Il Comune è responsabile del danno del cittadino che cade in una buca piena d’acqua (Cass. 11430/11)

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 7 aprile – 24 maggio 2011, n. 11430

Presidente Finocchiaro – Relatore Lanzillo

 Premesso in fatto

 Il 20 gennaio 2011 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“l.- Con sentenza n. 784/2009, depositata il 15 giugno 2009, la Corte di appello di Bologna, confermando la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Ravenna, ha respinto la domanda proposta da F. C. contro il Comune di Cervia, per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito della caduta su di una buca nella pavimentazione del marciapiede della via (omissis), in Comune di Milano Marittima. La C. propone tre motivi di ricorso per cassazione. Il Comune non ha depositato difese.

2. – Il primo motivo di ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc., a causa dell’inidonea formulazione del quesito che, lungi dal sottoporre Corte una questione di diritto, chiede l’accertamento di un fatto, per di più riservato alla discrezionale valutazione del giudice di merito.

Si chiede di accertare “…se la circostanza che la buca stradale fosse piena d’acqua possa configurare quell’evento imprevedibile-inevitabile che, rappresentando il caso fortuito, esclude la responsabilità del custode”.

In primo luogo i lineamenti della fattispecie sono riportati in termini a dir poco generici ed insufficienti a consentire di formulare un giudizio (a parte il fatto che non risulta per quali cause, da quanto tempo e perché la buca si fosse riempita d’acqua, al pedone si potrebbe richiedere di non andare a mettere i piedi nell’acqua od in luoghi dei quali non vede il fondo).

In secondo luogo e soprattutto, la questione relativa alla sussistenza o meno del nesso causale fra il fatto e il danno nella specie, fra la situazione del fondo stradale e l’incidente occorso alla ricorrente – attiene al merito della controversia e richiede un accertamento in fatto che deve essere compiuto dal giudice del merito e che è suscettibile di riesame in sede di legittimità solo sotto il profilo degli eventuali vizi di motivazione. L’accertamento non può essere demandato al giudice di legittimità, per di più sotto forma di quesito di diritto.

3. – Il secondo motivo, che denuncia contraddittorietà ed insufficienza della motivazione sotto vari profili (non sempre rilevanti ai fini della decisione), non contiene un momento di sintesi delle censure dal quale risulti la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione è da ritenere omessa, insufficiente o contraddittoria e le ragioni per cui è inidonea a giustificare la soluzione adottata, come richiesto a pena di inammissibilità dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass. civ. Sez. Un. 1 ottobre 2007 n. 20603 e 18 giugno 2008 n. 16258; Cass. Civ. Sez. 3, 4 febbraio 2008 n. 2652; Cass. Civ. Sez. III, 7 aprile 2008 n. 8897, n. 4646/2008 e n. 4719/2008, fra le tante).

Ne emerge tuttavia che la Corte di appello, dopo avere premesso che la presenza di una buca sul fondo stradale cittadino giustifica l’addebito di responsabilità al Comune per difetto di manutenzione e manifesta la sussistenza del nesso causale fra la situazione della strada e l’infortunio occorso alla ricorrente, ha poi qualificato come caso fortuito la circostanza che la buca fosse ricoperta dall’acqua e non visibile dall’infortunata, sul rilievo che si trattava di evento estemporaneo, nei confronti del quale il Comune non ha avuto la possibilità di intervenire tempestivamente.

La sentenza impugnata ha cioè considerato come causa idonea ad esimere l’ente pubblico da responsabilità una circostanza di fatto che ha invece aggravato gli effetti del vizio di manutenzione, che senza quel vizio non avrebbe causato il danno e che avrebbe potuto valere ad escludere non la responsabilità del Comune, bensì un eventuale concorso di colpa dell’infortunata, per non avere visto tempestivamente la buca.

Trattasi di motivazione illogica e contraria ai principi di diritto di cui all’art. 2051 cod. civ..

La Corte di appello ha confuso un evento (normale e largamente prevedibile) che ha contribuito a causare il danno (la pioggia che, nascondendo le asperità del suolo, le ha rese ancor più insidiose) con una causa di interruzione del nesso causale, quasi che si trattasse di evento esterno e non controllabile, di per sé solo sufficiente a produrre il danno.

4. – Il terzo motivo, che lamenta vizi di motivazione nella parte in cui è stata esclusa la responsabilità anche ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., risulta assorbito.

