.
Si richiama la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale:
“In tema di liquidazione delle spese processuali, la parte che censuri la sentenza di primo grado con riguardo alla liquidazione delle spese di giudizio, lamentando la violazione dei minimi previsti dalla tariffa professionale, ha l’onere di fornire al giudice d’appello gli elementi essenziali per la rideterminazione del compenso dovuto al professionista, indicando, in maniera specifica, gli importi e le singole voci riportate nella nota spese prodotta in primo grado, dovendosi escludere che tali indicazioni possano essere desunte da note o memorie illustrative successive, la cui funzione è solo quella di chiarire le censure tempestivamente formulate”. (Cass. 9 luglio 2009 n. 16149).
In tema di controllo della legittimità della pronuncia di condanna alle spese del giudizio, deve dunque essere dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti alla generica denuncia dell’avvenuta violazione del principio di inderogabilità della tariffa professionale o del mancato riconoscimento di spese che si asserisce essere state documentate, atteso che, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, devono essere, invece, specificati gli errori commessi dal giudice e precisate le voci di tabella degli onorari, dei diritti di procuratore che si ritengono violate, anche in relazione al valore della controversia, nonché le singole spese asseritamente non riconosciute.
A questo ultimo riguardo, per ciò che concerne la censura relativa alle spese sostenute per la consulenza tecnica di ufficio (che, secondo il ricorrente, erroneamente il giudice di pace affermerebbe di avere liquidato alla parte attrice) è appena il caso di ricordare che gli eventuali errori in cui sia incorso il giudice del merito nella liquidazione delle spese vive, quando non possono essere corretti con il procedimento di cui all’art. 287 cod. proc. civ., possono solo costituire motivo di revocazione, ma non certo di ricorso per Cassazione (Cass. 1 dicembre 2000 n. 15373).
Anche questo ultimo profilo di censura si rivela, pertanto, inammissibile.
Conclusivamente deve essere accolto il terzo motivo e rigettati tutti gli altri.
La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice che procederà a nuovo esame, provvedendo anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo.
Rigetta il primo, secondo e quarto motivo.
Cassa in relazione alle censure accolte e rinvia al Tribunale di Nola anche per le spese del presente giudizio.
Cassazione – Sezione terza – sentenza 23 giugno – 5 ottobre 2010, n. 20667
Presidente Varrone – Relatore Filadoro
Svolgimento del processo
Con atto di citazione V.M. e L.L., in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore V.F., convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma i dottori C.G. e Cu.Gi. e l’ostetrica T.S. e la casa di cura X s.r.l. per sentire dichiarare che le gravi lesioni personali riportate dal minore (con esiti di inabilità permanente) in occasione della nascita erano imputabili a colpa di tutti i sanitari che avevano assistito la L. prima, durante e dopo il parto.
La L. era stata seguita durante la gravidanza al Dott. C., il quale non aveva fatto eseguire una ecografia tra la ventottesima e la trentesima settimana di gestazione (questo esame avrebbe consentito di prevedere la distocia di spalla e di programmare a priori modalità del parto tali da affrontare la situazione, senza pericoli per il bambino).
Il ginecologo che aveva seguito il parto, Dott. Cu., secondo gli attori, non si sarebbe reso conto che le spalle del bambino avevano difficoltà ad uscire (distocia di spalla) e non avrebbe posto in essere le manovre tipiche che si adottano in tali evenienze, idonee ad evitare danni per il neonato. La distocia di spalla è infatti universalmente riconosciuta come una delle cause più frequenti della paralisi del plesso brachiale.
Gli attori avevano richiesto la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni subiti dal minore e in proprio dagli stessi genitori.
I convenuti si costituivano e contestavano la fondatezza della domanda.
Con separati atti di citazione, il C., il Cu. e la s.r.l. X convenivano in giudizio la società Milano Assitalia e le Assicurazioni Generali, presso le quali erano rispettivamente assicurati, chiedendo di essere manlevati in caso di soccombenza nei confronti dei V..
