Non siamo sposati e ci lasciamo: dobbiamo andare in tribunale per regolare i figli?

Affidamento, tempi di permanenza, mantenimento e spese: oggi anche i genitori non coniugati possono raggiungere un accordo con la negoziazione assistita, senza iniziare una causa

Due persone convivono per anni, hanno uno o più figli e poi decidono di separarsi. Non essendoci un matrimonio, non esiste naturalmente una separazione legale da chiedere al giudice. Rimane però tutto ciò che riguarda i figli: con chi vivranno prevalentemente, quanto tempo trascorreranno con ciascun genitore, come verranno organizzate vacanze e festività, chi sosterrà le spese, quale sarà l’eventuale assegno mensile e come saranno ripartite le spese straordinarie. Per molto tempo, anche quando i genitori erano perfettamente d’accordo, la strada normale per dare stabilità giuridica a queste condizioni era rivolgersi al tribunale. Oggi non è più necessariamente così.

L’art. 6, comma 1-bis, del d.l. 132/2014, introdotto nell’ambito della riforma della giustizia civile, consente espressamente anche ai genitori di figli nati fuori dal matrimonio di concludere una convenzione di negoziazione assistita, con almeno un avvocato per parte, per raggiungere una soluzione consensuale sulle modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori. Lo stesso strumento può essere utilizzato per il mantenimento dei figli maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti e per modificare condizioni stabilite in precedenza.

Essere sposati o non esserlo non cambia i diritti dei figli

È il primo punto da chiarire. Dal punto di vista dei rapporti con i genitori, non esistono figli di serie A e figli di serie B a seconda che siano nati all’interno o fuori dal matrimonio. Quando una coppia si separa, devono essere tutelati allo stesso modo il diritto del figlio a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e il suo diritto a essere mantenuto, educato, istruito e assistito.

La differenza riguarda semmai il procedimento. I coniugi devono regolare anche il loro rapporto matrimoniale attraverso separazione e, eventualmente, divorzio. Due genitori non sposati non hanno invece alcun vincolo matrimoniale da sciogliere: devono disciplinare esclusivamente l’esercizio della responsabilità genitoriale e gli aspetti economici riguardanti i figli.

La riforma ha quindi eliminato una differenza procedurale poco comprensibile: se i genitori sono d’accordo, anche quelli non coniugati possono oggi utilizzare la negoziazione assistita invece di iniziare necessariamente un procedimento davanti al tribunale.

Che cosa si può stabilire nell’accordo?

L’accordo deve essere costruito sulle esigenze concrete della famiglia. Non basta scrivere genericamente che “il figlio sarà affidato a entrambi”: più le regole sono chiare, minore è il rischio che sei mesi dopo nascano discussioni su ciò che ciascun genitore riteneva di avere concordato.

Si possono quindi disciplinare l’affidamento, il collocamento o la residenza abituale del figlio, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, i giorni della settimana, i fine settimana, le vacanze scolastiche, il Natale, la Pasqua e il periodo estivo. Le indicazioni operative delle Procure richiedono infatti che, in presenza di figli, siano individuati l’affidamento, il collocamento e i tempi di frequentazione con ciascun genitore.

Naturalmente va regolato anche il mantenimento. L’accordo può prevedere un assegno periodico a carico di uno dei genitori, stabilirne modalità e decorrenza e disciplinare la partecipazione alle spese straordinarie. Il punto non è necessariamente dividere ogni costo al 50 per cento: la contribuzione deve essere costruita tenendo conto delle condizioni economiche dei genitori, delle esigenze del figlio e dell’organizzazione complessiva della famiglia.

Affidamento condiviso significa metà del tempo con ciascun genitore?

No. È uno degli equivoci più frequenti.

L’affidamento condiviso riguarda anzitutto l’esercizio della responsabilità genitoriale e la partecipazione di entrambi alle decisioni più importanti per il figlio. Non significa automaticamente che il minore debba trascorrere esattamente sette giorni con la madre e sette con il padre oppure dividere matematicamente ogni mese a metà.

I tempi devono essere costruiti in funzione dell’interesse concreto del figlio: età, scuola, distanza tra le abitazioni, attività extrascolastiche, organizzazione lavorativa dei genitori e rapporti familiari. In alcune situazioni può funzionare una permanenza sostanzialmente paritaria; in altre può essere preferibile individuare una residenza prevalente presso uno dei genitori, assicurando comunque all’altro tempi ampi e significativi.