5.- Propongo che il primo motivo sia dichiarato inammissibile ed il secondo motivo sia accolto, con procedimento in Camera di consiglio”.

– La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

 Ritenuto in diritto

 1. – Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione.

2. – Il primo motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile, mentre il secondo motivo deve essere accolto, con rinvio della causa alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, affinché decida la controversia con adeguata e logica motivazione.

3. – Il giudice di rinvio deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

 P.Q.M.

 La Corte di cassazione accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il primo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Cade e si rompe il femore: il supermercato è responsabile del danno quale custode (Cassazione 4476/2011)

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 20 gennaio – 24 febbraio 2011, n. 4476
Presidente Preden – Relatore Amendola

Svolgimento del processo

I fatti di causa possono così ricostruirsi sulla base della sentenza impugnata.
M.P. C. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Roma S. s.r.l. chiedendo di essere risarcita dei danni subiti il 22 dicembre 1995 allorché, mentre si trovava all’interno di un supermercato gestito dalla convenuta, era caduta a causa di una chiazza di sapone colata sul pavimento da un flacone collocato sugli scaffali del grande magazzino, riportando la rottura del femore.
Con sentenza del 17 giungo 2002 il giudice adito rigettò la domanda.
Proposto dalla soccombente gravame, la Corte d’appello lo ha respinto in data 1 aprile 2005.
Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione, illustrato anche da memoria, M.P. C., formulando tre motivi.
Resiste con controricorso S. s.r.l..