Le società assicuratrici si costituivano in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande.
Con sentenza n. 3298 del 2001, il Tribunale respingeva le domande proposte nei confronti del C., della T. e della società X, nonché quelle formulate in proprio dagli attori.
Accoglieva invece la pretesa avanzata nell’interesse del minore nei confronti del Cu. e condannava quest’ultimo al risarcimento dei danni, che liquidava in L. 498.999.000, oltre accessori dalla data della sentenza.
Dichiarava inoltre l’Assitalia tenuta a manlevare il Cu. delle somme dovute alla parte attrice.
Avverso tale decisione l’Assitalia proponeva appello, ribadendo l’eccezione, già formulata in primo grado, relativa alla violazione, da parte del proprio assicurato, del patto di gestione della lite.
Censurava le valutazioni formulate dai consulenti tecnici di ufficio, condivise dal Tribunale, in ordine alla ritenuta responsabilità del dottor Cu..
Si costituivano in giudizio i coniugi V., proponendo appello incidentale, con il quale insistevano nella pretesa avanzata nei confronti del dottor C., per tutti i danni, patrimoniali e non, direttamente subiti a seguito delle lesioni riportate dal minore durante la nascita.
Si costituiva in giudizio il Cu., deducendo la infondatezza dell’appello della Assitalia, proponendo a sua volta appello incidentale in ordine alla propria condanna.
Si costituivano, infine, anche le altre parti (X, Assicurazioni Generali s.p.a., la Milano assicurazioni s.p.a.).
Espletata nuova consulenza tecnica di ufficio, la Corte di appello – con sentenza 20 maggio – 10 novembre 2005 – dichiarava inammissibile l’appello incidentale proposto da Cu..
In parziale accoglimento dell’appello principale proposto da Assitalia e di quello incidentale dei coniugi V., condannava Cu.Gi. a pagare a ciascuno degli appellanti incidentali, la ulteriore somma di Euro 25.000,00, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
Dichiarava che Assitalia era tenuta a manlevare Cu.Gi., in relazione a tutte le somme da questo dovute ai coniugi V. – in proprio e quali esercenti la potestà sul figlio minore – nei limiti del massimale assicurato, di L. 300.000.000 (pari ad Euro 154.937,07).
Avverso tale decisione il dottor Cu. ha proposto ricorso per cassazione, sorretto da quattro distinti motivi.
Resistono con distinti controricorsi l’INA – Assitalia, la Milano assicurazioni e i coniugi V. – L..
Hanno depositato memorie INA – Assitalia, Cu. ed i coniugi V. – L..
Motivi della decisione
Deve innanzi tutto disporsi la riunione dei ricorsi, proposti contro la medesima decisione.
Con il primo motivo, il ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento agli art. 168 bis c.p.c., commi 4 e 5, artt. 166, 343 e 347 c.p.c., nullità della sentenza e del procedimento, con riferimento all’art. 168 bis c.p.c., commi 4 e 5, artt. 166, 343 e 347 c.p.c., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ex art. 360 c.p.c., n. 5, con riferimento all’art. 168 bis c.p.c., commi 4 e 5, artt. 166, 343 e 347 c.p.c..
La sentenza impugnata aveva dichiarato l’inammissibilità dell’appello incidentale proposto dal Cu. sostenendo che la proposizione dell’appello incidentale sarebbe stata tardiva rispetto alla data della “vocatio in ius” contenuta nell’appello principale, poiché l’udienza di prima comparizione era stata tenuta a seguito di un differimento automatico ai sensi dell’art. 168 bis, comma 4.
In realtà, lo spostamento di udienza era avvenuto ai sensi del comma 5, dello stesso articolo, con la comunicazione della data di udienza di prima comparizione da parte della Cancelleria.
Da ciò derivava la tempestività dell’appello incidentale proposto dal Cu., che in ogni caso aveva diritto di proporre appello incidentale tardivo, a seguito dell’appello incidentale dei coniugi V. – L..
Il motivo è privo di fondamento.