La stessa disciplina della negoziazione assistita impone agli avvocati di informare le parti dell’importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori.

E il mantenimento?

Anche su questo punto è meglio evitare formule standard. Non esiste una tariffa fissa per il mantenimento di un figlio e non esiste una regola secondo cui il genitore con il reddito maggiore debba sempre pagare una determinata percentuale.

Devono essere considerate le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto durante la convivenza familiare, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi e il valore economico delle attività di cura svolte direttamente. Per questo, nelle procedure di negoziazione assistita con figli, le Procure richiedono normalmente documentazione reddituale che consenta al Pubblico Ministero di valutare la congruità dell’accordo. La Procura di Lecce, per esempio, richiede le dichiarazioni dei redditi dell’ultimo triennio di entrambi i genitori; analoghe indicazioni sono adottate da altri uffici.

È importante disciplinare bene anche le spese straordinarie. Scrivere soltanto “al 50%” può non bastare: bisogna sapere quali spese richiedono il preventivo accordo dei genitori e quali, per natura o urgenza, possono essere sostenute senza una preventiva autorizzazione. Molti tribunali e ordini professionali hanno adottato protocolli proprio per ridurre il contenzioso su questo punto.

Possiamo stabilire che non venga pagato alcun assegno?

È possibile costruire un sistema nel quale ciascun genitore provveda direttamente alle esigenze del figlio durante i periodi nei quali vive con lui, ma non basta chiamarlo “mantenimento diretto” perché sia necessariamente adeguato.

Se esiste una forte differenza tra i redditi, se i tempi di permanenza non sono equilibrati oppure se uno dei genitori sostiene stabilmente una quota molto maggiore delle spese ordinarie, può essere necessario prevedere anche un contributo periodico perequativo.

Il criterio rimane sempre l’interesse del figlio. I genitori possono trovare soluzioni molto flessibili, ma non possono utilizzare l’accordo per rinunciare a diritti che appartengono al figlio e non a loro.

Serve un solo avvocato per entrambi?

No. Nella negoziazione assistita familiare la legge richiede almeno un avvocato per parte. Ogni genitore deve quindi essere assistito dal proprio difensore.

La ragione è evidente: anche quando esiste un buon rapporto personale e l’intenzione comune è evitare una causa, i genitori possono avere interessi differenti sulla misura del mantenimento, sui tempi con i figli, sulla casa o su altre condizioni. La funzione della negoziazione è proprio consentire che questi interessi vengano discussi e composti in un contesto cooperativo, ma con ciascuna parte assistita autonomamente.

Questo distingue la negoziazione assistita anche dalla mediazione familiare. Nella prima gli avvocati assistono e rappresentano le rispettive parti per arrivare a un accordo giuridico; la mediazione familiare è invece un diverso percorso, condotto da un professionista terzo e imparziale, rivolto soprattutto alla comunicazione e alla riorganizzazione delle relazioni familiari. La legge prevede infatti che gli avvocati informino le parti anche della possibilità di ricorrere alla mediazione familiare.

Se siamo già d’accordo su tutto, perché non scrivere semplicemente un accordo tra noi?

Due genitori possono certamente organizzarsi spontaneamente, e nella maggior parte delle famiglie separate moltissime decisioni quotidiane vengono prese informalmente. Ma un accordo privato sottoscritto soltanto dai genitori non ha gli stessi effetti dell’accordo raggiunto con la procedura prevista dall’art. 6.

La negoziazione assistita consente invece di ottenere un accordo che, una volta completato il controllo previsto dalla legge, produce gli effetti e tiene luogo del corrispondente provvedimento giudiziale in materia di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio. Non è quindi semplicemente una promessa tra due persone: prende il posto del provvedimento che altrimenti dovrebbe essere richiesto al giudice.

È una differenza molto importante soprattutto quando, in futuro, una delle parti non rispetta quanto concordato.

Chi controlla che l’accordo tuteli davvero i figli?

Il fatto che non sia necessario iniziare un processo non significa che l’accordo venga lasciato alla totale disponibilità dei genitori.