Motivi della decisione

1.1 Col primo motivo la ricorrente denuncia insufficienza della motivazione sul motivo di appello volto a far valere la responsabilità della controparte ex art. 2043 cod. civ., in relazione all’art. 112 cod. proc. civ..
Sostiene che la Corte territoriale, esaminati congiuntamente i due motivi di gravame con i quali era stata denunciata la mancata applicazione, rispettivamente, degli artt. 2043 e 2051 cod. civ., si era poi occupata soltanto dell’evocata responsabilità del custode. E invero il giudice d’appello, pur avendo dato per scontato, a differenza dei quello di prime cure, che la caduta della decotti era avvenuta a causa del liquido disperso per terra, aveva ritenuto l’evento dannoso addebitabile esclusivamente a negligenza della stessa infortunata, essendo l’ostacolo visibile, senza nulla dire, dunque, sulla mancata adozione di quelle cautele, quale segnalazione del pericolo e rimozione della sostanza, idonee a connotare in termini di colpa la condotta del gestore.
1.2 Col secondo mezzo l’impugnante lamenta violazione dell’art. 2051 cod. civ., anche in relazione all’art. 1176 cod. civ..
Considerato invero che, ai fini dell’applicabilità dell’art. 2051 cod. civ., all’attore incombe soltanto l’onere di provare il nesso di causalità tra la res in custodia e il danno subito, mentre spetta al custode dimostrare, per andare esente da responsabilità, l’imputabilità del pregiudizio al caso fortuito, erroneamente il decidente aveva assolto la controparte dalle istanze attrici sull’assunto che non fosse riscontrabile nella fattispecie alcuna insidia trabocchetto. Secondo l’esponente per affermare la responsabilità del custode non sarebbe assolutamente necessario provare la presenza di tali elementi, tanto più che la diligenza richiesta alla clientela di un supermercato è quella media, ex art. 1176 cod. civ. , propria del cittadino normalmente avveduto, e che il titolare di un grande magazzino ha certamente l’obbligo, ex art. 40 cod. pen., di rimuovere dal pavimento sostanze scivolose, così impedendo eventi dannosi per i clienti.
1.3 Col terzo mezzo la ricorrente deduce insufficienza della motivazione sul motivo di appello volto a far valere la responsabilità della controparte ex art. 2049 cod. civ., in relazione all’art. 112 cod. proc. civ.. La censura investe la risposta data dalla Corte territoriale al motivo di gravame col quale era stata impugnata la ritenuta insussistenza della responsabilità del titolare del supermercato per carenze nella manutenzione della struttura, argomentata sul rilievo che la stessa parte attrice aveva, in citazione, ammesso che il liquido era da poco fuoriuscito dal contenitore. Secondo l’esponente la motivazione sarebbe, sul punto, profondamente inappagante, considerato che il fatto causativo del danno era assolutamente prevedibile e niente affatto infrequente nella gestione dei supermercati.
2 Ragioni di ordine logico impongono di partire dall’esame delle critiche svolte nel secondo motivo di ricorso che, attenendo alla ricorrenza, nella fattispecie, di un’ipotesi di responsabilità aggravata per fatto proprio (nel senso che di qui a poco si chiarirà), hanno un rilievo potenzialmente assorbente, rispetto alle altre censure proposte.
Esse sono fondate per le ragioni che seguono.
3 I principi giuridici che, secondo la giurisprudenza di legittimità, governano la materia, possono così riassumersi: la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall’art. 2051 cod. civ., prescinde dall’accertamento del carattere colposo dell’attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento; tale responsabilità prescinde, altresì, dall’accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l’insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato – con effetto liberatorio totale o parziale – anche dal fatto del danneggiato, avente un’efficacia causale idonea a interrompere del tutto il nesso causale tra cosa ed evento dannoso o da affiancarsi ad esso come ulteriore contributo utile nella produzione del pregiudizio (Cass. civ. 7 aprile 2010, n. 8229; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ. 5 dicembre 2008, n. 28811).
La radicale oggettivazione dell’ipotesi normativa, insita nella prospettiva adottata – che rende più congruo parlare di rischio da custodia (piuttosto che di colpa nella custodia) e di presunzione di responsabilità (piuttosto che di colpa presunta) – comporta che la responsabilità in questione non esige, per essere affermata, un’attività o una condotta colposa del custode, di talché, in definitiva, il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi (Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279).
4 Assodato, dunque, che la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è esclusa solamente dal caso fortuito -che, si ripete, è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull’elemento psicologico dell’illecito (confr. Cass. civ. 7 luglio 2010, n. 16029; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279) – in relazione a talune fattispecie può essere necessario stabilire se l’evento derivi in tutto o in parte dal comportamento dello stesso danneggiato. Ne consegue che corollario della regola sancita dall’art. 2051 cod. civ..
è quella dettata dall’art. 1227 cod. civ., comma 1.
Peraltro il giudizio sull’autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo a produrre l’evento deve in ogni caso essere adeguato alla natura ed alla pericolosità della cosa, sicché tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa, tanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, a partire; dall’uso improprio della cosa, fino all’eventuale interruzione del nesso eziologico tra la stessa e il danno e alla esclusione di ogni responsabilità del custode (cofr. Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279).
5 Venendo al caso di specie, secondo il giudice di merito il comportamento della danneggiata avrebbe avuto siffatta portata, perchè il liquido era visibile sul pavimento, di talché, esclusa la sussistenza di un’insidia o trabocchetto, e, in particolare, di un pericolo occulto e imprevedibile, la caduta era attribuibile esclusivamente a disattenzione della vittima.
Ritiene il collegio che tali argomentazioni facciano malgoverno dei principi innanzi enunciati.
E invero l’affermazione che il mancato avvistamento della chiazza di detersivo costituì elemento idoneo a interrompere il nesso di causalità, deve confrontarsi con la massima di comune esperienza per cui chi frequenta un supermercato ha la ragionevole aspettativa di circolare in un posto sicuro soprattutto con riferimento alla manutenzione del pavimento, essendo interesse anche del gestore che l’attenzione degli avventori sia catturata esclusivamente dai prodotti esposti.
In tale contesto è del tutto plausibile che il danno sofferto dalla C. sia stato casualmente connesso a un tipo di utilizzazione conforme alla funzione e alla destinazione tipiche della cosa in custodia di talché, nella predetta prospettiva, andranno nuovamente approfondite tutte le circostanze in cui avvenne la caduta.
In definitiva, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione che, nel decidere, si atterrà ai seguente principi di diritto:
– la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall’art. 2051 cod. civ., prescinde dall’accertamento del carattere colposo dell’attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato – con effetto liberatorio totale o parziale – anche dal fatto del danneggiato, avente un’efficacia causale idonea a interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento dannoso o ad affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno;
– il giudizio sull’incidenza del comportamento del danneggiato nella produzione del danno non può prescindere dalla considerazione della natura della cosa e deve tener conto delle modalità che in concreto e normalmente ne caratterizzano la fruizione.
Resta assorbito l’esame degli altri motivi di ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

 

Trasporto in autobus: la Cassazione (4442/2011) ribadisce la presunzione di responsabilità per il danno al passeggero.