Con motivazione del tutto adeguata che sfugge a qualsiasi censura di violazione di legge e di vizio della motivazione, la Corte territoriale ha accertato che nel caso di specie si era trattato di un differimento automatico della prima udienza, ai sensi dell’art. 168 bis c.p.c., comma 4.
Nessuna rilevanza, hanno sottolineato i giudici di appello, poteva assumere in contrario la circostanza che la Cancelleria del Tribunale – senza averne l’obbligo avesse dato comunicazione alle parti del differimento, mancando nel caso di specie il decreto motivato ai sensi dell’art. 168 c.p.c., comma 5.
Ed infatti l’unica fattispecie che giustifica la mancata considerazione dell’originaria data dell’udienza fissata nell’atto di citazione è quella – del tutto distinta – contemplata dall’art. 168 bis c.p.c., comma 5, la quale ricorre allorché il giudice istruttore designato, nei cinque giorni dalla presentazione del fascicolo, ritenga, con proprio decreto motivato, di differire la data della prima udienza; fattispecie nella quale – giusta espressa previsione di cui allo stesso art. 166 c.p.c. – il termine di “20 giorni prima” va appunto computato in riferimento alla data fissata nel decreto del giudice istruttore designato (Cass. 11 giugno 2003 n. 9351, 4 novembre 2003 n. 16526).
Sulla base di tali principi, interamente condivisi dal Collegio, deve ribadirsi anche in questa sede che è inammissibile, perché tardivo l’appello incidentale, quando sia stato proposto con comparsa di risposta depositata successivamente all’udienza fissata nell’atto di citazione in appello anche se questa sia stata rinviata d’ufficio ai sensi dell’art. 168 bis c.p.c., comma 4.
La relativa inammissibilità deve essere rilevata d’ufficio ed, in mancanza, può essere eccepita per la prima volta dalla controparte anche in sede di legittimità (Cass. 11 luglio 2006 n. 15705, 29 ottobre 2001 n. 13427).
Sotto altro profilo, vai la pena di sottolineare che l’interesse del Dott. Cu. a proporre appello incidentale tardivo non era affatto sorto dalla impugnazione incidentale a suo tempo proposta dai coniugi V. – L..
Questi infatti avevano richiesto, con l’appello incidentale, che fosse accertata una concorrente responsabilità dell’altro medico, Dott. C., con conseguente riconoscimento di tutti i danni, morali e materiali, subiti direttamente dai genitori.
Il Cu., si era limitato a richiedere – con la propria impugnazione incidentale – la riforma della decisione del Tribunale nella parte in cui aveva statuito in ordine alla responsabilità dello stesso Cu., con la condanna di Assitalia a manlevarlo di tutte le somme riconosciute in favore dei genitori del minore, senza prendere posizione in ordine alle domande formulate dai coniugi V. – L..
Donde un ulteriore profilo di inammissibilità dell’appello incidentale tardivo, anche alla luce della recente decisione delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. 27 novembre 2007 n. 24627), secondo la quale l’impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della, parte, tutte le volte che l’impugnazione principale metta in discussione l’assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il coobbligato aveva prestato acquiescenza.
Con il secondo motivo il ricorrente principale, Cu., deduce la violazione e falsa applicazione di norme di legge, artt. 1223 e 1226 c.c., in relazione al riconoscimento, in favore dei coniugi V., del danno morale, “iure proprio” subito a seguito delle lesioni riportate dal figlio F..
I giudici di appello avevano condannato il Cu. al risarcimento di una somma ulteriore, di Euro 50.000,00 a titolo di danno morale, senza spiegare i criteri utilizzati per tale liquidazione.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte il danno morale deve essere allegato e provato da colui che chiede il risarcimento relativo.
Il motivo è infondato, alla luce di consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa del fatto illecito costituente reato, lesioni personali, spetta anche il risarcimento del danno non patrimoniale, concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima, non essendo ostativo il disposto dell’art. 1223 c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso, con conseguente legittimazione del congiunto ad agire “iure proprio” contro il responsabile (Cass. 9556 del 2002).