Quando vi sono figli minori, figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, l’accordo raggiunto deve essere trasmesso entro dieci giorni al Procuratore della Repubblica presso il tribunale competente. Il Pubblico Ministero verifica se le condizioni corrispondano all’interesse dei figli. Se la valutazione è positiva, autorizza l’accordo.

Se invece ritiene che l’accordo non risponda all’interesse dei figli, oppure considera opportuno procedere al loro ascolto, il Procuratore lo trasmette entro cinque giorni al Presidente del tribunale. Quest’ultimo deve fissare entro i successivi trenta giorni la comparizione delle parti e provvedere senza ritardo.

È quindi una procedura extragiudiziale, ma non priva di controllo pubblico. E quel controllo non riguarda la convenienza dell’accordo per il padre o per la madre: riguarda innanzitutto i figli.

Il figlio deve essere necessariamente ascoltato?

No. Non esiste un automatismo per cui ogni negoziazione assistita debba comportare l’audizione del minore.

È però la stessa legge a prevedere che il Pubblico Ministero possa ritenere opportuno procedere all’ascolto e, in tal caso, trasmetta l’accordo al Presidente del tribunale.

Il punto è particolarmente delicato perché il diritto del minore a essere ascoltato nelle questioni che lo riguardano non significa trasferire su di lui la responsabilità della decisione. Non dovrebbe essere il figlio a “scegliere” tra il padre e la madre. Le sue opinioni devono essere considerate in funzione dell’età e della capacità di discernimento, mentre la responsabilità delle decisioni rimane degli adulti e, quando necessario, dell’autorità giudiziaria.

E la casa familiare?

Anche l’utilizzazione della casa nella quale vive il figlio può entrare nella regolamentazione complessiva quando è collegata al suo collocamento e al suo interesse. Proprio un decreto del Tribunale di Bologna del 15 maggio 2024 ha riguardato un accordo di negoziazione assistita tra genitori non sposati che prevedeva l’assegnazione alla madre, collocataria del figlio minore, della casa familiare di proprietà esclusiva del padre.

Bisogna però distinguere l’assegnazione della casa nell’interesse del figlio da un vero trasferimento della proprietà dell’immobile. Lo stesso art. 6 stabilisce che eventuali patti di trasferimento immobiliare contenuti nell’accordo hanno effetti obbligatori.

È quindi uno dei punti nei quali la redazione dell’accordo richiede particolare attenzione: “chi resta nella casa” e “chi diventa proprietario della casa” sono questioni giuridicamente molto diverse.

Possiamo regolare anche i rapporti economici tra noi due?

La negoziazione assistita familiare prevista dall’art. 6, comma 1-bis, ha come oggetto specifico l’affidamento e il mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, il mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti e le successive modifiche.

Non bisogna quindi confondere la regolamentazione dei figli con la sistemazione di tutti i rapporti patrimoniali eventualmente esistenti tra due ex conviventi. Può essere necessario affrontare separatamente questioni come la proprietà di un immobile acquistato insieme, la restituzione di somme, un finanziamento comune o la divisione di altri beni.

Questo non impedisce naturalmente di cercare una soluzione consensuale anche a tali controversie, eventualmente utilizzando gli strumenti negoziali consentiti dall’ordinamento. Significa soltanto che non tutto ciò che riguarda economicamente due ex partner diventa, per il solo fatto che abbiano dei figli, una condizione dell’accordo familiare dell’art. 6.

E se nostro figlio è già maggiorenne?

La negoziazione assistita non riguarda soltanto i figli minori. La legge consente ai genitori di utilizzarla anche per disciplinare il mantenimento dei figli maggiorenni nati fuori dal matrimonio che non abbiano ancora raggiunto l’autosufficienza economica e per modificare condizioni già stabilite.

La disposizione contempla inoltre espressamente la possibilità di utilizzare la negoziazione per determinare l’assegno di mantenimento richiesto direttamente ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente. È quindi possibile che il rapporto oggetto dell’accordo non sia più soltanto quello tra padre e madre, ma coinvolga direttamente il figlio maggiorenne titolare della relativa pretesa.

Naturalmente, “maggiorenne” non significa automaticamente “economicamente indipendente”, così come il mantenimento non è destinato necessariamente a proseguire senza limiti. Ogni situazione deve essere valutata concretamente.