La sentenza che pubblichiamo di seguito, pur rigettando il ricorso del passeggero, che non riteneva congrua la quantificazione del danno, ha ribadito che “In tema di trasporto di persone la presunzione di responsabilita’ di cui all’art. 1681 a carico del vettore per i danni del viaggiatore opera quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore medesimo e l’attivita’ del vettore in esecuzione del trasporto, restando viceversa tale presunzione esclusa quando sia accertata la mancanza di una colpa in capo al vettore, come nel caso in cui il sinistro venga attribuito al fatto di un terzo viaggiatore”.

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 8100/2010 proposto da:
G.A. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MARGANA 29, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO
BARLETTA, rappresentato e difeso dall’avvocato GAGLIANO Fabio, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –

contro

INA ASSITALIA SPA ((OMISSIS)) (per atto di fusione per incorporazione di Ina Vita SpA ed Assitalia – Le Assicurazioni
d’Italia SpA) in persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA STOPPANI 1, presso lo studio dell’avvocato
MOLLICA Gaspare, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro AMT – AZIENDA MUNICIPALIZZATA TRASPORTI di CATANIA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1208/2009 della CORTE D’APPELLO di CATANIA del 13.7.09, depositata il 14/09/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.
La Corte, letti gli atti depositati, osserva:

FATTO E DIRITTO
E’ stata depositata la seguente relazione:
1 – Il fatto che ha originato la controversia è il seguente:
G.A. ha chiesto il risarcimento dei danni conseguenti alla caduta sul pavimento di un autobus causata da una brusca frenata.
Con sentenza depositata in data 14 settembre 2009 la Corte d’Appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale, che aveva riconosciuto all’attore una modesta indennità.
Alla Corte di Cassazione è stata devoluta la seguente questione di diritto: la corretta applicazione dell’art. 1681 c.c..
2 – Il relatore propone la trattazione del ricorso in Camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c..
3. – Il primo motivo denuncia falsa applicazione dell’art. 1681 c.c., cui segue il motivo 1 bis che lamenta omessa motivazione.
Anche recentemente questa stessa sezione ha ribadito (Cass. Sez. 3^, n. 4482 del 2009) che, in tema di trasporto di persone, la presunzione di responsabilità di cui all’art. 1681 c.c., a carico del vettore per i danni al viaggiatore opera quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore medesimo e l’attività del vettore in esecuzione del trasporto, restando viceversa detta presunzione esclusa quando sia accertata la mancanza di una colpa in capo al vettore, come nel caso in cui il sinistro venga attribuito al fatto di un terzo viaggiatore.
La sentenza impugnata non si è affatto discostata da questo orientamento (vedi art. 360 bis c.p.c., n. 1) in quanto ha affermato che il conducente dell’autobus non aveva la possibilità di tenere una condotta di guida diversa e che era stato costretto a frenare per l’improvvisa invasione della corsia di marcia di un motorino cui ha attribuito l’esclusiva responsabilità dell’evento.
In realtà anche nella parte relativa all’asserita falsa applicazione di norme di diritto il ricorrente adduce argomentazioni che implicano apprezzamenti di fatto, che nella specie trovano congrua motivazione nella sentenza impugnata.
Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 1681 c.c., art. 116 c.p.c., art. 2735 c.c.; contraddirlo ria motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio.
Anche questa censura, pur prospettando formalmente anche violazione di norme di diritto, tratta argomenti (velocità del mezzo, intensità della frenata; dinamica del sinistro; attendibilità del teste escusso) squisitamente di merito e, quindi, inammissibili in sede di legittimità.
Le medesime considerazioni si attagliano al quarto (rectius: terzo) motivo, che lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione con riferimento alla C.T.U. nei cui confronti non risultano rispettati il dettato dell’art. 366 c.p.c., n. 6 e il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.
Il quarto motivo ipotizza violazione dell’art. 112 c.p.c., cui segue il motivo 4 bis che lamenta omessa motivazione. Il tema riguarda la misura dell’indennità liquidata: l’asserita violazione dell’art. 112 c.p.c., resta indimostrata, mentre la duplice censura poggia su argomentazioni generiche e non consentite in questa sede.
4.- La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti;
Entrambe le parti hanno presentato memorie; nessuna ha chiesto d’essere ascoltata in Camera di consiglio;
Le argomentazioni addotte dal ricorrente con la memoria non sono condivisibili e non superano i rilievi critici contenuti nella relazione;
5.- Ritenuto: che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;
che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente infondato;
le spese seguono la soccombenza;
visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 3.200,000, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 27 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2011