La liquidazione di tale danno non può che avvenire in via equitativa, con una valutazione complessiva del danno non patrimoniale, potendosi ricorrere a presunzioni sulla base di elementi obiettivi, forniti dal danneggiato quali le abitudini di vita, la consistenza del nucleo familiare e la compromissione delle esigenze familiari.
A tali principi si è attenuta la Corte territoriale, che ha tenuto conto del rapporto affettivo tra i genitori ed il piccolo F. e della gravità delle lesioni riportate dal minore, con esiti di inabilità permanente di grave entità.
I giudici di appello hanno rilevato, in proposito, che nel caso in esame vi era la prova presuntiva del danno no patrimoniale subito dai V. – L., considerato il rapporto affettivo tra questi ed il piccolo F., nonché la gravità delle lesioni riportate dal minore.
Ed hanno concluso, utilizzando criteri equitativi e considerate le peculiarità del caso e la entità delle lesioni riportate dal minore, di riconoscere per tale ulteriore voce di danno – rientrante nel danno non patrimoniale – la somma di Euro 25.000,00 per ciascun genitore, comprensiva di rivalutazione e del ristoro del pregiudizio per la tardiva disponibilità del danaro.
Deve dunque concludersi che la Corte territoriale abbia dato esauriente conto di tutte le circostanze di fatto considerate nella valutazione operata e del percorso logico seguito per giungere al risultato finale della complessiva determinazione del danno non patrimoniale.
Con il terzo motivo il ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, con riferimento al divieto di “ius novorum” in appello ex art. 345 c.p.c., ed alla errata qualificazione ed interpretazione da parte del giudice di appello della distinzione tra eccezioni in senso stretto ed eccezioni in senso lato, omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ex art. 360 c.p.c., n. 5, con riguardo alla domanda e/o eccezione svolta per la prima nel giudizio di gravame dall’Assitalia di manleva bon oltre il massimale di polizza.
Con una motivazione contraria a logica ed al diritto, i giudici di appello avevano qualificato come “eccezione in senso lato” quella formulata per la prima volta in appello da Assitalia, avente ad oggetto la condanna della medesima compagnia alla manleva del Cu. non oltre i limiti del massimale di polizza.
Considerato che, invece, si trattava di eccezione in senso proprio, la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiararne la inammissibilità.
Sin dall’inizio del contenzioso, gli attori avevano chiesto la condanna di tutti i convenuti in solido al pagamento di una somma, di gran lunga superiore a quella poi loro riconosciuta dal Tribunale.
Pertanto, sin dalla comparsa di risposta nel giudizio di primo grado, Assitalia, ritualmente chiamata in giudizio dal Cu. a garanzia di tutti i possibili danni derivanti dall’azione degli attori, avrebbe dovuto sollevare la eccezione che la propria responsabilità doveva essere contenuta entro i limiti del massimale di polizza.
Travisando le questioni sottoposte al suo esame, la Corte territoriale aveva ritenuto ammissibile la eccezione sollevata dalla Compagnia di assicurazione e inammissibile (costituendo domanda nuova) la domanda di manleva oltre il massimale di polizza proposta dal Cu..
Tra l’altro, la richiesta di condanna oltre il massimale, in relazione alla “mala gestio” dell’assicuratore nei confronti del proprio assicurato (“mala gestio” propria) può ritenersi proposta implicitamente con la domanda di manleva con la quale l’assicurato, responsabile del danno, chieda all’assicuratore di essere tenuto indenne in misura corrispondente all’importo dovuto al danneggiato.
Anche questo motivo è privo di fondamento.
La Corte territoriale ha premesso, opportunamente, che la eccezione (non formulata in primo grado) era comunque ammissibile, trattandosi di eccezione in senso lato, risolventesi nella contestazione della esistenza di un elemento costitutivo della domanda di manleva proposta dall’assicurato.
