Le Sezioni Unite risolvono il contrasto: il compenso del CTP nominato nel processo rientra nelle spese di lite e può essere liquidato anche se non è stato ancora pagato
In molte cause civili l’avvocato, da solo, non basta. In una controversia per infiltrazioni può essere necessario un ingegnere; in una causa di responsabilità sanitaria un medico legale; in una divisione immobiliare un tecnico che assista la parte durante le operazioni peritali. Il consulente tecnico di parte può quindi rappresentare una voce di costo importante. Se la causa viene vinta, però, nasce una domanda molto concreta: anche il compenso del CTP può essere posto a carico della controparte soccombente? E, soprattutto, per ottenerne il rimborso bisogna dimostrare di averlo già materialmente pagato?
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno dato una risposta netta con l’ordinanza n. 24699 del 18 agosto 2026. La decisione risolve un contrasto esistente nella giurisprudenza di legittimità e stabilisce che il compenso del consulente tecnico di parte nominato durante il processo costituisce una vera e propria spesa processuale ai sensi dell’art. 91 c.p.c. La relativa liquidazione non richiede la prova dell’avvenuto pagamento: è sufficiente che la parte abbia assunto l’obbligazione di remunerare il professionista.
Il caso deciso dalle Sezioni Unite
La vicenda riguardava alcuni proprietari di fondi agricoli in Sicilia che avevano agito per ottenere il risarcimento dei danni provocati dalle ripetute esondazioni di un torrente. Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche aveva riconosciuto la responsabilità dell’amministrazione, pur attribuendo ai danneggiati un concorso di colpa. In appello, tra le altre questioni, i proprietari avevano chiesto anche la rifusione delle spese sostenute per l’assistenza dei propri consulenti tecnici. Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche aveva però respinto questa richiesta perché gli interessati non avevano dimostrato di aver materialmente pagato il professionista.
Proprio questo punto è arrivato davanti alle Sezioni Unite con l’undicesimo motivo di ricorso. La Corte ha rilevato l’esistenza di due orientamenti contrapposti: secondo il primo, il rimborso del CTP presupponeva la prova dell’effettivo esborso; secondo il secondo, era sufficiente dimostrare che la parte vittoriosa avesse assunto l’obbligo di remunerare il consulente. Le Sezioni Unite hanno espressamente dichiarato di non voler dare seguito al primo orientamento e di condividere invece il secondo.
Il compenso del CTP è una spesa processuale
Il principio dal quale parte la Cassazione è semplice ma decisivo: le somme che una parte ha sostenuto, o dovrà sostenere, per remunerare il proprio consulente tecnico nominato durante il processo rientrano tra le spese processuali dell’art. 91 c.p.c., esattamente come le spese sostenute per il difensore.
La conseguenza è importante perché, trattandosi di spese processuali, il giudice deve regolarle secondo le normali regole sulla soccombenza. Non siamo, quindi, di fronte a un autonomo danno che la parte debba necessariamente chiedere con una specifica domanda risarcitoria: il compenso del CTP fa parte delle spese della causa.
Devo dimostrare di avere già pagato il consulente?
No. È il punto sul quale le Sezioni Unite prendono posizione in modo più netto.
Secondo la Corte, ciò che conta è che la parte vittoriosa abbia assunto l’obbligazione nei confronti del professionista, anche se il pagamento non è ancora avvenuto al momento della sentenza. L’assunzione di quell’obbligazione è normalmente implicita nel conferimento dell’incarico, perché il mandato si presume oneroso ai sensi dell’art. 1709 c.c. e, nel contratto di prestazione d’opera professionale, la preventiva determinazione del compenso non costituisce elemento essenziale: in mancanza di accordo, esso può essere determinato anche dal giudice ai sensi dell’art. 2233 c.c.
Le Sezioni Unite utilizzano un argomento particolarmente efficace: nessuno pretenderebbe che una parte, per ottenere dalla controparte il rimborso degli onorari del proprio avvocato, debba prima dimostrare di averli già integralmente pagati. Non esiste una ragione per trattare diversamente il consulente tecnico di parte.
Il giudice può liquidare il CTP anche se non lo chiedo?
Sì. Ed è un altro passaggio molto rilevante dell’ordinanza.
Poiché il compenso del consulente tecnico nominato nel processo costituisce una spesa processuale, deve essere liquidato d’ufficio. Le Sezioni Unite precisano che ciò vale anche in assenza di una specifica domanda della parte e persino in assenza della nota spese.
Questo non significa naturalmente che sia inutile documentare l’incarico e il costo. Significa soltanto che la natura processuale della voce impedisce di subordinare il diritto alla rifusione a una specifica domanda risarcitoria o alla dimostrazione del pagamento già eseguito.