Se abbiamo già un provvedimento del tribunale possiamo cambiarlo con la negoziazione?

Sì. È un altro vantaggio importante della riforma.

L’art. 6, comma 1-bis, consente espressamente di utilizzare la negoziazione assistita anche per modificare condizioni già determinate.

Pensiamo a due genitori che cinque anni prima abbiano ottenuto un provvedimento giudiziale quando il figlio frequentava la scuola primaria. Nel frattempo possono essere cambiati gli orari scolastici, il luogo di lavoro dei genitori, le rispettive condizioni economiche, la residenza o le esigenze dello stesso ragazzo. Se entrambi riconoscono che le vecchie condizioni non funzionano più, non è necessario iniziare automaticamente una nuova controversia giudiziaria: possono cercare di modificarle consensualmente con la negoziazione assistita.

Lo stesso principio vale per l’assegno di mantenimento quando siano intervenuti cambiamenti rilevanti nelle condizioni economiche o familiari.

E se non troviamo l’accordo?

La negoziazione assistita non può trasformarsi in uno strumento per imporre una soluzione.

Se uno dei genitori non accetta le condizioni proposte oppure se le posizioni rimangono troppo lontane, sarà necessario rivolgersi al tribunale competente affinché sia il giudice a stabilire le modalità di affidamento e mantenimento sulla base dell’interesse dei figli.

Lo stesso vale quando l’accordo raggiunto non supera il controllo del Pubblico Ministero e non viene successivamente definito in modo consensuale.

Il vantaggio della negoziazione assistita non consiste quindi nella certezza di raggiungere sempre un accordo. Consiste nella possibilità, quando esiste un terreno comune, di costruire direttamente una soluzione familiare con l’assistenza dei rispettivi avvocati, evitando di trasformare necessariamente la fine della relazione di coppia in una causa.

Perché può essere una soluzione migliore?

Quando vi sono figli, la separazione della coppia non pone fine al rapporto tra i genitori. Per molti anni continueranno a dover parlare di scuola, salute, vacanze, sport, spese e decisioni importanti. Una soluzione imposta dal giudice può essere indispensabile quando il conflitto è insanabile, ma non dovrebbe essere automaticamente la prima scelta quando padre e madre sono ancora in grado di discutere.

Un buon accordo non deve limitarsi a stabilire chi “vince” il sabato sera o chi paga cento euro in più al mese. Deve cercare di prevedere il funzionamento concreto della famiglia dopo la separazione e ridurre le occasioni di conflitto futuro.

È proprio in questo senso che la negoziazione assistita può essere particolarmente utile: conserva la necessaria assistenza legale di entrambe le parti, mantiene il controllo del Pubblico Ministero sull’interesse dei figli, ma lascia ai genitori uno spazio molto maggiore per costruire una soluzione adatta alla propria famiglia.

In conclusione

Due genitori non sposati che decidono di separarsi non devono necessariamente iniziare una causa per regolare affidamento e mantenimento dei figli. Se riescono a raggiungere una soluzione condivisa, l’art. 6 del d.l. 132/2014 consente oggi di utilizzare la negoziazione assistita con almeno un avvocato per parte. L’accordo viene sottoposto al controllo del Procuratore della Repubblica e, se autorizzato, produce gli effetti e tiene luogo del corrispondente provvedimento giudiziale.

Si possono così disciplinare in modo preciso i tempi con ciascun genitore, il collocamento, il mantenimento, le spese e gli altri aspetti direttamente collegati alla vita dei figli; ed è possibile utilizzare lo stesso strumento anche successivamente per modificare condizioni che non siano più adeguate.

Non sempre una famiglia che cambia ha bisogno di un giudice che decida. Quando esistono responsabilità, informazioni corrette e la volontà di trovare un equilibrio, può essere molto più utile costruire un accordo destinato a funzionare nella vita quotidiana. Il vero risultato, soprattutto quando ci sono dei figli, non è ottenere condizioni migliori dell’altro genitore: è riuscire a creare condizioni che abbiano buone possibilità di essere rispettate da entrambi.

Per informazioni e assistenza sull’argomento, info@studiotantalofornari.it e 0632609190 (anche Whatsapp).

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