Nel merito, i giudici di appello hanno concluso che la eccezione doveva considerarsi fondata, essendo pacifico tra le parti che il contratto di assicurazione stipulato dal Cu. prevedeva un massimale di trecentomilioni di lire. La prova della esistenza e del limite quantitativo del massimale di polizza risultava sin dall’inizio dei procedimento instaurato dal Cu. contro INA Assitalia, successivamente riunito alla causa di responsabilità professionale instaurata dai genitori del V..
La polizza assicurativa era stata prodotta in atti proprio dal Dott. Cu., a sostegno del diritto ad essere manlevato da eventuali condanne. Ed il Dott. Cu., nell’atto di citazione 4 marzo 2006, aveva chiesto la condanna di Assitalia – Le Assicurazioni di Italia s.p.a. “a tenere indenne e garantire il sig. prof. Cu.Gi. da ogni e qualsiasi effetto e/o conseguenza derivante dalle statuizioni che verranno eventualmente adottate in quel giudizio e ciò in forza della polizza stipulata con la compagnia assicurativa Assitalia – Le Assicurazioni di Italia spa n. 73/60/206939/38”.
La domanda di manleva del Cu. era, pertanto, sin dall’inizio contenuta nei limiti del massimale di polizza, espressamente richiamata.
La sentenza impugnata appare, pertanto, conforme alla giurisprudenza di questa Corte, che, intervenendo sull’argomento, ha espressamente riconosciuto che: “il limite del massimale vale a configurare e a delimitare normativamente il diritto del danneggiato e, conseguentemente, può essere proposta per la prima volta in appello, anche nella vigenza del nuovo testo dell’art. 345 c.p.c.” (Cass. 26 marzo 2003 n. 4485).
Sotto altro profilo, la Corte territoriale ha osservato che la domanda di condanna della società di assicurazione oltre il limite del massimale (avanzata dal Cu. solo in grado di appello e fondata sulla “mala gestio” dell’assicuratore) doveva considerarsi inammissibile, in quanto domanda nuova, proposta per la prima volta in appello.
Come noto, i limiti del massimale possono essere superati in caso di colpevole inerzia (o ingiustificato rifiuto) dell’assicuratore nell’adempimento della sua obbligazione.
Infatti, l’ipotesi di ingiustificato rifiuto da parte dell’assicuratore di effettuare il pagamento rientra nella violazione degli obblighi di cui agli artt. 1175, 1176 e 1375 c.c., ed è, quindi, fonte di responsabilità per l’assicuratore, anche oltre il massimale per l’esborso che la propria condotta inadempiente abbia costretto l’assicurato (Cass. 28 novembre 1995,n. 12302).
In questa ipotesi, l’obbligazione dell’assicuratore va liquidata provvedendo alla cosiddetta rivalutazione di quel massimale, in relazione al sopravvenuto deprezzamento della moneta con l’aggiunta degli interessi legali di mora, ferma restando sul massimale così rivalutato la debenza degli interessi legali sino al saldo (Cass. 21 aprile 1995,n. 4494).
Va, tuttavia, rilevato che la domanda del danneggiato contro l’assicuratore di condanna oltre il massimale di polizza per interessi e svalutazione, non può ritenersi implicitamente contenuta nell’indicazione del “quantum” in misura superiore al massimale, perché la responsabilità ultramassimale è fondata su autonomo titolo (vale a dire sulla colpevole inerzia dell’assicuratore), che va dedotto dal danneggiato espressamente e tempestivamente, non potendo la durata del processo in sè costituire colpevole ritardo (Cass. 28 maggio 1996, n. 4910,).
Con la conseguenza che, se proposta per la prima volta in appello – come nel caso di specie – la domanda di condanna oltre massimale deve essere dichiarata inammissibile (Cass. 15 gennaio 2003 n. 477, 27 febbraio 2002 n. 2910, 8 maggio 1998 n. 4677).