Se conosco l’importo del compenso, cosa deve liquidare il giudice?
Se la parte documenta il costo dovuto al proprio consulente, l’importo può essere compreso nella rifusione delle spese, salvo che il giudice lo ritenga superfluo o eccessivo ai sensi dell’art. 92, primo comma, c.p.c. Le Sezioni Unite confermano quindi che rimane un controllo giudiziale sulla congruità della spesa: la decisione non trasforma qualsiasi importo indicato dal professionista in una somma automaticamente dovuta dalla controparte.
Se invece il costo non è documentato, il giudice può comunque procedere alla liquidazione d’ufficio, applicando le tariffe professionali eventualmente esistenti oppure, in via analogica, quelle previste dal d.m. 30 maggio 2002 per i compensi dei consulenti tecnici d’ufficio.
È quindi opportuno distinguere due questioni: la mancanza della prova del pagamento non impedisce il rimborso; la documentazione dell’ammontare, invece, può essere importante per consentire al giudice di liquidare proprio quella determinata somma.
Attenzione: il discorso cambia per la perizia fatta prima della causa
Le Sezioni Unite dedicano una parte specifica dell’ordinanza alla consulenza stragiudiziale e stabiliscono una distinzione molto importante.
Se il tecnico viene incaricato prima del processo per predisporre una perizia, valutare un danno, individuare le cause di un problema o consentire alla parte di decidere se e come agire, il relativo compenso non costituisce una spesa processuale ai sensi dell’art. 91 c.p.c. È invece, se ne ricorrono i presupposti, un danno emergente.
La differenza è tutt’altro che teorica: la spesa stragiudiziale non può essere liquidata d’ufficio. Occorre una domanda della parte e occorre provare il danno.
Se la perizia stragiudiziale l’ho già pagata, devo dimostrarlo?
Sì. Le Sezioni Unite distinguono chiaramente l’ipotesi in cui la parte affermi di avere già sostenuto la spesa.
Se il danneggiato chiede il risarcimento di una somma che dichiara di avere già pagato al proprio consulente nella fase stragiudiziale, deve provarne l’effettivo pagamento e l’entità. Se sostiene di avere sostenuto quella spesa ma non ne dimostra l’ammontare, il risarcimento non può essere riconosciuto.
È quindi importante conservare incarico, fattura, bonifico o altra documentazione idonea a dimostrare non soltanto che la consulenza sia stata eseguita, ma anche quale costo sia stato effettivamente sostenuto.
E se non ho ancora pagato il consulente stragiudiziale?
Qui la decisione delle Sezioni Unite introduce una precisazione particolarmente interessante.
La Corte afferma che non si può pretendere dal danneggiato la prova di un pagamento che non è ancora avvenuto. Il danno patrimoniale, infatti, non è costituito soltanto dalla perdita di denaro già materialmente sostenuta: può consistere anche nell’insorgenza di un debito nel patrimonio della persona danneggiata. La sola nascita di un’obbligazione causata dal fatto illecito o dall’inadempimento altrui può quindi costituire un danno risarcibile.
Se, dunque, la parte non ha ancora pagato il proprio consulente stragiudiziale, può chiedere comunque il risarcimento dimostrando di aver contratto la relativa obbligazione oppure la necessità o l’utilità della spesa che dovrà sostenere in futuro.
I tre principi di diritto stabiliti dalle Sezioni Unite
La Corte riassume la propria decisione in tre principi.
Il primo riguarda il consulente nominato nel corso del processo: la nomina fa presumere che la parte abbia assunto l’obbligo di remunerarlo; la relativa spesa rientra nelle spese di lite ex art. 91 c.p.c. e deve essere liquidata d’ufficio indipendentemente dalla prova dell’avvenuto esborso. Questa regola non opera soltanto se l’altra parte dimostra che la prestazione è stata gratuita oppure che il debito si è estinto per altra ragione.
Il secondo principio afferma che il risarcimento del danno emergente consistente nella necessità di sostenere una spesa non presuppone necessariamente che quella spesa sia già stata materialmente sostenuta.
Il terzo distingue infine tra la spesa già sostenuta e quella ancora futura: nel primo caso il danneggiato deve provare il pagamento; nel secondo deve dimostrare alternativamente di avere già assunto l’obbligazione oppure la necessità o l’utilità della spesa da affrontare.
Un esempio pratico: la causa per infiltrazioni
Immaginiamo che un proprietario scopra gravi infiltrazioni provenienti dal terrazzo soprastante.
Prima della causa incarica un ingegnere di effettuare un sopralluogo e redigere una relazione per individuare l’origine del problema. Quella consulenza è stragiudiziale. Il relativo costo potrà essere richiesto, ricorrendone i presupposti, come danno emergente: occorrerà formularne la domanda e fornire la prova richiesta dalle Sezioni Unite.