Con il quarto motivo si deduce, infine, la nullità della sentenza e del procedimento, ex art. 360 c.p.c., n. 4, nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ex art. 360 c.p.c., n. 5, con riguardo alla mancata interruzione del giudizio con riferimento all’art. 300 c.p.c. a causa del decesso di C.G. in ordine alla conseguente omessa pronuncia, ex art. 113 c.p.c., in ordine alla relativa istanza/dichiarazione contenuta nella memoria di replica alla comparsa conclusionale ritualmente depositata in giudizio.
La difesa del dottor Cu. aveva dichiarato, nella memoria di replica depositata nel giudizio di appello in data 11 aprile 2005, che il dottor C.G. era deceduto in data omissis ed avevano chiesto che la Corte di appello dichiarasse l’interruzione del processo.
Nella sentenza impugnata non vi era traccia di pronuncia in ordine a tale istanza, con conseguente nullità della sentenza e del procedimento di secondo grado, per grave violazione delle norme in materia di interruzione del giudizio per morte della parte e di violazione del precetto di cui all’art. 112 c.p.c..
Anche quest’ultimo motivo è inammissibile ancor prima che privo di fondamento.
La circostanza della morte del Dott. C. è stata dedotta dal difensore di altra parte, che non aveva alcun titolo o interesse a farlo.
Si richiama sul punto la giurisprudenza di questa Corte, la quale è ferma nel ritenere che la morte o la perdita della capacità della parte costituita che sopravvengano nel corso del giudizio di appello trovano specifica e compiuta disciplina nelle disposizioni dell’art. 300 c.p.c., e, pertanto, se il procuratore costituito, unico legittimato ai sensi della medesima norma, ometta di dichiarare in udienza o di notificare alle altre parti uno degli anzidetti eventi relativi alla parte da lui rappresentata, la posizione giuridica di quest’ultima resta stabilizzata rispetto alle altre parti ed al giudice quale persona esistente e capace (in questo senso, Cass. n. 6701 e 17913 del 2009, Cass. S.U. n. 10706 del 2006).
Va ricordato, da ultimo, che la violazione delle norme sulla interruzione del processo costituisce,, pur sempre, una nullità relativa eccepibile, ex art. 157 c.p.c., soltanto dalla parte nel cui interesse sono poste le norme sull’interruzione e, cioè, dalla parte colpita dall’evento interruttivo.
Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato.
Sussistono giusti motivi, in considerazione delle questioni trattate, per disporre la integrale compensazione delle spese tra il Cu., Assitalia e Milano assicurazione.
Il ricorrente principale deve essere condannato al pagamento delle spese nei confronti dei coniugi V. – L., liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Compensa le spese tra Cu., Assitalia e Milano assicurazione.
Condanna il Cu. al pagamento delle spese che liquida in Euro 8.200,00, di cui Euro 8.000,00 per onorari di avvocato, oltre spese generali ed accessori di legge, in favore di V.M. e L.L..
Sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 6.10.2010.
Rilevato che la convenuta opposta ha eccepito preliminarmente l’improcedibilità della opposizione in conseguenza della tardiva costituzione dell’opponente, e cioè oltre il termine dimidiato di cinque giorni di cui al combinato disposto degli artt. 165 e 645, II co., c.p.c., applicabile, alla luce del principio interpretativo stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 19246 del 2010, depositata il 9.9.2010, a tutti i giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, indipendentemente dalla effettiva assegnazione all’opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale, in quanto “ …. non solo i termini di costituzione dell’opponente e dell’opposto sono automaticamente ridotti alla metà in caso di effettiva assegnazione all’opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale, ma che tale effetto automatico è conseguenza del solo fatto che l’opposzione sia stata proposta, in quanto l’art. 645 c.p.c. prevede che in ogni caso di opposizione i termini a comparire siano ridotti a metà.” (così Cass. 19246/2010 citata).
Considerato che tale interpretazione ha mutato il precedente indirizzo interpretativo della stessa Corte di Cassazione, secondo cui il termine di costituzione dell’opponente era ridotto alla metà solo quando costui si fosse avvalso della facoltà di indicare un termine di comparizione inferiore a quello ordinario (come spiegato nella stessa sentenza 19246/2010 citata, nella quale è riportato tale costante orientamento, da Cass. 12.10.1955 n. 3053 fino a Cass. 3355/1987, id. 2460/1995, 3316 e 12044/1998, 18942/2006).
Rilevato che l’opponente non ha assegnato alla opposta un termine a comparire inferiore a quello minimo, avendo notificato l’atto di citazione il 2.4.2010 ed indicato la prima udienza al 5.10.2010, con la conseguenza che la sua costituzione, secondo detto precedente e consolidato orientamento interpretativo, risultava tempestiva.
Osservato, alla luce del principio costituzionale del giusto processo (art. 111 Cost.), che non sembra che l’errore della parte che abbia fatto affidamento su una consolidata (al tempo della proposizione della opposizione e della costituzione in giudizio) giurisprudenza di legittimità sulle norme regolatrici del processo, successivamente travolta da un mutamento di orientamento interpretativo, possa avere rilevanza preclusiva, sussistendo i presupposti per la rimessione in termini (art. 153 c.p.c. nel testo in vigore dal 4.7.2009), alla cui applicazione non osta la mancanza dell’istanza di parte, essendo conosciuta, per le ragioni evidenziate, la causa non imputabile (così, Cass., sez. II, ordinanze interlocutorie nn. 14627/2010, 15811/2010 depositate il 17.6.2010 ed il il 2.7.2010).
Ritenuto, pertanto, che la tardiva costituzione dell’opponente e la decadenza che ne è derivata siano riconducibili ad un causa non imputabile all’opponente stesso, con la conseguente sussistenza dei presupposti per rimettere in termini l’opponente, di guisa che la sua costituzione, effettuata oltre il suddetto termine dimidiato ma entro quello ordinario di dieci giorni, deve essere ritenuta tempestiva, e che quindi non occorre assegnare un ulteriore termine per provvedervi, trattandosi di attività già compiuta.
Osservato, quanto alla istanzadi autorizzazione alla provvisoria esecuzione del decreto opposto, che l’opposizione, fondata sulla interperazione del contratto concluso dall’attore con la P di quello accessorio di finanziamento dallo stesso stipulato con la convenuta N, sia di pronta soluzione, non sembrando richiedere istruzione, con la conseguenza che non paiono esservi i presupposti per la provvisoria esecutorietà del decreto opposto.
Rilevato, infine, che entrambe le parti hanno domandato l’assegnazione dei termini previsti dall’art. 183 c.p.c., di guisa che occorre assegnare loro i relativi termini, invitandole anche ad indicare separatemente i nomi dei testimoni da escutere su ogni capitolo di prova che dedurranno ed a prendere posizione sul calendario del processo, ai sensi dell’art. 81 bis disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Visto l’art. 153, II co., c.p.c.
Rimette in termini l’attore ai fini della sua costituzione.
Visto l’art. 648 c.p.c.
Respinge l’istanza di autorizzazione alla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. …. del 2010 di questo Tribunale.
Visto l’art. 183, 6° comma, c.p.c.,
Assegna a tutte le parti, che ne hanno fatto istanza:
– termine perentorio di 30 giorni dal 31.10.2010 per il deposito di memorie contenenti precisazioni e modifiche delle domande, eccezioni, conclusioni rispettivamente proposte;
– ulteriore e successivo termine perentorio di 30 giorni per il deposito di memorie di replica alle domande, eccezioni e conclusioni come sopra modificate e precisate, per proporre eccezioni consequenziali a dette domande ed eccezioni, nonché per il deposito di documenti e per la richiesta di mezzi di prova;
– ulteriore e successivo termine perentorio di 20 giorni per articolare prova contraria.
Invita le parti ad indicare separatemente i nomi dei testimoni da escutere su ogni capitolo di prova che dedurranno ed a prendere posizione sul calendario del processo, ai sensi dell’art. 81 bis disp. att. c.p.c..
Riserva di provvedere sulle istanze delle parti alla scadenza di tali termini.