Successivamente viene instaurato il giudizio, il giudice nomina un CTU e il proprietario incarica lo stesso ingegnere di assisterlo durante le operazioni peritali come consulente tecnico di parte. Questa seconda attività ha invece natura processuale e il relativo costo rientra nelle spese di lite ex art. 91 c.p.c.
Lo stesso professionista, quindi, può svolgere due attività diverse nel corso della medesima controversia e i relativi compensi seguono regimi giuridici differenti.
Lo stesso problema si pone nella responsabilità sanitaria
La distinzione è particolarmente evidente nelle controversie di responsabilità medica.
Prima di iniziare un’azione, il paziente può avere necessità di incaricare un medico legale affinché valuti se vi sia stato un errore, se esista un danno e se sussista un nesso causale tra la condotta sanitaria e le conseguenze lamentate. Il compenso per questa valutazione preventiva appartiene alla fase stragiudiziale e dovrà essere fatto valere come danno emergente secondo le regole indicate dalla Cassazione.
Se successivamente viene nominato un consulente tecnico d’ufficio e il paziente designa il proprio medico legale come CTP, il compenso relativo all’attività svolta nel processo costituisce invece una spesa processuale.
Separare correttamente le due voci è quindi essenziale anche al momento di formulare le domande e documentare i costi.
Perché questa decisione è importante
La pronuncia delle Sezioni Unite elimina innanzitutto un problema pratico piuttosto frequente: quello della parte che abbia vinto la causa ma non abbia ancora materialmente pagato il proprio CTP al momento della decisione.
Secondo l’orientamento più restrittivo, la mancata prova dell’esborso poteva comportare la perdita del diritto alla rifusione. Le Sezioni Unite escludono questa conseguenza: ciò che conta è l’assunzione dell’obbligazione nei confronti del professionista, non il momento nel quale il pagamento viene effettuato.
La decisione chiarisce inoltre, con grande precisione, che la logica del pagamento già effettuato non può essere trasferita indiscriminatamente neppure sul terreno del risarcimento del danno. Un patrimonio può diminuire non soltanto quando esce materialmente del denaro, ma anche quando nasce un debito che dovrà normalmente essere pagato.
Cosa conviene fare in pratica?
La decisione delle Sezioni Unite rende meno gravoso l’onere probatorio, ma non rende inutile la documentazione.
Quando si nomina un CTP è opportuno conservare la lettera d’incarico, il preventivo o l’accordo sul compenso, le fatture e ogni altra documentazione relativa all’attività svolta. Se l’importo è documentato, il giudice dispone di un dato concreto da utilizzare nella liquidazione, fermo il potere di escludere le spese ritenute eccessive o superflue.
Per le consulenze svolte prima della causa la cautela deve essere ancora maggiore. Occorre distinguere chiaramente quella voce dalle spese processuali e inserirla correttamente nella domanda risarcitoria. Se il compenso è stato pagato, bisogna conservarne la prova; se non è ancora stato pagato, bisogna poter dimostrare l’obbligazione assunta o la necessità e utilità della spesa.
La differenza tra una spesa processuale e un danno emergente, insomma, può decidere concretamente se un costo sarà o meno recuperabile.
In conclusione
Con l’ordinanza n. 24699 del 18 agosto 2026 le Sezioni Unite hanno risolto un contrasto importante: il compenso del consulente tecnico di parte nominato nel corso del processo costituisce una spesa processuale ai sensi dell’art. 91 c.p.c. e deve essere liquidato d’ufficio anche se la parte vittoriosa non dimostra di avere già pagato il professionista. È sufficiente il conferimento dell’incarico, dal quale si presume l’assunzione dell’obbligo di remunerarlo, salvo che venga dimostrata la gratuità della prestazione o l’estinzione del debito.
Diverso è il costo della perizia stragiudiziale, che può costituire danno emergente ma richiede una domanda e la relativa prova. Se la spesa è già stata sostenuta, bisogna dimostrarne il pagamento; se invece non è stata ancora sostenuta, non occorre anticipare il denaro per ottenere tutela, ma è necessario dimostrare l’obbligazione già assunta oppure la necessità o l’utilità della spesa futura.
Il principio è semplice, ma molto concreto: vincere una causa significa anche stabilire chi debba sopportare i costi che si sono resi necessari per difendere efficacemente il proprio diritto. E, dopo questa decisione, la mancata anticipazione del compenso del CTP non può più essere utilizzata, da sola, per negarne la rifusione.
Per informazioni e assistenza sull’argomento, info@studiotantalofornari.it e 0632609190 (anche Whatsapp).
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